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domenica 19 aprile 2026

Netflix e aumenti unilaterali: cosa cambia dopo la sentenza del Tribunale di Roma

Questa domenica torniamo a trattare la vicenda "Netflix", proponendovi la sentenza n. 4993/2026, con la quale il Tribunale di Roma ha voluto lanciare un segnale in favore dei consumatori digitali e contro le piattaforme di streaming.

Abbiamo già trattato la vicenda con altro nostro intervento (vedi qui), segnalando la decisione del giudice romano, il quale ha condannato una pratica diffusa e spesso subita passivamente da milioni di utenti: le modifiche unilaterali dei prezzi e delle condizioni di abbonamento.

L’azione, promossa dal Movimento Consumatori contro Netflix Services Italy S.r.l., mette sotto accusa il cuore dei contratti delle piattaforme: le clausole che consentono di cambiare le regole del gioco mentre il contratto è già in corso, ossia la legittimità dello ius variandi.


- Lo “ius variandi”: quando il contratto lo decide una sola parte

Il nodo giuridico della questione è lo ius variandi, cioè il potere del professionista di modificare unilateralmente il contratto in essere con il consumatore, con unico obbligo di preavviso del consumatore un periodo antecedente alla modifica peggiorativa (di solito 30 giorni).

In questi casi, il consumatore può disdire il contratto o "accettare" le nuove tariffe applicate dal professionista.

Nel caso di Netflix, questo potere riguardava:

  • il prezzo dell’abbonamento
  • le condizioni di utilizzo del servizio

Il problema non è tanto l’esistenza di questo potere, come già anticipato in precedenza, ma il suo esercizio effettivo da parte di Netflix.

E qui l'intervento del Tribunale di Roma è chiaro ed inopinabile, laddove osserva che le clausole oggetto di censura creano uno squilibrio significativo tra le parti, violando il Codice del Consumo. 

In sostanza, il contratto diventa uno strumento nelle mani della sola piattaforma, la quale mentre il consumatore resta in posizione passiva.


- Clausole vessatorie - le vaghe ragioni di Netflix

Anche le ragioni addotte da Netflix per giustificare l'aumento proposto/imposto non hanno convinto il giudice romano, in quanto fondate su formule ormai tipiche quali il miglioramento del servizio o l'aumento dei contenuti od ancora la migliore qualità dei servizi offerti agli abbonati.

Tutte ragioni ritenute irrilevanti da parte del Tribunale di Roma, il quale ha richiamato i principi previsti in materia, ricordando che una modifica unilaterale è legittima solo se è:

- trasparente

- specifica

- prevedibile

Tradotto, la modifica deve essere predisposta dal professionista (Netflix nel caso di specie) in modo tale che il consumatore deve poter capire, fin dall’inizio, quando e perché il prezzo potrà cambiare.

E nel caso esaminato dal giudice, le clausole non rispettavano i principi appena richiamati, in quanto non fissavano criteri chiari; lasciavano ampia discrezionalità all’azienda;verano accompagnate da comunicazioni standard e poco informative.

Qual conseguenza? la condizioni contrattuale si presume come vessatoria con conseguente nullità che non può essere ovviata dall'informativa standard che per anni le piattaforme hanno utilizzato, ossia: “se non ti sta bene, puoi cancellare l’abbonamento”.

La sentenza smonta questa impostazione in modo deciso, proponendo un diverso ragionamento secondo il quale il diritto di recesso concesso al consumatore non riequilibrail contratto, perché:

  • il consumatore subisce comunque una modifica imposta;
  • la disdetta comporta costi reali (perdita del servizio, discontinuità);
  • non esiste una vera alternativa negoziale.

In altre parole: la libertà di uscire non sana una clausola squilibrata.


- La clausola vessatoria non è solo un problema contrattuale - pratica commerciale scorretta

E qui il giudice romano si spinge ad affrontare, con la decisione oggetto del nostro commento, un secondo livello di tutela: quello delle pratiche commerciali scorrette.

La comunicazione dell'aumento può essere considerata una pratica commerciale scorretta, con danno verso il consumatore, quanto la comunicazione dell'aumento viene, come nel caso Netflix risulta provato:

- enfatizza benefici (“più contenuti”, “più qualità”);

- viene proposta con un taglio promozionale (una sorta di nuova offerta);

- non fornisce informazioni complete e trasparenti.

Questo modo poco trasparente di proporre il cambio delle condizioni da parte del professionista può, secondo il Tribunale di Roma,influenzare indebitamente le scelte del consumatore e integrare una violazione del Codice del Consumo .

