lunedì 5 maggio 2025

Vendita on line biglietti Colosseo: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
8 aprile 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.

L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.

domenica 4 maggio 2025

Tentata frode in commercio - Cassazione tutela il consumatore

Ci capita, di tanto in tanto, di proporre dei commenti a provvedimenti della Cassazione che, all'apparenza, esulano dalle tematiche affrontate con questo blog.

E' questo il caso, dove ci spingiamo a proporvi la sentenza n. 36684/2023 della Cassazione penale, provvedimento che affronta il reato di tentata frode in commercio.

La sentenza della Suprema Corte conferma la tutela anticipata del mercato e del consumatore che viene garantita attraverso il reato di frode in commercio e quello del tentativo di frode e quindi, utilizziamo questo provvedimento anche per analizzare l'istituto previsto dal codice penale.


- Frode in commercio (art. 515 c.p.) e tentativo di reato

Il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto all’art. 515 del codice penale, punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

La finalità della norma è quella di tutelare la correttezza dei rapporti commerciali e, indirettamente, anche gli interessi dei consumatori, garantendo loro che le informazioni ricevute all'atto dell'acquisto di un bene corrispondano alla realtà.

Il tentativo di reato consiste in ogni condotta che sia finalizzata a porre in essere il reato, senza che questo, però, si perfezioni.


- La vicenda

Nel caso di specie, l'accusa mossa verso l'imputato è quella di, in concorso con altri, aver modificato e sofisticato vini (utilizzando sostanze vietate come cisteina, acido solforico, sale rosa ecc.). Il prodotto alterato è stato, in seguito, custodito presso i propri magazzini dell'azienda agricola, avviando l'attività di imbottigliamento per la successiva vendita ai consumatori. 

La difesa dell'imputato ha contestato l'accusa sollevata, affermando che il reato non si sarebbe mai configurato, in quanto il vino alterato non era stato ancora posto in commercio, ma solo stoccato in cantina. Tale carenza esclude sia il reato di frode che quello di tentativo di frode in commercio.


- La Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto le difese svolte dall'accusato, che ai fini della configurazione del tentativo di frode in commercio è sufficiente la detenzione nel magazzino del vino alterato, con le false indicazioni di provenienza e qualità. 

Tale condotta è sufficiente a rappresentare in modo idoneo ed univoco, l'intenzione dell'autore di immettere nel commercio il prodotto, risultando del tutto irrilevante che vi sia un effettivo il contatto con il consumatore o l'esposizione per la vendita, soprattutto nelle vendite all'ingrosso, ai fini dell'integrazione del tentativo di frode.

La mera detenzione del prodotto alterato, quindi, è sufficiente a determinare il reato di tentata frode in commercio, rappresentando la volontà dell'autore del reato di voler porre in essere la condotta sanzionata sotto il profilo penale.

E' evidente che l'applicazione di questa norma garantisce la tutela preventiva in favore del consumatore, in quanto il comportamento incriminato non inizia solo al momento della vendita, ma anche prima, nella fase di preparazione e stoccaggio dei beni destinati al mercato. Questo principio amplia l’area della protezione legale dei consumatori (ma anche dei venditori onesti) contro le frodi.

Sotto altro profilo, la sentenza rappresenta un ulteriore esempio di tutela della qualità e della trasparenza delle informazioni fornite al consumatore: il vino sofisticato contiene  sostanze vietate e mina, nel medio/lungo termine, la fiducia dei consumatori, danneggiando il mercato.

Cassazione Penale - sentenza n. 36684/2023. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 3 maggio 2025

"Shrinkflation": il 1° ottobre 2025 dovrebbero entrare in vigore le nuove regole per tutelare i consumatori

Lo scorso 1° aprile sarebbero dovute entrare in vigore nuove regole che dovrebbero, o almeno così si spera, limitare quel fastidioso fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, ossia la riduzione della quantità con mantenimento invariato del prezzo.

L'entrata in vigore della novità normativa è stata, a seguito di un intervento dell'Unione europea, rinviata al 1° ottobre 2025, al fine di discuterne alcune modifiche volte a tutelare i consumatori senza danneggiare il mercato.

Stiamo parlando della c.d. shrinkflation (sgrammatura) (vedi qui) e consiste in una pratica commerciale attraverso la quale l'azienda mantiene invariata l'immagine del prodotto (il packaging) e il prezzo, ma riduce la quantità del prodotto.

Di fatto, questa condotta poco trasparente comporta un aumento camuffato del prezzo che non viene reso noto al consumatore.

Lo abbiamo notato notato tutti al supermercato, ma il settore dove sta avendo un impatto molto diffuso è quello, cosmetico e della detergenza, ove si possono notare confezioni che, all'apparenza sono uguali, ma contengono una minore quantità.

Proprio al fine di limitare tale fenomeno, la legge 193/2024 ha previsto una regolamentazione volta a limitare la condotta commerciale, garantendo maggior trasparenza verso i consumatori.

venerdì 2 maggio 2025

lunedì 28 aprile 2025

Mutui a tasso fisso, variabile e altre formule: qual è il più conveniente?

Fonte: Open
7 marzo 2025
Professor Scienza, i tassi d’interesse continuano a scendere, ormai convengono i mutui a tasso variabile?

Non la metterei in termini così semplici. Bisogna fare un discorso sui rischi e non solo sull’apparente convenienza economica ai livelli dei tassi del momento. 

