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venerdì 10 febbraio 2023

Euribor manipolato: finalmente un giudice italiano stabilisce che le banche hanno preteso troppi interessi

Torna di attualità la vicenda “manipolazione euribor”, ossia la famosa alterazione del “tasso parametro” europeo, utilizzato ai fini del calcolo degli interessi periodici applicati dalle banche ai propri clienti nei finanziamenti a tasso variabile.

Un giudice italiano ha finalmente deciso di dare seguito alla segnalazione della Commissione europea, ordinando la restituzione del maggiori interessi versati alla banca dai consumatori (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Come è noto, nel dicembre 2013 venne pubblicata una famosa decisione della Commissione dell’Unione europea, la quale rese nota la manipolazione del tasso interbancario Euribor da parte di un cartello formato da alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale).

Tale condotta aveva, di fatto, alterato i tassi di interessi applicati ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e, quantomeno, il 2008, con richiesta di interessi da parte delle banche del tutto illegittima.

La vicenda non ha mai trovato un giusto riscontro mediatico, ed è stata ampiamente contestata dal sistema bancario, il quale non ha mai ritenuto di dover riconoscere il proprio errore, rendendo ai clienti le maggiori somme illegittimamente trattenute per interessi non dovuti.

Di recente, la Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari è tornata sull’argomento, con la sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ribadendo che è nulla la clausola contrattuale che preveda, quale parametro per il calcolo degli interessi mensili, il tasso Euribor manipolato, così come denunciato nel 2013.

E’ interessante evidenziare un passaggio del provvedimento reso dal giudice di secondo grado sardo, il quale osserva come: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” (qui un approfondimento).

E’ del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, le quali hanno valenza imperativa ed inderogabile.

Anche questo ultimo rilievo è fondamentale, in quanto supera la più comune eccezione sollevata dalle varie banche, le quali affermano che la segnalazione della Commissione non le riguarderebbe, in quanto non facenti parte del cartello oggetto della condotta incriminata.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.


domenica 4 dicembre 2022

Manipolazione Euribor - nullità parziale - determinazione degli interessi

Verso la fine del 2013, la Commissione dell'Unione europea pubblicò una clamorosa decisione con la quale venne reso pubblico che alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale) avevano manipolato il tasso interbancario Euribor ((acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate), alterando i tassi di interesse applicato ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e il 2008.

Avevamo già segnalato la vicenda, tempo addietro, suggerendo, a coloro che avevano sottoscritto un mutuo a tasso variabile nel periodo 2005/2008 di voler contestare alla banca la illegittima applicazione del tasso Euribor (leggi qui).

La vicenda è stata trattata dalla Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari con la recente sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ove il giudice ha dichiarato la nullità della clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor, facendo riferimento alla manipolazione denunciata nel 2013.

Il provvedimento della corte di secondo grado sarda è meritevole di segnalazione, come evidenziato da più parti, per aver affermato seguente principio:

“La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.”.

Secondo la Corte di Appello è del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, violando una norma imperativa.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.

Per maggiori informazioni, scrivici a info@consumatoreinformato.it

Qui di seguito, la sentenza n. 260/2022 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

domenica 1 agosto 2021

Mutuo franchi svizzeri: esclusa la prescrizione per il consumatore che reclama la restituzione dei denari

Torniamo a trattare, con la sentenza C - 609/2019, la sottoscrizione di contratti di mutuo in franchi svizzeri, vicenda che ha riguardato anche i consumatori italiani (qui un approfondimento), e che abbiamo seguito negli scorsi mesi.

Le controversie avviate in vari tribunali europei sono arrivate anche alla Corte di Giustizia, la quale è stata chiamata a valutare alcuni aspetti relativi al diritto comunitario dei consumatori.

Con la sentenza che potete leggere di seguito, la Corte ha preso posizione in merito alla possibile prescrizione del credito vantato dal consumatore verso l'istituto di credito che ha venduto questo particolare tipo di prestito.

La Corte, partendo dal presupposto che il contratto di mutuo presenta una o più clausole abusive in merito alla durata, ricalcolo della posizione etc., ha affermato il principio secondo il quale la parte debole che ignori il carattere vessatorio di tali clausole, non può essere assoggettata ad alcun termine di prescrizione della sua domanda di restituzione dei maggiori importi illegittimamente pagati in applicazione della clausola successivamente dichiarata non valida.

