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sabato 3 ottobre 2026

Finanziamenti, cambia la musica: nuove regole per tutelare i consumatori

Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata. 

Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.

È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.

Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.


- Che cos'è il credito ai consumatori?

Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.

In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.

La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.

Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.

A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.

Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate. 

Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso. 

Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.

Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.


- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2

Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.

In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.

Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.


- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo

Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.

Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.

Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:

  • leggibilità grafica;
  • semplicità sintattica;
  • chiarezza lessicale;
  • logicità della struttura;
  • coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.

La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.

La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.


- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria

È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.

Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:

«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»

Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.

Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.

Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.

E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.

In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.

Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.

È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.

Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.

È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.


- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore

Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.

Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.

La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.

La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.

La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.


- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina

Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.

Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.


- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti

Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare  alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.

La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.

I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.

La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.

Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.


- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro

La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.

Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.


- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?

Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi  entro il 20 novembre 2026.

Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.

Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.


- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?

La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?

Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.

Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto

Fase Norme del D.M. Tipo di responsabilità
Pre-negoziale
(pubblicità, informazioni prima della firma)
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.)
Contrattuale
(art. 1218 c.c.)
Esecutiva
(durante la vita del rapporto)
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) Contrattuale (art. 1218 c.c.)


A) La responsabilità nella fase precedente alla firma del contratto (pre negoziale)
Dalla visione dello schema si evince con chiarezza che la parte rilevante degli obblighi previsti dal DM oggetto del nostro intervento, incide nella fase pre contrattuale, riguardando la pubblicità e le informazioni pre-negoziali che servono a formare il consenso informato del consumatore prima che il contratto esista. 

Se l'intermediario le viola, il danno si consuma nella fase delle trattative, a prescindere dal fatto che il contratto poi venga concluso validamente prevede, in primo luogo, una potenziale responsabilità pre contrattuale ex artt. 1337 - 1338 c.c.: in questi casi, il contratto resta valido, ma l'intermediario risponde comunque per essersi comportato scorrettamente durante le trattative.

Occorre precisare che gli obblighi che sorgono in capo alla banca prima della firma del contratto (in merito alla pubblicità, informazioni scritte che deve consegnare la banca, spiegazioni che il consulente deve dare quando un cliente chiede un prestito etc) pur rientrando in una fase negoziale vengono considerati dai tribunali, sempre più spesso, come veri e propri doveri informativi  che la banca ha verso il cliente fin dal primo contatto. 

È come se, già prima della firma, tra banca e consumatore nascesse un legame di fiducia che impone alla banca responsabilità molto simili a quelle previste per chi non rispetta un contratto già firmato.

In parole semplici: anche se il prestito viene poi concesso regolarmente ed è del tutto valido, la banca può comunque essere obbligata a risarcire il cliente per come si è comportata prima della firma — e spesso con le stesse regole rigide previste per chi non rispetta un contratto (è la banca, non il cliente, a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente; e il cliente ha più tempo per fare causa): insomma può essere anche configurata una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c. da contatto sociale. 

Tutti gli esempi che seguono riguardano comportamenti scorretti della banca prima della firma: rientrano quindi nella fase pre-contrattuale. Ma, come abbiamo visto, questo non significa che la responsabilità sia soltanto "precontrattuale" in senso tecnico: spesso i giudici la riconducono a una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, proprio perché la banca ha violato i suoi doveri di protezione verso il cliente.

Proponiamo alcuni esempi.

Esempio 1 — Pubblicità ingannevole

La banca pubblicizza un prestito senza l'avvertimento «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» (obbligatorio ex nuovo art. 4, comma 01, del D.M.) o senza indicare il TAEG nonostante citi altre cifre sul costo del credito.
→ Il consumatore, attratto da un messaggio incompleto, chiede il finanziamento senza reale consapevolezza dei costi.
→ Responsabilità precontrattuale: il danno corrisponde alla differenza tra la scelta che il consumatore avrebbe fatto con informazioni corrette e quella effettivamente compiuta.

Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi

L'intermediario non fornisce i «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 2, del D.M. — nuovo art. 124, comma 5, TUB) su un prodotto con caratteristiche complesse (es. tasso variabile, costi di estinzione anticipata), e il consumatore sottoscrive un prodotto inadatto alle sue esigenze.
→ Responsabilità precontrattuale per omessa o insufficiente informazione nella fase delle trattative.

Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)

L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.

Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).