I normali mutui sulla casa a tasso variabile sono più rischiosi anche per la struttura del piano di rimborso, detto alla francese.

Il problema è l’anatocismo, che alcuni imputano a tali piani di ammortamento?

No, quelli sono discorsi complottisti. La questione è un’altra. Le rate dei mutui per finanziare l’acquisto della casa sono programmate per essere uguali, cosa in sé sensata. Ma ciò funziona perfettamente coi mutui a tasso fisso, mentre con quelli a tasso variabile possono poi aumentare o diminuire al muoversi del parametro di indicizzazione, spesso l’euribor.

Ma chi sceglie il tasso variabile, questo lo sa e l’accetta.

Sì, ma pochi gli spiegano che se i tassi s’impennano, non è lo stesso per tutte le rate. Le prime rate salgono molto, le ultime quasi niente. Infatti le prime rate sono composte più da interessi e meno da rimborsi. Per cui uno valuta la rata che può pagare e poi di colpo essa aumenta anche del 40-50%, mettendolo in gravi difficoltà.

Quindi è meglio scegliere il tasso fisso?

Ci sono anche altre soluzioni. Innanzi tutto la formula del tasso variabile con cap, ovvero con un tetto. Il contratto prevede un limite massimo per il tasso applicato di mese in mese o di semestre in semestre. Così la rata non può andare alle stelle. Ciò si paga accollandosi una maggiorazione (o spread) più alta rispetto al parametro di indicizzazione. Non è il colmo della trasparenza.

È la soluzione che consiglia?

No, c’è n’è un’altra ancora migliore, volendo puntare su tassi alla lunga in calo, seppure con alcuni saliscendi. È il mutuo a tasso variabile ma rata fissa. Se i tassi salgono, la rata resta ferma ma il piano di rimborso finisce dopo. Ciò è meno grave. Un allungamento del mutuo si sopporta più facilmente rispetto a un improvviso forte aumento della rata. Solo se i tassi salgono molto, cresce anche la rata e non solo la durata. Ma le banche, più per pigrizia che altro, tendono a non proporre neppure tale formula. I mutui casa non sono semplicissimi, anche se meno complicati degli investimenti o della previdenza. Ho preparato un form di Google per verificare quanto uno ne sa.

domenica 27 aprile 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 26 aprile 2025

Filtro anti spoofing - l'ultima inziativa di AGCOM per bloccare le telefonate truffa

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente avviato una serie di iniziative per contrastare il fenomeno del CLI Spoofing, una pratica fraudolenta in cui il numero del chiamante viene manipolato per apparire come un numero legittimo, spesso italiano, al fine di ingannare l'utente.​

AGCOM ha avviato lo studio per la creazione di un sistema informatico che dovrebbe, nelle intenzione dell'autorità, limitare questo odioso crimine telematico.


Cos'è il CLI Spoofing?

Il CLI Spoofing (Calling Line Identification Spoofing) è una tecnica telematica con la quale viene falsificato il numero del chiamante, facendo apparire la chiamata come proveniente da un numero diverso da quello reale (italiano invece che  straniero). 

Questa tecnica viene impiegata al fine di svolgere attività fraudolente, come truffe telefoniche e telemarketing aggressivo, e che si fondano sull'inganno del destinatario della telefonata.


Obblighi per gli operatori telefonici

L'autorità ha avviato, negli ultimi anni, più iniziative volte a contrastare questa particolare truffa, e tra le tante richiamiamo la recente Delibera n. 457/24/CONS del 13 novembre 2024, con la quale ha avviato una consultazione pubblica per introdurre nuove regole che impongano agli operatori telefonici l'obbligo di bloccare le chiamate internazionali in entrata che utilizzano numeri telefonici nazionali falsificati. Questa misura mira a impedire che chiamate provenienti dall'estero appaiano come se fossero effettuate da numeri italiani, una tecnica comunemente utilizzata nelle truffe telefoniche e nel telemarketing aggressivo.

Sono state introdotte alcune regole: 

    a) Blocco delle chiamate internazionali con numeri falsificati: ogni operatore telefonico ha l'onere di bloccare le chiamate provenienti dall'estero che utilizzano numeri telefonici nazionali falsificati, come numeri fissi o mobili italiani, a meno che non ci siano giustificazioni valide, come l'utente in roaming. ​

    b) Verifica del CLI nelle chiamate VoIP: la società di telefonia deve accertare l'identificativo del chiamante (CLI) nelle chiamate VoIP terminate su rete commutata, per assicurarsi che non siano stati manipolati.

   c) controllo incrociato: è previsto un controllo incrociato tra le varie compagnie telefoniche al fine di verificare le provenienze dei flussi telefonici delle telefonate truffa. ​


Arriva il filtro anti spoofing

Correttamente, l'Autorità ritiene che la soluzione del problema tecnologico può avvenire solo attraverso un sistema tecnologico e sta sviluppando un filtro che dovrebbe, nelle intenzioni di AGCOM, bloccare le chiamate che utilizzano il CLI Spoofing. 

Nei prossimi giorni, AGCOM dovrebbe presentare la soluzione tecnica, presumibilmente un  un algoritmo che gli operatori dovranno implementare obbligatoriamente per prevenire l'uso di numeri falsificati nelle chiamate in entrata .​

venerdì 25 aprile 2025

lunedì 21 aprile 2025

domenica 20 aprile 2025

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