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domenica 4 agosto 2024

E' vessatoria la clausola che riduce il termine concesso al consumatore per ottenere la restituzione delle spese

La sentenza che segnaliamo con questo nostro intervento riguarda, ancora una volta, delle clausole vessatorie inserite in un contratto bancario, più precisamente un mutuo, con il quale l'istituto di credito (spagnolo) riduce i diritti del consumatore.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione delle spese sostenute durante il periodo in cui ha versato le rate di rimborso della somma ottenuta a prestito.

La clausola contrattuale, però, dispone che tale diritto debba decorrere dalla firma del contratto, con conseguente termine più breve in favore del consumatore.

La vicenda termina avanti al giudice comunitario, il quale accerta il contrasto con la direttiva 93/13/CEE, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle spese versate dal consumatore debba decorrere dal momento della firma del mutuo e non dalla data di del pagamento della spesa di cui si chiede la restituzione.

Il diritto del consumatore non può essere ristretto a prescindere dalla circostanza che egli  fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione. 

Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza C - 484/2021

domenica 21 luglio 2024

Assicurazione vita: incostituzionale la prescrizione biennale

Questo nostro intervento è finalizzato a segnalarvi la sentenza n. 32/2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2952 c.c. comma 2, nella parte in cui prevede la prescrizione biennale dell'assicurazione sulla vita.

Avevamo seguito, anni fa, la vicenda del termine biennale per le polizze vita (vedi qui), notando la discriminazione esistente in questa materia.

La questione dell'incostituzionalità del termine breve anche per le assicurazioni sulla vita veniva proposta dal Tribunale di Firenze, ove è stata sollevata la questione sottoposta al Giudice delle Leggi.

Il giudice toscano, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma modificata, in quanto avrebbe reso difficile l'esercizio dei diritti spettanti al beneficiario di questo tipo di contratti.

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario avrebbe dovuto attivarsi entro un termine molto breve, in assenza di obbligo informativo da parte della compagnia assicurativa.

La Corte Costituzionale, accogliendo le osservazioni provenienti dal giudice, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile,  nel testo introdotto dall'art.  3,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  28 agosto  2008,  n.   134 (Disposizioni   urgenti   in   materia   di ristrutturazione  di  grandi  imprese  in  crisi),  convertito,   con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e  antecedente  a quello sostituito con l'art.  22,  comma  14,  del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre  2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal  termine  di prescrizione biennale, dei diritti  che  derivano  dai  contratti  di assicurazione  sulla  vita,  per  i  quali  opera   la   prescrizione decennale". 

Corte Costituzionale - sentenza n. 32/2024

sabato 26 novembre 2022

Buoni postali - Antitrust sanziona Poste per non aver informato i clienti della prescrizione!

Fonte: comunicato stampa
4 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono d
evolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

sabato 23 aprile 2022

Fatturazione consumo acqua: sanzionata la società che viola il limite dei due anni

Fonte: comunicato stampa
22 aprile 2022

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a S.A.S.I. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO n. 6 Chietino, una sanzione di 600mila euro. Dal Procedimento dell’Autorità è emerso infatti che la società si è adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale. Inoltre ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

domenica 29 agosto 2021

Bollette luce - il venditore deve provare i consumi

Questa domenica torniamo a trattare l'argomento fatture di luce e gas, segnalandovi la recente pronuncia del Giudice di Pace di Asti, il quale ha confermato alcuni principi che regolano questa materia.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando come alcuni venditori avanzano richieste di pagamento di bollette per consumi inesistenti e/o prescritti (vedi qui).

Nel caso di specie, come nella vicenda seguita da questa Associazione, il consumatore è stato oggetto di richieste di pagamento per la fornitura di energia elettrica, prima in via stragiudiziale, e poi attraverso un decreto ingiuntivo.

Il consumatore si è opposto alla richieste e il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo fondate le lamentele avanzate dall'opponente.

Due sono i punti interessanti del provvedimento, peraltro già trattati in questo blog, ma che vogliamo evidenziare con il nostro intervento.

- Prescrizione delle fatture per la fornitura di energia e gas - 5 anni (art. 2948 n 4 c.c.)

Il Giudice di Pace ha ribadito un principio fondamentale, ossia che il termine di prescrizione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di energia e gas è di cinque anni, così come previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4c.c..

La sentenza è chiara, su tale punto, nello specificare il calcolo di tale termine , il quale:" deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse, giova precisare, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 6 della Delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 229/2001.".

E' importante, sotto tale profilo, operare sempre una verifica delle fatture inviate dal venditore e della possibile prescrizione del credito preteso dal professionista.

- Consumi: il venditore deve provare i consumi

 La  pronuncia oggetto della nostra segnalazione torna a trattare, inoltre, un altro aspetto rilevante e inerente ai consumi oggetto di fatturazione.

Il giudicante, ribadendo un principio già consolidato, ha osservato che l'onere della prova dei consumi gravi esclusivamente sul professionista, sicché il consumatore può (deve) anche limitarsi a contestare di aver consumato quel quantitativo oggetto di fatturazione.

Il venditore deve fornire valida prova che i consumi fatturati siano effettivi, e ciò assume maggior rilievo qualora il consumatore abbia contestato l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi.

Nel caso di specie, il venditore non ha provato i consumi fatturati e il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del consumatore, respingendo le richieste della società per le motivazioni che potete leggere di seguito. 

Giudice di Pace di Asti - sentenza n. 280/2020.

domenica 27 giugno 2021

Quando è prescritto l'obbligo di pagare le rate del finanziamento?

La sentenza in commento questa domenica, resa dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2019, si presta per affrontare il tema della prescrizione nei rapporti di finanziamento, il quale è stato brevemente evidenziato dal Giudice.  

