Visualizzazione post con etichetta usura. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta usura. Mostra tutti i post

domenica 16 marzo 2025

Interessi & usura - banca condannata a restituire al cliente € 12.000,00

Quando la banca esagera può essere condannata a restituire i soldi al consumatore e questo principio, tutt'altro che chiaro, è stato ribadito dal Tribunale di Torino di recente.

Per questa ragione, vi invitiamo a controllare i vostri contratti e verificare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso alla banca (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Il provvedimento oggetto del nostro intervento riguarda un contratto di finanziamento stipulato tra un consumatore ed un istituto di credito, ove l'attore ha contestato gli eccessivi costi sostenuti e la relativa usura degli interessi applicati, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta formulata dal consumatore, accertando il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, contrari all'art. 1815, comma 2, c.c., e stabilendo che in questi casi, il finanziamento diventa gratuito. Di conseguenza, la banca viene condannata a restituire tutte le somme superiori al capitale ricevute dal consumatore e pari ad euro 12.000,00 circa.

Ma come è possibile che la banca applichi condizioni economiche così elevate per il prestito concesso al consumatore?

La risposta la troviamo nel Tasso Effettivo Globale (TEG), ossia il tasso effettivo che include, al suo interno, tutti gli oneri passivi che il consumatore deve pagare alla banca, tra i quali le spese di istruttoria e quelli di assicurazione collegata al finanziamento.

Il giudice torinese ha ritenuto, ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dal consumatore per il finanziamento, di includere anche quelli della polizza assicurativa, in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p., così come da giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 3460/2024, n. 29501/2023).

Accertato il superamento della soglia usura, il Tribunale di Torino ha ritento di dover applicare l'art. 1815, comma 2 del c.c., con azzeramento degli interessi e delle commissioni, e restituzione di tutte le somme pagate in eccesso dal consumatore.

Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 31 dicembre 2023

Mutuo e extra costi non dovuti: ecco il pensiero del giudice comunitario

L'ultima sentenza che segnaliamo nel 2023 ha ad oggetto il contratto di mutuo e la validità della clausola abusiva con la quale sono previsti dei costi ed interessi eccessivi rispetto al credito concesso.

Al giudice comunitario si è rivolto un tribunale polacco, facendo seguito ad una causa avviata da tre consumatori che avevano stipulato contratti di finanziamento, ove risultava che i mutuatari devono pagare, oltre alla somma presa a prestito maggiorata degli interessi, ulteriori spese e commissioni aggiuntive. 

Il costo effettivo del credito risulta, di conseguenza, estremamente eccessivo e, a parere dei ricorrenti, irragionevole di tali costi, tant'è che la richiesta formulata al giudice polacco è l'accertamento del carattere abusivo delle clausole. 

Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea per comprendere l'interpretazione della norma comunitaria rispetto al diritto polacco, al fine di avere un quadro complessivo in materia di clausole abusive in materia di contratti di finanziamento.

Il giudice comunitario ha ribadito alcuni principi:

(1) E' abusiva la clausola che prevede un pagamento "sproporzionato" di costi e spese

In primo luogo, è abusiva la clausola che imponga al contraente di un contratto di mutuo costi extra interessi, laddove sia accertato che le spese o le commissioni determinate a carico del consumatore siano manifestamente sproporzionate rispetto al servizio fornito in cambio.

(2) La clausola abusiva non rende invalido tutto il contratto - nullità parziale

L'accertamento del carattere abusivo della clausola avente ad oggetto eccessivi costi non rende invalido l'intero contratto di finanziamento, ma la sola clausola nulla concretizzando una ipotesi di nullità parziale rimanendo valide le restanti clausole salvo che non vi sia un eccessivo squilibrio nel contratto.
 
(3) Interesse del consumatore all'accertamento del carattere abusivo

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola può essere fatto valere da un consumatore solo nel caso in cui abbia uno specifico interesse ad agire.

La Corte spiega l'azione giudiziaria è supportata da interesse laddove sia "diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.".

Corte di giustizia UE - Sez. IV^ C- 321/22.

domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

domenica 5 novembre 2017

Usura sopravvenuta - questione risolta dalla Cassazione

La Cassazione ha messo fine alla diatriba inerente l'usura sopravvenuta successivamente alla conclusione del contratto di mutuo concluso tra banche e consumatori. 

La questione ha riguardato tutti i mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, novella con la quale sono state introdotte le norme che regolano l'usura nei rapporti bancari con introduzione del "tasso soglia".

E quindi, se il tasso d'interesse del contratto di mutuo supera la soglia usura solo successivamente alla conclusione del contratto, si può parlare di usura sopravvenuta?

La Cassazione risponde no!

Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo il quale nel caso in cui il tasso convenuto tra le parti superi, negli anni, il limite/soglia dell’usura prevista ex n. 108 del 1996, non si può parlare di usura sopravvenuta.

Ne consegue che in tale evenienza, non si configura la nullità/inefficacia della clausola ove viene determinato il tasso degli interessi del mutuo, anche se vi è stato il superamento della soglia usura.

La Cassazione, in modo inequivocabile, ha spiegato che il giudice, chiamato a valutare la validità delle clausole del contratto di mutuo (o altro rapporto bancario) è comunque vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4),  e l'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit., tutte norme che gli impongono di valutare la sola violazione del limite usura al momento della conclusione del contratto.

