Visualizzazione post con etichetta leasing. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta leasing. Mostra tutti i post

domenica 8 giugno 2025

Acquisto di auto con leasing: ricordatevi di controllare quanti sono i precedenti proprietari del veicolo

Il provvedimento oggetto del nostro commento domenicale è finalizzato a dare un consiglio a chi acquista un veicolo usato, anche sottoforma di leasing finanziario.

Invero, con l'ordinanza del 14 dicembre 2023, la Suprema Corte ha offerto un chiarimento rilevante in tema di leasing finanziario, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ma ancora spesso frainteso nella prassi contrattuale e nei contenziosi tra consumatori, intermediari finanziari e fornitori.


    a.- Come funziona il contratto di leasing finanziario

Nel contrato di leasing finanziario, il consumatore conclude un accordo con il quale diviene utilizzatore del veicolo per un periodo di tempo, dietro il versamento di un canone periodico, con la possibilità, in seguito, di diventare proprietario dell'auto, dopo aver pagato una somma prestabilita. 

La Suprema Corte, con il provvedimento oggetto di segnalazione, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in questa fattispecie non siamo di fronte ad un contratto trilaterale (concessionario - società di leasing - consumatore/utilizzatore), bensì un insieme di due contratti bilaterali e distinti, ma funzionalmente collegati.

In particolare, abbiamo:

  •  un contratto di leasing tra la società di leasing e il consumatore con il quale la prima concede il godimento del bene (utilizzo) dietro il pagamento di un canone periodico;
  • Il contratto di compravendita tra la società finanziaria e la concessionaria.

Solo nel caso di acquisto finale del veicolo, vi sarà il trasferimento della proprietà verso il consumatore.

Vi ricordiamo che non è obbligatorio che sia la concessionaria a proporvi il contratto di leasing, attraverso un loro finanziatore di fiducia, potendo lo stesso consumatore rivolgersi ad altri operatori di mercato (anche la propria banca) e negoziare le condizioni contrattuali.

Come sottolineato dalla Cassazione, l'elemento centrale in questo rapporto contrattuale deve essere individuato nell'“adiectus solutionis causa” (cioè destinatario/consumatore dell’effetto utile dell’obbligazione, seppure estraneo al rapporto giuridico di compravendita).

Ne consegue che l'utilizzatore (il consumatore) sopporta il rischio del bene sin dalla consegna, pur non essendo formalmente parte del contratto di acquisto, e ciò giustifica una particolare attenzione in chiave di tutela del consumatore, specie per quanto riguarda vizi del bene, sua conformità e adeguatezza all’uso pattuito.


    b. Tutela del consumatore e trasparenza informativa

Nel caso di contratto di leasing avente ad oggetto un acquisto di un veicolo usato, assumer rilievo l’informazione precontrattuale, nonché della trasparenza sullo stato e sulla storia del bene oggetto della locazione.

Vi ricordiamo che vigono, anche in questo caso, le norme generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e la disciplina prevista in materia di pratiche commerciali scorrette (artt. 20-23 Codice del Consumo), nonché la normativa sul credito ai consumatori, ove applicabile (D.lgs. 141/2010 e ss.) (per alcuni suggerimenti per l'acquisto di un auto usata, clicca qui).

Uno degli aspetti più importanti, quando si parla di acquisto di veicolo usato, è la conoscenza dei precedenti utilizzatori dell'automobile, elemento che discrimina sotto il profilo del valore del bene.

Occorre premettere che non esiste un obbligo da parte del concessionario di comunicare il  numero di precedenti intestatari del veicolo (bene spesso oggetto di leasing), ma può rilevare ove taciuta dolosamente, ovvero quando il veicolo viene presentato - magari con slogan pubblicitario - vantandone come una specifica caratteristica del bene (es. definizione come “unico proprietario”, “pari al nuovo” ecc.).

Nel caso di non corrispondenza del messaggio pubblicitario con il reale stato del veicolo, tale condotta può essere oggetto di richiesta di risarcimento danni o riduzione del prezzo.

Ma il consumatore può autonomamente controllare quali sono i precedenti utilizzatori?

E' possibile ottenere una visura del veicolo oggetto di acquisto attraverso l'ACI al costo di euro 6.00, (attraverso il versamento via pagoPa) secondo le seguenti modalità:

  • VISURENET servizio online accessibile dal sito ACI (clicca qui)
  • ACI Space, l'APP per IOS e Android: costo € 6,00;
  • Delegazioni ACI e Agenzie di pratiche auto in possesso dell'autorizzazione provinciale (L. 264/1991) oltre l'eventuale commissione richiesta dall'intermediario.

