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domenica 28 giugno 2026

Hotel o ristorante, non esiste alcun diritto ad ottenere l'acqua del sindaco

Molti pensano che quando soggiornano in albergo abbiano il diritto di pretendere di bere acqua del rubinetto durante i pasti.

Insomma, il turista è convinto di poter applicare il diritto all'acqua del sindaco in modo indiscriminato anche durante un pranzo a ristorante.

Esiste questo diritto?

La domanda può sembrare curiosa, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026 ha affrontato una controversia nata da un soggiorno in un hotel di lusso dell'Alta Badia.

Nel caso affrontato dal Giudice di legittimità, una cliente aveva trascorso una vacanza in mezza pensione e aveva contestato la scelta dell'albergo di non servire acqua del rubinetto durante i pasti, costringendo gli ospiti ad acquistare acqua minerale in bottiglia. 

Secondo la turista, tale comportamento aveva leso il suo diritto a consumare acqua potabile e aveva determinato un danno risarcibile, rivolgendosi al giudice per chiedere un un risarcimento di 2.700,00 euro.

La causa è stata però respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale di Roma, fino ad arrivare in Cassazione.


- Non basta invocare il diritto all'acqua

La Cassazione non ha ritenuto di accogliere il diritto della cliente, la quale  ha sostenuto l'esistenza di  un diritto umano fondamentale all'acqua e che le sarebbe stato negato dal titolare dell'albergo.

Secondo la cliente, infatti, una struttura alberghiera dovrebbe consentire ai propri ospiti di bere acqua del rubinetto durante i pasti, in applicazione dei principi costituzionali e internazionali sulla tutela dell'accesso all'acqua potabile.

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno deciso di non entrare nella questione teorica relativa al diritto all'acqua, limitandosi a risolvere la questione sotto un altro profilo: la turista non aveva dimostrato che il contratto stipulato con l'albergo prevedesse la somministrazione di acqua del rubinetto né aveva provato un concreto danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal comportamento dell'hotel.

In altre parole, non è sufficiente affermare che un comportamento del professionista (hotel o albergo) sia sgradito o ritenuto ingiusto: occorre dimostrare quale obbligo contrattuale sia stato violato e quali conseguenze concrete ne siano derivate.


- Il danno va provato

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio il tema della prova che, come ripetutamente osservato in questo blog, è decisivo ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno.

Richiamiamo, a tal proposito, l'art. 2697 c.c., secondo il quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." ed in particolare il danno.

La Corte, infatti, ricorda che il danno non patrimoniale non può essere presunto, anche laddove si invocano diritti fondamentali della persona, è necessario allegare e dimostrare in modo concreto quale pregiudizio sia stato subito.

Non basta quindi sentirsi contrariati, infastiditi o delusi da una scelta commerciale.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che vi sia stata una reale lesione di un diritto tutelato e che da tale lesione sia derivato un danno effettivo.

Più in generale, questa sentenza ribadisce alcuni principi giuridici, ed in primo luogo colui che contesta un servizio turistico o alberghiero non può limitarsi a richiamare regole generali o diritti astratti. Occorre verificare innanzitutto che cosa prevedeva il contratto acquistato e raccogliere prove concrete del danno subito.

Nel settore turistico, infatti, i giudici valutano l'esperienza complessiva del pacchetto acquistato e non il singolo episodio isolatamente considerato.

Questo non significa che gli alberghi possano fare qualsiasi cosa. Significa però che una richiesta di risarcimento deve essere costruita su elementi concreti, documentati e giuridicamente rilevanti.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11827/2026

domenica 17 maggio 2026

Diesel contaminato: risarcimento pieno secondo il tribunale

L'argomento trattato con il nostro intervento odierno riguarda una vicenda che potenzialmente può riguardare tutti gli automobilisti: il diesel sporco e la possibilità che l'automobile si rovini (per maggiori informazioni o per assistenza, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Vogliamo proporvi questo provvedimento del Tribunale di Rovereto al fine di darvi anche dei suggerimenti pratici per ottenere il risarcimento nel caso di sospetto carburante difettoso. 

Perché il semplice sospetto non è certezza di risarcimento del danno, ed è quello che ci dice il giudice trentino: non basta invocare genericamente il Codice del Consumo, bisogna scegliere la giusta azione giuridica e costruire correttamente la prova.

Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per raccogliere le prove necessarie per dimostrare il danno e il vostro diritto al risarcimento: se volete avere qualche chance di risarcimento del danno, dovete provare tutto!


1.- Il caso: dal rifornimento al danno

Una consumatrice effettua rifornimento di gasolio presso un distributore. Il giorno successivo, durante un viaggio, l’auto perde potenza fino a fermarsi. Interviene il carro attrezzi, il veicolo viene portato in officina e qui emerge un dato decisivo: carburante contaminato da sabbia e detriti, con danni rilevanti all’impianto di alimentazione.

La consumatrice si rivolge al Tribunale di Rovereto al fine di chiedere:

- restituzione del prezzo del carburante;

- risarcimento delle riparazioni effettuate presso l'officina;

- rimborso del carro attrezzi e dell’auto sostitutiva. 

In giudizio vengono chiamati sia il gestore del distributore sia la compagnia petrolifera, ed il Tribunale accoglie in larga parte la domanda, ma propone alcuni passaggi giuridici che meritano di essere trattati per l'impatto pratico per i consumatori.

