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lunedì 3 novembre 2025

Ryanair è veramente conveniente?

Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?


E' chiaro che il termine "low cost" induce noi consumatori a pensare che le condizioni economiche siano estremamente favorevoli, con riduzione dei costi applicati al servizio, e quando si tratta di voli aerei, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Ryanair. 

Quest'ultimo è lo storico vettore che ha proposto un servizio alternativo alle compagnie di bandiera, arrivando ad essere definito "autobus del cielo", con un ricetta che sembra vincente: prezzi bassi, voli frequenti e tante destinazioni.

Ma è davvero la scelta più conveniente per i viaggiatori?

Molti studi, anche finanziati dall'Unione europea, hanno accertato che questo tipo di servizio può risultare vantaggioso per determinate categorie di consumatori e a certe condizioni.

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, italiane ed estere, prima di scegliere Ryanair occorre ricordare alcuni punti:

domenica 15 maggio 2022

Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004

L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?

La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.

Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.

Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:

"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; 

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. 

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. 

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".

La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.

Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.

Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

sabato 12 giugno 2021

Antitrust sanziona Ryanair per il mancato rimborso dei voli cancellati

Fonte: comunicato stampa
24 maggio 2021
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. Nei giorni scorsi l’Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro.

Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando - terminate le limitazioni agli spostamenti - hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre - e in alcuni casi anche costringere - il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.

domenica 30 giugno 2019

Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore

Il blog propone, ancora una volta, una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore nel caso di ritardo aereo.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.

La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.

Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?

Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un  danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.

La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.

Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. 

Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.

Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.

Qui la sentenza C - 501/17.

lunedì 5 novembre 2018

Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair

Segnaliamo con favore l'intervento di AGCM a tutela dei consumatori e contro Ryanair e Wizz Air che avevano mutato le regole per il trasporto (a pagamento) dei bagagli.
Ryanair, in particolare, aveva anticipato le nuove regole di imbarco dei bagagli e che sarebbero dovute entrare in vigore a partire da novembre con il famoso always getting better.
L’Autorità, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione  della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal 1° novembre 2018.
In base alla nuova policy, è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard.
Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore.
Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 gg. le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

sabato 29 settembre 2018

Flyer Beware: Is Travel Insurance Worth It? - un report che solleva dubbi sull'utilità delle assicurazioni per i viaggiatori

Il recente report del Senatore Edward J. Markey, che trovate di seguito, ha riproposto un dubbio in merito all'effettiva utilità della copertura assicurativa garantita dalle assicurazioni ai consumatori per tutelare eventuali inconvenienti (ritardi aerei, perdita di bagagli, infortuni etc...) che intervengono durante il viaggio.

Il lavoro svolto dal Senatore Markey ha riguardato le principali compagnie aeree americane, ma il modus operandi delle società statunitensi può essere tranquillamente esteso anche al mercato europeo, ove i principali operatori del settore hanno caratterizzato la propria condotta seguendo il modello commerciale sviluppato negli Stati Uniti.

Riteniamo interessante il documento, proponendolo alla vostra lettura, trovando alcuni spunti attuali tali da considerare questo report come una vera e propria denuncia pubblica.

Al suo interno, ad esempio, viene denunciata la pratica commerciale seguita dai venditori, i quali sfruttano il sistema di prenotazione on line al fine di invogliare (costringere?) il consumatore ad acquistare, assieme al biglietto aereo, anche la copertura assicurativa.

I siti web delle compagnie aeree, ma anche i motori di ricerca specializzati nel settore, prevedono meccanismi che confondono il consumatore e, con condotte non sempre trasparenti, lo portano ad acquistare anche l'assicurazione.

Un ulteriore aspetto, noto a noi consumatori, è poi l'effettiva utilità di queste coperture assicurative, in quanto non sempre ci soffermiamo a leggere l'ambito di applicazione dell'assicurazione e, in particolar modo, i limiti dell'assicurazione.

E, quindi, quando dobbiamo esercitare il nostro legittimo diritto al pagamento per l'evento "coperto" dal contratto, accade che spesso tale tutela non interviene perché la società richiama le c.d. "fine print", ovverosia le regolette che liberano l'assicurazione dal proprio obbligo verso il consumatore. Gli stessi vettori non tutelano il consumatore, limitandosi a rinviare all'assicurazione per eventuali propri inadempimenti.

E quindi, è veramente utile una copertura assicurativa per un viaggio aereo? e come scegliere la propria assicurazione quando si viaggia all'estero?

Questi quesiti, alla luce del report, risultano ancora di più difficile soluzione.

Qui il documento.

lunedì 23 luglio 2018

Ryanair cancella i voli? si alla sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 7 giugno 2018 
L’Autorità Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale pratica commerciale scorretta, l’avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo.

venerdì 6 ottobre 2017

Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli

Con il nuovo programma «Always Getting Better», Ryanair  introduce nuove regole in merito ai bagagli (e i relativi costi) che possono essere imbarcati e quelli, invece, che possono essere portati in cabina.

