Visualizzazione post con etichetta venditore. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta venditore. Mostra tutti i post

lunedì 9 marzo 2026

Prodotto difettoso - modello di lettera di reclamo

Può accadere che un bene acquistato – elettrodomestico, dispositivo elettronico, arredo o altro – presenti malfunzionamenti o caratteristiche diverse da quelle promesse. In questi casi il consumatore non è privo di tutela: il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) prevede una garanzia legale di conformità a carico del venditore (o del produttore).

La legge definisce quando un bene può essere considerato difettoso o non conforme:
  • non è idoneo all’uso cui normalmente è destinato;
  • non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore o alla pubblicità;
  • non possiede le qualità promesse o espressamente richieste dal consumatore;
  • presenta difetti di funzionamento, anche se non immediatamente visibili.
Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.

N.B. Se il difetto emerge entro i primi 6 mesi dall’acquisto, la legge presume che esistesse già al momento della consegna. In questo periodo il consumatore non deve dimostrare nulla.

Ma quando un prodotto è difettoso, cosa può fare il consumatore?

Ai sensi dell’art. 130 Codice del Consumo, il consumatore ha diritto, senza spese, a:

Riparazione del bene
Sostituzione del bene

La scelta spetta al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Se riparazione e sostituzione non sono possibili o non vengono effettuate entro un termine congruo, oppure arrecano notevoli disagi, il consumatore può chiedere:

a.- una riduzione adeguata del prezzo, oppure

b.- la risoluzione del contratto, con restituzione dell’importo pagato.

Operata questa doverosa premessa, affrontiamo la questione centrale, ossia cosa scrivere e a chi inviare il reclamo.

Occorre ricordare che il responsabile per il prodotto difettoso a cui contestare le circostanze è, in primo luogo, il venditore ed è a lui che si deve rivolgere il consumatore, il quale può anche scrivere al produttore, ma solo per conoscenza: sarà il venditore a doversi attivare verso il produttore, in quanto su di lui ricade la responsabilità da prodotto difettoso, come chiarito ancora di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata A/R o PEC, descrivendo in modo chiaro la vicenda e il difetto riscontrato, il quale deve essere presentato come un malfunzionamento del prodotto (mai utilizzare nella lettera termini come "si è rotto" o "mi è caduto", in quanto introducono la presunzione che il prodotto è divenuto non funzionante a causa di una condotta scorretta del consumatore).

Con la lettera occorre richiamare espressamente la garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo e, come al solito, vi consigliamo di conservare copia della lettera e della documentazione (scontrino, fattura, foto del difetto).

Quali sono gli errori più comuni quando si parla di prodotto difettoso?

Rivolgersi solo all’assistenza del produttore
→ Il responsabile è sempre e comunque il venditore

Accettare riparazioni a pagamento
→ La garanzia legale è gratuita per due anni dall'acquisto

Non contestare per iscritto il difetto
→ Senza comunicazione formale è più difficile far valere i propri diritti (la mail non assume valore di prova. solo la PEC ha valore legale)

Confondere garanzia legale e garanzia commerciale/convenzionale
→ La prima è obbligatoria per legge; la seconda è facoltativa (vedi qui)

Pensare che dopo 6 mesi non si abbia più tutela
→ La garanzia dura 2 anni (cambia solo l’onere della prova).



Qui di seguito, vi proponiamo un esempio di lettera di reclamo che dovete, all'occorrenza, adattare alle vostre esigenze.

domenica 18 gennaio 2026

Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti

La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).

La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.

In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.


1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo

Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali. 

Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.

La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista. 


2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione

La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.

L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:

A.- dell’esistenza del diritto di recesso;

B.- dei termini per esercitarlo;

C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.

Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.

E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:

(1) 

il diritto di recesso è irrinunciabile

(2)

l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista

(3)

eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore

Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.

La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.

I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.

La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.

Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.

domenica 6 luglio 2025

Sanzionato il negozio se in vetrina il prodotto è privo di prezzo

 La Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale per tutti i consumatori:

"il prezzo di ogni prodotto esposto al pubblico deve essere chiaramente visibile"

Ed invece, accade che guardando una vetrina vediamo i capi, ma non sempre compare il prezzo di vendita, oppure c'è il cartellino ma è nascosto il prezzo.

Ed il caso sottoposto alla Suprema corte parte da un controllo della Guardia di Finanza in una nota boutique, ove viene riscontrato che i prezzi dei capi erano nascosti dentro le tasche dei vestiti o chiusi nelle borse.

A seguito del controllo, l'Amministrazione comunale eleva una sanzione amministrativa di oltre euro 1.000,00, provvedimento che viene impugnato dal venditore che si rivolge al Giudice di Pace, il quale annulla il provvedimento comunale.

A seguito di impugnazione avanti al Tribunale, che ribalta la decisione, la vicenda finisce infine alla Cassazione, la quale ha dato ragione all’amministrazione: il prezzo deve essere ben visibile, non solo “presente”.

La Cassazione richiama la normativa, in primo luogo, l’art. 14 del D.lgs. 114/1998, norma che prevede che ogni prodotto in vendita deve riportare il prezzo in modo chiaro e immediatamente visibile al pubblico.