1a.- Il primo punto chiave: a volte il Codice del Consumo non è la soluzione

Il Tribunale di Rovereto sgombra subito il campo da ogni dubbio in merito all'applicabilità del Codice del Consumo rispetto alla vicenda di cui trattasi (vendita di carburante sporco), chiarendo che a questo tipo di casi non si può fare riferimento alla disciplina di settore.

Il Codice del Consumo propone una soluzione, la disciplina del difetto di conformità (clicca qui per un approfondimento), che prevede vari rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto), ma non include espressamente il risarcimento del danno.

Nel caso concreto, il danno non riguarda il bene venduto (il carburante), ma un bene diverso: l’automobile danneggiata dal carburante. E qui il Codice del Consumo non può essere utile.

La tutela, però, non viene meno e può essere raggiunta attraverso altre strade, in primo luogo quella prevista dal contratto di vendita ex artt. 1470 c.c..

1.b.- Vendita di carburante - responsabilità da vendita di cosa viziata (art. 1494 c.c.)

Il Tribunale qualifica correttamente la domanda come azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, dando applicazione ad un principio molto chiaro:

se il bene venduto è viziato (qui: gasolio contaminato) + e il vizio lo rende inidoneo all’uso

=

il venditore deve risarcire tutti i danni causati

E quindi, se viene provato il collegamento tra il diesel sporco e i danni sofferti, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato non solo il prezzo pagato, ma anche i danni conseguenziali: nel caso di specie, quelli al motore e le spese collegate.

Un passaggio particolarmente rilevante: questa azione può essere proposta anche da sola, senza chiedere necessariamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

1c.- Chi citare in giudizio: attenzione a non sbagliare bersaglio

Altra questione non secondaria riguarda il soggetto che è chiamato a rispondere per il danno e su questo punto il Tribunale di Rovereto è netto nell'individuare quale soggetto responsabile il gestore del distributore con cui viene concluso il contratto con il consumatore.

In termini più semplici, le nostre rimostranze devono essere indirizzate verso colui che ha consegnato il bene viziato, mentre rimane esclusa la compagnia petrolifera (produttore), perché è estranea al contratto di vendita (non è legittimata passivamente nell’azione ex art. 1494 c.c.).


2.- Vuoi il risarcimento? la prova che devi fornire

Qui si gioca tutto. E la sentenza è molto chiara nel definire quale siano i fatti che il consumatore deve provare, ossia:

            a.- L’esistenza del vizio

La prima e scontata prova riguarda il difetto del carburante la cui prova grava sul consumatore e nel caso affrontato, tale prova è stata raggiunta attraverso i documenti fotografici accertati in officina ove è stata dimostrata la presenza di sabbia e detriti nel gasolio.

            b.- Il danno è conseguenza del diesel sporco (il criterio probabilistico)

Dobbiamo provare che il danno subito (il motore del veicolo danneggiato) è diretta ed immediata conseguenza del carburante "sporco".

E' chiaro che la prova con certezza al 100% non può essere portata davanti al giudice, il quale però può utilizzare un criterio giuridico molto in voga nei tribunali: “più probabile che non”: questo principio prevede che un evento (il motore danneggiato) è considerato come occorso/causato da una determinata condotta (l diesel sporco) se tale ipotesi è più probabile del suo contrario, utilizzando un criterio probabilistico.

Quali sono gli elementi che possono soddisfare il nostro criterio nel caso di danno da diesel sporco?

Nel caso affrontato dal Tribunale di Rovereto sono stati considerati i seguenti parametri:                   (a) rifornimento;

        (b) uso immediatamente successivo della vettura;

        (c) guasto dell'auto;

        (d) riscontro tecnico coerente;

        (e) denuncia rapida del danno al gestore.

Trattasi di una sequenza logica e credibile che accerta con probabilità più elevata dell'opposto che l'evento si sia verificato come conseguenza del carburante venduto al distributore.

        c.- Il fatto storico del rifornimento

Occorre dimostrare dove e quando è stato effettuato il pieno e per fornire questa prova dovete:

  • conservare gli scontrini o pagamenti elettronici,
  • testimonianze,
  • elementi circostanziali precisi.

Nel caso affrontato dal giudice trentino, anche senza scontrino, le testimonianze sono state decisive per attestare il fatto contestato al venditore.


3.- Il risarcimento del danno

Se il consumatore prova tutti gli elementi che abbiamo descritto, si configura la responsabilità ex art. 1494 c.c. del venditore, il quale risponder per il vizio, salvo che provi di averlo ignorato senza colpa.

Quali sono i danni che possono essere liquidati? il Tribunale di Rovereto individua tutti i danni che devono essere risarciti a causa del danno subito, ed in particolare:

- costi di riparazione del veicolo,

- carro attrezzi,

- auto sostitutiva (per il periodo di inutilizzo),

- restituzione del prezzo del carburante,

- rivalutazione e interessi (trattandosi di debito di valore).

- spese legali.

Questo conferma un principio fondamentale: il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose riconducibili al vizio, non solo il bene acquistato.


4.- Come costruire la prova: indicazioni pratiche

Già quanto abbiamo proposto ci consente di individuare cosa deve essere dimostrato, in quanto il Tribunale di Rovereto offre, con la sentenza oggetto di commento, una vera e propria guida operativa.

Per riassumere:

- Subito dopo il rifornimento:

conservare scontrino o prova di pagamento;

annotare data, ora e luogo;

documentare con foto eventuali anomalie;

chiamare il soccorso stradale (il verbale è prova preziosa).


