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sabato 14 febbraio 2026

sabato 15 giugno 2024

venerdì 3 maggio 2024

sabato 3 giugno 2023

venerdì 16 luglio 2021

Bonus TV - fino a 100 euro di sconto con la rottamazione TV

Arriva, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una nuova agevolazione fiscale in favore dei consumatori, ossia quella legata all'acquisto di un nuovo apparecchio TV DVB-T2 e che sarà operativa a partire dal prossimo 23 agosto 2021.

Ad onor del vero, il vantaggio fiscale era già stato introdotto con la Legge di Bilancio del 2018, e questa novità normativa, formalizzata con la firma del decreto attuativo del 7 luglio 2021, si limita ad ampliare la platea dei soggetti interessati.

La norma, in buona sostanza, riconosce a cittadini italiani uno sconto del 20%, fino a 100 euro, sull’acquisto di un nuovo televisore, senza prevedere alcun requisito ISEE per giovarsi del bonus.

Appare chiaro, però, che potrebbe essere richiesta la prova, magari anche sotto forma di autocertificazione, di essere proprietari di un TV acquistato prima del 2018 e di volerlo rottamare.

Altro requisito necessario per usufruire del citato bonus, è il regolare pagamento del canone RAI, sicché sono esclusi tutti coloro che non hanno adempiuto a tale dovere negli anni.

Come si può ottenere lo sconto? occorre presentare il vecchio apparecchio al negoziante ove si acquista il TV, o all'isola ecologica, la quale rilascia un buono che potrà essere utilizzato per l'acquisto del nuovo prodotto. 

venerdì 6 marzo 2020

lunedì 26 febbraio 2018

Canone RAI - aumentano le esenzioni

Novità per le categorie interessate dall'esenzione dal pagamento del canone RAI, a seguito della decisione adottata a livello governativo.

Con un recente provvedimento, è aumentata la fascia reddituale esentata dal dovere di pagamento del canone RAI.

La nuova misura, che verrà formalizzata nelle prossime settiamane, prevede che coloro che hanno superato il 75esimo anno d'età e dichiarano un reddito entro euro 8.000,00 non saranno tenuti al pagamento dell'imposta.

Vi ricordiamo che fino allo scorso anno, la soglia limite di esenzione era entro i 6.713,98 euro: con questo aumento di soglia, le famiglie interessate saranno molte di più.

venerdì 23 febbraio 2018

sabato 24 settembre 2016

Alcuni suggerimenti per il rimborso del canone RAI

Da qualche giorno, i contribuenti che hanno erroneamente pagato, attraverso addebito sulla bolletta elettrica, il canone RAI Tv non dovuto possono avanzare richiesta di rimborso, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), ricordandovi che per accedere all'applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, ma anche con il tradizionale invio per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec).

Per chi sia interessato ad utilizzare tali ultime modalità, vi ricordiamo che l'indirizzo al quale inviare la richiesta è:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La mail certificata deve essere inviata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, verificando che la pec vada a segno.

venerdì 12 agosto 2016

Canone RAI - istruzioni per ottenere il rimborso delle somme non dovute

AGENZIA ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente fornendo le istruzione per poter chiedere il rimborso del canone RAI pagato attraverso l'addebito con rid della fattura elettronica, m non dovuto. 

L'Agenzia, con la comunicazione Prot. n. 125604/2016 che potete leggere di seguito, ha indicato le modalità per l'accredito del rimborso della somma non dovuta per la famosa "tassa sulla televisione". 

In primo luogo, occorre osservare che il rimborso deve essere effettuato dalla società che eroga il servizio elettrico, dietro richiesta dell'interessato, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del consumatore.

Nel caso di esito negativo della richiesta, il consumatore può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso della somma illegittimamente addebitata per il canone RAI non dovuto.

In questi casi, il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica deve presentare l'istanza all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile a partire dal 15 settembre 2016, oppure con apposita richiesta di rimborso inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Qui di seguito, alcune istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

sabato 11 giugno 2016

Il Presidente di Consob si deve dimettere?

La trasmissione "Report" di domenica 5 giugno ha scosso il mondo della finanza, ed in particolare le alte sfere dell'autorità di controllo del mercato borsistico, la Consob, insinuando possibili condotte poco trasparenti del Presidente Vegas.

