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venerdì 25 novembre 2022

Outlet Travel System - non è valido il contratto di Golden Eagle!

Anche il contratto denominato "outlet travel system" di Golden Eagle Travel & Service non è valido, e la società padovana viene condannata alla restituzione dei soldi incassati dai consumatori.

Ed ancora una volta, come già evidenziato in più circostanze, è stata considerata non valida l'adesione dei consumatori al registro dei soci di New Club Elite (per un approfondimento, leggi qui).

Nella concreta fattispecie, è il Tribunale di Monza (che già si era espresso in merito a questo tipo di contratti. Vedi qui) che ha accertato la non validità del contratto concluso da alcuni consumatori e la società padovana.


Una delle peculiarità di questo tipo di contratti è, come si è potuto notare in molti casi affrontati, il ricorso a grandi premi, come tablet o sconti carburante, i quali vengono presentati come offerte allettanti che giustificano la conclusione del contratto. Offerte che, gran parte delle volte, non vengono consegnate ai consumatori che invece ottengono un particolare sconto dal prezzo base, nella misura dei buoni a cui rinunciano.


Non può sfuggire che questi buoni vengono, però, elencati in modo analitico e fanno intendere al consumatore che con la conclusione del contratto si ottengono vari buoni, l'I-pad e "una quota associativa al tour opertor N.C.E. e a tutti i suoi privilegi".

Tali privilegi sono, come riconosciuto da vari consumatori, consiste nella mera iscrizione al club inglese denominato New Club Elite, una sorta di pseudo multiproprietà temporanea, circostanza non specificata nel contratto in modo completo e trasparente.

venerdì 14 febbraio 2020

Time e Service vi ha venduto un upgrade? nulla l'iscrizione a New Club Elite

Nuovo ed importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella vicenda New Club Elite. 

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la nullità di un nuovo contratto di upgrade venduto a dei consumatori emiliani da parte dell'agenzia Time & Service S.r.l. di Davoli (CZ), ordinando alla società di procedere alla cancellazione dei ricorrenti dall'iscrizione a New Club Elite, in modo tale che non debbano più pagare le spese di gestione.

La vicenda, comune a molti consumatori rimasti intrappolati nell'iscrizione al club inglese, prende avvio da uno dei famosi buoni vacanza regalati durante gli appuntamenti ad invito presso una struttura alberghiera e conclusa con la firma di contratti o promesse di vendita.

Nel caso di specie, due consumatori reggiani avevano aderito al sistema vacanze, dietro la promessa che se dopo dodici mesi dalla conclusione del contratto, sarebbero potuti uscire dal rapporto bancario con semplice invio di una mail alla società venditrice.

Purtroppo, come appurato in seguito, la promessa orale non veniva mantenuta anche perchè non trovava alcuna conferma nel contratto sottoscritto dai consumatori (verba volant, scripta manent).

Invitati a provare uno dei resort del circuito Club Elite, i nostri sfortunati acquirenti divenivano oggetto di una ulteriore proposta di miglioramento della propria iscrizione al club, il famoso upgrade, attraverso l'iscrizione a "club platinum".

Cosa vuol dire club platinum per l'acquirente? maggiori strutture, più persone che possono aderire alla settimana vacanza, più servizi secondo i proponenti, mentre di fatto i nostri consumatori non hanno trovato alcun vantaggio, risultando invece disorientati rispetto a tutti i denari spesi per entrare nel circuito Club Elite.

Appare opportuno evidenziare, infatti, che oltre alle spese di iscrizione, la coppia di Reggio Emilia è oggetto di richiesta di pagamento delle spese di gestione annuali, proveniente dalla Spagna, sede amministrativa N.C.E., con richiesta di pagamento di alcune centinaia di euro.

La domanda che i consumatori ci hanno rivolto è stata: "si può uscire da questo sistema?". La nostra risposta è: "SI".....ecco come.

lunedì 19 novembre 2018

Certificato New Club Elite - il Tribunale di Torino in favore dei consumatori

Molti lettori del blog ci hanno scritto di recente chiedendoci quale sia la posizione assunta dal Tribunale di Torino rispetto alla validità del contratto di acquisto del certificato Club Elite. Dobbiamo premettere che non possiamo darvi un quadro completo, in quanto i giudici intervenuti in questa materia sono molti, e la definizione dei giudizi può essere diversa.

Sicuramente possiamo evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzato i recenti interventi dei giudici torinesi chiamati a decidere in merito a questi particolari contratti.

lunedì 16 ottobre 2017

Travel & service box di GETS: Monza cancella l'iscrizione a NCE

Il Tribunale di Monza, ancora una volta, rende nullo il contratto di acquisto di un certificato New Club Elite, condannando la società venditrice alla cancellazione dei consumatori dal registro del club inglese.

Nel caso di specie, la società condannata è Golden Eagle Travel & Service, impresa della Provincia di Padova che ha promosso e venduto i pacchetti denominati Travel & service box con i quali, tra le altre, è stato venduta una iscrizione a New Club Elite a molti consumatori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Abbiamo peraltro ottenuto il medesimo risultato, sempre nei confronti di Golden Eagle Travel & Service, anche in altri tribunali:

Tribunale di Milano: quel contratto non è chiaro - si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano ha accertato la genericità del contratto "travel box", così motivando la propria decisione: ": "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Secondo il giudice milanese, il contratto non può essere considerato valido e vincolante per i consumatori, dichiarandone la nullità e ordinando la cancellazione di questi ultimi da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

Tribunale di Bologna

 Anche il Tribunale di Bologna si è trovato ad affrontare la vendita del prodotto definito "Travel box", ossia un pacchetto accompagnato da buoni benzina, viaggi esclusivi, sconti sulle prenotazioni viaggi e soggiorni, tra i quali veniva venduta ………"una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui fanno parte i complessi turistici: La fenice in Sardegna, Gli Ontani in Sardegna, Meridie Village in Calabria etc.".