Tale norma trova applicazione anche per i negozi self-service: se il cliente può toccare il prodotto, il prezzo deve essere ancora più facilmente percepibile.

Come evidenzia il giudice di legittimità, tale regola trova applicazione anche ai negozi "del lusso", i quali non si possono sottrarre all'obbligo di chiara esposizione del prezzo: 

E noi facciamo nostro l'insegnamento dei giudici e diciamo: “La trasparenza vale per tutti. Non esistono deroghe per il lusso.”

Ma quali sono i diritti del consumatore?

Questa sentenza ribadisce un concetto chiave: nessuno può vendere un prodotto nascondendo il prezzo.

Si tratta di una tutela essenziale, che garantisce:

  • Scelta libera e consapevole
  • Parità di trattamento tra clienti
  • Prevenzione di pratiche commerciali scorrette

Cosa fare quando il prezzo non è visibile?

Il consumatore può adottare i seguenti comportamenti:

  • Chiedi spiegazioni al personale
  • Se non ti mostrano il prezzo, puoi rifiutarti di acquistare.
  • Documenta l’irregolarità (Una semplice foto del prodotto privo di prezzo può bastare).
  • Segnala l’abuso alla Polizia Municipale (Ufficio Commercio del Comune) oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Quali norme devono essere tenute in considerazione?










Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 14286/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 31 maggio 2025

Acquisto di motociclo: come affrontare i problemi del post - vendita

Ogni tanto pubblichiamo alcune richieste di chiarimento che arrivano dai lettori del blog (o dai nostri associati), in quanto il problema di uno di voi, può essere lo spunto per gli altri.

In questo caso, il nostro amico consumatore ci ha scritto da Milano per chiederci un suggerimento a seguito dell'acquisto di un motociclo e ai disagi sofferti dopo aver pagato l'intero importo.

Siamo nella cosiddetta fase post - vendita, ossia successiva alla firma del contratto e al pagamento della somma pattuita: vediamo quali suggerimenti possiamo fornire.

"Mi rivolgo a Voi per segnalare un increscioso inconveniente in occasione dell’acquisto di una moto usata allo store di Milano xxxx, concessionario xxxx per la mia città.

In data 25.03.2025 è stato saldato per intero l’importo che comprendeva:

  • Acquisto della moto
  • Passaggio di proprietà
  • Portapacchi e bauletto
  • Supporto per cellulare
  • Trasporto

Al saldo, con la firma del contratto, il concessionario mi ha promesso che la moto sarebbe arrivata entro pochi giorni.

Dopo diverse telefonate cui ci è stato risposto, in prima battuta, che c’erano lungaggini con il passaggio di proprietà e, successivamente, che la moto si trovava in officina per la messa a punto, la medesima è stata recapitata al mio domicilio in data 29.04.2025 (quindi ad oltre un mese dal pagamento!).

La moto è arrivata sprovvista di bauletto ma, quel che è peggio, è stata la constatazione dei seguenti problemi:

  • Non si accende il display del quadro di controllo (tachimetro, ecc);
  • Non si accendono le frecce sia anteriori sia posteriori;
  • Non si accende lo stop.

Ovviamente ho contattato immediatamente il concessionario ed è stata anche eseguita una videochiamata per mostrare le problematiche sopra evidenziate: la moto è stata quindi riconsegnata al trasportatore, poiché impossibile circolare con un mezzo in tali condizioni, ed ho contestualmente scritto una mail al concessionario con riepilogo di tutto quanto sopra evidenziato.

In data 30.04.2025 ho contattato l’officina per avere notizie e mi è stato risposto che se ne parla settimana prossima: trovo questo comportamento assolutamente INACCETTABILE e vorrei sapere se vi sono gli estremi per  successive azioni o richiedere un indennizzo, alla luce anche del fatto che ho fatto partire l’assicurazione a decorrere dalle 00 del 30 Aprile.

Rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro."

lunedì 17 gennaio 2022

Right to repair: arriva il Regolamento n. 341/2021

Il nuovo anno ci porta nuove regole in materia di tutela del consumatore successiva all'acquisto del bene. Le novità riguardano il diritto alla riparazione ed arrivano attraverso il Regolamento n. 341/2021, ossia un insieme di nuove regole finalizzate a tutelare, in prima battuta il consumatore, ma anche finalizzate a ridurre il consumo di bene e quindi evitare la dispersione di dispersione di prodotti obsolescenti e l'incremento dell'inquinamento con i conseguenti danni ambientali.

Con queste nuove regole, che potete trovare di seguito, si vogliono favorire nuovi criteri di costruzione, produzione e vendita dei prodotti, consentendo un risparmio energetico ed una tutela dei cittadini europei. 

E' innegabile, e la vicenda "bonus televisioni" rappresenta un buon esempio, che la continua evoluzione tecnologica favorisca il continuo (e forse inutile) cambio dei prodotti di largo consumo, con conseguenze per l'ambiente.

domenica 30 maggio 2021

Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso

Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.

Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.

La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..

La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".

Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.

Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 7 marzo 2021

Le tutele del consumatore valgono anche nel caso di acquisto di una casa

Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza della Corte di Cassazione (497/2021) che ha ad oggetto l'applicabilità delle tutele previste in favore del consumatore anche nel contratto di acquisto di un immobile.

I giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere una controversa sorta tra un consumatore (acquirente immobile) e un professionista (società costruttrice dell'immobile), valutando la compatibilità delle tutele previste dal Codice del Consumo nel caso di compravendita immobiliare.

Nel caso di specie, l'attenzione della Cassazione si è concentrata sulla validità della clausola compromissoria, norma contrattuale con la quale le parti avevano deciso di devolvere ogni controversia sorta dalla vendita alla decisione di un collegio arbitrale.

Tale clausola era stata inserita nel contratto preliminare, predisposto con un formulario della società venditrice, ed in assenza di una specifica trattativa tra le parti conclusa con  specifica firma ed adesione dell’acquirente.

La Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela del consumatore a questo tipo di contratti, ha statuito il principio secondo il quale la disciplina del Codice del Consumo debba trovare applicazione anche nella compravendita immobiliare, ed anche all'appalto per la costruzione e manutenzione di un immobile.

Assume rilievo centrale, e prevalente, la circostanza che la conclusione del contratto sia tra il professionista e il consumatore, al fine dell'introduzione delle norme dei consumatori, e non può essere esclusa, a tale fine, la norma consumeristica dalla circostanza che la tutela del consumatore sia riconosciuta nel contratto attraverso la d.lgs. n. 122 del 2005 (tutela nel caso di immobili in costruzione).

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 497/2021.

domenica 12 luglio 2020

Non è sempre inderogabile il foro del consumatore

Questa domenica affrontiamo la materia del consumerismo e delle sue forme di tutela sotto un profilo tecnico processuale, richiamando uno dei diritti riconosciuti al consumatore, quello di vedere decisa la controversia dal giudice ove risiede, e la possibilità di rinunciare a tale facoltà.

- Art. 33 del Codice del Consumo - invalidità della clausola contrattuale che deroga il la competenza territoriale - foro inderogabile del consumatore
L'art. 33 del Codice del Consumo dispone che "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o effetto, di:
…………….
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

La norma introduce un limite contrattuale verso il professionista, il quale non può obbligare il consumatore che vuole agire in giudizio per rivendicare propri diritti ad adire ad un giudice diverso da quello del suo luogo di residenza o domicilio elettivo.

Di fatto, il Codice del Consumo ha introdotto un importante esempio di foro inderogabile, tutelando il consumatore in modo "dinamico", ovverosia garantendogli la possibilità di veder tutelati i propri interessi presso la sua residenza e scoraggiando il contraente forte (il venditore) all'inserimento nel contratto di clausole che prevedono l'avvio dell'azione legale presso il tribunale dove ha sede legale.

Questo principio, oggi considerato pacifico, è stato oggetto di discussioni e dibattito, a causa della ferma opposizione sollevata dalle società commerciali, interessate a scoraggiare i consumatori dal proporre azioni legali nei propri confronti.

A tal fine, non di rado veniva inserito nel contratto la clausola che prevedeva l'obbligo di avviare l'azione legale presso la sede legale del venditore, con un aggravio di costi e di rischi che il consumatore privato non si sentiva di assumere.

- Foro del consumatore inderogabile? non sempre…..attenti alla trattativa privata
Abbiamo appena affermato che il foro del consumatore è inderogabile, ovvero che non sono valide le clausole che indicano un giudice diverso da quello dove ha la residenza il consumatore.

Lo stesso art. 33 del Codice del Consumo prevede, peraltro, la possibilità delle parti di poter derogare a questa clausola, attraverso una trattativa privata al cui esito il consumatore dichiari esplicitamente di voler rinunciare al proprio foro competente.  

Vi invitiamo, quindi, a prestare attenzione ai tentativi che la vostra controparte può portare avanti prima della conclusione del contratto, quando vi invita a firmare un altro documento dove rinunciate al vostro diritto ex art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo.


- Il consumatore può rinunciare al foro inderogabile? si, ma solo quando agisce in giudizio (Cassazione - sentenza n. 19061/2016)
Ad onor del vero, al consumatore può essere riservata la possibilità di poter rinunciare al suo giudice, senza dover incappare in quale problema di natura processuale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sussiste la facoltà per il consumatore di non avvalersi del diritto processuale ex art. 33, comma 2 lett. u) del Codice del Consumo, come correttamente evidenziato nella sentenza oggetto del nostro commento.

Osserva, infatti, la Cassazione: "Più precisamente, occorre tenere presente che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs. n. 5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per sua tutela....". 

La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, stabilisce che il consumatore può rinunciare al foro inderogabile, ossia che la causa sia decisa davanti al suo giudice naturale ed avviare la controvesia presso altro tribunale, ma solo qualora egli agisca come attore, ossia la parte che pretende il riconoscimento processuale di un diritto.

Qualora egli sia chiamato (convenuto) in giudizio, la rinuncia al foro inderogabile non può essere valida, dovendo il consumatore eventualmente dichiarare di aver sottoscritto con il venditore valida e specifica clausola (.....validamente sottoscritta previa specifica trattativa con le parti ......) che deroghi la competenza territoriale del luogo di sua residenza in favore di altro giudice.

