lunedì 31 marzo 2025

Banca Progetto commissariata da Banca d'Italia

Arriva, senza troppe sorprese, il provvedimento della Banca d'Italia, con il quale è stato disposto il commissariamento di Banca Progetto S.p.a., istituto di credito al centro di alcune indagini per presunti illeciti oggetto di procedimenti penali.

Bankitalia, con provvedimento del 18 marzo 2025, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Banca Progetto S.p.A., sottoponendo la banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del Testo Unico Bancario. ​

Nulla cambia per i correntisti che vedono preservati i propri rapporti bancari, in quanto Banca Progetto continuerà la gestione ordinaria, con garanzia della sua operatività e tutela dei depositi.

Di seguito, il comunicato di Banca d'Italia.

domenica 30 marzo 2025

Nessun obbligo di mediazione per le polizze fideiussorie

Questa domenica segnaliamo il recente provvedimento con il quale la Cassazione, dando seguito al suo orientamento, ha escluso l'obbligo di mediazione civile previsto dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010 per le controversie aventi ad oggetto una polizza fideiussoria. 

La Corte di Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria non rientra nelle categorie di contratti per cui la mediazione è condizione di procedibilità, confermando un'interpretazione restrittiva del concetto di "contratti assicurativi, bancari e finanziari", escludendo da questa categoria la polizza.

La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze (Cass. 31209/2022, Cass. 12883/2021) che già escludevano l’obbligo di mediazione per contratti che, pur avendo una funzione economica affine a quelli bancari, non rientrano formalmente in tale categoria, come ad esempio i leasing immobiliari e convenzioni di assegno bancario.

Quale implicazione pratica rispetto a questo orientamento? il consumatore può agire in giudizio senza dover esperire un tentativo di mediazione civile e, sotto altro profilo, viene ribadito il principio secondo il quale la polizza fideiussoria va distinta dai contratti bancari e assicurativi.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 1791/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 29 marzo 2025

Esempi di shrinkflation


Fonte: Il Punto Economico

venerdì 28 marzo 2025

Polizze Fwu. Per molti un fallimento "vantaggioso": è un'occasione per porre un argine alle perdite

Fonte: Il Fatto Quotidiano
3 marzo 2025
Da due anni versava i premi per una polizza della lussemburghese Fwu e ora la compagnia è fallita. Che fortuna! Gli interessati si disperano, ma in realtà per molti il crac è un bene, non un male. Sfuggono un po’ malconci dalla trappola dove erano finiti e, a conti fatti, ci rimetteranno di meno.

Dai commenti sulla vicenda appare una generale ignoranza riguardo alle polizze vita Fwu con la formula dei piani di accumulo di capitale (pac), tanto apprezzata dal giornalismo economico italiano. Fra l’altro la sigla Fwu significa Forwardyou e ricorda i famigerati contratti ForYou della Banca del Salento. Marca male quando, fuori del mondo anglosassone, un prodotto finanziario ha un nome inglese; e marca malissimo, se c’è anche un accattivante You. “Ci concentriamo prima di tutto su di te”, scrive Fwu nel suo sito. Ma tutto il risparmio gestito si concentra sul cliente per spolparlo il più possibile.

lunedì 24 marzo 2025

Toner HP: giustizia ottenuta dai consumatori con la class action?

E' notizia degli ultimi giorni che si sia conclusa con un accordo l'azione collettiva avviata dai consumatori americani verso Hewlett-Packard (HP) per la vicenda toner e cartucce.

E' noto che HP adotta un sistema di firmware con i quali la macchina si blocca(va) con l'utilizzo di cartucce non originarie, così obbligando i consumatori ad acquistare i toner originari ad un costo più elevato.

L’azione è stata avviata negli Stati Uniti da varie associazioni dei consumatori, nella speranza di poter ottenere una reale tutela dei loro diritti, ma a distanza di cinque anni non pare proprio che la class action abbia soddisfatto i promotori che avevano avviato l'iniziativa giudiziaria in California.

domenica 23 marzo 2025

La Cassazione chiarisce quando un mutuo condizionato può essere titolo esecutivo

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto una questione relativa al contratto di mutuo (condizionato) e la sua configurabilità come titolo esecutivo mediante il quale la banca può procedere con una azione esecutiva verso il debitore.

- Premessa: contratto di mutuo e titolo esecutivo

L'art. 474 c.p.c. dispone, in generale, che tra i titoli esecutivi rientra anche il mutuo, permettendo alla banca di poter agire in via esecutiva vero l debitore, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di rimborso.

Sotto questo profilo, la banca ha un enorme vantaggio, in quanto è sufficiente che il mutuatario non paghi alcune rate per poter agire nei suoi confronti, in modo automatico e senza un accertamento preventivo.

