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domenica 29 aprile 2018

Il contribuente non paga le tasse a causa dell'Agenzia delle Entrate? esclusa l'applicazione delle sanzioni

Questa domenica usciamo un po' dal nostro settore di riferimento e focalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, argomento mai facile, né tantomeno piacevole.

In particolare, vogliamo approfittare della recente decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per analizzare le conseguenze che il contribuente subisce nel caso in cui non paghi le tasse, o comunque non adempia ad un obbligo fiscale, a causa della condotta poco corretta tenuta da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.


Abbiamo già trattato la materia nel blog, individuando la responsabilità del commercialista per eventuali errori/omissioni/illeciti nell'adempimento dei propri compiti verso il cliente/contribuente (vedi).

In questo caso, stiamo rivolgendo la nostra attenzione alla diversa ipotesi ove il contribuente non da spontaneo adempimento agli obblighi fiscali a causa della specifica condotta illecita del dipendente dell’Ufficio finanziario, il quale non esegue correttamente i propri doveri.

Rientra tra le condotte non corrette del funzionario, anche tutte le violazioni degli  obblighi di vigilanza sulla correttezza dell’attività svolta da altri funzionari, e quindi laddove un dipendente dell'Agenzia, accertati gli errori commessi dal collega, preferisca non porvi rimedio, così limitandosi silenziosamente ad avvallarli. 

In tutti questi casi, opera il principio di tutela del legittimo affidamento, previsto in materia tributaria all'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

La norma in parola stabilisce che:" 1.  I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dando piena applicazione al principio sopra richiamato, ha accolto l'eccezione sollevata da un contribuente nel giudizio contro l’Agenzia delle Entrate per l'omesso adempimento di obblighi fiscali contestati all'esito di un controllo.

Nel vicenda per cui è causa, il contribuente aveva eseguito i propri adempimenti fiscali e, ignorando la condotta scorretta del funzionario dell'Agenzia, era stato incolpevolmente indotto a ritenere di aver eseguito/adempiuto a quanto richiesto dall'ufficio.

In seguito, erano emersi inadempimenti fiscali da parte del contribuente, prontamente contestati dall'Agenzia.

I giudici tributari, accertato che tali inadempimenti erano conseguenti a condotte scorrette del dipendente dell'Agenzia, hanno escluso l'obbligo da parte del contribuente di essere gravato anche delle sanzioni tributarie, applicando il sopra citato principio ex art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza n. 53/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Sez. V^.

domenica 4 giugno 2017

Cartella di pagamento non valida se Equitalia non produce la cartolina di notifica

Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la numero 5077/2017, ove è stato ribadito un principio fondamentale: nel momento in cui contestiamo la notifica della cartella di pagamento, come ogni altro atto inviato alla nostra residenza attraverso cartolina postale, Equitalia deve produrre in giudizio l'originale del documento disconosciuto ex art. 2719 c.c..

Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, contestando tra le tante anche di non aver mai ricevuto il documento attestante il debito fiscale.

Equitalia si era costituita in giudizio, producendo la copia degli atti notificati, sostenendo che la notifica sarebbe ritualmente intervenuta.

Il contribuente, con memoria successiva, aveva contestato la conformità delle firme apposte sulle fotocopie rispetto all'originale ex art. 2719 c.c..

L'Agente non produceva l'originale e chiedeva comunque il riconoscimento del credito fiscale vantato verso il contribuente.

La vicenda finiva i Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno considerato non valida la notifica degli atti fiscali per violazione dell'art. 2719 c.c..

La norma stabilisce che A “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Di conseguenza, ove il contribuente disconosca la fotocopia della cartolina di notifica dell'atto fiscale, Equitalia deve produrre l'originale per attestare l'effettiva sua notifica.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004).

Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione in parte qua; l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata - che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto - non è stata provata.".