La prescrizione è stata una delle eccezioni preferite dalle difese degli istituti di credito nei confronti del cliente, soprattutto quando questi ultimi facevano le rimesse nei conti correnti e, dopo che il conto era stato chiuso, si accorgevano che il saldo era a loro sfavore e, quindi, agivano per chiedere il rimborso delle somme pagate durante il rapporto. 

Ma, in questi casi, si parla dei rapporti di conto corrente, o al più di castelletti di sconto, che sono ben altre cose rispetto ai finanziamenti al consumo che ci interessano, e vedremo di seguito la sostanziale differenza esistente tra questi rapporti bancari. 

Affrontiamo, allora, l’argomento dal punto di vista del cliente, partendo dall’istituto della prescrizione. Sebbene in origine la parola abbia avuto più a che vedere con i comandi [latino  praescriptio –onis, da praescribĕre], nel nostro ordinamento si parla comunemente di prescrizione estintiva (art. 2934 codice civile)

Una persona che vuole far valere i propri diritti, deve agire in modo sollecito, ossia entro un certo periodo di tempo; diversamente il rischio è che decorso un determinato lasso temporale (termine di prescrizione), la tutela del proprio diritto venga meno (rectius il diritto si estingue).

Questo principio, a grandi linee, lo mettiamo in pratica quando portiamo al macero, per così dire, le cartelle esattoriali: sappiamo, cioè, che dopo un certo periodo di tempo queste ultime scadranno e paralizzeranno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Ebbene, nel caso dei contratti bancari, e soprattutto del nostro rapporto di finanziamento, quando decorre il termine per la banca creditrice per agire nei vostri confronti? Quando si prescrive un finanziamento non pagato? 

I motivi per i quali non è stato pagato possono essere molti: fra tutti, l’addebito di interessi e commissioni non dovute. 

Anzitutto, collocandoci nella materia contrattuale, l’articolo 2946 codice civile ci dà una prima informazione: la prescrizione dura dieci anni, salvo i tempi più brevi previsti per tipologie di contratti molto specifiche.

Ma non basta, il dato, da solo, non è risolutivo. 

Bisogna anche stabilire con sicurezza da quando vanno computati questi anni (il termine di decorrenza o, dies a quo, per l’appunto). Questa volta il codice non ci aiuta molto, perché si limita a dire che questi anni vanno contati da quando il diritto si può fare valere nelle sedi legali (articolo 2935 codice civile).

Poiché questa affermazione non è lapalissiana, quando si può fare valere il diritto, e il diritto a non pagare una rata del finanziamento?

E qui si apre uno scenario apparentemente scivoloso. Il rimborso del capitale, come pure il pagamento degli interessi e delle commissioni, non avvengono in un solo atto: se così fosse, infatti, non vi sarebbe nemmeno il motivo di chiedere in prestito una somma, perché vorrebbe dire che il cliente disporrebbe di un proprio capitale. 

Resta comunque fermo che il debito contratto dal cliente con l’istituto di credito dopo aver chiesto e ottenuto il prestito è uno, ed uno soltanto. Ciò vale sia in un rapporto di mutuo, che in un finanziamento al consumo: il debito, anche se pagabile a rate, non è inserito in un rapporto di durata. Difatti, secondo la giurisprudenza (e la sentenza in commento non esce dagli schemi), sia per il mutuo che per il credito al consumo le rate non determinano, mese per mese, diversi termini di prescrizione. 

In altre parole, il termine di prescrizione nel contratto di mutuo non adempiuto dal cliente comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, perché in quel momento il debito si considera scaduto e il creditore può agire per recuperare il suo credito.

In conclusione, il debito può considerarsi scaduto quando diventa esigibile da parte dell’istituto di credito: vale a dire, quando scade l’ultima rata. In buona sostanza, per stabilire quando si prescrive il finanziamento non pagato, basta contare dieci anni dall’ultima rata scaduta, e verificare se, nel frattempo, non hai ricevuto un sollecito di pagamento. Se nulla ti è arrivato, ti sarai liberato da tutto il debito e non da una singola rata.

Qui di seguito, la pronuncia del Tribunale di Roma.

venerdì 7 ottobre 2016

La polizza vita si prescrive in dieci anni........a partire dal 2012

Quando si prescrive il diritto al pagamento della polizza vita in favore del beneficiario? e come devo attivarmi per evitare di non ottenere nulla dalla compagnia assicurativa?

Questi quesiti sono stati posti da una lettrice del blog, la quale si è rivolta a Consumatore Informato per comprendere come comportarsi di fronte ad un rifiuto ricevuto dall'assicurazione alla sua richiesta di pagamento dell'importo previsto in suo favore.

Ecco il testo della mail che riportiamo, omettendo i dati personali.

"Buongiorno, vi scrivo per aiutarmi a capire se l'assicurazione mi sta truffando e come posso difendermi.

Sono beneficiaria di una polizza vita intestata a mio fratello che è deceduto in data 17 dicembre 2009. Per miei problemi, ho potuto chiedere alla compagnia assicurativa il pagamento della polizza assicurativa solo nel dicembre 2014.

L'assicurazione mi ha risposto che la somma a me destinata era stata destinata al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il mio diritto, sostengono loro, si sarebbe prescritto per decorso di due anni (art. 2952 c.c.). Ho trovato in internet, e poi ribattuto all'assicurazione, che mi risulta che il diritto si prescrive in dieci anni (come stabilito da decreto legge n. 179/2012).


Dopo molti mesi mi hanno risposto che per loro non ho diritto a nulla. Dopo uno scambio di lettere (e mail) mi sto rassegnando. Hanno ragione loro? Cosa posso fare?
".


Qual è la situazione della nostra amica consumatrice?

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