Il provvedimento della Cassazione focalizza la propria attenzione sul rapporto contrattuale che si crea con il leasing finanziario, ma ci consente anche di tornare a trattare le questioni relative all'acquisto, anche con il leasing finanziario, di un'automobile usata.

Con il leasing viene rafforzata la necessità di una maggiore responsabilizzazione informativa del concedente e del fornitore del bene, specie nei confronti del consumatore, che si trova ad assumere rischi tipici della proprietà (vizi, malfunzionamenti, svalutazione) senza averne i diritti pieni, almeno fino all’eventuale riscatto.

Di seguito, il provvedimento della Suprema Corte (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 26 maggio 2024

Vicenda Euribor - nuovo intervento della Cassazione

Passo indietro nella vicenda Euribor da parte della Cassazione nella vicenda che ha riguardato coloro che hanno sottoscritto, o comunque pagato interessi, nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

Molti consumatori che speravano di poter ottenere un parziale rimborso degli interessi versati, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte del 13 dicembre 2023, n.  34889 (vedi qui), provvedimento che ha riconosciuto il diritto ai clienti delle banche di avere un rimborso per i tassi variabili "gonfiati" a causa del cartello europeo bancario tra Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan Chase che aveva manipolato i tassi di riferimento (qui un recente approfondimento).

Con la nuova sentenza numero 12007/2024 del 3 maggio 2024, che trovate di seguito, la Cassazione ha fatto un passo indietro, limitando fortemente il diritto di rimborso spettante ai consumatori, obbligando questi ultimi a dover provare che la banca mutante, nel caso in cui non rientri nel cartello sanzionato dall'Antitrust europea, fosse al corrente dell'esistenza dell'accordo manipolativo dell'Euribor. 

Questa prova è tutt'altro che facile, anche perché i privati consumatori non hanno i mezzi per trovare tale prova, tanto da rendere poco conveniente una azione legale verso la banca.

A ciò si aggiunga che, laddove sia accertata la condotta scorretta dell'intermediario bancario, l'eventuale rimborso dovrebbe essere calcolato nella differenza tra il tasso applicato dalla banca e il tasso minimo del BTP per un anno, così come disposto a mente dell'art. 117, comma 7 TUB, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfazione per il ricorrente.

Cassazione Sez. III Civ. - sentenza n. 12007/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

venerdì 3 maggio 2024

domenica 21 aprile 2024

Milano segue Torino contro la nullità dei contratti bancari con l'Euribor "manipolato"

Anche il Tribunale di Milano ha deciso di discostarsi dal provvedimento reso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche.

Come noto, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei consumatori a veder dichiarata la nullità parziale del contratto che prevede l'applicazione del tasso variabile fondato sull'Euribor per il periodo 2005/2008 (qui un approfondimento).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione, dopo aver trovato un primo orientamento contrario espresso dal Tribunale di Torino (giudice Astuni vedi qui), incontra anche il parere contrario espresso dal Tribunale di Milano, il quale si allontana dai giudici di legittimità.

A detta del giudice milanese, infatti, gli effetti dell'Euribor manipolato possono eventualmente riguardare non solo i contratti conclusi con le banche che hanno partecipato al cartello dichiarato illegittimo dalla Commissione, ma anche per i rapporti bancari a cui il tasso Euribor era destinato.

Il provvedimento adottato dalla Commissione, ricorda il giudice, ha riguardato la validità di fideiussioni omnibus, ossia altri tipi di contratto bancario rispetto a quello oggetto di discussione (n.d.r. nel caso di specie, il contratto bancario dedotto in giudizio è un leasing bancario), sicché "da non potersi invocare l'autorità della decisione".

E' di tutta evidenza che se tale orientamento dovesse trovare futura conferma, la questione verrebbe fortemente ridotta con annullamento di ogni effetto positivo in favore dei consumatori del provvedimento europeo, confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Tribunale di Milano - sentenza n. 2221/2024

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

domenica 7 gennaio 2024

Informazione non completa - il diritto di recesso può essere esercitato oltre i 14 giorni

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha voluto, con la sentenza di questa domenica, il principio che l'omessa o carente informativa fornita al consumatore in merito ai suoi diritti può comportare delle conseguenze negative nei confronti dello stesso professionista.

Se il contratto non indica in modo chiaro e completo il diritto di recesso, il consumatore ha il diritto di esercitarlo anche oltre il termine di quattordici giorni, anche se si tratta di un contratto di credito per l'acquisto di un'autovettura.

Il consumatore che non abbia ricevuto informazioni complete sui propri diritti e obblighi può recedere in qualsiasi momento fino a quando non sia avvenuta la totale esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, alcuni consumatori si erano rivolti ad un tribunale tedesco, contestando di non aver ricevuto valide informazioni in merito al loro diritto di recesso dal contratto di credito al consumo da parte di alcune banche delle case automobilistiche (BMW Bank, Volkswagen Bank e Audi Bank). 