- In officina:

chiedere espressamente la verifica del carburante;

far documentare la presenza di impurità;

ottenere relazioni tecniche chiare e dettagliate;

se possibile, conservare un campione.


- Testimonianze:

chi era presente al rifornimento può essere decisivo;

il meccanico può descrivere i riscontri tecnici (non come perito, ma come testimone dei fatti osservati).


- Reclamo:

inviare subito una contestazione scritta al gestore;

allegare tutta la documentazione disponibile;

agire senza ritardi, soprattutto dopo la “scoperta” del vizio.

Tribunale di Rovereto - sentenza n. 174/2025.

domenica 4 febbraio 2024

Tour operator e agenzia viaggi solidalmente responsabili per il danno subito dal turista "all inclusive"

 Non di rado accade che a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dall'acquirente di un pacchetto "all inclusive", la risposta dell'agenzia viaggi è quella di rivolgersi al tour operator, unico responsabile per i danni reclamati dal turista.

L'idea di fondo è che l'agenzia si limiti ad acquisire la prenotazione ed organizzare i contatti con il tour operator, ma l'effettiva organizzazione del viaggio e soggiorno ricadano su quest'ultimo ritenuto esclusivo responsabile per le lamentele del consumatore.

Il provvedimento della Suprema Cassazione torna utile, sotto questo profilo, per ribadire un concetto indiscutibile, ossia che se il consumatore subisce dei danni durante la vacanza, la responsabilità per il risarcimento di questi danni ricade solidalmente su tour operator e agenzia viaggi, sicché ad entrambi potrà essere avanzata ogni lamentela.

Occorre precisare che questo principio previsto per in materia di pacchetto turistico “tutto compreso” era previsto all’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011, normativa applicabile fino all'entrata in vigore delle novità introdotte con il d. lgs. n. 62 del 2018, secondo il quale: "l'organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Ne deriva, come specificato dalla Suprema Corte, che in questi casi si crea un rapporto di mandato che comporta la responsabilità dell'organizzatore del viaggio (tour operator) anche per eventuali inadempimenti dell'agenzia viaggi.

Questo tipo di rapporto contrattuale si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione viaggi (CVV) disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ove esiste una rigida distinzione di ruoli e responsabilità tra i soggetti professionisti.

in questo tipo di contratti, invece, "l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento nell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.". Ciò comporta una responsabilità comune per danni subiti dal consumatore.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ.

domenica 27 agosto 2023

Il dentista risponde dei danni causati per un intervento inutile

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno non è recente, ma affronta una questione molto frequente, ossia la responsabilità del dentista per i danni cagionati al paziente nell'esecuzione di lavori di ricostruzione dentale.

Occorre premettere che anche per gli interventi odontoiatrici trovano applicazione i principi in materia di responsabilità sanitaria e che il caso affrontato dalla Corte di Cassazione si è verificato ben prima della riforma introdotta con la Legge Gelli Bianco, la quale ha sostanzialmente legalizzato i principi giurisprudenziali formati in materia.

Nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il professionista non era stato considerato sufficiente per i giudici di merito al fine di configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5128/2020, ha voluto ricordare i principi che regolano la responsabilità medica, ove l'inadempimento rilevante da parte del professionista, presupposto dell'azione di responsabilità medica e del diritto al risarcimento del danno in favore del paziente si fonda su specifici punti.

In primo luogo, il risarcimento del danno non è conseguenza di qualsiasi inadempimento degli obblighi del professionista, ma solo laddove la violazione di una obbligazione contrattuale da parte del professionista sia causa efficiente del danno lamentato dal consumatore.

Ne consegue, in secondo luogo, che che il consumatore deve allegare, ossia specificare, quale condotta inadempiente del professionista abbia causato il danno lamentato ("astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SU 577/2008)).

Quanto appena esposto chiarisce che nell'azione civile volta a richiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica, il danneggiato ha l'onere di dover dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta medica contestata e il danno subito, secondo il criterio del "più probabile che non". 

Secondo i giudici di merito, tale prova non era stata offerta dalla parte offesa, la quale non aveva allegato le condotte contestate, nè il nesso causale tra il danno sofferto e le violazioni degli obblighi contrattuali da parte del dentista.

L'intervento odontoiatrico, infatti, era risultato perlopiù inutile e non risolutivo del problema lamentato dal paziente.

Ed è proprio sotto tale profilo che la Cassazione ha ritenuto errata la sentenza oggetto di ricorso, in quanto il giudice di merito (Tribunale di Bologna e Corte di Appello di Bologna) non hanno accertato e valutato come inadempiente la condotta tenuta dal professionista che, pur non avendo causato un danno, sia risultata del tutto inutile sotto il profilo del recupero della funzionalità dell'apparato dentario.

Nel caso di intervento inutile, infatti, il professionista comunque risponde dei danni causati, a meno che non dimostri che "[...] le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova". 

In termini più semplici, il professionista risponde per i danni causati al paziente per un intervento inutile, a meno che non provi che il suo intervento non abbia apportato alcun significativo mutamento delle condizioni pregresse di salute del paziente, accertate dal dentista prima dell'avvio dell'intervento odontioatrico.

Cassazione Sez. III^ Civ. . sentenza n. 5128/2020

domenica 18 dicembre 2022

La responsabilità del medico dipende dalla difficoltà dell'intervento

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare, di recente, la responsabilità medica, ribadendo alcuni principi che caratterizzano questa materia, ed in particolare la responsabilità del medico per colpa grave nell'esecuzione dell'intervento che possa portare danni gravi al paziente.

