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domenica 17 maggio 2026

Diesel contaminato: risarcimento pieno secondo il tribunale

L'argomento trattato con il nostro intervento odierno riguarda una vicenda che potenzialmente può riguardare tutti gli automobilisti: il diesel sporco e la possibilità che l'automobile si rovini (per maggiori informazioni o per assistenza, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Vogliamo proporvi questo provvedimento del Tribunale di Rovereto al fine di darvi anche dei suggerimenti pratici per ottenere il risarcimento nel caso di sospetto carburante difettoso. 

Perché il semplice sospetto non è certezza di risarcimento del danno, ed è quello che ci dice il giudice trentino: non basta invocare genericamente il Codice del Consumo, bisogna scegliere la giusta azione giuridica e costruire correttamente la prova.

Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per raccogliere le prove necessarie per dimostrare il danno e il vostro diritto al risarcimento: se volete avere qualche chance di risarcimento del danno, dovete provare tutto!


1.- Il caso: dal rifornimento al danno

Una consumatrice effettua rifornimento di gasolio presso un distributore. Il giorno successivo, durante un viaggio, l’auto perde potenza fino a fermarsi. Interviene il carro attrezzi, il veicolo viene portato in officina e qui emerge un dato decisivo: carburante contaminato da sabbia e detriti, con danni rilevanti all’impianto di alimentazione.

La consumatrice si rivolge al Tribunale di Rovereto al fine di chiedere:

- restituzione del prezzo del carburante;

- risarcimento delle riparazioni effettuate presso l'officina;

- rimborso del carro attrezzi e dell’auto sostitutiva. 

In giudizio vengono chiamati sia il gestore del distributore sia la compagnia petrolifera, ed il Tribunale accoglie in larga parte la domanda, ma propone alcuni passaggi giuridici che meritano di essere trattati per l'impatto pratico per i consumatori.

1a.- Il primo punto chiave: a volte il Codice del Consumo non è la soluzione

Il Tribunale di Rovereto sgombra subito il campo da ogni dubbio in merito all'applicabilità del Codice del Consumo rispetto alla vicenda di cui trattasi (vendita di carburante sporco), chiarendo che a questo tipo di casi non si può fare riferimento alla disciplina di settore.

Il Codice del Consumo propone una soluzione, la disciplina del difetto di conformità (clicca qui per un approfondimento), che prevede vari rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto), ma non include espressamente il risarcimento del danno.

Nel caso concreto, il danno non riguarda il bene venduto (il carburante), ma un bene diverso: l’automobile danneggiata dal carburante. E qui il Codice del Consumo non può essere utile.

La tutela, però, non viene meno e può essere raggiunta attraverso altre strade, in primo luogo quella prevista dal contratto di vendita ex artt. 1470 c.c..

1.b.- Vendita di carburante - responsabilità da vendita di cosa viziata (art. 1494 c.c.)

Il Tribunale qualifica correttamente la domanda come azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, dando applicazione ad un principio molto chiaro:

se il bene venduto è viziato (qui: gasolio contaminato) + e il vizio lo rende inidoneo all’uso

=

il venditore deve risarcire tutti i danni causati

E quindi, se viene provato il collegamento tra il diesel sporco e i danni sofferti, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato non solo il prezzo pagato, ma anche i danni conseguenziali: nel caso di specie, quelli al motore e le spese collegate.

Un passaggio particolarmente rilevante: questa azione può essere proposta anche da sola, senza chiedere necessariamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

1c.- Chi citare in giudizio: attenzione a non sbagliare bersaglio

Altra questione non secondaria riguarda il soggetto che è chiamato a rispondere per il danno e su questo punto il Tribunale di Rovereto è netto nell'individuare quale soggetto responsabile il gestore del distributore con cui viene concluso il contratto con il consumatore.

In termini più semplici, le nostre rimostranze devono essere indirizzate verso colui che ha consegnato il bene viziato, mentre rimane esclusa la compagnia petrolifera (produttore), perché è estranea al contratto di vendita (non è legittimata passivamente nell’azione ex art. 1494 c.c.).


2.- Vuoi il risarcimento? la prova che devi fornire

Qui si gioca tutto. E la sentenza è molto chiara nel definire quale siano i fatti che il consumatore deve provare, ossia:

            a.- L’esistenza del vizio

La prima e scontata prova riguarda il difetto del carburante la cui prova grava sul consumatore e nel caso affrontato, tale prova è stata raggiunta attraverso i documenti fotografici accertati in officina ove è stata dimostrata la presenza di sabbia e detriti nel gasolio.

            b.- Il danno è conseguenza del diesel sporco (il criterio probabilistico)

Dobbiamo provare che il danno subito (il motore del veicolo danneggiato) è diretta ed immediata conseguenza del carburante "sporco".

