lunedì 2 febbraio 2026
I suggerimenti per difendersi dalle telefonate marketing moleste
domenica 1 febbraio 2026
Mutuo solutorio: i chiarimenti della Cassazione
Questa domenica trattiamo una vicenda che, all'apparenza, non dovrebbe riguardare i consumatori, ma che in realtà presenta alcuni aspetti che possono risultare interessanti e di applicazione anche nei rapporti tra professionista e cliente (per problemi relativi al vostro contratto di mutuo, per un controllo e per valutare possibili recuperi, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).
Stiamo parlando del mutuo solutorio, ossia quel particolare tipo di finanziamento utilizzato dalle banche per ristrutturare posizioni debitorie problematiche, ma anche uno dei contratti più oggetto di discussione degli ultimi anni.
E proprio in quest'ottica deve essere vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo quando il mutuo solutorio è valido e quali effetti produce, soprattutto in relazione all’esecuzione forzata.
1.- Che cos’è il mutuo solutorio
Il mutuo solutorio (anche definito mutuo di consolidamento) è un contratto di finanziamento con cui una banca concede un prestito non per acquistare un bene o realizzare un nuovo investimento, ma per pagare debiti già esistenti del cliente.
In pratica, il cliente della banca ha già una posizione in essere con lo stesso istituto di credito, con debiti anche di varia natura (mutui, scoperti di conto, finanziamenti ect.) e non riesce a gestirli/estinguerli.
La banca concede un nuovo mutuo al cliente con lo specifico fine di “chiudere” i debiti precedenti, sicché le somme oggetto di mutuo non vengono erogate al cliente, ma rimangono allo stesso istituto di credito per rientrare delle proprie esposizioni.
L’effetto che si produce con questo nuovo contratto viene chiamato consolidamento del debito, mediante il quale più posizioni vengono raggruppate in un’unica obbligazione, di durata più lunga e, talvolta, con garanzie rafforzate (come l’ipoteca o garanzie di terzi).
Questo particolare tipo di finanziamento ha creato, negli anni, dubbi e contrasti in merito alla sua validità e legittimità verso i consumatori, in quanto da più parti si è sostenuto che il denaro non viene mai realmente consegnato, in quanto le somme rimangono nella disponibilità della banca.
Il contratto sarebbe, di conseguenza, privo di causa o addirittura simulato, in quanto imposto dal contraente forte (la banca) a quello debole (il cliente) per l'esclusivo vantaggio del primo.
La domanda/dubbio, sul punto, era legato alla validità del contratto, laddove il cliente non riceve materialmente il denaro.
Il quesito ha trovato risposta definitiva con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841/2025.
2.- Mutuo solutorio e Cassazione Sezioni Unite: cosa ha deciso la Corte
La Cassazione ha affermato un principio chiaro e vincolante: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non viene consegnata materialmente.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiare: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente".
Il principio enunciato è chiaro: non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Si arriva a parlare, in questi casi, di disponibilità giuridica della somma che viene erogata al mutuatario, priva di consegna "fisica" dell'importo, il quale viene destinato all'istituto di credito.
In altri termini, il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, comporta il verificarsi virtuale delle seguenti azioni:
- la somma viene accreditata sul conto corrente intestato al mutuatario;
- Si determina l'uscita della somma dal patrimonio della banca mutuante e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario
- Il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario
Di fatto, l'accredito sul conto corrente del cliente è sufficiente a perfezionare il contratto, mentre non rileva che le somme siano subito usate per pagare debiti pregressi: la successiva utilizzazione delle somme integra un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo.
Di conseguenza, la banca dispone di tutti i presupposti, in primo luogo il titolo esecutivo, per poter avviare ogni azione idonea per il recupero delle somme dovute.
3.- Mutuo solutorio: occorre controllare gli eventuali abusi bancari
Ciò premesso, vogliamo anche osservare che questa sentenza non legittima tutte le condotte della banca, ed anzi ci permette di chiarire che esistono dei limiti che non possono essere travalicati e per i quali si giustifica il controllo dei documenti al fine di verificare che la banca non stia cercando di portarvi via più soldi di quanto dovuto (per info, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).
I principali profili di possibile abuso sono:
- interessi e costi illegittimi
- Anatocismo, usura, tassi non pattuiti correttamente o non trasparenti restano pienamente contestabili.
- utilizzo del mutuo per “ripulire” vecchi debiti
Sotto questo profilo, dobbiamo osservare che deve essere contestato l'utilizzo del mutuo solutorio da parte della banca al fine di viene usato per:
- inglobare debiti già viziati;
- trasformare crediti contestabili in un nuovo titolo esecutivo.
In questi casi, il mutuo solutario non può eliminare le irregolarità originarie e non ovvia agli obblighi anche informativi che gravano sulla banca o, ancor peggio, quando questo strumento viene concesso a un soggetto già in grave difficoltà finanziaria, senza una reale valutazione del merito creditizio, può configurarsi concessione abusiva del credito.
Cassazione Civile - Sezioni Unite - sentenza n. 5841/2025
sabato 31 gennaio 2026
Regione Lazio: cambiano le scadenze delle ricette mediche dal 1° Febbraio 2026
Novità importante per chi deve prenotare visite ed esami nella Regione Lazio, in quanto da domani, 1° febbraio 2026, l'amministrazione regionale introduce un cambiamento significativo nel sistema sanitario regionale che riguarderà tutti i cittadini che necessitano di visite specialistiche ed esami diagnostici.
La novità proposta, e speriamo effettivamente positiva per i residenti, dovrebbe migliorare i rapporti con il servizio sanitario, in quanto le impegnative del medico (comunemente chiamate "ricette") avranno una validità differenziata in base alla priorità della prestazione richiesta.