I Giudici di legittimità, peraltro, hanno negato la pretesa del mutuatario di vedere ridotti gli interessi dovuti alla banca, attraverso l'applicazione del tasso legale (o tasso entro soglia) e richiesta in molti casi, partendo dal presupposto della buona fede contrattuale.

Non può affermarsi, sostiene la Corte di Cassazione, che in questi casi vi sia una carenza di buona fede della banca che abbia fissato, in accordo con il mutuatario, un tasso d'interessi che, al momento della firma, era valido ed entro soglia, per il solo fatto che in seguito il medesimo tasso abbia superato il limite ex legge n. 108/1996.

Qui la sentenza.

domenica 15 ottobre 2017

Mutuo usurario: devono essere considerati tutti gli interessi indicati nel contratto!

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di usura applicata dall'istituto di credito nei rapporti con i propri clienti, ed in particolare con il contratto di mutuo.

Con la recente ordinanza del 4 ottobre 2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati in senso favorevole ai consumatori, ridisegnando le norme che disciplinano l'usura bancaria.

- Usura bancaria (art. 1815 c.c., comma 2 - l. 108/1996)
Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, ma giova ricordare alcune norme che regolano l'usura applicata ai rapporti bancari, ed in particolare al contratto di mutuo.

L'art. 1815 c.c. disciplina le norme previste in materia di interessi nel contratto di mutuo, ed il secondo chiarisce quale conseguenza deriva nel caso in cui siano pattuiti interessi oltre soglia usura "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

E' noto che dal 1996, la determinazione della soglia usura viene periodicamente determinato secondo i parametri stabiliti dalla l. 108/1996, norma che stabilisce un tasso soglia che non deve mai essere superato dalle banche nella pattuizione degli interessi convenuti con i clienti nei contratti di mutuo. La Banca d'Italia adegua il tasso - soglia periodicamente, adeguandolo ai parametri periodici stabiliti ex lege.

- Cumulo degli interessi convenzionali e moratori: si o no?
L'argomento dibattuto in dottrina e giurisprudenza ha riguardato (ed oggetto di dibattito) l'inclusione nel tasso effettivo applicato dalla banca sia degli interessi convenzionali applicati (quelli che versiamo ogni mese), sia di quelli moratori (ossia quelli che devono essere corrisposti dal cliente alla banca quando non abbiamo pagato le rate mensili, ed hanno natura risarcitoria in favore di quest'ultima).

Ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato devono essere inclusi sia gli interessi convenzionali che quelli moratori?

Negli anni si è creata una divisione tra i giudici, con alcuni che hanno considerato legittimo il cumulo (vedi qui e vedi qui), ed altra parte della giurisprudenza di merito che si è espressa in senso negativo (vedi qui e vedi qui).

- La Cassazione: bisogna considerare tutti gli interessi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23192/17, stabilisce che è possibile accertare l'usura degli interessi applicati al mutuo, considerando tutti gli interessi,  corrispettivi e moratori, per la valutazione dell'eventuale accertamento del superamento del  tasso-soglia.


La Cassazione, richiamando un suo precedente (ord. n. 5598/2017) ha evidenziato che "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la  fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

Va da sé che è legittima la pretesa del consumatore di verificare se il tasso effettivo applicato dalla banca nel contratto di mutuo sia superiore al tasso soglia ex l. 108/1996, con conseguente nullità della clausola ed obbligo da parte del cliente di corrispondere alla banca il solo capitale ricevuto.

Qui la sentenza

domenica 13 agosto 2017

CMS al vaglio della Cassazione

Come si dice in questi casi: "non c'è due senza tre" e quindi, dopo aver rinviato alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla validità dei contratti di intermediazione finanziaria e bancari privi di firma della banca (vedi) e la questione dell'usura nei contratti tra banca e cliente per i rapporti pre 1996 (vedi), un'altra questione viene affidata alla soluzione dei giudici di legittimità nella loro più importante formazione.

Ancora una volta, quindi, la Cassazione non è riuscita a superare un contrasto, così dovendo affidare la questione alle Sezioni Unite, per trovare una soluzione unitarie, forse, definitiva.

Nel caso di specie, stiamo parlando della Commissione di Massimo Scoperto, ovvero la commissione che è stata fatta pagare ai correntisti per anni e legata ai saldi passivi segnati nei rapporti con le banche.

Successivamente all'intervento del 2008, ratificato con la legge n. 2/2009, le norme in materia di CMS sono cambiate e divenute - negli anni - più trasparenti e rispettose dei rapporti tra intermediario bancario e cliente, consentendo a quest'ultimo di comprendere con più chiarezza quali costi è tenuto a sopportare quando il conto finisce in rosso (vedi qui).

La nuova disciplina, però, è stata oggetto di critiche e contrasti, tant'è che la stessa Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (relatore Dolmetta) ha ritenuto di dover ottenere un chiarimento in merito alla nuova disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della l. n. 2 del 2009, ponendosi questo dilemma: queste norme hanno natura di interpretazione autentica della normativa già esistente in materia di usura, ovvero presentano una peculiare innovazione tale da renderle applicabili, e qui sta il punto dolente, applicabili solo ai rapporti bancari sorti successivamente all'entrata in vigore della legge?

La soluzione della questione è di rilievo centrale, in quanto se dovesse essere affermato il carattere innovativo della norma, per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore della citata l. 2/2009, ai fini del controllo del tasso effettivo globale, per la valutazione del carattere usurario degli interessi, non dovrebbe essere inclusa la commissione di massimo scoperto.