Sotto questo profilo, il provvedimento che potete leggere di seguito chiarisce che nel caso di intervento errato, in quanto eseguito con imperizia dal medico, ai fini della dichiarazione della sua responsabilità per il danno occorso al paziente, risulta necessario accertare il grado di difficoltà dell'operazione.

Chiarisce il Giudice di legittimità che: "Il criterio di colpa del professionista, quindi, varia a seconda della  in realtà la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque, avrebbe dovuto svolgersi dunque con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia.".

In termini più semplici, il principio generale ribadito dalla Suprema Corte è che il criterio di determinazione della colpa - lieve o grave - dipende da quanto risulti difficile e particolare l'intervento che deve essere eseguito dal medico, e quindi tanto più è semplice la diagnosi e il successivo intervento, tanto è più grave la condotta del medico che con imperizia cagiona il danno al paziente.

Per contro, può escludersi la responsabilità professionale del medico nel caso in cui l'intervento sia di particolare difficoltà e il risultato non sia raggiunto così come prospettato, a meno che non sia accertata una condotta gravemente negligente del medico.

Corte di Cassazione - sentenza n. 4905/2022

domenica 11 dicembre 2022

Polizza assicurativa index linked - le informazioni della banca devono essere chiare e semplici

L'investimento in prodotti finanziari complessi necessita di una conoscenza approfondita da parte di colui che intende trarre profitto dall'intermediazione finanziaria.

Non tutti i consumatori, in particolare i piccoli consumatori, hanno una approfondita conoscenza, ad esempio, della polizza assicurativa index linked, la quale non è un prodotto assicurativo, bensì una vera e propria forma di investimento.

In quest'ottica, il ruolo dell'intermediario finanziario è molto delicato, nel senso che è onere della banca quello di  informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

L'adempimento dell'obbligo informativo deve avvenire in modo trasparente, completo e chiaro, in particolare laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E' importante, come osservato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito, che le diverse informazioni fornite dalla banca al cliente siano univoche e chiare, non portando il contraente debole in una situazione di disorientamento.

Nella vicenda trattata dal giudice di legittimità, la banca aveva consegnato alcuni documenti (brochure informativa ed alcuni estratti conto) dai quali emergeva che il prodotto finanziario avrebbe garantito il rimborso integrale del capitale, mentre nel prospetto informativo illustrato, tra i rischi di investimento, la possibilità di non poter recuperare tutto l'investimento iniziale.

E l'ambiguità delle informazioni fornite al cliente, e il consequenziale rischio di confusione nel quale quest'ultimo può essere tratto in inganno, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale deve tenere una condotta in buona fede rendendo noti i vari rischi connessi all'investimento in uno strumento finanziario complesso.

Giova ricordare che detto dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza indicizzata, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha chiarito che il giudice aveva correttamente accertato che nella brochure informativa il capitale veniva "garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%", mentre il fascicolo informativo non includeva tale garanzia, creando un contrasto informativo, presupposto della violazione delle norme di condotta. 

Osserva la Cassazione che " La violazione rilevante ai fini dell'obbligo restitutorio del capitale versato non è dunque quella della mancata consegna del fascicolo informativo e del prospetto esemplificativo, di  cui trattano i motivi del ricorso, ma la "contraddittorietà" fra l'informativa resa dall'intermediario e quanto risultante dalla brochure informativa e dagli estratti conto.".

Il carattere fuorviante dell'informativa ha disorientato il cliente, non aiutandolo nella scelta dell'investimento nella polizza index linked, con conseguente diritto dello stesso a vedersi restituito il capitale investito.

Cass. Sez. III^ Civ. ordinanza n. 23073/2022

domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 5 settembre 2021

Infortunio al supermercato - quando è risarcibile il danno per il consumatore

Questa domenica usciamo dagli argomenti trattati dal blog e, come capita ogni tanto, proponiamo un recente provvedimento della Corte di Cassazione in materia di danno subito da un consumatore a seguito di caduta nel reparto frutta e verdura di un supermercato (PAM).  

Nel caso di specie, una signora si era recata presso un supermercato per l'acquisto di alcuni prodotti e durante la spesa era rovinata a terra riportando varie lesioni.

La consumatrice si era rivolta al giudice per chiedere il risarcimento del danno subito, contestando al professionista di non aver evitato l'evento, ovvero la caduta, così come riconosciuto all'esito del procedimento finito davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

- Caduta: spetta sempre il risarcimento?

L'ordinanza che trovate di seguito ci da la possibilità di affrontare, sicuramente non in modo esaustivo, questo tipo di vicenda ed in particolare focalizzare la nostra attenzione sull'evento dannoso, ossia l'infortunio occorso nel caso di caduta in un luogo pubblico, come ad esempio il supermercato.

All'uopo si osserva che la mera caduta non è idonea, da sola, a giustificare il risarcimento del danno da parte del proprietario del supermercato, in quanto l'evento può ben avvenire per caso fortuito e non riconducibile ad una condotta negligente del professionista.

Il presupposto per l'accertamento della responsabilità da parte del supermercato è l'accertamento che il danno lamentato sia diretta conseguenza di una carenza degli obblighi di controllo e sicurezza da parte dei responsabili del supermercato.

Il supermercato risponde per l'infortunio occorso al cliente nel caso in cui sia data prova di non aver previsto, ed evitato, la situazione di pericolo che ha causato l'evento dannoso.