Qui il provvedimento della Cassazione n. 5077/2017.

venerdì 31 marzo 2017

Rottamazione Equitalia 2017 - la scadenza per la domanda viene prorogata al 21 aprile

Novità per chi intende aderire al programma di rottamazione delle cartelle di Equitalia 2017 che, in origine, sarebbe dovuta scadere oggi.

Con il recente provvedimento del Governo, è stato disposto il prolungamento della data per la presentazione dell'istanza  di rottamazione delle cartelle esattoriale, prolungata al prossimo 21 aprile 2017.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo per la richiesta di definizione agevolata,  potete cliccare qui

sabato 9 gennaio 2016

Il fisco lancia l'applicazione per eliminare le code allo sportello


L’Agenzia delle Entrate propone una interessante novità, lanciata lo scorso dicembre, che dovrebbe consentire un miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuente.

E' la prima applicazione per smartphone e tablet che consente un dialogo diretto tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente e che è disponibile sia sulla piattaforma google play, sia su quella IOS (Apple).

Scaricando l'applicazione, il contribuente potrà accedere a molti servizi disponibili direttamente sui dispositivi mobili, tali da consentire ai contribuenti di poter ottenere informazioni, documenti, risposte senza dover obbligatoriamente presentarsi agli uffici dell'Agenzia, evitando così le code.

lunedì 21 dicembre 2015

Equitalia sospende le richieste di pagamento per le festività

Buona notizia per coloro che sono oggetto di richieste di pagamento da parte di Equitalia. La società, infatti, ha annunciato di aver sospeso l'invio delle cartelle di pagamento per il periodo che intercorre tra il 24 dicembre 2015 fino al 6 gennaio 2016.La decisione assunta dall'agente per la riscossione dei tributi dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe aiutare coloro che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria, consentendo di posticipare i termini per trovare una soluzione.

Ricordiamo che non sono oggetto di sospensione dell'invio delle cartelle tutte quelle relativea posizioni urgenti o per le quali Equitalia non può sospendere l'invio dell'atto, causa possibile prescrizione della pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Maggiori informazioni sul sito web di Equitalia (vedi qui).

venerdì 30 ottobre 2015

Equitalia–novità per chi deve pagare la cartella esattoriale

Novità per i debitori dell'Amministrazione statale o locale, chiamati da Equitalia al pagamento degli importi delle cartelle esattoriali.

La recente approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune significative novità nel rapporto tra Equitalia ed i contribuenti.

Vediamo, nello specifico, i più significativi cambiamenti:

domenica 19 aprile 2015

Nulli gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere!

Ed ora la domanda nasce spontanea: "quale può essere la sorte di tutti gli atti di accertamento sottoscritti da dirigenti privi di qualifica?".

Gli atti sottoscritti da persone prive di potere dirigenziale devono essere considerati radicalmente nulli o comunque, inefficaci nei confronti del contribuente.

Questo è l'effetto incontrovertibile che deriva dalla sentenza n. 37 del 2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di febbraio, la quale ha definitivamente demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma degli atti di accertamento e dei ruoli.

a. La vicenda
L'incredibile vicenda ha inizio nel 2009, allorché vengono attribuiti poteri di firma dirigenziale ad una serie di funzionari privi di qualifica, attraverso dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, con il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La posizione di questi funzionari "senza potere di firma" viene, all'apparenza, sanata dal Ministero nel 2010, ma immediatamente viene proposto ricorso al TAR Lazio, attraverso il quale viene contestato il provvedimento ministeriale, per violazione del D. Lgs. n. 165/2001, norma che dispone la nullità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Il TAR Lazio accoglie l'eccezione sollevata contro la nomina dei dirigenti, e l'Agenzia delle Entrate ricorre al Consiglio di Stato, contestando la decisione assunta dal giudice amministrativo di primo grado.

Nel frattempo, il Governo ha pensato di risolvere la questione con il Decreto Legge n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) con il quale ha, in parole povere, sanato tutte le posizioni sino alla pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, con attribuzione di incarico dirigenziale a persone prive di qualifica. 