E proprio alla luce della denuncia di "Report" che abbiamo posto il quesito che trovate nel titolo, ossia è ancora credibile il Presidente di Consob, autorità di controllo dei mercati, e può ancora rappresentare il soggetto che ha l'obbligo di controllare il mercato mobiliare, in qualità di garante degli investitori?

Nel blog trovate, per le prossime settimane, il nostro box con la possibilità di esprimere la vostra opinione: Vegas si deve dimettere?

- L'affondo di "Report"

 La trasmissione della RAI ha, la scorsa domenica, affrontato il tema della vendita delle obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, poco trasparenti che sono stati venduti agli investitori retail negli ultimi anni.

Le obbligazioni bancarie di cui stiamo parlando sono quelle delle famose banche (Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti), ma anche Popolare Vicenza e Banca del Veneto. Si tratta, in altri termini, degli istituti di credito che hanno venduto titoli altamente rischiosi senza avvisare in modo appropriato i piccoli investitori che le obbligazioni bancarie proposte erano strettamente collegate alla vita delle azioni. 

Con la caduta dei titoli azionari, stessa sorte è toccata alle obbligazioni subordinate, rimaste insolvibili per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla vendita di questi prodotti finanziari poco trasparenti è collegato alle informazioni fornite agli investitori, ed in particolare la carenza di "scenari probabilistici", con i quali l'intermediario bancario avrebbe dovuto informare il potenziale acquirente dell'alta percentuale di perdita dell'intero capitale.

E Report ha rilevato, proponendo un documento inedito, che già da alcuni anni la Consob aveva, attraverso i vertici, escluso l'obbligo degli intermediari di fornire ai consumatori i diversi scenari probabilistici nel caso di vendita di titoli illiquidi.

Il documento, che potete vedere qui di seguito, dispone il divieto da parte delle banche di dover fornire agli investitori tutti i documenti contenti scenari di probabilità "le banche saranno invitate a non inserire le informazioni sugli scenari di probabilità nel prospetto e ne richiederanno l'eliminazione nel caso in cui il prospetto le dovesse riportare per autonoma iniziativa del proponente conformemente alle indicazioni fornite per le vie brevi dalla S.V. ...".

E quindi, non solo l'organo di controllo sconsigliava di inserire questi dati informativi nel prospetto informativo, ma addirittura ordinava alle banche di toglierli laddove il proponente corretto le avesse inserite nel documento informativo.

Qui la Comunicazione Consob.





La Gabanelli ha concluso  il proprio intervento chiedendo al Presidente di Consob Vegas di fornire una spiegazione in merito al documento, oppure dimettersi.

- La risposta di Vegas
"La Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti informativi delle obbligazioni bancarie per il semplice fatto che non è mai stato introdotto, né a livello nazionale né a livello europeo, alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa". Con questa nota di Consob, il Presidente Vegas ha rintuzzato l'attacco proveniente da Report, evidenziando che tale norma non sarebbe mai stata applicata in ambito europeo.

Vegas, inoltre, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse del mercato e dei consumatori, favorendo l'intervento di Consob tempestivamente ogni volta che se ne è reso necessario.

Voi cosa ne pensate? se volete potete rispondere attraverso il blog e prendere posizione: Vegas deve dimettersi?

venerdì 6 maggio 2016

Canone RAI 2016 - ultime novità

Le recenti novità in materia di canone RAI hanno  modificato sensibilmente i presupposti e le modalità di  pagamento della tassa meno amata in Italia.

La recente sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato (vedi) ha confermato come la normativa introdotta di recente non è del tutto chiara, lasciando molti dubbi sul suo ambito di applicazione.

A seguito dei chiarimenti provenienti dal Ministero, il Consiglio di Stato ha ritenuto superati tutti i dubbi sollevati con il precedente intervento, rinviando al 16 maggio il termine per poter presentare la dichiarazione di esenzione dal pagamento del canone (vedi).

Vediamo di aiutarvi nel fare chiarezza su alcuni punti importanti.

(a) Canone RAI: chi lo deve pagare?

La sentenza del Consiglio di Stato ha l'indubbio pregio di evidenziare un dubbio in merito a chi sia il soggetto (passivo) destinatario della pretesa fiscale, in quanto anche questa norma non chiarisce in modo sufficiente, e adeguato all'evoluzione tecnologica, quali sia il presupposto per l'imposizione fiscale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una recente nota di risposta alla sollecitazione ricevuta dal giudice,  ha chiarito che "Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.".

Il Ministero ha altresì spiegato che "Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti dal sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone,  tablet, ed ogni altro dispositivo se privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare" (vedi).