In cosa consista questa quota è ben conosciuto da chi è entrato nel circuito New Club Elite, ovverosia l'iscrizione al club inglese fino al 2053.

Ma le caratteristiche di questo prodotto erano state specificate con chiarezza ai consumatori durante l'appuntamento all'albergo? 

E sono riportate nel contratto che avete sottoscritto?

Nel caso affrontato dal giudice bolognese, la risposta a questi quesiti è negativa, così come chiarito dal Tribunale di Bologna che ha riscontrato molte carenze nel modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori, ignari della iscrizione al club inglese collegata a quel contratto.

Tra le altre, il giudice ha accertato la seguente carenza informativa nel contratto:"sono del pari del tutto indeterminati e generici i riferimenti al <<N.C.E. Tour operator>> e del pari privo di contenuto informativo lo stesso <<certificato di associazione>> trasmesso ai ricorrenti mesi dopo la firma del contratto e nel contratto neppure adeguatamente presentato;".

Tutte queste motivazioni hanno suggerito il Tribunale di Bologna, come quello di Milano, a dichiarare nullo il contratto con restituzione dei soldi ai consumatori e cancellazione da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

I giudici si sono ad analizzare il modello contrattuale di Golden Eagle Travel & Service, valutando le informazioni, gli oneri e le conseguenze collegati alla firma, così come accaduto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza.

La società ha presentato l'offerta come "Travel & service box", un box contenente una sorta di dream box al cui interno ci sono offerte di ogni tipo, quali buoni omaggio - dispositivi elettronici - vantaggi per i mezzi pubblici e, non chiarito, l'iscrizione al solito club.

Il Tribunale di Monza ha così descritto il modello contrattuale "Nella fattispecie il contratto stipulato dai ricorrenti avrebbe come oggetto una c.d. “travel & service box” consistente in un iPad mini Apple Wi-Fi 16GB con software dedicato, una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui farebbero parte complessi turistici genericamente indicati e che darebbe diritto ai titolari".

Parte del modello contrattuale di Travel & Service Box
Il Giudice brianzolo, però, nel descrivere i dati emersi dal documento prodotto in atti, ed i successivi fatti accaduti ai consumatori monzesi, ha evidenziato la genericità e contraddittorietà del vincolo contrattuale.

Di conseguenza, e facendo seguito alle promesse ricevute dai promotori di GETS, si è rivolta a quest'ultima per chiedere la rivendita del diritto vacanza con restituzione dei soldi versati.

Purtroppo, i consumatori non hanno mai ricevuto alcuna risposta dalla società e quindi hanno visto, da un lato, sparire l'importo versato e, dall'altra, scoperto di essere costretti a pagare delle spese di gestione (od iscrizione) al club inglese fino al 31 dicembre 2053.

Il Giudice monzese ha considerato del tutto generico il contratto firmato dai consumatori monzesi, in quanto carente di tutte le informazioni relative al diritto oggetto di vendita.

Non possiamo che condividere questo passaggio del giudice:"Dall’esame di tali documenti non è chiaro se il contratto intercorso tra le parti abbia ad oggetto l’iscrizione ad un club o la vendita di un bene o servizio.

Inoltre non è determinato e/o determinabile il diritto di cui i ricorrenti sarebbero divenuti titolari con l’acquisto di tale certificato e, di conseguenza, la prestazione a carico della venditrice.

Il contratto, infatti, parla di servizi offerti con la tipologia basic, mentre il certificato indica che la fruizione dei predetti servizi sarebbe comprensiva del diritto di usufruire di una settimana all’anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al New Club Elite della tipologia basic.".

Di conseguenza, il Tribunale di Monza ha considerato non valido il generico contratto firmato dai consumatori, affermando che gli stessi non possono essere vincolati dal pagamento delle spese di gestione e condannando la società convenuta alla cancellazione dei loro nomi dal Registro di New Club Elite.

Per maggiori informazioni, potete contattare multiproprieta@consumatoreinformato.it
.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

domenica 21 novembre 2010

Il Tribunale di Pordenone ribadisce il principio del collegamento negoziale tra multiproprietà e finanziaria: ancora una volta il consumatore può cancellare la multiproprietà e riprendersi quanto pagato!

La sentenza che vi proponiamo di seguito è l'ennesima vittoria di un multiproprietario rispetto alla società che gli ha venduto la quota di diritto di godimento ripartito. 

Il Giudice ha quindi dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà ed ha "liberato" il consumatore dal dover pagare nuove spese condominiali annuali nei confronti del resort.

La vicenda, nata secondo le usuali modalità dell'invito ad un meeting, presenta anche l'ulteriore elemento del finanziamento: il multiproprietario, infatti, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per poter pagare a rate la propria quota di diritto di godimento.

Il Tribunale di Pordenone, seguendo un filone giurisprudenziale oramai affermato, ha accertato l'esistenza di un collegamento tra i due contratti, quello di multiproprietà e quello di finanziamento, sicché alla nullità del primo è seguita la nullità dell'accordo stipulato tra il consumatore e la società finanziaria.

Il multiproprietario, quindi, ha potuto riottenere tutti i soldi spesi per l'acquisto della multiproprietà.

Di seguito la sentenza

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