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domenica 11 dicembre 2016

Manipolazione euribor - chiedete la restituzione degli interessi

Questa domenica vi proponiamo la decisione con la quale Commissione Europea, datata 4 dicembre 2013, ma pubblicata solo qualche settimana addietro e che, in versione inglese, potete leggere di seguito.

La decisione del 2013 ha riguardato alcuni grossi gruppi bancari europei, tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale, accusate di aver creato un cartello per la manipolazione del tasso Euribor, alterando i tassi di interesse applicati alla clientela retail tra il 2005 e il 2008.

In altri termini, le banche sono state condannate al pagamento di multe salate per aver violato le regole comunitarie in tema di concorrenza, avendo manipolato le quotazioni dell’Euribor, il tasso di riferimento del mercato interbancario europeo, usato per determinato il prezzo di moltissimi prodotti finanziari, in primis i mutui a tasso variabile. 

Tale condotta ha cagionato un danno per i consumatori, in particolare coloro che hanno sottoscritto contratti finanziari,  con la variabile Euribor, tra il 2005 ed il 2008, i quali hanno diritto al risarcimento del danno o, probabilmente, alla restituzione degli interessi pagati sulla base di un tasso di interesse falsato dall'Euribor alterato.


I contratti di finanziamento (mutuo, apertura di credito, leasing etc...) devono essere determinati in ogni parte, così come previsto dall'art. 117 TUB, sicché nel caso in cui il  tasso di interesse sia non determinato (ne determinabile), non può essere applicato (addebitato) al cliente.

Nella vicenda in oggetto, il tasso di interesse è stato collegato ad un criterio esterno (Euribor) risultato, a distanza di anni, del tutto inaffidabile/indeterminato in quanto alterato dalle principali banche europee, con conseguente inapplicabilità della clausola inerente agli interessi nei vari contratti a tasso variabile.

Vi consigliamo, quindi, di scrivere alla banca e chiedere la restituzione degli interessi pagati per  il  vostro mutuo a tasso variabile, citando la decisione delle Commissione Europea del 4 dicembre 2013 che potete leggere di seguito.

domenica 14 febbraio 2016

220 giorni senza la risposta di Equitalia? cartella di pagamento annullata!

La cartella di Equitalia può essere annullata con una mera istanza inviata dal contribuente all'ente che pretende il pagamento del debito tributario, sempreché quest'ultimo non dia alcun segno di riscontro alla richiesta di annullamento entro 220 giorni.

Questa la conclusione raggiunta dalla Commissione Tributaria di Milano con un recente intervento che vi proponiamo di seguito e che rappresenta una particolare novità che potrebbe tornare utile per molti contribuenti italiani.

Il giudice tributario milanese ha affermato l'esistenza del silenzio assenso da parte dell'Agente che di fronte ad una richiesta di annullamento trasmessa dal contribuente non dia alcuna risposta all'istanza della parte.

Invero, la decisione assunta dal giudice lombardo parte da un presupposto normativo preciso, la legge finanziaria del 2013, la quale ha previsto che il contribuente che sia stato oggetto di notifica di un atto da parte del concessionario per la riscossione può inviare una istanza con cui contesta la pretesa dell'agente e ne chiede l'annullamento.
  
Quest'ultimo, ricevuta la contestazione da parte del contribuente, deve rivolgersi all'ente impositore da cui ha ricevuto il mandato (Agenzia entrate - INPS - enti locali etc...) per chiedere un chiarimento e per invitarli a rispondere al contribuente.

Nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente nei successivi 220 giorni, né da Equitalia né dall'ente,  il comma 540 della Finanziaria dispone che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ..... sono annullate di diritto".

E nel caso affrontato dai giudici milanesi, avendo rilevato l'omessa risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTP ha annullato le cartelle di pagamento.

Qui la sentenza.

domenica 26 aprile 2015

Annullata la bolletta pazza di Enel Energia - non è valida la richiesta di pagamento di importi indeterminati

La recente sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, che potete leggere di seguito, riafferma un importante principio in materia di pagamento delle bollette per la somministrazione del servizio di energia elettrica, ossia che la società fornitrice deve giustificare e dimostrare gli importi oggetto di richiesta di pagamento, ossia che le somme indicate nella bolletta di pagamento siano determinate e conseguenti al servizio offerto al cliente. 

Nel caso di specie, la società Enel Energia aveva inviato una richiesta di pagamento ad una società propria utente, lamentando il mancato pagamento per il servizio di somministrazione di energia elettrica per un determinato periodo. La società, rivolgendosi al Giudice di Pace di Roma, ha contestato la pretesa avanzata dalla società, evidenziando l'indeterminatezza dell'importo complessivo preteso da Enel energia, la quale non avrebbe indicato e determinato le singole voci di pagamento, e per le quali avrebbe applicato arbitrariamente un sovrapprezzo. 

Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda svolta dall'utente, ha osservato che "la società Enel, a suo piacimento, ha inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito. La fattura, quindi, non è riscontrabile e va annullata". 

Riteniamo importante osservare, a tal proposito, che il servizio di somministrazione di energia elettrica prevede, come stabilito per legge, che il fornitore possa addebitare al cliente i costi di trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell'energia. Tali importi devono essere indicati in modo chiaro nella bolletta di pagamento e, in particolar modo, riportati nell'eventuale lettera di diffida inviata dal fornitore al cliente. In caso contrario, la richiesta di pagamento è illegittima e può, come nel caso di seguito riportato, essere annullata.

Di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace.

venerdì 25 luglio 2014

Acquisti on line: tutti i nuovi diritti dei consumatori nel vademecum della Commissione Europea

La Commissione Europea ha predisposto un vademecum con il quale esporre le principali novità entrate in vigore con la recente Direttiva 2011/83/UE, norma adottata di recente in Italia, la quale ha sostituito tutte le norme in materia di contratti negoziati sia nei locali commerciali che per telefono, per posta ed on line. 

Come già evidenziato nel blog (vedi), tra le novità più importanti introdotte con la Direttiva vi è l’estensione del termine per il recesso del consumatore per i contratti conclusi per via telematica, che passa da 10 a 14 giorni. Altre novità riguardano:

- Il venditore è responsabile del danneggiamento o della perdita del bene consegnato al consumatore.
- Il contratto concluso via telefono deve, in seguito, essere approvato per iscritto dal consumatore.
- Sono previste sanzioni gravi per il venditore inadempiente.

La Commissione ha predisposto un vademecum, che potete leggere di seguito, ad utilizzo dei consumatori, i quali vengono resi edotti delle nuove regole previste in loro favore.

giovedì 4 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: le principali condizioni del contratto di vendita dei pacchetti turistici.

Nel nostro settimanale incontro radiofonico del venerdì mattina con gli amici di Trentino inBlu radio abbiamo proseguito nella trattazione di alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano la vendita del pacchetto vacanza. 

Tale contratto contiene varie informazioni in merito a:

Prenotazione: la prenotazione, con tutte le precisazioni necessarie all'uso del termine prenotazione in questo contesto, deve essere redatta in apposito modulo contrattuale, anche elettronico e compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente che ha il diritto di avere con sé una copia.

Pagamento: disposizioni relative al prezzo e alla misura dell'acconto, che non può essere superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della richiesta impegnativa con indicazione della data entro cui, prima della partenza, deve essere effettuato il saldo. Il mancato pagamento delle somme come previsto nel contratto costituisce spesso clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte delle agenzie intermediarie o dell'organizzazione la risoluzione di diritto nel contratto.
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