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sabato 6 agosto 2022

AGCOM sanziona pesantemente Google

Fonte: comunicato stampa
2 agosto 2022
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due distinte ordinanze/ingiunzioni, che sanzionano, nel complesso, per 1 milione e 450 le società Google Ireland Limited (750.000 euro) e TOP ADS LTD, (700.000 euro), per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sancito dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/218 (cd. decreto Dignità).

Si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video (cd video sharing platform o VSP), per aver consentito la diffusione di pubblicità vietata, afferente a giochi con vincite in denaro.

La normativa individua, infatti, come responsabili della condotta illecita e destinatari delle relative sanzioni una pluralità di soggetti (“committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e organizzatore della manifestazione, evento o attività”).

venerdì 10 dicembre 2021

Antitrust bacchetta Apple e Google per uso commerciale dei dati degli utenti

Fonte: comunicato stampa
26 novembre 2021
L’Autorità ha accertato due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive riguardo all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso due istruttorie nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd., sanzionando entrambe per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente. L’Antitrust ha accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

sabato 21 agosto 2021

Google crea app in favore dei diversamente abili

Da qualche tempo, Google ha sviluppato alcune applicazioni  create per aiutare i consumatori e facilitare (e sfruttare al meglio) le potenzialità della linea internet e degli smartphone di ultima generazione rendendo la tecnologia della multinazionale di Mountain View disponibile e alla portata di tutti.

In tal senso, sono state di recente rilasciate due nuove applicazioni (Lookout e Action Blocks) destinate agli utenti con disabilità.

Il fine di queste applicazione, appare scontato evidenziarlo, è quello di facilitare l'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione da Google e facilitare la navigazione in rete e l'utilizzo del cellulare.

sabato 22 maggio 2021

Enel X: l'Antitrust sanziona Google per abuso di posizione dominante

Fonte: comunicato stampa
13 maggio 2021

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Attraverso il sistema operativo Android e l’app store Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l’accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali. Occorre ricordare che in Italia circa i tre quarti degli smartphone utilizzano Android. Inoltre Google è un operatore di assoluto rilievo, a livello globale, nel contesto della cosiddetta economia digitale e possiede una forza finanziaria rilevantissima.

venerdì 19 gennaio 2018

Aumentano gli acquisti on line. Aumentano i problemi per i consumatori europei

Il recente report rilasciato dal report della Commissione europea “Consumer Conditions Scoreboard 2017”, ove sono stati analizzati i dati raccolti nell'ultimo anno e relativi agli acquisti di beni e servizi tra consumatori ed operatori comunitari.

Lo studio condotto a livello comunitario ha riguardato alcuni aspetti, quali  la conoscenza e fiducia dei consumatori in merito al mercato comunitario; l'applicazione, più  o meno conforme, delle norme in ambito comunitario; le modalità ed i tempi di risoluzione delle controversie.


Il risultato emerso da questo studio, è che il mercato digitale ha incrementato in modo decisivo gli acquista transfrontalieri, aumentati in modo significativo in tutti i Paesi dell'Unione.


Altro dato rilevante riguarda la fiducia dei consumatori negli acquisti on line, in quanto tale modalità di operazione, divenuta sempre più comune, ha comportato una maggior consapevolezza/fiducia nel consumatore, aumentata  del 12% per gli acquisti verso venditori con sede legale nel proprio Paese, e addirittura del 21% verso operatori professionale con sede in altro Stato membro dell’Unione.


Per contro, sono in aumento gli inconvenienti negli acquisti operati dai consumatori digitali, i quali hanno dovuto affrontare difficoltà, quali il rifiuto del pagamento o l'errata consegna dei prodotti, sino alle ipotesi di vendite fantasma.


Questo dato è il controaltare dell'incremento delle transazione relative ad acquisti on line, soggette a questo tipo di inconvenienti.


Ultimo aspetto trattato dal report riguarda le modalità di reclamo e tutela per questo tipo di acquisto, che come è noto, riguardano di solito importi di modesta entità.


Il reclamo, primo passo in questa materia, non sempre viene presentato dal consumatore in quanto l'importo oggetto di controversia è così esiguo da non giustificare l'avvio di una azione legale o altri strumenti di tutela.


