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domenica 29 agosto 2021

Bollette luce - il venditore deve provare i consumi

Questa domenica torniamo a trattare l'argomento fatture di luce e gas, segnalandovi la recente pronuncia del Giudice di Pace di Asti, il quale ha confermato alcuni principi che regolano questa materia.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando come alcuni venditori avanzano richieste di pagamento di bollette per consumi inesistenti e/o prescritti (vedi qui).

Nel caso di specie, come nella vicenda seguita da questa Associazione, il consumatore è stato oggetto di richieste di pagamento per la fornitura di energia elettrica, prima in via stragiudiziale, e poi attraverso un decreto ingiuntivo.

Il consumatore si è opposto alla richieste e il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo fondate le lamentele avanzate dall'opponente.

Due sono i punti interessanti del provvedimento, peraltro già trattati in questo blog, ma che vogliamo evidenziare con il nostro intervento.

- Prescrizione delle fatture per la fornitura di energia e gas - 5 anni (art. 2948 n 4 c.c.)

Il Giudice di Pace ha ribadito un principio fondamentale, ossia che il termine di prescrizione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di energia e gas è di cinque anni, così come previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4c.c..

La sentenza è chiara, su tale punto, nello specificare il calcolo di tale termine , il quale:" deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse, giova precisare, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 6 della Delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 229/2001.".

E' importante, sotto tale profilo, operare sempre una verifica delle fatture inviate dal venditore e della possibile prescrizione del credito preteso dal professionista.

- Consumi: il venditore deve provare i consumi

 La  pronuncia oggetto della nostra segnalazione torna a trattare, inoltre, un altro aspetto rilevante e inerente ai consumi oggetto di fatturazione.

Il giudicante, ribadendo un principio già consolidato, ha osservato che l'onere della prova dei consumi gravi esclusivamente sul professionista, sicché il consumatore può (deve) anche limitarsi a contestare di aver consumato quel quantitativo oggetto di fatturazione.

Il venditore deve fornire valida prova che i consumi fatturati siano effettivi, e ciò assume maggior rilievo qualora il consumatore abbia contestato l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi.

Nel caso di specie, il venditore non ha provato i consumi fatturati e il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del consumatore, respingendo le richieste della società per le motivazioni che potete leggere di seguito. 

Giudice di Pace di Asti - sentenza n. 280/2020.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

domenica 5 gennaio 2020

Eni Gas & Luce: bloccata la richiesta di pagamento di fatture per consumi inesistenti

Questa domenica segnaliamo un recente provvedimento con il quale un consumatore è riuscito, attraverso il legale di riferimento di Consumatore Informato (avv.to Marco Bertè) a bloccare la richiesta di pagamento avanzata da Eni Gas & Luce per inesistenti consumi di gas.

La vicenda merita di essere segnalata perché dimostra che solo attraverso una efficace opposizione alle richieste di pagamento avanzate dalla società fornitrice del gas (o dell'energia elettrica, è possibile veder tutelati i propri diritti.

La vicenda
Nel 2017, Eni Gas & Luce aveva notificato al consumatore un decreto ingiuntivo con il quale chiedeva il pagamento di 7.000,00 euro per consumi e conguagli sui consumi registrati tra il 2011 e il 2015. 

Il consumatore si era rivolto, grazie all'associazione Consumatore Informato, al Tribunale di Torino, contestando la richiesta di Eni Gas & Luce ed aveva evidenziato, in particolare, di non aver mai consumato i metri cubi di gas e quindi di non dover alcuna somma alla società.

Durante il procedimento davanti al giudice torinese, è stato richiesto un controllo dei consumi ed una dichiarazione di conferma dell'esistenza dei metri cubi consumati da Eni Gas & Luce.

Quest'ultima, facendo seguito ad un controllo più corretto della posizione, ha dichiarato che in effetti, il consumo da parte del consumatore non c'era stato e che quindi nulla era dovuto dal consumatore.

La vicenda si è quindi, conclusa positivamente con la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione che nulla deve il consumatore ad Eni Gas & Luce.

Difendersi per ottenere la piena tutela
La vicenda ci porta alla conclusione più logica, ossia che occorre difendersi per vedere riconoscere i propri diritti, ed evitare di dover pagare più di 7.000,00 euro per consumi di gas inesistenti.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

domenica 18 febbraio 2018

Bolletta a 28 giorni: battuta d'arresto

Nel solco delle novità introdotte dalla Manovra 2018, i giudici del TAR Lazio hanno rigettato il ricorso promosso dalle compagnie telefoniche, riconoscendo la correttezza della fatturazione mensile anche per i casi della scorsa primavera ed estate.

◻ Il quadro normativo: Il dl fiscale 2018, convertito in legge entrata in vigore il 6 dicembre 2017, ha finalmente introdotto la fatturazione su base mensile o di multipli del mese, fatta eccezione per le offerte promozionali a carattere temporaneo, che se non vengono rinnovate potranno prevedere scadenze inferiori (v. legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Tutti i principali operatori dispongono di 120 giorni dall'entrata in vigore della normativa per modificare i software e ricalibrare le fatture di milioni di clienti.  

Chi non si adegua verrà sanzionato con multe salate comminate dall'Agcom e, in ogni caso, sarà tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite dagli utenti. 

◻ Il caso: a fronte delle tanto auspicate novità introdotte dalla Manovra, che ne è delle fatturazioni illegittime effettuate tra marzo e dicembre 2017

In questo blog abbiamo già segnalato la pratica scorretta avviata dagli operatori di telefonia ed internet (ma anche dalla più grande piattaforma televisiva a pagamento: Sky), i quali hanno imposto ai loro clienti di pagare le bollette ogni 28 giorni (v. link) e, nel frattempo, abbiamo auspicato un intervento risolutivo del legislatore.

E pur vero che tale condotta non è passata inosservata e, tra delibere ed interventi dell'Agcom, aveva conosciuto una prima e parziale battuta d'arresto: in particolare, si distinguono ldelibera del 24 marzo 2017 (v. link) e la Comunicazione n. 498/17/CONS,(v. link) con la veniva ribadito - qualora ce ne fosse stato bisogno - che la "fatturazione mensile" si riferisce al mese solare e non a quello commerciale.

La questione è finita davanti al Giudice Amministrativo, poiché diverse compagnie, nel frattempo, sono state pesantemente multate e hanno impugnato gli interventi in oggetto. 

Il TAR, per ora, ha "congelato" gli interventi per la difficoltà finanziaria delle compagnie telefoniche di ripetere ai clienti gli storni

Restiamo, dunque, ad attendere l'udienza di merito per trarre definitive conclusioni sulla vicenda.  

Di seguito, il testo dell'ordinanza. 
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