E' noto, infatti, che molti passeggeri preferiscono non imbarcare i bagagli in stiva (pagando i maggiori costi), recandosi direttamente al gate ove imbarcano a mano due borse di piccole dimensioni.

Chi ha viaggiato con Ryanair può facilmente confermare che le cappelliere sono piene di bagagli, tant'è che non di rado si segnalano ritardi nelle partenze a causa dell'impossibilità di poter imbarcare comodamente tutte le borse.

Always getting better


Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare  i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.

Dal prossimo 1° novembre 2017, Ryanair ha previsto nuove norme in materia di bagagli, prevedendo quanto segue:
  • Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
  • Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
  • La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.

Fate attenzione alle nuove regole previste da Ryanair, al fine di evitare inutili attese o incomprensioni al momento dell'imbarco. Qui di seguito, il programma Always getting better di Ryanair.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

lunedì 17 luglio 2017

Volo aereo - quali sono i miei diritti?

Abbiamo trattato l'argomento diritti del passeggero molte volte in questo blog, anche riportando sentenze, esperienze e dati emersi in questo settore.

Non vi nascondiamo, però, che le richieste di chiarimento e aiuto provenienti dai consumatori sono molteplici ed incessanti.

Ed allora, ancora una volta, facciamo un breve riassunto dei diritti che spettano al passeggero nel caso di inconvenienti che riguardino il volo prenotato con una compagnia.

lunedì 2 febbraio 2015

Pratica commerciale scorretta–Air France punita da AGCM

Fonte:
AGCM - 22 gennaio 2015
Sanzione di  80.000 euro ad Air France per le limitazioni previste dalla Compagnia in caso di mancata utilizzazione, da parte dei consumatori, della prima tratta di un biglietto andata e ritorno o con destinazioni multiple. 

sabato 24 gennaio 2015

Servizio assistenza costoso–multata Ryanair

Fonte: AGCM
comunicato stampa 19 gennaio 2015 
Sanzione amministrativa per complessivi 550.000 euro a Ryanair, la compagnia aerea irlandese di voli low cost, per pratiche commerciali scorrette. Sotto accusa, in particolare, le modalità di assistenza fornite ai passeggeri attraverso un servizio di call center raggiungibile esclusivamente tramite numerazioni a sovrapprezzo. 

La multa è stata irrogata dall’Antitrust al termine di un procedimento per pratiche scorrette, avviato il 6 giugno 2014 a seguito di numerose segnalazioni di passeggeri e associazioni di consumatori che lamentavano l’estrema difficoltà e onerosità nel mettersi in contatto con l’operatore per esercitare specifiche prerogative contrattuali. 

Tra queste, la richiesta di assistenza per l’imbarco di persone con ridotta mobilità; la scelta di un volo sostitutivo in caso di variazioni al piano di volo disposte dal vettore; la modifica della prenotazione effettuata prima del volo; la richiesta di restituzione delle somme erroneamente addebitate al  momento della prenotazione e di emissione della fattura commerciale per il volo acquistato, oltre all’utilizzazione dei bonus di credito concessi dal vettore. 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso a Ryanair 90 giorni di tempo entro cui comunicare le iniziative adottate per rimuovere i profili di scorrettezza accertati, sui quali la compagnia ha iniziato a intervenire nel corso del procedimento, senza tuttavia averli ancora eliminati. 

Le misure già adottate dalla società hanno riguardato, nello specifico, l’abolizione del numero a sovrapprezzo dedicato all’assistenza prioritaria, la riduzione delle tariffe per l’assistenza telefonica e l’introduzione di un servizio di assistenza via chat, accessibile dal sito web del vettore, che consente al passeggero di interloquire con un addetto al servizio clienti. 

Di questo comportamento della compagnia, l’Agcm ha tenuto conto nella determinazione della sanzione. La decisione si colloca nell’ambito di altri interventi analoghi adottati dall’Autorità sulle modalità di assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, sull’utilizzo di linee telefoniche a sovrapprezzo per esercitare legittime prerogative contrattuali (vedi, da ultimo, la decisione n. 25181 del 12 novembre 2014, su Meridiana Fly - Rimborsi e call center a pagamento, Bollettino ufficiale n. 47/2014).”.

Roma, 19 gennaio 2015

sabato 13 dicembre 2014

I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo

Negli ultimi anni è in crescita il trend dei consumatori che utilizzano l'aereo per muoversi da uno Stato all'altro, o anche verso una città della stessa nazione.

Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.

A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.

La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento,  che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.

