Visualizzazione post con etichetta eBay. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta eBay. Mostra tutti i post

lunedì 19 maggio 2025

Servizio delivery: la consegna a casa è ormai alla portata di tutti

Negli ultimi anni, il servizio di delivery ha conosciuto una crescita esponenziale, diventando un canale essenziale per l’acquisto di beni e servizi. 

Tale fenomeno si è sviluppato a causa della maggior destrezza dimostrata dai consumatori nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche i recenti e gravosi eventi (vedasi vicenda Covid 19) hanno accelerato una tendenza presente nelle dinamiche commerciali. 

Esistono vari canali attraverso i quali il consumatore può scegliere tra diversi metodi di consegna a domicilio ed ognuno presenta specifiche caratteristiche e regolamentazioni, sempre rispettose delle regole introdotte, in primo luogo, dal Codice del consumo.

con caratteristiche e regolamentazioni specifiche. In questo articolo, analizzeremo i principali canali di delivery utilizzati, i diritti e gli obblighi dei consumatori e i limiti di questo servizio.

Senza voler affrontare i vari operatori presenti in questo settore, anche perché noti al pubblico, evidenziamo che esistono diversi canali del delivery, tra i quali esistono le piattaforme di food delivery; l' e-commerce con servizio di consegna; negozi fisici che prevedono un servizio di acquisto on line con consegna a domicilio; il market place on line (es. Facebook Marketplace o Subito.it).

Quali sono i diritti dei consumatori?

venerdì 19 gennaio 2018

Aumentano gli acquisti on line. Aumentano i problemi per i consumatori europei

Il recente report rilasciato dal report della Commissione europea “Consumer Conditions Scoreboard 2017”, ove sono stati analizzati i dati raccolti nell'ultimo anno e relativi agli acquisti di beni e servizi tra consumatori ed operatori comunitari.

Lo studio condotto a livello comunitario ha riguardato alcuni aspetti, quali  la conoscenza e fiducia dei consumatori in merito al mercato comunitario; l'applicazione, più  o meno conforme, delle norme in ambito comunitario; le modalità ed i tempi di risoluzione delle controversie.


Il risultato emerso da questo studio, è che il mercato digitale ha incrementato in modo decisivo gli acquista transfrontalieri, aumentati in modo significativo in tutti i Paesi dell'Unione.


Altro dato rilevante riguarda la fiducia dei consumatori negli acquisti on line, in quanto tale modalità di operazione, divenuta sempre più comune, ha comportato una maggior consapevolezza/fiducia nel consumatore, aumentata  del 12% per gli acquisti verso venditori con sede legale nel proprio Paese, e addirittura del 21% verso operatori professionale con sede in altro Stato membro dell’Unione.


Per contro, sono in aumento gli inconvenienti negli acquisti operati dai consumatori digitali, i quali hanno dovuto affrontare difficoltà, quali il rifiuto del pagamento o l'errata consegna dei prodotti, sino alle ipotesi di vendite fantasma.


Questo dato è il controaltare dell'incremento delle transazione relative ad acquisti on line, soggette a questo tipo di inconvenienti.


Ultimo aspetto trattato dal report riguarda le modalità di reclamo e tutela per questo tipo di acquisto, che come è noto, riguardano di solito importi di modesta entità.


Il reclamo, primo passo in questa materia, non sempre viene presentato dal consumatore in quanto l'importo oggetto di controversia è così esiguo da non giustificare l'avvio di una azione legale o altri strumenti di tutela.


E' chiaro che il tema delle piccole controversie (small claims) interessa da vicino la Commissione, la quale ha di recente introdotto il nuovo regolamento sul “Procedimento europeo per le controversie di modesta entità” entrato in vigore lo scorso 14 luglio 2017, elevando da 2.000 a 5.000 euro il valore limite della controversia per il quale è possibile utilizzare questo procedimento di soluzione extragiudiziale delle controversie.


Qui di seguito, una parte del report dell'Unione Europea.

domenica 16 agosto 2015

Genova: la truffa può arrivare anche da ebay

Il quotidiano uso di internet per le più svariate utilità, ad oggi, non costituisce più una novità. In particolare, negli ultimi anni, si registra un crescente incremento del commercio on-line e, contestualmente, un crescente numero di casi di frodi informatiche.

Della totalità delle compravendite avvenute nel web, oltre la metà avvengono sulla piattaforma nota come “Ebay”, tanto che è stato convenzionalmente coniato il termine proprio di “Truffa Ebay”, vista la frequenza con la quale si incappa nella frode tramite l’utilizzo di alcuni account di questa piattaforma.

Le modalità con le quali viene perpetrato il reato rubricato – frode informatica ex art. 640 ter c.p. – sono molteplici, è tuttavia possibile riconoscere alcuni presupposti ricorrenti, utili anche ad evitare o, quantomeno, a limitare il rischio per il consumatore di incappare in venditori fraudolenti.