Qui la sentenza n. 19061/2016 della Corte di Cassazione.

domenica 28 giugno 2020

Il prodotto difettoso: chi ne risponde come e quando

La sentenza oggi in commento - resa dal Tribunale di Belluno l’8 febbraio 2017 - ci consente di affrontare, a grandi linee, il tema della responsabilità per il prodotto difettoso, chiarendo bene di che cosa si tratta, anche perché l’attore, tra le altre cose, si è visto respingere la richiesta di risarcimento per avere montato un miscelatore con le pinze, senza però seguire le istruzioni della casa costruttrice.

1) Il prodotto sicuro: questione di usi e informazioni

L’Unione Europea ha inteso garantire che, all’interno dei propri confini, circolino “prodotti sicuri”: sono quelli che rispettano la salute e la sicurezza dei consumatori.


Bisogna capire che cosa si intende per sicurezza e, per spiegarlo, ricorreremo ad un esempio. Pensiamo alla candeggina nel detersivo per i pavimenti: di per sé, è un prodotto chimico che non presenta rischi, soprattutto se viene utilizzata per lavare i pavimenti: tuttavia, se venisse bevuta – e nessuno si sognerebbe di farlo - diventerebbe pericolosa per la salute.

Da questo esempio comprendiamo che un prodotto non è pericoloso di per sé, bensì se viene utilizzato in modo anomalo e contrario al fine per il quale viene messo in commercio.

Un uso è anomalo o meno in base alle informazioni preventive che si hanno sul prodotto.

2) Il prodotto difettoso e dannoso
La sicurezza, dunque, è almeno in parte garantita dalle informazioni che vengono date su come si usano i prodotti in commercio, perché queste ultime creano nel consumatore, se non delle certezze, almeno delle “aspettative”. Alla luce di tutto questo, il difetto sussiste quando, nonostante il prodotto sia impiegato nel modo indicato, esso procura un danno tangibile, cioè alla persona o al suo patrimonio. 

3) Il soggetto responsabile: il produttore o, in alternativa, il venditore
Poiché il prodotto, come suggerisce la parola stessa, è il risultato di una filiera che coinvolge più soggetti (produttore, importatore, distributore, fornitore e, ad ultimo, il venditore) e non si può certo pretendere che il consumatore individui il punto da cui è partito il difetto, allora la responsabilità, di buona norma, viene attribuita (o, per meglio dire, presunta) al produttore.


Si noti, non s’intende soltanto chi fabbrica il prodotto, ma anche chi eventualmente lo importa, lo mette in commercio col proprio marchio e, se proprio non si possono trovare questi soggetti, allora si può considerare il fornitore. 

Il danneggiato non deve provare la colpa del produttore, bensì tre elementi:

1. il difetto: come abbiamo detto sopra, la circostanza che il prodotto non sia all’altezza dello standard garantito per il suo utilizzo;
2. il danno (la Cassazione sulla prova del danno);
3. il collegamento (nesso di causa) tra il difetto e il danno (ovvero, il danno che subisce il consumatore deve essere conseguenza del difetto del prodotto) (puoi approfondire con la Cassazione).


D’altro canto, il produttore può liberarsi da ogni addebito, ma deve dimostrare:

1. di non avere messo in circolazione il prodotto;
2.se lo ha messo in circolazione, che non era prevedibile, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche di quel momento, che avrebbe presentato dei difetti.

4) Quando “scade” la responsabilità del produttore
Bisogna prestare particolare attenzione a queste scadenze perché il consumatore, certamente, è ben tutelato contro i rischi dei prodotti difettosi ma, pur avendo un’arma molto poderosa, deve utilizzarla in tempi abbastanza contenuti.

Anzitutto, da quando il consumatore viene a conoscenza di difetto, danno e identità del produttore, egli ha tre anni di tempo per chiedere il risarcimento (termine di decadenza).

Inoltre, il produttore ha dalla sua un particolare termine di prescrizione: egli non risponde dei danni dei prodotti immessi sul mercato da dieci anni.

Questo limite temporale, oltre ad essere un normale termine di prescrizione, serve ad impedire che al produttore vengano attribuiti difetti che derivano più dalla normale usura o dalla vetustà del prodotto, che non da un difetto di fabbricazione.

5) Come si interrompe la prescrizione
Entriamo, ora, in una parte significativa – a nostro avviso quella più importante, forse più degli aspetti sostanziali - di questo argomento: dal momento che i termini di scadenza indicati sopra sono insidiosi, in che modo possono essere interrotti?

In primo luogo, occorre verificare da quando il prodotto difettoso è stato introdotto e circola nel mercato.

È importante, anzi capitale, stabilire proprio quando il prodotto è stato messo in circolazione e in vendita. Ciò si accerta, soprattutto, osservando la scheda tecnica dei prodotti in cui ci imbattiamo. Tuttavia, può essere che questa sia andata perduta, dopo diversi anni di tempo.
In tal caso, è utile individuare etichette esterne, marchi commerciali o timbrature del prodotto, dalle quali è possibile risalire al modello (specie se si osserva un pezzo meccanico). Il modello, appunto, permette di verificare quale tipo di prodotto è stato commercializzato in un determinato periodo di tempo.

Nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Belluno ha affrontato una vicenda avente ad oggetto la rottura di un flessibile e di un miscelatore d’acqua, con conseguente allagamento dei locali.

