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domenica 31 gennaio 2016

Non esiste un diritto generale all'oblio on line

Il diritto all'oblio (right to be forgotten) è un argomento che è stato oggetto di discussione costante negli ultimi tempi, anche dai giudici chiamati a decidere in merito alla presenza di notizie pubblicate in rete o indicizzate dai motori di ricerca.

La sentenza pilota in questa materia, ossia quella utilizzata dai giudici ai fini della decisione, è quella pronunciata dalla Corte di giustizia dell'unione europea C- 131/12, ove il giudice europeo ha tracciato i principi principali per la tutela della riservatezza del singolo e, allo stesso tempo, il diritto di stampa e critica (vedi).

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da un professionista che, a seguito di alcune ricerche via internet, risulta avvicinato alle vicende della malavita organizzata romana per vicende concluse alcuni anni addietro.

La parte ricorrente ha chiesto, con la propria domanda, la cancellazione delle pagine web e, in particolare, delle indicizzazioni via internet, con risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23771/2015, ha ritenuto di non accogliere le domande proposte dal professionista, delimitando il diritto all'oblio ai tempi di internet.

Il giudice romano, richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di far prevalere il diritto all'informazione e all'interesse pubblico, a discapito del diritto di tutela del privato.

Il Tribunale di Roma osserva, infatti, che da una parte gli eventi richiamate nelle notizie sono abbastanza recenti, tali da giustificare la loro pubblicazione on line, mantenendo un carattere di attualità e rilevanza pubblica.

Sotto altro profilo, la persona richiamata nelle notizie (ossia il ricorrente) è soggetto avente richiamato profilo pubblico, tale da giustificare la pubblicazione in rete di notizie che lo riguardano, anche sotto il profilo dell'indagine giudiziaria locale.

Per tali ragioni, prevalendo il carattere pubblico del personaggio, il giudice ha ritenuto di tutelare il diritto all'informazione rispetto a quello di tutela della riservatezza del singolo, con limitazione del diritto all'oblio

Questa sentenza si segnala perché si pone controcorrente rispetto ad altri precedenti sentenze pronunciate in materia, ove il diritto alla privacy è sempre stato ritenuto sacro e prevalente rispetto ad altri interessi.

sabato 29 agosto 2015

Il furto dei dati personali in rete: il phishing

Sempre più spesso, navigando in rete o leggendo alcuni interventi di questo stesso blog, si incontra la parola Phishing, con invito al consumatore di trattare con attenzione i propri dati personali, al fine di evitare possibili spiacevoli esperienze.

La questione, già trattata da Consumatore Informato, non riguarda solo l'aspetto penale collegato all'appropriazione illecita di dati personali altrui in rete, ma coinvolge anche il rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.

Cos'è il phshing?
Il termine Phishing è stato creato dalla crasi di Phreaking (Phone Hacking) e Fishing (pescare), conservando una voluta assonanza, appunto, con “fishing”, ovverosia “pescare”.

Detto reato informatico, ormai tra i più frequenti e in continua evoluzione, consiste nel furto di credenziali con l’obiettivo finale di farne un uso illegittimo.

La tecnica di phishing può essere utilizzata per l’attuazione di differenti attività illecite quali; il social engieeniring, il furto di account, la sottrazione di somme di denaro ecc.

Tuttavia, l’uso del phishing finalizzato alla sottrazione di somme di denaro da conti correnti o carte di credito è certamente uno dei più frequenti e insidiosi.

Il phisher “pesca”, mediante abusivo inserimento nel sistema informatico di un’istituzione finanziaria o mediante false e-mail dirette ai clienti di banche o post, i dati significativi dei rapporti di conto corrente (password, nickname e pin). Questi dati vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per clonare carte di credito e/o pagamento o per disporre operazioni di trasferimento di denaro.