In termini più semplici, il giudice arriva ad individuare una tutela del consumatore che si fonda sotto due profili (tutela “a doppio binario”): da una parte sotto il profilo della validità delle clausole incluse nel contratto e delle sue modifiche, dall'altro dal punto di vista della correttezza delle comunicazioni.


- Cosa cambia concretamente per i consumatori

La causa è stata avviata con gli strumenti delle azioni rappresentative, oggi uno dei meccanismi più incisivi di tutela collettiva.

Le conseguenze possono essere molto concrete:

  1. stop all’uso delle clausole illegittime
  2. divieto di reiterare le condotte scorrette
  3. obbligo di informare tutti gli utenti coinvolti
  4. possibile rimborso degli aumenti pagati

E questo provvedimento potrebbe creare un importante precedente che riguarderà anche gli altri operatori del settore, ridefinendo le regole dei contratti digitali, in quanto le piattaforme digitali non possono più usare clausole generiche per modificare prezzi e condizioni.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 4993/2026, che puoi leggere di seguito, apre uno spazio concreto di tutela, anche per situazioni già verificatesi.

domenica 10 novembre 2024

Mediazione civile & condominio - sufficiente la maggioranza dei presenti per la delibera positiva

Può l'amministratore di un condominio prendere posizione in una mediazione civile (ad esempio, raggiungendo il consenso con la controparte) senza aver ottenuto un parere favorevole preventivo da parte dell'assemblea dei condomini?

Il Tribunale di Roma, trovatosi davanti a questo quesito, ha ritenuto di rispondere in senso positivo, argomentando però, che lo stesso amministratore dovrà, in tali casi, in seguito illustrare la situazione avanti ai condomini, durante l'assemblea, ed ottenere il loro consenso.

Ma quale voto assembleare serve per ottenere l'approvazione ex post dei condomini? il giudice romano ritiene che in questi casi, il voto sufficiente per l'approvazione del verbale di mediazione è quello previsto a mente dell'art. 1136 c.c. comma 2: "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.".

Questi sono i requisiti minimi affinché il voto assembleare ratifichi la condotta tenuta dall'amministratore.

Di seguito, la sentenza n. 7405/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 12 novembre 2023

Nulla la delibera condominiale quando la convocazione dell'assemblea avviene con semplice mail

La sentenza oggetto del nostro intervento odierno chiarisce quando sia valida la convocazione di una assemblea e quali obblighi l'amministratore sia tenuto ad osserva ai fini della validità della delibera condominiale.

La questione, tutt'altro che rara, ha ad oggetto la convocazione del condomino attraverso la semplice mail (no PEC) e la validità della successiva delibera adottata in assenza del singolo proprietario.

La vicenda prende le mosse da una delibera assembleare impugnata da due condomini, interessati a porre nel nulla le decisioni assunte nell'assemblea convocata con semplice e-mail.

Per comprendere se una semplice comunicazione elettronica sia idonea a soddisfare il requisito di validità della convocazione all'assemblea condominiale occorre, come correttamente fatto dal Tribunale di Roma, delineare la distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale.

Il regolamento assembleare è regolato all'art. 1138 c.c. e viene votato a maggioranza nell'assemblea condominiale, e disciplina l'insieme delle questioni che riguardano la gestione delle parti comuni dell'edificio. 

Il limite che caratterizza il regolamento assembleare è che "non può incidere sui diritti dei singoli condomini, sulle parti comuni o sulle parti di proprietà esclusiva".

Il regolamento contrattuale è, invece, quello predisposto dal costruttore, come atto costitutivo del condominio, e che viene riportato (ed accettato) in tutti gli atti di vendita ai nuovi proprietari, oppure quello votato all'unanimità dai condomini.

Quest'ultimo è più vincolante per gli aderenti al condominio, anche se non può precludere i singoli diritti spettanti ad ogni condomino.

Tra questi rientra anche il diritto ad essere informato tempestivamente sulla data dell'assemblea, e sul contenuto della discussione: tale comunicazione deve avvenire con raccomandata, posta elettronica certificata o consegnata a mano.

La semplice posta elettronica può supplire a questo obbligo informativo? il Tribunale di Roma interviene chiarendo le ragioni per le quali la comunicazione non può avvenire via mail: "Al riguardo, l'art. 72 disp. att. c.c. prevede l'inderogabilità, da parte del regolamento di condominio, dell'art. 66 disp. att. c.c., il quale, al terzo comma, indica in via tassativa la modalità dell'avviso di convocazione (posta raccomandata, PEC, fax, o consegna a mano), non ricomprendendo tra le stesse la convocazione via e-mail.

