lunedì 20 ottobre 2025
domenica 19 ottobre 2025
Rinuncia alla proprietà immobiliare - le Sezioni Unite chiariscono alcuni importanti aspetti
La sentenza che proponiamo di seguito affronta un argomento delicato, già trattato con nostri precedenti interventi, ma che vede una nuova interpretazione a seguito della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (per maggiori informazioni o aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).
Stiamo parlando della rinuncia abdicativa della proprietà, atto unilaterale che è oggetto di ripetute discussioni, in quanto contrastato dallo Stato in particolare laddove non tratti immobili pericolanti o per i quali sono richiesti importanti opere di restauro.
a.- La rinuncia abdicativa ad un diritto reale
Si tratta di un atto con cui il proprietario decide volontariamente di non essere più titolare di un bene immobile (una casa, un terreno, una multiproprietà ecc.), senza che lo stesso sia trasferito a qualcun altro (anche allo Stato) e senza ricevere nulla in cambio.
In termini più semplici non siamo di fronte ad una vendita, né ad una donazione o una cessione, ma una dichiarazione unilaterale (“rinuncio alla mia proprietà”) che comporta la perdita del diritto di proprietà.
Il diritto rinunciato può accrescere il diritto degli altri proprietari, nel caso di multiproprietà, o quello dello Stato nel caso di proprietà piena.
Caratteristiche principali
⇒ Atto unilaterale: lo decide solo il proprietario, non serve un accordo con altri.
⇒ Non recettizio: non deve essere comunicato a un destinatario specifico (diverso, ad esempio, da una donazione che richiede l’accettazione).
⇒ Non traslativo: non si trasferisce la proprietà a un’altra persona privata, ma si “abbandona” il bene.
⇒ Forma scritta: deve essere fatto con atto notarile o scrittura privata autenticata, perché riguarda un immobile.
⇒ Trascrizione: deve essere registrato nei registri immobiliari per avere effetto verso terzi.
b.- La vicenda
La questione arrivata davanti alla Corte di Cassazione riguarda dei proprietari decisi a rinunciare formalmente alla proprietà di terreni in zone franose e a rischio idrogeologico, quindi inutilizzabili e pieni di oneri.
I proprietari si recano dal notaio e dichiarano di voler rinunciare alla proprietà, con atto di rinuncia che comporta il trasferimento del bene immobile allo Stato.
Quest'ultimo, attraverso il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate (Ufficio del Demanio) si è opposto , sostenendo che questa “rinuncia abdicativa” non è prevista dalla legge e serve solo a scaricare costi e responsabilità sulla collettività.
In termini più semplici, l'opposizione dello Stato sosteneva che l’ordinamento non ammette un simile negozio abdicativo, o comunque che l’atto notarile debba essere considerato illecito/immeritevole perché volto a riversare sulla collettività i costi e le responsabilità connessi ai beni.
Le questioni a cui viene chiamata a decidere la Cassazione è se il nostro ordinamento preveda, e consideri ammissibile, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare (negozio unilaterale, non recettizio, non traslativo); e quale sia l’estensione del controllo giudiziale su tale atto (meritevolezza, liceità, abuso del diritto) e se possa arrivare alla dichiarazione della sua nullità.
c. - Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20393/2025
La Suprema Corte risolve le questioni operando, in primo luogo, una ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa, delineandone i caratteri fondamentali.
In seguito, affronta la prima delle due questioni, ossia se il nostro sistema giuridico possa prevedere la possibilità del proprietario di spogliarsi del bene immobile attraverso un atto unilaterale.
Il Giudice di legittimità ritiene che il proprietario sia legittimato alla rinuncia della proprietà, con conseguente acquisizione a titolo originario da parte dello Stato, così come previsto dall'art. 832 c.c..
Tale istituto è previsto nel nostro ordinamento e non può essere negato a colui che legittimamente intenda farne uso, con la conseguenza che gli effetti del negozio unilaterale non recettizio possono produrre gli effetti sugli altri proprietari o, in ultima istanza, verso lo Stato.
