lunedì 26 gennaio 2026

domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

sabato 24 gennaio 2026

Contratto Happiness (ex Atlantis) dichiarato nullo: cosa cambia per i consumatori e fine delle spese di gestione Club Getaway

Negli ultimi anni i tribunali italiani si sono pronunciati ripetutamente sulla nullità dei contratti di adesione al Club Getaway venduti da società come Happiness S.r.l. (già Travel Sun e Atlantis) e simili. Queste decisioni rappresentano un importante passo di tutela dei diritti dei consumatori, con effetti concreti: annullamento dell’obbligo di pagare le spese di gestione annuali del Club Getaway e possibilità di ottenere la cancellazione dal registro del club e la restituzione delle somme versate (per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Ma l'effetto più importante per i consumatori coinvolti in questo tipo di vicende è quello di non dover più essere oggetto di pressanti richieste di pagamento provenienti, con cadenza periodica, da numeri di telefono spagnoli, messaggi whatsapp o mail ove viene ventilato il possibile avvio di azioni legali.

Le sentenze italiane che hanno annullato questi contratti si sono fondate principalmente su tre profili di illegittimità:

venerdì 23 gennaio 2026

lunedì 19 gennaio 2026

Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!

Fonte: comunicato stampa
22 dicembre 2025
L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS.  In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.

Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.  

L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.

Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.

domenica 18 gennaio 2026

Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti

La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).

La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.

In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.


1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo

Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali. 

Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.

La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista. 


2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione

La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.

L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:

A.- dell’esistenza del diritto di recesso;

B.- dei termini per esercitarlo;

C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.

Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.

E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:

(1) 

il diritto di recesso è irrinunciabile

(2)

l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista

(3)

eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore

Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.

La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.

I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.

La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.

Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.

venerdì 16 gennaio 2026

Previdenza. Così quella dedicata ai bimbi gonfia gli iscritti ai fondi pensione. Il caso del Trentino

Fonte: Il Fatto Quotidiano
24 novembre 2025
Si incomincia nel piccolo, in alto a destra sulla carta geografica, cioè nel Trentino/Sudtirolo. Dall’anno prossimo la Regione metterà soldi, in tutto 1.100 euro, se uno ingabbia il suo bambino nella previdenza integrativa e versa qualcosa anche lui. D’altro canto la Regione è già presente nel settore coi fondi di Pensplan. L’idea circola da tempo pure a livello nazionale e c’è da aspettarsi che venga copiata. A dispetto dell’apparenza, più che a un regalo assomiglia a una polpetta avvelenata.

Tali iniziative - analogo discorso vale per l’iscrizione automatica di tutti i dipendenti prevista da alcuni contratti di lavoro - concorrono a gonfiare surrettiziamente la percentuale delle adesioni alla previdenza integrativa, decisamene bassa. Questa è una spina nel fianco di quanti ne traggono profitti, prebende o poltrone. Se è una tale meraviglia, perché tanti la rimutano? Mettiamoci dentro anche i poppanti. Magari non verseranno poi più nulla, ma fanno numero.

lunedì 12 gennaio 2026

2026: arrivano i soliti aumenti

Cari consumatori, anche per il 2026 non mancheranno i soliti aumenti che renderanno più cara la vita quotidiana e ciò quale conseguenza di una serie di aumenti concreti che derivano da scelte normative e fiscali già operative. 

E quindi, mentre da una parte abbiamo già evidenziato come con il nuovo anno si potrebbe registrare un ulteriore cambiamento che potrebbe caratterizzare la scelta del consumatore (vedi qui), sotto altro profilo la questione prezzo rimane centrale anche a causa degli aumenti che stanno riguardando beni e servizi primari.

Alcuni rincari sono espliciti, altri più subdoli, perché frammentati o nascosti dietro formule tecniche come “adeguamenti”, “armonizzazioni” o “riallineamenti” che, di fatto, comportano un costo più elevato per la fornitura del servizio o l'acquisto dei beni.

Il risultato, però, è chiaro: il peso complessivo sui bilanci familiari aumenta, soprattutto per chi utilizza l’auto, viaggia, consuma prodotti soggetti ad accisa o acquista online.

In questa analisi dei rincari del 2026, vogliamo dare uno sguardo anche agli altri paesi europei, confrontando i costi offerti per i servizi e beni oggetto dell'aumento intervenuto in Italia.

domenica 11 gennaio 2026

Fornitura di energia e condominio: il foro del consumatore coincide con il luogo dell’immobile

Con l’ordinanza in esame la Corte torna ad affrontare una questione attinente alla natura giuridica del condominio e, in particolare, alla qualificazione del soggetto che esso rappresenta nei rapporti giuridici.

Si tratta di un profilo tutt’altro che marginale, poiché da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze operative e processuali, soprattutto con riferimento alla disciplina applicabile e all’individuazione delle regole di competenza nelle controversie che coinvolgono il condominio.

Il Giudice di legittimità ribadisce un principio di particolare rilievo pratico nelle controversie tra fornitori di servizi energetici e condomini: il foro del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, va individuato nel luogo in cui è situato l’edificio condominiale e non nel domicilio dell’amministratore.

Abbiamo già trattato questo tipo di vicenda (vedi qui), evidenziando che il condominio, pur essendo un ente di gestione privo di personalità giuridica, agisce nei rapporti contrattuali attraverso l’amministratore quale mandatario dei singoli partecipanti. Ne consegue che i condomini devono essere qualificati come consumatori, quando il contratto è concluso per finalità estranee ad attività imprenditoriali o professionali.

Chiarita la natura consumeristica del rapporto, la Cassazione si sofferma sull’individuazione del “domicilio del consumatore”, criterio che fonda una competenza territoriale inderogabile. 

Correttamente, la Corte osserva che tale domicilio non può essere fatto coincidere con lo studio dell’amministratore, soluzione che introdurrebbe un elemento variabile e potenzialmente arbitrario, rimesso alle scelte organizzative di un singolo soggetto.

Il centro degli interessi del condominio – e quindi il suo domicilio rilevante ai fini della competenza – coincide con il luogo in cui è ubicato lo stabile, ove si svolge la vita condominiale e dove vengono concretamente erogati i servizi oggetto del contratto.

La decisione assume particolare importanza per la tutela dei consumatori, poiché evita che i condomini siano costretti a difendersi in fori lontani o scomodi, individuati in base al domicilio dell’amministratore. Al tempo stesso, rafforza la certezza del diritto, distinguendo nettamente tra foro competente e luogo di notificazione degli atti, quest’ultimo sì coincidente con il domicilio dell’amministratore.

In conclusione, la Cassazione conferma un orientamento volto a garantire un’applicazione effettiva del foro del consumatore anche nei rapporti condominiali, rafforzando le tutele sostanziali e processuali dei cittadini nei confronti dei fornitori di servizi essenziali.

Di seguito, la sentenza Cass. Civ. III^ n. 32083/2025.

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