Nel caso di specie, la delibera di convocazione delle future assemblee tramite e-mail ordinaria (punto 2 o.d.g.) risulta non solo essere contraria a norma dichiarata espressamente inderogabile (ossia l'art. 66 disp. att. c.c.) ma anche allo stesso regolamento di condominio (la cui natura contrattuale è stata riconosciuta dallo stesso convenuto), il quale, per le ragioni sopra esposte, non potrebbe essere modificato dai condomini, neppure in via convenzionale, con il risultato di derogare a tale norma di legge.".

Insomma, una delibera assembleare non può prevedere la comunicazione via mail, e nemmeno il regolamento assembleare, mentre la possibilità potrebbe essere contemplata nel caso di regolamento contrattuale, o almeno così lascia intendere il Tribunale di Roma con il provvedimento che trovate qui di seguito.

Tribunale di Roma Sez. V^ Civ. - sentenza n. 14299/2023

domenica 1 ottobre 2023

Multiproprietà: preliminare non adempiuto. Che succede?

Sono molti i casi, anche segnalati a questa associazione, di contratti preliminare per l'acquisto di un diritto reale parziale - multiproprietà - rimasti disattesi e non adempiuti da parte della società promittente venditrice.

La particolarità di queste vicende è che, nonostante al preliminare non sia succeduto il contratto definitivo di trasferimento della porzione di bene immobile, le famose settimane, il promissario acquirente entra nel possesso del bene, potendo godere della settimana, ma in particolar modo dovendo pagare le spese di gestione annuali.

Viene a crearsi, in questi casi, una netta distinzione tra la situazione giuridica (obbligo inadempiuto alla conclusione del rogito notarile - mancanza di proprietà piena da parte del consumatore) e la situazione reale (godimento del diritto vacanza - obbligo al pagamento delle spese di gestione annuali).

A ciò si deve aggiungere che il promissario acquirente paga la somma prevista per l'acquisto del diritto reale all'atto della conclusione del preliminare, anche in assenza del successivo atto traslativo dei millesimi di proprietà.

Non di rado, inoltre, il promissario acquirente non viene convocato alle assemblee previste tra i multiproprietari, in quanto non legittimato a partecipare e votare le decisioni assunte in quella sede. 

Come uscire da questo inghippo? il Tribunale di Roma ci offre una buona descrizione della vicenda, chiarendo i vari punti che contraddistinguono questi rapporti e la necessità da parte del consumatore di invitare alla conclusione del definitivo e, in seguito, chiedere la restituzione della somma versata con il preliminare.

Il giudice romano chiarisce, richiamando l'orientamento costante della Cassazione, che il creditore che intenda contestare la risoluzione del contratto preliminare, deve fornire prova dell'esistenza del rapporto da cui nasce il suo diritto (quello alla conclusione del definitivo), mentre può limitarsi ad allegare (affermare) che la controparte (il promittente venditore) non abbia adempiuto all'obbligo assunto con la firma del contratto.

Sarà quest'ultimo a dover dimostrare di aver adempiuto all'obbligo contrattuale e, nel caso di specie, aver invitato il promissario acquirente al rogito notarile.

Il promissario acquirente deve limitarsi a chiedere alla controparte di concludere, entro un congruo termine, il contratto definitivo, ossia il rogito notarile con il passaggio della proprietà in favore del consumatore.

Nel caso in cui questo termine non sia rispettato, il preliminare verrà considerato come inadempiuto e il promissario acquirente avrà il diritto alla restituzione della somma versata alla controparte con il preliminare.

E' chiaro, sul punto, il Tribunale di Roma laddove osserva che: " Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.  23315 dell'8/11/2007).". 

Il giudice romano puntualizza che: "Va comunque aggiunto che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art.  1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (v. Cass. Civ., Sez. II, 04/09/2014, n. 18696; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9314).".

La diffida ha il compito di rendere inadempiuto il preliminare non eseguito, mentre il provvedimento del giudice ha l'ulteriore fine di legittimare il promissario acquirente ad ottenere la restituzione della somma versata in sede di preliminare. 

Di seguito, Tribunale di Roma - sentenza n. 3266/2023 del 27 febbraio 2023

domenica 21 agosto 2022

Lite condominiale: il condomino dissenziente paga?