E' chiaro che la prova con certezza al 100% non può essere portata davanti al giudice, il quale però può utilizzare un criterio giuridico molto in voga nei tribunali: “più probabile che non”: questo principio prevede che un evento (il motore danneggiato) è considerato come occorso/causato da una determinata condotta (l diesel sporco) se tale ipotesi è più probabile del suo contrario, utilizzando un criterio probabilistico.

Quali sono gli elementi che possono soddisfare il nostro criterio nel caso di danno da diesel sporco?

Nel caso affrontato dal Tribunale di Rovereto sono stati considerati i seguenti parametri:                   (a) rifornimento;

        (b) uso immediatamente successivo della vettura;

        (c) guasto dell'auto;

        (d) riscontro tecnico coerente;

        (e) denuncia rapida del danno al gestore.

Trattasi di una sequenza logica e credibile che accerta con probabilità più elevata dell'opposto che l'evento si sia verificato come conseguenza del carburante venduto al distributore.

        c.- Il fatto storico del rifornimento

Occorre dimostrare dove e quando è stato effettuato il pieno e per fornire questa prova dovete:

  • conservare gli scontrini o pagamenti elettronici,
  • testimonianze,
  • elementi circostanziali precisi.

Nel caso affrontato dal giudice trentino, anche senza scontrino, le testimonianze sono state decisive per attestare il fatto contestato al venditore.


3.- Il risarcimento del danno

Se il consumatore prova tutti gli elementi che abbiamo descritto, si configura la responsabilità ex art. 1494 c.c. del venditore, il quale risponder per il vizio, salvo che provi di averlo ignorato senza colpa.

Quali sono i danni che possono essere liquidati? il Tribunale di Rovereto individua tutti i danni che devono essere risarciti a causa del danno subito, ed in particolare:

- costi di riparazione del veicolo,

- carro attrezzi,

- auto sostitutiva (per il periodo di inutilizzo),

- restituzione del prezzo del carburante,

- rivalutazione e interessi (trattandosi di debito di valore).

- spese legali.

Questo conferma un principio fondamentale: il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose riconducibili al vizio, non solo il bene acquistato.


4.- Come costruire la prova: indicazioni pratiche

Già quanto abbiamo proposto ci consente di individuare cosa deve essere dimostrato, in quanto il Tribunale di Rovereto offre, con la sentenza oggetto di commento, una vera e propria guida operativa.

Per riassumere:

- Subito dopo il rifornimento:

conservare scontrino o prova di pagamento;

annotare data, ora e luogo;

documentare con foto eventuali anomalie;

chiamare il soccorso stradale (il verbale è prova preziosa).


- In officina:

chiedere espressamente la verifica del carburante;

far documentare la presenza di impurità;

ottenere relazioni tecniche chiare e dettagliate;

se possibile, conservare un campione.


- Testimonianze:

chi era presente al rifornimento può essere decisivo;

il meccanico può descrivere i riscontri tecnici (non come perito, ma come testimone dei fatti osservati).


- Reclamo:

inviare subito una contestazione scritta al gestore;

allegare tutta la documentazione disponibile;

agire senza ritardi, soprattutto dopo la “scoperta” del vizio.

Tribunale di Rovereto - sentenza n. 174/2025.

domenica 15 settembre 2024

Il condominio può essere condannato a riparare il danno causato al singolo condomino

La recente sentenza della Corte di Appello di Genova ha ribadito il principio per il quale se il condominio danneggia la proprietà privata del singolo può (e deve) essere condannato al risarcimento del danno.

La sentenza che trovate di seguito, peraltro caratterizzata anche da alcune questioni squisitamente processuali che non sono oggetto di trattazione nel presente contributo, ha ad oggetto dei lavori condominiali deliberati dall'assemblea condominiali ed eseguiti negli anni.

Le opere avevano causato dei danni alla proprietà privata di uno dei condomini, ed in particolare delle infiltrazioni con conseguenti danni ai suoi locali. 

Il condomino ha proposto la domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo ed ottenendo dalla Corte di Appello la condanna del condominio ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e l'esecuzione delle opere necessarie volte ad eliminare i danni causati dai lavori eseguiti dal condominio e consentire il ripristino della situazione antecedente (status quo ante).

La Corte di Appello ha voluto riconoscere, quindi, l'obbligo di fare specifico in capo al condominio, costretto a riparare la proprietà privata, applicando l'antico adagio "chi rompe, paga".

Corte di Appello di Genova - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 601/2024.

domenica 1 settembre 2024

Rifiuti la proposta conciliativa del giudice senza motivo? puoi essere condannato alle spese processuali anche se vinci

Riteniamo doveroso fare una premessa: il caso affrontato dalla Corte di Appello di Bologna era veramente particolare e quindi anche la decisione assunta dal giudice deve essere valutata sulla vicenda affrontata (responsabilità medica).

Nel caso di specie, la parte risultata vincitrice in primo grado aveva ritenuto di non accogliere la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., in quanto ritenuta più gravosa a suo carico sotto il profilo risarcitorio.

