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domenica 31 agosto 2025

Corte UE interviene in favore dei consumatori nei mutui in franchi svizzeri

Nuovo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei consumatori rimasti vittime dei mutui in franchi svizzeri, un particolare tipo di finanziamenti che sono stati proposti ai piccoli consumatori una decina di anni fa (clicca qui).

Sotto questo profilo, la causa C‑396/24 rappresenta un nuovo ed importante passo nella lunga battaglia dei consumatori europei per la trasparenza e l'equità nei contratti di mutuo, soprattutto quelli legati al controverso tema dei mutui indicizzati in valuta estera, in questo caso il franco svizzero (CHF) (per un controllo del mutuo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


- la vicenda

La vicenda riguarda alcuni consumatori polacchi che avevano sottoscritto un contratto di mutuo in zloty, ma con il capitale e le rate indicizzate al franco svizzero. 

Il franco svizzero era considerato una valuta "forte", stabile e con minore rischio di oscillazione rispetto alla valuta locale, con effetti ridotti per il mutuatario che deve rimborsare il credito attraverso le rate.

Purtroppo, molti consumatori si sono ritrovati con mutui che, in seguito alle variazioni del cambio, sono diventati molto più onerosi rispetto alle previsioni iniziali, spesso senza aver pienamente compreso i rischi che stavano assumendo.


- C - 396/2024: l'intervento della Corte

La Corte è stata chiamata a decidere in merito alla validità di un contratto di mutuo che prevedeva la conversione delle rate e del capitale in base al cambio tra la valuta polacca e il franco svizzero, con applicazione di un tasso di cambio pre determinato unilateralmente dalla banca.

Il giudice comunitario ha rilevato, inoltre, che nel contratto di mutuo non vi era una chiara descrizione dei rischi collegati alla clausola di conversione.

Pe tale ragione, Il giudice polacco ha chiesto alla Corte UE se le condizioni contrattuali potevano essere considerate abusive, in quanto non effettivamente negoziate tra le parti, e quali sono le conseguenze per i consumatori se le clausole risultano illegittime.

La Corte ha voluto ribadire alcuni principi fondamentali a tutela dei consumatori in materia di mutuo:

    1. Protezione contro le clausole abusive

La Direttiva europea 93/13/CEE vieta l'inserimento nei contratti con i consumatori di clausole che creano uno squilibrio significativo a danno della parte più debole, soprattutto se il consumatore non ha avuto modo di comprenderne le conseguenze o se tali clausole non sono state oggetto di una vera negoziazione.

Nel caso dei mutui indicizzati al franco svizzero, è particolarmente importante valutare se:

            - il consumatore è stato adeguatamente informato,

            - il contratto espone in modo chiaro e trasparente i rischi connessi al cambio,

            - il consumatore ha potuto decidere in piena consapevolezza.

Laddove una di queste condizioni non viene rispettata, la clausola contrattuale non può essere considerata valida e vincolante per il consumatore.

    2. Le clausole devono essere comprensibili

A tale prima forma di tutela, la Corte ne fa seguire una ulteriore che incide direttamente nel modello contrattuale e nella modalità con la quale le informazioni vengono rese note al consumatore.

Sotto questo profilo, il professionista non deve limitarsi a riportare la clausola nel contratto, ma la sua esposizione deve essere comprensibile, sia sul piano formale che sostanziale. 

Deve essere garantito al contraente debole, il consumatore, la possibilità di comprendere non solo il significato letterale delle clausole, ma anche le conseguenze economiche concrete, come l'effetto di un aumento del cambio CHF/PLN sulle rate o sul debito residuo.

Laddove la clausola non è trasparente e chiara, la stessa dovrà essere dichiarata nulla dal giudice.

    3.  Clausola nulla - le conseguenze

Se una clausola abusiva è essenziale per l'equilibrio del contratto, il giudice può arrivare a dichiarare l'intero contratto nullo. In tal caso, il consumatore ha diritto:

  • alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
  • a vedere ricalcolato il mutuo in modo equo;

La nullità della clausola contrattuale non comporta, in linea di massima, la nullità dell'intero contratto di mutuo, salvo casi ben specifici.

Corte di giustizia Unione europea C- 396/2024

domenica 8 settembre 2024

Mutuo indicizzato - Milano in favore dei consumatori

Nuovo capitolo nella vicenda mutui indicizzati che ha riguardato molti consumatori italiani, convinti di poter ottenere un mutuo versando pochi interessi alla banca e successivamente strangolati dalla conversione euro/franco svizzero e costretti a versare rate estremamente esose (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Questo blog ha trattato la questione in più occasione, contestando la validità dei contratti conclusi da Barclays Bank, come riconosciuto anche dall'Arbitro Bancario (vedi qui).

Il Tribunale di Milano ha affrontato, ancora una volta, la vicenda ed è stato chiamato a valutare la validità delle condizioni contrattuali contenute in un contratto concluso tra dei consumatori e Barclays.

I) le clausole incriminate del contratto di Barclays Bank

Il Tribunale di Milano ha giudicato il carattere abusivo delle clausole di mutuo indicizzato di Barclays, in particolare l'art. 4 disciplina il tasso di interesse applicato dalla banca mutuante ed in particolare il cambio tra euro/franco svizzero, presupposto per il calcolo degli interessi da applicare al cliente.

Il successivo art. 4 bis del contratto di mutuo prevede l'apertura di un deposito a nome della banca sul quale vengono accreditati eventuali accrediti o addebiti derivanti dal cambio applicato al contratto di mutuo.

