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lunedì 19 gennaio 2026

Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!

Fonte: comunicato stampa
22 dicembre 2025
L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS.  In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.

Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.  

L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.

Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.

sabato 16 aprile 2022

Caronte & Tourist: arriva la sanzione di AGCM per abuso di posizione dominante

Fonte: comunicato stampa
12 aprile 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 3,7 milioni di euro alla società Caronte & Tourist S.p.A. L’Autorità ha accertato che C&T, in posizione di assoluta dominanza nel traghettamento passeggeri con auto al seguito sullo Stretto di Messina, ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori.

L’analisi di eccessiva onerosità è stata effettuata applicando un test in due fasi: l’istruttoria ha accertato che le tariffe applicate da C&T ai passeggeri con autoveicolo risultano sproporzionate rispetto ai costi sostenuti (eccessività) e tale sproporzione è irragionevole rispetto al valore economico del servizio reso (iniquità).

Per la valutazione di eccessività sono stati utilizzati vari test e tutti hanno fornito risultati univoci: esiste una significativa sproporzione tra i ricavi e i costi di C&T nell’offerta di servizi di traghettamento di passeggeri con auto al seguito.

venerdì 31 dicembre 2021

Amazon: abuso di posizione dominante. Arriva la sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante.

Secondo l’Autorità, le società hanno legato all’utilizzo del servizio Logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it. Tra tali vantaggi esclusivi spicca l’etichetta Prime, che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto-spendenti aderenti all’omonimo programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon ha, così,  impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA.

lunedì 15 gennaio 2018

Algida sanzionata da AGCM: abuso di posizione dominante!

Fonte: AGCM 6 dicembre 2017
L’Autorità antitrust ha sanzionato con un’ammenda pecuniaria di oltre 60 milioni di euro Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. per aver violato l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio “Algida”.

domenica 1 luglio 2012

Anche la Coop Estense sanzionata per abuso di posizione dominante

La vicenda era abbastanza nota e l'intervento dell'antitrust non arriva a sorpresa, ma fa comunque effetto la sanzione amministrativa irrogata alla Coop estense.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 giugno 2012, ha deciso di sanzionare Coop per aver abusato della propria posizione dominante nella zona di Modena per ostacolare il Gruppo Esselunga nel mercato della provincia emiliana.
L'attività istruttoria di AGCM è stata avviata, infatti, sulla base di notizie stampa e dati forniti dalla stessa Esselunga.

Di seguito la sentenza dell'Antitrust.

mercoledì 18 aprile 2012

Alitalia ha 90 giorni per rimuovere la propria posizione di monopolio sulla tratta Milano Roma

L’Antitrust ha “invitato” Alitalia – CAI a rimuovere la posizione di monopolio sulla tratta Milano – Roma entro 90 giorni. Decorso tale termine, AGCM avvierà procedura sanzionatoria nei confronti di Alitalia.
Di seguito il Comunicato stampa di AGCM.

venerdì 9 marzo 2012

L'Antitrust avvia una procedura di controllo nei confronti di ENI per possibile abuso di posizione dominante

COMUNICATO STAMPA
GAS: ANTIRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ENI PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
NEL MERCATO DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI  GAS
Decisione adottata alla luce di una segnalazione presentata da Gas Intensive, il consorzio costituito da 8 associazioni di categoria che rappresentano le imprese italiane grandi consumatrici di gas naturale.

sabato 21 gennaio 2012

Pfizer sanzionata per abuso di posizione dominante da AGCM

FARMACI: ANTITRUST SANZIONA PFIZER CON UNA MULTA DI 10,6 MILIONI DI EURO PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Con una strategia escludente ha ostacolato, rallentandolo, l’ingresso dei farmaci generici per la cura del glaucoma. Per il Servizio Sanitario Nazionale un mancato risparmio di 14 milioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 gennaio 2012, ha deliberato che il gruppo Pfizer, multinazionale operante nel settore farmaceutico, ha abusato della propria posizione dominante nel mercato della commercializzazione di farmaci a base del principio attivo latanoprost per la cura del glaucoma, mettendo in atto una complessa strategia finalizzata ad ostacolare l’ingresso dei genericisti sul mercato stesso.
L’Antitrust, che ha sanzionato il gruppo con una multa di 10,6 milioni di euro, ha anche intimato la cessazione del comportamento illegittimo.