Un’approfondita pronuncia del Tribunale di Milano, del 7 ottobre 2011, ha fornito un’efficace ricostruzione del fenomeno il quale si presenta composto di tre di tre fasi.

a. Contatto con la vittima - posta elettronica, sito web, social networks
Nella prima fase, il phisher acquisisce i dati personali tramite l’invio di false e.mail che riconnettono a falsi siti graficamente identici a quelli di istituti finanziari, postali, istituzionali ecc.

Dette mail, spesso sgrammaticate ( vista la frequente provenienza straniera dell’hacker che in questo tipo di reati è sovente dell’est Europa), invitano il correntista a reinserire le credenziali d’accesso al sito di home banking del proprio istituto di credito o i dati della propria carta di credito, inducendolo all’errore con i più svariati espedienti, come ad esempio un controllo sulla sicurezza della pagina o la vincita di un premio, di un rimborso ecc.

b. Appropriazione dei dati personali e utilizzo illecito
Nella seconda fase, il phisher, ottenute le credenziali d’accesso ai conti correnti o alle carte di credito non potendo eseguire bonifici esteri senza ulteriore e specifica autorizzazione bancaria, generalmente tenta lo spostamento del denaro mediante società di money transfert.

A questo punto, vengono inviate numerose mail contenenti un’allettante offerta di lavoro che si concretizza nel mero invio di denaro.

A quello che viene comunemente definito financial manager, verrà accreditata una somma di denaro che verrà da costui girata sul conto corrente messo a disposizione dal destinatario, una volta decurtata la quota a titolo di compenso, mediante una società di money transfert.

E’ appena il caso di far presente che prestarsi a questo genere di attività espone al rischio di accusa del reato di riciclaggio ex art.648 bis c.p. sul quale la giurisprudenza ha per altro già avuto modo di pronunciarsi.

c. Vantaggio dall'attività illecita- furto di somme di denaro o altre attività illegali
Terza e ultima fase consiste, dunque, nell’invio del denaro al phisher il quale lo monetizzerà il prima possibile.

Una particolare attenzione va prestata anche a e-mail sospette, inviate da propri contatti noti, contatti presenti nella propria rubrica che, a mezzo di worm installati inconsapevolmente nei computers, inviano automaticamente a tutti i contatti presenti in rubrica (e senza che il reale utilizzatore ne sia minimamente al corrente) mail dal proprio account di posta spesso contenenti un solo link.


In conclusione, la tecnica dei phisher è quella di carpire la fiducia del mal capitato che, una volta aperta la mail e attivando il link contenuto nella nella verrà reindirizzato ad un falso sito web.

Così facendo, gli hacker riescono, sfruttando la legge dei grandi numeri, attraverso l’invio massivo di mail, anche utilizzando computers di utenti ignari, ad assicurarsi un numero di “esche” che, seppur esiguo rispetto al numero di invii, porteranno all’illecito guadagno.

Ad ogni buon conto, a far stato dalla pronuncia milanese, detta condotta integra le fattispecie di reato di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa, per contro, i diversi regimi in cui è stata inquadrata la fattispecie in esame mettono tutti capo a un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sul cliente.

Del resto, con riferimento a un furto d’identità telematico che si realizza con l’accesso ai conti correnti a nome di altro soggetto, e non mediante la presentazione di documento cartaceo o, per così dire “fisico” da quest’ultimo smarrito – la Suprema Corte, pur non considerando l'attività bancaria come attività pericolosa, ha ritenuto che fosse a carico della banca, e non del danneggiato, l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3350).

In conclusione, quando navighiamo in rete, pensando di essere totalmente al sicuro da possibili furti di dati personali, dobbiamo prestare la massima attenzione e comprendere che il ladro digitale può trovarsi molto vicino a noi, pronto a carpire i dati personali per farne un uso illegale.