E' chiaro che il tema delle piccole controversie (small claims) interessa da vicino la Commissione, la quale ha di recente introdotto il nuovo regolamento sul “Procedimento europeo per le controversie di modesta entità” entrato in vigore lo scorso 14 luglio 2017, elevando da 2.000 a 5.000 euro il valore limite della controversia per il quale è possibile utilizzare questo procedimento di soluzione extragiudiziale delle controversie.


Qui di seguito, una parte del report dell'Unione Europea.

sabato 10 settembre 2016

Google tutela la privacy dei consumatori. Parola del Garante

Fonte: Garante Privacy
Google ha adempiuto agli impegni presi con il Garante della privacy per rendere conforme il trattamento dei dati degli utenti alla normativa italiana. Si è conclusa positivamente la verifica da parte dell'Autorità sugli adempimenti prescritti nel provvedimento del luglio 2014 e disciplinati nel protocollo di verifica che Google ha sottoscritto all'inizio dello scorso anno.

Nel corso dei 18 mesi concessi a Google il Garante ha effettuato verifiche presso la sede di Mountain View e ha ricevuto aggiornamenti trimestrali sull'attuazione delle prescrizioni.

Il protocollo prevedeva l'implementazione di una serie di misure che garantissero la tutela dei dati personali degli utenti dei circa 70 servizi diversi offerti e obbligassero Google al rispetto delle regole.

Ecco in sintesi le misure adottate dalla società.

venerdì 19 agosto 2016

Come chiedere a Google di cancellare i nostri dati personali da internet

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-131/12 del 13 maggio 2014) il motore di ricerca Google si è per così dire “attrezzato” attraverso la predisposizione di un modulo -da compilare on line- per la richiesta di rimozione dei risultati di ricerca inerenti dati/informazioni ormai obsoleti.

E' evidente che il sistema di tutela dei dati personali in rete è decisamente mutato, anche grazie agli interventi del Garante per la tutela dei dati personali (vedi), e della Corte di Cassazione, chiamati a valorizzare/disciplinare il  diritto all'oblio nello spazio digitale.

Per tutelare i consumatori, Google è stato costretto a predisporre un modello di richiesta di richiesta di cancellazione dei dati personali dal suo motore di ricerca.

domenica 31 gennaio 2016

Non esiste un diritto generale all'oblio on line

Il diritto all'oblio (right to be forgotten) è un argomento che è stato oggetto di discussione costante negli ultimi tempi, anche dai giudici chiamati a decidere in merito alla presenza di notizie pubblicate in rete o indicizzate dai motori di ricerca.

La sentenza pilota in questa materia, ossia quella utilizzata dai giudici ai fini della decisione, è quella pronunciata dalla Corte di giustizia dell'unione europea C- 131/12, ove il giudice europeo ha tracciato i principi principali per la tutela della riservatezza del singolo e, allo stesso tempo, il diritto di stampa e critica (vedi).

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da un professionista che, a seguito di alcune ricerche via internet, risulta avvicinato alle vicende della malavita organizzata romana per vicende concluse alcuni anni addietro.

La parte ricorrente ha chiesto, con la propria domanda, la cancellazione delle pagine web e, in particolare, delle indicizzazioni via internet, con risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23771/2015, ha ritenuto di non accogliere le domande proposte dal professionista, delimitando il diritto all'oblio ai tempi di internet.

Il giudice romano, richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di far prevalere il diritto all'informazione e all'interesse pubblico, a discapito del diritto di tutela del privato.

Il Tribunale di Roma osserva, infatti, che da una parte gli eventi richiamate nelle notizie sono abbastanza recenti, tali da giustificare la loro pubblicazione on line, mantenendo un carattere di attualità e rilevanza pubblica.

Sotto altro profilo, la persona richiamata nelle notizie (ossia il ricorrente) è soggetto avente richiamato profilo pubblico, tale da giustificare la pubblicazione in rete di notizie che lo riguardano, anche sotto il profilo dell'indagine giudiziaria locale.

Per tali ragioni, prevalendo il carattere pubblico del personaggio, il giudice ha ritenuto di tutelare il diritto all'informazione rispetto a quello di tutela della riservatezza del singolo, con limitazione del diritto all'oblio

Questa sentenza si segnala perché si pone controcorrente rispetto ad altri precedenti sentenze pronunciate in materia, ove il diritto alla privacy è sempre stato ritenuto sacro e prevalente rispetto ad altri interessi.

domenica 29 novembre 2015

Google & riservatezza dei dati del singolo: la sentenza C-131/12

La sentenza che analizziamo con questo post non è recente, in quanto è stata pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 13 maggio 2014 (C-131/12), ma rappresenta un precedente storico in materia di protezione della libertà e dei diritti personali di coloro che navigano in rete.