Tale responsabilità è prevista all'art. 2051 c.c., il quale dispone che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il proprietario del supermercato, in altri termini, risponde per eventuali danni occorsi all'interno dei locali a meno che non sia data prova che l'infortunio sia dovuto per un caso fortuito, come ad esempio un comportamento del danneggiato che abbia favorito il danno.

Il consumatore può ottenere il risarcimento del danno se prova che il suo infortunio è diretta conseguenza della condotta carente del supermercato, il quale sarà chiamato a rispondere per il pregiudizio sofferto dal cliente.

- Quale risarcimento del danno

Il danno oggetto del risarcimento si suddivide secondo le due categorie classiche: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nelle conseguenze subite dal danneggiato a causa dell'evento dannoso occorso, come ad esempio le spese da sostenere per il ricovero o la fisioterapia (danno emergente), ma anche le eventuali perdite future per chance (occasioni professionali) non sfruttate dal danneggiato (lucro cessante).

Il danno emergente consiste in tutte le conseguenze dirette ed immediate legate all'infortunio, e quindi non solo le spese necessarie per la ripresa fisica e psicologica, ma anche la riduzione di patrimonio che viene sofferta a causa, ad esempio, dell'interruzione dell'attività professionale.

Nel lucro cessante, come anticipato appena sopra, rientrano tutte le occasioni perdute sia dal punto di vista lavorativo che da quello professionale a causa del danno subito a seguito della caduta.

La prova del danno è il secondo e rilevante elemento necessario per consentire al consumatore di vedere riconosciuto il danno subito dal professionista.

Qui di seguito, l'ordinanza n. 22423/2021 della Cassazione.

domenica 2 maggio 2021

Veicolo in custodia dal carrozziere - quale responsabilità per i danni subiti dal consumatore?

Questa domenica ripercorriamo alcune tappe di una pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2016, nella quale vengono indicati quali sono gli obblighi ai quali va incontro la carrozzeria che, nell’ottica di riparare un’auto ad un proprio cliente, trattiene il veicolo nella propria officina. 

È usanza posteggiare le automobili fuori dall’officina, benché nelle immediate vicinanze. Il quadro si complica se i carrozzieri, non volendo iniziare i lavori o non venendo pagati per le riparazioni,  decidono di lasciare le macchine fuori dai propri locali (vedi). 

Di fatto, le auto sono abbandonate o, prendendo in prestito le parole del Giudice, sottoposte  “alla pubblica fede”: tanto il carrozziere quanto il cliente, che non viene puntualmente avvertito, non sanno in quali condizioni si trova il mezzo.  E, nel caso che trattiamo oggi, la macchina è stata asportata dai vigili urbani perché era stata parcheggiata dal carrozziere in una piazzola per i diversamente abili. 

Un corretto inquadramento della vicenda aiuta individuare quali sono le responsabilità e a quantificare i danni (effettivi e non putativi) che la carrozzeria è tenuta a risarcire.  

Anzitutto, va chiarito che se un automobile viene lasciata (o, sarebbe meglio dire, depositata) presso l’officina di un carrozziere, fosse anche per un preventivo di lavori, il carrozziere assumerebbe un obbligo generale di custodia del veicolo. 

Quando, poi, il carrozziere pattuisce di fare dei lavori, è logico che l’automobile deve essere custodita presso i suoi locali, a meno che non venga stabilito diversamente dalle parti. Si configura, così, un obbligo accessorio di custodia che deriva da un titolo contrattuale. 

Il carrozziere dovrà, quindi, custodire con diligenza il mezzo, fino a quando non avrà terminato i lavori e il cliente non ritirerà il mezzo. Non potrà decidere unilateralmente di sottrarsi da tale obbligo, quale che sia il valore del veicolo sottoposto alle sue cure. Per quanto sia antieconomico riparare una macchina da rottamare, la carrozzeria è tenuta a sollecitare il cliente affinché ritiri la sua vettura e non, invece, a lasciare l’auto in mezzo alla strada. 

Tale condotta, infatti, non rientra in nessuna forma di autotutela: vale a dire che il carrozziere non potrà liberarsi del veicolo nemmeno se il cliente non lo pagasse o tardasse a ritirare il veicolo. 

Chiarito questo aspetto - che discende dalle norme del deposito le quali prevedono che il depositante possa restituire la cosa depositata soltanto dopo aver stabilito un termine (articolo 1771 codice civile) – ogni danno subito dall’auto ricade sotto la responsabilità del custode, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il danno, s’intende, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’omissione di custodia. 

Nel caso, il mezzo è stato persino asportato perché sostava in divieto di sosta; pertanto, il proprietario ha dovuto: 

• pagare la sanzione amministrativa; 

• ritirare il veicolo presso la rimessa; 

• subire la decurtazione di due punti sui venti disponibili nella patente. 

A tale riguardo, benché i danni siano stati considerati risarcibili da parte del Giudice, bisogna considerare che la decurtazione dei punti, quando non comporta la revoca della patente, non costituisce una posta di danno apprezzabile, nemmeno a titolo di danno non patrimoniale: e ciò per la semplice ragione che un danno deve arrecare una qualche lesione della sfera giuridica del danneggiato. 

Di seguito, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 28 marzo 2021

Venezia: ancora un risarcimento per la vendita di diamanti da investimento

Questa domenica torniamo a segnalarvi una sentenza in materia di vendita di diamanti da investimento, con la quale la banca è stata condannata per la violazione dei doveri informativi verso i clienti al momento della sollecitazione all'acquisto.