La pronuncia oggi in commento, la n. 12803 pubblicata dal Tribunale di Roma il 18 giugno 2019, ci consente di determinare gli oneri che il condomino, preso singolarmente, deve sostenere qualora il proprio condominio intenti, sia per avallo dell’assemblea che per autonoma iniziativa dell’amministrazione, delle controversie legali. 

La questione prende le mosse dall’impugnazione della delibera assembleare, nella quale i condomini ricorrenti hanno eccepito di non ritenersi responsabili delle conseguenze di una lite intrapresa dal condominio, e quindi delle relative spese di lite. 

In particolare, i condomini, affermando di aver appreso dell’esistenza di questa controversia nel corso di un’assemblea condominiale, hanno notificato all’amministratore un atto di dissenso (articolo 1132 codice civile), nel quale dichiaravano di voler essere separati dalla responsabilità per gli effetti della eventuale soccombenza. 

Occorre, a questo, punto, specificare se la norma appena citata, che pure è centrale in argomento, può essere richiamata puntualmente dal condominio, oppure se risponde a logiche più articolate. 

Proprio dalla lettura dell’articolo 1132 Codice Civile, rubricato “dissenso dei condomini rispetto alle liti”, emerge che i condomini, in sede assembleare, possono deliberare di promuovere una lite oppure di resistere ad una lite: di primo acchito, sembrerebbe che la notizia di tutti i fatti litigiosi del condominio confluisca nell’assemblea. 

Tale deduzione, tuttavia, sarebbe del tutto ingenua, poiché non si  può non tener conto della sfera di attribuzioni originarie che la legge riconduce all’amministratore di condominio. 

A tale riguardo, l’articolo 1130 Codice Civile - nell’esplicitare un elenco per lo più attiene agli atti di conservazione delle parti comuni o alla gestione fiscale e contabile improrogabile -  demanda all’amministratore l’espletamento dei doveri di legge. 

L’articolo 1131 Codice Civile, poi, chiarisce che per espletare tali attribuzioni, l’amministratore dispone della rappresentanza dei condomini e può agire o resistere in giudizio contro terzi o condomini (o, qualora questi venga a mancare per qualsiasi causa, il curatore speciale; vedi articoli 65 disp. att. e 30 c.p.c.).  

In definitiva, tre sono le fonti della rappresentanza in giudizio da parte dell’amministratore condominiale: 

- Anzitutto vi è la legge, in base al principio facilmente desumibile dall’articolo 1130 e ss. per il quale l’amministratore, nell’alveo delle sue improrogabili attribuzioni, deve espletare correttamente i propri doveri, intentando le azioni giudiziarie ritenute opportune. Va ricordato, però, che l’amministratore è tenuto ad attestare le liti in corso, quantomeno, al condomino che ne faccia esplicita richiesta (articolo 1130, n. 9), codice civile);

-    quindi, vi è il regolamento condominiale, atto formato o rivisto dai condomini intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio ed allegato al registro dei verbali assembleari (articolo 1138, comma 3°, codice civile),  che contiene norme sull’uso delle cose comuni, sulla ripartizione delle spese da parte dei condomini, nonché le norme di tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministratore. Il regolamento condominiale può essere fonte del conferimento di maggiori poteri all’amministratore di condominio, e quindi della rappresentanza ad hoc. 

- Infine, vi è la delibera assemblea. Di solito, l’assemblea condominiale è informata dall’amministratore di tutte le liti condominiali il cui contenuto esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, tutte quelle, cioè, che non sono previste dalla legge ovvero dal regolamento condominiale. 

Chiarite le fonti della rappresentanza in giudizio, e soprattutto chiarito che la notizia delle controversie intraprese dal condominio non confluisce automaticamente nelle assemblee condominiali, è opportuno chiarire quali sono i margini di manovra del condomino che intenda esprimere il proprio dissenso. 

Se le controversie:

A.- sono state intentate dall’amministratore nell’esercizio delle attribuzioni originarie (articolo 1130 codice civile), il condomino potrà ricorrere all’assemblea condominiale contro i singoli provvedimenti dell’amministratore (articolo 1133 codice civile) oppure adire il giudice ordinario contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (articolo 1137 codice civile). In ogni caso, sarà tenuto corresponsabile, insieme agli altri condomini, delle spese litigiose, senza separazioni di sorta. 