Questo precedente ha condizionato, o meglio condiziona ancora oggi, coloro che sono chiamati a trattare i dati personali dei consumatori, in particolar modo quando queste informazioni sono pubblicate in internet.

Altro motivo che ha reso famosa questa sentenza, è il soggetto chiamato a rispondere della violazione dei dati personali in rete: Google. 

- Premessa: il ricorso al garante spagnolo
Nel caso di specie, protagonista dell'interva vicenda è il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, il quale si presenta all’Agencia Española de Protección de Datos (il garante dei dati personali spagnolo) e, nell'anno 2010, deposita un reclamo contro Vanguardia Ediciones SL, editore di un quotidiano on line, nonché contro Google Spain e Google Inc..


Il consumatore contesta, con il reclamo, la circostanza che inserendo il suo nome nel motore di ricerca di Google («Google Search»), tra i risultati esposti vi sono dei link verso pagine web del quotidiano La Vanguardia, con articoli dell'anno 1998, nei quali viene annunciata la vendita all’asta di immobili pignorati al sig. Costeja González. 

Quest'ultimo, con il reclamo, avanza la richiesta di cancellazione delle pagine web al quotidiano La Vanguardia, al fine di vedere protetti e garantiti i propri dati personali.

Con il medesimo reclamo, il consumatore chiede che sia ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare alcune informazioni personali, al fine di evitare che con la ricerca possano comparire, tra i risultati, i link del quotidiano spagnolo facenti riferimento alla procedura di vendita. 

A seguito di provvedimento negativo adottato da AEPD nei confronti del quotidiano spagnolo, ma accolto nei confronti Google Google Spain e Google Inc, il garante spagnolo chiede alla multinazionale di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere i dati personali del consumatore dagli indici del Google search.

Google propone due ricorsi avverso tale richiesta, chiedendo l’annullamento della decisione dell’AEPD, ritenendo legittima la propria indicizzazione della pagina web del quotidiano spagnolo oggetto di reclamo.
E il giudice spagnolo si rivolge a quello comunitario, sottoponendo una serie di questioni alla Corte di giustizia, chiamata a verificare se Google tutela la riservatezza dei dati personali con il motore di ricerca. 

- La decisione della Corte di giustizia europea: il diritto all'oblio
La decisione assunta dalla Corte prende le mosse dalla funzione che Google assolve in rete, ossia quella di gestore e distributore di informazioni personali pubblicate su altre pagine web.


La Corte rileva, infatti, che la società estrae, registra ed organizza le informazioni personali raccolte in rete, attraverso i propri programmi di indicizzazione, conservandoli nei propri server e, in seguito, mettendoli a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi di risultati.

In questi termini, Google è un particolare tipo di intermediario delle informazioni digitali, che opera un trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche, anche se, come ricorda la Corte, si tratti di notizie già pubblicate su altre pagine web.

Il Giudice comunitario chiarisce, inoltre, che il gestore del motore di ricerca è, anch'esso, responsabile di tale trattamento, come ogni altro soggetto che pubblica informazioni attraverso la rete elettronica, ossia un editore web.

E come i titolari di siti web, o blog, anche il gestore del motore di ricerca è chiamato a garantire, durante lo svolgimento della propria attività di intermediazione di notizie, che i dati personali siano trattati secondo le prescrizioni della direttiva sui dati personali.

E secondo la Corte, Google è obbligato, in presenza di determinate condizioni, ad escludere dall'elenco dei risultati che appare all'esito di una ricerca on line, i dati personali di una persona che possono anche apparire dai link di pagine web di altri siti web.

Tale obbligo sussiste a carico del motore di ricerca laddove il nome, o altre informazioni personali della persona, siano state già oggetto di cancellazione dalle suddette pagine web, ed ha come fine quello di garantire che determinati dati personali non siano reperiti in internet, quando sono già stati cancellati/rimossi da parte del soggetto che li ha pubblicati nel proprio sito web.

Allo stesso tempo, la Corte osserva che la soppressione del link dal risultato della ricerca di Google potrebbe danneggiare coloro che siano interessati ad avere accesso a questi dati o altre informazioni.