Nel caso opposto, ossia se la l. 2/2009 è norma di interpretazione autentica che nulla innova in materia, la conseguenza sarebbe estremamente chiara: l'interpretazione della norma produrrebbe i propri effetti anche per i rapporti bancari antecedenti alla sua entrata in vigore, sicché ai fini della determinazione degli interessi usurari dovrebbe essere considerata anche la cms.

Qui potete leggere il provvedimento.

domenica 21 maggio 2017

Usura bancaria: la questione relativa agli interessi usurari pre 1996 verrà decisa dalle Sezioni Unite

Ancora una volta la Cassazione a Sezioni Unite viene chiamata a decidere una questione relativa al diritto bancario e, in particolare, l'applicazione delle norme in materia di usura bancaria.

Il problema, affrontato più volte dai giudici di merito, riguarda la possibile applicazione delle norme relative all'usura, introdotte nel 1996, anche verso i contratti di mutuo già accesi in quel periodo.

La Cassazione civile, sez. I^ Civile, ha ritenuto necessario una decisione unitaria sul punto, e quindi ha rimesso gli atti per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in relazione al contrasto sorto in relazione all'applicazione ai contratti di mutuo già avviati prima del 1996 dei criteri previsti dalla l. n. 108 del 1996 per la determinazione degli interessi usurari.

Le Sezioni unite della Cassazione dovranno, in questo senso, sciogliere il dubbio interpretativo della norma, e del suo spazio di applicazione, considerando anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., nella l. n. 24 del 2001).

Qui l'ordinanza della Cassazione.

domenica 9 aprile 2017

Interessi bancari - si applica il tasso legale se manca il contratto

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento molto rilevante in materia di contratti bancari, ossia quale tasso di interesse la banca può applicare al cliente nel caso di carenza di contratto che disciplini i rapporti tra lo stesso e l'istituto di credito.


La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. III ha affermato un importate principio secondo il quale, per i contratti bancari stipulati prima del 1999, in assenza di valido contratto firmato tra le parti, il tasso di interesse  che deve essere applicato all'apertura di credito è quello legale (molto basso) e non quello convenzionale o TUB (Testo Unico Bancario).

Con il recente provvedimento n.   5609/2017, che potete leggere di seguito, il Giudice di legittimità ha chiarito, ancora una volta, che se non esiste una esplicita pattuizione del calcolo degli interessi applicati dalla banca al correntista dovrà essere applicato il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c..

La banca non può regolare in altro modo il calcolo degli interessi, sia sotto il profilo del tasso da applicare sia dal punto di vista della cadenza periodica in vigenza del rapporto bancario.

La Cassazione, oltre a ribadire il carattere illegittimo dell'anatocismo, ha ritenuto non applicabile al contratto condizioni non stabilite per iscritto tra banca e cliente, escludendo il calcolo degli interessi convenzionali  e la commissione di massimo scoperto.

Qui la sentenza.

domenica 18 dicembre 2016

Mutuo ed usura - la posizione del Tribunale di Torino

La sentenza che vi proponiamo di seguito sintetizza in modo efficace la posizione del Tribunale di Torino in materia di usura e mutuo.

Il Giudice Astuni, con una complessa ma chiara decisione, ha respinto la domanda di restituzione degli interessi avanzata da due consumatori verso Banca Intesa Sanpaolo, negando la violazione  delle norme in materia di usura nel contratto di finanziamento.

I Consumatori si sono rivolti al Giudice al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di mutuo per la ritenuta usurarietà originaria del contratto
.

Precisamente, i Consumatori -tramite anche delle Consulenze Tecniche di parte- hanno sostenuto:


• che gli interessi di mora, così come predisposti dalla Banca nel piano di ammortamento, risultavano usurari;

• che la sommatoria del tasso di mora al TAEG (tasso annuo effettivo globale), previsti nel contratto di mutuo, comportava un ampio superamento della soglia d'usura.


Prima di addentrarsi nella pronuncia in commento risulta necessario fornire alcune precisazioni sui termini generalmente utilizzati nei contratti di mutuo bancari e sul concetto di usura, anche al fine di meglio comprendere la decisione ivi analizzata.


Nel contratto di mutuo bancario il mutuante (la Banca) concede al mutuatario (Consumatore, impresa, ecc) una somma di denaro con lo scopo di ottenere la restituzione del capitale maggiorata di interessi c.d. corrispettivi. 


La funzione degli interessi corrispettivi è quella, dal punto di vista della Banca mutuante privatasi del proprio denaro, di remunerazione e, dal punto di vista del Cliente mutuatario, di corrispettivo per il godimento del denaro erogatogli dalla Banca.

Col termine TEGM viene solitamente indicato il tasso effettivo globale medio, tale tasso viene individuato con cadenza trimestrale attraverso la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati da banche ed intermediari finanziari.