B.- Se le controversie scaturiscono dal conferimento della rappresentanza contenuto nella delibera assembleare, che si ha per tutte le materie che esorbitano dalle attribuzioni originarie dell’amministratore, allora il condomino ha il margine adeguato per esprimere il proprio dissenso, purché notifichi all’amministratore un atto di dissenso, entro e non oltre trenta giorni dopo aver appreso della deliberazione assembleare. 

Tale atto indica la separazione dalla responsabilità in ordine alle conseguenze di lite in caso di soccombenza del condominio. In conseguenza di questa notifica, il condomino potrà essere chiamato a rispondere degli effetti della lite in questi termini: 

    b.1.- del mero anticipo delle spese di soccombenza, con diritto di rivalsa verso il condominio; 

        b.2.- delle spese di giudizio che il condominio, dopo aver vinto la causa, non può ripetere dal soccombente (ad esempio, le spese di lite compensate dal giudice; vedi art. 92 c.p.c.).

In questi casi, viene consentito al condomino dissenziente di poter esprimere il dissidio ex art. 1132 c.c. e non partecipare alle spese legali sostenute dal condominio per il giudizio al quale si è opposto.

Tribunale di Roma - sentenza n. 12803/2019.

domenica 27 giugno 2021

Quando è prescritto l'obbligo di pagare le rate del finanziamento?

La sentenza in commento questa domenica, resa dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2019, si presta per affrontare il tema della prescrizione nei rapporti di finanziamento, il quale è stato brevemente evidenziato dal Giudice.  

La prescrizione è stata una delle eccezioni preferite dalle difese degli istituti di credito nei confronti del cliente, soprattutto quando questi ultimi facevano le rimesse nei conti correnti e, dopo che il conto era stato chiuso, si accorgevano che il saldo era a loro sfavore e, quindi, agivano per chiedere il rimborso delle somme pagate durante il rapporto. 

Ma, in questi casi, si parla dei rapporti di conto corrente, o al più di castelletti di sconto, che sono ben altre cose rispetto ai finanziamenti al consumo che ci interessano, e vedremo di seguito la sostanziale differenza esistente tra questi rapporti bancari. 

Affrontiamo, allora, l’argomento dal punto di vista del cliente, partendo dall’istituto della prescrizione. Sebbene in origine la parola abbia avuto più a che vedere con i comandi [latino  praescriptio –onis, da praescribĕre], nel nostro ordinamento si parla comunemente di prescrizione estintiva (art. 2934 codice civile). 

Una persona che vuole far valere i propri diritti, deve agire in modo sollecito, ossia entro un certo periodo di tempo; diversamente il rischio è che decorso un determinato lasso temporale (termine di prescrizione), la tutela del proprio diritto venga meno (rectius il diritto si estingue).

Questo principio, a grandi linee, lo mettiamo in pratica quando portiamo al macero, per così dire, le cartelle esattoriali: sappiamo, cioè, che dopo un certo periodo di tempo queste ultime scadranno e paralizzeranno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Ebbene, nel caso dei contratti bancari, e soprattutto del nostro rapporto di finanziamento, quando decorre il termine per la banca creditrice per agire nei vostri confronti? Quando si prescrive un finanziamento non pagato? 

I motivi per i quali non è stato pagato possono essere molti: fra tutti, l’addebito di interessi e commissioni non dovute. 

Anzitutto, collocandoci nella materia contrattuale, l’articolo 2946 codice civile ci dà una prima informazione: la prescrizione dura dieci anni, salvo i tempi più brevi previsti per tipologie di contratti molto specifiche.

Ma non basta, il dato, da solo, non è risolutivo. 

Bisogna anche stabilire con sicurezza da quando vanno computati questi anni (il termine di decorrenza o, dies a quo, per l’appunto). Questa volta il codice non ci aiuta molto, perché si limita a dire che questi anni vanno contati da quando il diritto si può fare valere nelle sedi legali (articolo 2935 codice civile).

Poiché questa affermazione non è lapalissiana, quando si può fare valere il diritto, e il diritto a non pagare una rata del finanziamento?

E qui si apre uno scenario apparentemente scivoloso. Il rimborso del capitale, come pure il pagamento degli interessi e delle commissioni, non avvengono in un solo atto: se così fosse, infatti, non vi sarebbe nemmeno il motivo di chiedere in prestito una somma, perché vorrebbe dire che il cliente disporrebbe di un proprio capitale. 