In quest'ottica, la Corte ritiene che debba essere operato un giusto equilibrio tra i diversi interessi che entrano in gioco quando vi sia un trattamento di dati personali in rete, e quindi sia la tutela dei diritti personali del singolo soggetto, da una parte, che quello all'informazione della comunità, dall'altra.

La Corte osserva che se i primi debbano, in via generale, prevalere e ricevere immediata tutela, nulla vieta che, in applicazione del citato equilibrio, in casi particolari si possa arrivare a pubblicare e veicolare notizie personali.

E' evidente, o almeno lo è per il Giudice comunitario, che tale valutazione dipenda dalla natura dell’informazione di cui trattasi, dalla tipologia di dati sensibili della vita privata della persona trattati, e dall’interesse del pubblico a ricevere tale informazione da parte della comunità.

E qui sorge il diritto all'oblio, ovvero la facoltà della persona titolare dei dati trattati in rete a chiedere al titolare del sito web, ma anche al motore di ricerca che gestisce i dati pubblicati in internet, di provvedere alla cancellazione di ogni informazione personale, con rimozione dei link verso pagine web che riportino dati non veritieri o superati.

La Corte puntualizza, sotto tale profilo, che i dati personali inizialmente trattati in modo legittimo possono divenire, in seguito non conformi al contesto, in quanto inadeguati o superati da successivi eventi.

Ne consegue che il trattamento di tali dati può divenire non più conforme alla tutela dei diritti del singolo anche dopo molto tempo dalla pubblicazione, sicché l'interesse del titolare alla rimozione del link può manifestarsi dopo molto tempo.

Il diritto del singolo deve essere valutato alla luce del citato bilanciamento di interessi e, qualora prevalga il diritto all'oblio, il link verso pagine web contenenti dati personali non più conformi dovrà essere cancellato dai risultati di ricerca.

La Corte precisa, anche sotto un profilo pratico, l'iter che deve essere seguito dalla persona che voglia avanzare una istanza di cancellazione del link per tutelare il proprio nome e l'immagine, chiarendo che l'interessato dovrà avanzare la propria pretesa direttamente al gestore del motore di ricerca.

In seguito, nel caso in cui tale richiesta non debba trovare riscontro positivo, ovvero il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può rivolgersi al garante privacy o all'autorità giudiziaria chiedendo di attivarsi per tutelare i propri diritti ordinando al motore di ricerca di rimuovere i link contestati.

sabato 14 novembre 2015

Dati personali & internet: il Garante autorizza l’oblio in circa cinquanta casi

Fonte:
Garante privacy
newsletter 26/10/2015
Sono  circa cinquanta i ricorsi definiti dal Garante privacy relativi a persone comuni, figure pubbliche locali, professionisti che si sono rivolti all'Autorità dopo il mancato accoglimento delle richieste di deindicizzazione da parte di Google. Un'altra decina di ricorsi  sono in via di definizione.

E' il bilancio dell'attività del Garante a quasi un anno e mezzo dalla cosiddetta sentenza "Google Spain" (C-131/12) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul diritto all'oblio, che ha imposto a  Google di dare un riscontro alle richieste di rimozione, dai risultati della ricerca, dei link alle pagine web che contengono il nominativo del richiedente. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi in "appello" al Garante per la privacy o all'autorità giudiziaria. Una opportunità, quella del ricorso al Garante, sfruttata finora solo da un esiguo numero di persone a fronte delle migliaia di istanze rigettate dalla società di  Mountain View.

venerdì 23 ottobre 2015

Google: aumentano le contestazioni per condotte commerciali scorrette

Tempi duri per Google, vero principal player del mercato dell’informazione e ricerca via internet, chiamato a rispondere a varie contestazioni sollevate dalle diverse autorità per la tutela della concorrenza e del mercato a livello mondiale.

Di seguito, vi proponiamo una sintetica esposizione delle principali contestazioni sollevate dalle diverse autorità garanti del mercato.

- USA: Google/Android
Lo scorso mese di settembre, secondo alcune indiscrezioni, l’Antitrust americana avrebbe avviato una nuova indagine finalizzata a verificare se il colosso della nuova economia non stia mettendo in atto attività commerciali volte a limitare la concorrenza.

In particolare, a seguito di alcune segnalazione, l’Autorità garante vorrebbe accertare se il sistema operativo per dispositivi mobili predisposta da Google, Android, sia fruibile dai competitors della società di Mountain View in modo completo, anche per gli aggiornamenti successivi all’installazione.