Anche il Tribunale di Venezia, allineandosi agli altri giudici di merito intervenuti in materia, ha individuano la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario.

Vi rimandiamo, per una disamina della materia, ai nostri precedenti interventi (vedi qui e qui).

Di seguito, la sentenza Tribunale di Venezia.

domenica 6 settembre 2020

Agenzia viaggi fornisce l'opuscolo informativo in ritardo?: escluso il danno da vacanza rovinata

L'agenzia viaggi non risponde dei vari danni lamentati dal consumatore, nel caso in cui dimostri di aver fornito valide informazioni al viaggiatore, idonee a consentirgli di poter adottare tutte le misure necessarie per affrontare il viaggio nel miglior modo possibile.

Questa la conclusione raggiunta dalla Cassazione, con la sentenza n. 14527/2020, ove non è stato riconosciuto il risarcimento del danno preteso da due consumatrici conseguente al lamentato disagio sofferto per un viaggio in Medio Oriente.

Nel caso di specie, le viaggiatrici, assieme ad altri, avevano prenotato un viaggio in Siria e l'agenzia, qualche giorno prima della partenza, aveva avvertito le consumatrici che per poter affrontare il viaggio sarebbe stato necessario un particolare visto al confine tra Giordania e Siria. 

Queste ultime non si erano munite del visto ed erano state costrette a fermarsi al confine per dodici ore e, dopo aver acquisito il visto, raggiungere a proprie spese la comitiva in Siria in un secondo momento.

Le consumatrici avevano contestato all'agenzia una carenza informativa in merito all'autorizzazione, chiedendo il risarcimento del danno per le maggiori spese sostenute e da vacanza rovinata.

La Cassazione viene chiamata a decidere, in via definitiva, la questione e ritiene di respingere la domanda svolta dalle consumatrici, escludendo la responsabilità del professionista.

La Corte ha riconosciuto, da un lato, che l'agenzia viaggi non aveva fornito le adeguate informazioni prima della conclusione del contratto (violazione art. 87 Cod. Consumo), con conseguente inesatto adempimento degli obblighi pre contrattuali, dall'altro aveva comunque reso noto alle consumatrici dell'obbligo del visto, attraverso un opuscolo consegnato qualche giorno prima del viaggio.

Le viaggiatrici, seppur avvertite in ritardo (ma prima del viaggio), avrebbero potuto recedere dal contratto, ottenendo la restituzione della somma versata, senza soffrire alcun danno, a detta della Corte.

Non avendo queste ultime esercitato il diritto di recesso, nulla possono reclamare per i maggiori esborsi di denaro sofferti, o per il danno da vacanza rovinata, così chiarendo la posizione: "il giudice a quo ha privilegiato l'opposta soluzione ispirata evidentemente al principio di auto responsabilità del consumatore, correggendo le conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione dello strictum ius. Infatti, ha ritenuto che la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, da parte di D.S.M. dell'informazione di cui aveva bisogno e che la stessa, evidentemente con negligenza non aveva utilizzato, non le avesse provocato alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoria mente compensata.".

Di conseguenza, nonostante l'inadempimento contrattuale del professionista, quest'ultimo non è stato così grave da giustificare il risarcimento del danno lamentato dal consumatore.

Qui la sentenza della Cassazione.

domenica 23 febbraio 2020

Viaggio self drive: tour operator risponde per il danno da vacanza rovinata

Questa settimana esaminiamo la pronuncia del Tribunale della Spezia, depositata il 18 gennaio 2019, per capire meglio quali sono i compiti e le responsabilità degli intermediari turistici (genericamente, i “tour operator”) quando la nostra vacanza non va come è stata programmata a tavolino (la c.d. “vacanza rovinata”).

Prima di tutto, dobbiamo focalizzare quali sono le figure alle quali ci si affida per preparare una vacanza.

(1) Il “pacchetto turistico”, il “tour operator” e l’agenzia di viaggio
Il “pacchetto turistico”, più che un oggetto, è soprattutto un insieme di servizi offerti al turista: comprende sia i servizi principali (la semplice “pianificazione del viaggio”) che quelli denominati accessori. Tra questi ultimi, sono inclusi la vendita di biglietti aerei, ferroviari, marittimi o stradali o la prenotazione di servizi alberghieri e ricettivi (pernottamenti, i pasti etc.).

I servizi inclusi nel pacchetto assolvono ad un preciso scopo: quello turistico. Sottolineare la finalità è affatto banale, come vedremo dopo.

Con riferimento alle attività che gravitano intorno ai servizi, la prima figura alla quale fare riferimento è quella del tour operator. 

Questi è colui che organizza, fattivamente, tutti i servizi inclusi nel pacchetto e li vende (o li promette) al turista, includendoli nel contratto di organizzazione di viaggio. In passato coincideva con le grandi imprese che reperivano sul mercato, in blocco e senza caratterizzazioni, servizi presso le proprie strutture ricettive; oggi, mutati gli equilibri nei mercati turistici, il tour operator realizza servizi ad hoc, sempre più personalizzati. 

Il tour operator, in genere, si avvale dell’agenzia di viaggio (il travel agent). 

Il travel agent è colui che vende (o promette) al turista il “pacchetto turistico” o servizi turistici disaggregati. Infatti, stringe accordi con i tour operator e, spendendo il loro nome, procura ai propri  clienti i servizi più aderenti alla domanda turistica. Le prestazioni del travel agent sono dedotte nel contratto d’intermediazione. 