L'art. 7 dispone, infine, l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo indicizzato, il quale prevede l'obbligo di ricalcolo della posizione, con versamento delle somme previste in favore della banca, altresì precisando: "In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo.

Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione.".

Ma come avviene il calcolo degli interessi per questo contratto indicizzato? l'art. 7 bis del contratto di Barclays chiarisce il sistema di calcolo, attraverso la possibilità di conversione del tasso riferito franco svizzero a quello dell'euro con uno di quelli previsti per i prodotti offerti dalla banca.

Questo sistema, molto complesso e non molto trasparente, ha portato il cliente a dover versare alla banca un importo, a titolo di interessi, notevolmente elevato e non adeguato al prestito ottenuto.

II) Tribunale di Milano - clausole abusive e nulle

Il giudice milanese è stato chiamato a giudicare il carattere vessatorio ed abusivo delle clausole 4, 4bis e 7 del mutuo di Barclays e, quindi, l'eventuale contrasto delle stesse rispetto all'art. 4 della Direttiva comunitaria n. 93/13.

E il ragionamento seguito dal giudice si è fondato sull'orientamento indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha puntualizzato che: "nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo" (Corte di giustizia UE C - 776/2021).

Correttamente, a parere di chi scrive, il Tribunale di Milano richiama i principi generali che devono regolare i rapporti tra professionista e consumatore, e ciò sul presupposto che in questo tipo di rapporti esiste una disparità che deve essere ovviata dal professionista fornendo alla controparte svantaggiata, attraverso la redazione di un contratto con clausole trasparenti e comprensibili (Corte di giustizia UE  3 marzo 2020 C‑125/2018 Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA).

Nella vicenda tasso indicizzato, il contratto Barclays contiene informazioni trasparenti e comprensibili per i clienti?

"Nel caso in esame, peraltro, la banca proponendo a consumatori interessati a contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa che in apparenza era un mutuo fondiario a rata fissa e interesse variabile con garanzia ipotecaria e, quindi, un tipico contratto di finanziamento, aveva obblighi informativi ancora più stringenti in quanto avrebbe dovuto rendere edotti i contraenti del complesso meccanismo della determinazione dei tassi di interesse, della doppia indicizzazione e del funzionamento del deposito fruttifero anche mediante esemplificazioni di ipotesi di estinzione anticipata dopo due/cinque/ dieci anni considerata la durata particolarmente lunga di tali contratti, considerato, peraltro, che come ha ammesso la banca, fino al 2010 questa tipologia di mutuo era “un prodotto molto vantaggioso per i mutuatari” e la banca ha cessato di stipulare tale tipologia di mutuo all’inizio del 2011. L’obbligo di informazione mediante esemplificazioni e chiarimenti rientra nell’obbligo di buona fede oggettiva che nel caso in esame non è stato osservato.".

E la violazione di tale obbligo informativo è ancor più grave, secondo il giudicante, considerando che: "....che avrebbero imposto alla banca un onere informativo rafforzato nei confronti dei clienti che avrebbero dovuto essere resi edotti dell’effettivo esborso a cui andavano incontro e delle conseguenze in cui sarebbero incorsi in caso di estinzione anticipata del mutuo, considerata la durata ventennale e trentennale dei contratti.".

Nel caso di specie, il giudice ha dato applicazione al principio di chiarezza e trasparenza che deve sempre contraddistinguere la redazione del contratto sottoposto al consumatore, e che trova la sua disciplina nel Codice del consumo all'art. 35: "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile."

Il mancato rispetto di tali presupposti possono, come accaduto nel caso affrontato dal giudice, far dichiarare nulle e non vincolanti per il consumatore le clausole vessatorie, condizionando il ricalcolo della posizione con la banca mutante.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. - sentenza n. 6054/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 27 febbraio 2022

Mutuo indicizzato - la prova può arrivare anche dal provvedimento dell'Antitrust

Abbiamo già trattato la questione mutuo indicizzato al franco svizzero, evidenziando le diverse clausole vessatorie sottoposte al cliente, così come accertato dai vari giudici, secondo i quali il cliente non dispone, sin dall’inizio, di dati e strumenti di calcolo per prevedere quanto dovrà rimborsare, in punto interessi, alla banca. 

Uno degli istituti di credito che più hanno collocato questo tipo di finanziamenti, Barclays, per anni si è limitata a predisporre nelle proprie condizioni generali di contratto, nei propri moduli, modelli e formulari delle clausole - e tra queste il famigerato articolo 7 - che vincolano l’importo degli interessi dovuti alla banca alle oscillazioni della valuta svizzera. 

La clausola, di per sé, non è di difficile comprensione: gli interessi vengono rimodulati, sulla base dell’andamento del tasso di cambio tra Euro e franco Svizzero, fluttuante dal 2015; più difficile, se non arduo, diventa predeterminare, valutare e ponderare quali sono gli effetti economici di tale clausola sul consumatore.

Per rispondere a tali attese, il consumatore deve essere messo per forza nelle condizioni di conoscere quale formula matematica, e avere a propria disposizione ex ante i dati da inserire in quella formula. 

Purtroppo, non soltanto la Barclays si è sempre guardata bene dal fornire questi importantissimi strumenti al consumatore, ma anche molti tribunali italiani, con quel formalismo che rende questa previsione farraginosa, affermano che è sufficiente conoscere la clausola, e non valutarne gli effetti. 

