lunedì 5 gennaio 2026

Teleselling sanzionato dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2025

Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.

domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

sabato 3 gennaio 2026

2026: il prezzo non deve più essere il criterio di scelta per il consumatore

Con un nostro recente intervento abbiamo parlato delle prospettive per i consumatori nel 2026, valutando i diversi settori interessati dal consumo e il nuovo approccio al mercato dei prodotti e servizi.

Un aspetto che sta radicalmente cambiando negli ultimi anni e che anche nell'anno nuovo dovrebbe caratterizzare la scelta del consumatore è quello di non utilizzare più il prezzo come criterio di scelta nell'acquisto.

In altri termini, nell'approccio all'acquisto il prezzo del bene/servizio non è più il presupposto centrale di scelta.

Nel 2026 — in un contesto di crescita moderata, inflazione contenuta e consumatore più esigente — chi acquista è sempre più attento a origine, qualità, trasparenza e valori delle imprese. 

E' ormai accertato che al momento dell'acquisto si va “oltre il prezzo”, prestando attenzione all' origine, qualità, sostenibilità e correttezza aziendale (reputazione aziendale).

Vediamo alcuni di questi nuovi criteri di ricerca del prodotto.

venerdì 2 gennaio 2026

"My world Energy": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.

All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.

Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:

- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.

E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?

- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.

Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.". 

Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".

E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".

Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?

Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:

- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."

- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...." 

- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".

giovedì 1 gennaio 2026

lunedì 29 dicembre 2025

Comunicazioni ingannevoli - sanzionato Tannico S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
17 novembre 2025
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.

domenica 28 dicembre 2025

Rapporto bancario internazionale e consumatore europeo: siamo sempre tutelati?

L'ultima sentenza del 2025 riguarda i diritti spettanti ai consumatori nei rapporti bancari conclusi con un istituto di credito di un paese straniero.

E questo tema viene trattato con la sentenza del 4 dicembre 2025, causa C-279/24, provvedimento mediante il quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea interpreta le norme europee al fine di chiarire quale legge si applica ai rapporti bancari quando il professionista inizia a “dirigere” la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore solo dopo la conclusione del contratto.

Nel caso di specie, un consumatore residente in Italia sottoscrive contratto bancario con un istituto di credito austriaco, accettando una clausola, ossia di sottoporre le regole del contratto alla legge austriaca

Solo in un momento successivo, la banca ha iniziato a promuovere la propria attività anche sul territorio italiano ed in seguito, si pone il problema di quale legge applicare.


- La posizione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia chiarisce un punto fondamentale: la legge applicabile al contratto deve essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto.

Se, in quella data, il professionista non dirigeva la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore, non trova applicazione l’articolo 6 del regolamento Roma I, anche se tale attività viene diretta verso quello Stato in un momento successivo.

In altre parole, il successivo “orientamento” dell’attività del professionista verso il Paese del consumatore non comporta automaticamente il cambio della legge applicabile. La clausola di scelta della legge resta valida, purché legittimamente concordata all’origine.


- Quale conseguenza per i consumatori?

La sentenza è particolarmente significativa perché mette in equilibrio due esigenze fondamentali: da un lato la tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto contrattuale; dall’altro la certezza del diritto e la prevedibilità delle regole applicabili ai contratti transfrontalieri.

La Corte ribadisce che la protezione del consumatore non può spingersi fino a modificare retroattivamente la legge applicabile a un contratto validamente concluso, poiché ciò comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici.

Il consumatore deve prestare molta attenzione alle clausole contrattuale sottoscrive, ed in particolare quella riferita alla scelta della legge, come evidenzia il giudice europeo, ove viene dato risalto anche alle clausole di scelta della legge: esse non sono automaticamente abusive solo perché non informano il consumatore di una tutela futura e ipotetica che potrebbe derivare dall’articolo 6 del regolamento Roma I: la valutazione di abusività va effettuata tenendo conto della situazione esistente al momento della stipula.

Per noi consumatori è quindi importante, addirittura essenziale prestare attenzione fin dall’inizio alle clausole contrattuali, soprattutto quando si instaurano rapporti con operatori esteri, al fine di evitare spiacevoli sorprese in seguito.

Occorre, in altri termini, informarsi in anticipo in merito alle norme applicabili in altro paese ed è importante la corretta informazione preventiva e di una costante vigilanza sulle pratiche contrattuali transfrontaliere.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

sabato 27 dicembre 2025

Quali prospettive per i consumatori nel 2026

Arrivati al termine del 2025, se da una parte siamo chiamati a fare un punto dell'anno appena concluso, sotto altro profilo dobbiamo proiettarci sul nuovo anno, in quanto il 2026 si presenta come un anno di transizione importante per il mercato italiano. 

Da più parti si parla, sotto il profilo dei dati economici, di crescita lenta ma solida, con un miglioramento sostanziale dei redditi dei consumatori.