La Corte di Appello ha ritenuto di condannare la parte vincitrice alle spese processuali, dando applicazione piena all'art. 91 c.p.c. che dispone: “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.”

La norma, occorre ricordarlo, sanziona la parte che rifiuti la conciliazione proposta dal giudice senza alcun motivo, anche nel caso in cui risulti vittoriosa all'esito del processo, quantomeno per le spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta rifiutata.

Corte di Appello di Bologna - Sez. II^ Civ. - sentenza n. 1512/2024

domenica 14 aprile 2024

Condominio: anche il condomino danneggiato chiamato a partecipare alle spese del bene comune

Il condomino danneggiato dalla cosa comune (condominiale) deve comunque partecipare alla spesa per la riparazione del bene condominiale.

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il condomino che subisca gli effetti negativi (danni) dall'omessa manutenzione della parte comune del condominio, è comunque onerato a partecipare, pro quota, alle  spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, come stabilito con l'Ordinanza 36149/2023.

I Giudici di legittimità hanno deciso di non accogliere la richiesta del condomino danneggiato di essere escluso dalle spese comune di ripristino del bene comune, confermando la Corte d’appello di Roma, secondo la quale il condomino danneggiato assume, in questi casi, duplice posizione, antagonista al condominio per quel che riguarda il risarcimento del danno derivante da cosa comune; ma di medesima posizione rispetto agli altri condomini per quel che riguarda la riparazione, pro quota, della cosa comune.

Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 36419/2023

domenica 3 marzo 2024

Umidità di risalità. Il condominio può essere condannato al risarcimento del danno in favore del condomino

Il condominio può dover risarcire il danno sofferto dal condomino a causa dell'umidità di risalita originata dall'incuria delle parti comuni.

Il principio, tutt'altro che scontato, è stato affermato dalla Corte di Appello di Messina (sentenza n. 731/2023), chiamata a decidere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado in una causa tra condomino e condominio.

Occorre premettere che sul punto, la giurisprudenza non è univoca nel riconoscere la responsabilità del condominio per l'umidità da risalita, proprio perché non sempre è facile accertare se l'origine della fonte del danno è la parte comune o meno.

Nel caso affrontato dalla Corte di Appello di Messina, il condominio è stato condannato a risarcire i danni sofferti dal condomino, ma in particolare ad eseguire tutti i lavori necessari per evitare il danno da umidità di risalita.


- umidità di risalita e danno sofferto dal condomino

In primo luogo, in cosa consiste l'umidità di risalita? questo tipo di danno si manifesta quando l'acqua proveniente dalla parte più bassa dell'edificio tende a salire, non incontrando alcuna adeguata impermeabilizzazione della struttura volta ad ostacolare il flusso.

Il fenomeno più normale consiste nell'umidità che si sviluppa a causa di un accumulo di acqua che non viene arginata/limitata dai muri, provocando i danni alle murature dei piani superiori (usualmente il piano terra o il primo piano) nella parte più bassa.

E' di tutta evidenza che questo tipo di problematica sorge con più frequenza nel caso di cattiva manutenzione ordinaria di alcune parti dell'edificio, con conseguente danno arrecato ai vicini o, nel caso di condominio, ad alcuni condomini. 

Nel caso di specie, la lagnanza che ha dato origine alla causa intentata da una condomina si è fondata sul danno sofferto dal suo alloggio e causato dalle infiltrazioni di umidità provenienti dai locali cantina.

A seguito di controllo operato con un tecnico di fiducia è emerso, infatti, che l'umidità era originata dalla cattiva manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, in particolare uno stato di carenza nella pavimentazione, dal quale derivava la risalita dell'umidità.

Il Tribunale di Messina, all'esito del procedimento oggetto della nostra segnalazione, ha riconosciuto il danno sofferto dalla condomina per l'umidità di risalita, ed ha altresì condannato il condominio a realizzare tutti i lavori necessari idonei a limitare il fenomeno appena descritto.


- Corte di Appello di Messina: il condominio deve risarcire il danno e sostenere tutte le spese per eseguire i lavori 

Vi invitiamo alla lettura della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina, la quale affronta una serie di questioni tecniche non secondarie e che in questa sede non tratteremo.

Il ragionamento seguito dal Giudice di secondo grado è quello di considerare la zona oggetto di infiltrazioni come parte comune del condominio, in quanto l'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell'edificio, e la superficie del piano terra ove si trova l'appartamento danneggiato, laddove non sia disciplinato diversamente dal titolo di acquisto della proprietà (circostanza non secondaria), deve essere considerato parte comune.

In termini più semplici, se la parte che origina le infiltrazioni appartiene appartiene al condominio, il dovere di manutenzione adeguata e limitazione dell'infiltrazioni spetta a quest'ultimo.

Di conseguenza, laddove il condominio non abbia adeguatamente mantenuto la parte di sua competenza, deve sia rispondere per i danni sofferti dal condomino (1), sia attivarsi e sostenere tutte le spese necessarie per il ripristino della zona interessata al fine di evitare successivi danni (2).