Tale indeterminatezza è stata presa dalla Barclays, ben consapevole dei vantaggi rappresentati dal libero andamento del tasso di cambio, come pretesto per imporre di volta in volta al cliente rivalutazioni calcolate a propria esclusiva convenienza. 

Non ci dilungheremo tanto su questo argomento, perché sono anni che diciamo che queste clausole, per costante giurisprudenza comunitaria, sono vessatorie se non sono sufficientemente chiare e predeterminate; riprova né è che la Cassazione, nella sentenza oggi in commento, ha nuovamente esplicitato il principio secondo cui: “un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” deve essere “posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso (quello indicizzato, s’intende) e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”. 

Piuttosto, è da valorizzare il valore che la Cassazione, questa volta, ha attribuito al provvedimento dell’Antitrust italiano (l’AGCM) che, tra le attribuzioni che annovera, può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra i professionisti e i consumatori, quantunque abbia funzioni di public enforcement che trascendono quelle delle parti private (che, di norma, adiscono il giudice ordinario per far valere i propri diritti).

L’Antitrust, non nuova in questo tipo di esperienze, già nel 2018 aveva spiegato che, se non si esplicita il meccanismo di calcolo, non si pone il consumatore nelle concrete condizioni di formulare la propria scelta (vedi qui). 

Sebbene l’Antitrust non sia alla medesima stregua di un giudice civile, le sue deliberazioni, a detta della Corte di Cassazione, costituiscono fonte di prova privilegiata “in un giudizio di fatto espresso sul tenore di un documento contrattuale, valutato a monte nella sua potenzialità di adeguata capacità esplicativa per un comune contraente, versante in posizione di debolezza e di asimmetria informativa, al fine di porlo in condizione, ciononostante, di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e operare così scelte consapevoli e corrette”.

Il provvedimento dell'Antitrust può, in ultima istanza, divenire indizio idoneo a determinare il modus operandi del professionista nel rapporto con il consumatore oggetto di decisione da parte del giudice, e nel caso concreto attestare la carenza informativa che ha caratterizzato la vendita del mutuo indicizzato.

Qui di seguito, la sentenza n. 23655/2021 della Cassazione.

domenica 1 agosto 2021

Mutuo franchi svizzeri: esclusa la prescrizione per il consumatore che reclama la restituzione dei denari

Torniamo a trattare, con la sentenza C - 609/2019, la sottoscrizione di contratti di mutuo in franchi svizzeri, vicenda che ha riguardato anche i consumatori italiani (qui un approfondimento), e che abbiamo seguito negli scorsi mesi.

Le controversie avviate in vari tribunali europei sono arrivate anche alla Corte di Giustizia, la quale è stata chiamata a valutare alcuni aspetti relativi al diritto comunitario dei consumatori.

Con la sentenza che potete leggere di seguito, la Corte ha preso posizione in merito alla possibile prescrizione del credito vantato dal consumatore verso l'istituto di credito che ha venduto questo particolare tipo di prestito.

La Corte, partendo dal presupposto che il contratto di mutuo presenta una o più clausole abusive in merito alla durata, ricalcolo della posizione etc., ha affermato il principio secondo il quale la parte debole che ignori il carattere vessatorio di tali clausole, non può essere assoggettata ad alcun termine di prescrizione della sua domanda di restituzione dei maggiori importi illegittimamente pagati in applicazione della clausola successivamente dichiarata non valida.

La Corte di Giustizia ha, sotto altro verso, evidenziato che il contratto di mutuo non soddisfa alcun requisito di trasparenza se nel descrivere il funzionamento del rapporto tra i tassi si basa sulla sola ipotesi di parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento, e che tale condizione rimane stabile nel corso di tutta la durata del contratto.

Corte di Giustizia UE - sentenza C- 609/2019.

domenica 25 agosto 2019

Mutuo indicizzato? valido se la banca fornisce tutte le informazioni al consumatore

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019. 

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

domenica 9 dicembre 2018

Il consumatore non può subire il rischio cambio nel mutuo in valuta estera

Nuovo interessante intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di contratti di mutuo in valuta straniera, vicenda che sta riguardando molti risparmiatori italiani, coinvolti nelle proposte commerciali di Barclays (vedi qui).

Occorre premettere che il caso è peculiare, avendo ad oggetto uno Stato dell'Unione europea, l'Ungheria, che ha adottato una normativa specifica in materia, cancellando questo tipo di mutui.

La vicenda
Due consumatori ungheresi, durante l'anno 2008, hanno concluso un contratto di mutuo in franchi svizzeri (CHF), con la previsione di rate mensili da versare in fiorini ungheresi, ma il cui valore doveva essere determinato all'esito della conversione al tasso di cambio tra il fiorino ungherese e il franco svizzero. 

Inoltre, il modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori menziona, al suo interno, i vari rischi connessi al mutuo, tra i quali viene indicato anche quello di cambio nell'ipotesi di fluttuazione del tasso di cambio tra le valute. 

E tali fluttuazioni sono intervenuti, durante il 2013, con notevole aumento delle rate mensili versate dai clienti alla banca.

Per tale ragione, questi ultimi hanno citato in giudizio l'istituto di credito, al fine di contestare la validità della clausola inerente il rischio di cambio, affermando che la stessa fosse redatta in modo poco chiaro e trasparente, e quindi abusiva.