Premesso che non riusciamo a vedere questi segnali di crescita, pur rimanendo fiduciosi, vediamo alcune delle questioni che riguarderanno noi consumatori per il nuovo anno, dove sinteticamente dovrebbero prevalere temi quali la spesa totale in lieve aumento, inflazione in calo, atteggiamento psicologico prudente e priorità di acquisto più evolute, dove opportunità e rischi convivono.


1. Il paradosso della crescita moderata: lieve crescita del reddito e scelte più caute

Secondo le indagini di settore più recente, la spesa interna totale sarebbe in lieve, ma costante crescita, pari al +0,9%, riferita non solo ai consumi primari, ma anche agli altri settori dell'economia.

A nostro parere, l'aumento di retribuzione e occupazione è così esiguo da giustificare la lenta ripresa dei consumi, anche in considerazione all'approccio prudente dei consumatori che noi individuiamo nei seguenti motivi:

- la volatilità degli anni scorsi scoraggia i consumatori;

- la disponibilità economica non coincide più automaticamente con il desiderio di spendere;

- si privilegia la qualità alla quantità degli acquisti;

- si parla di consumatore più "maturo", ossia meno emotiva e più razionale.

Quest'ultimo aspetto è quello che abbiamo voluto aggiungere perché viene "commercializzato" da più parti, ma non ne siamo così convinti, ritenendo il consumatore non ancora totalmente attento alle proposte che riceve, anche attraverso le nuove piattaforme.

Ed infatti, si sta sviluppando un nuovo settore di mercato caratterizzato da offerte sicure, con pacchetti garantiti e garanzie sul prodotto aggiuntive, a dimostrazione del rischio che viene avvertito dai consumatori.


2. L’inflazione in calo: stabilità, ma attenzione all’effetto psicologico

L’inflazione si sta attestando attorno all’1,5% e questo dato potrebbe garantire la stabilità, ossia il presupposto necessario per l'incremento del potere di acquisto per i consumatori.

Ma questa tranquillità e sensazione di normalità può indurre il consumatore a percepire un minor rischio di spesa? o non indurlo al risparmio?

E' più probabile che in questa epoca, il consumatore guardi più al presente che al futuro e il risparmio rappresenti un aspetto secondario, in quanto il reddito viene largamento destinato al consumo corrente. 

Ciò nonostante, riteniamo che serva dell'equilibrio per il consumatore e il 2026 deve essere caratterizzato da nuovi valori e tipologie di scelte.


3. Il nuovo consumatore 2026: consapevole, valoriale, selettivo

Il consumatore maturo, utilizzando questo termine abusato, passa da un nuovo approccio agli acquisto, e quindi stiamo parlando di una vera trasformazione di tipo culturale.

Il consumatore del 2026 non compra più “perché può”, ma solo se ciò che acquista ha senso ed è funzionale alle proprie idee e progetti.

Sembra una banalità, ma in verità si va oltre all'atteggiamento mentale "bulimico" ove si comprava qualsiasi cosa, specialmente se in offerta, anche se non necessario.

Le priorità si spostano su:

- Qualità duratura, invece della quantità.

- Etica e sostenibilità, per evitare sprechi e premiare aziende responsabili.

-Made in Italy autentico, come garanzia di eccellenza e tracciabilità.

E quindi cresce il grado di selezione: si compra meno, ma meglio. si compra sicuro e più vicino (dal punto di vista territoriale - km 0).

Sotto altro profilo, non possono essere ignorati i crescenti episodi di greenwashing, etichette poco trasparenti e comunicazioni valoriali fittizie, ovverosia condotte commerciali scorrette che danneggiano i consumatori, alterando il mercato.


4. Consumo 2026: i settori del nuovo mercato

Nel 2026 potrebbero risultare vincenti alcuni settori più dinamici ed attenti alle nuove dinamiche che riguardano i consumi, ed in particolare:

    a.- Turismo ed esperienze

Dopo anni di restrizioni, gli italiani investono in momenti, emozioni, viaggi brevi ma frequenti.

Rischio: prezzi in forte rialzo nei periodi di punta e pratiche commerciali poco trasparenti sulla cancellazione ed offerte non trasparenti (vedasi certificati vacanza - multiproprietà).

    b.- Largo consumo di qualità

Non si rinuncia ai prodotti essenziali, ma si privilegiano versioni premium e con filiera chiara.

Rischio: il consumatore potrebbe essere raggirato dalle proposte "upgrade”: aumentano i costi per maggiori servizi e qualità non sempre reale.

    c.- Salute e benessere

La cura di sé è diventata prioritaria: fitness, prevenzione, alimentazione avanzata.

Rischio: proliferazione di servizi e prodotti non regolamentati, integratori miracolosi, abbonamenti vincolanti.