E quest'ultimo non può contestare la nullità o l'inammissibilità dell'atto di rinuncia contestandone l'assenza di oggetto o per illiceità della causa.
Sotto altro profilo, dando riscontro alla seconda questione sottoposta alla decisione, le Sezioni Unite hanno osservato che seppur un atto di rinuncia possa essere esplicativo di un fine egoistico, ciò non può giustificare l'utilizzo dell'istituto della nullità al fine di contrastare l'esercizio del legittimo atto da parte del proprietario.
La Corte conclude richiamando i due principi:
(1) "La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.".
(2) "Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.".
Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 20393/2025
sabato 18 ottobre 2025
Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza
Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.Fonte: AGCM
26 settembre 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.
venerdì 17 ottobre 2025
Beffa buoni fruttiferi: rimborsi sbagliati e soldi chiesti indietro ai risparmiatori
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Fonte: Il Fatto Quotidiano 18 agosto 2025 |
lunedì 13 ottobre 2025
Scam: difendersi da una truffa digitale
La truffa digitale è un argomento sempre attuale anche alla luce degli ultimi eventi accaduti la scorsa estate, caratterizzata da ripetute denunce ricevute dalla Polizia postale dai consumatori.
Purtroppo, ognuno di noi è sottoposto al rischio di ricevere un del tipo "Il tuo conto verrà chiuso tra 24 ore se non confermi i dati", oppure una chiamata dove ci viene promesso un guadagno stratosferico con un investimento minimo. Benvenuto nel mondo delle truffe moderne!
Di recente, inoltre, sono di moda le truffe attraverso whatsapp o instragram,
ove il contatto è più "leggero" ed il truffatore riesce a celarsi con
maggior facilità.
Quali sono i trucchi più in voga?
Non è una lista esaustiva, ma vi proponiamo i tipi di truffe on line più
sviluppate nel 2025.
a.- La trappola dell'urgenza
Il sistema di truffa più diffuso si fonda sul creare panico nella
vittima.
Il truffatore lancia messaggi del tipo "ULTIMO GIORNO!",
"AGISCI SUBITO!" o "Il tuo account sarà bloccato tra 1
ora!".
E' evidente che il fine di questi messaggi è quello di creare senso di panico e fretta nella vittima, il cui cervello va in "modalità emergenza" e agisce per la tutela della posizione personale senza pensare che potrebbe trattarsi di una truffa.
b.- Le offerte
da sogno (che si trasformano in incubi)
In molti casi, il consumatore riceve un
messaggio, anche via mail, ove viene prospettata una occasione unica del tipo
"raddoppia i tuoi soldi in una settimana!" o "ultima
chiamata per un nuovo modello di cellulare a soli 50 euro!".
E' il classico caso di "troppo
bello perché sia vero" ed infatti è probabile che si tratti di
una fregatura.
I truffatori puntano sulla nostra voglia
di fare affari d'oro, ma ricorda: i miracoli economici non esistono (e se
esistessero, non te li proporrebbe uno sconosciuto per messaggio).
In questi casi, occorre verificare se il
venditore è un soggetto giuridico serio ed esistente, circostanza che potete
verificare con una ricerca on line (qui un approfondimento).
Fatevi, inoltre, inviare i documenti
contrattuali e verificare, attraverso un legale, se si tratta di una proposta
seria e meritevole di attenzione.
c. Fame di dati personali
Ricordatevi che: nessuna banca,
operatore telefonico o ente pubblico ti chiederà mai password, PIN o codici via
email o SMS.
Mai. Se succede, è una truffa al 100%.
Questa regola vale anche nel caso di
chiamate improvvise: "Sono di Poste Italiane, mi conferma il suo
codice carta?". No, non sei di Poste Italiane, sei un
truffatore!
I Dettagli che
Tradiscono
I criminali spesso si tradiscono da soli:
- Email
da indirizzi strani: bancaonline@email.it invece del dominio
della banca
- Errori
di italiano: "La sua carta è stata bloccata per motivi di
sicurezza"
- Loghi
sgranati: se il logo della banca sembra fatto con Paint, non è la banca
Vi forniamo alcune
informazioni/suggerimenti
Regola #1: Dubbio Prima,
Verifiche Dopo
Non importa quanto sembri convincente il messaggio, la prima cosa che devi fare è chiamare la tua filiale o scrivere alla tua banca per avere un chiarimento.