La tesi difensiva dei clienti veniva, peraltro, suffragata dalla nuova normativa introdotta in Ungheria nel 2014, con la quale sono stati eliminati dal mercato i contratti di mutuo espressi in valuta estera determinate clausole abusive, con conversione del debito in fiorini ungheresi.

La vicenda è stata sottoposta alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di verificare il carattere abusivo della norma contrattuale rispetto al sistema legale nazionale ed europeo.

Corte di giustizia dell'Unione europea: C- 51/17

La Corte ha valutato la questione sia sotto il profilo della normativa esistente, sia con riguardo al modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori.

Tralasciando la questione relativa alla normativa nazionale, l'aspetto interessante della sentenza in oggetto riguarda la validità delle clausole di cambio in materia di mutuo in franchi svizzeri.

Il giudice comunitario ha ribadito, ancora una volta, che deve essere considerata abusiva la clausola che non prevede in modo chiaro, univoco e trasparente la conversione del tasso in questi contratti, addossando al contraente debole ogni rischio collegato ad eventuali oscillazioni.

La banca, infatti, è tenuta non solo a fornire ai mutuatari informazioni complete ed idonee a comprendere  la particolarità del contratto e consentire di adottare decisioni corrette e consapevoli.

E ciò riguarda anche la clausola di conversione ed il relativo rischio di cambio che deve essere chiara sia sotto il profilo formale (descrittivo), che sotto il profilo concreto ed effettivo.

In altri termini, il contenuto della clausola non deve essere generico e difficilmente comprensibile, ma deve consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve poter non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola del genere sui suoi obblighi finanziari. 

Se tali caratteri non sono rispettati, la clausola deve essere dichiarata abusiva (o vessatoria) dal giudice nazionale, e conseguentemente non vincolante per il consumatore nei confronti della banca.

Qui la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 16 settembre 2018

Barclays: vessatorie le clausole del mutuo in Franco Svizzero

Torniamo a trattare un argomento caro ai lettori di questo blog, ossia la commercializzazione da parte di Barclays di una particolare tipologia di mutuo fondiario indicizzato in Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor.

Il prodotto bancario è stato offerto da Banca Wookwich S.p.a., società assorbita da Barclays, per il periodo 2003 - 2010 ed ha riguardato più di cinquemila consumatori, interessati a concludere un contratto vantaggioso in termini di pagamento delle rate mensili e, successivamente, del rimborso della somma mutuata.

Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), evidenziando alcune anomalie di questi contratti di mutuo, strutturato in modo estremamente complesso tanto da farlo ad avvicinare ad uno strumento finanziario adatto ad investitori, e non semplici consumatori.

Il contratto di mutuo consiste in un prodotto indicizzato caratterizzato dalla presenza di:

a) una valuta straniera, il Franco Svizzero (CHF) e;
b) un tasso Libor a sei mesi al Franco Svizzero.

Il capitale viene erogato al cliente in Euro, indicizzato Franco Svizzero, sulla base di un cambio convenzionale pre stabilito e, con cadenza semestrale, la banca provvede a confrontare l'andamento del tasso convenzionale con quello effettivo indicizzato, disponendo gli eventuali "conguagli semestrali" rappresentato dalla somma di due valori: 
a) capitale rivalutato: la differenza tra l'importo totale delle rate scadute versato dal consumatore nel semestre precedente e l'importo dovuto sulla base dell'effettivo cambio effettivo CHF/Euro (rivalutazione valutaria); 
b) interessi rivalutati: la differenza tra l'importo totale degli interessi versati e quello ricalcolato secondo il tasso Libor CHF a sei mesi del periodo.

La somma dei valori sopra rivalutati ha creato, due volte all'anno, la somma (a credito o debito) tra le parti con obbligo da parte della banca di addebitare/accreditare l'importo sul conto del cliente/mutuatario.

La particolare tipologia di mutuo, da taluni avvicinata alla figura di un prodotto finanziario, ha potuto reggere ed avere una sua logica sino a quando, a partire dal 2011, una rivalutazione del Franco Svizzero rispetto all'Euro ha portato la Banca centrale Svizzera ad adottare politiche monetarie di stabilizzazione e, con decisione improvvisa del gennaio 2015, a rinunciare ad ogni ulteriore controllo della moneta nazionale, lasciando fluttuare liberamente al cambio della moneta. Tale decisione, a prescindere dalle responsabilità della banca, ha inciso nei rapporti con i mutuatari, vittime della ricaduta economica negativa derivante dalla decisione adottata dalla Svizzera.

In effetti, il costo della rata periodica e del relativo conguaglio è aumentato a carico dei consumatore, e gli stessi costi per una eventuale estinzione anticipata, o la portabilità verso altro istituto di credito, sono divenuti estremamente gravosi per il cliente.

Questi particolari mutui sono stati oggetto del controllo da parte dell'Antitrust, chiamata a verificare se le clausole contrattuali erano chiare e trasparenti nel prevedere e disciplinare tutti gli aspetti inerenti al rapporto bancario.

Oggetto dell'intervento di AGCM, che trovate di seguito, sono state le seguenti clausole relative:
  • al meccanismo di doppia indicizzazione del contratto di mutuo;
  • all'estinzione anticipata del mutuo indicizzato;
  • alla conversione del tasso riferito al Franco Svizzero al tasso d'interesse all'Euro. 

L'Antitrust ha accertato il carattere vessatorio delle clausole contenute nei contratti di mutuo indicizzato, evidenziando che le norme contrattuali sarebbero prive di chiarezza e trasparenza, violando l'art. 35 del Codice del Consumo.

