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domenica 15 maggio 2022

Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004

L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?

La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.

Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.

Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:

"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; 

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. 

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. 

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".

La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.

Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.

Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

domenica 30 giugno 2019

Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore

Il blog propone, ancora una volta, una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore nel caso di ritardo aereo.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.

La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.

Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?

Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un  danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.

La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.

Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. 

Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.

Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.

Qui la sentenza C - 501/17.

sabato 29 settembre 2018

Flyer Beware: Is Travel Insurance Worth It? - un report che solleva dubbi sull'utilità delle assicurazioni per i viaggiatori

Il recente report del Senatore Edward J. Markey, che trovate di seguito, ha riproposto un dubbio in merito all'effettiva utilità della copertura assicurativa garantita dalle assicurazioni ai consumatori per tutelare eventuali inconvenienti (ritardi aerei, perdita di bagagli, infortuni etc...) che intervengono durante il viaggio.

Il lavoro svolto dal Senatore Markey ha riguardato le principali compagnie aeree americane, ma il modus operandi delle società statunitensi può essere tranquillamente esteso anche al mercato europeo, ove i principali operatori del settore hanno caratterizzato la propria condotta seguendo il modello commerciale sviluppato negli Stati Uniti.

Riteniamo interessante il documento, proponendolo alla vostra lettura, trovando alcuni spunti attuali tali da considerare questo report come una vera e propria denuncia pubblica.

Al suo interno, ad esempio, viene denunciata la pratica commerciale seguita dai venditori, i quali sfruttano il sistema di prenotazione on line al fine di invogliare (costringere?) il consumatore ad acquistare, assieme al biglietto aereo, anche la copertura assicurativa.

I siti web delle compagnie aeree, ma anche i motori di ricerca specializzati nel settore, prevedono meccanismi che confondono il consumatore e, con condotte non sempre trasparenti, lo portano ad acquistare anche l'assicurazione.

Un ulteriore aspetto, noto a noi consumatori, è poi l'effettiva utilità di queste coperture assicurative, in quanto non sempre ci soffermiamo a leggere l'ambito di applicazione dell'assicurazione e, in particolar modo, i limiti dell'assicurazione.

E, quindi, quando dobbiamo esercitare il nostro legittimo diritto al pagamento per l'evento "coperto" dal contratto, accade che spesso tale tutela non interviene perché la società richiama le c.d. "fine print", ovverosia le regolette che liberano l'assicurazione dal proprio obbligo verso il consumatore. Gli stessi vettori non tutelano il consumatore, limitandosi a rinviare all'assicurazione per eventuali propri inadempimenti.

E quindi, è veramente utile una copertura assicurativa per un viaggio aereo? e come scegliere la propria assicurazione quando si viaggia all'estero?

Questi quesiti, alla luce del report, risultano ancora di più difficile soluzione.

Qui il documento.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

lunedì 17 luglio 2017

Volo aereo - quali sono i miei diritti?

Abbiamo trattato l'argomento diritti del passeggero molte volte in questo blog, anche riportando sentenze, esperienze e dati emersi in questo settore.

Non vi nascondiamo, però, che le richieste di chiarimento e aiuto provenienti dai consumatori sono molteplici ed incessanti.

Ed allora, ancora una volta, facciamo un breve riassunto dei diritti che spettano al passeggero nel caso di inconvenienti che riguardino il volo prenotato con una compagnia.

lunedì 22 maggio 2017

A chi è rimasto il cerino in mano delle obbligazioni Alitalia?

Fonte: Il Fatto Quotidiano 15/5/2017
Chi ci rimetterà da un fallimento della nuova Alitalia? Per forza gli azionisti, poi di sicuro molti fornitori, i contribuenti italiani, i dipendenti ecc. A prima vista nessun risparmiatore. Ma è proprio così? A giudicare da alcuni dati scovati e forniti da Marco Vinciguerra della Tokos, la situazione è peggiore e anche più opaca.