L’Antiturst americano avrebbe ricevuto, infatti, più segnalazioni dalle quali sarebbe risultato che Android, oggi il sistema operativo più utilizzato nel mercato dei dispositivi mobili, non sarebbe facilmente accessibile ai rivali del settore con grave danno al libero mercato.

- Russia: via dal contratto le clausole che limitano il libero mercato
Ed anche l’Antitrust russo ha sollevato alcune contestazioni verso la multinazionale, rilevando che i modelli contrattuali predisposti da Google, che abuserebbe della propria posizione dominante nel mercato locale, obbligherebbero i vari operatori commerciali ad utilizzare le proprie applicazioni, limitando fortemente il mercato.

L’indagine, avviata a seguito di una formale contestazione sollevata dall’operatore locale, Yandex, è sfociata in un provvedimento articolato emesso dall’Antitrust della Russia che ha dato termine a Google sino al 18 novembre p.v. per la modificare gli accordi con i produttori di dispositivi mobili, escludendo tutte le clausole che limitino/escludano l’installazione nei dispositivi mobili di applicazioni di altri soggetti commerciali.

La società americana, inoltre, è stata avvertita che se non provvederà alla modifica contrattuale entro detto termine, sarà oggetto di pesanti sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di libero mercato.

- UE: motore di ricerca Google e Android
Più datate sono, invece, le contestazioni sollevate dalle autorità europee che hanno riguardato Google, a cui sono state contestate condotte limitanti il libero mercato sia con riferimento al sistema di ricerca omonimo, sia per quel che riguarda Android, il sistema operativo con il quale la società ha operato un “bundling” di software e servizi, ossia ha previsto che i produttori di cellulari e tablet siano costretti, laddove vogliano utilizzare Android, ad installare il pacchetto servizi Google comprendente, tra le altre, Youtube, Gmaps, Chrome, ed altri servizi, senza poter prevedere applicazioni sviluppate da concorrenti del mercato.

venerdì 24 aprile 2015

Diritto all’oblio: nuovo intervento del Garante per Google

Fonte
Garante privacy
Newsletter 31 marzo 2015
Gli utenti non possono ottenere da Google la cancellazione dai risultati di ricerca di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca. 

Questa la decisione del Garante Privacy [doc. web. n. 3736353] che ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un'inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata. La persona indagata chiedeva di cancellare il riferimento all'articolo perché, a suo avviso, il testo riprodotto era "estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole". 

sabato 21 marzo 2015

Google & privacy–accordo con il garante per la tutela dei dati personali dei navigatori

Fonte
Garante privacy
Google adotterà tutte le misure a tutela della privacy degli utenti italiani prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali e, per la prima volta in Europa, dovrà assoggettarsi a verifiche periodiche che monitorino l'avanzamento dei lavori di adeguamento della propria piattaforma ad una normativa nazionale.

L'Autorità ha approvato [doc. web n. 3738244] il protocollo di verifica previsto nel provvedimento adottato nel luglio scorso [doc. web n. 3283078] nei confronti di Mountain View. Si passa pertanto dalla fase delle prescrizioni impartite dal Garante a Google a quella della loro realizzazione pratica, che dovrà essere ultimata entro il 15 gennaio 2016.

Il documento prevede aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilità per l'Autorità di effettuare presso la sede americana di Google verifiche di conformità alla disciplina italiana delle misure in via di implementazione.

In base al protocollo, l'Autorità potrà monitorare costantemente le modifiche che Google deve apportare ai trattamenti dei dati personali degli utenti che usufruiscono dei suoi servizi, tra cui il motore di ricerca, la posta elettronica, la diffusione di filmati (tramite YouTube) e il proprio social network.

lunedì 12 gennaio 2015

Diritto all’oblio e Google: primi provvedimenti del Garante privacy

Fonte:
Newsletter
22 dicembre 2014
"Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio, Google è infatti tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell'interessato.

venerdì 1 agosto 2014

Privacy: il Garante limita Google per tutelare i consumatori

Fonte
Garante Privacy
"Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali.