Resta comunque fermo che il debito contratto dal cliente con l’istituto di credito dopo aver chiesto e ottenuto il prestito è uno, ed uno soltanto. Ciò vale sia in un rapporto di mutuo, che in un finanziamento al consumo: il debito, anche se pagabile a rate, non è inserito in un rapporto di durata. Difatti, secondo la giurisprudenza (e la sentenza in commento non esce dagli schemi), sia per il mutuo che per il credito al consumo le rate non determinano, mese per mese, diversi termini di prescrizione. 

In altre parole, il termine di prescrizione nel contratto di mutuo non adempiuto dal cliente comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, perché in quel momento il debito si considera scaduto e il creditore può agire per recuperare il suo credito.

In conclusione, il debito può considerarsi scaduto quando diventa esigibile da parte dell’istituto di credito: vale a dire, quando scade l’ultima rata. In buona sostanza, per stabilire quando si prescrive il finanziamento non pagato, basta contare dieci anni dall’ultima rata scaduta, e verificare se, nel frattempo, non hai ricevuto un sollecito di pagamento. Se nulla ti è arrivato, ti sarai liberato da tutto il debito e non da una singola rata.

Qui di seguito, la pronuncia del Tribunale di Roma.

domenica 10 marzo 2019

Automobile & garanzia - difetto di conformità e responsabilità del venditore

La sentenza che vi proponiamo questa domenica, emessa il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Roma, offre il destro per affrontare una tematica sempre attuale nel campo del consumo, ossia il difetto di conformità dell’autovettura, con particolare riguardo ai soggetti responsabili per il danno sofferto dall'acquirente.
  
Il caso affrontato dal giudice romano ha ad oggetto la vendita di un veicolo usato, a condizioni economiche vantaggiose, da parte di una concessionaria ad una persona disabile. 

Nonostante il non eccessivo utilizzo, il veicolo, nel periodo successivo, si arresta a causa di un guasto di non lieve entità. 

L'acquirente porta l'auto alla concessionaria, la quale visiona il mezzo è ritiene che il guasto sia dovuto alla pessima qualità dell’olio motore utilizzato dal nuovo proprietario e, quindi, nessuna garanzia poteva essere invocata da quest'ultimo.

Al contrario, l’officina di fiducia del consumatore ha ritenuto che l’automobile presentasse un grave difetto già prima della firma del contratto, e celato dal venditore all'acquirente. 

La vicenda arriva davanti al Tribunale di Roma, il quale viene chiamato a valutare diverse  responsabilità (contrattuali e non) nei confronti di più soggetti, a partire dalla concessionaria venditrice fino alla casa produttrice.

Ebbene, talora accade che il compratore, complice la premura, agisca alla rinfusa, interpellando soggetti che, in realtà, sarebbero da escludere.

Nelle cause contrattuali di risarcimento del danno per il malfunzionamento dell’autovettura, il primo tassello è costituito dalla corretta individuazione del soggetto contro il quale indirizzare la propria azione legale.

Ad avviso del Tribunale di Roma, è necessario ricordare che l’automobile si inserisce dentro una “catena di vendita”: essa comprende diversi anelli che procedono dalla produzione alla distribuzione, e dalla distribuzione alla rivendita. A volte, l’anello conclusivo è composto da due o più rivenditori intermedi.

A livello contrattuale, però, il compratore instaura il rapporto soltanto con il proprio venditore: vale a dire, il concessionario che ha consegnato l’automobile e le chiavi. 

Questo significa anche che ogni inadempimento che riguarda il contratto di compravendita (e l’attivazione delle garanzie) deve riguardare sempre il venditore; sarà quest’ultimo, poi, a rivalersi nei confronti del distributore o del concessionario.

Operata tale doverosa premessa, risulta altresì importante comprendere come impostare una domanda di risarcimento del danno da difetto di conformità.

Si pongono, a questo punto, diversi problemi d’interpretazione che, se interessano di più avvocati e giudici, hanno comunque risvolti pratici molto evidenti: tra questi, decadenza e prescrizione della domanda ed onere della prova.

Per quanto qui d’interesse, va anzitutto precisato che l’articolo 129 e ss. del codice del consumo prevede un vero e proprio obbligo di fornire un bene conforme al contratto (sul punto, puoi approfondire qui). 

Il complesso ed articolato sistema di tutele e garanzie previsto dal codice del consumo, poi, costituisce una specificazione delle tutele previste dal codice civile (art. 1490 e ss.). 

Senza dilungarci oltre su aspetti di pura dottrina, andiamo ai punti nevralgici della sentenza in commento.

