Visualizzazione post con etichetta computer. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta computer. Mostra tutti i post

lunedì 19 gennaio 2026

Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!

Fonte: comunicato stampa
22 dicembre 2025
L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS.  In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.

Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.  

L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.

Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.

lunedì 25 settembre 2023

Condotta commerciale scorretta: Intel sanzionata da Commissione europea

Maxi multa a carico del più importante produttore al mondo di microchip, Intel. Questa è la decisione assunta dalla Commissione europea che ha deciso di sanzionare con 376,36 milioni di euro le condotte commerciali tenute dalla multinazionale, accusata di aver posto in essere condotte commerciali scorrette e contrarie al libero mercato.

Il provvedimento adottato a livello europeo arriva all'esito di un lungo procedimento attraverso il quale è stata accertato l'abuso di posizione dominante da parte di Intel, la quale ha cercato di favorire i propri prodotti impedendo, in modo scorretto, agli altri operatori concorrenti di poter proporre sul mercato i propri prodotti, per il periodo 2002 - 2006.

La Commissione ha accertato, infatti, alcune pratiche scorrette poste in essere da Intel, finalizzate a bloccare il mercato dei microchip, ed in particolar favorire il proprio prodotto denominato "Cpu x86".

E' stato accertato, infatti, che Intel aveva accordato sconti totali o parziali ai produttori, subordinandoli all'acquisto del Cpu x86, oppure versando somme alle principali società costruttrici di computer, come Hp, Acer e Lenovo, al fine di avere la garanzia che i pc in vendita avrebbero contenuto il chip della società, a discapito di quelli dei competitor. 

La Commissione ha considerato queste condotte come restrittive e dannose del mercato comunitario, volte ad evitare una libera competizione e danneggiando, in ultima istanza, i consumatori.

lunedì 9 novembre 2020

Arriva il bonus che ti obbliga ad attivare una connessione internet

Si chiama bonus internet (o meglio voucher Banda ultralarga) ed è destinato alla famiglie con reddito più basso, ma la curiosità di questo contributo è che incentiva il consumatore ad attivare una connessione internet.

Perché? come vedremo di seguito, con il bonus internet/pc viene stanziato un un contributo massimo di 500 euro per chi attiva una linea internet, ed uno non inferiore a 200 euro per chi acquista un tablet o un personal computer fornito dall’Operatore...quindi solo da colui presso il quale abbiamo attivato la linea internet.

In altri termini, è escluso il bonus per l'acquisto del solo contributo, ma deve essere combinato alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività con uno degli operatori.

Come funziona?

lunedì 28 settembre 2020

Agenzia Entrate avverte: in arrivo nuovi tentativi di furti di dati personali!

Fonte: comunicato stampa
20 settembre 2020


Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA” e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate. Di seguito due esempi di questi messaggi:



L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli. Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

venerdì 3 maggio 2019

"Il tuo computer è stato bloccato. Chiama per ricevere supporto" - nuova truffa digitale

La Polizia Postale ha diramato un nuovo comunicato con il quale ha segnalato il nuovo tentativo di truffa in atto attraverso una mail proveniente da Microsoft

La mail incriminata presenta il seguente testo:

Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico.

Se chiudi questa pagina, l’accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infestato con virus e spyware. Sono state rubate le seguenti informazioni: Accesso Facebook, Dettagli carta di credito, Accesso account e-mail, Foto conservate su questo computer.

Devi contattarci immediatamente in modo che i nostri ingegneri possano illustrarti il processo di rimozione per via telefonica. Per favore chiamaci entro i prossimi 5 minuti per impedire che il tuo computer venga disattivato. Chiama per ricevere supporto: +390694804XXX.”.

L'aspetto più inquietante di questo tentativo di truffa digitale è rappresentato dall'utilizzo distorto di account di Microsoft che induce l'utente a seguire le istruzioni riportate con la corrispondenza elettronica.