Riteniamo interessante, sotto questo profilo, richiamare le considerazioni espresse sul punto dall'organo di controllo: "Le clausole appaiono […] per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all'art. 35, comma 1 del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite".

Tali carenze sono emerse sia con riferimento al procedimento per la doppia indicizzazione del contratto, le quali "[…] non espongono in maniera intellegibile il funzionamento dei meccanismi de quibus, e non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero. In tal modo, le suddette clausole non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo, in quanto cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria".

Anche la clausola inerente l'estinzione anticipata del mutuo prevede una modalità di calcolo espressa in modo poco trasparente e che non consente al cliente di comprendere quali siano i costi e la tipologia di calcolo nel caso di conclusione anticipata del contratto (vedasi il provvedimento nella parte in cui distingue tra capitale residuo e debito residuo).

Medesime conclusioni sono state raggiunte dall'Autorità garante in merito alle clausole inerenti la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero (CHF) rispetto all'Euro, redatte in modo non chiaro e comprensibile per il consumatore, il quale non viene messo nella posizione di poter comprendere gli effetti conseguenti dal meccanismo previsto dal contratto, e le relative conseguenze economiche. 

Qui il provvedimento di AGCM.

domenica 2 settembre 2018

Mutuo convertibile al Franco Svizzero - Barclays perdente davanti all'ABF

Continuano gli interventi dell'Arbitro bancario e finanziario (ABF), chiamato a valutare la regolarità della clausola di estinzione di un mutuo in franchi svizzeri venduto da Barclays negli ultimi quindici anni.

Abbiamo già affrontato la vicenda Barclays, evidenziando il problema che riguarda coloro che hanno sottoscritto questi contratti, legati alla doppia conversione nel caso di estinzione del mutuo, con evidente aggravio dei costi a carico del risparmiatore. Abbiamo, inoltre, delineato le possibili vie d'uscita da questo tipo di mutuo anche alla luce della recente giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi qui).

(1) La vicenda
Il caso affrontato dall'Arbitro ha ad oggetto un contratto di mutuo fondiario indennizzato al franco svizzero (CHF) concluso tra un consumatore e Barclays nel mese di novembre 2009.

All'inizio di ottobre 2016, il consumatore si è rivolto all'istituto di credito chiedendo copia della documentazione e il conteggio informativo per l'estinzione anticipata del finanziamento. Ricevuta la documentazione da Barclays, il cliente è venuto a conoscenza della circostanza che , oltre al capitale residuo, avrebbe dovuto restituire € 55.000 a titolo di “rivalutazione”. 

Il cliente ha deciso di sporgere reclamo verso l'istituto di credito, lamentando il mancato invio dei calcoli del conteggio rispetto alle condizioni contrattuali, con applicazione poco trasparente delle norme contrattuali.

Ha proposto il ricorso avanti all'ABF, chiedendo di dichiararsi la nullità delle clausole relative all'estinzione del contratto, ed in particolare la clausola di “rivalutazione”, norma che prevede(va) che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso” (art. 7 del contratto). 

Di conseguenza, secondo la richiesta del cliente (contestata da Barclays), il calcolo della somma per l'estinzione doveva essere la differenza tra quanto versato e quanto ancora dovuto in linea capitale.

(2) La decisione dell'ABF - la clausola art. 7 è nulla (no alla rivalutazione per l'estinzione)
L'Arbitro bancario - collegio di Roma - si è espresso in merito alla legittimità di clausole contrattuali che disciplinano il meccanismo del calcolo delle somme dovute dal cliente per la richiesta di estinzione dei un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L'arbitro, richiamando i precedenti del Collegio di coordinamento, ha analizzato il peculiare procedimento di indicizzazione previsto da Barclays che prevede un meccanismo di estinzione anticipata con una duplice conversione del capitale residuo:
1.-  una prima conversione in franchi svizzeri al tasso convenzionale;
2.- una seconda conversione in euro al tasso del periodo previsto.

Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza dell'ABF, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto contrattuale, avendo Barclays violato le norme di trasparenza con riferimento all'art. 7 del contratto.

A tal proposito, il Collegio di Roma ha richiamato le diverse sentenze della Cassazione ed in particolare  Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351, ove il Giudice di legittimità ha chiarito che “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, principio ribadito più di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea proprio contro Barclays (approfondimento). 

La sentenza del giudice europeo, infatti, ha affermato che le clausole non espongono in maniera trasparente il funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera e la conversione del valore ottenuto, così consentendo al consumatore di valutarne l'impatto al momento della sottoscrizione.

L'ABF, richiamando le norme comunitarie, ha ritenuto l'art. 7 del mutuo di Barclays in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), in quanto (come afferma l'Arbitro), "[…] detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

L'assenza di una trasparente e corretta determinazione delle condizioni (e dei calcoli) previsti nel caso di estinzione del mutuo indicizzato comporta la cancellazione di tali norme (in particolare l'art. 7 del contratto) con conseguente obbligo da parte di Barclays di provvedere all'estinzione anticipata del rapporto contrattuale ignorando tale articolo contrattuale: il cliente deve restituire alla società la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle somme già versate “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

Qui di seguito, la decisione dell'ABF.

domenica 17 dicembre 2017

Mutuo in franchi svizzeri - abusive le clausole dannose per i consumatori

L'Unione Europea, ancora una volta, si esprime in favore dei consumatori, obbligando gli operatori professionali (una banca nel caso di specie) ad agire sempre con trasparenza nei confronti dei consumatori.