Dal TEGM si ricava il c.d. tasso soglia che costituisce ai sensi dell'art. 644 C.p. (c.d. usura) il limite oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Diverse sono le norme rinvenibili nell'ordinamento italiano in materia di usura:


• la Legge 7 marzo 1996 n. 108 sulla c.d. usura bancaria nei rapporti tra Cliente e Banca (Il legislatore ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.p. e dell'art. 1815 C.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.);

• l'art. 644 C.p. disciplina il reato di usura;

• l'art. 1815, comma II°, C.c. prevede la nullità della clausola in cui vengono convenuti interessi usurari (Cfr. “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Bisogna necessariamente partire dal concetto di usura, così come individuato all'art. 644, comma I°, C.p., il quale prevede l'applicazione della reclusione da due a dieci anni e della multa da € 5.000 ad € 30.000 per “chiunque si fa dare o promettere (…) in corrispettivo di una prestazione di denaro (…) interessi o altri vantaggi usurari (...)”.


Nei successivi commi del predetto articolo vengono individuati due tipi di usura, l'usura c.d. oggettiva e l'usura c.d. residuale-soggettiva.


Il terzo comma dell'art. 644 C.p. prevede l'usura oggettiva stabilendo che sia la Legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Pertanto, ai fini della c.d. usura oggettiva rileva unicamente il superamento del limite stabilito dalla legge ed oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Sempre il terzo comma prevede l'usura residuale-soggettiva precisando che la stessa ricorre allorquando gli interessi, oneri e commissioni, anche se inferiori al limite della c.d. usura oggettiva fissato per legge “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”.

Pertanto, ai fini della c.d. usura residuale-soggettiva rilevano la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione del soggetto che eroga credito e gli interessi e compensi corrisposti dal debitore.


Infine, il quarto comma dell'art. 644 C.p. -applicabile ad entrambi i tipi di usura- stabilisce che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.


Fatte queste debite precisazioni è opportuno evidenziare che nella pronuncia in commento il Tribunale di Torino ha enunciato due principi interessanti:

1) “(...) non vi è mai stato nell'esecuzione del mutuo alcun ritardo del pagamento delle rate da parte dei mutuatari; (…) alcun interesse moratorio è mai stato applicabile o applicato; ergo il tasso di mora non ha avuto alcun impatto sull'onerosità del credito (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pgg. 12-14);


Pertanto, il Tribunale di Torino sostiene che, qualora non vi sia stato alcun tipo di inadempimento da parte del cliente nell'adempimento del contratto di mutuo, tutti i costi eventualmente promessi (es. mora, clausole penali e di estinzione anticipata) non debbono essere computati ai fini dell'usura perchè “condizioni” non ancora verificatesi.


Ne consegue che il Giudicante ritiene non comminabile la nullità del contratto di mutuo e l'applicazione di sanzioni penali e civili anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili -perchè subordinati a condizioni non ancora verificatesi né certe-, come nel caso di ritardo nel pagamento che determini l'applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della “soglia”.


Il Tribunale con un simile ragionamento ritiene corretto, al fine dell'accertamento usurario dei costi eventuali, postergare la rilevanza penale-civile dal momento della pattuizione a quello della verificazione effettiva del costo.

2) “Per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. (…) in conclusione il tasso di mora non ha concorso a determinare l'onerosità del contratto (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pg. 13).


Pertanto, il Tribunale di Torino ha sostenuto che il mutuatario (il Cliente) può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può mai essere chiamato a pagare nello stesso frangente temporale un interesse pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Ne consegue che il Giudicante, ai fini del calcolo per valutare il superamento della soglia usuraria, ritiene non cumulabili i due interessi: corrispettivi e di mora (o applico quello corrispettivo, o applico quello di mora). 


La pronuncia in commento è decisamente interessante in quanto i principi nella stessa enunciati sono in netto contrasto con quelli seguiti dalla recente e prevalente giurisprudenza.


In particolare, la Corte di Cassazione, già analizzata in questo blog (vedi), ha proposto una diversa interpretazione delle norme evidenziando che “Il mutuo è usurario solo perchè contempla la pattuizione di interessi moratori usurari, che, naturalmente, al momento della pattuizione, costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo; non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata: è sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che, per tale fase, il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I°, del 09.01.2013 n. 350).


Alla luce di quanto ampiamente precisato, dando per buona la decisione del Tribunale di Torino, si avrebbe questa curiosa situazione: due contratti identici possono essere definiti uno lecito e l'altro pattiziamente usurario a seconda che si verifichi il pagamento del costo ab origine incerto (es. mora). Ne deriverebbe che l'accertamento dell'usura verrebbe vagliata solamente al verificarsi della condizione sospensiva del verificarsi del costo eventuale (es. mora). Pertanto, il medesimo contratto sarebbe al contempo usurario e lecito, con l'esito lasciato “in sospeso” per un riscontro futuro del concretizzarsi o meno di una determinata circostanza (es. ritardo nel pagamento).

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 20 novembre 2016

CMS non entra nel controllo usura fino al 2010

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione volto, si  spera, a mettere chiarezza in merito alla intricata questione di quali voci debbano essere incluse nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla  banca al  correntista, al fine della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura.

La Cassazione, Sez. I^ Civ., (sentenza n. 12965/2016 pubblicata il 22 giugno 2016 e che potete trovare di seguito) ha dato seguito all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, in base al quale sino al 2010 ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per la verifica del tasso usura, non debba essere considerata la Commissione di Massimo Scoperto.

Tale voce deve essere considerata, per i fini sopra esposti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ovvero la data dalla quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, ha introdotto le nuove norme nella determinazione dell'usura.

