domenica 16 novembre 2025

Motociclo riparato: il consumatore può comunque ottenere la restituzione della somma pagate

Eccoci tornare a trattare il diritto di garanzia spettante al consumatore nel caso di acquisto di un prodotto che presenta vizi e/o non funziona correttamente, ossia secondo l'aspettativa dell'acquirente.

Abbiamo affrontato l'argomento in più circostanze, evidenziando i diritti che spettano al consumatore nel caso di prodotto non conforme ex artt. 130 e seguenti del Codice del consumo (qui per un approfondimento).

Stiamo parlando della delicata (e critica) fase del post - vendita, quando il bene acquistato comincia a presentare dei problemi tali da non garantire un suo corretto funzionamento.

E qui ci rivolgiamo al venditore (o al produttore), al fine di ottenere la riparazione del prodotto in tempi "ragionevoli" e con la speranza che non si ripresenti l'inconveniente. 

Occorre premettere che la garanzia legale non è una cortesia che viene offerta dal venditore, anche se in molte circostanze così sembra, ma un'insieme di precisi diritti previsti in favore del consumatore e conseguenti obblighi a carico del venditore.

La garanzia legale dura due anni e comincia a decorrere dalla consegna del bene (o dalla fornitura del servizio) e non può essere escluso o limitato dal venditore.


- Cassazione n. 25417/2022 - riparazione di un motociclo

La vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corta un consumatore aveva acquistato, nel 2011, un motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00 e, appena alcuni giorni dopo aver ricevuto la moto, riscontrava difetti del mezzo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni.

Accertati dei difetti della moto, e dopo non aver ricevuto la giusta assistenza da parte del venditore, il centauro si rivolgeva al Tribunale di Pordenone per ottenere giustizia, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il venditore aveva inizialmente tentato di limitare la propria responsabilità, sostenendo che eventuali interventi spettassero solo al produttore, contestando ogni pretesa da parte del consumatore.

La vicenda finisce davanti alla Cassazione che, con il provvedimento n. 25417/2022, ha chiarito che:

(a) La responsabilità principale nei confronti del consumatore è del venditore, non del produttore;

(b) Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del bene difettoso.

Se questi rimedi risultano impossibili o eccessivamente gravosi, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del denaro.

In pratica, il giudice ha ribadito che il diritto del consumatore non è teorico: deve essere effettivamente tutelato e il venditore non può sottrarsi agli obblighi di legge.


- Cosa significa per i consumatori

La sentenza riafferma alcuni punti fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in debita considerazione quando afforza alcuni punti fondamentali:

- quando il venditore vi dice “la garanzia è solo del produttore” o “può ripararlo solo l’assistenza tecnica”, vi sta raccontando una bugia!

- La responsabilità nei confronti del consumatore resta sempre del venditore, che deve rispettare la legge.

- quando il prodotto non funziona in modo appropriato, dovete sempre scrivere al venditore (raccomandata a/r o pec), contestando il malfunzionamento.

Se hai avuto un problema come quello rappresentato in questo articolo, o necessiti di un suggerimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

Qui di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - sentenza n- 25417/2022

sabato 15 novembre 2025

Maxi sanzione a ALD Automotive per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
9 ottobre 2025
La società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società ALD, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato.

Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”). Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.

lunedì 10 novembre 2025

Rincaro Viacard dal 1° gennaio 2026. Cosa fare per recedere dal contratto entro fine anno

Nuovo rincaro dei servizi offerti da Telepass S.p.A. e che rendono più caro per il consumatore l'utilizzo del servizio autostradale. La società, infatti, ha comunicato ai propri clienti una proposta di modifica unilaterale del contratto Viacard di conto corrente, con aumento delle quote associative e nuove condizioni per l’invio delle fatture cartacee, con aumento anche del 30% del costo per il servizio offerto.

Le modifiche proposte  diverranno efficaci dal 1° gennaio 2026, salvo recesso dell’utente entro il 31 dicembre 2025.


- Cosa cambia per gli utenti Viacard

Dal 1° gennaio 2026, i titolari del servizio Viacard vedranno aumentare in modo significativo le quote annuali e trimestrali:

Voce di costo                                                                 Attuale                1° gennaio 2026

Quota associativa annuale per ciascuna tessera               € 15,49                         € 27,49

Quota trimestrale (per contratti aperti in corso d’anno)          € 3,87                           € 6,87

Quota annuale per ogni tessera aggiuntiva                        € 3,10                           € 6,10

La società ha giustificato gli aumenti con il “rilevante incremento dei costi di gestione e sviluppo tecnologico” e con l’adeguamento al nuovo contesto di mercato dei servizi di telepedaggio.".