Il flessibile, prodotto da una società spagnola, aveva lungo la sua superficie un’etichetta, sulla quale era si poteva leggere quando il prodotto è stato messo in commercio.

Il produttore spagnolo l’aveva commercializzato diversi anni prima dell’evento di danno: tuttavia, il cliente ha agito in due procedimenti (un accertamento tecnico preventivo e una causa ordinaria), senza verificare che i termini di prescrizione non fossero scaduti. E la verifica non riguardava aspetti complessi, come stiamo vedendo insieme.

Ad ogni buon conto, quando si accerta chi è il produttore e, soprattutto, quando è stato messo in commercio il prodotto, allora è possibile interrompere la prescrizione. A tale riguardo, è sufficiente un semplice “atto recettizio”, portato a conoscenza presso l’indirizzo del destinatario.

Come dice la parola stessa, un atto è recettizio quando il suo destinatario l’ha ricevuto e ne ha conosciuto il contenuto. 

Dopo aver verificato quando il prodotto è stato commercializzato, allora è opportuno attivarsi entro tre anni da quando il danno si è verificato. Ovviamente, bisogna essere sicuri che il danno sia stato provocato dal prodotto, e non da altri fattori e concause: a ciò serve, appunto, l’accertamento tecnico preventivo di cui si parla nella sentenza, o quantomeno una formale lettera di diffida, ove la controparte sia messa a conoscenza del danno e della richiesta di risarcimento entro il termine di legge (15 giorni).

E' importante osservare, a tal proposito, che il consumatore che lamenti un difetto del prodotto e non vuole incappare nella prescrizione è tenuto a comunicare al produttore il difetto del prodotto, il danno sofferto e il nesso causale attraverso un atto idoneo a metterlo a conoscenza di tale lamentale.

Evidenziamo che nel caso di specie, il produttore era una società straniera e, quindi, al fine dell’interruzione della prescrizione e per poter rivendicare ogni diritto nei suoi confronti, la lettera o l’accertamento tecnico preventivo deve essere inviato alla controparte nel rispetto delle norme europee, ossia se si tratta di un atp deve essere accompagnato da traduzione asseverata presso il tribunale (o il notaio): se infatti l’atto non è redatto nella lingua ufficiale dello stato estero o in una lingua compresa dal destinatario, si corre il rischio – se non la certezza, supportata dalla legge – che l’atto venga rifiutato e rispedito al mittente. In questo caso l’atto si dà per non ricevuto e compreso dal destinatario, per ovvie ragioni: un documento che contiene espressioni tecniche in un’altra lingua non consente alla controparte di difendersi adeguatamente e, per questo, può essere rigettato.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Belluno e commentata con questo nostro intervento (visibile con browser Opera - VPN attivo).

 

venerdì 5 luglio 2019

Diritto alla riparazione - alcuni suggerimenti


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

sabato 6 aprile 2019

Indagine UE: venditori on line ignorano le tutele dei consumatori

La tutela del consumatore nelle vendite on line? A quanto pare solo una questione teorica, che troviamo nelle norme elaborate a livello comunitario, ma che non trova puntuale applicazione nell'offerta digitale di prodotti e servizi.

Questa conclusione è stata raggiunta da un report proposto dall'Unione Europea (2017 - Telecommunication and other digital services sweep), che potete trovare di seguito, ove sono state oggetto di analisi più di duecento siti web che vendono prodotti e servizi per i consumatori europei.

Il risultato - già definito sconfortante a livello di Commissione Europea - fornisce risultati allarmanti, in particolare laddove emerge che una buona parte dei venditori on line ignorano le tutele dei consumatori nelle vendite on line, violando le norme previste a livello comunitario.

L'analisi ha riguardato distinte categorie di vendita di prodotti e servizi, e quindi abbigliamento, tecnologia, servizi di vario genere, biglietti per eventi sportivi e musicali, ma le carenze riscontrate hanno riguardato tutti i venditori virtuali.  

La violazione più ricorrente riscontrata è l'omessa indicazione nel sito web della possibilità concessa al consumatore di poter risolvere l'eventuale controversia attraverso il sistema di soluzione delle controversie digitale (On line Dispute Resolution) che consente al consumatore di risolvere la questione con il venditore senza dover andare in tribunale. 

Restiamo impressionati, inoltre, da altre irregolarità emerse dall'analisi proposta, in particolare laddove risulta che spesso gli sconti non sono reali, o le percentuali proposte sono del tutto sbagliate.

E' emerso, inoltre, che il prezzo indicato nel sito web non è quello finale perché vengono inclusi degli extra non indicati preventivamente, oppure tale "prezzo offerta" è offerto solo a determinate condizioni (si pensi all'esempio di Fiat che proponeva la vendita dei veicoli a prezzi inferiori, ma solo per chi avesse acceso un finanziamento con la finanziaria del gruppo torinese - vedi qui).

Non può negarsi, infatti, che una delle lamentele più ricorrenti da parte dei consumatori riguarda l'omessa indicazione nell'offerta on line delle spese extra, come spedizione, modalità di pagamento, servizi connessi e intervento post vendita, servizio di prenotazione.

Altro argomento ricorrente è, inoltre, la tutela del consumatore nel servizio post vendita, ove il venditore (o la casa produttrice) non sempre tutela il contraente debole, od ancora non è chiara (e certa) l'identità del venditore e la liceità del sistema di vendita.