La Corte di Giustizia ha, sotto altro verso, evidenziato che il contratto di mutuo non soddisfa alcun requisito di trasparenza se nel descrivere il funzionamento del rapporto tra i tassi si basa sulla sola ipotesi di parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento, e che tale condizione rimane stabile nel corso di tutta la durata del contratto.

Corte di Giustizia UE - sentenza C- 609/2019.

venerdì 28 aprile 2017

Barclays: le difese per il mutuo in franchi svizzeri

Una decina di anni addietro andava molto di moda, anche per motivi di risparmio, accendere un contratto di mutuo legandolo ai franchi svizzeri, ossia con un tasso di indicizzazione in valuta straniera.

Questo tipo di prodotto bancario ha, a seguito della svalutazione della valuta elevetica, creato notevoli problemi per i risparmiatori che volevano (o vogliono) estinguere il rapporto, costretti a versare ingenti somme alla banca.

In aiuto dei risparmiatori è intervenuta la recente sentenza del Tribunale di Roma, il quale ha riconosciuto le ragioni dei consumatori, aumentando le speranze di coloro che hanno contratto un mutuo collegato al cambio euro/franco svizzero e che ora non riescono ad uscire dal contratto perché la banca, Barclays in particolare, pretende il versameto di ingenti somme.

La sentenza tratta una complessa questione e coinvolge centinaia di clienti-consumatori che hanno stipulato la medesima tipologia di mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero e che vorrebbero ora anticipare l’estinzione del loro contratto o spostarsi ad altra banca con una surroga.

Se fino ad oggi, la strada per uscire da questi contratti era impraticabile, ora esistono più possibilità anche alla luce della sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rilevato la nullità parziale di questo tipo di mutui, nella parte relativa al calcolo degli interessi.

La vicenda
Nel caso di specie, un consumatore stipula con la Banca un contratto di mutuo che prevede “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, vincolando l’importo degli interessi dovuti alla banca alle oscillazioni della valuta svizzera.

Così facendo, al momento della sua anticipata estinzione o in sede di surroga, Barclays richiede il versamento di una consistente somma derivante dall'applicazione del meccanismo della doppia conversione previsto da una apposita clausola contrattuale (art. 7).

Il consumatore viene incentivato a sottoscrivere questo tipo di contratto dietro la promessa, proveniente dai funzionari della banca, di poter ottenere un  risparmio evidente sugli interessi da versare alla banca.

Accade, invece, che a con l’applicazione di questa regola contrattuale, il consumatore che voglia estinguere il mutuo si trovi a versare ingenti somme in favore della banca, favorita dall’applicazione del cambio (e della famosa clausola 7).

Questa norma è regolare? Dovete sapere che nei rapporti bancari esiste una norma, l’art. 116 del Testo Unico Bancario, che impone alla banca di comunicare al cliente in modo completo e trasparente tutte le clausole del mutuo che non devono essere ambigue ed indeterminate.

Anche la clausola relativa agli interessi deve essere chiara e non deve far ricadere sul consumatore lo squilibrio dei diritti ed obblighi, altrimenti è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo.

Ma il contratto di Barclays prevede una clausola poco trasparente, con maggiori obblighi poco trasparenti per il cliente e quindi, contraria alle norme appena richiamate?

Il Tribunale di Roma in favore dei consumatori
Secondo il Tribunale di Roma, l’art. 7 del contratto del mutuo svizzero è contraria al Testo Unico Bancario e al Codice del consumo è una norma indeterminata, poco trasparente e inapplicabile al consumatore.

Quale ragionamento segue il giudice?

Il Giudice è stato chiamato ad esprimere un giudizio sulle norme del contratto di mutuo, ed ha osservato che il  contratto è scritto in modo tale da non risultare chiaro per il consumatore quale sia il meccanismo di determinazione dei interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Di conseguenza, al momento della firma, il consumatore non può comprendere né quale sia il tasso di interesse effettivo, né quali gli obblighi all’estinzione, né i rischi, in quanto le clausole del contratto di mutuo  sono così generiche, vaghe ed indeterminate che "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

Il contratto, scritto in modo generico ed indeterminato, produce come effetto la creazione di un significativo squilibrio nel rapporto tra banca e cliente a danno di quest’ultimo.