Regola #2: Link? No
grazie
Se il messaggio rimanda ad un link, questo è un segnale che si tratta di una truffa. Non cliccare mai su link di email o SMS sospetti.
È come aprire la porta di casa a uno sconosciuto incappucciato. Se devi verificare qualcosa, vai direttamente sul sito ufficiale digitando l'indirizzo nella barra del browser.
Regola #3: Tecnologia
aggiornata = scudo attivo
Tieni sempre aggiornati
smartphone, computer e app. Quegli aggiornamenti noiosi che rimandiamo sempre?
Sono pieni di patch di sicurezza che ti proteggono dalle ultime minacce.
Regola #4: Bodyguard
digitale
Un buon antivirus è come
avere un bodyguard che lavora 24/7. Non ti costerà una fortuna, ma ti può
risparmiare un disastro. E ricordati di aggiornarlo con regolarità!
Regola #5: Passa parola
(radio scarpa)
La cara e vecchia
"radio scarpa" funziona sempre. Molto spesso se parli con amici e
parenti, troverai qualcuno che ha vissuto questo tipo di esperienze e, quindi,
può esserti di aiuto.
Potete anche googolare,
ma spesso i truffatori nascondono le notizie on line, o le camuffano con altre
notizie.
Alla fine, il miglior
sistema di sicurezza sei tu. Se qualcosa ti puzza, anche solo un po', fermati e
ricordati che on c'è fretta che tenga, non c'è offerta che scada, non c'è
emergenza che non possa aspettare dieci minuti per una verifica.
Ricorda: è meglio perdere un'occasione (quasi sempre falsa) che perdere i propri risparmi (sempre veri).
domenica 12 ottobre 2025
Acquisto della casa con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare: quando pagare la provvigione
Oggi diamo uno sguardo al non sempre facile rapporto che si crea tra agenzia immobiliare e cliente, ed in particolare al compenso che spetta al professionista che mette in contatto le parti per l'acquisto di un immobile.
E' noto che, successivamente alla firma del contratto di mediazione, il rapporto tra mediatore e consumatore diviene difficoltoso e possono sorgere delle incomprensioni che sfociano in veri e propri contrasti, anche sotto il profilo della provvigione.
Abbiamo già tratto l'argomento, ma vi ricordiamo che l'art. 1755 del codice civile stabilisce che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o usi, sono determinate dal giudice secondo equità".
Il compenso al mediatore deve essere riconosciuto se ha influito in modo determinante nella conclusione dell'affare con la vendita dell'immobile (vedi qui), mentre nulla è dovuto se il mandato si è concluso e deve essere considerata come vessatoria la clausola che prevede il pagamento del professionista nel caso di vendita anche successiva alla fine del suo mandato (vedi qui).
La sentenza oggetto del nostro commento (Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 30801 del 6 novembre 2023) affronta il tema del diritto del mediatore immobiliare alla provvigione, ribadendo e precisando i principi in materia.
Come già esposto in precedenza, il Giudice di legittimità ribadisce che il diritto al compenso sorge soltanto nel momento in cui l’attività del mediatore conduce alla conclusione di un “affare” ai sensi dell’art. 1755 c.c., vale a dire quando tra le parti si costituisce un vincolo giuridico effettivo e vincolante.
Non è sufficiente, dunque, che si sia raggiunto un accordo meramente preparatorio o una semplice intesa di carattere interlocutorio: occorre che l’accordo sia idoneo a produrre effetti giuridici concreti, come l’azionabilità in forma specifica o la possibilità di richiedere il risarcimento in caso di inadempimento.