martedì 20 dicembre 2011

Continuano i provvedimenti sanzionatori di AGCM. Questa volta tocca a Italgas pagare la multa per abuso di posizione dominante

COMUNICATO STAMPA



ANTITRUST MULTA ITALGAS PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SANZIONE DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO

La società si è inizialmente rifiutata di fornire e ha poi fornito con ritardo informazioni essenziali ai Comuni di Todi e di Roma per predisporre i bandi di gara relativi all’assegnazione del servizio. Nella determinazione della sanzione il Collegio ha tenuto conto del comportamento collaborativo della società che, nel corso dell’istruttoria, ha fornito i dati agli uffici capitolini.

Multa di 4.671.447 euro alla società Italgas per abuso di posizione dominante. Lo ha deciso il Collegio dell’Antitrust secondo il quale Italgas rifiutandosi inizialmente di fornire, fornendoli poi in ritardo, ai Comuni di Todi e Roma dati necessari per predisporre il bando di gara relativo all’assegnazione del servizio di distribuzione di gas, ha ostacolato la concorrenza. In particolare, in base a quanto ricostruito dagli uffici dell’Autorità, Italgas, con i suoi comportamenti, ha cercato di escludere dalla competizione per la gara i potenziali concorrenti. I dati che Italgas non ha messo a disposizione sono informazioni che risultano necessarie, da un lato agli enti locali, per predisporre un bando di gara concorrenziale, dall’altro ai concorrenti, per potere partecipare alle gare e formulare offerte competitive.
Secondo l’Autorità, affinché una gara possa dirsi competitiva, occorre che esista una effettiva par condicio tra tutti i partecipanti nell’accesso alle medesime informazioni. Italgas, in qualità di gestore uscente, ha cercato di riservare a sé stesso un accesso privilegiato alle informazioni di cui disponeva, grazie alla posizione di monopolista legale, essendo così in grado di formulare l’offerta più competitiva sfruttando l’asimmetria informativa dei propri concorrenti.
Nel caso delle gare di Roma e Todi il comportamento di Italgas ha prodotto un danno grave alla concorrenza, visto che i Comuni interessati hanno dovuto posticipare l’indizione delle gare. Il ritardo ha fatto sì che, almeno a Todi, per effetto della disciplina di blocco delle gare comunali intervenuta successivamente, la società potrà beneficiare di un ulteriore periodo di affidamento diretto. Impedendo che  il servizio, attraverso il meccanismo della gara, venisse aggiudicato a condizioni migliorative, la società ha anche determinato un danno anche per i clienti finali del servizio di distribuzione del gas.
Nel determinare la sanzione il Collegio Antitrust ha comunque tenuto conto del comportamento collaborativo della società che, seppure tardivamente, il 21 ottobre 2011, ha trasmesso le schede tariffarie al Comune di Todi ed ha dato la propria disponibilità alla loro trasmissione al Comune di Roma, dando attuazione all’impegno assunto dinanzi al Collegio l’11 ottobre 2011.

fonte: www.agcm.com

giovedì 15 dicembre 2011

Poste Italiane ha abusato della sua posizione dominante - sanzioni in arrivo da AGCM





COMUNICATO STAMPA
SERVIZI POSTALI: DA ANTITRUST MULTA DI OLTRE 39 MILIONI A POSTE PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A partire dal 2007 ha attuato condotte tese a escludere i concorrenti dai mercati del servizio di recapito a data e ora certa e del servizio di notifica attraverso messo. Posti ostacoli allo sviluppo dei servizi liberalizzati a valore aggiunto.

Sanzione di 39.377.489 euro a Poste Italiane per avere abusato della propria posizione dominante, con l’obiettivo di ostacolare lo sviluppo dei mercati liberalizzati relativi al recapito ‘a data e ora certa’ e alla notifica attraverso messo notificatore. Lo ha deciso l’Antitrust al termine dell’istruttoria, avviata alla luce di una denuncia di TNT, che ha portato a individuare una serie di condotte di Poste tese a escludere i concorrenti e a indebolirne le capacità competitive.

