Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?
lunedì 3 novembre 2025
Ryanair è veramente conveniente?
domenica 15 maggio 2022
Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004
L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?
La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.
Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.
Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:
"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.
5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".
La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.
Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.
Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.
Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
sabato 12 giugno 2021
Antitrust sanziona Ryanair per il mancato rimborso dei voli cancellati
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| Fonte: comunicato stampa 24 maggio 2021 |
Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando - terminate le limitazioni agli spostamenti - hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.
Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre - e in alcuni casi anche costringere - il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.
domenica 30 giugno 2019
Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore
Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.
La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.
Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?
Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.
La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.
Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione.
Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.
Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.
lunedì 5 novembre 2018
Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair
sabato 29 settembre 2018
Flyer Beware: Is Travel Insurance Worth It? - un report che solleva dubbi sull'utilità delle assicurazioni per i viaggiatori
Il lavoro svolto dal Senatore Markey ha riguardato le principali compagnie aeree americane, ma il modus operandi delle società statunitensi può essere tranquillamente esteso anche al mercato europeo, ove i principali operatori del settore hanno caratterizzato la propria condotta seguendo il modello commerciale sviluppato negli Stati Uniti.
Riteniamo interessante il documento, proponendolo alla vostra lettura, trovando alcuni spunti attuali tali da considerare questo report come una vera e propria denuncia pubblica.
Al suo interno, ad esempio, viene denunciata la pratica commerciale seguita dai venditori, i quali sfruttano il sistema di prenotazione on line al fine di invogliare (costringere?) il consumatore ad acquistare, assieme al biglietto aereo, anche la copertura assicurativa.
I siti web delle compagnie aeree, ma anche i motori di ricerca specializzati nel settore, prevedono meccanismi che confondono il consumatore e, con condotte non sempre trasparenti, lo portano ad acquistare anche l'assicurazione.
Un ulteriore aspetto, noto a noi consumatori, è poi l'effettiva utilità di queste coperture assicurative, in quanto non sempre ci soffermiamo a leggere l'ambito di applicazione dell'assicurazione e, in particolar modo, i limiti dell'assicurazione.
E, quindi, quando dobbiamo esercitare il nostro legittimo diritto al pagamento per l'evento "coperto" dal contratto, accade che spesso tale tutela non interviene perché la società richiama le c.d. "fine print", ovverosia le regolette che liberano l'assicurazione dal proprio obbligo verso il consumatore. Gli stessi vettori non tutelano il consumatore, limitandosi a rinviare all'assicurazione per eventuali propri inadempimenti.
E quindi, è veramente utile una copertura assicurativa per un viaggio aereo? e come scegliere la propria assicurazione quando si viaggia all'estero?
Questi quesiti, alla luce del report, risultano ancora di più difficile soluzione.
Qui il documento.
lunedì 23 luglio 2018
Ryanair cancella i voli? si alla sanzione dall'Antitrust
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| Fonte: comunicato stampa 7 giugno 2018 |
venerdì 6 ottobre 2017
Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli
Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.
- Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
- Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
- La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.
domenica 27 agosto 2017
Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo
Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.
Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.
Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).
Qui la sentenza.
lunedì 17 luglio 2017
Volo aereo - quali sono i miei diritti?
Non vi nascondiamo, però, che le richieste di chiarimento e aiuto provenienti dai consumatori sono molteplici ed incessanti.
Ed allora, ancora una volta, facciamo un breve riassunto dei diritti che spettano al passeggero nel caso di inconvenienti che riguardino il volo prenotato con una compagnia.
lunedì 2 febbraio 2015
Pratica commerciale scorretta–Air France punita da AGCM
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| Fonte: AGCM - 22 gennaio 2015 |
sabato 24 gennaio 2015
Servizio assistenza costoso–multata Ryanair
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| Fonte: AGCM comunicato stampa 19 gennaio 2015 |
sabato 13 dicembre 2014
I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo
Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.
A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.
La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento, che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.
La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.
Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004
a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio
L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".
Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.
Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.
Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).
E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!
In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.
L'art. 5 è estremamente chiaro:
"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di:
i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."
b) I diritti del passeggero
I diritti che spettano al consumatore sono:
a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);
- Articolo 7: la compensazione pecuniaria
In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a:
La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.
- Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa:
- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.
La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria.
- Articolo 9: diritto ad assistenza
In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).
Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.
Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).
In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.
Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).
L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.
venerdì 29 agosto 2014
Italia solo 28^ tra i paesi dove si spende di meno per viaggiare
La recente graduatoria stilata dal portale GoEuro e denominato Worldwide Transportation Index, ha valutato i costi dei trasporti pubblici in tutti i paesi del mondo. GoEuro ha accertato i diversi costi previsti per i trasporti, autobus – treno – aereo – macchina etc, stabilendo gli stati dove è più economico viaggiare. venerdì 28 febbraio 2014
Ryanair, Alitalia, eBay ed altri operatori sanzionati per iscrizioni a pagamento on line
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| Fonte: Comunicato stampa AGCM 28 febbraio 2014 |
lunedì 17 febbraio 2014
Assicurazioni “poco trasparenti”–sanzionate Ryanair e Easyjet
mercoledì 7 dicembre 2011
AGCM avvia una procedura di controllo sulle tratte aeree di Alitalia-CAI
lunedì 4 luglio 2011
Pubblicità ingannevole - l'Antitrust sanziona Ryanair
fonte: www.agcm.it