Nel caso di specie, due cittadini rumeni si sono rivolti al giudice europeo per chiedere una interpretazione delle norme europee, ed in particolare il possibile carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo contratto in franchi svizzeri con la banca e che obbligavano l'istituto di credito solo genericamente alla comunicazione di possibili fluttuazioni del divisa straniera.

Nel caso di specie, il contratto di credito era stipulato dai cittadini rumeni in franchi svizzeri, e finalizzato all'acquisto di immobili o, da come si legge dalla sentenza, per il rifinanziamento del credito.

I ricorrenti hanno contestato alla banca, ben consapevole della possibile fluttuazione del franco svizzero, di aver celato tale informazione ai clienti, non prevedendo l'eventuale maggiore costo che sarebbe potuto gravare sui consumatori.

Ricordiamo che l'intermediario bancario deve sempre agire con diligenza, correttzza e trasparenza, evidenziando al contrante debole (il cliente) tutti i rischi connessi all'operazione bancaria e quindi, nel caso di specie, la fluttuazione di cambio.

I Ricorrenti, peraltro, hanno considerato abusive, e quindi inefficaci, le clausole del contratto bancario che prevedevano (e prevedono) il rimborso dei crediti in franchi svizzeri, in quanto di fatto addossavano l'intero rischio di cambio sul richiedente il finanziamento, ossia il consumatore.

La Corte europea, coinvolta dal giudice rumeno, ha affermato il principio secondo il quale l'istituto finanziario che concede un mutuo/finanziamento/credito al consumatore è tenuto a fornire alla controparte tutte le informazioni rilevanti relative al contratto, tenendo una condotta trasparente.

Nel caso di mutuo in valuta estera, la banca deve fornire al mutuatario/consumatore, al momento della conclusione del contratto,  tutte le informazioni idonee per consentirgli una decisione consapevole e completa che consideri tutte le conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari.

La Corte chiarisce, in particolare che

"Ne deriva, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78, 80 e 82 delle sue conclusioni, che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo.

55      Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che la clausola oggetto del procedimento principale, inserita in contratti di mutuo espressi in una valuta estera, prevede che le rate mensili di restituzione del mutuo debbano essere effettuate nella medesima valuta. Una clausola simile, in caso di svalutazione della moneta nazionale rispetto a suddetta valuta, fa dunque pesare il rischio di cambio sul consumatore.


56      A tal proposito, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.


57      Infatti, per chiarire se una clausola come quella oggetto del procedimento principale determini, malgrado il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punti 68 e 69).


58      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione." 

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea apre nuove strade per coloro che sono rimasti colpiti dai contratti di mutuo in franchi svizzeri.

Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

venerdì 28 aprile 2017

Barclays: le difese per il mutuo in franchi svizzeri

Una decina di anni addietro andava molto di moda, anche per motivi di risparmio, accendere un contratto di mutuo legandolo ai franchi svizzeri, ossia con un tasso di indicizzazione in valuta straniera.

Questo tipo di prodotto bancario ha, a seguito della svalutazione della valuta elevetica, creato notevoli problemi per i risparmiatori che volevano (o vogliono) estinguere il rapporto, costretti a versare ingenti somme alla banca.

In aiuto dei risparmiatori è intervenuta la recente sentenza del Tribunale di Roma, il quale ha riconosciuto le ragioni dei consumatori, aumentando le speranze di coloro che hanno contratto un mutuo collegato al cambio euro/franco svizzero e che ora non riescono ad uscire dal contratto perché la banca, Barclays in particolare, pretende il versameto di ingenti somme.

La sentenza tratta una complessa questione e coinvolge centinaia di clienti-consumatori che hanno stipulato la medesima tipologia di mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero e che vorrebbero ora anticipare l’estinzione del loro contratto o spostarsi ad altra banca con una surroga.

Se fino ad oggi, la strada per uscire da questi contratti era impraticabile, ora esistono più possibilità anche alla luce della sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rilevato la nullità parziale di questo tipo di mutui, nella parte relativa al calcolo degli interessi.

La vicenda
Nel caso di specie, un consumatore stipula con la Banca un contratto di mutuo che prevede “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, vincolando l’importo degli interessi dovuti alla banca alle oscillazioni della valuta svizzera.

Così facendo, al momento della sua anticipata estinzione o in sede di surroga, Barclays richiede il versamento di una consistente somma derivante dall'applicazione del meccanismo della doppia conversione previsto da una apposita clausola contrattuale (art. 7).

Il consumatore viene incentivato a sottoscrivere questo tipo di contratto dietro la promessa, proveniente dai funzionari della banca, di poter ottenere un  risparmio evidente sugli interessi da versare alla banca.

Accade, invece, che a con l’applicazione di questa regola contrattuale, il consumatore che voglia estinguere il mutuo si trovi a versare ingenti somme in favore della banca, favorita dall’applicazione del cambio (e della famosa clausola 7).

Questa norma è regolare? Dovete sapere che nei rapporti bancari esiste una norma, l’art. 116 del Testo Unico Bancario, che impone alla banca di comunicare al cliente in modo completo e trasparente tutte le clausole del mutuo che non devono essere ambigue ed indeterminate.

Anche la clausola relativa agli interessi deve essere chiara e non deve far ricadere sul consumatore lo squilibrio dei diritti ed obblighi, altrimenti è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo.