Si tratta, come altri casi già segnalati, di un falso avviso che consente, chiamando un numero di telefono e seguendo le istruzioni telefoniche del presunto operatore, di sottoporre il proprio computer alla disponibilità del truffatore, il quale potrà installare programmi illeciti e virus e chiedere, in seguito, qualche centinaio di euro per poter sbloccare il computer.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni invita gli utenti ad ignorare il messaggio e tenere, invece, sempre aggiornato l'antivirus, presupposto per la salvaguardia dei dati personali contenuti nel computer.

venerdì 16 novembre 2018

Obsolescenza programmata - AGCM sanziona Samsung ed Apple

Fonte: comunicato stampa 28 ottobre 2018
Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi.

Tali società hanno, infatti, indotto i consumatori - mediante l’insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell’asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori - ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire adeguate informazioni, né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti.

sabato 20 ottobre 2018

Non è una mail di Aruba - attenti al rischio fake segnalato dalla Polizia Postale

Fonte: comunicato 17 ottobre 2018
Sono pervenute sul nostro portale del Commissariato di PS OnLine numerose segnalazioni da parte di utenti che riferiscono di avere ricevuto dall’azienda “Aruba”, che opera nel campo della fornitura di servizi su web, una comunicazione con la quale si invita l’utente a regolarizzare il pagamento relativo ad uno dei servizi internet acquistati. In particolare, cliccando sul link, si apre un “modulo” che sembra provenire dalla predetta azienda con il quale si viene invitati a riempire i campi presenti: Nome, Cognome, Data di Nascita, Codice fiscale, Tipo di Carta di Credito e relativo numero. 
 
La Polizia Postale vi consiglia di:
  • Non “cliccare” sul link proposto;
  • Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario;
  • Contattare il servizio clienti della società “Aruba” per effettuare le opportune verifiche;
  • Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato.

domenica 25 settembre 2016

Sony, vendere il pc con software preinstallato non è pratica commerciale scorretta

La vendita di pc con software preinstallato non può configurare pratica commerciale scorretta del venditore, anche se quest'ultimo non consente al consumatore l'acquisto della macchina senza software, ad un prezzo inferiore.

In altri termini, è possibile acquistare un computer senza essere costretti ad accettare il sistema operativo pre installato al suo interno?

Il tema è stato molto dibattuto in questi ultimi anni, anche con interventi dei giudici nazionali e con un tentativo, andato a vuoto, di azione  di classe collettiva (vedi).

Orbene, la Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta in tal senso, affermando il  principio per il quale il consumatore non ha il diritto di avere conoscenza del costo del software preinstallato nel suo personal computer, ed eventualmente non pagarlo.


Il giudice comunitario è stato interpellato sulla questione, chiamato a chiarire se nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Corte, secondo la quale "mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti preso. Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un'informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole".

 
Si ricorda, in tal senso, che la normativa dispone che una pratica commerciale attuata dal proponente con azioni od omissioni, è considerata ingannevole qualora il venditore con la sua proposta ometta informazioni rilevanti del prodotto/servizio di cui il consumatore medio necessiti per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

In termini più semplici, è ingannevole la condotta del venditore che induca il consumatore ad acquistare un prodotto che, in assenza dell'informazione parziale od omessa, altrimenti non avrebbe acquistato o comunque a quelle condizioni commerciali.

Tra le informazioni ritenute rilevanti deve essere considerato anche il prezzo comprensivo delle imposte.


Orbene, il giudice comunitario segue l'indirizzo di quelli nazionali, ed afferma che non esiste alcuna scorrettezza nella vendita congiunta pc e software, né il venditore è obbligato a comunicare i prezzi del software e dell'hardware.

Ne consegue che è pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo del prodotto non sia indicato in modo completo e corretto, falsando la decisione del consumatore, e ciò accade qualora il venditore indichi l'importo  globale di un prodotto, senza rendere noto il prezzo dei singoli programmi pre installati (inglobati nel prezzo finale del pc).


Nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, al consumatore è stato comunicato il prezzo globale del computer provvisto di programmi informatici preinstallati e non i singoli prezzi dei programmi inclusi nel pc, senza dare la possibilità  a quest'ultimo di poter rinunciare a tali componenti.