Quale cambiamento? arriva il sistema delle lettere
Fino ad oggi, tutte le impegnative avevano una validità standard di 180 giorni (circa 6 mesi) per effettuare la prenotazione. Un sistema semplice ma che, secondo la Regione, non favoriva l'erogazione tempestiva delle prestazioni più urgenti.
Con il nuovo sistema, la validità della ricetta viene drasticamente ridotta e varia a seconda della classe di priorità indicata dal medico prescrittore.
Le nuove scadenze: attenti alla lettera indicata nell'impegnativa
Quando riceverete una nuova impegnativa, controllate attentamente la lettera che indica la priorità. Ecco i nuovi termini entro cui dovrete prenotare:
U (Urgente): prenotazione entro 10 giorni
B (Breve): prenotazione entro 20 giorni
D (Differibile): prenotazione entro 40 giorni per le visite, 70 giorni per altre prestazioni diagnostiche
P (Programmata): prenotazione entro 130 giorni
venerdì 30 gennaio 2026
Trento: anche nel 2026 il contributo comunale per l'affitto della casa
Questo nostro intervento è dedicato a chi vive a Trento, città sempre più cara e dove il canone di locazione può influire sul bilancio familiare.
Per tale ragione riteniamo doveroso segnalare che anche per l'anno 2026, il Comune di Trento ha previsto una serie di aiuti economici per coloro che non sono proprietari di casa, ma hanno un contratto di locazione che incide e non poco sul bilancio mensile.
La buona notizia è che il Comune di Trento ha deciso, per l'anno 2026, di intervenire prevedendo degli aiuti economici che possono alleggerire questa spesa e che vogliamo illustrarvi con questo articolo al fine di fare chiarezza insieme, senza perderci in burocrazia incomprensibile.
A.- Il contributo integrativo comunale: fino a 300 euro al mese
Il contributo integrativo al canone di locazione del Comune di Trento è probabilmente l'aiuto più conosciuto. Parliamo di cifre che vanno da 40 a 300 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. Non male, vero? Ma attenzione: l'importo non può superare il 50% del canone che paghi effettivamente.
Esempio pratico: se il tuo affitto è di 500,00 euro al mese, il contributo massimo che potresti ottenere sarà di 250 euro, anche se teoricamente potresti avere diritto a 300.
Il limite del 50% è finalizzato ad evitare che il contributo copra l'intero affitto, mantenendo un equilibrio tra sostegno pubblico e responsabilità del singolo affittuario.
A.1.- Chi è legittimato ad ottenere questo vantaggio?
La risposta è abbastanza scontata, in quanto non basta essere avere una casa in locazione, ma servono specifici requisiti legati al reddito e alla composizione del nucleo familiare.
Occorre ricordare che il criterio reddituale viene determinato attraverso l'ICEF, ovvero l'Indicatore della Condizione Economica Familiare, che in Trentino sostituisce l'ISEE nazionale ed è uno strumento che fotografa la situazione economica complessiva della famiglia, considerando redditi, patrimonio, numero di componenti e altre variabili.
Come ogni anno, il bando proposto dall'Amministrazione locale fissa delle soglie ICEF diverse a seconda delle priorità: famiglie con figli minori, anziani, persone con disabilità o nuclei in situazioni di particolare fragilità potrebbero avere accesso privilegiato o soglie più alte.
A.2.- Come e dove presentare domanda
Come già verificatosi negli anni precedenti, il bando proposto dal Comune di Trento (o dalla Provincia autonoma) non è previsto per tutto l'anno, ma ha un termine entro il quale la domanda deve essere presentata che per l'anno 2026 è il 26 febbraio.
Le domande solitamente si presentano attraverso:
- Lo Sportello Sociale del Comune di Trento (dove puoi anche ricevere assistenza per compilare la richiesta);
- Servizi digitali dedicati, accessibili dal sito comunale con SPID o CIE
Vi consigliamo di accedere al sito web del Comune di Trento per verificare le modalità di presentazione della domanda e rimanere aggiornati.
lunedì 26 gennaio 2026
Servizio conciliazione gas/luce: la spiegazione di ARERA
domenica 25 gennaio 2026
Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato
Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.
Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).
Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.
La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.
a.- La vicenda
La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la clausola di riservatezza e una clausola penale.
In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.
Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.
b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie
La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.
In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.
E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.
E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".
Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.
L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:
Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.
Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;
Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione.
Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.
Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente.
Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.
c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva
Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?
Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.
Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.
In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.
Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.
Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.
Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.
sabato 24 gennaio 2026
Contratto Happiness (ex Atlantis) dichiarato nullo: cosa cambia per i consumatori e fine delle spese di gestione Club Getaway
Ma l'effetto più importante per i consumatori coinvolti in questo tipo di vicende è quello di non dover più essere oggetto di pressanti richieste di pagamento provenienti, con cadenza periodica, da numeri di telefono spagnoli, messaggi whatsapp o mail ove viene ventilato il possibile avvio di azioni legali.
Le sentenze italiane che hanno annullato questi contratti si sono fondate principalmente su tre profili di illegittimità:
venerdì 23 gennaio 2026
lunedì 19 gennaio 2026
Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!
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| Fonte: comunicato stampa 22 dicembre 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.
Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.
L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.
Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.
domenica 18 gennaio 2026
Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti
La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.
Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).
La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.
Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.
In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.
1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo
Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali.
Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.
La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista.
2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione
La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.
L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:
A.- dell’esistenza del diritto di recesso;
B.- dei termini per esercitarlo;
C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.
Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.
E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:
(1)
il diritto di recesso è irrinunciabile
(2)
l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista
(3)
eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore
Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.
La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.
I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.
La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.
Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.