Ma il contratto di Barclays prevede una clausola poco trasparente, con maggiori obblighi poco trasparenti per il cliente e quindi, contraria alle norme appena richiamate?

Il Tribunale di Roma in favore dei consumatori
Secondo il Tribunale di Roma, l’art. 7 del contratto del mutuo svizzero è contraria al Testo Unico Bancario e al Codice del consumo è una norma indeterminata, poco trasparente e inapplicabile al consumatore.

Quale ragionamento segue il giudice?

Il Giudice è stato chiamato ad esprimere un giudizio sulle norme del contratto di mutuo, ed ha osservato che il  contratto è scritto in modo tale da non risultare chiaro per il consumatore quale sia il meccanismo di determinazione dei interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Di conseguenza, al momento della firma, il consumatore non può comprendere né quale sia il tasso di interesse effettivo, né quali gli obblighi all’estinzione, né i rischi, in quanto le clausole del contratto di mutuo  sono così generiche, vaghe ed indeterminate che "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

Il contratto, scritto in modo generico ed indeterminato, produce come effetto la creazione di un significativo squilibrio nel rapporto tra banca e cliente a danno di quest’ultimo.

Tale squilibrio emerge, in particolare, nel momento in cui il consumatore voglia uscire anticipatamente dal contratto, oppure chiede la surroga, perché le condizioni per poter esercitare il suo diritto sono gravose, tali da rendere eccessivamente “cara” tale scelta.

Per tale ragione, il giudice ha dichiarato la nullità parziale del contratto in particolare delle norme relative al calcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata del mutuo tant’è che la banca non può utilizzare tale norma per impedire al cliente di chiudere il mutuo, o trasferirsi ad altra banca.

Grazie a questa sentenza è possibile chiedere alla banca di estinguere il mutuo o surrogarlo verso altra banca senza dover pagare elevati interessi derivanti dal cambio franco svizzero/euro (vedi qui la sentenza).

Cosa fare?
Vi consigliamo di scrivere alla banca, contestando tutte le clausole che vi impediscono di poter liberamente uscire dal contratto, eccependo la nullità degli articoli del contratto che prevedono il ricalcolo degli interessi nel caso di estinzione anticipata o surroga.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

domenica 5 febbraio 2017

Mutuo in franchi svizzeri - da Roma arriva la possibile via di uscita

Nuova via di uscita per i titolari di un mutuo in franchi svizzeri che sono schiacciati dagli interessi elevati e dalla clausola di indicizzazione.

Abbiamo già trattato l'argomento mutui indicizzati, ritenuti leciti dal Tribunale di Milano con un recente provvedimento (vedi).

Il Tribunale di Roma (Giudice Cerenzia) si è pronunciato di recente, rilevando la parziale nullità del contratto sottoscritto dal consumatore con l'intermediario bancario, per scarsa trasparenza a danno del contraente debole.

La questione affrontata dal Giudice riguarda tutti coloro che una decina di anni addietro decisero di accendere un contratto di mutuo "in franchi svizzeri" allettati dalla prospettiva di poter risparmiare nel pagamento degli interessi, approfittando del cambio euro/franco svizzero.

E' accaduto, quindi, che il consumatore abbia stipulato con la Banca contratti di mutuo che prevedono, tra le clausole che regolano gli interessi, “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, prevendendo che a fronte dell’erogazione di un capitale in euro per l'acquisto di un immobile, la parte mutuataria si impegna a rimborsare alla banca la somma in rate mensili in euro, versando i relativi interessi. Gli interessi vengono determinati, però, dalla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli conteggiati in base al tasso di riferimento rapportato all'indice alla valuta straniera.

Il problema si pone quando, fin dall'inizio, non viene chiarito chi, tra il cliente o la Banca, deve farsi carico del rischio della svalutazione di una valuta verso l'altra. La questione non è di poco conto, poiché la Banca, molto spesso, sfrutta questa incertezza, quando il cliente decide di estinguere in anticipo il mutuo, per applicare la rivalutazione per sé più vantaggiosa.

E qui sorge il problema: l'estinzione del mutuo avviene con una rivalutazione favorevole alla banca e molto gravosa per il cliente.

Il mutuo con queste norme, svantaggiose per il cliente, è valido?
In generale, in materia bancaria l'articolo 116 del Testo Unico Bancario impone, per i contratti pubblicizzati al cliente, alla banca di rendere noto in modo trasparente tutte le clausole del mutuo e, tra l'altro, quali sono i tassi di interesse applicati nel rapporto e quali sono le valute usate per l'imputazione degli interessi.

A questa norma, si aggiunge, per i consumatori - coloro che agiscono “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, decreto legislativo 205/2006) – l'articolo 33, il quale stabilisce che è vessatoria la clausola del contratto che faccia ricadere sul consumatore uno squilibrio di diritti ed obblighi.

In virtù di tali norme, l'intermediario è chiamato a chiarire qual è il metodo di calcolo che segue per imputare al cliente gli interessi indicizzati, all'atto dell'estinzione del mutuo. 

Le clausole contrattuali prive di trasparenza e determinatezza possono essere dichiarate nulle ed inefficaci per il mutuatario, con conseguente ricalcolo della posizione debitoria di quest'ultimo verso l'istituto di credito.