Qui la sentenza.

venerdì 16 ottobre 2015

domenica 2 novembre 2014

Il consumatore può fare disinstallare windows dal pc appena acquistato

La Cassazione ha chiuso, con la sentenza che potete leggere di seguito, la vicenda Windows, stabilendo il diritto per il consumatore di "non voler vedere installato sul proprio pc/tablet il sistema operativo Microsoft Windows".

La vicenda è già stata trattata in questo blog (vedi), e riguarda l'obbligo che è da sempre stato imposto a noi utenti/consumatori di dover acquistare, unitamente al pc, il sistema di Windows pre-installato, sulla base di un contratto EULA predisposto da Microsoft.

Lo squilibrio contrattuale che esiste nel contratto di licenza d'uso è stato rilevato dal Tribunale di Milano, il quale ha accertato che molte delle clausole negoziali predisposte da Microsoft violano l'art. 33 del Codice del Consumo, con conseguente nullità dell'accordo e diritto, da parte del consumatore, di veder rimosso il sistema operativo dal proprio pc.

L'azione legale, avviata verso il produttore dell'hardware (Hewlett - Packard Italia) si è trascinata fino alla Corte di Cassazione, ove ha deciso di rivolgersi la società al fine di veder riconosciuto un collegamento tra l'acquisto del computer e il sistema operativo installato al suo interno, con conseguente obbligo da parte dell'acquirente di pagare entrambi i prodotti.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha negato l'esistenza di qualsivoglia collegamento negoziale tra i contratti di compravendita di un “notebook” e di una licenza d’uso del sistema operativo, non essendo i due schemi contrattuali finalizzati a realizzare un unico scopo.

In altri termini, l'acquirente del computer può ben utilizzare il prodotto acquisito con altro sistema operativo, e Windows non è, di conseguenza, presupposto decisivo per l'utilizzo della macchina da parte dell'utente.

Ne consegue che se al momento dell'acquisto del computer, l'acquirente esprime in modo chiaro di non volere quel sistema operativo installato sul proprio mezzo, il produttore e il venditore non possono rifiutarsi di disinstallare il sistema operativo e il consumatore non dovrà pagare nulla per il prodotto non predisposto sul proprio notebook.

Qui di seguito, la sentenza della Cassazione.

sabato 23 agosto 2014

Equo compenso = iniquo balzello per i consumatori

Alla fine è stato pubblicato il Decreto Franceschini, con il quale è stato disciplinato l'aumento   "dell'equo compenso su copia privata" imposto agli acquirenti di supporti digitali idonei alla registrazione/riproduzione di documenti video ed audio e previsto in favore degli autori (vedi).
Il provvedimento contiene un allegato ove sono indicati tutti i singoli aumenti previsti, che è possibile leggere di seguito, e che riguarda tutti i supporti digitali che acquisterete in seguito.
Gli aumenti previsti, in favore degli autori, sono di notevole entità, basti pensare che:

- Smartphone/tablet: aumento tra 3 / 5 euro (a seconda della capacità del dispositivo) 
- Computer: aumento di euro 5,20 euro
- Hard disk: 1 euro per ogni GB (massimo 20 euro).
- Televisori con funzione di registratore: 4 euro

Questi sono solo alcuni degli aumenti previsti dal Decreto Franceschini, il quale non risparmia proprio nessuno, visto che arriva ad imporre l'aumento del costo di CD audio e dati, ossia supporti oramai caduti in disuso tra i consumatori.
La raccolta dei profitti che deriveranno dal nuovo decreto è affidata, manco a dirlo, alla SIAE, a cui è affidato il compito di incamerare i maggiori importi previsti dal provvedimento legislativo, stimati in quanto meno 150 milioni. 
Appare evidente che la scelta adottata con il Decreto Franceschini appare iniqua, dannosa 
per il mercato, e contraria agli interessi dei consumatori, i quali, se decideranno di acquistare prodotti tecnologici in Italia, vedranno aumentare il costo degli stessi.
Tale scelta appare, inoltre, dannosa per gli stessi produttori/distributori del mercato interno, in quanto potrebbe (dovrebbe) produrre quale effetto quello di incentivare il consumatore all'acquisto di questi prodotti all'estero, attraverso le piattaforme di commercio digitale estere, 
in quanto il prezzo risulterà fatalmente inferiore, perché non gravato del "balzello SIAE".        