B) Responsabilità contrattuale

Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento

Art. 11 del D.M. (nuovo art. 125-octies TUB): se il consumatore va in sconfinamento oltre un mese, l'intermediario deve inviargli una comunicazione e, in caso di sconfinamento regolare, offrirgli servizi di consulenza sul debito. Se l'intermediario omette questa comunicazione durante il rapporto già in essere:
→ Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il consumatore perde la possibilità di attivarsi prima che la situazione debitoria peggiori, e può chiedere il risarcimento del danno conseguente.

Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti

Art. 8 del D.M. (art. 125-bis, comma 4, TUB): la Banca d'Italia individua i contenuti delle comunicazioni periodiche dovute al consumatore in corso di rapporto. Se l'intermediario non le invia o le invia in modo scorretto:
→ Inadempimento contrattuale, con onere per l'intermediario (ex art. 1218 c.c.) di provare di aver correttamente adempiuto.


C) E il Codice del Consumo?

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:

1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
  • suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.

Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).

2. Doppio binario di tutela:

  • Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
  • Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.

Esempio 6 — Concorso di rimedi

Una finanziaria diffonde online un banner che promuove un prestito con lo slogan «Il credito che migliora la tua vita», senza TAEG né avvertimento sui costi.
→ Violazione dell'art. 4 D.M. (norma di settore) e, contemporaneamente, pratica commerciale ingannevole ex art. 21 Cod. Cons.
→ Conseguenze cumulabili: sanzione AGCM per pratica scorretta + sanzione Banca d'Italia per violazione della trasparenza + azione risarcitoria individuale del consumatore che ha sottoscritto il prestito confidando in quel messaggio, fondata sulla responsabilità precontrattuale.

Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.

domenica 17 settembre 2023

Lexitor - nuovo intervento della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare gli effetti della sentenza Lexitor C 383/18 (per maggiori informazioni, clicca qui), in relazione al diritto spettante al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Gli Ermellini hanno voluto ribadire che la portata della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda i finanziamenti rientranti nel c.d. "credito al consumo" e disciplinati dal Testo Unico Bancario.

L'art. 125 TUB, nella versione antecedente alle novità introdotte con il D. Lgs. 141/2010, si limitava a riconoscere al consumatore un equo indennizzo nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

La determinazione dell'equa riduzione era lasciata alle direttive di CICR che, come noto, non sono mai state emanate, così permettendo alle banche di non riconoscere alcun rimborso al contraente debole.

Né, secondo il giudizio di merito oggetto di impugnazione, il consumatore poteva avvalersi delle nuove norme, in quanto il rapporto contrattuale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie.

La Suprema Corte ha censurato il ragionamento seguito dal giudice di merito, ricordando che la sentenza Lexitor ben prevede la possibilità di applicare le nuove norme europee anche per rapporti bancari accesi prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Occorre ricordare che l'art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” e questa norma può essere invocata anche da chi ha acceso un finanziamento prima del 2010.

In che senso? la norma che prevede un equo indennizzo può essere interpretata nel senso stabilito dalla richiamata norma del 2010, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna determinazione da parte del CICR.

Tale interpretazione prevale anche sulla clausola contrattuale che preveda l'esclusione del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, la quale deve essere considerata abusiva/vessatoria e disapplicata dal giudice.

Qui Corte di Cassazione - sentenza n. 25977/2023.

domenica 2 agosto 2020

Credito al consumo: la banca deve indicare il diritto di recesso in modo chiaro

La recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di tornare ad affrontare la questione diritto di recesso, ossia uno dei più importanti diritti che spettano al consumatori nel caso di contratto concluso fuori dai locali della banca.

Questo tipo di contratti si concludono, ad esempio, via internet o nel caso di vendita presso l'abitazione del consumatore o in occasione di eventi pubblici, ove la banca offre il proprio servizio di finanziamento per l'acquisto di un bene o un servizio (si pensi all'acquisto di una macchina o di un pacchetto vacanze).

La Corte di Giustizia ha voluto rimarcare che anche le banche, nella concessione del credito al consumo devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, norma che disciplina i contratti di credito al consumo e che così disciplina il diritto di recesso: «l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]» (art. 10, paragrafo 2, lettera p).

L'art. 14 prevede che il diritto di recesso è di quattordici giorni che cominciano a decorrere dal:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
La Corte di Giustiza ha ben chiarito che tale norma deve essere rispettata dagli istiutiti di credito che nei contratti tale diritto deve essere:

  • essere indicato in modo chiaro ed esplicito anche con riferimento alla modalità di calcolo;
  • ai fini del calcolo dei giorni per l'esercizio del diritto di recesso, il contratto non deve operare alcun rinvio ad una norma nazionale che rinvii ad altre norme nazionali.
Questi limiti normativi hanno lo specifico fine di evitare l'elusione della norma, garantendo al contraente debole (il consumatore) di conoscere il proprio diritto, ma anche calcolare semplicemente entro quanto può esercitarlo.