Il Consiglio di Stato, nel 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge n. 44/2012, chiedendo se tale "sanatoria" possa essere conforme al principio sancito dal citato D. Lgs. n. 165/2001.

b. Corte Costituzionale - la sentenza
E la Corte Costituzionale, per taluno in modo scontato, ha dichiarato illegittima la norma con la quale si è tentato di sanare una evidente e macroscopica carenza della burocrazia nazionale, riaffermando il principio secondo il quale possono sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia del Territorio), solo coloro che abbiano ottenuto il conferimento di incarico dirigenziale nell'ambito di un'amministrazione pubblica, previo esperimento positivo di un concorso pubblico.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte Costituzionale, dispone un chiaro ed invalicabile limite di legge, prevedendo il divieto per il lavoratore di poter svolgere mansioni superiori a quelle previste per qualifica superiore.

Tale norma non può essere derogata nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, laddove secondo prassi l'Amministrazione ha per anni attribuito al funzionario qualifica e poteri spettanti al dirigente. 

L'art. 8 del DL n. 16/2012 ha derogato in modo illegittimo al principio sopra richiamato, arrivando ad attribuire potere dirigenziale a funzionari con mansioni contrattuali di livello inferiore.

Il Giudice conclude dichiarando incostituzionali le norme che prevedono tale sistema di sostituzione delle cariche dirigenziali all'interno dell'Agenzia, con conseguente invalidità degli atti amministrativi sottoscritti dai funzionari privi di qualifica. 

c. Quali conseguenze?
In effetti appare inevitabile che gli atti fin qui perfezionati e notificati al contribuente mediante la firma di un funzionario privo di qualifica non devono essere considerati validi, con conseguente possibilità da parte di chiunque riceva l'avviso di accertamento di poterne contestare la nullità.

Per quel che riguarda il futuro, invece, da quel che si legge e si sente, il Ministero dell'Economia dovrebbe organizzare, non si sa come e quando, un nuovo concorso con il quale trovare i dirigenti che dovranno sostituire, in ruolo, i funzionari che hanno sino ad oggi svolto l'attività dirigenziale.

Qui di seguito, la sentenza.

domenica 26 ottobre 2014

L'Agenzia delle entrate non può fondare il proprio accertamento esclusivamente su presunzioni

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha dichiarato la illegittimità di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate ad un contribuente ed avente oggetto omessi versamenti di imposte per il periodo d'imposta 2007.

L'Ufficio aveva avviato un controllo verso il contribuente, accertando l'omessa dichiarazione di redditi per l'anno 2007, e dopo aver rideterminato il reddito, aveva ripreso a tassazione maggiori importi non versati.

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto privo di motivazione, nel senso che l'Agenzia non avrebbe fornito le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese verso il contribuente, limitandosi a fondare le proprie contestazioni esclusivamente su presunzioni prive di riscontro.

La CTP, applicando il principio di divieto di doppia presunzione, inammissibile ai sensi dell'art. 2727 c.c., ha dichiarato la illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.

Di seguito, la sentenza della CTP di Torino.

domenica 19 ottobre 2014

Non è valida la cartella di pagamento se non viene preceduta da avviso di esito del controllo inviato dall’Agenzia

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in aiuto del contribuente, sanzionando l’Agenzia delle entrate per non aver adempiuto in modo corretto ai propri doveri informativi nei confronti del cittadino. La Corte ha ritenuto, infatti, nulla la cartella di pagamento inviata dall’agente per la riscossione all’esito del controllo ex art. 36 ter dpr 600/1973 operato dall’Agenzia verso un contribuente. La norma in parola prevede il cosiddetto controllo formale, con il quale il fisco opera una verifica di corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e la propria documentazione, o quella proveniente da altri soggetti ma che riguarda il destinatario del controllo (esempio i dati bancari). 

Nel caso in cui siano ravvisate dei discostamenti tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati dal contribuente, quest’ultimo viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti. 