Corte di Appello di Messina - sentenza n. 731/2023.

domenica 27 agosto 2023

Il dentista risponde dei danni causati per un intervento inutile

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno non è recente, ma affronta una questione molto frequente, ossia la responsabilità del dentista per i danni cagionati al paziente nell'esecuzione di lavori di ricostruzione dentale.

Occorre premettere che anche per gli interventi odontoiatrici trovano applicazione i principi in materia di responsabilità sanitaria e che il caso affrontato dalla Corte di Cassazione si è verificato ben prima della riforma introdotta con la Legge Gelli Bianco, la quale ha sostanzialmente legalizzato i principi giurisprudenziali formati in materia.

Nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il professionista non era stato considerato sufficiente per i giudici di merito al fine di configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5128/2020, ha voluto ricordare i principi che regolano la responsabilità medica, ove l'inadempimento rilevante da parte del professionista, presupposto dell'azione di responsabilità medica e del diritto al risarcimento del danno in favore del paziente si fonda su specifici punti.

In primo luogo, il risarcimento del danno non è conseguenza di qualsiasi inadempimento degli obblighi del professionista, ma solo laddove la violazione di una obbligazione contrattuale da parte del professionista sia causa efficiente del danno lamentato dal consumatore.

Ne consegue, in secondo luogo, che che il consumatore deve allegare, ossia specificare, quale condotta inadempiente del professionista abbia causato il danno lamentato ("astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SU 577/2008)).

Quanto appena esposto chiarisce che nell'azione civile volta a richiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica, il danneggiato ha l'onere di dover dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta medica contestata e il danno subito, secondo il criterio del "più probabile che non". 

Secondo i giudici di merito, tale prova non era stata offerta dalla parte offesa, la quale non aveva allegato le condotte contestate, nè il nesso causale tra il danno sofferto e le violazioni degli obblighi contrattuali da parte del dentista.

L'intervento odontoiatrico, infatti, era risultato perlopiù inutile e non risolutivo del problema lamentato dal paziente.

Ed è proprio sotto tale profilo che la Cassazione ha ritenuto errata la sentenza oggetto di ricorso, in quanto il giudice di merito (Tribunale di Bologna e Corte di Appello di Bologna) non hanno accertato e valutato come inadempiente la condotta tenuta dal professionista che, pur non avendo causato un danno, sia risultata del tutto inutile sotto il profilo del recupero della funzionalità dell'apparato dentario.

Nel caso di intervento inutile, infatti, il professionista comunque risponde dei danni causati, a meno che non dimostri che "[...] le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova". 

In termini più semplici, il professionista risponde per i danni causati al paziente per un intervento inutile, a meno che non provi che il suo intervento non abbia apportato alcun significativo mutamento delle condizioni pregresse di salute del paziente, accertate dal dentista prima dell'avvio dell'intervento odontioatrico.

Cassazione Sez. III^ Civ. . sentenza n. 5128/2020

lunedì 10 aprile 2023

Responsabilità medica dopo la legge n. 24/2017


Fonte: Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza

domenica 18 dicembre 2022

La responsabilità del medico dipende dalla difficoltà dell'intervento

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare, di recente, la responsabilità medica, ribadendo alcuni principi che caratterizzano questa materia, ed in particolare la responsabilità del medico per colpa grave nell'esecuzione dell'intervento che possa portare danni gravi al paziente.

Sotto questo profilo, il provvedimento che potete leggere di seguito chiarisce che nel caso di intervento errato, in quanto eseguito con imperizia dal medico, ai fini della dichiarazione della sua responsabilità per il danno occorso al paziente, risulta necessario accertare il grado di difficoltà dell'operazione.

Chiarisce il Giudice di legittimità che: "Il criterio di colpa del professionista, quindi, varia a seconda della  in realtà la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque, avrebbe dovuto svolgersi dunque con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia.".

In termini più semplici, il principio generale ribadito dalla Suprema Corte è che il criterio di determinazione della colpa - lieve o grave - dipende da quanto risulti difficile e particolare l'intervento che deve essere eseguito dal medico, e quindi tanto più è semplice la diagnosi e il successivo intervento, tanto è più grave la condotta del medico che con imperizia cagiona il danno al paziente.

Per contro, può escludersi la responsabilità professionale del medico nel caso in cui l'intervento sia di particolare difficoltà e il risultato non sia raggiunto così come prospettato, a meno che non sia accertata una condotta gravemente negligente del medico.

Corte di Cassazione - sentenza n. 4905/2022

domenica 28 novembre 2021

Infiltrazione da condominio? il condomino danneggiato partecipa alle spese di riparazione

Il danno subito dal condominio per infiltrazioni di acqua provenienti dal condominio non lo esentano alla partecipazione alle spese deliberate dall'assemblea proprio in favore del suo alloggio.