Tale squilibrio emerge, in particolare, nel momento in cui il consumatore voglia uscire anticipatamente dal contratto, oppure chiede la surroga, perché le condizioni per poter esercitare il suo diritto sono gravose, tali da rendere eccessivamente “cara” tale scelta.

Per tale ragione, il giudice ha dichiarato la nullità parziale del contratto in particolare delle norme relative al calcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata del mutuo tant’è che la banca non può utilizzare tale norma per impedire al cliente di chiudere il mutuo, o trasferirsi ad altra banca.

Grazie a questa sentenza è possibile chiedere alla banca di estinguere il mutuo o surrogarlo verso altra banca senza dover pagare elevati interessi derivanti dal cambio franco svizzero/euro (vedi qui la sentenza).

Cosa fare?
Vi consigliamo di scrivere alla banca, contestando tutte le clausole che vi impediscono di poter liberamente uscire dal contratto, eccependo la nullità degli articoli del contratto che prevedono il ricalcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata o surroga.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

domenica 5 febbraio 2017

Mutuo in franchi svizzeri - da Roma arriva la possibile via di uscita

Nuova via di uscita per i titolari di un mutuo in franchi svizzeri che sono schiacciati dagli interessi elevati e dalla clausola di indicizzazione.

Abbiamo già trattato l'argomento mutui indicizzati, ritenuti leciti dal Tribunale di Milano con un recente provvedimento (vedi).

Il Tribunale di Roma (Giudice Cerenzia) si è pronunciato di recente, rilevando la parziale nullità del contratto sottoscritto dal consumatore con l'intermediario bancario, per scarsa trasparenza a danno del contraente debole.

La questione affrontata dal Giudice riguarda tutti coloro che una decina di anni addietro decisero di accendere un contratto di mutuo "in franchi svizzeri" allettati dalla prospettiva di poter risparmiare nel pagamento degli interessi, approfittando del cambio euro/franco svizzero.

E' accaduto, quindi, che il consumatore abbia stipulato con la Banca contratti di mutuo che prevedono, tra le clausole che regolano gli interessi, “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, prevendendo che a fronte dell’erogazione di un capitale in euro per l'acquisto di un immobile, la parte mutuataria si impegna a rimborsare alla banca la somma in rate mensili in euro, versando i relativi interessi. Gli interessi vengono determinati, però, dalla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli conteggiati in base al tasso di riferimento rapportato all'indice alla valuta straniera.

Il problema si pone quando, fin dall'inizio, non viene chiarito chi, tra il cliente o la Banca, deve farsi carico del rischio della svalutazione di una valuta verso l'altra. La questione non è di poco conto, poiché la Banca, molto spesso, sfrutta questa incertezza, quando il cliente decide di estinguere in anticipo il mutuo, per applicare la rivalutazione per sé più vantaggiosa.

E qui sorge il problema: l'estinzione del mutuo avviene con una rivalutazione favorevole alla banca e molto gravosa per il cliente.

Il mutuo con queste norme, svantaggiose per il cliente, è valido?
In generale, in materia bancaria l'articolo 116 del Testo Unico Bancario impone, per i contratti pubblicizzati al cliente, alla banca di rendere noto in modo trasparente tutte le clausole del mutuo e, tra l'altro, quali sono i tassi di interesse applicati nel rapporto e quali sono le valute usate per l'imputazione degli interessi.

A questa norma, si aggiunge, per i consumatori - coloro che agiscono “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, decreto legislativo 205/2006) – l'articolo 33, il quale stabilisce che è vessatoria la clausola del contratto che faccia ricadere sul consumatore uno squilibrio di diritti ed obblighi.

In virtù di tali norme, l'intermediario è chiamato a chiarire qual è il metodo di calcolo che segue per imputare al cliente gli interessi indicizzati, all'atto dell'estinzione del mutuo. 

Le clausole contrattuali prive di trasparenza e determinatezza possono essere dichiarate nulle ed inefficaci per il mutuatario, con conseguente ricalcolo della posizione debitoria di quest'ultimo verso l'istituto di credito.