In seguito, laddove la documentazione fornita non sia sufficiente a provare la correttezza dei dati, oppure se il contribuente ritiene di non dover rispondere all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute. Questa comunicazione è condizione di validità di tutta l’attività svolta dall’Ufficio e, in seguito, dall’Agente per la riscossione, in quanto rappresenta un principio di garanzia per il contribuente consentendogli di poter provvedere a sanare la propria posizione prima dell’avvio della fase di recupero delle imposte in maniera coattiva. 

La Corte è chiara, nella sentenza che potete leggere di seguito, nel ribadire il principio secondo il quale l’invio della comunicazione è presupposto procedimentale necessario al fine della validità dell’azione dell’Agenzia, la cui violazione comporta la nullità della cartella di pagamento.

lunedì 8 settembre 2014

Dal 2015 la procedura di cancellazione dell’ipoteca verrà semplificata

Al via le nuove procedure online per il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche. Dal 1° gennaio 2015, infatti, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche. 

Termini e modalità della nuova procedura, relativa anche alle comunicazioni di cancellazione di ipoteche frazionate o iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, art. 2847 c.c., e all’introduzione di nuove funzionalità connesse alla conservazione sostitutiva delle singole comunicazioni e del relativo registro, sono contenuti in un Provvedimento siglato di recente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Tempistica della nuova procedura – Riguardo i termini e le scadenze, questa nuova procedura potrà essere utilizzata già dal prossimo 1° settembre 2014 in via facoltativa, mentre diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. 

Niente più spese aggiuntive a carico del debitore - Si ricorda che la nuova normativa sulla cancellazione d’ipoteca legata all’estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.
Roma, 6 agosto 2014

Fonte: Agenzia delle entrate

domenica 24 agosto 2014

Illegittimo l’avviso di accertamento per relationem nel caso in cui non siano inviati tutti gli atti al contribuente

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con la recente sentenza n. 54/2014 che potete leggere di seguito, ha puntato il dito contro l’Agenzia delle Entrate, considerando non corretta la condotta con la quale l’ufficio motiva i propri avvisi di accertamento richiamando altri atti amministrativi (c.d. accertamento per relationem), senza però mettere a disposizione del contribuente quest’ultimo gli ulteriori documenti richiamati. 

La prassi adottata negli anni da parte dell’Agenzia delle entrate è quella di inviare al contribuente un avviso di accertamento, ove vengono contestate violazioni fiscali, riprendendo a tassazione le somme non versate da parte del contribuente, e sanzionandolo per le varie omissioni/errori riscontrati. Non di rado accade, però, che l’Agenzia si limiti a motivare l’avviso di accertamento richiamando atti esterni, mai notificati al contribuente, e di cui quest’ultimo non ne può venire a conoscenza. 

La CTP di Cuneo ha chiarito che in tali casi, l’avviso di accertamento non può essere considerato legittimo, in quanto contrario all’art. 7 del Codice del Contribuente “ Tale norma dispone che se nella motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 

Tale norma rende obbligatorio ( "deve") la allegazione dell'atto richiamato, intendendo così garantire l'effettività e la pienezza del contraddittorio in caso di allegazione di atti richiamati nell'accertamento impugnato.”. La norma, come ricordato dal giudice tributario, ha come funzione quella di consentire al contribuente di avere una valutazione complessiva delle ragioni per quali l’Agenzia ha sanzionato la sua condotta tributaria. 

E tale possibilità rimane preclusa nel momento in cui uno o più atti richiamati nell’avviso di accertamento non risultano allegati all’atto di contestazione, o comunque riportati integralmente in motivazione. Tale carenza rende illegittimo l’avviso di accertamento, con conseguente annullamento, come si evince dalla sentenza che potete leggere qui.

domenica 22 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il ricorso davanti ai giudici tributari era inammissibile in assenza di tentativo di conciliazione. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale, che potete leggere di seguito, si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

domenica 26 gennaio 2014

Al via la sanatoria per il contribuente moroso

Una delle novità positive introdotte con la Legge di stabilità 2014 ha riguardato (e riguarda) i contribuenti inadempienti, i quali possono sanare la propria posizione con il fisco, ed in particolare pagare le cartelle Equitalia, in via agevolata e vantaggiosa.