Di seguito, gli aumenti previsti con il Decreto Franceschini.

martedì 27 dicembre 2011

Anche Apple viene "colpita" dalla sanzione dell'AGCM

COMUNICATO STAMPA
GARANZIA DI CONFORMITÀ DEL VENDITORE: ANTITRUST SANZIONA IL GRUPPO APPLE PER COMPLESSIVI 900MILA EURO
 Accettati invece e resi vincolanti gli impegni presentati dalla società Comet SpA.
Sanzioni per complessivi 900mila euro al gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l’Antitrust al termine di un’istruttoria che ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori, da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia, della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori.
In particolare, secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate dai consumatori e da alcune associazioni, le tre società del gruppo, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:
1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;
2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.
Le sanzioni sono pari a 400mila euro per la prima pratica e 500mila per la seconda pratica. Per la prima pratica, l’Autorità ha infatti tenuto conto delle modifiche adottate dalle società del gruppo nel corso del procedimento, in grado di garantire una migliore informazione ai consumatori, riducendo così il massimo edittale di 500mila che è stato invece applicato per la seconda pratica.
Tali importi sono stati ripartiti tra le tre società in ragione del loro fatturato, secondo il seguente schema:
1) Mancata informazione e riconoscimento della garanzia legale:
- Apple Sales International                 240 (duecentoquaranta) mila euro;
- Apple Italia S.r.l.                             80 (ottanta) mila euro;
- Apple retail Italia S.r.l.                     80 (ottanta) mila euro;
2) informazioni fuorvianti per indurre alla sottoscrizione del contratto di assistenza aggiuntiva a pagamento:
- Apple Sales International                 300 (trecento) mila euro;
- Apple Italia S.r.l.                             100 (cento) mila euro;
- Apple retail Italia S.r.l.                     100 (cento) mila euro;
Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all’Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell’Antitrust sul sito www.apple.com in modo da informare i consumatori.
La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.
L’Antitrust ha infine deciso di accettare, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dalla società Comet, oggetto della medesima istruttoria. Comet è titolare di una catena di negozi e di un sito dedicato alla vendita di prodotti informatici. Gli impegni presentati garantiscono che la società, sia sul proprio sito internet che all’interno dei punti vendita, offra un’informazione ampia e completa ai consumatori, relativamente alla garanzia biennale di conformità. Dagli esiti istruttori è peraltro emerso che la società Comet, ancor prima dell’avvio del procedimento, aveva iniziato a fornire un’informazione corretta ai consumatori e a prestare adeguatamente la medesima.
Roma, 27 dicembre 2011

fonte: www.agcm.it

sabato 17 dicembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: i pacchi natalizi

In questa puntata abbiamo spiegato alcune tipologie di truffa informatica molto diffuse durante feste natalizie, che costituiscono anche per i criminali un momento particolarmente proficuo.

Riportiamo queste truffe come esposte nel sito dMcAfee (visibile a www.mcafee.com).
Truffa 1
PHISHING DI BENEFICENZA Attenzione a chi effettuate una donazione
Durante la stagione delle feste, gli hacker sfruttano la generosità dei cittadini inviando email che sembrano provenire da enti di beneficienza legittimi. In realtà, si tratta di siti web fasulli creati per appropriarsi delle donazioni, delle informazioni delle carte di credito e delle identità dei donatori. 

Truffa 2
FATTURE FASULLE DA SERVIZI DI CONSEGNA 
Durante le vacanze i criminali informatici spesso inviano fatture fasulle e notifiche di consegna che sembrano arrivare da Federal Express, UPS... Inviano email ai consumatori chiedendo i dettagli della carta di credito per il riaccredito sul conto, oppure chiedendo agli utenti di aprire una fattura online o un modulo della dogana per ricevere il pacco. Una volta fatto, le informazioni dell'utente vengono rubate oppure viene installato automaticamente il malware sul loro computer.