Si trattava di contratti di leasing o credito al consumo per l'acquisto di un veicolo e i modelli contrattuali non specificavano in modo completo il diritto di recesso.

I consumatori hanno eccepito tale circostanza, sostenendo che il diritto di recesso non sarebbe mai sorto a causa dell'omessa completa informativa, invocando l'esercizio di tale diritto.

La Corte ha operato una necessaria distinzione, premettendo che nel caso di un contratto di leasing, il consumatore ottiene in locazione un veicolo che può utilizzare per un determinato frangente predeterminato nel contratto senza alcun obbligo successivo di acquisto dell'acqua al termine del periodo.

Per tali contratti, non essendovi la vendita dell'automobile (se non alla fine), non esiste alcun diritto di recesso.

Tale diritto esiste, invece, per coloro che concludono un contratto di credito al consumo collegato all'acquisto di un bene, un veicolo, sicché in questo ultimo caso il consumatore può avvalersi del diritto di recesso nel caso in cui non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia prima del pagamento dell'ultima rata.

Di seguito, il provvedimento del giudice comunitario.

venerdì 11 agosto 2023

domenica 21 marzo 2021

Leasing: abusiva la clausola che favorisce il venditore nel caso di risoluzione anticipata

Questa domenica vi proponiamo una recentissima sentenza in materia di clausole abusive applicate al contratto di leasing.

Il provvedimento adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha riguardato un contratto di leasing finanziario che il consumatore aveva risolto in via anticipata, salvo dover versare alla società creditrice un importo pre determinato nel contratto.

Il giudice comunitario è stato chiamato ad interpretare le norme europee in tale materia, verificando se il contratto di leasing conteneva, al suo interno, una clausola abusiva e/o vessatoria nel determinare la somma spettante alla finanziaria nel caso di estinzione anticipata del contratto.

La Corte, richiamando le norme della direttiva 93/13 in materia di clausole abusive, ha richiamato il principio secondo il quale è abusiva la clausola contenuta in un contratto di leasing di azioni, laddove la norma contrattuale crei un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra professionista e consumatore durante l'esecuzione del contratto.

Per il contratto di leasing il carattere abusivo della clausola deve essere accertato considerando la stessa fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, determinando il significativo squilibrio contrattuale. 

Se tale clausola è stata imposta dal professionista al consumatore dovrà essere dichiarata nulla e, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, "non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola".

La sentenza della Corte pare intendere che la nullità parziale della singola clausola abusiva, non rende nullo tutto il contratto, ma semplicemente ne cancella gli effetti distorsivi favorevoli al professionista, negandogli alcun indennizzo legale anche previsto dal diritto nazionale.

Qui la Corte di giustizia dell'Unione europea - cause riunite C - 229/19 e C - 289/19

domenica 4 marzo 2018

Veicolo in leasing? la regione può chiedere di pagare il bollo anche all'utilizzatore

Quando concludo un contratto di leasing del veicolo, a chi spetta pagare il bollo di circolazione preteso dalla Regione? Usualmente si pensa che tale onere sia a carico della società che concede in leasing il veicolo, in quanto rimane proprietaria del mezzo fino a quando l'altra parte non decide di acquistare il bene.

E invece la Commissione Tributaria Regionale ha ribadito il principio generale secondo il quale per l'ente impositore (la regione nel caso di specie) sia indifferente la posizione dell'utilizzatore del mezzo o del proprietario: di conseguenza, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, di fronte all'ente regionale sia il proprietario dell'auto che  l'utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica.

Ne consegue che L'ente regionale può pertanto avanzare la propria pretesa indifferentemente a ciascuna delle due parti, alla quale chiedere il versamento dell'importo previsto quale tassa di circolazione.

La CTR, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Lombardia ha chiarito che nel caso di specie esiste un rapporto di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore, tale da rendere indifferente per l'Amministrazione la diversa posizione.

Non esiste, in altri termini, alcun beneficio di preventiva escussione e quindi la regione può ben presentarsi dall'utilizzatore del veicolo, ma non proprietario, e chiedergli il pagamento del bollo.

Vi consigliamo, quindi, di verificare sul punto il contratto ed evitare che sia omessa la disciplina di questo costo, verificando che vi sia un impegno preciso della società di leasing di rimborsarvi l'eventuale richiesta di pagamento del bollo del veicolo oggetto di locazione finanziaria, per il quale avete anticipato il versamento alla regione.

Qui il provvedimento della CTR Lombardia.

domenica 15 ottobre 2017

Mutuo usurario: devono essere considerati tutti gli interessi indicati nel contratto!