Le norme introdotte dal Ministero, proposte in ottemperanza al D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, hanno dato seguito alle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, ove viene chiarito che in materia di rilevazione del TEG,  “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: “Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”. Solo successivamente, invece, devono essere considerate le nuove norme per la  determinazione del tasso effettivo globale.

La Corte di Cassazione ha considerato tale norma come innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione può valere solo per il futuro:“ in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Qui la sentenza.

lunedì 12 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

lunedì 28 settembre 2015

Anatocismo: no alla modifica dell’art. 120 TUB proposta da Bankitalia

Consumatore Informato non può che esprimere il proprio pieno dissenso alla proposta di modifica dell'art. 120 TUB avanzata da Banca d'Italia attraverso il documento dello scorso 25 agosto, messo a disposizione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) e che, di fatto, rappresenta un nuovo aiuto alle banche, reintroducendo di fatto questa pratica cancellata con l'ultimo intervento legislativo (vedasi l. n. 147/2013).
  1. Anatocismo bancario - non si possono più capitalizzare gli interessi con la legge n. 147/2013
L’anatocismo bancario è una pratica seguita nei decenni dalle banche, le quali hanno capitalizzato gli interessi periodicamente maturati nei rapporti bancari con i clienti (specialmente quelli a proprio favore), arrivando a calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi formatesi nel periodo precedente.

Accadeva, ed accade tuttora, che la posizione debitoria del cliente aumenta come semplice conseguenza della trasformazione degli interessi passivi in capitale sul quale la banca calcolava gli interessi nel periodo successivo (capitalizzazione degli interessi debitori).

Di conseguenza, il debito del correntista (o mutuatario) aumenta senza che vi sia alcuna operazione bancaria, ma solo come conseguenza della pratica bancaria adottata, e contraria all'art. 1283 c.c. che stabilisce che gli interessi possono produrre nuovi interessi solo a seguito della domanda giudiziale avanzata dal creditore, o per una convenzione (accordo) successivo alla loro maturazione.

I ripetuti interventi dei giudici, in primo luogo la Corte di Cassazione (vedasi, tra le tante, Cass. 20172/13), hanno costantemente ribadito la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi bancari, proprio perché contraria al citato art. 1283 c.c..

Alla fine, anche il nostro Governo si è dovuto rendere conto che la pratica seguita dagli istituti bancari era contraria anche ai principi costituzionali, ed è intervenuto per prevederne la cancellazione.

Con la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), il Governo Renzi ha disposto la modifica dell’articolo 120 del Tub, introducendo il divieto assoluto dell'anatocismo bancario (vedi).

La norma, però, ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, con norma di disciplina da rendere attuativa in tutti i rapporti bancari.
  1. La novità introdotta con la legge finanziaria è immediatamente applicabile? si, secondo il Tribunale di Milano
L'aspetto paradossale della vicenda è che da fine 2013 sino alla data odierna, non vi è stata ancora una definitiva stabilizzazione normativa dell'art. 120 TUB, non essendo ancora intervenuto il Cicr.

Nel frattempo, le banche hanno continuato ad applicare l'anatocismo, affermando che si sarebbero adeguate al nuovo quadro normativo solo in seguito all'attuazione delle norme avvenuta con il Cicr, secondo la delega ricevuta dall'esecutivo.

Ma la novità normativa introdotta con la legge finanziaria per il 2014 può/deve trovare applicazione immediata, o dobbiamo attendere l'intervento del Comitato?

La giurisprudenza di merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, sembrano aver colto nel segno rispetto al problema, fornendo una soluzione non solo condivisibile, ma rispettosa degli interessi dei correntisti.

I giudici, infatti, hanno chiarito che la modifica legislativa consiste in norma già completa e immediatamente applicabile, senza dover attendere alcun intervento da parte dell'organo legislativo di secondo grado (vedi).

Le banche, in altre parole, non possono più applicare l'anatocismo bancario nei rapporti con i propri clienti.
  1. Bankitalia vuole reintrodurre l'anatocismo bancario ignorando l'intervento legislativo!
E visto che siamo alle prese con una delle tante paradossali realtà italiane, la Banca d'Italia non poteva sottrarsi a tale vicenda, e con il recente documento di consultazione del 25 agosto ha voluto proporre le linee guida della normazione del Cicr, cercando di riproporre l'anatocismo bancario.

A tal proposito, Banca d’Italia ha posto in consultazione il testo che vorrebbe proporre al Cicr, e che potete leggere di seguito, con il quale attuare le modifiche dell'art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario.

La proposta di Bankitalia è la seguente:
  • viene riproprosto l'anatocismo, in quanto gli interessi, attivi e passivi, sono oggetto di conteggio con la medesima periodicità annuale;
  • il conteggio avviene, di conseguenza, ogni 31 dicembre di ciascun anno;
  • tutti gli interessi maturati nel periodo devono essere oggetto di contabilizzazione separata rispetto al capitale, al fine di evitare qualsivoglia influenza del calcolo del capitale;
  • gli interessi, sia attivi sia passivi, sono esigibili decorso il sessantesimo giorno dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto;
  • Superato il termine di sessanta giorni, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito), con aumento del debito per conseguenza dell'aggiunta degli interessi passivi.
In altri termini, l'anatocismo bancario uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.

La consultazione di Banca d'Italia è aperta sino al prossimo 23 ottobre 2015, termine entro il quale possono essere proposte osservazioni, modifiche e critiche.

