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domenica 16 gennaio 2022

Fideiussione: la violazione delle norme antitrust - nullità parziale del contratto

Arriva dalla Cassazione la parola fine sull'annosa questione relativa alla validità delle fideiussioni fatte sottoscrivere dalle banche in violazione della normativa antitrust.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedasi, in particolare, la nota al provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro) affrontando il contrasto tra i modelli contrattuali fatti sottoscrivere ai consumatori che hanno prestato la fideiussione bancaria e la legge n. 287/1990 ("Legge antitrust") e che presentavano clausole contrarie alla citata normativa.

Il contrasto creatosi in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo contrarie alle regole della concorrenza antitrust.

Occorre rammentare che l'art. 2 della legge n. 287/1990 statuisce che: 

“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La Suprema Corte ha dichiarato nulle tutte le clausole contenute nei contratti di fideiussione che contrastino la norma appena richiamata. La nullità della singola clausola, però, non travolge tutto il contratto, il quale rimane valido, ma semplicemente comporta la sua non applicazione e sostituzione con la norma di legge prevista

Riteniamo utile, a tal proposito, richiamare il principio enucleato con la citata sentenza.

"i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall'Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono  parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).".

Di seguito, la Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994/2021.

domenica 18 aprile 2021

Violazione norma anticoncorrenziale - nulla la fideiussione contraria alla legge

La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.

Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.

Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.

Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.

La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.

La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.

La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.

Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.

domenica 28 luglio 2019

Ancora nulla la fideiussione contraria alle regole della concorrenza

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13846/2019, ha ribadito la nullità di tutte le fideiussioni che, negli anni, sono state fatte sottoscrivere ai consumatori seppur in contrasto con il Codice del Consumo.

E non possiamo che essere lieti della decisione assunta dai giudici di legittimità, i quali stanno dando seguito all'orientamento già espresso negli ultimi mesi in casi simili.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), evidenziando i requisiti che rendono invalido il contratto di fideiussione prestata dai garanti in un contratto di mutuo.

Il provvedimento che potete leggere di seguito ha il merito di chiarire, e ribaltare, un orientamento della giurisprudenza di merito che, nel respingere la contestazione sollevata dal consumatore, ha sostenuto (e sostiene) che tale nullità può essere fatta valere dal fideiussore solo se viene fornita la prova che (1) l'intesa anticoncorrenziale riguardi anche la banca e il modello contrattuale oggetto di controversia; (2) il consumatore abbia sofferto un effettivo danno dall'intesa.

E' di tutta evidenza che tale prova diviene alquanto ardua per il contraente debole, in quanto è usuale che il fideiussore sia costretto a firmare il modello contrattuale sottoposto alla sua firma da parte della banca, la quale stabilisce le condizioni contrattuali.

La Cassazione chiarisce, invece, che è dovere del giudice quello di accertare se le varie norme contrattuali coincidano con le norme dell'ABI dichiarate restrittive della concorrenza dall'Antitrust.  

Qui la sentenza n. 13846/2019.

domenica 16 giugno 2019

Tribunale di Pesaro: nulla la fideiussione in contrasto con la "legge antitrust"

La sentenza che vi segnaliamo, e che potete leggere di seguito, s'inserisce in un recente orientamento seguito dai giudici italiani chiamati a valutare la regolarità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema Associazione Bancaria Italiana del 2003 e, successivamente, oggetto di critica negativa  a seguito di parere negativo dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato. 

Per un controllo della vostra fideiussione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

1.- Premessa: legge n. 287/1990 (legge antitrust) e schema ABI
Occorre premettere che la vicenda affrontata dal Tribunale di Pesaro prende le mosse dalla legge n. 287 del 10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” - anche "legge antitrust"), norma nazionale applicativa della direttiva comunitaria.

Per quel che ci riguarda, merita di essere richiamato l'art. 2 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La norma in parola, ha l'evidente fine di evitare accordi di categoria il cui esclusivo fine sia quello di limitare e/o impedire lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei prodotti/servizi.

Alla luce della novità normativa intervenuta, l'Associazione Bancaria Italiana propose alle banche uno schema di norme contrattuali da inserire nei modelli da sottoporre ai clienti chiamati a firmare una  fideiussione omnibus.

Per tale schema venne chiesto un parere all' autorità antitrust, la quale nel 2005 rilevò che le norme proposte dall'ABI violavano il citato art. 2 della legge. n. 287/1990.

La Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.5.2005, dichiarò contrarie alla legge antitrust gli articoli 2 - 6 - 8 dello schema ABI in quanto in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

2- Segue: quali clausole dello schema ABI sono nulle - conseguenze 
A seguito degli interventi sopra richiamati, alcune clausole dello schema ABI sono state oggetto della critica, ed in particolare:

L' art. 2 "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; 

L' art. 6 "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate";

L' art. 8 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato".

Le norme contrattuali uniformi, inserite nei modelli contrattuali da parte tutte le banche sono stati considerati, nonostante gli interventi sopracitati, corrette e pienamente valide nei confronti dei clienti, sino a quando non è iniziata la contestazione delle “intese tra le banche”.

Le norme contenute nelle fideiussioni omnibus riproduttive degli articoli sopra citati sono stati dichiarati nulli perché posti in violazione della normativa antitrust.

3.- Il Tribunale di Pesaro - invalida la fideiussione che contiene lo schema ABI
La questione è stata oggetto del recente intervento con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, a cui si sono rivolti alcuni clienti della banca per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall'istituto di credito nei propri confronti.