La distinzione, ovviamente, non è rigida, poiché una medesima impresa può svolgere ambedue le prestazioni, con commistioni. Tuttavia, tenere separati i ruoli serve ad individuare le responsabilità riconducibili a ciascuna delle figure.

(2) Le responsabilità

In tema di responsabilità per inadempimento, il Codice del consumo (art. 43) stabilisce che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le loro rispettive responsabilità”.

In altre parole, è bene tenere distinti i ruoli e riconoscere i rispettivi titoli di responsabilità. 

Inquadriamo, in modo pratico, gli obblighi più ricorrenti, specie quando si vende un pacchetto all inclusive.

Il tour operator assume obblighi di natura qualitativa: modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, tenore dei servizi inclusi nel contratto devono essere adempiuti con puntualità.

Soprattutto, va tenuto a mente che l’organizzatore è tenuto responsabile anche quando il danno è stato cagionato da prestatori di servizio esterni alla propria organizzazione. 

Il travel agent, alla stregua di un agente, riceve dal cliente il mandato a concludere per suo conto e in suo nome i contratti turistici e, nel mentre, fornisce informazioni e comunicazioni ineludibili. 

L’inadempimento può consistere in vuoti di informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della eventuale decisione del turista di annullare il viaggio.

(3) Il caso
Come anticipato poc’anzi, la finalità turistica è, per così dire, “sacra”: tradire questa finalità può costare caro a chi presta i servizi turistici, anche quando è il cliente ad introdurre diversivi.

Nel caso che ci riguarda, infatti, gli operatori turistici hanno fornito un pacchetto turistico assai articolato e personalizzato, relativo ad una gita safari presso una meta africana. In particolare, la zona visitata era sprovvista di strade lastricate e, pertanto, l’organizzatore ha dovuto fornire al cliente sia una vettura per gli spostamenti che biglietti aerei per i voli di collegamento.

Sennonché, l’obiettivo dei clienti, che era quello di fare diversi safari in zone poco battute, è stato vanificato: delle tappe programmate in agenzia, soltanto alcune sono state raggiunte, poiché i luoghi non erano raggiungibili con l’organizzazione predisposta dagli operatori.

(4) La decisione
In sede processuale, i turisti si sono limitati ad allegare i contratti turistici e a contestare agli operatori l’inadempimento.

Infatti, il contratto era particolarmente preciso, in quanto spostamenti, orari e tappe erano indicati. Inoltre, l’autoveicolo era stato noleggiato proprio per spostarsi nelle selve africane.


Ciò detto, l’operatore deve garantire la riuscita della vacanza e, in concreto, si libera dalla responsabilità se prova di avere adottato tutte le cautele prevedibili in concreto.

Così non è avvenuto, poiché i clienti sono stati risarciti, anche per i patemi d’animo subiti per una vacanza tanto impegnativa per via degli spostamenti, i quali sono stati suddivisi tra 
il tour operator e l’agenzia di viaggi.

Qui di seguito la sentenza del Tribunale della Spezia

domenica 19 maggio 2019

Unicredit non informa l'erede della polizza unit linked? consumatore ottiene il risarcimento del danno

La vicenda che trattiamo con la sentenza proposta questa domenica riguarda la ben nota questione inerente i rimborsi delle polizze assicurative indicizzate che non pochi dubbi hanno creato negli investitori.

La trattazione dell'argomento viene favorita dal provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna, a cui si è rivolto un consumatore per vedere accertata la responsabilità  di Cnp Unicredit Vita S.p.A e di Unicredit S.p.A, con conseguente condanna delle due società al  risarcimento danni subiti dall'investitore.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bologna, il punto controverso ha avuto ad oggetto l'omessa informativa da parte della banca in favore dell'erede in merito al suo diritto ad ottenere la riscossione della polizza.

La vicenda prende le mosse dalla firma di una polizza index linked da parte di un piccolo investitore all'inizio del 2000 e al cui decesso era succeduto l'erede che aveva prontamente chiesto il conteggio della polizza e il riscatto dell'eventuale somma a credito.

La banca aveva contestato le richieste di pagamento avanzate dall'erede, sostenendo tra l'altro, che la somma destinata al beneficiario fosse stata devoluta al Fondo di garanzia da parte della Cnp Unicredit Vita S.p.A, altra società del gruppo, e quindi non più disponibile (sulla devoluzione delle somme relative a polizze assicurative nel caso di decesso del sottoscrittore, clicca qui). 

La stessa Cnp Unicredit Vita S.p.A ha affermato la propria correttezza nella condotta tenuta verso il cliente, inviando regolarmente tutte le comunicazioni previste per legge, circostanza peraltro non prontamente provata dalla compagnia assicurativa.

Ed infatti, all'esito della fase istruttoria, è emerso che Unicredit non abbia mai dato puntuale e necessario riscontro al cliente in merito all'eventuale presenza di polizze assicurative sottoscritte dal de cuius presso la banca, così impedendo all'erede di entrare in possesso della somma prevista in suo favore dalla polizza index linked nel termine di legge.

Tale ritardo se da una parte ha legittimato la devoluzione della somma al Fondo garanzia, per decorrenza del termine di legge in assenza di richiesta da parte del beneficiario, dall'altra ha altresì legittimato l'erede ad ottenere il risarcimento del danno a causa della condotta tenuta dalla banca che non ha informato il cliente in merito al suo diritto ad ottenere il rimborso della polizza entro il suddetto termine.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte dell'erede, condannando la società ha risarcire il capitale oltre agli interessi maturati negli anni.

