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giovedì 24 febbraio 2011

Da Trentino in Blu al blog: il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita delle lamentele sollevate dai turisti nei confronti dei tour operator per i disagi sofferti durante il periodo di vacanza acquistato. Questo argomento è già stato trattato la scorsa settimana ("Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici.") ed è stato evidenziato che con l'acquisto del pacchetto vacanza, il consumatore si affida alla professionalità al tour operator.

Il pacchetto vacanza consiste non solo nella prenotazione del volo aereo per una determinata località turistica, ma anche nell'organizzazione di ulteriori servizi quali la prenotazione presso la struttura alberghiera o l'offerta di altre attività collegate (escursioni, visite, etc.).
Non sempre, purtroppo, il periodo di vacanza si conclude in modo positivo per il turista che a volte riscontra delle carenze nell'organizzazione da parte del tour operator, oppure una qualità scadente del servizio offerto e comunque non corrispondente al livello pubblicizzato con il catalogo.
Ed ecco che il turista invece di trarre giovamente dal periodo di vacanza tanto desiderato, al ritorno si trova ancor più stressato di prima.

Lo stress e il disagio accumulati dal cliente originano la figura giuridica del “danno da vacanza rovinata”.

- Quali conseguenze se qualcosa va storto durante il viaggio?
E' evidente che i problemi sorgono durante il viaggio, ossia quando il cliente dovrebbe trarre il massimo giovamento dai servizi offerti con il pacchetto acquistato, ed invece si trova a dover “combattere” le inefficienze dell'organizzazione.
Cosa succede quando il volo aereo arriva con notevole ritardo? O quando l'alloggio che ci è stato riservato è fatiscente e tutt'altro che vivibile? O ancora quando determinati servizi, pubblicizzati come compresi nel pacchetto viaggio, sono extra e quindi devono essere pagati? O quando si incontrano disagi con la guida turistica?
Quelli descritti sono esempi nei quali il tour operator non esegue i propri obblighi o adempie parzialmente ai doveri contrattuali,così come previsti dall' art. 93 del Codice del consumo.

Ad esempio, è inadempiente l'organizzatore turistico che non preveda delle valide soluzioni alternative nel caso in cui la struttura prenotata non sia più usufruibile dal cliente.
Ed anche nel caso di problemi del volo aereo, è obbligo del tour operator quello di prevedere un volo alternativo, altrimenti egli risulta inadempiente dei propri doveri contrattuali.
In generale, quindi, il tour operator è inadempiente per i danni subiti dal turista durante il viaggio nel caso in cui non esegua correttamente i propri obblighi, a meno che tali danni non siano imputabili al consumatore o a causa di forza maggiore (il famoso evento imprevedibile).
Al di fuori di questi casi, il tour operator deve rispondere per i danni cagionati al cliente/turista che ha acquistato i pacchetti vacanze e non ha potuto usufruire dei servizi promessi.

Quali sono i danni risarcibili? Sicuramente è oggetto di risarcimento ogni danno subito da persone e cose e quindi, a titolo di esempio, deve essere risarcito il turista al quale sia stato smarrito il bagaglio durante il viaggio.
Questi sono considerati danni singoli e determinati che possono essere immediatamente risarciti al cliente. Esiste, invece, un danno complessivo sofferto dal turista e consistente nel c.d. danno da vacanza rovinata

- Il danno da vacanza rovinata

In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?
Quando partiamo per un periodo di riposo il nostro interesse è quello di trascorrere un periodo di relax, divertimento e distrazione con il solo fine di goderci il meritato periodo di ferie tanto sognato durante l'anno.
E' evidente che il nostro interesse risulta danneggiato nel momento in cui vediamo impedito tale diritto di godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

A differenza di altri danni, si veda lo smarrimento dei bagagli o la mancata predisposizione di un servizio garantito dal pacchetti-vacanze oggetto di offerta, il danno da vacanza rovinata riguarda il mancato godimento del periodo di vacanza da parte del turista e quindi un danno indefinito e di non facile determinazione/quantificazione.

Per tale ragione, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che il danno da vacanza rovinata rientra nell'area dei danni non patrimoniali e consiste nella perdita dell'opportunità di godere della propria vacanza.

Un danno a volte irreparabile e solo parzialmente risarcibile con una somma di denaro. Si pensi ad esempio al viaggio di nozze rovinato a causa della cancellazione del volo aereo o all'impossibilità di soggiornare nella struttura turistica prenotata con i pacchetti vacanze.