Questi ultimi, fideiussori della banca, hanno invocato la nullità del contratto per violazione delle normativa antitrust, con evidente danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte.

Il giudice pesarese ha accolto la domanda avanzata dai fideiussori, dichiarando nulla la fideiussione prodotta in giudizio perché contraria alla normativa antitrust.

E' interessante rilevare, sul punto, che la nullità accertata e dichiarata dal Tribunale di Pesaro era totale e non parziale, ossia non solo le norme contrarie alla legge n. 287/1990.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Pesaro. 

sabato 9 aprile 2016

Tutto confermato: torna l'anatocismo bancario!

Tutto confermato. Torna l'anatocismo bancario, pratica abrogata dalla legge di Stabilità del 2014.

Potranno raccontarci tante storie, come quella delle limitazioni, ma la realtà è ben diversa: prepariamoci a rivedere la capitalizzazione degli interessi, grazie al nuovo intervento normativo, previsto all'interno del  decreto legge “Salva Banche” approvato in via definitiva dal Senato.

Avevamo anticipato questa possibilità (vedi), ed abbiamo riscontrato la conferma, ossia che i rapporti bancari saranno caratterizzati dalla contabilizzazione degli interessi sugli interessi, e riguarderà certamente gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso.

Questo sistema, sostenuto dalle banche, sarà limitato in quanto il calcolo dell'anatocismo avrà cadenza annuale, e non trimestrale....ma tant'é è tornato, contraddicendo vecchie promesse.

sabato 13 febbraio 2016

Argentina: arrivano i rimborsi del TFA?

Potrebbe trovare un esito positivo l'iniziativa avviata dalla Task Force Argentina, presieduta da Nicola Stock ed organizzata dall'Abi per aiutare i risparmiatori italiani rimasti coinvolti nella moratoria dichiarata dal Governo di Buenos Aires (vedi qui).

La TFA, sorta dopo pochi mesi dal default argentino, aveva ottenuto scarsi risultati, tanto da far sorgere in molti (tra i quali anche questa associazione) qualche dubbio in merito all'effettiva capacita mediatrice del soggetto giuridico creato ad hoc.

Ed invece pare che Nicola Stock abbia raggiunto un accordo con le autorità argentine, consentendo un recupero del capitale perduto ai 50.000 risparmiatori che hanno aderito al progetto TFA.

Così si legge nel recente comunicato rilasciato dalla Task Force che così esordisce  "Il Ministero del Tesoro e della Finanza Pubblica della Repubblica Argentina e la Task Force Argentina (TFA) annunciano di aver raggiunto un accordo preliminare per risolvere la controversia basata sul Trattato bilaterale Italia - Argentina nell'arbitrato presso il Tribunale ICSID della Banca Mondiale in cui si è richiesto il risarcimento dei danni per violazione dei diritti rivenienti dal diritto internazionale di circa 50.000 obbligazionisti retail italiani detentori di circa 900 milioni di bond argentini in default rappresentati dalla Task Force Argentina".

Con l'accordo, che però deve essere sottoposto all'approvazione del parlamento argentino, viene previsto il pagamento in favore dei risparmiatori di un importo, in contanti, pari al 150% del capitale investito, questo secondo quello che si legge nel comunicato TFA.

Il pagamento dovrebbe essere disposto a seguito dell'approvazione, nel breve spazio di alcuni mesi, con conseguente esaurimento dell'attività svolta dalla Task Force Agentina.

 

sabato 30 gennaio 2016

Salvataggio interno della banca (bail in) - arriva la guida dell'ABI

L'Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori nazionali, ha predisposto una breve brochure che, nell'intenzione degli ideatori, dovrebbe favorire una migliore comprensione delle novità introdotte, a far data dallo scorso 1° di gennaio, in materia di crisi finanziaria di una banca.

Il procedimento di bail in viene spiegato ai consumatori attraverso dieci domande (e relative risposte), con le quali vengono spiegati i principali aspetti che caratterizzano le nuove norme comunitarie, ed in particolare:

  1. Perché sono state introdotte le nuove regole europee?
  2. Cosa prevedeono le nuove regole?
  3. E se la prevenzione non fosse sufficiente?
  4. Incosa consiste la procedura di risoluzione?
  5. Come funziona il bail in (salvataggio interno)?
  6. A quali strumenti bancari si applica il bail in?
  7. E cosa succede ai conti e depositi fino a 100.000 euro?
  8. Cosa succede ai conti cointestati?
  9. Quali altri strumenti sono esclusi dal bail in?
  10. Il bail in si può applicare a strumenti finanziari sottoscritti prima del 1 gennaio 2016? 
Qui di seguito, le risposte ai quesiti riguardanti il procedimento di bail in.

sabato 21 febbraio 2015

“CREDIamoCI”. Arriva il nuovo progetto di collaborazione banche/consumatori

Nuovo accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori per migliorare il rapporto banca/utente nei servizi di consulenza ed erogazione del credito.

Il Protocollo d'intesa "CREDIamoCI" si propone, nell'intenzione degli aderenti, di migliorare il rapporto tra l'istituto di credito ed i piccoli consumatori, in particolare le famiglie in difficoltà, fornendo nuove soluzioni volte a sostenere ed assistere coloro che non riescono ad adempiere al proprio obbligo di rimborso del finanziamento ottenuto dalla banca.

Il programma biennale di "CREDIamoCI" è focalizzato verso specifici argomenti, indicati dalla stessa ABI, e che sono di seguito sinteticamente richiamati:
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