Qui, il provvedimento di Banca d'Italia.

domenica 18 gennaio 2015

Leasing & usura - no alla sommatoria dei tassi

Continuano gli interventi dei giudici di merito che si esprimono in materia di applicazione di condizioni economiche superiori al limite usura nei vari rapporti bancari (contratto di mutuo, finanziamento, conto corrente, apertura di credito etc).

Di recente è intervenuto nella discussione anche il Tribunale di Udine, il quale ha abbracciato la tesi maggioritaria che si sta formando tra i giudici, ossia che ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento della soglia usura da parte della banca non sia corretto sommare il tasso convenzionale stabilito tra le parti e il tasso di mora previsto nel caso in cui il cliente non paghi con regolarità le rate previste per il rimborso del credito ricevuto dalla banca (sul punto,vedasi qui).

Il Tribunale di Udine ha considerato del tutto fuorviante, e non corretto, valutare il tasso effettivo applicato dall'intermediario bancario nei rapporti con il consumatore sommando il tasso di mora a quello convenzionale, in quanto non coerente con la norma nazionale e con quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il Giudice, però, ha anche chiarito che il tasso di mora è un elemento che concorre a formare il Tasso Effettivo Globale, ossia il tasso che misura il "costo effettivo" del finanziamento pagato dal consumatore a cui è stato erogato il finanziamento.

La sentenza chiarisce, in modo condivisibile, che "La verifica dell'usura, secondo la legge n. 108/96, va infatti condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti usura. ".

Secondo il Tribunale di Udine, quindi, il tasso di mora deve concorrere a formare il tasso effettivo applicato dalla banca al cliente, e l'eventuale usurarietà delle contratto di leasing dipendono dal tasso globale applicato, e quindi comprensivo di tutte le spese ed i costi.

Applicando questa conclusione, qui sinteticamente richiamata e che potete leggere in modo più approfondito di seguito, la banca viene condannata per aver applicato al leasing un tasso effettivo superiore alla soglia usura ex legge n. 108/1996.

domenica 14 dicembre 2014

Debt agency - AGCM sanziona la pubblicità ingannevole

La crescita del contenzioso tra banca ed utenti ha favorito la nascita e lo sviluppo di una attività di consulenza ed assistenza da parte di agenzie in favore di utenti privati e piccole società, volta ad accertare l'eventuale applicazione da parte dell'istituto di credito di condizioni contrattuali illegittime o, addirittura, usurarie.

Il servizio di debt agency viene fornito da numerose società, le quali offrono ai rispettivi clienti valutazioni in merito alla possibilità di poter recuperare i maggiori importi trattenuti dalla banca negli anni, nei diversi rapporti bancari, per illegittimo anatocismo bancario, condizioni usura, commissioni non pattuite etc.

La condotta di una di questa società, SDL Centro servizi, è stata oggetto di intervento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha avviato una indagine in merito al messaggio pubblicitario promosso via internet e finalizzato ad offrire attività di analisi contabile e consulenza finanziaria a società e consumatori.

L'Antitrust, a seguito di segnalazione proveniente da Adusbef, ha rilevato alcune incongruenze nelle comunicazioni fornite dal professionista ai potenziali destinatari del messaggio pubblicitario, qualificandolo come pubblicità ingannevole ed irrogando una sanzione amministrativa di 100.000,00 alla società bresciana.

AGCM ha accertato, in particolare, che il messaggio proposto dalla società sarebbe ingannevole per le seguenti ragioni:

- Il professionista avrebbe fatto intendere, in modo fuorviante, che un primo controllo della posizione bancaria sarebbe avvenuto da parte di una ONLUS, mentre invece non viene chiarito che "il servizio è, in realtà, svolto non da una ONLUS, ma da una società di consulenza che opera in forma di società per azioni e che viene autorizzata dalle imprese interessate a trattare i propri dati." (Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

- La perizia iniziale offerta dalla società SDL non fornirebbe, come si legge nel provvedimento di AGCM, una consulenza completa, bensì "si concretizza in una mera generica "analisi preliminare", a seguito della quale non viene redatto alcun rapporto ne tantomeno una perizia, come il cliente si potrebbe aspettare ma solo espresso "un giudizio circa la possibilità di ottenere un valore recuperabile connesso al contratto realizzato""(Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

Solo in seguito, chiarisce il Garante, SDL avvia una valutazione completa della posizione, a seguito della sottscrizione di un articolato contratto a titolo oneroso denominato "gold" o "silver", di cui, si legge nel provvedimento, non viene fatto cenno nelle pagine internet.

- L'Antitrust osserva, inoltre, che la relazione tecnica viene svolta da parte della società solo a seguito del successivo contratto a titolo oneroso "che richiede il pagamento di un corrispettivo (pari al 25% del "vantaggio economico e/o risarcimento danno"), o il pagamento dell'assicurazione aggiuntiva in caso di soccombenza giudiziale (pari a € 400,00, ad esempio, nei contratti "Silver"), al fine di ottenere una perizia tecnica econometrica accompagnata da un rapporto scritto" (Vedi, di seguito, provvedimento AGCM). E pare di comprendere che, a detta dell'Antitrust, i seguenti aspetti non siano delineati in modo chiaro ed univoco nel messaggio pubblicitario rappresentato dalla società a mezzo del suo sito web.