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, una figura di danno autonoma e diversa da quelle affrontate in precedenza.

- Suggerimenti pratici: cosa fare quando il viaggio viene rovinato dalla negligenza del vostro operatore turistico?

Alcuni suggerimenti pratici per chi si dovesse trovare nella mai augurata situazione di veder rovinato il proprio periodo di ferie a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

1. prendete nota scritta di tutti i disservizi incontrati durante il viaggio ed il soggiorno nella struttura. Portate con voi, ad esempio, il foglio informativo relativo al pacchetti-vacanze offerto al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto.

2. e' opportuno fotografare (o riprendere in formato video) tutti i disservizi al fine di dimostrare l'esistenza del danno lamentato;

3. se viaggiate con altre persone e queste lamentano il medesimo disservizio, può essere utile rimanere in contatto anche dopo il viaggio: l'unione (nella protesta) fa la forza;

4. se i disservizi incontrati sono estremamente gravi, non attendete la fine del viaggio, ma provvedete a lamentarvi – anche via posta elettronica – durante il periodo di vacanza;

5. l'art. 98 del Codice del consumo prevede che il consumatore può sollevare il reclamo per i disservizi incontrati durante il viaggio organizzato entro 10 giorni dal ritorno: non perdete tempo!

giovedì 10 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Il volo aereo

Questa settimana e la prossima prestiamo attenzione nel campo del trasporto aereo con la sottoscrizione del contratto di trasporto, evidenziando alcune attenzioni necessarie per non incappare in poco piacevoli sorprese, ed evidenziando i nostri diritti nel caso dei più comuni imprevisti.

Giova principalmente ricordare che al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il passeggero ha diritto di conoscere:

• Il nome della compagnia aerea che effettuerà il volo

• L’orario esatto del volo, l’indicazione di tempi e modalità per le operazioni di check-in.

• Il tipo di aeromobile che verrà usato per il volo

• Il codice di prenotazione

• Limiti e responsabilità della compagnia aerea in caso di lesione e decesso dei passeggeri

• Limiti e responsabilità in caso di danno o smarrimento del bagaglio.

Ulteriore diritti ai passeggeri derivano dalle situazioni anomale del viaggio dovute principalmente a:

Negato imbarco:

Il negato imbarco si configura qualora sia impedito al passeggero, munito di prenotazione confermata, in possesso di regolare biglietto aereo, e che abbia espletato correttamente le operazioni di ceck in di salire sull’aeromobile (es: nel caso di sovraprenotazione)

In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta ed alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% qualora sia offerta al passeggero la possibilità di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre, quattro ore l’orario previsto di arrivo del volo originariamente prenotato.

Naturalmente vi è il diritto al rimborso totale del biglietto.

Nel caso di mancato imbarco e accettazione di un volo successivo (riprotezione) il passeggero ha diritto all’assistenza ed in particolare a:

• Due chiamate telefoniche o messaggi

• Pasti caldi e bevande in relazione al tempo di attesa

• Adeguata sistemazione in albergo qualora si rendano necessari dei pernottamenti

• Trasferimenti da e per l’aeroporto

Ritardo prolungato.

Il ritardo prolungato si verifica qualora la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto a quella prevista e si protragga rispettivamente di:

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

Se il ritardo del volo supera le cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, qualora il passeggero giunga a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Cancellazione del volo:

Nel caso in cui l’aeromobile non parta, si prevedono le stesse modalità di intervento del negato imbarco dalla compensazione pecuniaria sino al rimborso del biglietto, la riprotezione e l’assistenza, ma con alcune importanti eccezioni.

• Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a cause di forza maggiore (cattive o proibitive condizioni climatiche, scioperi, motivi di sicurezza o provvedimenti delle pubbliche autorità).

• Nessuna compensazione è dovuta inoltre qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima.

• Altre ipotesi di compensazione non dovuta vi sono qualora: tra due settimane e sette giorni prima della partenza il passeggero sia informato della cancellazione e rifiuti un posto su un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originario e con arrivo non oltre quattro ore dopo l’orario iniziale previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza rifiuti un volo con partenza un’ora prima e arrivo due ore dopo.

Da precisare infine, al termine di questa prima breve parte, che le norme di tutela sovra esposte si applicano solamente ai voli in partenza da un aeroporto comunitario ed ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario e qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
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