Il governo ha previsto la possibilità per i contribuenti morosi di pagare quanto dovuto in un'unica soluzione, entro il prossimo 28 febbraio 2014, evitando gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo del proprio debito, così vedendo chiudere il proprio contenzioso con il fisco.  

Possono giovarsi di tale misura, previo controllo sul sito web dei Equitalia, coloro che che si sono visti recapitare una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo entro il 31 ottobre 2013. La definizione agevolata ha ad oggetto atti amministrativi emessi per i tributi  di competenza degli uffici statali (quali Ministeri e Prefetture), delle agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane e Monopoli) e enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Per maggiori informazioni, potete rivolgervi all’Agenzia delle Entrate della vostra zona o accedere al sito web di Equitalia.

venerdì 8 febbraio 2013

Confedercontribuenti, trovare soluzioni a intransigenza fiscale

E' grave e penalizzante la "linea dura" che continua a tenere l'Amministrazione Finanziaria malgrado l'Italia delle piccole imprese e delle famiglie ormai perde quotidianamente potere d'acquisto e i redditi tornano ai livelli del 1986. Va ricordato il dato allarmante sulla morte di centinaia di migliaia di imprese. Recenti statistiche parlano di un'impresa morta ogni minuto.
Il Presidente Nazionale di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro, sottolinea come il fisco attraverso Equitalia, malgrado la grave situazione economica e finanziaria, non deroghi dal suo modus operandi.
Proprio in queste ultime settimane stiamo registrando una ripresa allarmante di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Procedure che non tengono conto delle gravi difficoltà economiche di migliaia di imprese e di milioni di cittadini, che non possono certamente essere considerati evasori. Insomma lo Stato attraverso la riscossione sta pesantemente contribuendo ad aggravare una situazione recessiva che rischia di portare al collasso definitivamente il Paese.
Di fronte a tutto questo Confedercontribuenti lancia una proposta da attuare nell'immediato per le imprese in crisi e le famiglie in difficoltà: 1) congelamento di un'anno dei pagamenti e una successiva estensione delle rateizzazioni sulla base dei redditi effettivamente conseguiti dai contribuenti e delle imprese in arretrato con l'Agenzia della riscossione. 2) Abbattimento del regime sanzionatorio per i soggetti in difficoltà. Inoltre il Presidente Finocchiaro chiede l'immediata attuazione di un piano straordinario di stanziamenti pubblici per lo sviluppo economico attraverso la realizzazione di "micro opere pubbliche" che abbiano l'obiettivo di fare lavorare le imprese artigiane e le pmi.
L'altra esigenza immediata riguarda lo sblocco dei fondi per la copertura dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Misure che potrebbero contribuire a ridare fiato alle piccole imprese e non ultimo la garanzia per il fisco del rientro dei debiti tributari arretrati.

Fonte: Confedercontribuenti

venerdì 25 gennaio 2013

Contenzioso con il fisco in calo in Provincia di Trento per merito della mediazione tributaria

L'Agenzia Entrate di Trento comunica i primi risultati pervenuti dopo i primi mesi dall'introduzione della procedura di mediazione tributaria per il contenzioso inferiore ai 20.000,00 euro.

Il risultato emerso è incoraggiante, in quanto dal 1^ di aprile 2012, data di entrata in vigore della nuova procedura di mediazione tributaria, sino al 31 dicembre 2012,  in Trentino l'82% delle liti tra contribuente e fisco inferiore a euro 20.000,00 non è approdata alla fase di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiudendosi con la mediazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del Trentino.

giovedì 10 gennaio 2013

Confedercontribuenti: Unione Europea e IMU

L'Imu, per essere più equa e avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo. L'Unione europea fa giustizia su una tassa iniqua che ha colpito in modo indiscriminato tutti gli italiani.
Adesso il nuovo parlamento che sarà eletto a Febbraio nè prenda atto è modifichi il sistema di applicazione dell'imposta. 