Il Tribunale di Roma - clausola poco trasparente=clausola nulla
Nella cornice sopra esposta si colloca il caso affrontato, da ultimo, dal Tribunale di Roma, dove il consumatore concludeva un contratto di mutuo con interesse indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale; tuttavia, quando richiedeva l'estinzione del mutuo, si vedeva imputare, nel conteggio informativo, la rivalutazione del capitale al tasso di cambio  convenzionale, più favorevole per la banca, e ciò nonostante la svalutazione attuale del franco svizzero e la situazione di vantaggio del cliente.

Il Giudice chiamato a valutare le clausole contrattuali, ha rilevato che i documenti sottoscritti dal cliente non rendono chiaro il meccanismo di determinazione degli interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Il Tribunale di Roma osserva che la genericità di alcune clausole del contratto di mutuo "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

La genericità del contratto, la sua indeterminatezza ed equivocità produce come effetto un significativo squilibrio nei rapporti tra le parti a danno del consumatore, come si evince dall''importo preteso dalla banca per il rimborso anticipato nel caso di estinzione del mutuo ad opera  del mutuatario.

La soluzione adottata dal Tribunale si fonda sull'assunto che la clausola di indicizzazione è stata redatta in modo ambiguo e poco trasparente: è vero, infatti, che la banca ha optato per la rivalutazione al tasso convenzionale per non essere svantaggiata dalla svalutazione del franco svizzero.

Ebbene, il comportamento della banca, sebbene corretto da un punto di vista formale, tale non è dal punto di vista del consumatore, il quale sconta l'ambiguità delle clausole introdotte nel formulario imposto dall'intermediario. 

La carenza di trasparenza e pubblicità delle clausole inerenti il calcolo degli interessi e il rimborso del mutuo per estinzione anticipata violano, nel caso affrontato dal Giudice, gli artt. 115 e 116 TUB e 33 del Codice del Consumo, giustificando la  dichiarazione di nullità ed inefficacia delle norme contrattuali e, aspetto più importante, legittimando il cliente/mutuatario ad ottenere la restituzione dei maggiori interessi pagati alla banca.

La nullità delle clausole contrattuali produce una seconda conseguenza: la clausola di estinzione anticipata inserita nel contratto non può più essere utilizzata dalla banca per chiedere il pagamento di elevate somme al mutuatario che vuole estinguere il mutuo o anche solo trasferirsi ad altra banca.

Qui di seguito il provvedimento del Tribunale di Roma.

domenica 11 dicembre 2016

Manipolazione euribor - chiedete la restituzione degli interessi

Questa domenica vi proponiamo la decisione con la quale Commissione Europea, datata 4 dicembre 2013, ma pubblicata solo qualche settimana addietro e che, in versione inglese, potete leggere di seguito.

La decisione del 2013 ha riguardato alcuni grossi gruppi bancari europei, tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale, accusate di aver creato un cartello per la manipolazione del tasso Euribor, alterando i tassi di interesse applicati alla clientela retail tra il 2005 e il 2008.

In altri termini, le banche sono state condannate al pagamento di multe salate per aver violato le regole comunitarie in tema di concorrenza, avendo manipolato le quotazioni dell’Euribor, il tasso di riferimento del mercato interbancario europeo, usato per determinato il prezzo di moltissimi prodotti finanziari, in primis i mutui a tasso variabile. 

Tale condotta ha cagionato un danno per i consumatori, in particolare coloro che hanno sottoscritto contratti finanziari,  con la variabile Euribor, tra il 2005 ed il 2008, i quali hanno diritto al risarcimento del danno o, probabilmente, alla restituzione degli interessi pagati sulla base di un tasso di interesse falsato dall'Euribor alterato.


I contratti di finanziamento (mutuo, apertura di credito, leasing etc...) devono essere determinati in ogni parte, così come previsto dall'art. 117 TUB, sicché nel caso in cui il  tasso di interesse sia non determinato (ne determinabile), non può essere applicato (addebitato) al cliente.

Nella vicenda in oggetto, il tasso di interesse è stato collegato ad un criterio esterno (Euribor) risultato, a distanza di anni, del tutto inaffidabile/indeterminato in quanto alterato dalle principali banche europee, con conseguente inapplicabilità della clausola inerente agli interessi nei vari contratti a tasso variabile.