Questo principio, però, ha incontrato una limitazione da parte della Cassazione, chiamata a decidere un caso particolare, ossia il caso in cui il contratto di mutuo sia sottoposto a delle condizioni.

- Limiti all'azione della banca: le questioni

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'azione esecutiva avviata dalla banca verso un mutuatario che non aveva pagato alcune rate del mutuo.

Il contratto, però, era particolare in quanto aveva previsto un vincolo cauzionale infruttifero della somma somma erogata dall'istituto di credito al mutuatario, con obbligo della banca di svincolarla solo al verificarsi di determinate condizioni. 

Con l'opposizione all'esecuzione, il cliente ha eccepito che il mutuo potesse essere considerato titolo esecutivo, in quanto il debito non sarebbe stato attuale ed esigibile prima dello svincolo.

Le questioni oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione sono:

1.- Il contratto di mutuo è sempre un titolo esecutivo?

2.- Nel caso in cui la somma oggetto di mutuo sia vincolata ad un deposito/pegno, la somma è immediatamente disponibile per il beneficiario e sorge, di conseguenza, il suo obbligo alla restituzione verso la banca (presupposto per l'azione esecutiva)?

3.- Un ulteriore punto oggetto di riflessione della Suprema Corte riguarda l'esigenza di un ulteriore atto (come un atto pubblico o una scrittura privata autenticata) per attestare lo svincolo e rendere il mutuo esecutivo: è necessario?

- Cassazione Sezioni Unite n. 5968/2025

La Suprema Corte ribadisce, in primo luogo, che il mutuo è un titolo esecutivo, ma solo se il mutuatario riceve la somma oggetto di contratto ed assume, in modo chiaro ed inequivocabile, l'obbligo di restituire la somma all'istituto erogante.

Il mutuo è un titolo esecutivo anche laddove la somma sia vincolata in un deposito irregolare o in pegno presso la banca, sempreché rimanga chiaro l'obbligo del mutuatario di restituire la somma al creditore.

Ne consegue, che il mutuo può costituire titolo esecutivo immediato, senza la necessità di un ulteriore atto finalizzato allo svincolo del deposito: non può essere considerato titolo esecutivo solo il contratto di mutuo ove le parti abbiano inserito una clausola con espressa esclusione dell’obbligo incondizionato di restituzione della somma.

L'effetto immediato della pronuncia della Cassazione è quello di rafforzare la posizione delle banche, consentendo alle stesse di avviare azioni esecutive senza necessità di ulteriori atti, anche quando il mutuo è accompagnato da clausole di deposito vincolato.

Sotto altro profilo, la sentenza SSUU 5968/2025 contribuisce a chiarire un nodo interpretativo per questo tipo di rapporti bancario, estendendo la qualità di titolo esecutivo anche a contratti di mutuo che prevedano vincoli accessori.

Di seguito, la sentenza n. 5968/2025 della Cassazione (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 22 marzo 2025

lunedì 17 marzo 2025

Bolletta gas: cosa paghiamo?


Fonte: ARERA

domenica 16 marzo 2025

Interessi & usura - banca condannata a restituire al cliente € 12.000,00

Quando la banca esagera può essere condannata a restituire i soldi al consumatore e questo principio, tutt'altro che chiaro, è stato ribadito dal Tribunale di Torino di recente.

Per questa ragione, vi invitiamo a controllare i vostri contratti e verificare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso alla banca (potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il provvedimento oggetto del nostro intervento riguarda un contratto di finanziamento stipulato tra un consumatore ed un istituto di credito, ove l'attore ha contestato gli eccessivi costi sostenuti e la relativa usura degli interessi applicati, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta formulata dal consumatore, accertando il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, contrari all'art. 1815, comma 2, c.c., e stabilendo che in questi casi, il finanziamento diventa gratuito. Di conseguenza, la banca viene condannata a restituire tutte le somme superiori al capitale ricevute dal consumatore e pari ad euro 12.000,00 circa.

Ma come è possibile che la banca applichi condizioni economiche così elevate per il prestito concesso al consumatore?

La risposta la troviamo nel Tasso Effettivo Globale (TEG), ossia il tasso effettivo che include, al suo interno, tutti gli oneri passivi che il consumatore deve pagare alla banca, tra i quali le spese di istruttoria e quelli di assicurazione collegata al finanziamento.

Il giudice torinese ha ritenuto, ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dal consumatore per il finanziamento, di includere anche quelli della polizza assicurativa, in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p., così come da giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 3460/2024, n. 29501/2023).

Accertato il superamento della soglia usura, il Tribunale di Torino ha ritento di dover applicare l'art. 1815, comma 2 del c.c., con azzeramento degli interessi e delle commissioni, e restituzione di tutte le somme pagate in eccesso dal consumatore.

Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

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