Di seguito, trovate la sentenza del 20 marzo 2020 causa C - 66/2019.

domenica 7 giugno 2020

Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni di consumatori interessati a valutare la correttezza della banca nei loro confronti all'atto della conclusione anticipata del finanziamento, con restituzione della somma ottenuta a prestito.

Siamo stati contattati da consumatori (info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it) che ci chiedono di verificare se la banca si è comportata bene quando il consumatore ha saldato in anticipo il proprio rapporto con la banca.

La recente sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (vedi qui) ha smascherato, infatti, delle condotte illegittime tenute dalle banche, le quali vi concedono il prestito facendovi pagare costi ed oneri (spese di istruttoria - oneri vari - spese di valutazione del debitore - spese di assicurazione etc.....) spesso dubbi e che, al momento della conclusione del prestito, si dimenticano di restituirvi, così come previsto dalla legge.

In termini più semplici, è stato accertato che alla conclusione del contratto di finanziamento (in ipotesi di estinzione anticipata), l'istituto concedente il credito si era "scordato" di restiutire al consumatore, i soldi che quest'ultimo aveva anticipato e che avrebbe dovuto ottenere di ritorno.

- ABF: non dovuti i costi di up front - il consumatore ha diritto alla riduzione del debito al momento dell'estinzione
L'orientamento della Corte di Giustizia è stato seguito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario che con la pronuncia del collegio di coordinamento ha affrontato la questione appena esposta.

L'Arbitro bancario, valutando varie vicende sottoposte alla sua attenzione, ha statuito il principio secondo il quale la banca ha l'obbligo di restituire al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Anche l'Arbitro bancario, seguendo l'orientamento comunitario, ha ritenuto che tale soluzione segue i principi della Direttiva 2008/48, norma introdotta tra i paesi europei per contrastare tutte le clausole abusive contrarie alla giusta retribuzione della banca nel credito al consumo.

Seguendo i principi comunitari, il consumatore che conclude il rapporto contrattuale deve ottenere il rimborso di tutti gli oneri e costi collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto, e che egli ha anticipato alla banca, seguendo quanto è previsto dall'art. 125 sexies TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E proprio seguendo tali principi che il Collegio  di Coordinamento dell’ABF con il provvedimento 11 dicembre 2019, n. 2625 che potete leggere di seguito ha statuito quanto segue, anche in ordine ai costi up front:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

E quindi, i costi up front (ossia quelli versati al momento della conclusione del contratto, devono essere comunque restituiti dalla banca al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Qui la pronuncia dell'ABF.

sabato 23 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: ultime dal mondo del social lending

Il nostro incontro radiofonico del venerdì con gli amici di Trentino inBlu è stato dedicato alle ultime novità intervenute nel social lending, ovvero il cosiddetto prestito tra privati (anche definito prestito peer to peer).

Il social lending consiste nella condivisione (o meglio lo scambio) di somme di denaro tra gli utenti che partecipano ad una piattaforma digitale: il soggetto richiedente una somma di denaro (prenditore) e colui che rende disponibile l’importo – o parte di esso (il cd prestatore) – si incontrano in internet.

Avviene, quindi, un dialogo diretto tra le parti e senza la presenza dell’intermediario bancario (banca – società finanziaria – etc..), o meglio con la presenza di un soggetto bancario (la piattaforma digitale) che si limita ad assumere il mero ruolo di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia ex d. lgs. 11/2010.

Abbiamo definito questo tipo di operazione come una forma alternativa di credito al consumo, ove i privati dialogano direttamente trovando tra di loro il punto di accordo, scambiandosi somme di denaro.