Vi consigliamo, quindi, di scrivere alla banca e chiedere la restituzione degli interessi pagati per  il  vostro mutuo a tasso variabile, citando la decisione delle Commissione Europea del 4 dicembre 2013 che potete leggere di seguito.

domenica 28 settembre 2014

E' nullo il piano di ammortamento alla francese del mutuo se la clausola è generica

Il Tribunale di Isernia interviene nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia di legittimità del sistema di ammortamento alla francese che viene utilizzato dalle banche per i contratti di mutuo proposti ai clienti. 

Il “piano di ammortamento alla francese” (anche definito “a rata costante”) consiste, o così dovrebbe intendersi, come un piano ove viene stabilito che il cliente è tenuto al rimborso dell'importo ricevuto a prestito dall'istituto di credito con rate costanti nel tempo.  Tale ipotesi si realizza nell'ipotesi di mutuo a tasso fisso, ma si verifica anche per i mutui a tasso variabile, ove la banca prevede un piano di ammortamento (alla francese) ove il tasso di interesse viene calcolato al momento di stipula del contratto, stabilendo, per ciascuna rata, la parte della rata destinata al rimborso del capitale ( quota capitale) e quella destinata a versare gli interessi (quota interessi). 

La quota relativa agli interessi, però, tenderà periodicamente a variare, in base al tasso variabile, producendo i cambiamenti degli interessi dovuti dal cliente solo sul capitale residuo rimasto (ossia ridotto della quota capitale pagata dal cliente con le precedenti rate). In linea teorica, l'ammortamento alla francese non dovrebbe produrre alcun effetto di anatocismo occulto, in quanto, come sostiene parte della dottrina e della giurisprudenza, le rate comprendo sia il capitale che gli interessi e sono costanti, con una restituzione della quota capitale che cresce in modo progressivo e quella relativa agli interessi (calcolati sul capitale residuo) che, per contro, tende a diminuire, esaurendosi nella fase finale del piano di ammortamento. 

Il Tribunale di Isernia, nel caso sottoposto alla propria attenzione, non prende posizione sul punto, ma si sofferma su un altro aspetto fondamentale, ossia se vi sia stato tra le parti un apposito accordo in merito a tale modalità di ammortamento e se il cliente sia venuto a conoscenza degli effetti connessi al piano di ammortamento alla francese. 

E' chiaro, sul punto, il giudice "l’esame dell’adito Tribunale va incentrato anche sulla sussistenza di quest’ultima violazione non prima di aver dato risposta al quesito se parte attrice avrebbe potuto avere cognizione, mediante l’analisi del piano di ammortamento allegato alla parte letterale del contratto, del maggiore esborso cui sarebbe andata incontro. La risposta a tale quesito, esaminati gli atti di causa non può che essere negativa , in quanto il piano allegato agli atti è solo parzialmente sviluppato. Solo operando un confronto con ulteriori analisi di calcolo sarebbe stato possibile riscontrare i maggiori oneri sostenuti. Tale confronto, assente nella CTU, è reso possibile dall’analisi della CTP, che consente di cogliere i discostamenti, a parità di tasso applicato alle quote capitale, ora costante, ora crescente, della porzione di interessi effettivamente sostenuta quale costo del mutuo. Nell’accordo, per usare la parole della giurisprudenza beneventana richiamata, vero è che “le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate” e vero è che con la predisposizione del piano “non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo”, e soprattutto vero è che “la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”, ma tale misura non è affatto percepibile da parte del mutuatario. Sussiste una certa indeterminatezza, che nell’immediato non è percepita, poiché il tasso indicato contrattualmente è di certo rispettato, e di certo è rispettato il piano di ammortamento. Ma l’applicazione del tasso così individuato ad un piano di ammortamento con quote di interesse decrescenti e di capitale crescente genera un maggiore esborso del costo complessivo del mutuo. E dunque, se il tasso di interesse “è” il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare.". 

L'elemento determinate, ai fini della valutazione operata dal Tribunale di Isernia, è la determinatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi (piano di ammortamento alla francese), tale da rendere nulla la pattuizione che contrasti con l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB. 

Il Giudice è corretto sul punto, laddove afferma che "[...] di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell’accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l’applicazione di un tasso, che poi sviluppato (rectius, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella CTP di parte attrice), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario. Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell’art. 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex art. 1418, 1346, 1284 c.c.".

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Isernia
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