lunedì 12 gennaio 2026

2026: arrivano i soliti aumenti

Cari consumatori, anche per il 2026 non mancheranno i soliti aumenti che renderanno più cara la vita quotidiana e ciò quale conseguenza di una serie di aumenti concreti che derivano da scelte normative e fiscali già operative. 

E quindi, mentre da una parte abbiamo già evidenziato come con il nuovo anno si potrebbe registrare un ulteriore cambiamento che potrebbe caratterizzare la scelta del consumatore (vedi qui), sotto altro profilo la questione prezzo rimane centrale anche a causa degli aumenti che stanno riguardando beni e servizi primari.

Alcuni rincari sono espliciti, altri più subdoli, perché frammentati o nascosti dietro formule tecniche come “adeguamenti”, “armonizzazioni” o “riallineamenti” che, di fatto, comportano un costo più elevato per la fornitura del servizio o l'acquisto dei beni.

Il risultato, però, è chiaro: il peso complessivo sui bilanci familiari aumenta, soprattutto per chi utilizza l’auto, viaggia, consuma prodotti soggetti ad accisa o acquista online.

In questa analisi dei rincari del 2026, vogliamo dare uno sguardo anche agli altri paesi europei, confrontando i costi offerti per i servizi e beni oggetto dell'aumento intervenuto in Italia.

domenica 11 gennaio 2026

Fornitura di energia e condominio: il foro del consumatore coincide con il luogo dell’immobile

Con l’ordinanza in esame la Corte torna ad affrontare una questione attinente alla natura giuridica del condominio e, in particolare, alla qualificazione del soggetto che esso rappresenta nei rapporti giuridici.

Si tratta di un profilo tutt’altro che marginale, poiché da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze operative e processuali, soprattutto con riferimento alla disciplina applicabile e all’individuazione delle regole di competenza nelle controversie che coinvolgono il condominio.

Il Giudice di legittimità ribadisce un principio di particolare rilievo pratico nelle controversie tra fornitori di servizi energetici e condomini: il foro del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, va individuato nel luogo in cui è situato l’edificio condominiale e non nel domicilio dell’amministratore.

Abbiamo già trattato questo tipo di vicenda (vedi qui), evidenziando che il condominio, pur essendo un ente di gestione privo di personalità giuridica, agisce nei rapporti contrattuali attraverso l’amministratore quale mandatario dei singoli partecipanti. Ne consegue che i condomini devono essere qualificati come consumatori, quando il contratto è concluso per finalità estranee ad attività imprenditoriali o professionali.

Chiarita la natura consumeristica del rapporto, la Cassazione si sofferma sull’individuazione del “domicilio del consumatore”, criterio che fonda una competenza territoriale inderogabile. 

Correttamente, la Corte osserva che tale domicilio non può essere fatto coincidere con lo studio dell’amministratore, soluzione che introdurrebbe un elemento variabile e potenzialmente arbitrario, rimesso alle scelte organizzative di un singolo soggetto.

Il centro degli interessi del condominio – e quindi il suo domicilio rilevante ai fini della competenza – coincide con il luogo in cui è ubicato lo stabile, ove si svolge la vita condominiale e dove vengono concretamente erogati i servizi oggetto del contratto.

La decisione assume particolare importanza per la tutela dei consumatori, poiché evita che i condomini siano costretti a difendersi in fori lontani o scomodi, individuati in base al domicilio dell’amministratore. Al tempo stesso, rafforza la certezza del diritto, distinguendo nettamente tra foro competente e luogo di notificazione degli atti, quest’ultimo sì coincidente con il domicilio dell’amministratore.

In conclusione, la Cassazione conferma un orientamento volto a garantire un’applicazione effettiva del foro del consumatore anche nei rapporti condominiali, rafforzando le tutele sostanziali e processuali dei cittadini nei confronti dei fornitori di servizi essenziali.