Potete trovare alcuni consigli per rendere più sicura la vostra navigazione (vedi 1, vedi 2).

lunedì 2 marzo 2015

Bene la decisione di mantenere neutra la rete Internet

Riteniamo positiva la decisione assunta dalla FCC (Federal Comunication Commission) di non modificare le attuali norme che regolano la rete negli Stati Uniti d'America, impedendo la violazione, o comunque l'alterazione, del principio della net neutrality.

La neutralità della rete è, invero, un principio importantissimo che ha da sempre regolato la vita virtuale, e stabilisce che Internet non appartiene ad alcuno in particolare, ma a tutti, e quindi chiunque può giovarsene liberamente, senza dover sottostare a specifiche restrizioni, specialmente di carattere economico (se volete saperne di più, potete leggere la pagina di wikipedia).

L'Agenzia governativa indipendente è stata chiamata a decidere se il traffico su Internet deve essere fornito verso gli utenti in modo uguale e senza distinzione o se possono essere introdotte potenziali differenze, anche di carattere economico, nell'erogazione del servizio, , come voluto da alcune grosse multinazionali.

venerdì 5 settembre 2014

Agenzia entrate: non aprite “Le linee Guida”–è un virus!

L’Agenzia delle entrate, con comunicato del giorno 2 settembre 2014, rende noto che in rete sta girando una fantomatica email con un allegato ‘Le Linee Guida’, il quale contiene un pericoloso virus. La mail, che riporta il logo delle Entrate, è un falso e l’Agenzia invita gli utenti a non aprire l’allegato.

Abbiamo ricevuto anche noi la mail, da indirizzo sconosciuto, la quale contiene il citato allegato, e che presenta questo messaggio “Si invitano tutte le persone fisiche e giuridiche a visionare e seguire con rigore Le Linee Guida fornite  dall'Agenzia delle Entrate (in allegato). È sufficiente seguire le indicazioni per evitare di essere segnalato dal sistema come un soggetto “a rischio” dopo il primo controllo basato sul c.d. “redditometro”.
Il materiale da consultare (Le Linee Guida) viene consigliato specialmente ai soggetti che utilizzano i servizi telematici finanziari (es. Internet Banking).
Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, nel 2014 è stata data attuazione alla normativa prevista dall’art. 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n.600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012 (il cosiddetto Redditometro).
A questo riguardo è stato predisposto il nuovo applicativo informatico “VE.R.DI.”, destinato alle attività di analisi del rischio sulle persone fisiche e di ausilio alla determinazione sintetica del reddito.
Si tratta di uno strumento innovativo che sarà oggetto di implementazioni e miglioramenti volti ad ottimizzarne le funzionalità.
”.

Questo messaggio contiene un allegato che, secondo il comunicato dell’Agenzia che disconosce di aver mai inviato questa email, contiene un virus e quindi vi invitiamo a non aprire ed anzi cestinare la mail.

Di seguito il comunicato dell’Agenzia delle entrate.

sabato 14 dicembre 2013

Da Trentino inBlu al Blog: "certilogo"

In questa puntata abbiamo posto particolare attenzione al problema delle truffe on-line in continuo aumento nell'ultimo periodo. Abbiamo inoltre proposto alcuni strumenti e suggerimenti utili per evitare di essere raggirati.

Acquistare e navigare on line espone, l'utente ad un maggior rischio di essere vittima di crimini informatici.
Un ruolo importante di contrasto a questo tipo di truffe può essere, e lo sarà ancor più in futuro, il programma Certilogo.
Cosa è Certilogo, e come funziona ?
E’ attualmente in programma presente in Internet http://www.certilogo.com (in futuro si prevede vi sarà anche la relativa applicazione) mentre è già disponibile la versione mobile, con la quale è possibile verificare l'autenticità o meno di un acquisto di un capo d'abbigliamento.

Funziona semplicemente inserendo il codice Certilogo contraddistinto dal relativo simbolo del capo acquistato, e attraverso alcuni semplici passaggi sapremo se il capo acquistato è originale o meno.