Inoltre, per chi ha attivo il servizio aggiuntivo di invio cartaceo delle fatture e comunicazioni, il costo per ogni spedizione passerà da € 0,56 a € 4,00 (IVA inclusa), e quindi comprendete quale aumento sia oggetto della proposta unilaterale di Telepass per il servizio Viacard.


- Cosa fare se voglio uscire da questo contratto?

Chi non desidera sostenere questo costo potrà optare gratuitamente per la rendicontazione elettronica via area riservata o app Telepass.

    (A) Entro quando fare la disdetta

Chi non accetta le nuove condizioni può recedere gratuitamente:

- entro il 31 dicembre 2025,

- senza costi o penali,

- con effetto immediato.

Il recesso può riguardare:

  • l’intero contratto Viacard (tutte le tessere collegate);
  • solo alcune tessere (indicando i numeri identificativi);
  • il solo servizio aggiuntivo di fatturazione cartacea.

    (B) Come comunicare la disdetta

Il recesso può essere inviato in una delle seguenti modalità:

1. Email ordinaria a: gestionebusiness@telepass.com

2. PEC a: assistenzatelepassconviacard@pec.telepass.com

3. Raccomandata A/R a: TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA

4. In alternativa, è possibile recarsi presso un Telepass Store o un Centro Servizi Autostradale abilitato.

Nella comunicazione è fondamentale:

a.- indicare i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);

b.- indicare il numero contratto Viacard e, se necessario, i numeri tessera;

c.- specificare che il recesso avviene in relazione alla proposta di modifica unilaterale del contratto Viacard ricevuta.


- Modello di lettera di recesso Viacard

Di seguito, vi proponiamo un modello di lettera di recesso che potete utilizzare, integrandola con i dati necessari. 

Consumatore Informato declina ogni responsabilità per eventuali effetti/conseguenze negative derivanti dall'uso della presente comunicazione, la quale ha esclusivamente una finalità informativa e di orientamento generale.

Ogni decisione in merito ai rapporti contrattuali di cui trattasi deve essere assunta dal consumatore in piena autonomia, consultando un professionista, e previa verifica delle condizioni contrattuali applicate dall'operatore professionale.

Si ricorda, infine, che il consumatore che recede dal contratto con Telepass e relativo alla Viacard deve, entro 20 giorni dal recesso,:

- restituire le tessere Viacard alla banca o all’istituto emittente;

- oppure, se il contratto è stato attivato online, distruggerle e comunicarlo alla banca.

Se è attivo anche un apparato Telepass con Viacard, questo va restituito entro 20 giorni presso un Telepass Store, Centro Servizi Autostradale o tramite raccomandata A/R (pena addebito di € 25,82 per ogni apparato non restituito).


Spett.le Telepass S.p.A.

Customer Care – Via del Serafico 49

00142 ROMA

Oggetto: Recesso dal contratto Viacard – Proposta di modifica unilaterale delle condizioni dal 1° gennaio 2026


Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a __________________ il ____________,

codice fiscale ____________________, residente in ________________________,

titolare del contratto Viacard n. ____________________,

con la presente comunica il proprio recesso dal contratto Viacard (e dalle eventuali tessere collegate n. ____________),

ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e della proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata da Telepass S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2026.

Il recesso è esercitato senza costi né penali, con effetto immediato, come previsto dalla comunicazione ricevuta.

Qualora siano attivi apparati Telepass connessi alle tessere oggetto di recesso, dichiaro di provvedere alla loro restituzione entro 20 giorni, secondo le modalità indicate da Telepass e che vorrete comunicarmi anche per via telematica.

Si richiede conferma scritta dell’avvenuta chiusura del contratto.

Luogo e data ___________________

Firma ___________________________



domenica 9 novembre 2025

Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani

Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore. 

Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona

Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.

La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:

        (1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.

    (2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).

Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.


B.- Perché interessa anche i consumatori italiani

La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.

La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.


C.- I rischi del credito revolving

Il problema principale delle carte revolving è che:

  • dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
  • si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
  • con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.


D.- Cosa significa per i consumatori italiani

Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:

  1. Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
  2. Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
  3. Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
  4. In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.

Tribunale di Barcellona.

venerdì 7 novembre 2025

Gioco on line: attenti alla truffa delle false piattaforme

Fonte: comunicato stampa
24 ottobre 2025
Si avvisano gli utenti che sono in atto campagne di phishing ai danni dei giocatori online e degli utenti dei servizi di lotteria.

Per evitare di cadere vittima di truffe, si invitano tutti gli utenti a prestare la massima attenzione all’autenticità dei siti di gioco.

Prima di registrarsi, accedere o effettuare versamenti di denaro, è fondamentale verificare che il sito sia autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’unico ente che rilascia le concessioni legali in Italia.

Per informazioni e segnalazioni rivolgersi alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it 

lunedì 3 novembre 2025

Ryanair è veramente conveniente?

Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?


E' chiaro che il termine "low cost" induce noi consumatori a pensare che le condizioni economiche siano estremamente favorevoli, con riduzione dei costi applicati al servizio, e quando si tratta di voli aerei, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Ryanair. 

Quest'ultimo è lo storico vettore che ha proposto un servizio alternativo alle compagnie di bandiera, arrivando ad essere definito "autobus del cielo", con un ricetta che sembra vincente: prezzi bassi, voli frequenti e tante destinazioni.

Ma è davvero la scelta più conveniente per i viaggiatori?

Molti studi, anche finanziati dall'Unione europea, hanno accertato che questo tipo di servizio può risultare vantaggioso per determinate categorie di consumatori e a certe condizioni.

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, italiane ed estere, prima di scegliere Ryanair occorre ricordare alcuni punti:

domenica 2 novembre 2025

Fideiussione ≠ contratto autonomo di garanzia - la posizione della Cassazione

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto delicato per i consumatori che, costretti a firmare contratti di garanzia forniti alla banca, si trovano in una successiva vicenda di difficoltà creditizia (per una valutazione dei vostri contratti bancari, scrivete a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), evidenziando che spesso la banca vi chiede una garanzia, facendovi firmare dei moduli poco chiari, con il rischio di acquisire maggiori rischi e limiti rispetto a quelli necessari.

Occorre ricordare che a fideiussione è la forma più “classica” di garanzia bancaria: il garante si obbliga insieme al debitore principale, ma la sua responsabilità è collegata a quella del debitore.

In termini più semplici, se il debitore principale non paga, la banca "bussa" alla porta del garante (fideiussore), ma quest’ultimo può rivendicare le medesime tutele che spettano all'obbligato principale: può opporre le stesse difese del debitore (per esempio: il debito è nullo, già pagato, prescritto). Inoltre la banca deve rispettare i tempi fissati dall’art. 1957 c.c., cioè agire entro 6 mesi, altrimenti perde la possibilità di pretendere i soldi dal garante.

Ben diversa è la vita per colui che sottoscrive un contratto autonomo di garanzia, in quanto con la firma della garanzia non gode delle medesime tutele: il garante si impegna a pagare subito, senza poter sollevare eccezioni, anche se il debitore principale contesta il debito. Qui non c’è accessorietà: la garanzia “vive da sola” e non dipende dal debito principale. 

Questo tipo di garanzia è spesso usato nei grandi contratti tra imprese, negli appalti, nelle operazioni internazionali ed è richiesto dagli istituti di credito al fine di evitarsi successivi tentativi di evitare il pagamento da parte dei garanti.

E' facile comprende la grande differenza tra i due istituti: nel primo caso il garante ha degli scudi, nel secondo è praticamente indifeso.


- Cassazione ordinanza n. 14704/2025

La Suprema Corte ha voluto chiarire alcuni punti, partendo da una tipica vicenda ove il garante era un privato che aveva firmato due garanzie a favore di una banca:

  • una fideiussione omnibus (cioè che copre più operazioni bancarie),
  • una fideiussione specifica su un mutuo.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva detto classificato i due contratti come contratti autonomi di garanzia (e non fideiussioni) partendo dalla lettura delle clausole contenute all'interno.

In entrambi i contratti risultava la seguente dicitura “il garante paga a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” ossia una dichiarazione esplicita di rinuncia alle prerogative riconosciute al fideiussore, tanto da farle rientrare nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.

La Cassazione ha ritenuto la posizione della Corte di appello di Bologna errata, evidenziando che non può bastare la sola clausola “a prima richiesta” per poter escludere la natura di fideiussione di un contratto.

Secondo gli Ermellini, il giudice deve guardare l’intero contratto: se ci sono riferimenti alla solidarietà col debitore, al termine dell’art. 1957 c.c., alla parola stessa “fideiussione”, allora significa che resta una fideiussione classica.

Solo quando la garanzia è davvero indipendente dal debito principale, senza vincoli di accessorietà, si può parlare di contratto autonomo di garanzia.

La pronuncia assume una certa importanza per noi tutti, in quanto limita le banche che vogliono limitare i diritti dei consumatori inserendo la semplice dicitura “a prima richiesta” per trasformare la fideiussione in un impegno senza difese.

Grazie a questa difesa, invece, il garante viene più tutelato, in quanto l'istituto di credito deve rispettare termini e condizioni precise e il garante può far valere le stesse eccezioni del debitore.


- Attenzione a cosa si firma: alcuni consigli

Di seguito, vi proponiamo alcuni consigli prima di offrire una garanzia scritta in favore di terzi (amici, parenti, società etc.....).




















Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile - Ordinanza n. 14704/2025

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