Questo il commento del Presidente di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro che aggiunge è assolutamente assurdo che un'imposta, come sottolinea la stessa Unione Europea, porti ad un'ulteriore impoverimento delle fasce piu' deboli della popolazione. 

Si ritorni, continua Finocchiaro, ai principi costituzionali della progressività delle imposte e si smetta pur di fare cassa di colpire in maniera indiscriminata tutte le fasce della popolazione.

lunedì 7 gennaio 2013

Confedercontribuenti: Nel 2013 altri 15 miliardi di tasse

Nel 2013 pagheremo 15 miliardi in piu di tasse, malgrado la recessione continui. Eppure il premier Monti ha promesso che se vince le elezioni abbasserà di un punto l'imposizione fiscale. Viene da ridere di fronte a certe affermazioni, dice il Presidente di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro, ma la realtà e terribile specie se chi promette di abbassare le tasse e l'autore principale degli inasprimenti fiscali avvenuti negli ultimi tredici mesi.Introduzione della Tares (la nuova tassa sui rifiuti), aumento dell'Iva previsto per luglio, incremento dell'Imu sui capannoni ecco cosa rendera' il 2013 un anno che i contribuenti italiano ricorderanno a lungo. Come se non bastasse, poi, le addizionali Irpef calcheranno la mano, facendo crescere il peso delle tasse sulle finanze delle famiglie italiane di circa 585 euro rispetto al 2012. La pressione fiscale crescerà ancora, per raggiungere - stando alle rilevazioni fatte dal Servizio Studi di Camera e Senato - il 45,1%, ossia 0,4 punti percentuali in piu' rispetto al 2012.

venerdì 28 dicembre 2012

Finocchiaro (Confedercontribuenti): Canone Rai “truffa di Stato” è quest’anno costerà 1,5 euro in piu’

È l’ultimo dei tanti aumenti delle tasse italiane: 1,50 euro in più rispetto al 2012 per il canone Rai, quindi l’importo complessivo sarà di 113,50 euro. L’ammontare, che è stato stabilito con decreto del ministero dello Sviluppo Economico, come sottolineato nel sito abbonamenti della tv pubblica, va versato entro il 31 gennaio 2013. La truffa di Stato si ripete ogni anno e sempre con un aumento. Il Presidente di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, ribadisce come questa vergognosa ed illegittima tassa sia una vessazione vera e propria per mantenere una gigantesca struttura che non garantisce nè una buona informazione nè un’informazione plurale. Ecco perchè serve una forte iniziativa verso le forze politiche che si candidano alla guida del Paese affinchè si cancelli il canone e si lavori ad un serio piano di ristrutturazione della TV pubblica italiana, oggi in mano con il suo Presidente e il suo Direttore Generale a gente “organica” al sistema bancario italiano ed internazionale.