Il chiarimento proveniente dal Ministero dovrebbe favorire una più corretta applicazione della normativa prevista in questa materia, superando dubbi che sono sorti negli ultimi anni (si veda ad esempio qui).

Chi scrive ritiene,  però, che non tutti  i dubbi siano stati superati dal recente comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico ed anzi quest'ultimo intervento dimostra quanto la norma sia inadeguata al nuovo contesto tecnologico.

(b) Come pagare il canone? la bolletta

Come è noto, la novità rilevante riguarda il modo con il quale verrà fatto pagare il canone, in quanto l'addebito della somma annuale, pari ad euro 100,00, avverrà attraverso la bolletta dell'energia elettrica del prossimo luglio.

Il titolare del contratto di energia, quindi, si vedrà addebitare l'importo del canone RAI sulla prossima fattura di luglio.

(c) Quando non si è tenuti a pagare il canone?

L'argomento non è agevole ed è stato trattato e discusso più volte anche su questo blog. Il possessore di un apparecchio TV deve pagare il canone e quindi, può non versare alcun importo dichiarando alla RAI di non possedere alcun apparecchio in tutte le abitazioni di sua proprietà.

Il contribuente deve compilare una apposita dichiarazione da inviare alla  RAI (qui le istruzioni).

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata:
  • con raccomandata senza busta o per via telematica, entro il  30 giugno 2016, al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016;
  • entro il 31 dicembre 2016 per l'esonero del pagamento del canone RAI dovuto per l’anno 2017;

(d) Esonero over 75

Nulla di nuovo in merito all'esonero dal pagamento del canone RAI per coloro che hanno superato  75 anni, i quali non pagheranno alcun importo se il reddito annuo dichiarato sia inferiore o pari a 6.713 euro. La dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione dovrà essere accompagnata da un documento di identità valido (qui il modello di dichiarazione sostitutiva). 

domenica 24 aprile 2016

RAI - rinvio al 16 maggio per la dichiarazione di non possesso dell'apparecchio tv

L'Agenzia delle Entrate sta continuando ad intervenire per chiarire le modalità attraverso le quali il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio tv ed essere esentato dal pagamento del canone.

Con una recente nota ha reso noto che è stato rinviato al 16 maggio il termine unico entro cui il contribuente può/deve presentare l'autodichiarazione e non pagare la "tassa sul televisore", e che tale dichiarazione può essere inviata sia con lettera raccomandata a/r, sia tramite posta elettronica.

Vi ricordiamo che chi intenda utilizzare la via tradizionale, trasmettendo il modello di autodichiarazione tramite il servizio postale, può trovare qui di seguito l'indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 1
S.A.T. Sportello Abbonamenti Tv
Casella postale 22
10121 Torino

domenica 17 aprile 2016

Canone RAI - il Consiglio di Stato "blocca" la riforma......per ora

La riforma del canone RAI viene bloccata temporaneamente dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 915/2016 che potete leggere di seguito.

Occorre premettere che lo scorso mese di dicembre, con la legge di stabilità 2016 aveva introdotto una sostanziale modifica del canone RAI, prevedendo l'obbligo di inclusione il pagamento dell'imposta attraverso le bollette dell'energia elettrica.

Il nuovo sistema, finalizzato a far pagare a tutti i possessori di un apparecchio televisivo il canone RAI, prevede la partecipazione attiva delle compagnie del settore elettrico chiamate a riscuotere il canone per conto del Ministero.

Successivamente, è stato predisposto uno specifico decreto attuativo della novella introdotta con la legge di stabilità, ed oggetto delle censure sollevate dal Consiglio di Stato.

I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la violazione del termine previsto per l'adozione del decreto attuativo della riforma prevista ex articolo 1, comma 154 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità).

Il Consiglio di Stato, però, ha rilevato notevoli criticità di merito del sistema normativo predisposto attraverso le norme oggetto di censura, evidenziando alcune gravi carenze, come ad esempio l'assenza della definizione del presupposto di imposta, ossia apparecchio televisivo: "Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di costa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenizione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente[...]".

E quindi, anche sotto il profilo del numero di apparecchi posseduto dal singolo contribuente, la norma è estremamente generica non considerando tutti i potenziali strumenti tecnologici moderni, idonei alla trasmissione di programmi televisivi.

Il suggerimento dei giudici è chiaro ed inequivocabile "precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno solo o più apparecchi televisi in grado di ricevere il segnale terreste o satellitare  direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia".