Di seguito, la sentenza Cass. Civ. III^ n. 32083/2025.

sabato 10 gennaio 2026

Acquisti online e intelligenza artificiale: come cambia la tutela del consumatore

La mediazione civile come soluzione delle controversie sorte tra professionista e consumatore torna di attualità alla luce della riforma proposta dall'Unione Europea a tutela dei consumatori che hanno acquistato prodotti commerciali on line all'interno del mercato europeo e che, fino allo scorso luglio 2025, si sono affidati alla piattaforma ODR (On Line Resolution) per trovare una tutela verso l'operatore professionale transfrontaliero.

La chiusura della piattaforma rappresenta la conclusione di una esperienza non felice e che ha costretto il legislatore comunitario ad introdurre nuove regole, attraverso il Regolamento (UE) 2024/3228 che ha abrogato il precedente sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Con questo intervento, vogliamo sinteticamente analizzare i vari aspetti innovativi proposti con le nuove regole comunitarie, riservandoci un giudizio più completo con un futuro intervento.


1. Il nuovo quadro europeo dopo la chiusura della piattaforma ODR

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), l’Unione Europea interviene in modo strutturale sugli strumenti di tutela dei consumatori negli acquisti online, colmando il vuoto lasciato dalla chiusura della piattaforma ODR il 20 luglio 2025.

L’intervento normativo non si limita a una riscrittura tecnica della disciplina ADR, ma si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della fiducia dei consumatori nel mercato digitale, coordinandosi con altre direttive cardine in materia di consumo, tra cui:

- la direttiva (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici;

- la direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Omnibus);

- la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative.

In nuovo intervento legislativo prende le mosse dal presupposto che  la tutela del consumatore online non può più limitarsi esclusivamente sull’accesso alla giurisdizione ordinaria, spesso inadeguata rispetto alla rapidità e alla dimensione transfrontaliera delle controversie digitali.

L'Unione Europea ha ravvisato, in questo senso, la necessità di istituire un nuovo sistema di gestione delle controversie, fondato su criteri di risoluzione delle liti adeguati alla specificità dei rapporti commerciali, al contesto digitale in cui operano consumatori e professionisti e all’esigenza di strumenti idonei a garantire interventi rapidi ed efficaci..

I dati europei evidenziano come circa un consumatore su quattro incontri problemi rilevanti negli acquisti online. Tuttavia, una parte significativa rinuncia ad agire, scoraggiata da:

- costi sproporzionati rispetto al valore della controversia;

- complessità procedurali;

- difficoltà linguistiche e giurisdizionali nei rapporti transfrontalieri.

La riforma prende atto di questa realtà e valorizza gli strumenti extragiudiziali, non come alternative “minori” alla tutela giudiziaria, ma come canali privilegiati di accesso effettivo ai diritti, in linea con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

lunedì 5 gennaio 2026

Teleselling sanzionato dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2025

Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.

domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

sabato 3 gennaio 2026

2026: il prezzo non deve più essere il criterio di scelta per il consumatore

Con un nostro recente intervento abbiamo parlato delle prospettive per i consumatori nel 2026, valutando i diversi settori interessati dal consumo e il nuovo approccio al mercato dei prodotti e servizi.

Un aspetto che sta radicalmente cambiando negli ultimi anni e che anche nell'anno nuovo dovrebbe caratterizzare la scelta del consumatore è quello di non utilizzare più il prezzo come criterio di scelta nell'acquisto.

In altri termini, nell'approccio all'acquisto il prezzo del bene/servizio non è più il presupposto centrale di scelta.

Nel 2026 — in un contesto di crescita moderata, inflazione contenuta e consumatore più esigente — chi acquista è sempre più attento a origine, qualità, trasparenza e valori delle imprese. 

E' ormai accertato che al momento dell'acquisto si va “oltre il prezzo”, prestando attenzione all' origine, qualità, sostenibilità e correttezza aziendale (reputazione aziendale).

Vediamo alcuni di questi nuovi criteri di ricerca del prodotto.

venerdì 2 gennaio 2026

"My world Energy": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.

All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.

Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:

- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.

E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?

- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.

Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.". 

Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".

E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".

Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?

Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:

- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."

- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...." 

- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".

giovedì 1 gennaio 2026

lunedì 29 dicembre 2025

Comunicazioni ingannevoli - sanzionato Tannico S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
17 novembre 2025
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.

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