fonte: Confedercontribuenti

venerdì 23 novembre 2012

Federcontribuenti: con il nuovo redditometro più tasse fino a 9mila euro

Il nuovo redditometro entrerà in vigore il primo gennaio 2013. La settimana prossima, martedì per l’esattezza, sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile il programma con cui ciascun contribuente potrà verificare se le tasse che paga e il reddito dichiarato sono «congrui». Vale a dire se sono in linea con il tenore di vita che ha. In attesa di fare la verifica c’è però una certezza: col nuovo «redditest» pagheremo più tasse. Come del resto ci hanno abituato da un anno a questa parte i Professori al governo. A fare il calcolo è stato l’ufficio studi della Cgia di Mestre che ha stimato gli effetti sulle tasche dei contribuenti dei nuovi meccanismi di calcolo presuntivo dei redditi. Identici per tutti, si tratti di lavoratori autonomi, dipendenti o pensionati. Ebbene, le conseguenze rischiano di essere molto pesanti: con un maggior reddito stimato dal fisco pari a 10.000 euro, se il contribuente raggiunge un accordo con l’Agenzia delle entrate che gli sconta il reddito imponibile del 5%, tra maggiori imposte e sanzioni ridotte dovrà versare tra i 4.250 e i 5.640 euro. Se al contrario non accetta la proposta degli «sceriffi» di Befera e fa ricorso alla Commissione tributaria rischia una sanzione quasi doppia. Nel malaugurato caso in cui, alla fine dei due gradi di giudizio previsti per il contenzioso tributario dovesse perdere, sarà costretto a versare all’Erario e se alla fine dei due gradi di giudizio dovesse malauguratamente perdere , il contribuente sarà chiamato a versare all’Erario tra i 6.815 e gli 8.906 euro. Dunque sui 10.000 euro di «maggior reddito» presuntivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria il contribuente potrebbe essere costretto a pagarne quasi 9.000 fra imposte e multe. Le simulazioni, sottolinea l’ufficio studi del’associazione artigiani mestrini, sono state fatte su tre fasce di reddito lordo annuo: 20.000, 40.000 e 80.000 euro. Al di sotto dell’ultima soglia, fanno presente dalla Cgia, si trova il 98% dei contribuenti italiani. Quindi non è per nulla un caso di scuola. La nuova versione del redditometro ha affinato un meccanismo in base al quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di ricostruire a tavolino i redditi degli italiani, autonomi o dipendenti che siano, sulla base delle spese che ciascuno di noi ha effettuato. Nel caso in cui il reddito presunto, ricalcolato cioé dagli sceriffi del Fisco anche in base a serie di indici fissati a priori, superi di almeno il 20% quello dichiarato, il contribuente verrà convocato e dovrà giustificare lo scostamento fra le spese effettuate e il reddito dichiarato. Con una precisazione: non tutte le spiegazioni saranno ritenute ammissibili dall’amministrazione finanziaria. «La normativa – spiega il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – limita la possibilità di dimostrare che le spese realizzate dal contribuente siano avvenute con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta». Per capire quali siano le spiegazioni accette e quali no non resta che aspettare qualche giorno. A poco vale ricordare che lo «Spesometro» ha carattere presuntivo. «Al contribuente – puntualizza Bortolussi – dovrebbe essere consentito di discutere anche su come sono state conteggiate le maggiori richieste avanzate dal fisco».

fonte: Confedercontribuenti

venerdì 2 novembre 2012

Confedercontribuenti - Caos IMU: “Spostiamo i pagamenti al 15 gennaio, e rate di 6 mesi per chi è in crisi”


“Chiediamo di spostare i pagamenti al 15 gennaio, che le persone in crisi economica possano pagare le somme dovute in rate di almeno sei mesi, e di sospendere i pagamenti per chi non ha redditi o ha perso il lavoro”.Lo afferma oggi il presidente nazionale di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro, dopo il caos legato al pagamento dell’IMU. “Ancora una violazione dello Statuto dei Contribuenti – aggiunge Finocchiaro – e questa volta la responsabilità è duplice: da una parte, il Governo centrale non ha ancora approvato il modello per redigere la dichiarazione, e dall’altra l’82% dei Comuni non ha deliberato le aliquote da applicare. E’ grave, perchè il pagamento dell’IMU a saldo richiede l’esborso di somme rilevanti sia per le famiglie che per le imprese”. Secondo Confedercontribuenti, “una delle norme fondamentali dello Statuto del Contribuenti riguarda la certezza della norma e degli adempimenti, ma chi ci governa fà finta di non saperlo. Se l’Italia muore di tasse non può certo stare dietro anche nell’incapacità di chi governa di determinarli nei tempi e con le modalità corrette”.

fonte: Confedercontribuenti
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