La Cassazione ha voluto ribadire il principio di prevalenza del bene comune (condominio) rispetto a quello del singolo proprietario, con conseguente ripartizione delle spese di manutenzione delle parti comune secondo il criterio pro quota che deve coinvolgere anche il condomino danneggiato.

Per quanto riguarda la manutenzione di lastrico solare e della terrazza a livello la ripartizione delle spese dipende dal titolo di proprietà: quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; i restanti due terzi sono a carico degli altri condomini, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Pur se terrazza o lastrico solare appartengono o sono attribuiti in uso esclusivo ad uno o più condomini, pertanto, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione vi sono tenuti tutti, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.

Nel caso di specie, una tubatura danneggiata del condominio aveva causato dei danni in un appartamento di uno dei condomini, circostanza contestata all'amministratore chiamato a provvedere alla riparazione della parte comune. 

Il condomino si era rivolto al tribunale per chiedere la condanna del condominio alla  riparazione della zona interessata, con risarcimento del danno.

Il giudice di merito riconosceva il diritto alla riparazione della parte comune, stabilendo però che anche il condomino danneggiato avrebbe dovuto partecipare pro quota parte al pagamento per le opere di ripristino della zona interessata.

La vicenda è finita avanti alla Suprema Corte di Cassazione e gli ermellini hanno ribadito il principio secondo il quale il singolo condomino che ha subito dei danni derivanti dal bene comune (condominio) non può sottrarsi alla partecipazione alle spese da sostenere per la riparazione.

L'ordinanza n. 18187/2021 che potete leggere di seguito prende le mosse dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà comune e che aveva costretto il condomino a convenire in giudizio il condominio per i danni subiti e per chiedere la riparazione del punto che aveva originato il pregiudizio lamentato. 

La Cassazione ha precisato che “il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati”.

La responsabilità del condominio deve, infatti, coinvolgere anche il singolo condomino danneggiato, a cui deve essere addebitata la porzione di costi necessari per il pagamento delle spese necessarie alla riparazione del bene comune.

Qui di seguito l'Ordinanza n. 18187/2021.

domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 5 settembre 2021

Infortunio al supermercato - quando è risarcibile il danno per il consumatore

Questa domenica usciamo dagli argomenti trattati dal blog e, come capita ogni tanto, proponiamo un recente provvedimento della Corte di Cassazione in materia di danno subito da un consumatore a seguito di caduta nel reparto frutta e verdura di un supermercato (PAM).  

Nel caso di specie, una signora si era recata presso un supermercato per l'acquisto di alcuni prodotti e durante la spesa era rovinata a terra riportando varie lesioni.

La consumatrice si era rivolta al giudice per chiedere il risarcimento del danno subito, contestando al professionista di non aver evitato l'evento, ovvero la caduta, così come riconosciuto all'esito del procedimento finito davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

- Caduta: spetta sempre il risarcimento?

L'ordinanza che trovate di seguito ci da la possibilità di affrontare, sicuramente non in modo esaustivo, questo tipo di vicenda ed in particolare focalizzare la nostra attenzione sull'evento dannoso, ossia l'infortunio occorso nel caso di caduta in un luogo pubblico, come ad esempio il supermercato.

All'uopo si osserva che la mera caduta non è idonea, da sola, a giustificare il risarcimento del danno da parte del proprietario del supermercato, in quanto l'evento può ben avvenire per caso fortuito e non riconducibile ad una condotta negligente del professionista.

Il presupposto per l'accertamento della responsabilità da parte del supermercato è l'accertamento che il danno lamentato sia diretta conseguenza di una carenza degli obblighi di controllo e sicurezza da parte dei responsabili del supermercato.

Il supermercato risponde per l'infortunio occorso al cliente nel caso in cui sia data prova di non aver previsto, ed evitato, la situazione di pericolo che ha causato l'evento dannoso.

Tale responsabilità è prevista all'art. 2051 c.c., il quale dispone che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il proprietario del supermercato, in altri termini, risponde per eventuali danni occorsi all'interno dei locali a meno che non sia data prova che l'infortunio sia dovuto per un caso fortuito, come ad esempio un comportamento del danneggiato che abbia favorito il danno.

Il consumatore può ottenere il risarcimento del danno se prova che il suo infortunio è diretta conseguenza della condotta carente del supermercato, il quale sarà chiamato a rispondere per il pregiudizio sofferto dal cliente.

- Quale risarcimento del danno

Il danno oggetto del risarcimento si suddivide secondo le due categorie classiche: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nelle conseguenze subite dal danneggiato a causa dell'evento dannoso occorso, come ad esempio le spese da sostenere per il ricovero o la fisioterapia (danno emergente), ma anche le eventuali perdite future per chance (occasioni professionali) non sfruttate dal danneggiato (lucro cessante).

Il danno emergente consiste in tutte le conseguenze dirette ed immediate legate all'infortunio, e quindi non solo le spese necessarie per la ripresa fisica e psicologica, ma anche la riduzione di patrimonio che viene sofferta a causa, ad esempio, dell'interruzione dell'attività professionale.