5. Le implicazioni per le imprese: trasparenza o perdita di fiducia

Sotto altro profilo, queste nuove tendenze costringono le aziende a un cambiamento radicale:

  • Il prezzo basso non è più la leva principale.
  • La trasparenza diventa un requisito, non un vantaggio competitivo.
  • L’esperienza d’acquisto vale quanto il prodotto stesso.
  • La comunicazione deve parlare di valori, non solo di funzionalità.

Chi non saprà offrire autenticità sincerità rischia di essere immediatamente escluso dalle scelte dei consumatori.

Segnaliamo come diventano importanti due termini: trasparenza e chiarezza

Le imprese non possono più nascondere le informazioni o tenere condotte poco trasparenti, anche perché la punizione da parte dei consumatori non è più basata sulle denunce, cause o segnalazioni all'Antitrust, ma arriva tramite il web attraverso la condanna digitale.

In altri termini, le aziende sono chiamate a tutelare la propria reputazione ed immagine, in quanto il danno reputazionale diventa più grave di quello tradizionale.


6. Le attenzioni fondamentali per il consumatore 2026

Cosa deve fare il consumatore nel 2026 per tutelare davvero il proprio potere d’acquisto?

La domanda non è semplice e possiamo solo azzardare alcuni suggerimenti, tra i quali:

a.- Controllare etichette e certificazioni, specialmente su sostenibilità e Made in Italy.

b.- Evitare finanziamenti inutili e valutare attentamente tassi e costi nascosti.

c.- Verificare le condizioni di recesso (turismo, palestre, servizi digitali).

d.- Diffidare dei claim emotivi e dei prodotti “miracolosi”.

e.- Confrontare sempre prezzi e alternative, specialmente in periodi promozionali.

f.- Una spesa consapevole è la migliore forma di tutela.

In conclusione, probabilmente con il prossimo anno si spenderà di meno perché si vuole spendere meglio.

Ed è proprio in questa consapevolezza che si trova la trasformazione più significativa del mercato italiano contemporaneo.

Di seguito, uno schema dei principali aspetti che riguardano il possibile andamento dei consumi nel 2026 e le prospettive per i consumatori.

venerdì 26 dicembre 2025

Nuda proprietà: cos'è, come funziona e ne vale la pena?

La nuda proprietà è una modalità di alienazione della casa che sta incontrando, negli ultimi decenni, un apprezzamento crescente sul mercato immobiliare, in quanto viene considerata una soluzione alternativa per chi investe sul mattone e, dall'altra parte, consente a chi non possiede liquidità di poterla ottenere senza perdere la propria abitazione.

E quindi abbiamo pensato di fare un approfondimento sulla nuda proprietà e le regole che la riguardano.


1. Nuda proprietà - aspetti giuridici

Secondo la più diffusa definizione, la nuda proprietà consiste in una tipologia di proprietà limitata, poiché sul medesimo immobile si creano due distinte posizioni:

- il titolare di un diritto reale minore (tipicamente l’usufrutto) che mantiene la disponibilità del bene, godendone dei frutti, con precisi limiti, per un determinato periodo (usualmente la sua vita);

- Il nudo proprietario, invece, conserva la titolarità giuridica del bene, entrando nella sua disponibilità ad un determinato termine (usualmente la morte dell'usufruttuario).

    1.1 Struttura del rapporto

Come anticipato:

a. Nudo proprietario → titolare della proprietà, ma senza potere di godimento fino all’estinzione dell’usufrutto.

b. Usufruttuario → titolare di un diritto reale di godimento ricavato dagli artt. 981 ss. c.c.

L’effetto tipico creato dalla nuda proprietà è la scissione tra titolarità e godimento, fino al momento in cui la proprietà torna piena quando scatta il termine dell’usufrutto (es. morte dell’usufruttuario o decorso del termine).

    1.2 Diritti e obblighi

Nudo proprietario

Obblighi: lavori straordinari ex art. 1005 c.c., contributi strutturali di miglioramento, concorso nelle liti che riguardano proprietà e usufrutto.

Diritti: alienare la nuda proprietà, ipotecarla, disporne; non può arrecar danno all’usufrutto.

Usufruttuario

Obblighi: manutenzione ordinaria, pagamento imposte annuali (IMU, TARI, ove dovute), obbligo di inventario e garanzia se richiesto (artt. 1002–1004 c.c.).

Diritti: godere e trarre utilità dal bene, concederlo in locazione (nei limiti dell'art. 999 c.c.), abitarlo personalmente o destinarlo a reddito.

Sotto questo profilo, la Cassazione ha ripetutamente chiarito che spetta all’usufruttuario tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa (ordinario), mentre il nudo proprietario è responsabile per tutto ciò che incide su struttura, sostanza e destinazione del bene, ossia le spese straordinarie che riguardano l'immobile.

giovedì 25 dicembre 2025

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