Si è conclusa con un
provvedimento prescrittivo l'istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Si tratta del primo provvedimento in Europa che - nell'ambito di un'azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio - non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte - dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on line (Street View), all'analisi statistica (Google Analytics) - procedendo pertanto all'integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all'incrocio dei dati degli utenti relativi all'utilizzo di più servizi.
Nel corso dell'istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole, che si applicano all'insieme dei servizi offerti.

venerdì 18 aprile 2014

Google–sanzione da 1 milione di euro per violazione della privacy

Fonte:
Garante privacy
Google ha pagato una sanzione di 1 milione di euro applicata dal Garante privacy per il servizio Street View. I fatti contestati risalgono al 2010 quando le auto del colosso di Mountain View percorrevano le strade italiane senza essere perfettamente riconoscibili e non consentendo, in tal modo, alle persone presenti nei luoghi percorsi dalle "Google Cars" di decidere se sottrarsi o meno alla "cattura" delle immagini. 

Numerose erano state le segnalazioni all'Autorità da parte di persone che non desideravano comparire nelle foto pubblicate on line (che, peraltro, permangono in rete per un tempo considerevole e possono essere ingrandite). 

sabato 24 agosto 2013

CashDroid, ovvero come controllare il budget mensile

CashDroid è una utile applicazione per Android, con la quale possiamo controllare in modo costante le nostre finanze, in modo semplice e istantaneo.

Come vedremo, CashDroid è un dispositivo che fornisce alcune funzioni estremamente interessante che ci consentono non solo di memorizzare i dati, ma anche di salvarli e conservarli nel cellulare, computer, tablet ed altri dispositivi mobili.

CashDroid viene offerto sia nella versione “free”, con la quale sono presenti banner pubblicitari, che nella versione a pagamento “pro” (costo 3,59 euro), con la quale vengono offerti una serie di ulteriori servizi.

1. Come funziona?

L'applicazione può essere scaricata da Google Play Store (clicca qui) ed installata sul proprio dispositivo mobile.

Il programma prevede tre sezione dove inserire i vari pagamenti effettuati con diverse modalità: conto corrente, carta di credito, denaro contante.

In ogni sezione dovete inserire i singoli pagamenti effettuati, aggiornando regolarmente la situazione contabile, indicando il beneficiario del pagamento, la data ed ogni altra informazione utile.

CashDroid consente, inoltre, di aggiungere altre sezioni nelle quali è possibile prevedere particolari forme di pagamento.

Una delle funzioni più interessanti del programma è quella relativa al budget periodico: l'utente può prevedere l'importo periodico che può spendere per le proprie spese correnti, oppure pre determinare le transazioni future, indicando anche la valuta.

Il programma è in grado, inoltre, di creare grafici interattivi per ogni categoria di voci registrate (esempio, conto corrente, transazione, budget), mostrando tutte le voci in entrata ed in uscita per un determinato periodo (settimana, mese etc).

E' possibile determinare in anticipo le spese dedicate per un periodo o per un determinato settore di acquisto (ad esempio, possiamo decidere di determinare un budget per i prossimi 5/6 mesi per le spese in vestiti, scarpe o altro).

Queste funzioni ci consentono di controllare i nostri costi quotidiani, controllando il flusso di cassa per i mesi futuri, operando un'analisi dell'andamento delle nostre finanze.

I dati ottenuti possono essere salvati con password ed è possibile, ma solo nella versione pro, scaricare il risultato ottenuto con un file excel o pdf.

 2. Vantaggi e svantaggi

a. Vantaggi

L'utente può avere un controllo costante del proprio bilancio, dei flussi di cassa (in entrata ed uscita), insomma della propria situazione finanziaria.

E' possibile, inoltre, programmare anche i costi da sostenere nell'immediato futuro, o prevedere le somme che vengono periodicamente pagate (ad esempio, il pagamento della rata del mutuo).

L'applicazione prevede una varietà di funzioni, la possibilità di creare grafici e report e, nella versione pro, di poter salvare e conservare i propri dati.

b. Svantaggi

CashDroid non è immediatamente intuitivo, ciò vuol dire che per imparare a sfruttare tutte le sue funzioni nel migliore dei modi è necessario "fare pratica" con il programma.

Il programma è utile solo nel caso in cui l'utente inserisca con regolarità i dati relativi alle operazioni effettuate: CashDroid è la classica applicazione da utilizzare tutti i giorni.

Non tutti sono, sotto questo profilo, disposti a doversi "sacrificare" nell'aggiornamento quotidiano del programma e, quindi, può risultare, sul medio - lungo periodo, un programma del tutto inutile.








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