A questa forma di certificazione stanno aderendo numerose marche molto prestigiose quali ad esempio Versace, Monclair, Colmar e molte altre.

Questo strumento ancora poco conosciuto avrà sicuramente uno sviluppo esponenziale.

Altri importanti suggerimenti per evitare truffe on line consistono in alcune piccole precauzioni:
  • possibilmente effettuare pagamenti on-line con carte di credito prepagate
  • se si usano carte di credito ”normali” è utile attivare il servizio “sms alert”
  • controllare sempre che gli indirizzi a cui ci riferiamo siano preceduti dalla dizione “https” e “http”
  • non rispondere mai a mail di utenti di cui non conosciamo l'origine che chiedano in qualche modo l'inserimento nei nostri dati bancari. In particolare facciamo attenzione a quelle mail nelle quali ci viene comunicato che è stato fatto un pagamento dal nostro conto corrente a favore di una terza persona. Solitamente queste mi contengono alla fine una frase di questa tipologia ” se vuoi annullare l'operazione, o non sei stato tu ad eseguire bonifico, ti preghiamo di accedere al sito per ricevere dietro i soldi versati” Prestiamo particolare attenzione perché da questo momento siamo diretti sul sito vero e proprio della propria della truffa in cui inserendo i nostri dati bancari, la truffa si consuma veramente. 

domenica 10 marzo 2013

La Corte di Giustizia limita la riproduzione in streaming di eventi sportivi

La sentenza di questo weekend affronta un argomento molto attuale, ovvero il limite alla diffusione via internet di eventi sportivi da parte di un soggetto che non ha acquistato il diritto alla trasmissione.

La Corte di Giustizia Europea interviene in una controversia sorta tra alcune emittenti nazionali inglesi, titolari del diritto alla diffusione di eventi sportivi e una emittente, TV Catchup Ltd, che era solita trasmettere in differita la competizione sportiva pur non detenendo alcun diritto.

La trasmissione dell'evento avveniva in streaming ed era limitata a competizioni sportive che riguardavano più importanti squadre della Premier League.

I titolari del diritto alla diffusione del programma hanno deciso di agire in giudizio per chiedere che la società TV Catchup non trasmetta più alcun evento sportivo, anche se in streaming e in diffusione differita.

La Corte ha accolto la richiesta delle emittenti, osservando che ogni trasmissione, in diretta o differita, da parte di un soggetto che non detiene alcun diritto, deve essere autorizzata dall'emittente che ha acquisito i diritti territoriali.

Non assume alcun rilievo che la trasmissione dell'evento non coinvolga solo il territorio ove l'emittente ha acquistato il diritto alla diffusione, e quindi anche se l'evento viene proposto in streaming via internet, colui che diffonde l'evento deve ottenere l'autorizzazione alla diffusione.

domenica 9 ottobre 2011

Un piccolo pub inglese “stende” sky al tappeto nella battaglia sulla diffusione di eventi sportivi a pagamento

Questa domenica proponiamo la recentissima sentenza con la quale la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla possibilità per un privato di utilizzare in uno Stato aderente all'Unione Europea una scheda per la diffusione di eventi sportivi di altro Stato.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Europea era stato proposto dalla Federazione calcistica inglese (nell'interesse di Sky) per la difesa dell' esclusiva della riproduzione degli eventi sportivi  attraverso il canale a pagamento sul territorio britannico.

Nel caso di specie, un piccolo pub stava divulgando eventi sportivi inglesi attraverso una scheda di altro paese (Grecia) senza corrispondere alcun euro alla Federazione per le immagini trasmesse agli utenti.

Il Giudice Europeo, venendo incontro al pub, ha considerato legittima la condotta della proprietaria del lovale pubblico e non contraria ai principi europei, i quali non consentono alcuna restrizione territoriale nella diffusione degli eventi sportivi.
 

Di seguito la sentenza.

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