Truffa 3
SOCIAL NETWORING UN CRIMINALE INFORMATICO "VUOLE DIVENTARE TUO AMICO" 
I criminali informatici approfittano di questo di questo periodo particolare dell'anno inviando email di "Nuova richiesta di amicizia" che sembrano autentiche e provenire da parte di siti di social networking . Gli utenti Internet dovrebbero fare attenzione perché cliccare sui link contenuti in queste email può portare all'installazione automatica di malware sui computer e sottrarre informazioni personali. 

Truffa 4
I BIGLIETTI NATALIZI ELETTRONICI 
I ladri criminali guadagnano sui consumatori che inviano biglietti natalizi elettronici per cercare di rispettare l'ambiente. Nella scorsa stagione festiva, McAfee Labs ha scoperto un worm mascherato da bigliettino elettronico Hallmark e da promozioni festive di McDonald's e Coca-Cola. Anche gli allegati di posta a tema natalizio in formato PowerPoint sono molto popolari tra i criminali informatici. Attenzione a quali allegati si aprono.

Truffa 5
BIGIOTTERIA DI LUSSO A PREZZI ESORBITANTI 
McAfee Labs ha recentemente scoperto una nuova campagna festiva che porta gli acquirenti su siti fasulli di malware che offrono regali lussuosi "scontati" di grandi firme come Cartier, Gucci e Tag Heuer. I criminali informatici utilizzano anche loghi fasulli del Better Business Bureau per ingannare gli acquirenti e spingerli ad acquistare prodotti che non riceveranno mai.

Truffa 6
IL FURTO DI IDENTITA' ON LINE
Fare shopping natalizio in modo sicuro. Forrester Research Inc. prevede che le vendite natalizie online vedranno un aumento quest'anno, poiché molti utenti alla ricerca di occasioni si rivolgeranno al web per fare affari. Mentre gli utenti fanno acquisti e navigano su hotspot aperti, gli hacker possono spiare la loro attività nel tentativo di rubare le loro informazioni personali. McAfee suggerisce agli utenti di non fare mai acquisti online da un computer pubblico o utilizzando una rete Wi-Fi aperta. 

Truffa 7 
I TESTI DEI CANTI NATALIZI 
I testi dei canti natalizi possono essere rischiosi. Durante le feste, gli hacker creano siti web fraudolenti a tema natalizio per colpire coloro che cercano una suoneria o uno sfondo per il PC a tema natalizio, i testi dei canti o uno screen saver a tema. Scaricando file a tema festivo si può infettare il PC con spyware, adware o altro malware. McAfee ha individuato un sito per scaricare canti natalizi che indiriza gli utenti ad adware, spyware e altri programmi PUP.

Truffa 8
DISOCCUPAZIONE EMAIL LEGATE ALLA RICERCA DI LAVORO 
I truffatori approfittano dei disperati alla ricerca di un impiego con la promessa di un impiego ben retribuito e opportunità di guadagno lavorando da casa. Una volta che gli interessati hanno inviato i propri dati e pagamento la quota di "avviamento", gli hacker sottraggono denaro invece di dar seguito all´opportunità di impiego promessa.

Truffa 9
LA FRODE NEI SITI DI ASTE 
Durante la stagione festiva, i truffatori spesso si nascondo furtivamente sui siti di aste. Gli acquirenti dovrebbero fare attenzione alle occasioni sui siti di aste che sembrano troppo belle per essere vere, perché spesso tali acquisti non vengono mai consegnati all´acquirente.

Truffa 10 
LE TRUFFE PASSWORD Il furto di password dilaga durante il periodo festivo, dal momento che i ladri utilizzano strumenti a basso per scoprire la password di un utente e inviare malware per registrare le battute sulla tastiera del Pc, una tecnica denominata keylogging. Una volta che i criminali hanno avuto accesso ad una o più password, possono accedere ai dettagli bancari o della carta di credito dei consumatori e portare a zero i conti in pochi minuti. Inoltre inviano comunemente spam dall´account di un utente ai loro contatti.