L’Alitalia-Società Aerea Italiana (SAI), cioè l’attuale compagnia subentrata alla precedente, ha emesso diverse obbligazioni per importi rilevanti. Vogliamo però concentrarci su quella da 375 milioni di euro che circola sul mercato secondario, di cui si parla pochissimo o niente. È il prestito Alitalia-SAI 5,25% 30-7-2020, codice Isin XS1263964576, quotato in Irlanda. Sorvoliamo sull’entusiasmo ostentato dell’amministratore delegato Silvano Cassano che lo definiva “un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari”, a ulteriore conferma di quanto sia idiota la massima di Borsa “Il mercato ha sempre ragione”.

domenica 18 ottobre 2015

Esiste il diritto all'indennizzo per il viaggiatore nel caso di cancellazione del volo per guasto dell'aereo?

Nel caso di guasto dell'aeroplano, il viaggiatore che rimane "a terra" ha un diritto di indennizzo per il danno sofferto?

La questione, tutt'altro che rara, è stata oggetto di un recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione IX - causa C-257/14), chiamata a decidere la questione proposta da una consumatrice olandese che aveva agito verso l'importante vettore KLM.

Nel caso di specie, la signora van der Lans aveva prenotato un biglietto aereo per la tratta Quito (Ecuador) - Amsterdam (Olanda) per il giorno 13 agosto 2009, ma la partenza era stata rinviata alla sera del giorno successivo, causa la cancellazione del volo aereo all'orario inizialmente stabilito.

Il grave ritardo accumulato dal vettore era stato giustificato da KLM con un guasto occorso all'aeromobile, tale da consigliare un ritardo del volo aereo nella tratta Quito/Amsterdam.

A fronte di tale ritardo, la viaggiatrice ha chiesto a KLM di ottenere una compensazione pecuniaria di euro 600,00, richiamando il Regolamento n. 261/2004, ma il vettore aereo ha negato tale richiesta, evocando la medesima norma, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 3 che prevede che nessun indennizzo debba essere riconosciuto al passeggero nel caso in cui il ritardo o la cancellazione del volo sia dovuta a "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Il guasto del velivolo è circostanza eccezionale che può giustificare l'esclusione del diritto di indennizzo in favore del passeggero?

Il tema dei diritti del passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo sono già stati trattati in più circostanze in questo blog (per una sintetica esposizione, vedi qui), e ci limitiamo a ricordare quali richieste possono essere avanzata dal consumatore in questi casi:

  • richiesta di compensazione pecuniaria (art. 7);
  • richiesta di rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo (art. 8);
  • richiesta di assistenza (art. 9);
Come sopra evidenziato, la stessa norma comunitaria prevede la possibilità da parte del vettore di non dover adempiere in modo completo a tale doveri, ed in particolare il diritto di cui all'art. 7 può essere negato al passeggero laddove il ritardo/cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali.

Il Giudice comunitario, analizzando la vicenda oggetto di rinvio, ha puntualizzato che il vettore è legittimato a negare l'indennizzo in favore del passeggero, sol nel caso di problemi e guasti straordinari, o meglio laddove "le circostanze che si accompagnano all'insorgere di detti problemi [...] sono collegate ad un evento che, come quelli elencati al considerando 14 di tale regolamento (Reg. 261/2004), non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugga al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine".

La Corte chiarisce, quindi, che non possono rientrare nel concetto di circostanze eccezionali il guasto, malfunzionamento o altro problema tecnico rilevato al velivolo che sia conseguenza della normale attività svolta dalla compagnia aerea. 

Trattasi, infatti, di ordinari guasti collegati a quella specifica tipologia di attività, e quindi tutt'altro che eccezionali, e che non possono essere considerati valido motivo per dispensare il vettore dalla compensazione economica in favore del cliente, salvo che non si tratti di vizio occulto di fabbricazione, non rilevabile dalla società.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

lunedì 2 febbraio 2015

Pratica commerciale scorretta–Air France punita da AGCM

Fonte:
AGCM - 22 gennaio 2015
Sanzione di  80.000 euro ad Air France per le limitazioni previste dalla Compagnia in caso di mancata utilizzazione, da parte dei consumatori, della prima tratta di un biglietto andata e ritorno o con destinazioni multiple. 

sabato 13 dicembre 2014

I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo

Negli ultimi anni è in crescita il trend dei consumatori che utilizzano l'aereo per muoversi da uno Stato all'altro, o anche verso una città della stessa nazione.

Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.

A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.

La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento,  che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.

La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004


a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio

Negato imbarco (Articolo 4)

Il negato imbarco è la prima fattispecie analizzata dalla norma comunitaria ed è l'ipotesi di "overbooking", ossia quando una compagnia aerea vende un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti previsti sul velivolo.

L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".

Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.

Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.

Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).

Cancellazione del volo (Articolo 5)

E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!

In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.

L'art. 5 è estremamente chiaro: 

"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.".

Ritardo (Articolo 6)

Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di: 

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

In questi casi, la norma prevede che "il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."


b) I diritti del passeggero 
Nelle ipotesi sopra richiamate, il passeggero dispone di una serie di diritti che può/deve esercitare nei confronti del vettore al fine di tutelarsi contro il disagio creato dal professionista.

I diritti che spettano al consumatore sono:

a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);

  • Articolo 7: la compensazione pecuniaria
La norma prevede la compensazione in favore del consumatore nei casi di ritardo o negato imbarco, ossia quando vi è un disagio limitato.

In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a: 

"a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.".

La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.

  • Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
L'articolo 8 tratta l'ipotesi in cui vi sia una cancellazione del volo aereo previsto, con conseguente impossibilità per il passeggero di giungere a destinazione con il velivolo prenotato.

In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa: 

- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.

La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria. 

  • Articolo 9: diritto ad assistenza
Il passeggero ha diritto  ad essere assistito dalla società aerea nel caso in cui vi sia un ritardo o una cancellazione del volo.

In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.".

Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).

Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.


c) Ulteriori danni
Occorre ricordare che i diritti del passeggero sopra sinteticamente richiamati possono essere azionati contemporaneamente, e quindi può essere ottenuta una assistenza immediata (art. 9), ma anche un imbarco alternativo (art. 8).

Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).

In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.

Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".


d) Cosa fare?
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).

L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.

domenica 23 novembre 2014

Volo cancellato - Alitalia condannata al risarcimento del danno

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto dibattuto anche in questo blog, ossia la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo (vedi).

La questione è stata affrontata di recente dal Giudice di Pace di Massa, il quale è stato chiamato a decidere in merito ad una vicenda tutt'altro che anomala e che ha visto coinvolta la compagnia aerea Alitalia.

Nel caso di specie, veniva acquistato un biglietto aereo per la tratta Roma - Firenze da parte di  un consumatore toscano, al quale Alitalia comunicava, poco prima della partenza del veivolo, che il volo era stato cancellato, e il trasporto verso la destinazione sarebbe avvenuto con un mezzo alternativo: un autobus.

Il passeggero veniva "imbarcato" sull'autobus alcune ore dopo, e raggiungeva Firenze solo in tarda serata, senza ricevere alcuna assistenza da parte del vettore.

Il consumatore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, contestando alla società la responsabilità esclusiva per il ritardo e i disagi sofferti a causa della condotta negligente del fornitore del servizio aereo.

Il Giudice di Pace di Massa ha ritenuto di accogliere integralmente le domande formulate dal consumatore toscano, ritenendo Alitalia esclusiva responsabile per tutti i danni subiti, avendo quest'ultima violato quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, ossia che nel caso di cancellazione del volo aereo, ai passeggeri deve essere offerta assistenza dal vettore aereo, il quale deve inoltre prevedere un indennizzo (compensazione) in favore del passeggero e proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quello di destinazione.

E il Giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto che Alitalia non abbia adempiuto agli obblighi di assistenza in favore del proprio cliente, né consentendogli di imbarcarsi su un volo aereo che sarebbe arrivato poco dopo in altro aeroporto toscano (Pisa), né garantendogli alcuna assistenza prima del viaggio e durante il percorso sulla tratta Roma - Firenze.

Ed infine, negando ogni forma di compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo era avvenuta per circostanze "eccezionali", che all'esito della fase istruttoria sono state considerate dal GdiP di Massa non sussistenti e comunque non giustificative della carenza di assistenza verso il passeggero.

