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domenica 23 febbraio 2025

Difetto di consenso informato - la banca non può esigere gli interessi dal credito concesso

La Corte di giustizia ci ricorda, con la recente pronuncia C - 472/2023, che il ruolo dell'intermediario bancario è quello di informare in modo trasparente e completo il contraente debole (consumatore).

Cosa succede se non adempie a questo obbligo informativo? può essere privata di parte delle somme oggetto di rimborso, come ad esempio gli interessi.

Il giudice comunitario ha voluto ricordare, attraverso il provvedimento, alcuni punti fondamentali che devono caratterizzare la condotta dell'intermediario bancario al momento della firma del contratto da parte del cliente.

Nella sentenza viene richiamato, a ragione, l'art. 5 della Direttiva 2008/48/UE, la quale introduce l'obbligo di informativa precontrattuale nei contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti bancari.

La norma prevede l'obbligo da parte della banca di fornire al consumatore, in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli "di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". 

Le informazioni devono essere inserite nel modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Quali informazioni? conviene richiamarle qui di seguito: 

"a) il tipo di credito;

b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d) la durata del contratto di credito;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;

k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n) se del caso, le garanzie richieste;

o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;

q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.".

La norma della direttiva è chiara nel ritenere tali informazioni come essenziali al fine di consentire al consumatore di esprimere un consenso informato.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene che le informazioni che l'intermediario deve fornire al cliente devono essere proposte in modo trasparente, completo, semplice e tempestivo.

La Corte ricorda, sotto questo profilo, quale conseguenza può gravare nei confronti del professionista nel caso di omesso adempimento dell'obbligo informativo appena richiamato, in quanto la violazione della norma da parte della banca può comportare la perdita del suo diritto di esigere gli interessi sul credito concesso al consumatore.

Di seguito, la pronuncia del giudice europeo.

Corte di giustizia UE C - 472/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

domenica 17 maggio 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.


Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.


Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.


La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.

domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

domenica 22 maggio 2016

Manca l'Indicatore sintetico di costo? nullo il finanziamento di Unicredit

La sentenza che trovate di seguito ha ad oggetto la invalidità del contratto di finanziamento per omessa comunicazione al soggetto finanziato dell'indice sintetico di costo (ISC).

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7779/2015 pronunciata lo scorso 25 maggio 2015, ha dichiarato la nullità del finanziamento concesso da Unicredit ad una società campana per violazione dell'art. 117, comm 8 del Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, Unicredit aveva convenuto in giudizio una società partenopea chiedendo un decreto ingiuntivo di pagamento di quasi 200.000,00 euro, quale residuo di un finanziamento concesso al cliente nel 2007.

Quest'ultima si oppone alla richiesta di Unicredit, contestando la validità del contratto per carenza, tra le altre, del indice sintetico del costo del finanziamento, ossia la percentuale che identifica il reale onere del prestito.

Ricordiamo che l'Isc (anche conosciuto come Taeg) è una percentuale che include tutte le spese, commissioni, interessi ed altri oneri che accompagnano il  finanziamento concesso dall'intermediario al  cliente.

L'art. 117, comma 8 del TUB (nella versione applicata dal giudice napoletano) prevede un preciso obbligo di indicazione del dato percentuale, la cui violazione implica la nullità  del contratto (con ricalcolo della posizione bancaria applicando il tasso di interesse TUB).

E' evidente che la norma in parola introduce un requisito di forma - contenuto ad substantiam, il cui fine è quello di rendere edotto il cliente in merito alla reale onerosità del finanziamento concesso dalla banca.

Quest'ultima, come osservato dal Tribunale di Napoli, non può omettere tale adempimento, né tantomeno può indicare in modo generico e poco chiaro l'indice percentuale.

Unicredit avrebbe dovuto considerare tutti i costi ed oneri del finanziamento, onde consentire al consumatore di valutare il peso finanziario del prestito.

Qui la sentenza n. 7779/2015.
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