La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004


a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio

Negato imbarco (Articolo 4)

Il negato imbarco è la prima fattispecie analizzata dalla norma comunitaria ed è l'ipotesi di "overbooking", ossia quando una compagnia aerea vende un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti previsti sul velivolo.

L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".

Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.

Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.

Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).

Cancellazione del volo (Articolo 5)

E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!

In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.

L'art. 5 è estremamente chiaro: 

"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.".

Ritardo (Articolo 6)

Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di: 

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

In questi casi, la norma prevede che "il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."


b) I diritti del passeggero 
Nelle ipotesi sopra richiamate, il passeggero dispone di una serie di diritti che può/deve esercitare nei confronti del vettore al fine di tutelarsi contro il disagio creato dal professionista.

I diritti che spettano al consumatore sono:

a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);

  • Articolo 7: la compensazione pecuniaria
La norma prevede la compensazione in favore del consumatore nei casi di ritardo o negato imbarco, ossia quando vi è un disagio limitato.

In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a: 

"a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.".

La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.

  • Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
L'articolo 8 tratta l'ipotesi in cui vi sia una cancellazione del volo aereo previsto, con conseguente impossibilità per il passeggero di giungere a destinazione con il velivolo prenotato.

In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa: 

- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.

La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria. 

  • Articolo 9: diritto ad assistenza
Il passeggero ha diritto  ad essere assistito dalla società aerea nel caso in cui vi sia un ritardo o una cancellazione del volo.

In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.".

Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).

Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.


c) Ulteriori danni
Occorre ricordare che i diritti del passeggero sopra sinteticamente richiamati possono essere azionati contemporaneamente, e quindi può essere ottenuta una assistenza immediata (art. 9), ma anche un imbarco alternativo (art. 8).

Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).

In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.

Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".


d) Cosa fare?
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).

L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.

venerdì 29 agosto 2014

Italia solo 28^ tra i paesi dove si spende di meno per viaggiare

La recente graduatoria stilata dal portale GoEuro e denominato Worldwide Transportation Index, ha valutato i costi dei trasporti pubblici in tutti i paesi del mondo. GoEuro ha accertato i diversi costi previsti per i trasporti, autobus – treno – aereo – macchina etc, stabilendo gli stati dove è più economico viaggiare. 

Gli autori hanno utilizzato come base di calcolo un viaggio di 100 km tra due centri popolati dei vari paesi per i quali hanno operato questo screening, considerando percorsi urbani de extraurbani, con i mezzi di trasporto pubblico tradizionale. Nella classifica generale, che potete leggere di seguito, si è classificato al primo posto il Sudafrica, mentre la Svizzera si è classificata all’ultimo posto, e quindi viene considerato il paese meno economico per viaggiare utilizzando i mezzi pubblici è risultato.

L’Italia è giunta, in questa classifica, al ventottesima a livello internazionale e tredicesima dell’UE, superata da paesi quali Olanda, Spagna e Finlandia.

Invero, non è dato sapere se nel giudizio operato da GoEuro siano stati considerati anche altri parametri, quali il comfort, la velocità di trasferimento, i servizi collegati ai trasporti.

Qui di seguito, vi proponiamo la classifica.


venerdì 28 febbraio 2014

Ryanair, Alitalia, eBay ed altri operatori sanzionati per iscrizioni a pagamento on line

Fonte:
Comunicato stampa AGCM
28 febbraio 2014
Abbonati a loro insaputa a un sito dal nome ‘Acquisti e Risparmi’ a un costo di 12 euro mensili, grazie alla promessa di buoni sconto per gli acquisti fatti sulle piattaforme internet di alcune importanti aziende che vendono on line: è la pratica commerciale denunciata da moltissimi consumatori che è stata sanzionata dall’Antitrust con multe complessive per quasi 1,7 milioni di euro.

lunedì 17 febbraio 2014

Assicurazioni “poco trasparenti”–sanzionate Ryanair e Easyjet

L'Antitrust sanziona Easyjet e Ryanair per aver proposto polizze assicurative per il viaggio tutt'altro che trasparenti e quindi contrarie alle norme previste dal Codice del Consumo. Qui di seguito, il comunicato dell'Autorità garante.

mercoledì 7 dicembre 2011

AGCM avvia una procedura di controllo sulle tratte aeree di Alitalia-CAI





COMUNICATO STAMPA
TRASPORTO AEREO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU ALITALIA-CAI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2008