Qui di seguito, EU telecommunication Sweep.

domenica 6 gennaio 2019

Promuovere un prodotto via internet non qualifica il venditore occasionale come professionista

In questo blog abbiamo affrontato, con una certa frequenza, la definizione di consumatore proprio con il fine di accertare l'applicabilità delle norme comunitarie (e quelle del Codice del Consumo) a colui che acquista per finalità che esulano dalla propria attività commerciale - professionale.

E' risaputo, per altro verso, che le norme volte a tutelare il contraente debole debbano trovare sempre applicazione laddove vi sia un professionista (venditore professionale) che offra i suoi servizi, anche attraverso le nuove tecnologie.

Quando, però, un venditore può essere definito professionista e quando deve adeguarsi alle norme previste dal Codice del Consumo?

l'Art. 2, lettera b) della Direttiva 2005/29/CE definisce il professionista come "qualsiasi persona fisica o giuridica che […] agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome e per conto di un professionista".

E quindi, offrire i propri prodotti on line, attraverso annunci digitali, configura attività commerciale o artigianale, trasformando in professionista il venditore?

La Corte di Giustizia si è espressa di recente sul punto, evidenziando che la semplice proposta/sollecitazione on line, anche attraverso annunci attraverso le principali piattaforme, non trasforma un venditore in professionista secondo i principi previsti dalle norme comunitarie.

Il quesito posto alla Corte era sostanzialmente il seguente: "Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione possa essere qualificata come «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 e, dall’altro, se un’attività del genere costituisca una «pratica commerciale», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva.".

Il Giudice comunitario, dopo aver richiamato la normativa comunitaria e i presupposti volti a definire il professionista (per tutelare il consumatore/contraente debole), chiarisce che per qualificare come professionista colui che vende on line, non è sufficiente considerare l'eventuale pubblicità dei prodotti, ma bisogna valutare altri elementi tali da qualificare tutta la sua attività come professionale.

Elementi quali la struttura di vendita, la presenza di una partita IVA, l'organizzazione aziendale etc.… Se tali elementi difettano, il venditore non potrà essere qualificato come professionista e sottoposto alle regole previste in materia.

Tale aspetto, tutt'altro che secondario, deve allertare il consumatore che nel caso di acquisto attraverso una  piattaforma on line da parte di un operatore non professionista non potrà giovarsi delle tutele previste dal Codice del consumo, ed in primo luogo il diritto di recesso.

Qui il provvedimento della Corte di Giustizia.

domenica 5 agosto 2018

Pagare le rate del finanziamento per un prodotto che non funziona? no, ecco perché...

Hai acquistato un prodotto difettoso con i soldi della finanziaria? ti ritrovi costretto a rimborsare la finanziaria nonostante tu non sia soddisfatto del bene acquistato?

Il commento della sentenza del Tribunale di Milano, che trovi di seguito, può esserti di aiuto e comprendere quali sono i tuoi diritti e come comportarti in questo tipo di situazione.

Ti consigliamo, vista la complessità della vicenda, di affidarti ad un professionista in questi casi, ma non rinunciare ai tuoi diritti e quindi, interrompere il pagamento delle rate del finanziamento, nonché chiedere il rimborso di quelle già versate.

1. Ho acquistato un elettrodomestico difettoso: posso chiedere il rimborso alla finanziaria?
In corrispondenza della pausa estiva, abbiamo deciso di tornare a trattare un argomento sensibile per i consumatori, e l'occasione ci viene offerta dalla sentenza della 1° sezione civile - Tribunale di Milano del 28 novembre 2014, ove è stato affrontato il tema della garanzia legale e il collegamento con il finanziamento necessario per l'acquisto. 

Il caso che stiamo trattando - tutt'altro che raro e tuttavia delicato - riguarda l'ipotesi in cui l'elettrodomestico (o altro prodotto) non funzioni in modo proprio o comunque presenti un difetto da non renderlo idoneo all'utilizzo.

Il consumatore, in questi casi, si rivolge al venditore (produttore) rivolgendo richieste di sostituzione o di rimborso che rimangono, parzialmente o totalmente, non soddisfatte.

Ed ecco che il consumatore paga le rate del finanziamento (credito al consumo) per un prodotto non sfruttato. E' giusto? che fare?

2. Il caso
Una famiglia ha acquistato un purificatore dell'acqua di grosse dimensioni, necessario per le esigenze del nucleo, avvalendosi della finanziaria proposta dal venditore per il pagamento.

Tuttavia, fin da subito il purificatore si è guastato e, nonostante diverse chiamate, il venditore né l'ha sostituito né ha rimborsato il prezzo. Pure la finanziaria si è tirata indietro e, appellandosi pretestuosamente al contratto, ha affermato di non avere un patto di esclusiva col il venditore.

3. La questione
A questo punto, se è pur vero che la finanziaria fornisce i propri servizi in modo indistinto e seriale a moltissimi venditori, resta il fatto che il consumatore, molto spesso, si ritrova con un elettrodomestico rotto e nessuno fa fronte al suo interesse: quello di essere rimborsato.

