venerdì 4 settembre 2026
Dyson: quando il problema non è il prodotto, ma l’assistenza
venerdì 10 luglio 2026
Quali sono le ultime novità sull'indagine europea a Shein
E' passata sotto un generale silenzio l'indagine che lo scorso febbraio ha avviato la Commissione europea nei confronti di uno dei grandi operatori commerciali on line, Shein, che è stato accusato di alcune gravi condotte commerciali scorrette che potrebbero aprire nuovi preoccupanti scenari.
La Commissione europea ha dato avvio ad un procedimento formale contro il colosso cinese dell'ultra fast fashion per tre ragioni: prodotti illegali in vendita sulla piattaforma, meccanismi progettati per creare dipendenza, e algoritmi poco trasparenti. Non si tratta di una normale contestazione burocratica. È una delle prime grandi battaglie dell'UE per far rispettare le nuove regole del mondo digitale.
- Cos'è successo e perché adesso
Come anticipato, lo scorso 17 febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro Shein nell'ambito del Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo che impone obblighi precisi alle grandi piattaforme online in materia di trasparenza, sicurezza e tutela degli utenti.
Ad onor del vero, non ha sorpreso l'avvio della procedura da parte della Commissione, tenuto conto che già nel 2024 a Bruxelles erano partite richieste formali di informazioni a Shein, senza ottenere risposte soddisfacenti (vedi qui).
Ed anche nel 2025, la Commissione ha avuto modo di indagare in merito ai prodotti commercializzati e al metodo di business del gigante cinese, tant'è che il procedimento formale avviato qualche mese addietro, potrebbe portare anche misure provvisorie, obblighi correttivi e sanzioni economiche pesanti.
Occorre ricordare che questa piattaforma, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ovvero una piattaforma di grandissime dimensioni, è tenuta a rispettare obblighi più stringenti del DSA, proprio al fine di garantire un mercato comune trasparente e corretto.
domenica 24 agosto 2025
C-351/23: La Corte di Giustizia UE rafforza i diritti dei consumatori nel mercato unico
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-351/23 rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti dei consumatori nell’ambito del mercato unico europeo.
In questa pronuncia, la Corte affronta questioni cruciali relative all’applicazione uniforme delle norme UE a tutela dei consumatori, in particolare riguardo alle pratiche contrattuali e alla trasparenza delle condizioni poste dalle imprese nei confronti dei consumatori finali.
A.- Principali aspetti della sentenza
Il provvedimento oggetto del nostro commento è rilevante perché puntella alcuni principi cardine in materia di diritto dei consumatori.
Tutela rafforzata del consumatore: La Corte ribadisce il principio secondo cui le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono essere interpretate in modo da garantire un elevato livello di tutela, ponendo il consumatore in una posizione di maggiore equilibrio rispetto all’impresa. Questo è coerente con l’obiettivo del legislatore europeo di creare condizioni di trasparenza e correttezza contrattuale, in modo da evitare abusi o clausole vessatorie.
Uniformità di applicazione delle norme UE: La sentenza sottolinea l’importanza che le norme europee in materia di tutela del consumatore siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, evitando disparità che possano nuocere alla fiducia del consumatore nel mercato unico. Ciò rafforza il principio di sicurezza giuridica e di parità di trattamento tra consumatori europei.
Chiarezza e trasparenza contrattuale: Un punto focale riguarda la necessità che le condizioni contrattuali, soprattutto quelle predisposte unilateralmente dall’impresa, siano redatte in modo chiaro, comprensibile e trasparente, affinché il consumatore possa prendere decisioni consapevoli.
La Corte evidenzia che eventuali ambiguità o condizioni poco trasparenti devono essere interpretate a favore del consumatore.
Impatto sulle clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette: La sentenza conferma che le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti a discapito del consumatore possono essere considerate nulle, rafforzando così il meccanismo di protezione contro le pratiche commerciali sleali.
B.- Rilevanza per la tutela dei consumatori
Questa pronuncia è un ulteriore rafforzamento del quadro giuridico europeo a tutela dei consumatori, confermando la centralità della trasparenza, dell’equilibrio contrattuale e della corretta informazione come strumenti fondamentali per garantire una protezione effettiva.
Per i consumatori, ciò significa una maggiore sicurezza nell’acquisto di beni e servizi, soprattutto in un mercato sempre più complesso e digitale, dove la tutela deve essere adeguata alle nuove forme di contrattazione e alle possibili asimmetrie informative.
Per le autorità nazionali di tutela e per gli operatori economici, la sentenza rappresenta un monito a rispettare rigorosamente le norme europee, prevedendo controlli e sanzioni efficaci contro pratiche abusive, e promuovendo la formazione e l’informazione dei consumatori stessi.
Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia UE C - 351/23
venerdì 22 agosto 2025
Quanto è difficile ottenere la riparazione del prodotto in garanzia
sabato 31 maggio 2025
Acquisto di motociclo: come affrontare i problemi del post - vendita
Ogni tanto pubblichiamo alcune richieste di chiarimento che arrivano dai lettori del blog (o dai nostri associati), in quanto il problema di uno di voi, può essere lo spunto per gli altri.