Come funziona il social lending:

  1. Il privato si iscrive alla piattaforma digitale come richiedente o prestatore;
  2. La società che gestisce la piattaforma procede a “censire” gli aderenti e con particolare riferimento al soggetto richiedente (prenditore) di somme di denaro, l’intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A – B – C) che serve per comprendere il suo grado di solvibilità (è simile al giudizio di rating attribuito alle società/stati).
  3. Richiedente: può chiedere somme di denaro da poche centinaia di euro sino a 25.000,00 euro. Le somme devono essere rimborsate entro i mesi successivi (tra i 12 e i 48 mesi). I tassi di interesse applicati variano tra 8% - 12%;
  4. Prestatore: il prestatore può mettere a disposizione somme di denaro sino a 50.000,00 euro. Tali somme possono essere “indirizzate” verso diversi progetti, ossia destinate a più soggetti richiedenti. Per le somme concesse a prestito, il prestatore viene remunerato con un tasso di interesse.

L’intermediario svolge una funzione di controllo e garanzia per coloro che investono il proprio denaro nella piattaforma, cercando di garantire la trasparenza della propria attività e l’efficacia del controllo effettuato nei confronti del soggetto richiedente.

La piattaforma viene remunerata per la propria attività di intermediazione da parte dei soggetti aderenti alla piattaforma.

Il social lending viene offerto in Italia da alcune piattaforme che si sono presentate negli ultimi anni. Una di queste era Zopa, società anglosassone che si è presentata sul mercato italiano proponendo il proprio modello che tanto successo ha riscontrato in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Zopa ha incontrato notevoli difficoltà a proporsi sul mercato italiano ed è stata oggetto di provvedimento di sospensione notificatole da Banca d'Italia nel luglio 2010, causa la violazione di alcune norme previste in materia di intermediazione bancaria (d.lgs. 385/1993).

Zopa ha, di recente, cambiato pelle e si è trasformato in Smartika Spa, una nuova società che opera come Istituto di Pagamento autorizzato ai sensi del d. lgs. 11/2010.

E' intervenuto, successivamente, il dr. Mariano Carozzi della piattaforma digitale di social lending prestiamoci a cui abbiamo richiesto alcune informazioni in merito alla loro attività.

Di seguito, alcuni passaggi dell'intervento del dr. Carozzi.

1. Come funziona la piattaforma di Prestiamoci?

Prestiamoci si occupa di prestiti tra persone, ovvero persone prestano denaro (i Prestatori) ad altre persone che chiedono un prestito (i Richiedenti) e noi gestiamo l’incontro. Disintermediando molti passaggi, offriamo un tasso vantaggioso ad entrambi i profili e permettiamo di diversificare il rischio.

2. Che tassi si applicano?

Il tasso applicato è chiamato “tasso d’equilibrio” perché prende in considerazione sia gli interessi dei Prestatori che dei Richiedenti ed è peculiare del nostro modello.
Sul Mercato Standard il tasso d’equilibrio è del 7,5%: i Richiedenti che accedono hanno un buon merito di credito ed una lunga storia creditizia. Il tasso applicato premia la buona storia creditizia del Richiedente e prende in considerazione il premio al rischio per il Prestatore. Il TAEG medio applicato è del 9%, a nostro parere è molto vantaggioso.
Sul Nuovo Mercato il tasso d’equilibrio è del 10% ed accoglie Richiedenti con una buona storia creditizia ma più corta. Abbiamo aperto questo mercato per dare maggiore possibilità ai Richiedenti e per essere in linea con il trend generale dei tassi.
Il Terzo Mercato ha un tasso d’equilibrio del 12,5% e accoglie persone che hanno già più posizioni aperte; è l’ultimo mercato che abbiamo aperto in ragione della grande richiesta di credito.
Teniamo a precisare che Prestiamoci applica un tasso valutando la persona che richiede il prestito, mentre altri istituti adottano la politica di applicare il tasso rispetto al motivo per cui si richiede il prestito. Per Prestiamoci sia che tu voglia andare in vacanza, che debba pagare il dentista o acquistare un’auto il tasso applicato sarà sempre uguale.

3. Come vi comportate se qualcuno non paga?

Ci sono casi di persone che non pagano e abbiamo verificato che ci sono due tipologie: quelli che non pagano per un problema oggettivo e solitamente ci avvertono in anticipo e quelli che tendono ad approfittarsi della situazione e si negano.
Noi gestiamo internamente il ritardo per tre mesi, dando la possibilità al Richiedente di risollevarsi e di regolarizzare la propria posizione, ma se non c’è collaborazione dopo tre mesi affidiamo la gestione del recupero del credito ad uno studio legale di Milano. Il recupero del credito è un mestiere e bisogna essere determinati nel farlo, per questo collaboriamo con questo studio legale specializzato nel settore che proseguirà per vie giudiziarie. Purtroppo i tempi della giustizia sono lunghi, questo bisogna ammetterlo.
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