Il Giudice di Pace di Massa ha, individuata la piena responsabilità di Alitalia, ha condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni pretesi dal consumatore, riconoscendo anche il danno non patrimoniale subito dall'attore, cioé lo stress sofferto per il grave ritardo nel viaggio Roma  - Firenze.

Di seguito sentenza del Giudice di Pace di Massa.

venerdì 8 agosto 2014

Alitalia/Etihad: firmato l’accordo

Fonte: Ansa.it
L'Ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio, e il Ceo di Etihad, James Hogan, hanno firmato il contratto dell'accordo tra le due compagnie. L'accordo è subordinato all'approvazione da parte delle autorità europee.

L'investimento di Etihad in Alitalia è di 1,758 miliardi di euro per ristrutturare la compagnia italiana. Lo ha annunciato il ceo della compagnia degli Emirati Arabi James Hogan illustrando l'alleanza nel corso della conferenza stampa.

"Alitalia è adatta ad essere nostro partner ma dal punto di vista finanziario non funziona bene: non ci sono ricette semplici, noi abbiamo un piano triennale per tornare alla redditività. Vogliamo costruire e crescere insieme". Così il ceo di Etihad James Hoagn.

"Vogliamo un'azienda più sexy, con i migliori servizi possibile". Lo ha detto il ceo di Etihad James Hogan illustrando la partnership con Alitalia. Hogan ha spiegato che "nei prossimi tre mesi non ci sarà una vera rivoluzione ma un'evoluzione".

venerdì 28 febbraio 2014

Ryanair, Alitalia, eBay ed altri operatori sanzionati per iscrizioni a pagamento on line

Fonte:
Comunicato stampa AGCM
28 febbraio 2014
Abbonati a loro insaputa a un sito dal nome ‘Acquisti e Risparmi’ a un costo di 12 euro mensili, grazie alla promessa di buoni sconto per gli acquisti fatti sulle piattaforme internet di alcune importanti aziende che vendono on line: è la pratica commerciale denunciata da moltissimi consumatori che è stata sanzionata dall’Antitrust con multe complessive per quasi 1,7 milioni di euro.

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

domenica 28 ottobre 2012

ALITALIA-CAI: Agcm comunica la fine del monopolio sulla tratta Roma Fiumicino - Milano

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 ottobre 2012, ha preso atto della relazione trasmessa dal monitoring trustee Nexia International-Audirevi, che ha indicato la società easyJet quale assegnataria degli slot sullo scalo di Milano Linate messi a disposizione da Alitalia-CAI per effetto dei provvedimenti dell’Autorità stessa. Ad esito della procedura effettuata dal monitoring trustee di valutazione comparativa delle offerte pervenute da cinque vettori, tutti indipendenti da Alitalia-CAI, easyJet è risultato il vettore più idoneo a garantire un effettivo vincolo concorrenziale ad Alitalia-CAI sulla rotta in questione.

venerdì 19 ottobre 2012

Wind Jet: chiedete alla vostra banca di rimborsarvi il biglietto

La compagnia aerea Wind Jet non ha ancora risolto i propri gravi problemi finanziari e non ha ancora provveduto a rimborsare le migliaia di consumatori che la scorsa estate hanno acquistato suoi biglietti per dirigersi verso le località turistiche, in particolar modo la Sicilia.

Larga parte degli acquirenti dei biglietti aerei non hanno potuto usufruire del servizio aereo di Wind Jet e sono stati costretti a comprare altri ticket per poter comunque completare la tratta aerea.

Quale è la situazione attuale di Wind Jet? cosa fare per poter ottenere almeno il rimborso delle somme spese per l'acquisto del proprio biglietto?

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi), ed abbiamo invitato coloro che avevano acquistato un biglietto con Wind Jet ad inviare una lettera di diffida alla società.

quali novità nel frattempo?


- Wind Jet: torneranno a volare?


Se andate sul sito web di Wind Jet potete trovare l'immagine che vi proponiamo qui a fianco con questa frase "Torneremo a volare".


Al momento non vi sono particolari certezze sul punto anche se lo scorso mese di settembre è stata avviata al Tribunale di Catania la procedura di concordato con continuità aziendale, mediante presentazione di richiesta da parte della stessa società.