In questo caso, il nostro amico consumatore ci ha scritto da Milano per chiederci un suggerimento a seguito dell'acquisto di un motociclo e ai disagi sofferti dopo aver pagato l'intero importo.
Siamo nella cosiddetta fase post - vendita, ossia successiva alla firma del contratto e al pagamento della somma pattuita: vediamo quali suggerimenti possiamo fornire.
"Mi rivolgo a Voi per segnalare un increscioso inconveniente in occasione dell’acquisto di una moto usata allo store di Milano xxxx, concessionario xxxx per la mia città.
In data 25.03.2025 è stato saldato per intero l’importo che comprendeva:
- Acquisto della moto
- Passaggio di proprietà
- Portapacchi e bauletto
- Supporto per cellulare
- Trasporto
Al saldo, con la firma del contratto, il concessionario mi ha promesso che la moto sarebbe arrivata entro pochi giorni.
Dopo diverse telefonate cui ci è stato risposto, in prima battuta, che c’erano lungaggini con il passaggio di proprietà e, successivamente, che la moto si trovava in officina per la messa a punto, la medesima è stata recapitata al mio domicilio in data 29.04.2025 (quindi ad oltre un mese dal pagamento!).
La moto è arrivata sprovvista di bauletto ma, quel che è peggio, è stata la constatazione dei seguenti problemi:
- Non si accende il display del quadro di controllo (tachimetro, ecc);
- Non si accendono le frecce sia anteriori sia posteriori;
- Non si accende lo stop.
Ovviamente ho contattato immediatamente il concessionario ed è stata anche eseguita una videochiamata per mostrare le problematiche sopra evidenziate: la moto è stata quindi riconsegnata al trasportatore, poiché impossibile circolare con un mezzo in tali condizioni, ed ho contestualmente scritto una mail al concessionario con riepilogo di tutto quanto sopra evidenziato.
In data 30.04.2025 ho contattato l’officina per avere notizie e mi è stato risposto che se ne parla settimana prossima: trovo questo comportamento assolutamente INACCETTABILE e vorrei sapere se vi sono gli estremi per successive azioni o richiedere un indennizzo, alla luce anche del fatto che ho fatto partire l’assicurazione a decorrere dalle 00 del 30 Aprile.
Rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro."
lunedì 15 aprile 2024
Problemi con l'assistenza post vendita. Mondo Convenienza sanzionato per 3 milioni
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| Fonte: comunicato stampa 28 marzo 2024 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro. La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.
Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato.
In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori.
Queste infrazioni riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.
venerdì 7 agosto 2020
Prodotto difettoso - i limiti del post vendita
sabato 29 febbraio 2020
lunedì 26 agosto 2019
Consumatore on line: Antitrust disegna diritti e tutele per gli acquisti digitali
venerdì 5 luglio 2019
Diritto alla riparazione - alcuni suggerimenti
sabato 6 aprile 2019
Indagine UE: venditori on line ignorano le tutele dei consumatori
sabato 29 dicembre 2018
Truffe e raggiri on line - come tutelarsi dalla finta vendita di auto
Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi, e parte rilevante di questo intervento è conseguenza delle segnalazioni ricevute dai lettori, vittime di questi truffatori digitali.
domenica 20 agosto 2017
Due anni di garanzia anche per l'acquisto di un veicolo usato
Con questo intervento vogliamo, però, segnalare la recente posizione assunta in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha sostanzialmente parificato la garanzia tra chi acquista "a nuovo" rispetto al famoso "second hand".
Il giudice comunitario, in particolare, ha affermato che la Direttiva 1999/44/CE, norma che disciplina taluni diritti e garanzie in favore del consumatore che acquita beni di consumo, introduce un divieto affinché uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione della garanzia inferiore ai due anni per chi acquista un bene usato.
Nel caso di specie, infatti, la società convenuta (belga) aveva venduto un veicolo usato, il quale aveva presentato, in seguito, un malfunzionamento.
Il venditore aveva opposto rifiuto alla richiesta di riparazione in garanzia del veicolo avanzata dal consumatore, citando la norma belga che prevede la garanzia di 1 anno per la vendita di beni usati.
La Corte di Giustizia, a cui si era rivolto il giudice belga, ha ribadito il principio che anche per i beni usati debba trovare applicazione la normativa comunitaria che prevede una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto nel caso di vizio di conformità.
Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.
domenica 2 aprile 2017
Call center - il costo per l'assistenza telefonica post vendita deve essere limitato
Ciò accade, spesso, quando l'acquisto non viene effettuato presso il venditore vicino a casa, oppure ha ad oggetto un prodotto fabbricato in larga scala da società estere.
Pensiamo, peraltro, alla grande diffusione degli acquisti on line, ove il servizio di assistenza post vendita è decisivo (tant'è che è sempre più frequente la possibilità di chat on line tra venditore ed acquirente).