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di usura applicata dall'istituto di credito nei rapporti con i propri clienti, ed in particolare con il contratto di mutuo.

Con la recente ordinanza del 4 ottobre 2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati in senso favorevole ai consumatori, ridisegnando le norme che disciplinano l'usura bancaria.

- Usura bancaria (art. 1815 c.c., comma 2 - l. 108/1996)
Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, ma giova ricordare alcune norme che regolano l'usura applicata ai rapporti bancari, ed in particolare al contratto di mutuo.

L'art. 1815 c.c. disciplina le norme previste in materia di interessi nel contratto di mutuo, ed il secondo chiarisce quale conseguenza deriva nel caso in cui siano pattuiti interessi oltre soglia usura "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

E' noto che dal 1996, la determinazione della soglia usura viene periodicamente determinato secondo i parametri stabiliti dalla l. 108/1996, norma che stabilisce un tasso soglia che non deve mai essere superato dalle banche nella pattuizione degli interessi convenuti con i clienti nei contratti di mutuo. La Banca d'Italia adegua il tasso - soglia periodicamente, adeguandolo ai parametri periodici stabiliti ex lege.

- Cumulo degli interessi convenzionali e moratori: si o no?
L'argomento dibattuto in dottrina e giurisprudenza ha riguardato (ed oggetto di dibattito) l'inclusione nel tasso effettivo applicato dalla banca sia degli interessi convenzionali applicati (quelli che versiamo ogni mese), sia di quelli moratori (ossia quelli che devono essere corrisposti dal cliente alla banca quando non abbiamo pagato le rate mensili, ed hanno natura risarcitoria in favore di quest'ultima).

Ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato devono essere inclusi sia gli interessi convenzionali che quelli moratori?

Negli anni si è creata una divisione tra i giudici, con alcuni che hanno considerato legittimo il cumulo (vedi qui e vedi qui), ed altra parte della giurisprudenza di merito che si è espressa in senso negativo (vedi qui e vedi qui).

- La Cassazione: bisogna considerare tutti gli interessi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23192/17, stabilisce che è possibile accertare l'usura degli interessi applicati al mutuo, considerando tutti gli interessi,  corrispettivi e moratori, per la valutazione dell'eventuale accertamento del superamento del  tasso-soglia.


La Cassazione, richiamando un suo precedente (ord. n. 5598/2017) ha evidenziato che "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la  fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

Va da sé che è legittima la pretesa del consumatore di verificare se il tasso effettivo applicato dalla banca nel contratto di mutuo sia superiore al tasso soglia ex l. 108/1996, con conseguente nullità della clausola ed obbligo da parte del cliente di corrispondere alla banca il solo capitale ricevuto.

Qui la sentenza

domenica 18 gennaio 2015

Leasing & usura - no alla sommatoria dei tassi

Continuano gli interventi dei giudici di merito che si esprimono in materia di applicazione di condizioni economiche superiori al limite usura nei vari rapporti bancari (contratto di mutuo, finanziamento, conto corrente, apertura di credito etc).

Di recente è intervenuto nella discussione anche il Tribunale di Udine, il quale ha abbracciato la tesi maggioritaria che si sta formando tra i giudici, ossia che ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento della soglia usura da parte della banca non sia corretto sommare il tasso convenzionale stabilito tra le parti e il tasso di mora previsto nel caso in cui il cliente non paghi con regolarità le rate previste per il rimborso del credito ricevuto dalla banca (sul punto,vedasi qui).

Il Tribunale di Udine ha considerato del tutto fuorviante, e non corretto, valutare il tasso effettivo applicato dall'intermediario bancario nei rapporti con il consumatore sommando il tasso di mora a quello convenzionale, in quanto non coerente con la norma nazionale e con quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il Giudice, però, ha anche chiarito che il tasso di mora è un elemento che concorre a formare il Tasso Effettivo Globale, ossia il tasso che misura il "costo effettivo" del finanziamento pagato dal consumatore a cui è stato erogato il finanziamento.

La sentenza chiarisce, in modo condivisibile, che "La verifica dell'usura, secondo la legge n. 108/96, va infatti condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti usura. ".

Secondo il Tribunale di Udine, quindi, il tasso di mora deve concorrere a formare il tasso effettivo applicato dalla banca al cliente, e l'eventuale usurarietà delle contratto di leasing dipendono dal tasso globale applicato, e quindi comprensivo di tutte le spese ed i costi.

Applicando questa conclusione, qui sinteticamente richiamata e che potete leggere in modo più approfondito di seguito, la banca viene condannata per aver applicato al leasing un tasso effettivo superiore alla soglia usura ex legge n. 108/1996.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...