Nel lucro cessante, come anticipato appena sopra, rientrano tutte le occasioni perdute sia dal punto di vista lavorativo che da quello professionale a causa del danno subito a seguito della caduta.

La prova del danno è il secondo e rilevante elemento necessario per consentire al consumatore di vedere riconosciuto il danno subito dal professionista.

Qui di seguito, l'ordinanza n. 22423/2021 della Cassazione.

domenica 11 luglio 2021

Limitazioni del debito nelle assicurazioni: le ragioni economiche

In argomento di assicurazione contro gli atti vandalici sui veicoli, è frequente imbattersi in sentenze, come quella oggi in evidenza, che risolvono il problema della pattuizione dei massimali o degli scoperti, come pure l’imposizione di circuiti convenzionati per le riparazioni (ne abbiamo già parlato, clicca qui per approfondire) ritenendo che queste clausole non possano essere applicate nei confronti del cliente, poiché l’assicuratore né le ha precisate, né le ha negoziate col consumatore (art. 34 codice del consumo). 

Per quali motivi, tuttavia, le compagnie di assicurazione prevedono tali limitazioni? 

In linea generale, nel ramo delle assicurazioni sulle cose, il valore della cosa assicurata è un elemento essenziale del contratto. Ciò consente di comprendere quale sia la funzione di limitare il debito dell’assicuratore in occasione dei sinistri: non tanto quella di delimitare la sua responsabilità, quanto quella di preservare il collegamento tra il valore della cosa assicurata e quello dell’indennizzo. 

L’articolo 1908 codice civile, infatti, vieta la cosiddetta “soprassicurazione”, che consentirebbe all’assicuratore di percepire indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Oltre a costituire una prestazione che altera l’equilibrio contrattuale, la soprassicurazione non consentirebbe all’assicuratore di preservare l’equilibrio tra il flusso delle riserve tecniche e quello degli indennizzi. 

Va ricordato che l’attività di una impresa di assicurazioni si basa sulla inversione del ciclo economico: l'impresa incassa i ricavi (i premi) prima ancora di sostenere e conoscere l'esatto importo dei costi (gli indennizzi).

 L'attività di una impresa di assicurazioni si sviluppa su questi livelli:

  • quantificazione: i premi sono calcolati in base alla probabilità che si verifichino gli eventi contro i quali sono state stimate le polizze, all'entità delle prestazioni finali e alla consistenza dei costi di gestione. In questa fase, gli esperti valutano ipotesi e campioni, quindi determinano le classi di rischio e il modo in cui distribuire il “portafoglio rischi”;
  • accantonamento: una parte delle somme incassate viene messa in riserva al fine di fare fronte agli oneri futuri;
  • gestione: gestire le somme a riserva in attività che ne mantengano il valore nel tempo attraverso un rendimento e un profitto. 

L’accorto assicuratore è quello che elabora tecniche di gestione che gli consentano di individuare tutti i rischi a cui l'assicurazione fa fronte, dato che i ricavi sono certi e i costi incerti. Per questo motivo è essenziale, alla data di stipula di una polizza, predeterminare o, almeno, ridurre l’aleatorietà dei seguenti elementi: 

  • se si manifesterà l’evento assicurato; 
  • quando si manifesterà; 
  • quale impatto economico avrà sull’assicuratore, nel momento in cui si manifesterà. 

La tecnica assicurativa consente di evitare la soprassicurazione sia in modo diretto che indiretto.

Da un lato, l’imposizione di un massimale o di uno scoperto (il primo predeterminato, il secondo parametrato su base percentuale del 10 o del 20 per cento al valore del danno) consente direttamente all’assicuratore di liquidare un indennizzo il cui valore è pur sempre inferiore a quello della cosa al momento del sinistro. 

Dall’altro lato, le clausole che invitano o impongono all’assicurato di condurre il veicolo danneggiato presso la rete di carrozzieri convenzionati consentono all’assicuratore di controllare o stabilire quali saranno i costi ai quali andrà incontro l’assicuratore per le classi di rischio individuate. Questo è possibile tramite le convenzioni. 

Fin qui abbiamo esaminato, seppur brevemente, le ragioni economiche che inducono le compagnie a redigere formulari e moduli con clausole che predeterminano i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. 

La giurisprudenza, ben consapevole del ciclo economico delle compagnie assicurative, tuttavia, richiede che queste ultime, appunto, predeterminino in modo chiaro ed esaustivo tutti i fatti limitativi e rendano edotti i consumatori, tramite la negoziazione puntuale. In caso contrario, una eccessiva delimitazione del rischio porterebbe alla “sotto-assicurazione”, vanificando le tutele nei confronti degli assicurati. 

Da qui viene la distinzione tra “delimitazione della responsabilità dell’assicuratore”, che è vietata, e “delimitazione dell’oggetto del contratto”, che è consentita.