4. Il Tribunale di Milano - il consumatore non deve pagare le rate del finanziamento!
Investito dal caso di specie, il Tribunale di Milano ha rilevato che vi sono sia un contratto di compravendita che quello di finanziamento e, aspetto su cui concentrarsi, è "comune volontà di tutte le parti la causa della operazione creditizia". 

Questo significa che, dal momento che il venditore ha con sé i moduli di finanziamento da proporre al consumatore per acquistare, potenzialmente, tutti gli articoli e gli elettrodomestici del negozio (e non altro), allora il finanziamento nasce solo ed esclusivamente per agevolare il venditore, prima, ed il finanziatore dopo.

Gli aspetti appena evidenziati servono per sottolineare che, tra contratto di finanziamento e quello di compravendita esiste il c.d. collegamento negoziale: vale a dire che il finanziamento non viene erogato una tantum, bensì che tra finanziatore e venditore vi sono accordi preventivi affinché quest'ultimo, per concludere le vendite, raccolga quante più domande di finanziamento possibile.

Il collegamento negoziale, come dice la stessa parola, implica che i contratti tra loro connessi partecipino delle vicende che li riguardano: se, ad esempio, il contratto di compravendita è nullo oppure risolto, le conseguenze della invalidità si trasmetteranno anche al finanziamento e, per l'effetto, il consumatore otterrà la restituzione delle rate versate.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Milano ha individuato almeno tre motivi concreti per ravvisare il collegamento negoziale.

(A) il modulo prestampato nelle mani del venditore;

(B) l'annotazione della specifica compravendita da parte del venditore sul contratto di finanziamento;


(C) la circostanza che la finanziaria eroga sempre il prestito direttamente al venditore e mai nelle mani del consumatore

5. Il patto di esclusiva 
Nelle aule di giustizia, una delle eccezioni più frequenti da parte delle finanziarie è quella di avere inserito nel contratto una clausola la quale dichiara che tra finanziaria e venditore non vi è patto di esclusiva: questo accorgimento serve in genere a scongiurare che il consumatore sospetti che vendita e finanziamento sono intimamente connessi tra loro, fino a partecipare delle rispettive vicende. 

Tuttavia, non sempre tali clausole resistono al vaglio del giudice: ed infatti, in questo caso il Tribunale di Milano ha fatto una semplice considerazione fondata sulla buona fede. In altre parole, non può essere, a detta dei giudici milanesi, che il compratore rimanga con un elettrodomestico non sostituito e che, al contempo, finanziaria e venditore continuino a beneficiare dell'affare concluso. Ragioni di opportunità, dunque, impongono di riequilibrare questo rapporto; ed infatti, tale clausola è stata disapplicata (per approfondire il punto, vi invitiamo alla lettura della recente sentenza della Cassazione). 

6. Risvolti pratici
Se vi trovate nella vicenda rappresentata in alto, non dovete disperare. 

Anzitutto, prendete i contratti che avete concluso, prestando particolare attenzione a quello di finanziamento. Se noterete che questo modulo riporta i dati del venditore, il riferimento assai preciso all'affare concluso e, soprattutto, al fatto che la finanziaria verserà la somma finanziata nelle mani del venditore, allora è molto probabile che vi sia intimo collegamento tra l'operazione della vendita e quella del finanziamento. 

Ad ultimo, non vi fate spaventare da clausole che cercano di escludere l'esistenza di esclusive o collegamenti negoziali: anzi, in questi casi vale il ragionamento opposto. Proprio perché il contratto di finanziamento esclude l'esclusiva vi è da ritenere, piuttosto, che venditore e finanziatore siano in strettissimi rapporti. 

Infatti, quale sarebbe la ragione per escludere con il contratto tale collegamento, se davvero nei fatti non vi fosse? Potrete proporre i vostri casi a "info@consumatoreinformato.it": riceverete risposta su come muovervi.

Qui di seguito il provvedimento (visibile con browser Opera - VPN attivo)

lunedì 15 gennaio 2018

Algida sanzionata da AGCM: abuso di posizione dominante!

Fonte: AGCM 6 dicembre 2017
L’Autorità antitrust ha sanzionato con un’ammenda pecuniaria di oltre 60 milioni di euro Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. per aver violato l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio “Algida”.

domenica 17 settembre 2017

Veicolo usato incidentato: il venditore deve comunicarlo all'acquirente

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale la Cassazione ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola, il quale ha condannato il venditore privato di un veicolo usato per aver omesso al compratore rilevanti informazioni rispetto all'auto oggetto di compravendita.

La premessa dell'intervento della Cassazione è che la vendita dell'auto usata era tra due privati, e quindi non trovano applicazione le norme del Codice del Consumo.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in una vendita tra privati avente da oggetto un auto usata, il venditore aveva fatto credere al compratore che l'auto era “praticamente nuova”, mentre in realtà il veicolo era “incidentato”.

Il Tribunale di Nola, con decisione confermata dalla Cassazione, ha considerato scorretta la condotta del venditore, per non aver reso noto al compratore il danno occorso all'automobile, nonostante le riparazioni siano state eseguite a regola d’arte dal venditore.

