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domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 23 dicembre 2018

Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore

Riceviamo, con una certa frequenza, richieste di aiuto o quantomeno delucidazioni da consumatori che sono stati iscritti alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o alle banche dati private (in primis, CRIF), non avendo pagato con regolarità il proprio debito ad una banca o finanziaria.

Le richieste che giungono alla nostra posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) hanno come fine quello di comprendere se e come la banca può segnalarci e se, nel caso di segnalazione non legittima, può essere chiesto all'istituto di credito il risarcimento del danno.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog (vedi qui), delineando alcuni aspetti inerenti la segnalazione, ed in particolare quali siano le conseguenze nel caso di omesso pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Alla luce dei dubbi sorti di recente tra i consumatori, riteniamo utile tornare a trattare l'argomento, e l'occasione ci viene offerta dalla recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario - collegio di Palermo che si è espresso in modo efficace in materia di segnalazione al Crif con la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.

(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).

Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:

(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.

Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.

Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.

(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
Questo secondo e delicato argomento è oggetto della richiesta di molti consumatori che vogliono "farla pagare alla banca" partendo dalla relazione segnalazione 

segnalazione illegittima = danno della reputazione del consumatore

Invero, non è così automatico tale collegamento e il Collegio di Palermo di ABF ci aiuta nel comprendere chi e come può chiedere un risarcimento del danno da errata segnalazione.

Il danno lamentato, patrimoniale e/o extrapatrimoniale, deve essere oggetto di prova sia in merito al pregiudizio (sofferenza/danno) subito, sia con riferimento alla natura del danno.

In termini più semplici, non è sufficiente sostenere che si è sofferto un danno derivante dalla segnalazione, ma occorre argomentarlo e provarlo, come evidenzia il Collegio dell'ABF: "In ogni caso, si evidenzia che i Collegi Abf hanno avuto modo di ribadire come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi del credito provenienti da altri intermediari basati sulla segnalazione preso le banche dati creditizia, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità".

Ed anche con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio è chiaro: "Quanto invece al danno non patrimoniale, la giurisprudenza dei Collegi dell'Abf richiede, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, che sia fornito almeno un principio di prova in ordine all'effettività della protestata reputazione di "buon pagatore" del ricorrente.".

Il merito di questa decisione, che potete leggere di seguito, è quello di proporre i punti più controversi della materia in modo semplice e di immediata comprensione anche per il consumatore, pur non condividendone tutte le conclusioni raggiunte. 
 
Qui la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

domenica 11 febbraio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverosia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.

venerdì 15 marzo 2013

Se non paghi la rata del mutuo, rischi di entrare nella black list delle banche–come difendersi

Quale rischio corriamo quando non paghiamo regolarmente le rate del mutuo o del finanziamento contratto con la banca?

E’ evidente che il mancato versamento della rata rende il cliente inadempiente verso la banca, la quale è legittimata a chiedere al consumatore il “rientro” della somma finanziata. L’istituto di credito può, quindi, attivare una procedura per il recupero forzato del credito anche con l’intervento del giudice.

L’omesso pagamento della rata comporta, però, una ulteriore conseguenza negativa per il soggetto finanziato, il quale rischia di essere “segnalato” per una o più rate non pagate entro la scadenza prestabilita.

In altri termini, il debitore inadempiente può essere iscritto come “cattivo pagatore” in una delle banche dati, pubbliche e private, organizzate dalla Banca d’Italia e dal sistema bancario italiano.

Quali conseguenze se si entra nella black list delle banche? e se la segnalazione è errata?
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