Di particolare interesse la conclusione, per la quale “pur nel silenzio della disciplina del TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria per danni conseguenti alla non conformità del prodotto venduto; inoltre anche detta domanda deve ritenersi soggetta allo stesso termine di decadenza e di prescrizione previsto dal citato art. 132 TU Consumo e non a quello previsto dall’art. 1495 c.c. per la vendita in generale ed allo stesso criterio di imputazione della responsabilità.

Dunque, una volta verificata l’ammissibilità della domanda risarcitoria, (…) esigenza di uniformità deve riguardare anche il merito e i presupposti stessi della domanda risarcitoria, con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c.il risarcimento del danno deve ritenersi non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

L’obbligo risarcitorio a carico del venditore pertanto sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi accertati; quindi è necessario e sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l’esistenza dei difetti di conformità lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre.”

In definitiva, il consumatore, per impostare correttamente una domanda di risarcimento del danno, deve indicare nell’atto i punti sopra evidenziati, evitando ogni automatismo. 

E, sia chiaro, questo onere non può ridursi a semplici doglianze o lamentele che, nel merito, non permettono di risalire ad addebiti più dettagliati, ma deve essere caratterizzato dall'indicazione precisa delle contestazioni sollevate verso il venditore e l'effettiva causalità rispetto al malfunzionamento lamentato.

Di seguito, la sentenza per esteso. 

domenica 5 febbraio 2017

Mutuo in franchi svizzeri - da Roma arriva la possibile via di uscita

Nuova via di uscita per i titolari di un mutuo in franchi svizzeri che sono schiacciati dagli interessi elevati e dalla clausola di indicizzazione.

Abbiamo già trattato l'argomento mutui indicizzati, ritenuti leciti dal Tribunale di Milano con un recente provvedimento (vedi).

Il Tribunale di Roma (Giudice Cerenzia) si è pronunciato di recente, rilevando la parziale nullità del contratto sottoscritto dal consumatore con l'intermediario bancario, per scarsa trasparenza a danno del contraente debole.

La questione affrontata dal Giudice riguarda tutti coloro che una decina di anni addietro decisero di accendere un contratto di mutuo "in franchi svizzeri" allettati dalla prospettiva di poter risparmiare nel pagamento degli interessi, approfittando del cambio euro/franco svizzero.

E' accaduto, quindi, che il consumatore abbia stipulato con la Banca contratti di mutuo che prevedono, tra le clausole che regolano gli interessi, “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, prevendendo che a fronte dell’erogazione di un capitale in euro per l'acquisto di un immobile, la parte mutuataria si impegna a rimborsare alla banca la somma in rate mensili in euro, versando i relativi interessi. Gli interessi vengono determinati, però, dalla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli conteggiati in base al tasso di riferimento rapportato all'indice alla valuta straniera.

Il problema si pone quando, fin dall'inizio, non viene chiarito chi, tra il cliente o la Banca, deve farsi carico del rischio della svalutazione di una valuta verso l'altra. La questione non è di poco conto, poiché la Banca, molto spesso, sfrutta questa incertezza, quando il cliente decide di estinguere in anticipo il mutuo, per applicare la rivalutazione per sé più vantaggiosa.

E qui sorge il problema: l'estinzione del mutuo avviene con una rivalutazione favorevole alla banca e molto gravosa per il cliente.

Il mutuo con queste norme, svantaggiose per il cliente, è valido?
In generale, in materia bancaria l'articolo 116 del Testo Unico Bancario impone, per i contratti pubblicizzati al cliente, alla banca di rendere noto in modo trasparente tutte le clausole del mutuo e, tra l'altro, quali sono i tassi di interesse applicati nel rapporto e quali sono le valute usate per l'imputazione degli interessi.

A questa norma, si aggiunge, per i consumatori - coloro che agiscono “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, decreto legislativo 205/2006) – l'articolo 33, il quale stabilisce che è vessatoria la clausola del contratto che faccia ricadere sul consumatore uno squilibrio di diritti ed obblighi.

In virtù di tali norme, l'intermediario è chiamato a chiarire qual è il metodo di calcolo che segue per imputare al cliente gli interessi indicizzati, all'atto dell'estinzione del mutuo. 

Le clausole contrattuali prive di trasparenza e determinatezza possono essere dichiarate nulle ed inefficaci per il mutuatario, con conseguente ricalcolo della posizione debitoria di quest'ultimo verso l'istituto di credito.