I passeggeri che intendono aderire al concordato potranno inviare la documentazione attestante l'acquisto del biglietto ed insinuarsi nella procedura giudiziaria.  

Aggiornamento 23 dicembre 2012: Il Tribunale di Catania sta verificando la possibilità di vendere la società a qualche nuovo acquirente, come risulta dalla "Sollecitazione di manifestazione di interesse per l'acquisto di vettore aereo" pubblicata sul Corriere della Sera lo scorso novembre (vedi).

- Acquisto con carta di credito? blocca il trasferimento a Wind Jet

Una strada più immediata e proficua per poter ottenere la restituzione del denaro versato a Wind Jet può essere intrapresa da coloro che hanno acquistato il biglietto on line.

Questi passeggeri possono chiedere alla propria banca di non effettuare alcun pagamento alla compagnia aerea per il servizio non ricevuto e chiedere la restituzione dei denari versati.


In tal caso, riteniamo opportuno non solo telefonare il proprio istituto di credito ed impartire le relative istruzioni, ma può risultare necessario inviare formale lettera di richiesta di rimborso.

 
Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.


sabato 29 settembre 2012

Antitrust: stop al monopolio Alitalia sulla tratta Milano - Roma





ALITALIA-CAI: ANTITRUST PRENDE ATTO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI OTTO SLOT SULLO SCALO DI MILANO LINATE E DA’ MANDATO AL MONITORING TRUSTEE NEXIA INTERNATIONAL DI AVVIARE LA PROCEDURA PER LA LORO CESSIONE

Numero idoneo a consentire l’effettiva rimozione della posizione di monopolio detenuta dalla compagnia. I soggetti assegnatari degli slot dovranno essere individuati entro il 28 ottobre.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 settembre 2012, ha preso atto della disponibilità da parte della compagnia Alitalia-CAI di rilasciare otto slot sullo scalo di Milano Linate, suddivisi tra la fascia del mattino e quella della sera. Secondo l’Antitrust l’entità della misura adottata dalla società è idonea a consentire l’effettiva rimozione della posizione di monopolio detenuta sulla rotta Roma-Milano Linate.
L’Autorità ha, inoltre, accettato la scelta effettuata da Alitalia-CAI di affidare alla società Nexia International il mandato di monitoring trustee, in quanto qualificata, indipendente e priva di conflitti di interesse rispetto alla compagnia. Nexia sarà, quindi, incaricata di effettuare la procedura di valutazione delle richieste di slot da parte degli altri vettori e di assegnazione degli slot. A tal fine, la società provvederà a raccogliere le diverse richieste dei vettori, le quali dovranno contenere l’impegno ad operare sulla rotta Milano Linate-Roma per almeno sei stagioni IATA consecutive a partire dalla stagione Winter 2012/2013 e ad individuare entro il 28 ottobre 2012  il/i vettore/i più idoneo/i a costituire il più efficace ed efficiente vincolo competitivo sui servizi di trasporto aereo sulla rotta interessata.
Secondo le indicazioni dell’Antitrust, il monitoring trustee considererà requisiti preferenziali la solidità finanziaria, la completa indipendenza societaria e commerciale da Alitalia-CAI, il numero complessivo degli slot richiesti nonché la bontà dei business plan specificamente redatti.
L’Autorità ha, infine, preso atto che Alitalia ha inteso indicare lo specifico orario degli slot da rilasciare. Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto che il monitoring trustee, qualora nel corso della procedura di valutazione delle richieste non dovesse trovare una compagnia in grado di fare effettiva concorrenza alla stessa Alitalia sulla base degli orari proposti da quest’ultima, individui, in base a tutti gli elementi a propria disposizione e sentita l’Autorità, gli orari degli slot da rilasciarsi, idonei a garantire lo sviluppo di un effettivo vincolo concorrenziale.
Nexia International dovrà informare periodicamente l’Autorità dello stato di avanzamento della procedura.