Truffa 11
TRUFFE DELLE MAIL BANCARIE 
I criminali informatici ingannano i consumatori spingendoli a divulgare i loro dettagli bancari inviando email che sembrano arrivare da istituti finanziari reali. Chiedono agli utenti di confermare le informazioni relative al conto bancario inclusi nome utente e password, con l'avviso che se non forniranno tali informazioni l'account verrà chiuso. Spesso tali informazioni vengono passate attraverso il mercato nero online. McAfee Labs ritiene che i criminali informatici truffino i consumatori con maggiore solerzia durante il periodo natalizio dal momento che le persone controllano maggiormente i propri acquisti.

Truffa 12
I TUOI FILE IN CAMBIO DI UN RISCATTO. LE TRUFFE "RANSOMWARE" 
Gli hacker ottengono il controllo dei computer degli utenti attraverso una serie numerosa di queste truffe festive. Poi si comportano come rapitori virtuali per sequestrare i file e cifrarli, rendendoli illeggibili e inaccessibili. Il truffatore trattiene in ostaggio i file dell´utente chiedendo il pagamento di un riscatto per restituirli.

Mc Afee consiglia agli utenti di Internet di seguire questi cinque consigli per proteggere i computer e le informazioni personali:
  1. Non fare mai clic sui link inclusi nelle email: consulta direttamente il sito web di un ente benefico o di un'azienda digitando l'indirizzo nel browser o utilizzando un motore di ricerca. Non cliccare mai su un link incluso in un messaggio di posta elettronica.
  2. Utilizza software di sicurezza aggiornato: proteggi il tuo PC da malware, spyware, virus e altre minacce con suite di sicurezza aggiornate. Il software McAfee® Total Protection offre protezione completa contro le minacce attuali ed emergenti. Integra inoltre la tecnologia McAfee SiteAdvisor®, una toolbar per ricerche online sicure che avvisa i consumatori relativamente alla sicurezza di un sito Web e offre protezione contro il phishing. Utilizza contrassegno intuitivi di colore rosso, giallo e verde per classificare i siti web potenzialmente pericolosi quando si effettuano ricerche con Google, Yahoo! o Bing.
  3.  Fai acquisti e transazioni bancarie utilizzando reti sicure: effettua il controllo del tuo conto bancario o fai acquisti online utilizzando reti sicure a casa o in ufficio, sia wireless che via cavo. Le reti Wi-Fi dovrebbero essere sempre protette da password in modo che gli hacker non possano accedervi e spiare la tua attività online.
    Inoltre, ricordati di fare acquisti solo su siti web il cui indirizzo inizia con https:// invece di http:// e cerca siti web con marchi di certificazione per la sicurezza.

  4. Utilizza password diverse: non utilizzare mai le stesse password per diversi account online. Diversifica le password e utilizza una combinazione complessa di lettere, numeri e simboli. 
  5. Usa il buon senso: se hai il dubbio che un'offerta o un prodotto non siano legittimi, non cliccare. I criminali informatici si nascondono dietro molte delle offerte che sembrano "buone" sul web, perciò sii cauto quando effettui ricerche o acquisti online.
E' possibile ascoltare una parte della trasmissione.

martedì 18 ottobre 2011

sabato 5 marzo 2011

Parte negli Stati Uniti la class action contro AMAZON per violazione della privacy dei consumatori

E' stata avviata nei giorni scorsi una azione collettiva nei confronti del colosso internet AMAZON, accusato di aver illegittimamente raccolto dati personali dei vari utenti con il solo fine di rivenderli a società terze. 

Secondo l'articolo Seattle PI che di seguito proponiamo, l'attività di raccolta illegittima dei dati, avvenuta tramite "flash cookies", si sarebbe sviluppata anche attraverso la richiesta ai propri clienti  del rilascio di consenso per informazioni ulteriori a quelle strettamente necessarie.

di seguito l'articolo di Seattlepi che ringraziamo per l'autorizzazione alla pubblicazione.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...