- L'Antitrust censura, inoltre, la certificazione dell'esito della pre analisi che presente in Internet: "affermazioni presenti nel sito Internet oggetto di contestazione, quali "Certifichiamo l'esito della pre analisi" e quella di "Emissione perizia certificata", riportata anche nella versione da ultimo modificata ed attualmente in diffusione, presentano ulteriori aspetti di ambiguità laddove lasciano intendere che il professionista rediga "perizie" dotate di apposito riconoscimento e certificazioni rilasciate da un Organismo certificatore riconosciuto a livello istituzionale. In realtà, per stessa ammissione del professionista, nonché dalla documentazione in atti emerge che  le perizie econometriche risultano essere costituite da un mero "parere pro veritate" e soltanto il software con cui SDL effettua la pre analisi é dotato di un'attestazione di un Ente universitario che si limita ad affermare "l'effettiva correttezza e congruità di tale software, nonché la sua piena adeguatezza a rappresentare la posizione dei clienti". Tale circostanza, dunque rende la reclamizzate "perizie certificate" di indimostrata spendibilità presso le sedi opportune." (Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

L'Autorità Garante riconosce che le modifiche apportate al sito web da parte di SDL nelle more del procedimento, quale l'eliminazione della qualifica di ONLUS, hanno parzialmente risolto il rilievo sollevato, eliminando una anomalia pubblicitaria.

A seguito dell'intervento, accertato il contenuto di ingannevole del messaggio pubblicitario, la società è stata sanzionata per euro 100.000,00 ed è stato fatto divieto di proseguire nella diffusione del messaggio commerciale.

Ricordiamo, però, che SDL potrà impugnare il provvedimento amministrativo, entro 60 giorni, e chiedere che sia annullato, difendendo avanti al TAR la propria posizione.

Di seguito, il provvedimento di AGCM.  

domenica 13 luglio 2014

Usura bancaria: il tasso di mora non deve essere sommato a quello convenzionale

L'usura bancaria è uno degli argomenti più trattati in siti web e blog tra consumatori ed esperti del settore, dove è possibile trovare ogni forma di interpretazione delle norme in materia di calcolo del tasso usurario.

La sentenza n. 350 della Corte di Cassazione ha avviato un lungo dibattito in merito al calcolo degli interessi effettivamente applicati dalla banca al cliente per il mutuo, applicando in modo puntuale e completo l'art. 644 c.p., il quale statuisce che ai fini dell'usura bancaria devono essere considerati tutti i costi e gli oneri pattuiti e promessi dall'intermediario bancario al cliente per il finanziamento concesso.

In buona sostanza, nel calcolo del tasso di interesse effettivo applicato dalla banca al mutuatario devono essere ricompresi anche gli interessi di mora, i quali rientrano nel calcolo usura secondo i parametri stabiliti con la legge n. 108/1996 (vedasi Tribunale di Rovereto).

Questa tesi non è stata seguita da molti tribunali, ed anzi occorre richiamare alcune recenti sentenze con le quali è stato sostenuto che i tassi moratori non vanno sommati a quelli corrispettivi, in quanto all'esito di tale somma verrebbe creato un "tasso creativo" (e virtuale) che non rientrerebbe nei parametri previsti dalla legge antiusura.

Tale principio è stato sostenuto, di recente, dal Tribunale di Verona, il quale ha risolto la controversia inerente un mutuo stipulato tra un cliente ed una banca, negando l'esistenza di interessi oltre soglia usura.

Il Tribunale di Verona ha fatto proprio un orientamento, formatosi tra i tribunali di Torino e Napoli, secondo il quale devono entrare nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo del mutuo solo i costi effettivi addebitati al cliente per il denaro prestato dalla banca.

domenica 29 giugno 2014

Usura & mutuo: anche a Rovereto viene condannata la banca

Un nuovo intervento giurisprudenziale conferma la teoria dell'usura bancaria nei mutui, dimostrando che le banche hanno applicato condizioni contrattuali capestro nei confronti dei clienti, traendo ingiusti vantaggi.

Il Tribunale di Rovereto, con provvedimento dello scorso 30 dicembre 2013, ha accertato la natura usuraria dei contratti di mutuo sottoscritti dal cliente con la Cassa Rurale di Brentonico, riconoscendo la violazione della legge usura (l. 108/1996).

Nel caso di specie, un cliente della banca non era riuscito a versare tutte le rate del mutuo, tant'è che l'istituto di credito aveva deciso di applicare il tasso di mora, intimando il mutuatario a versare gli importi delle rate rimaste insolute.

In seguito,Cassa Rurale aveva convenuto in giudizio il mutuatario al fine di chiedere il pagamento del capitale dato a prestito, maggiorato degli interessi convenzionali e quelli di mora, maturati in seguito al ritardo nel versamento delle varie rate.

Il cliente si era opposto alla richiesta giudiziale avanzata dalla banca, eccependo la nullità della clausola contrattuale inerente gli interessi convenzionali e di mora, in quanto contraria al limite usura stabilito con la legge n. 108/1996.

Il cliente aveva evidenziato, in particolare, che da un controllo dei contratti di mutuo risultava che il tasso di interesse convenzionale applicato dalla banca nei contratti di mutuo, maggiorato con quello di mora, aveva superato il limite usura stabilito periodicamente dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia.