Sotto analisi, oltre alla rotta Fiumicino-Linate, altre 17 rotte. La compagnia dovrà rimuovere le situazioni di monopolio e di dominanza eventualmente accertate. Il procedimento dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 novembre 2011, presieduta dal nuovo presidente Giovanni Pitruzzella, ha avviato - in applicazione della legge 27 ottobre 2008 n. 166 - l’istruttoria per individuare gli effetti sul mercato della fusione Alitalia-Cai. La legge in questione aveva infatti inibito il potere di autorizzazione dell’Autorità sull’operazione del 2008 e rinviato di tre anni l’analisi per accertare la persistenza delle posizioni di dominanza eventualmente determinatesi e per indicare la data entro la quale rimuoverle.
L’Autorità ha contestualmente inviato alla società una richiesta di informazioni per avere il quadro della situazione di mercato. L’istruttoria dovrà infatti accertare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti a seguito dell’operazione nonché la loro persistenza a oggi sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate e su altri 17 collegamenti, segnatamente: Roma Fiumicino-Bari, Roma Fiumicino-Brindisi, Roma Fiumicino-Catania, Roma Fiumicino-Genova, Roma Fiumicino-Lamezia Terme, Roma Fiumicino-Palermo, Roma Fiumicino-Pisa, Roma Fiumicino-Torino, Roma Fiumicino-Trieste, Roma Fiumicino-Venezia, Milano Linate-Bari, Milano Linate-Brindisi, Milano Linate-Lamezia Terme, Milano Linate-Napoli, Milano Linate-Palermo, Napoli-Torino e Napoli-Venezia.
Nel corso dell’istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012, verranno valutati anche gli eventuali effetti pro concorrenziali creati dall’ingresso di nuovi operatori del trasporto aereo passeggeri e lo sviluppo di forme di concorrenza intermodale sulle rotte interessate.
L’Autorità ha inoltre fissato al 28 ottobre 2012, in corrispondenza dell’inizio della stagione IATA “Winter 2012/2013”, il termine entro il quale la società dovrà rimuovere le situazioni di monopolio o di dominanza eventualmente accertate. La stagione IATA “Winter 2012/2013” rappresenta la prima data utile essendo stato già determinato il piano operativo dei voli per la stagione “Summer 2012”.
Roma, 2 dicembre 2011

lunedì 4 luglio 2011

Pubblicità ingannevole - l'Antitrust sanziona Ryanair



COMUNICATO STAMPA
COMPAGNIE AEREE: L’ANTITRUST SANZIONA RYANAIR PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. MULTA DI OLTRE 500MILA EURO
Sale così a sette il numero delle compagnie sanzionate, per un totale di quasi un milione di euro. Oltre ad Alitalia, Blu express, Germanwings ed Air Italy sono state multate anche Wizz Air e Easyjet.

Oltre 500 mila euro di sanzioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Lo ha deciso l’Antitrust con un provvedimento che si aggiunge alla serie di istruttorie avviate nei confronti di grandi e piccole compagnie aeree europee e che ha condotto a multe complessive per quasi un milione di euro.
Nel mirino dell’Autorità l’ingannevolezza, la scarsa trasparenza, l’inadeguatezza e, in alcuni casi, addirittura la carenza di informazioni relative ai prezzi dei biglietti, che vengono presentati al mercato senza indicare alcuni costi che vengono successivamente aggiunti al momento del pagamento con carta di credito pur essendo prevedibili ed inevitabili. Le istruttorie sono state avviate in seguito alle numerose segnalazioni ricevute da consumatori e associazioni anche attraverso il servizio di Contact Center dell’Autorità.
Cinque, in particolare, le pratiche contestate a Ryanair:
1.     Ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa o sul web che prospettano offerte risultate “introvabili” dagli utenti (sanzione di 110.000 euro);
2.     Mancata indicazione nella tariffa offerta dei costi aggiuntivi, quali quello per il web check in, il supplemento carta di credito e l’IVA sui voli nazionali, che vengono automaticamente aggiunti nel corso del processo di prenotazione on line e fanno significativamente lievitare il prezzo del biglietto (sanzione di 220.000 euro);
3.     Difficoltà o, addirittura impossibilità, da parte degli utenti di ottenere assistenza post-vendita per il rimborso dei biglietti (o di parte di essi) in caso di mancata fruizione del volo, sia per motivi imputabili alla compagnia che per scelta del passeggero: ciò in particolare, per la necessità di rivolgersi ad un numero a pagamento o per l’applicazione di una fee elevata (sanzione di 90.000 euro);
4.     Pubblicazione delle condizioni generali di trasporto e delle informazioni rivolte ai consumatori italiani in lingua inglese (sanzione di 27.500 euro);
5.     Ingiustificati esborsi aggiuntivi nel caso di richiesta di variazioni di date, orari, nome dei passeggeri e tratte di volo o di riemissione della carta di imbarco in aeroporto (sanzione di 55.000 euro).
Nei mesi scorsi erano state sanzionate Alitalia (105.000 euro), Blu express (75.000 euro), Air Italy (55.000 euro), Germanwings (50.000 euro), Wizz Air (55.000 euro) e Easyjet (120.000 euro) per complessivi 962.050 euro
Roma, 4 luglio 2011


fonte: www.agcm.it
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