Sussiste, in queste circostanze, la responsabilità del venditore per omessa informazione: il venditore era tenuto, infatti, a comunicare l'incidente occorso al veicolo, consentendo all'acquirente di poter esprimere un consenso completo, consapevole e comprensivo della circostanza che l'automobile, al momento della vendita, non era praticamente nuova, ma in precedenza incidentata.

In questi casi, la condotta scorretta del venditore configura una sua responsabilità ex artt. 1366 e 1175 c.c., per aver omesso al compratore (sua controparte) importanti informazioni al momento della vendita del bene usato.

Qui la sentenza. Visibile con browser Opera - VPN attivo

domenica 20 agosto 2017

Due anni di garanzia anche per l'acquisto di un veicolo usato

Abbiamo già affrontato il tema della garanzia prevista in favore di chi acquista un bene usato, fornendo anche alcuni suggerimenti e delineando i limiti per questo tipo di acquisti.

Con questo intervento vogliamo, però, segnalare la recente posizione assunta in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha sostanzialmente parificato la garanzia tra chi acquista "a nuovo" rispetto al famoso "second hand".

Il giudice comunitario, in particolare, ha affermato che la Direttiva 1999/44/CE, norma che disciplina taluni diritti e garanzie in favore del consumatore che acquita beni di consumo, introduce un divieto affinché uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione della garanzia inferiore ai due anni per chi acquista un bene usato.

Nel caso di specie, infatti, la società convenuta (belga) aveva venduto un veicolo usato, il quale aveva presentato, in seguito, un malfunzionamento.

Il venditore aveva opposto rifiuto alla richiesta di riparazione in garanzia del veicolo avanzata dal consumatore, citando la norma belga che prevede la garanzia di 1 anno per la vendita di beni usati.

La Corte di Giustizia, a cui si era rivolto il giudice belga, ha ribadito il principio che anche per i beni usati debba trovare applicazione la normativa comunitaria che prevede una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto nel caso di vizio di conformità.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.

venerdì 17 marzo 2017

Ecco come segnalare una pubblicità ingannevole o altra condotta scorretta del venditore all'Antitrust

Quando un consumatore individua una potenziale attività scorretta da parte del venditore/fornitore del servizio può contestare al professionista eventuali false, parziali e fuorvianti informazioni, o una carenze di trasparenza durante la proposta contrattuale o anche solo nella fase di pubblicità del prodotto.

Il consumatore, però, può anche andare oltre e segnalare eventuali condotte poco lecite tenute dal venditore/fornitore del servizio anche all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato chiedendo un suo intervento volto a sanzionare il venditore e, allo stesso tempo, tutelare gli altri fruitori del servizio.

Il singolo ha, in altri termini, la possibilità di rendersi soggetto attivo per la tutela degli interessi dei consumatori.

(1) Quando il consumatore può segnalare una condotta scorretta del professionista?
Il consumatore può attivare l'autorità di controllo quando ritiene che il professionista stia tenendo alcune condotte che violano il Codice del consumo, ed in particolare vi sia una potenziale:
a. pratica commerciale scorretta (vedi);
b. possibile violazione nella conclusione di un contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali (vedi);
c. forma di  pubblicità o altro veicolo informativo ritenuto ingannevole o illecito (vedi);
d. pubblicità ingannevole e comparativa (vedi).

(2) Come il consumatore può segnalare la condotta scorretta del professionista?
Nei casi sopra richiamati, ed in particolare in ipotesi di pratica commerciale scorretta o pubblicità ingannevole, il consumatore può segnare all'antitrust (AGCM) la condotta del professionista contraria alle norme del Codice del Consumo, attraverso una segnalazione che deve essere chiara, semplice, precisa.

Come scrivere una segnalazione?
AGCM non è  interessata a segnalazioni fumose, complesse ma poco utili per poter avviare l'indagine  verso il professionista, e quindi, per essere di aiuto, bisogna scrivere un messaggio chiaro e semplice.

La segnalazione deve contenere:

1. raccontare in modo dettagliato tutti i fatti che a parere del segnalante contraddistinguono la potenziale condotta scorretta del professionista

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
(a) la pubblicità o la pratica oggetto della segnalazione
(b) il soggetto (impresa o professionista) che la mette in atto
(c) il prodotto (bene o servizio) interessato
(d) e ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’Autorità

Dovete, inoltre, indicare i vostri dati ed in particolare Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica. Questi dati sono utili per l'Autorità garante anche perché potrebbe contattarvi per chiedervi dei chiarimenti utili per rendere efficace l'indagine.

2. tutti i documenti, messaggi o altri elementi di prova idonei a  suffragare la segnalazione, rendendola concreta e veritiera

I documenti allegati assieme alla segnalazione supportano e arricchiscono la contestazione, aiutando in modo concreto l'Antitrust.


Esempi di documenti da inviare (o in formato elettronico o in forma cartacea) al Garante:

- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)

Dopo aver inviato la segnalazione, dovete conservare  una copia del documento inviato.

(3) Dove inviare la segnalazione all'Antitrust?
E' possibile inviare la segnalazione all'Autorità Garante secondo le seguenti modalità:

- webform del sito dell'Autorità Garante;

- per posta ordinaria (raccomandata a/r) a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;

- via fax al numero 06-85821256 di AGCM;

- alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Di seguito, un esempio di webform per segnalare la pubblicità ingannevole.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...