Secondo quanto ricostruito dagli uffici, Poste Italiane, a partire dal 2007, ha sfruttato il proprio potere di mercato, detenuto nei servizi postali tradizionali e fondato, tra l’altro, sul possesso di una rete integrata, per entrare sia nel mercato del servizio di recapito ‘a data e ora certa’ che in quello del servizio di notifica attraverso messo. La società ha posto in essere varie condotte connesse al trattamento della corrispondenza dei concorrenti e soprattutto applicando prezzi predatori, non praticabili da concorrenti in quanto resi possibili dalla mancata imputazione di costi relativi all’utilizzo della rete già usata per il servizio universale. Tali comportamenti, che rientrano in un’unica strategia, hanno anche avuto l’obiettivo di mantenere integra la propria posizione dominante sui mercati della posta massiva e del servizio di notifica tramite il servizio postale.
In particolare nel mercato del servizio di recapito ‘a data e ora certa’, Poste Italiane ha dapprima attuato politiche a danno dell’immagine del concorrente Tnt, che aveva lanciato il servizio “Formula Certa”, costruendo, con ingenti investimenti, una rete ‘alternativa’. Il meccanismo messo in atto da Poste prevede che, in caso di corrispondenza dei concorrenti rinvenuta nella propria rete postale, gli invii devono sempre essere restituiti al mittente e non all’operatore concorrente. La restituzione avveniva, inoltre, solo previo pagamento del prezzo pieno pur non fornendo i servizi connessi, diversamente da quanto richiesto ai propri clienti, e a carico del mittente, il tutto da effettuare entro 10 giorni dalla comunicazione: in caso contrario gli invii potevano essere distrutti da Poste Italiane.
Il passo successivo di Poste, una volta entrata nel mercato liberalizzato dei servizi a valore aggiunto, è stato quello di adottare strategie di prezzi predatori e offerte selettive offrendo il servizio PostaTime proprio a quei clienti-mittenti dei concorrenti oggetto della procedura di restituzione descritta, sfruttando la rete utilizzata per il servizio universale senza imputare il relativo costo.
La stessa strategia consistente nel formulare prezzi predatori - sempre con l’uso della rete integrata e al fine di conservare la posizione dominante nei servizi postali tradizionali - è stata seguita anche in occasione delle gare del Comune di Milano e di Equitalia, bandite nel 2008 e aventi a oggetto  la consegna attraverso messo notificatore di multe e atti amministrativi e il servizio di recapito ‘a data e ora certa’ sopra citato:  Poste è risultata vincitrice della gara del Comune di Milano e di tre lotti su quattro della gara Equitalia.
L’Antitrust ha intimato a Poste Italiane di cessare immediatamente i comportamenti abusivi e di inviare entro tre mesi una relazione che illustri le misure adottate per rimuovere i comportamenti stessi.


Roma, 15 dicembre 2011

fonte www.agcm.it

domenica 5 dicembre 2010

Antitrust: al via l'indagine per i buoni pasto per possibile abuso di posizione dominante di EDENRED ITALIA






Comunicato stampa Autorità Garante Concorrenza e Mercato

SERVIZIO BUONI PASTO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA

SU ACQUISTO DI RISTOCHEF DA PARTE DI EDENRED ITALIA

Dovrà verificare se l’acquisizione da parte della società, titolare dei marchi Ticket Restaurant e City Time, abbia effetti restrittivi della concorrenza. Da valutare anche l’impatto dell’operazione sul settore dei voucher sociali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 1° dicembre 2010, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se l’acquisto della società Ristochef da parte di Edenred Italia S.r.l., titolare dei marchi Ticket Restaurant e City Time, possa causare effetti restrittivi della concorrenza nel settore dei servizi sostitutivi di mensa attraverso l’emissione di buoni pasto.

Secondo l’Antitrust l’operazione potrebbe determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, visto che la società già risulta il principale operatore di mercato, grazie a una crescita particolarmente sostenuta realizzata negli ultimi quattro anni. L’acquisizione si colloca peraltro in un settore molto concentrato, detenuto per il 70 per cento dai primi tre operatori.

L’istruttoria analizzerà anche la posizione della società Edenred sul nuovo mercato dei voucher sociali: si tratta di prodotti diversi rispetto ai buoni pasto utilizzati per l’acquisto di articoli per la scuola a sostegno delle fasce deboli della popolazione. 

Il procedimento si chiuderà entro il 15 gennaio 2011.

Roma, 4 dicembre 2010

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