Si veda, a tal proposito, la sentenza del Giudice di Pace di Milano - n. 8913/2016 che trovate qui di seguito.

venerdì 12 luglio 2019

Il rischio dell'acquisto dei farmaci on line


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

venerdì 21 giugno 2019

Mail truffa - non rispondete a questa richiesta

Ci capita, ogni tanto, di dover pubblicare un intervento dove segnalare una mail dove richiedono i vostri dati personali, o la vostra partecipazione per portare avanti una truffa.

E' evidente che in questo caso, come altre volte, si tratta di un tentativo di furto dei vostri dati personali, o quantomeno tentativo di coinvolgervi in qualche azione illecita.

Molto spesso, inoltre, mail come quella che potete leggere di seguito, hanno come fine quello di rubarvi i dati: phishing

E quindi, attendi alla nuova mail bufala e non rispondete alla richiesta di Richie!

Qui il testo della mail.

domenica 14 aprile 2019

Turista informato - quali rimedi per il danno subito durante la vacanza

La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila il 22 novembre 2017, presenta il tema della gradualità dei rimedi di cui dispone il viaggiatore, nel caso in cui l’organizzatore gli rovini la vacanza, non per questo addivenendo alla rottura dei rapporti.

Non è infrequente che il consumatore, per il sol fatto di avere subito un sopportabile disagio, colga il pretesto per intentare cause dispendiose.

A nostro avviso, il caso in esame prende le mosse da una lettura particolare (e forse non completa) dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda: a fronte di un contratto di viaggio e di coupon che prevedevano la villeggiatura stabile presso una sola struttura vacanziera, i ricorrenti hanno contestato di avere soggiornato “nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino” senza che la sistemazione fosse loro riferita. 

Se è pur vero che diverse disposizioni, anche di derivazione comunitaria, impongono di valutare la gravità dell’inadempimento, tuttavia tale valutazione va contestualizzata: e, per certo, non costituisce il pretesto per condotte opportunistiche, prive di ragionevolezza e lealtà di giudizio. 


Tale conclusione, oltre ad essere una norma di buon senso, è quello che si ricava dal principio di buona fede contrattuale (art. 1175 cod. civ.), il quale nella lettura offerta dal giudice impone, tra l’altro, di valutare qual è l’interesse dell’altro contraente e di evitare di risolvere il contratto quando il soddisfacimento del proprio può essere raggiunto tramite un rimedio che non metta a repentaglio il rapporto contrattuale.  

L’applicazione di tale elementare principio viene svolta dalla Corte di Appello attraverso il seguente ragionamento: “Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poiché in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.

Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacché il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher né nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile né, men che mai, di inadempimento.”

In definitiva, e a chiusura di tale condivisibile massima, non è mai errato ricordare che, a fronte del disagio patito all’interno di una struttura vacanziera, la contestazione dell’inadempimento contrattuale e la richiesta del risarcimento del danno costituisce un rimedio estremo, proprio di rapporti contrattuali irrimediabilmente deteriorati.

Diverso è il servizio alberghiero prestato al di fuori di personali aspettative: in tal caso, tuttavia, il rimedio più equilibrato è costituito dal reclamo. 

Di seguito, la sentenza in lettura.

domenica 23 dicembre 2018

Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore

Riceviamo, con una certa frequenza, richieste di aiuto o quantomeno delucidazioni da consumatori che sono stati iscritti alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o alle banche dati private (in primis, CRIF), non avendo pagato con regolarità il proprio debito ad una banca o finanziaria.

Le richieste che giungono alla nostra posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) hanno come fine quello di comprendere se e come la banca può segnalarci e se, nel caso di segnalazione non legittima, può essere chiesto all'istituto di credito il risarcimento del danno.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog (vedi qui), delineando alcuni aspetti inerenti la segnalazione, ed in particolare quali siano le conseguenze nel caso di omesso pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Alla luce dei dubbi sorti di recente tra i consumatori, riteniamo utile tornare a trattare l'argomento, e l'occasione ci viene offerta dalla recente decisione dell'Arbitro bancario e finanziario - collegio di Palermo che si è espresso in modo efficace in materia di segnalazione al Crif con la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.

(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).

Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:

(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.

Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.

Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.

(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
Questo secondo e delicato argomento è oggetto della richiesta di molti consumatori che vogliono "farla pagare alla banca" partendo dalla relazione segnalazione 

segnalazione illegittima = danno della reputazione del consumatore

Invero, non è così automatico tale collegamento e il Collegio di Palermo di ABF ci aiuta nel comprendere chi e come può chiedere un risarcimento del danno da errata segnalazione.

Il danno lamentato, patrimoniale e/o extrapatrimoniale, deve essere oggetto di prova sia in merito al pregiudizio (sofferenza/danno) subito, sia con riferimento alla natura del danno.