Altro aspetto oggetto di analisi è lo scambio di informazioni che deve intervenire tra i diversi soggetti coinvolti nella riforma e che a parere del Consiglio di Stato  non è normativamente definito ed espresso in modo chiaro ed inequivocabile.

Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del parere in attesa di alcune modifiche del decreto predisposto dall'Amministrazione volto a superare i dubbi sollevati con la sentenza che potete leggere qui di seguito.

domenica 17 gennaio 2016

"Veleni nel piatto" - questa sera su RAI 1

Alcuni lettori del blog ci hanno segnalato l'interessante speciale previsto questa sera su RAI 1 e dedicato agli alimenti che usualmente acquistiamo al supermercato e che finiscono sulle nostre tavole. Quali sono i cibi che fanno male? le etichette indicano in modo chiaro e trasparente la composizione degli ingredienti o la provenienza dei prodotti?

Queste ed altre domande sono oggetto dello speciale del Tg1, dove verranno proposti modelli di alimentazione alternativi, sino alla proposta di una cucina alternativa e più salutare.

Lo speciale è previsto per le ore 23:30 su RAI 1.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

sabato 11 gennaio 2014

Da Trentino inBlu al blog: “Ultime in materia di canone RAI”

Il primo incontro radiofonico di quest'anno è stato dedicato alla tassa più odiata, ed evasa, dagli italiani: il canone RAI.

Di seguito alcuni spunti emersi dalla trasmissione di venerdì 10 gennaio 2014.
  • Chi è tenuto a pagare il canone RAI?
ll canone deve essere pagato dal contribuente che sia detentore di un apparecchio idoneo per la visione di trasmissioni audiovisive, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (tra le altre, Corte Costituzionale n. 284/2002, Corte Costituzionale n. 219/1989; Corte Costituzionale n. 535/1988 vedi).
Il presupposto per il pagamento è, quindi, la detenzione dell'apparecchio audiovisivo, anche se non utilizzato per vedere alcuna trasmissione.
  • Se non si detiene un televisore, è escluso l'obbligo di pagamento del canone RAI. La lettera di disdetta
Di conseguenza, se non si è detentori (o possessori) di un televisore, viene meno il presupposto per l'assoggettamento all'obbligo tributario.
Questo obbligo permane nei confronti del contribuente fino a quando quest'ultimo non dichiari, con formale lettera ex art. 10 R.D.L. 246/1938, di non possedere (o meglio detenere) alcun televisore.
L'abbonato deve inviare una lettera ove deve dichiarare di non detenere più alcun televisore, perché è andato distrutto, è stato oggetto di furto, o è stato ceduto a terzi.
Indirizzo per l'invio della lettera raccomandata a/r: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).
  • Categoria esente dall'obbligo di pagamento del canone RAI
Con la legge 24 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Legge Finanziaria per l'anno 2008) all' art. art. 1, comma 132, è stata prevista l'abolizione del canone RAI per i cittadini con più di anni 75 (vedi).
Il contribuente può esercitare tale diritto se rispetta i seguenti presupposti:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità’ (euro 6.713,98 annui).
  • E se possiedo un PC/tablet/smartphone dove si può vedere la RAI?
Non si deve pagare il canone
La RAI pretendeva, fino a qualche mese addietro, il pagamento del canone anche per coloro che possedevano un PC o uno smartphone idoneo per la riproduzione di immagini.
Alla fine, resasi conto della illogicità della richiesta, la stessa RAI ha chiarito che i possessori di PC/tablet/smartphone non sono tenuti al pagamento, esclusi gli esercenti di pubblici servizi, i quali devono versare il canone speciale. Per questi ultimi, anche nel caso di utilizzo di computer, vi è l'obbligo di corrispondere il canone alla RAI (vedi).
  • Novità per il canone RAI? Probabilmente no!
Negli ultimi mesi i mass media hanno evidenziato presunte novità in materia di abbonamento RAI, arrivando a teorizzare l'intervenuta abolizione del canone per opera di sentenze pronunciate da giudici nazionali e sovranazionali.

a. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio esclude il pagamento del canone di colui che non è detentore di alcun apparecchio TV
Lo scorso mese di dicembre la stampa nazionale ha dato ampio risalto ad una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale è stato escluso l'obbligo per il contribuente di dover pagare il canone della RAI.
Alcuni giornalisti sono arrivati, forse a sproposito, a parlare di “abolizione del canone RAI”.
Invero, non è stata pubblicata la sentenza e quindi ci si deve rifare ai rumors secondo i quali il caso affrontato dal giudice riguarderebbe un contribuente che si era rivolto alla RAI, chiedendo l'oscuramento dei soli canali RAI.
Quest'ultima, invece di procedere all'oscuramento dei canali, ha agito per la riscossione dell'abbonamento attraverso Equitalia.
Il giudice tributario avrebbe riconosciuto il diritto del contribuente a vedersi oscurati i canali RAI, e si sarebbe limitato a sentenziare che la RAI non aveva (e non ha) diritto a percepire alcun importo dal contribuente.

b. “la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha abolito il canone RAI” - benvenuta la prima bufala digitale dell'anno 2014
Da alcuni giorni, sui blog e giornali on line è apparsa una notizia in merito ad una presunta sentenza, pronunciata in data 30 dicembre 2013, con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avrebbe abolito il canone RAI.
Trattasi di evidente bufala, e sarebbe risultato sufficiente “recarsi” sul sito della CEDU, verificando che le ultime sedute di dicembre si sono tenute prima del quindici di dicembre e che non erano state pronunciate sentenze alla fine dell'anno.
Si ricorda, in ogni caso, che la CEDU si era già pronunciata in merito alla legittimità del canone RAI con la famosa sentenza “Faccio”, con la quale il giudice aveva chiarito che l'abbonamento è “una imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo" e che "il canone Rai costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico della radio-telediffusione" (vedi).


venerdì 2 agosto 2013

L'evasore del canone RAI rischia di vedersi oscurata la Tv

www.helpinterferenze.it/
Nasce come servizio di assistenza in favore di coloro che hanno problemi di ricezione della nuova televisione digitale, ma rischia di diventare il mezzo mediante il quale costringere gli italiani a pagare il canone RAI.

Stiamo parlando del nuovo filtro che a breve dovrà essere adottato in ogni casa per continuare a vedere i programmi RAI, e non solo, dal proprio televisore.

- Telefonini di nuova generazione. Le nuove frequenze "oscurano" la televisione
Il problema è stato generato, ancora una volta, dai telefoni cellulari di nuova generazione che sono entrati in commercio negli scorsi mesi.

Verso la fine dell'anno 2012, infatti, sono state attivate le nuove reti di telecomunicazione denominate LTE (Long Terms Evolution), con il quale è stato introdotto nel nostro paese la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare. 

Gli operatori di telefonia mobile hanno già annunciato che, già dal prossimo anno, verrà introdotta la quarta banda (4G), dedicata esclusivamente alla telefonia di ultima generazione, e le cui frequenze sono già state assegnate dal Ministero delle Comunicazioni.

Il problema emerso di recente è che il segnale assegnato alla nuova tecnologia entra in contrasto con alcune frequenze del digitale terrestre, in quanto è in atto un progressivo spostamento degli operatori di telefonia mobile verso la "4G" che trasmette con banda 800 MHz.

Tale contrasto comporta l'oscuramento del segnale televisivo, con conseguente impossibilità per gli utenti di quella zona di poter vedere le trasmissioni televisive irradiate da RAI, Mediaset e gli altri canali del DT.

In parole più semplici, esiste un effettivo rischio di "oscuramento della televisione" per coloro che dispongono del digitale terrestre e che diventerà sempre più reale con il diffondersi dei nuovi ripetitori.

- Il filtro soluzione.......ma solo per gli abbonati RAI
Quale soluzione per il problema oscuramento? Molto semplicemente, l'utente dovrà inserire nella propria antenna uno specifico filtro, il cui fine è quello di garantire la corretta ricezione del segnale.  

Chi è autorizzato a consegnare il "filtro elimina interferenze"?  

Il Ministero delle Comunicazioni, con provvedimento delega, ha incaricato la Fondazione Ugo Bordoni a gestire la fase esecutiva ed, in particolare, decidere se consegnare il filtro elimina interferenze.

Il gestore deve valutare se il richiedente rispetta i requisiti per ottenere il filtro, ed in primo luogo se ha regolarmente pagato il canone RAI.

Valutata la legittimità della richiesta avanzata dall'utente, il gestore invia una impresa autorizzata a collocare il filtro che elimina le interferenze.

Rischiano, quindi, di rimanere oscurati coloro che non hanno regolarmente pagato il canone RAI.
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