sabato 31 marzo 2012

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti pratici per proporre l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate



Nell'incontro radiofonico di ieri con gli amici di Trentino inBlu radio abbiamo trattato un argomento molto attuale, ossia come chiedere all'Agenzia delle Entrate o al Comune la restituzione di somme di denaro erroneamente versate e non dovute.
L'istanza di rimborso è un argomento molto attuale perché si sono moltiplicate le ipotesi in cui è il contribuente a chiedere alla Pubblica Amministrazione di rendere somme non dovute.

- istanza di rimborso
L'istanza di rimborso viene presentata dal contribuente nel caso di versamento di importi non dovuti al fisco, oppure per importi superiori a quanto effettivamente dovuto.
In tali casi, infatti, il contribuente vanta un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione (o nei confronti dell'Ente locale) ed è obbligato ad attivarsi autonomamente per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso.
E' assai difficile, infatti, che la Pubblica Amministrazione si attivi autonomamente per rendere al contribuente il credito da quest'ultimo vantato.
Occorre ricordare che la domanda di rimborso deve essere presentata entro un termine, che varia tra i 36 e i 48 mesi dal momento in cui è stata versata la somma richiesta, decorso il quale il contribuente decade dal proprio diritto.
 tabellaAE
fonte: Agenzia Entrate
La domanda di rimborso deve essere all’Agenzia delle Entrate (o al Comune) in carta semplice e deve contenere i motivi della richiesta, gli importi pretesi ed ogni documento che dimostri la fondatezza della pretesa.
L’Agenzia può riscontrare la richiesta con tre diverse risposte:
(1) Accoglie la richiesta: il contribuente ottiene la restituzione delle somme indebitamente versate;
(2) Respinge la domanda con motivazione: l’Ufficio ritiene infondata la richiesta del contribuente e motiva la propria decisione. Il contribuente deve impugnare la decisione dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di diniego, con ricorso presentato alla Commissione Tributaria.
(3) Silenzio – rifiuto: l’Ufficio non riscontra la richiesta del contribuente. Trascorsi 90 giorni si forma il “silenzio – rifiuto” sull'istanza e il contribuente ha 10 anni per impugnare il silenzio della P.A.. Anche in questo caso, l’impugnazione deve essere proposta alla Commissione Tributaria.

Per ottenere più informazioni sull’istanza di rimborso conviene, in ogni caso, rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o contattare al numero 848.800.444 negli orari di ufficio.

- esempi di istanze di rimborso
Di seguito proponiamo alcuni esempi di istanze di rimborso che possono essere proposte per versamenti di importi non dovuti.
Si tratta di fattispecie che si sono sviluppate grazie alla giurisprudenza sviluppatasi in questi ultimi anni, oppure sono ancora oggetto di contrasto tra l’AE e i contribuenti.
  • IRAP
L'IRAP è l’imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce l'incremento di ricchezza realizzato dall'attività commerciale organizzata dall'imprenditore.
Abbiamo già affrontato l’argomento ed è stato osservato che il gettito fiscale di questa imposta regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) viene destinato in gran parte a finanziare la spesa sanitaria (vedi).
Le norme in materia prevedono che questa imposta deve essere pagata solo da chi, nell'esercizio della propria attività, si avvale di una organizzazione: il contribuente deve pagare l'imposta quando la sua attività è organizzata in modo tale da produrre un quid in più idoneo ad entrare nell'area di tassazione.
La Corte di Cassazione ha ribadito in più circostanze che “il requisito di stabile organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare prova dell'assenza delle predette condizioni.” (Corte di Cassazione – Sez- Tributaria – Ordinanza del 24 giugno 2010, n. 15249).
Quale conseguenza?
E’ ormai pacifico che nel caso in cui contribuente svolga una attività senza impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività, non è tenuto a versare l'IRAP.
Va da sé che il contribuente può proporre istanza di rimborso delle somme già versate e che tale richiesta può essere avanzata da molte categorie di lavoratori che sono ormai considerati esenti dall'IRAP, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare 28/E del maggio 2010).
  • TIA
La Tariffa di Igiene Ambientale viene corrisposta dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti da parte delle società municipalizzate.
Usualmente la tariffa è suddivisa in due parti:
a.- una quota fissa versata da tutti i contribuenti finalizzata a coprire i costi di esercizio;
b.- una quota variabile collegata ai rifiuti prodotti dall'utente. Questa seconda quota viene calcolata sulla base di alcune variabili quale, ad esempio, i componenti del nucleo familiare, dimensioni dell’immobile di proprietà, zona di riferimento etc.
Le società che offrono questo servizio hanno applicato l’IVA sull’importo calcolato, considerando il versamento da parte del contribuente come un corrispettivo versato per il servizio ricevuto.
La Corte Costituzione ha, con sentenza del 2009, smentito tale impostazione ed ha ritenuto che non trattandosi di servizio ma di vera e propria imposta, è illegittima la richiesta dell’IVA.
La Cassazione ha ribadito, ancora con una recente sentenza, che la Tariffa di Igiene Ambientale non deve essere considerata come un corrispettivo versato alla società pubblica per il servizio ricevuto dal contribuente, ma come un vero e proprio tributo (vedi).
Anche in questa circostanza, il contribuente può proporre domanda di rimborso delle somme ingiustamente pagate per l’IVA non dovuta.
L’istanza di rimborso deve essere proposta al proprio Comune.
  • Tassa governativa sull’abbonamento del cellulare
L'abbonamento alla telefonia mobile è soggetto a tassa di concessione governativa, la quale viene versata alla compagnia telefonica con il canone mensile. Il presupposto giuridico della tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile è rappresentato dall'attivazione dell'abbonamento, così come previsto ex art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641/1972.
Attraverso tale pretesto, l'Agenzia delle Entrate ha preteso (e pretende) il pagamento periodico di un importo di pochi euro da parte del contribuente.   
Di recente, però, alcuni giudici tributari, ed in particolare la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha considerato illegittima tale pretesa, in particolar modo per le Amministrazioni Pubbliche, sostenendo che la norma che ha istituito la concessione governativa, il DPR 641/1972, sarebbe stata abrogata con l'introduzione del D.Lgs. 253/2003 (art. 3).
Di conseguenza, con la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione telefonica attuata attraverso tale norma, verrebbe meno il presupposto impositivo che obbliga il contribuente a pagare questa tassa. (vedi)
Da più parti è stato sostenuto che l'assenza di tale presupposto renderebbe illegittima la pretesa dell'Agenzia anche nei confronti degli utenti privati e non solo verso la PA.
L'Agenzia delle Entrate è, però, intervenuta di recente sostenendo che la tassa di concessione governativa deve essere versata da chi sia titolare dell'abbonamento telefonico, il quale rappresenta il presupposto impositivo.
Cosa fare?
il contribuente può decidere di:
1. rifiutarsi di pagare la tassa, ma in questo caso l'Agenzia delle Entrate sicuramente pretenderà il pagamento della somma;
2. versare l'importo richiesto dall'Ufficio e successivamente inoltrare istanza di rimborso, chiedendo la restituzione delle somme non dovute.

Qui una parte della trasmissione di venerdì 30 marzo 2012.

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