Roma, 28 settembre 2012

martedì 4 settembre 2012

Wind Jet - Consumatore Informato in aiuto dei turisti per il rimborso dei biglietti aerei

E alla fine Wind Jet si è fermata, o meglio ha lasciato a terra i molti turisti piemontesi che avevano acquistato i biglietti aerei per poter viaggiare verso la Sicilia nel periodo estivo.

Agosto caldo per i turisti torinesi che avevano programmato le proprie vacanze acquistando il ticket della compagnia aerea low cost.

Wind Jet ha interrotto il proprio servizio e molti turisti sono tornati a casa attraverso altre compagnie aeree che hanno fornito i propri voli, facendo pagare ai malcapitati viaggiattori  supplementi estremamente cari (tra i 150,00 e i 200,00 euro).

Molti consumatori si stanno rivolgendo alla nostra Associazione per poter ottenere il rimborso dell'importo speso per i biglietti aerei acquisiti con Wind Jet, nonchè per il risarcimento del danno per tutti i disagi sofferti in questo periodo.

Consumatore Informato si sta attivando per poter tutelare questi consumatori e consentire loro di poter ottenere quantomeno la restituzione dei soldi spesi per l'acquisto dei biglietti con Wind Jet.

Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.





mercoledì 18 aprile 2012

Alitalia ha 90 giorni per rimuovere la propria posizione di monopolio sulla tratta Milano Roma

L’Antitrust ha “invitato” Alitalia – CAI a rimuovere la posizione di monopolio sulla tratta Milano – Roma entro 90 giorni. Decorso tale termine, AGCM avvierà procedura sanzionatoria nei confronti di Alitalia.
Di seguito il Comunicato stampa di AGCM.

mercoledì 7 dicembre 2011

AGCM avvia una procedura di controllo sulle tratte aeree di Alitalia-CAI





COMUNICATO STAMPA
TRASPORTO AEREO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU ALITALIA-CAI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2008

Sotto analisi, oltre alla rotta Fiumicino-Linate, altre 17 rotte. La compagnia dovrà rimuovere le situazioni di monopolio e di dominanza eventualmente accertate. Il procedimento dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 novembre 2011, presieduta dal nuovo presidente Giovanni Pitruzzella, ha avviato - in applicazione della legge 27 ottobre 2008 n. 166 - l’istruttoria per individuare gli effetti sul mercato della fusione Alitalia-Cai. La legge in questione aveva infatti inibito il potere di autorizzazione dell’Autorità sull’operazione del 2008 e rinviato di tre anni l’analisi per accertare la persistenza delle posizioni di dominanza eventualmente determinatesi e per indicare la data entro la quale rimuoverle.
L’Autorità ha contestualmente inviato alla società una richiesta di informazioni per avere il quadro della situazione di mercato. L’istruttoria dovrà infatti accertare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti a seguito dell’operazione nonché la loro persistenza a oggi sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate e su altri 17 collegamenti, segnatamente: Roma Fiumicino-Bari, Roma Fiumicino-Brindisi, Roma Fiumicino-Catania, Roma Fiumicino-Genova, Roma Fiumicino-Lamezia Terme, Roma Fiumicino-Palermo, Roma Fiumicino-Pisa, Roma Fiumicino-Torino, Roma Fiumicino-Trieste, Roma Fiumicino-Venezia, Milano Linate-Bari, Milano Linate-Brindisi, Milano Linate-Lamezia Terme, Milano Linate-Napoli, Milano Linate-Palermo, Napoli-Torino e Napoli-Venezia.
Nel corso dell’istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012, verranno valutati anche gli eventuali effetti pro concorrenziali creati dall’ingresso di nuovi operatori del trasporto aereo passeggeri e lo sviluppo di forme di concorrenza intermodale sulle rotte interessate.
L’Autorità ha inoltre fissato al 28 ottobre 2012, in corrispondenza dell’inizio della stagione IATA “Winter 2012/2013”, il termine entro il quale la società dovrà rimuovere le situazioni di monopolio o di dominanza eventualmente accertate. La stagione IATA “Winter 2012/2013” rappresenta la prima data utile essendo stato già determinato il piano operativo dei voli per la stagione “Summer 2012”.
Roma, 2 dicembre 2011
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