Qui potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (G.U. Dott.ssa Rossi), lo scorso 8 ottobre 2018.

domenica 14 aprile 2019

Turista informato - quali rimedi per il danno subito durante la vacanza

La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila il 22 novembre 2017, presenta il tema della gradualità dei rimedi di cui dispone il viaggiatore, nel caso in cui l’organizzatore gli rovini la vacanza, non per questo addivenendo alla rottura dei rapporti.

Non è infrequente che il consumatore, per il sol fatto di avere subito un sopportabile disagio, colga il pretesto per intentare cause dispendiose.

A nostro avviso, il caso in esame prende le mosse da una lettura particolare (e forse non completa) dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda: a fronte di un contratto di viaggio e di coupon che prevedevano la villeggiatura stabile presso una sola struttura vacanziera, i ricorrenti hanno contestato di avere soggiornato “nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino” senza che la sistemazione fosse loro riferita. 

Se è pur vero che diverse disposizioni, anche di derivazione comunitaria, impongono di valutare la gravità dell’inadempimento, tuttavia tale valutazione va contestualizzata: e, per certo, non costituisce il pretesto per condotte opportunistiche, prive di ragionevolezza e lealtà di giudizio. 


Tale conclusione, oltre ad essere una norma di buon senso, è quello che si ricava dal principio di buona fede contrattuale (art. 1175 cod. civ.), il quale nella lettura offerta dal giudice impone, tra l’altro, di valutare qual è l’interesse dell’altro contraente e di evitare di risolvere il contratto quando il soddisfacimento del proprio può essere raggiunto tramite un rimedio che non metta a repentaglio il rapporto contrattuale.  

L’applicazione di tale elementare principio viene svolta dalla Corte di Appello attraverso il seguente ragionamento: “Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poiché in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.

Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacché il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher né nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile né, men che mai, di inadempimento.”

In definitiva, e a chiusura di tale condivisibile massima, non è mai errato ricordare che, a fronte del disagio patito all’interno di una struttura vacanziera, la contestazione dell’inadempimento contrattuale e la richiesta del risarcimento del danno costituisce un rimedio estremo, proprio di rapporti contrattuali irrimediabilmente deteriorati.

Diverso è il servizio alberghiero prestato al di fuori di personali aspettative: in tal caso, tuttavia, il rimedio più equilibrato è costituito dal reclamo. 

Di seguito, la sentenza in lettura.

domenica 23 dicembre 2018

Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore

Riceviamo, con una certa frequenza, richieste di aiuto o quantomeno delucidazioni da consumatori che sono stati iscritti alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o alle banche dati private (in primis, CRIF), non avendo pagato con regolarità il proprio debito ad una banca o finanziaria.

Le richieste che giungono alla nostra posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) hanno come fine quello di comprendere se e come la banca può segnalarci e se, nel caso di segnalazione non legittima, può essere chiesto all'istituto di credito il risarcimento del danno.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog (vedi qui), delineando alcuni aspetti inerenti la segnalazione, ed in particolare quali siano le conseguenze nel caso di omesso pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Alla luce dei dubbi sorti di recente tra i consumatori, riteniamo utile tornare a trattare l'argomento, e l'occasione ci viene offerta dalla recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario - collegio di Palermo che si è espresso in modo efficace in materia di segnalazione al Crif con la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.

(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).

Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:

(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.

Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.

Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.

(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
Questo secondo e delicato argomento è oggetto della richiesta di molti consumatori che vogliono "farla pagare alla banca" partendo dalla relazione segnalazione 

segnalazione illegittima = danno della reputazione del consumatore

Invero, non è così automatico tale collegamento e il Collegio di Palermo di ABF ci aiuta nel comprendere chi e come può chiedere un risarcimento del danno da errata segnalazione.

Il danno lamentato, patrimoniale e/o extrapatrimoniale, deve essere oggetto di prova sia in merito al pregiudizio (sofferenza/danno) subito, sia con riferimento alla natura del danno.

In termini più semplici, non è sufficiente sostenere che si è sofferto un danno derivante dalla segnalazione, ma occorre argomentarlo e provarlo, come evidenzia il Collegio dell'ABF: "In ogni caso, si evidenzia che i Collegi Abf hanno avuto modo di ribadire come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi del credito provenienti da altri intermediari basati sulla segnalazione preso le banche dati creditizia, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità".

Ed anche con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio è chiaro: "Quanto invece al danno non patrimoniale, la giurisprudenza dei Collegi dell'Abf richiede, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, che sia fornito almeno un principio di prova in ordine all'effettività della protestata reputazione di "buon pagatore" del ricorrente.".

Il merito di questa decisione, che potete leggere di seguito, è quello di proporre i punti più controversi della materia in modo semplice e di immediata comprensione anche per il consumatore, pur non condividendone tutte le conclusioni raggiunte. 
 
Qui la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

venerdì 27 aprile 2018

Buca sulla strada? Il prontuario dell'automobilista

La nostra Associazione ha ricevuto, di recente, numerose segnalazioni provenienti da tutta Italia da parte di automobilisti imbattutisi in dissesti stradali.  

Come è tristemente noto, cadere oppure subire un danno al proprio veicolo a causa di buche e, più in generale, di anomalie del manto stradale non è così raro. 

Vediamo, di seguito, il fatto ed alcune soluzioni utili per il consumatore. 

domenica 11 febbraio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverosia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.
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