Il Tribunale di Rovereto ha accolto l'eccezione sollevata dal risparmiatore, evidenziando che "in ordine agli interessi applicati dalla Banca sussista effettivamente un dubbio non prontamente risolvibile: in realtà, dai conteggi effettuati dall'opponente il tasso soglia - considerando solo interessi convenzionali e moratori - parrebbe senz'altro essere stato sforato nel secondo contratto, mentre nel primo contratto parrebbe essersi rimasti sotto la soglia, salva l'ulteriore valutazione di tutti gli altri importi - diversi da imposte e tasse - incamerati dalla Banca in relazione del mutuo".

Il Giudice trentino, applicando l'orientamento dettato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013, ha ritenuto che parte della pretesa avanzata dalla banca, quella relativa agli interessi, non sia fondata e quindi meritevole di accoglimento, ritenendo possibile la violazione della normativa usura da parte della Cassa Rurale di Brentonico.

Anche in seguito a questa sentenza vi consigliamo di operare un controllo del vostro mutuo, al fine di verificare una eventuale violazione della normativa usura da parte della banca.

Per maggiori informazioni, usura@consumatoreinformato.it.

Qui il provvedimento del Tribunale di Rovereto.

domenica 29 dicembre 2013

Mutuo e interessi oltre usura: la Corte d'Appello di Venezia condanna la banca usuraria

L'usura bancaria nel contratto di mutuo è stato uno degli argomenti più "ricercati" nel nostro blog e tra i nostri associati nell'anno che si sta concludendo, e non solo per alcuni interventi televisivi (vedasi "Le Iene").

La recente giurisprudenza formatasi in materia ha messo in discussione le modalità di calcolo degli interessi stabilita dalle banche nei confronti dei clienti, denunciando l'esistenza di una prassi del settore poco trasparente e, a detta dei tribunali, non del tutto legale.

Questo orientamento è stato seguito anche dalla recente sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, e che vi proponiamo di seguito, ove il giudice di secondo grado è stato chiamato a decidere una controversia tra banca e cliente.

La Corte d'Appello doveva accertare se gli interessi complessivi pattuiti/promessi con il cliente superassero la soglia usura stabilita con legge n. 108 del 7 marzo 1996, e quindi se l'intermediario bancario avesse applicato al consumatore interessi oltre la soglia usura (art. 2, comma IV).

Nella sentenza si comprende facilmente che il giudice, dopo aver richiamato l'art. 1815, comma 2 del Codice Civile ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla è non sono dovuti interessi"), ha chiaramente stabilito che in tutti i casi ove la soglia usura sia superata vi sia la "conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, IV comma, della stessa Legge n. 108/1996" (Corte d'Appello di Venezia - sentenza n. 342/2013).

Il giudice evidenzia che in tale calcolo devono essere inclusi anche gli interessi pattuiti a titolo di mora, e cioè quelli che il mutuatario deve versare nel caso di ritardo nel versamento della singola rata.

Applicando tale criterio, la Corte d'Appello di Venezia ha accertato che gli interessi pattuiti tra le parti superavano il limite usura, in violazione delle citate norme di settore.

La Corte d'Appello di Venezia ha sentenziato che, accertata la nullità della clausola relativa agli interessi, il mutuo deve essere considerato gratuito, così come stabilito anche dalla Corte di Cassazione (vedi).

Evidenziamo che anche in questa circostanza, la vicenda oggetto di decisione riguarda un contratto di mutuo acceso in periodo antecedente all'entrata in vigore della legge contro l'usura, ma ciò non diminuisce l'importanza del ragionamento proposto con la sentenza.

Alla luce di questo ulteriore intervento dei giudici, il consumatore può, ove vi siano i presupposti sopra richiamati, chiedere alla banca:

- la restituzione degli interessi versati;
- chiedere di non dover più versare interessi per il mutuo in futuro;
- rinegoziare il contratto di mutuo (sia l'importo totale che le rate mensili da versare);
- se il mutuo è estinto, chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni;

Qui la sentenza n. 342/2013 della Corte d'Appello di Venezia

domenica 1 dicembre 2013

Se la banca vuole provare il suo credito deve produrre in giudizio gli estratti di conto corrente

La banca che voglia provare il suo credito deve produrre in giudizio tutti gli estratti di conto corrente del periodo per il quale pretende di essere pagata.

Il principio è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.18541/2013, la quale ha chiarito che l'istituto di credito è tenuto “a fornire la prova integrale del proprio credito, non potendo sottrarsi a tale onere, nel giudizio a cognizione piena, quando le contestazioni del debitore riguardano l’intera durata del rapporto”.

Non è sufficiente, a fronte della contestazione sollevata dal cliente, la mera produzione in giudizio di una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, ma è necessario che la banca presenti tutti gli estratti di conto corrente per i quali chiede il pagamento del suo credito.

domenica 10 novembre 2013

Nulla la clausola di capitalizzazione del conto corrente? esclusa altra forma di capitalizzazione da parte della banca

Questa settimana vi proponiamo la recentissima Ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha affermato un principio importante in materia di rapporti bancari.

Nel caso in cui sia accertato che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi applicato dalla banca è nulla o inesistente, la banca non può operare alcuna altra capitalizzazione degli interessi debitori per il cliente.

La Corte ha, infatti, affermato tale principio, in considerazione di quanto previsto dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite, la quale non integra alcuna ipotesi di mutamento di giurisprudenza formatasi in precedenza.

Di seguito, l'intervento della Cassazione.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...