In termini più semplici, non è sufficiente sostenere che si è sofferto un danno derivante dalla segnalazione, ma occorre argomentarlo e provarlo, come evidenzia il Collegio dell'ABF: "In ogni caso, si evidenzia che i Collegi Abf hanno avuto modo di ribadire come non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da segnalazione illegittima, la mera allegazione di dinieghi del credito provenienti da altri intermediari basati sulla segnalazione preso le banche dati creditizia, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità".

Ed anche con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio è chiaro: "Quanto invece al danno non patrimoniale, la giurisprudenza dei Collegi dell'Abf richiede, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, che sia fornito almeno un principio di prova in ordine all'effettività della protestata reputazione di "buon pagatore" del ricorrente.".

Il merito di questa decisione, che potete leggere di seguito, è quello di proporre i punti più controversi della materia in modo semplice e di immediata comprensione anche per il consumatore, pur non condividendone tutte le conclusioni raggiunte. 
 
Qui la decisione n. 763 del 15 gennaio 2018.

venerdì 27 aprile 2018

Buca sulla strada? Il prontuario dell'automobilista

La nostra Associazione ha ricevuto, di recente, numerose segnalazioni provenienti da tutta Italia da parte di automobilisti imbattutisi in dissesti stradali.  

Come è tristemente noto, cadere oppure subire un danno al proprio veicolo a causa di buche e, più in generale, di anomalie del manto stradale non è così raro. 

Vediamo, di seguito, il fatto ed alcune soluzioni utili per il consumatore. 

domenica 11 febbraio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverosia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.

domenica 3 settembre 2017

Errata segnalazione in banca dati privata? si al danno d'immagine!

L'errata segnalazione di un debitore in una banca dati legittima quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno d'immagine. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (III^ Sez. Civ.) con la recente sentenza n. 16659/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017.

La Corte di Cassazione, chiamata a valutare un caso di errata segnalazione di una società in una banca dati (con qualifica di cattivo pagatore), ha riconosciuto il diritto di quest'ultima al risarcimento della propria immagine, lesa dall'errata indicazione nella banca dati.

Il Giudice di legittimità ha osservato, infatti, che in siffatta circostanza esiste un diritto d'immagine e reputazione sociale, riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che per una società commerciale assume ancor più rilievo.

Il soggetto commerciale, infatti, si pone sul mercato (ove esiste una forte concorrenza) con una sua immagine/reputazione verso i clienti, i fornitori e, più in generale, gli altri competitors del settore.

E' evidente che nel caso in cui vi sia una errata segnalazione, il danno d'immagine sofferto è maggiore e meritevole di tutela.

La Corte, peraltro, puntualizza che la parte che eccepisce il danno d'immagine ha l'onere di allegare e fornire prova della lesione sofferta e che può essere risarcita se rispetta il criterio causale della "condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa".

La prova del danno può essere fornita anche attraverso le presunzioni, ma consigliamo a chi intenda ottenere il ristoro del danno d'immagine in queste circostanze, di attivarsi e trovare elementi che provino un effettivo pregiudizio della propria reputazione ed immagine.

Qui la sentenza della Corte di Cassazione n. 16659/2017.

domenica 11 gennaio 2015

Scontri stadio - la società è responsabile per i danni creati dai propri tifosi

Questa settimana affrontiamo un argomento estremamente particolare, ossia la responsabilità della società di calcio per i danni sofferti dai terzi a causa della condotta dei propri tifosi.

L'argomento è stato oggetto della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione III, la quale è stata chiamata a risolvere una controversia ove un tifoso aveva citato in giudizio una società di calcio chiedendo il risarcimento del danno per danni subiti durante la visione di una partita.

Nel caso di specie, il tifoso stava assistendo ad una partita del Palermo, quando veniva colpito da un oggetto lanciato da un anello superiore, e subiva un grave danno allo zigomo.

La spettatrice citava in giudizio la società US Città di Palermo chiedendo il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta posta in essere da un altro partecipante all'evento sportivo.

La vicenda, dopo due gradi di giudizio, si è trascinata in Cassazione, ove il Giudice di legittimità, pur respingendo la domanda avanzata dalla tifosa, in quanto mal proposta, ha comunque individuato una responsabilità della società di calcio per i comportamenti scorretti dei tifosi. 

Secondo la Corte di Cassazione, lo stadio è un luogo pubblico, organizzato dalla società ospitante, la quale percepisce l'incasso dei biglietti venduti ai tifosi, ai quali riconosce, come corrispettivo, non solo lo spettacolo sportivo, ma anche la garanzia di condizioni di agibilità e sicurezza del luogo ove si svolge la manifestazione sportiva.

Questo obbligo/garanzia riguarda anche l'incolumità di tutti coloro che accedono all'impianto sportivo, i quali devono essere tutelati non solo da eventi naturali, ma anche da possibili condotte scorrette di altri tifosi, ossia eventi tutt'altro che imprevedibili.

La società, quindi, ha un obbligo di creare le condizioni di sicurezza, prevedendo ogni forma di controllo idonea a ridurre qualsiasi evento dannoso.
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