A prescindere dalla modalità con la quale il venditore fraudolento si arricchisca ingiustamente che, come predetto, può essere diversa, il risultato finale di questo particolare tipo di eventi è sempre il pagamento del prezzo di un bene che non verrà poi mai ricevuto dall’acquirente.

La sentenza oggi in esame è meramente esemplificativa, facendo parte un congruo numero crescete di altre pronunce del tutto simili.

L’acquirente, pensando di comprare su e-bay ad un prezzo vantaggioso una consolle X-Box, della quale erano presenti immagini e descrizioni, effettuava il pagamento del prezzo tramite il sistema pay-pall con ricarica su carta prepagata Postepay, dopo aver comunicato il pagamento al fornitore, nella fattispecie un privato, attendendo poi invano la ricezione del bene acquistato.

Da quel momento il venditore si rendeva totalmente irreperibile.

Come spesso avviene, con una semplice ricerca online anche tramite forum, lo sfortunato acquirente veniva a conoscenza della notorietà del venditore che da tempo agiva su detta piattaforma con le medesime modalità venendo segnalato dal popolo di internet come “non affidabile”.

Grazie all'intervento della polizia postale che, legittimata e in possesso dei mezzi e dei canali informatici utili a compiere indagini specifiche e relativa analisi dei dati, emergeva che, il venditore in questione era noto da tempo agli uffici della polizia postale i quali già in precedenza avevano raccolto numerose denunce, a suo carico, per la stessa fattispecie di reato.

Dal dibattimento, inoltre, sono emersi i dati relativi alla carta d’identità utilizzata dall’imputato per sottoscrivere l’acquisto di 5 carte prepagate Postepay, oltreché, l’identificativo e l’account ip della piattaforma ebay. La carta d’identità risultava essere la medesima con la quale l’imputato era stato identificato.

Il raggiro e l’artificio che caratterizzano la condotta come presupposto di questa fattispecie di reato sono state ravvisate nella pubblicazione delle immagini descrittive della consolle X-Box, oltre al prezzo di vendita che, come predetto, risultava essere vantaggioso.

In considerazione di tutti gli elementi fattuali e normativi veniva riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, benché, con un adeguamento della pena in virtù della non gravità del fatto.

Il tribunale di Genova dichiarava l’imputato colpevole del reato di frode informatica condannandolo ad una pena finale di mesi 6 di reclusione e euro 100,00 di multa.

Nella quasi totalità dei reati informatici, l’azione penale è prodromica all’azione civile di risarcimento; va da sé che, trattandosi di fattispecie di reato, siano regolate dal codice di rito penale, ma questa particolare categoria di reato informatico) rende l’azione penale spesso necessaria all’ottenimento delle informazioni necessarie all’individuazione stessa della controparte di un eventuale azione di risarcimento.

La Digital Forensics (o Computer Forensics o Informatica forense), ovverosia, la disciplina  che si occupa dell’identificazione, della conservazione, dell’analisi e della documentazione dei reperti informatici al fine di presentare prove digitali valide in procedure civili e penali, richiede una particolare competenza, sia tecnica che giuridica, che difficilmente fa capo al consumatore medio e, inoltre, una legittimazione ad agire che spesso fa capo alla sola polizia postale.

Sono queste le ragioni pratiche oltre che giuridiche per cui lo step penale si rende necessario e funzionale all’azione di risarcimento.

Detto questo, è doveroso non demonizzare il commercio online più del dovuto, infatti gli acquisti a mezzo di piattaforme e-commerce in particolare quella e-bay, possono essere sicuri, soddisfacenti e convenienti quando si presti la dovuta attenzione.

Alcuni suggerimenti possono essere quelli di, in primis, non lasciarsi facilmente irretire da prezzi eccessivamente bassi e convenienti, non cedere alle richieste di trattativa privata – al di fuori della piattaforma e-commerce e tramite mail private (perdendo così l’assistenza e garanzia della stessa Ebay-) oltre che a prestare una particolare attenzione al metodo di pagamento richiesto, per cui le carte prepagate che non poggiano su un IBAN permettono ad un venditore fraudolento di far perdere facilmente e velocemente le proprie tracce. 

Laddove invece gli IBAN fossero stranieri, a fronte di perdite economiche irrisorie possono essere limitare le aspettative di risultato, poiché, i costi degli accertamenti necessari potrebbero non essere congruamente controbilanciati dal valore della perdita.

venerdì 28 febbraio 2014

Ryanair, Alitalia, eBay ed altri operatori sanzionati per iscrizioni a pagamento on line

Fonte:
Comunicato stampa AGCM
28 febbraio 2014
Abbonati a loro insaputa a un sito dal nome ‘Acquisti e Risparmi’ a un costo di 12 euro mensili, grazie alla promessa di buoni sconto per gli acquisti fatti sulle piattaforme internet di alcune importanti aziende che vendono on line: è la pratica commerciale denunciata da moltissimi consumatori che è stata sanzionata dall’Antitrust con multe complessive per quasi 1,7 milioni di euro.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...