La Cassazione ribadisce che l’attività del mediatore deve essere causalmente collegata alla conclusione di un accordo avente forza vincolante, mentre restano escluse dal diritto alla provvigione le trattative iniziali, gli scambi di manifestazioni di interesse o gli accordi privi di efficacia obbligatoria.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere con precisione l’ambito del compenso spettante alle agenzie immobiliari, così come abbiamo già avuto modo di evidenziare con nostri precedenti interventi, rafforzando il principio per cui la provvigione trova giustificazione soltanto quando l’attività di mediazione si traduce nella conclusione di un contratto giuridicamente efficace e tutelabile.
Cassazione Civile - Sezione II^ sentenza n. 30801/2023
sabato 11 ottobre 2025
venerdì 10 ottobre 2025
lunedì 6 ottobre 2025
E' arrivato l'arbitro assicurativo: si tratta di una novità positiva per i consumatori?
A partire dallo scorso 9 gennaio 2025 è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo, introdotto dal DM 6 novembre 2024, n. 215 e istituito presso l’IVASS e che dovrebbe, secondo le speranze dei fondatori, permettere una risoluzione più agevole delle controversie in materia assicurativa.
Si tratta, infatti, di un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), pensato per offrire agli assicurati un’alternativa rapida ed economica al tribunale, ma che ad oggi non è stato ancora molto pubblicizzato.
Ad onor del vero, ad oggi risulta che l'organismo che dovrebbe risolvere le questioni inerenti i litigi in materia assicurativa non è ancora pienamente operativo, come si può leggere dal sito web "Attualmente non è possibile presentare ricorso all’AAS. L'operatività dell'AAS sarà dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.".
Riteniamo, comunque, interessante evidenziare le principali novità collegate al nuovo arbitro assicurativo (per accedere al sito web puoi cliccare qui).
domenica 5 ottobre 2025
La cartella clinica non può mentire! il chiarimento della Cassazione
La sentenza che vogliamo segnalare questa domenica (Cassazione penale n. 17647/2025) affronta un argomento molto delicato, ossia il dovere informativo che spetta al consumatore anche quando ha a che fare con i servizi sanitari.
Il consumatore deve essere informato anche in questi frangenti, ove la correttezza delle informazioni fornite dall'ospedale, o dal medico, assume il massimo rilievo considerando gli interessi in campo.
La Cassazione, con la recente sentenza, ha voluto attribuire un carattere di concretezza al alla tutela dei consumatori di servizi sanitari, specificando che la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è un vero e proprio atto pubblico, il quale produce effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, non limitandosi a tutelare i rapporti tra soggetti privati.
Come pazienti, spesso ci troviamo in una posizione di vulnerabilità, in quanto al momento del ricovero o mentre siamo sottoposti a cure mediche, dipendiamo interamente dalla professionalità e dall'onestà degli operatori sanitari.
La cartella clinica rappresenta l'unico documento ove viene descritta la vicenda sanitaria e da essa possono dipendere eventuali azioni legali, richieste di risarcimento o semplicemente la possibilità di comprendere cosa è realmente accaduto.
Il rischio è che questo documento non descriva, in modo chiaro e completo, la vicenda sanitaria che ha riguardato il paziente durante la sua permanenza presso l'ospedale, e quindi il valore delle dichiarazioni ivi incluse nella cartella clinica assumono un peso specifico più rilevante.
I diritti del paziente sono rafforzati, in quanto:
- Trasparenza totale: Il paziente non può accettare una cartella clinica "generica" o incomplete. Ogni evento significativo deve essere documentato con precisione e trasparenza.
- Verità senza scuse: La cartella clinica non può essere incompleta, in quanto le informazioni parziali od omesse configurano una responsabilità del medico.
- Responsabilità condivisa: Se più specialisti sono coinvolti nella tua cura, ciascuno deve documentare accuratamente la propria parte, senza "scaricare" responsabilità su altri colleghi.
In conclusione, la sentenza rappresenta un messaggio chiaro: la verità sui trattamenti medici non è negoziabile, e come consumatori abbiamo ora strumenti più solidi per far valere i nostri diritti quando qualcosa non va come dovrebbe.
Corte di Cassazione - Sez. penale - sentenza n. 17645/2025.