Il Tribunale di Roma - clausola poco trasparente=clausola nulla
Nella cornice sopra esposta si colloca il caso affrontato, da ultimo, dal Tribunale di Roma, dove il consumatore concludeva un contratto di mutuo con interesse indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale; tuttavia, quando richiedeva l'estinzione del mutuo, si vedeva imputare, nel conteggio informativo, la rivalutazione del capitale al tasso di cambio  convenzionale, più favorevole per la banca, e ciò nonostante la svalutazione attuale del franco svizzero e la situazione di vantaggio del cliente.

Il Giudice chiamato a valutare le clausole contrattuali, ha rilevato che i documenti sottoscritti dal cliente non rendono chiaro il meccanismo di determinazione degli interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Il Tribunale di Roma osserva che la genericità di alcune clausole del contratto di mutuo "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

La genericità del contratto, la sua indeterminatezza ed equivocità produce come effetto un significativo squilibrio nei rapporti tra le parti a danno del consumatore, come si evince dall''importo preteso dalla banca per il rimborso anticipato nel caso di estinzione del mutuo ad opera  del mutuatario.

La soluzione adottata dal Tribunale si fonda sull'assunto che la clausola di indicizzazione è stata redatta in modo ambiguo e poco trasparente: è vero, infatti, che la banca ha optato per la rivalutazione al tasso convenzionale per non essere svantaggiata dalla svalutazione del franco svizzero.

Ebbene, il comportamento della banca, sebbene corretto da un punto di vista formale, tale non è dal punto di vista del consumatore, il quale sconta l'ambiguità delle clausole introdotte nel formulario imposto dall'intermediario. 

La carenza di trasparenza e pubblicità delle clausole inerenti il calcolo degli interessi e il rimborso del mutuo per estinzione anticipata violano, nel caso affrontato dal Giudice, gli artt. 115 e 116 TUB e 33 del Codice del Consumo, giustificando la  dichiarazione di nullità ed inefficacia delle norme contrattuali e, aspetto più importante, legittimando il cliente/mutuatario ad ottenere la restituzione dei maggiori interessi pagati alla banca.

La nullità delle clausole contrattuali produce una seconda conseguenza: la clausola di estinzione anticipata inserita nel contratto non può più essere utilizzata dalla banca per chiedere il pagamento di elevate somme al mutuatario che vuole estinguere il mutuo o anche solo trasferirsi ad altra banca.

Qui di seguito il provvedimento del Tribunale di Roma.

domenica 29 maggio 2016

Mutuo convertibile Barclays? valido, ma non chiara la clausola di estinzione

Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la class action proposta da Altroconsumo per i mutui  svizzeri venduti da Barclyas, ha valutato la validità delle condizioni contrattuali predisposte dall'intermediario bancario, considerando pienemente legittimo il tasso di cambio franco/euro predisposto dalla banca.

Ricordiamo che Barclays è stata protagonista della vendita di mutui in euro indicizzati al franco svizzero (chl) e che, con l'abbandono da parte della Svizzera della soglia minima d cambio di 1,20 franchi per 1,00 euro, ha comportato un improvviso aggravio dei costi del finanziamento, in particolare dell'estinzione anticipata dal mutuo.

- Ma quali sono le peculiarità ed i rischi di questi mutui emessi da Barclays?

Come evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Milano, ma anche nella recente interpellanza parlamentare (vedi), la banca ha sollecitato la propria clientela all'acquisto di un particolare tipo di mutuo, a condizioni più favorevoli perché caratterizzato dal cambio franco svizzero/euro, più favorevole per i cittadini europei.

I  contratti di mutuo Barclays prevedono una clausola ove, nel caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'importo residuo che deve essere versato dal cliente alla banca deve essere prima convertito in franchi svizzeri, al tasso convenzionale; successivamente, tale importo deve essere convertito in euro al cambio rilevato il giorno successivo. 

Tale conversione, nel caso di estinzione, avrebbe consentito al cliente di poter usufruire appieno del cambio favorevole tra franco svizzero ed euro.

Il problema si è posto nel momento in cui  tale cambio è "saltato", ossia la Svizzera ha abbandonato il sistema di cambio con l'euro, lasciando fluttuare la propria moneta.

L'effetto di tale scelta monetaria è quello di aggravare le rate versate periodicamente dal mutuatario e, nel caso in cui egli voglia estinguere il proprio mutuo, l'importo convertito è decisamente più elevato di quello prospettato al momento della conclusione del contratto.

In altri termini, il consumatore che sottoscrive questo tipo di contratto tra un certo vantaggio immediato e determinato derivante dal cambio favorevole, ma viene sottoposto ad un rischio futuro ed indeterminabile derivante dalla conversione tra franco svizzero ed euro.

- Questo contratto è nullo? no, ma la clausola di estinzione non è chiara (Tribunale di Milano)

Il Tribunale di Milano ha considerato pienamente valido questo tipo di contratto, non ravvisando alcun particolare difetto di questi mutui indicizzati.

Il giudice milanese, però, ha contestato la genericità ed oscurità terminologica della clausola di estinzione, nel senso che la spiegazione fornita al mutuatario che intenda esercitare il suo diritto di estinzione anticipata del mutuo è poco chiaro e trasparente.

Tale norma contrattuale, quindi, si pone in contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo, la quale prevede che "Nel caso di contratti di tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile".

Il Tribunale di Milano afferma, ed è questo l'aspetto più rilevante a nostro parere, che la chiarezza della clausola può comportare la nullità parziale del contratto, o comunque consentire al cliente di poter arrivare all'estinzione del contratto in modo più favorevole.

Qui la sentenza.
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