Il Tribunale di Roma - clausola poco trasparente=clausola nulla
Nella cornice sopra esposta si colloca il caso affrontato, da ultimo, dal Tribunale di Roma, dove il consumatore concludeva un contratto di mutuo con interesse indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale; tuttavia, quando richiedeva l'estinzione del mutuo, si vedeva imputare, nel conteggio informativo, la rivalutazione del capitale al tasso di cambio  convenzionale, più favorevole per la banca, e ciò nonostante la svalutazione attuale del franco svizzero e la situazione di vantaggio del cliente.

Il Giudice chiamato a valutare le clausole contrattuali, ha rilevato che i documenti sottoscritti dal cliente non rendono chiaro il meccanismo di determinazione degli interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Il Tribunale di Roma osserva che la genericità di alcune clausole del contratto di mutuo "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

La genericità del contratto, la sua indeterminatezza ed equivocità produce come effetto un significativo squilibrio nei rapporti tra le parti a danno del consumatore, come si evince dall''importo preteso dalla banca per il rimborso anticipato nel caso di estinzione del mutuo ad opera  del mutuatario.

La soluzione adottata dal Tribunale si fonda sull'assunto che la clausola di indicizzazione è stata redatta in modo ambiguo e poco trasparente: è vero, infatti, che la banca ha optato per la rivalutazione al tasso convenzionale per non essere svantaggiata dalla svalutazione del franco svizzero.

Ebbene, il comportamento della banca, sebbene corretto da un punto di vista formale, tale non è dal punto di vista del consumatore, il quale sconta l'ambiguità delle clausole introdotte nel formulario imposto dall'intermediario. 

La carenza di trasparenza e pubblicità delle clausole inerenti il calcolo degli interessi e il rimborso del mutuo per estinzione anticipata violano, nel caso affrontato dal Giudice, gli artt. 115 e 116 TUB e 33 del Codice del Consumo, giustificando la  dichiarazione di nullità ed inefficacia delle norme contrattuali e, aspetto più importante, legittimando il cliente/mutuatario ad ottenere la restituzione dei maggiori interessi pagati alla banca.

La nullità delle clausole contrattuali produce una seconda conseguenza: la clausola di estinzione anticipata inserita nel contratto non può più essere utilizzata dalla banca per chiedere il pagamento di elevate somme al mutuatario che vuole estinguere il mutuo o anche solo trasferirsi ad altra banca.

Qui di seguito il provvedimento del Tribunale di Roma.

domenica 31 gennaio 2016

Non esiste un diritto generale all'oblio on line

Il diritto all'oblio (right to be forgotten) è un argomento che è stato oggetto di discussione costante negli ultimi tempi, anche dai giudici chiamati a decidere in merito alla presenza di notizie pubblicate in rete o indicizzate dai motori di ricerca.

La sentenza pilota in questa materia, ossia quella utilizzata dai giudici ai fini della decisione, è quella pronunciata dalla Corte di giustizia dell'unione europea C- 131/12, ove il giudice europeo ha tracciato i principi principali per la tutela della riservatezza del singolo e, allo stesso tempo, il diritto di stampa e critica (vedi).

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto da un professionista che, a seguito di alcune ricerche via internet, risulta avvicinato alle vicende della malavita organizzata romana per vicende concluse alcuni anni addietro.

La parte ricorrente ha chiesto, con la propria domanda, la cancellazione delle pagine web e, in particolare, delle indicizzazioni via internet, con risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23771/2015, ha ritenuto di non accogliere le domande proposte dal professionista, delimitando il diritto all'oblio ai tempi di internet.

Il giudice romano, richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di far prevalere il diritto all'informazione e all'interesse pubblico, a discapito del diritto di tutela del privato.

Il Tribunale di Roma osserva, infatti, che da una parte gli eventi richiamate nelle notizie sono abbastanza recenti, tali da giustificare la loro pubblicazione on line, mantenendo un carattere di attualità e rilevanza pubblica.

Sotto altro profilo, la persona richiamata nelle notizie (ossia il ricorrente) è soggetto avente richiamato profilo pubblico, tale da giustificare la pubblicazione in rete di notizie che lo riguardano, anche sotto il profilo dell'indagine giudiziaria locale.

Per tali ragioni, prevalendo il carattere pubblico del personaggio, il giudice ha ritenuto di tutelare il diritto all'informazione rispetto a quello di tutela della riservatezza del singolo, con limitazione del diritto all'oblio. 

Questa sentenza si segnala perché si pone controcorrente rispetto ad altri precedenti sentenze pronunciate in materia, ove il diritto alla privacy è sempre stato ritenuto sacro e prevalente rispetto ad altri interessi.
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