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domenica 14 settembre 2025

Polizze unit linked: se l’intermediario non informa, deve pagare

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione assunta dall'Arbitro per le controversie finanziarie, la n. 8075 del 26 giugno 2025, con la quale viene ribadito il principio della tutela informativa dei consumatori, vero e proprio pilastro nei rapporti con gli operatori finanziari.


Nel caso in esame, una risparmiatrice aveva sottoscritto una polizza unit linked multi-opzione – una forma di investimento assicurativo – sulla base della consulenza fornita dall’intermediario (per una valutazione della vostra posizione, scrivete a sos@consumatoreinformato.it). 

A seguito della liquidazione, la consumatrice ritirava un importo inferiore al capitale versato e, non avendo ricevuto le informazioni dalla banca, decideva di rivolgersi all’ACF, proponendo le seguenti contestazioni:
a.- mancata consegna della documentazione informativa obbligatoria;
b.- profilatura approssimativa;
c.- omessa valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario.

- I rilievi dell'ACF
Informazione inadeguata sulle opzioni d’investimento: trattandosi di una polizza che consente la scelta tra oltre 200 fondi interni, era necessario fornire non solo il KID generico, ma anche i KID specifici relativi ai fondi effettivamente selezionati.

Valutazione di adeguatezza discutibile: i report risultavano vaghi, formulati con frasi standard, e non emergeva alcuna vera motivazione sulla coerenza tra profilo dell’investitore e scelta del prodotto.

Il principio ribadito è chiaro: la sottoscrizione di dichiarazioni precompilate non prova la reale consapevolezza dell’investitore, soprattutto quando si tratta di strumenti complessi e altamente personalizzabili.

L’ACF ha quindi accolto il ricorso e condannato l’intermediario al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla risparmiatrice.

- Perché è una decisione importante per i consumatori
Sempre più spesso i risparmiatori vengono indirizzati verso prodotti assicurativi che mascherano un investimento, minimizzando i rischi in fase di consulenza. Ma come abbiamo spiegato anche nell’articolo Il consumatore davanti alla complessità delle polizze unit linked, la reale comprensione del rischio dipende dalla correttezza delle informazioni ricevute, non dalla quantità di firme apposte.

Questa pronuncia ricorda che l’intermediario ha il dovere di informare in modo completo e tempestivo. Indicare che i documenti sono disponibili online non equivale a una consegna: la trasparenza non è una formalità, è un obbligo.

Di seguito, la decisione n. 8075 del 26 giugno 2025.

domenica 14 luglio 2024

Obbligazioni Rickmers: si al risarcimento del danno se la banca non ti informa sui rischi di investimento

Si può ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la banca, attraverso il promotore finanziario, non fornisce informazioni accurate e trasparenti in merito ai rischi collegati all'investimento nelle obbligazioni estere.

Questo è, in buona sostanza, quanto ha stabilito l'Arbitro per le Controversie Finanziaria a cui si è rivolta una consumatrice, rimasta "scottata" dall'investimento in titoli Rickmers 06/18 8,875% (cod. ISIN DE000A1TNA39) suggerito dal promotore di una banca e azzeratosi in seguito a causa del fallimento della società emittente.

Nel caso di specie, il titolo Rickmers 8,875% 06/2018 (Codice ISIN DE000A1TNA39) è stato proposto all'investitrice, senza renderle noti specifici rischi connessi all’investimento in bond emessi fuori dai mercati regolamentati e con un rating basso (BB).

Era peraltro emesso che l'emissione obbligazionaria proposta alla consumatrice era finalizzata ad ottenere nuova liquidità, al fine di poter sanare i debiti pregressi. 

Per tale ragione, il prestito obbligazionario prevedeva la possibilità di insolvenza indiretta (c.d. crossing default), ovverosia l’inadempimento nel rimborso del prestito anche nel caso di altre insolvenze della società Rickmers.

Occorre osservare che il rischio di default consiste nella possibilità che al verificarsi di precise circostanze, il soggetto finanziatore possa attivare protezioni contrattuali che possono arrivare fino alla possibilità di non provvedere al rimborso del finanziamento. 

Tutte queste informazioni non erano state comunicate alla piccola investitrice, la quale si è rivolta all'ACF per chiedere il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente dell'intermediario finanziario, attraverso il promotore finanziario.

E l'arbitro ha riscontrato la grave carenza informativa da parte della banca, la quale ha fornito informazioni generiche e non pertinenti con l'investimento in titoli Rickmers, così giustificando l'inadempimento informativo da parte del Professionista: "Non risulta agli atti, invece, alcuna informativa sulle caratteristiche e i rischi specifici delle Obbligazioni ad elevata rischiosità oggetto di contestazione, come desumibile anche dal tasso di rendimento nominale dell’8,875%, dichiarate in default in data 11 giugno 2018, data di scadenza. Né tali informazioni risultano altrimenti fornite nel modulo d’ordine con cui le suindicate Obbligazioni sono state acquistate dalla Ricorrente.".

L'assenza di specifiche informazioni inerenti al titolo Rickmers hanno giustificato la condanna al risarcimento del danno della banca convenuta.

ACF - decisione n. 7341 del 10 giugno 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 8 ottobre 2023

Consulente finanziario combina guai con l'aiuto del cliente? ridotto il risarcimento del danno

Sono sempre frequenti le vicende che riguardano investitori rimaste vittime dalla condotta scorretta dei consulenti finanziari e/o promotori, i quali causano danni al patrimonio del cliente o, ancor peggio, si appropriano del denaro di quest'ultimo.

In questo blog abbiamo descritto molte di queste vicende, anche quelle che hanno riguardato i finti promotori finanziari (vedi qui), ma anche i casi più semplici di professionista scorretto ed infedele, oppure che opera al di fuori del mandato ricevuto.

In generale, la banca per la quale il consulente presta la propria opera è chiamata a rispondere per i danni cagionati dal proprio dipendente (un esempio), in forza dell'art. 31 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Può accadere, però, che l'inerzia del cliente o, ancor peggio, l'acquiescenza dello stesso alla condotta scorretta del consulente possa essere valutato come elemento che attenua o esclude la responsabilità del promotore infedele.

Stiamo trattando quella che nel nostro codice civile viene definito con il concorso di colpa del creditore disciplinato all'art. 1227 "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito  secondo  la  gravità  della  colpa  e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore  avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.".

E' il caso affrontato dall'arbitro per le controversie in materia finanziaria, con la decisione n. 6159/2022 che trovate di seguito.

Nel caso di specie, il consulente finanziario aveva tenuto una condotta spregiudicata con le somme messe a disposizione dello stesso dal cliente, con investimenti che si sono rivelati poco soddisfacenti con riduzione del patrimonio dell'investitore.

La vicenda è finita davanti all'arbitro, il quale è stato chiamato ad affrontare diverse eccezioni che non vengono in questa sede trattate, operando infine una valutazione complessiva della condotta tenuta dalle parti, ossia sia il promotore della banca che il cliente.

Se da un lato, l'ACF ha appurato la condotta inadempiente tenuta dal consulente, il quale aveva omesso di informare l'investitore in merito alla tipologia, natura e rischi dei vari investimenti, nonchè non effettuare alcuna valutazione di adeguatezza, dall'altra è stato accertato che il cliente ha partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

L'aver avvallato gli investimenti spregiudicati, oppure non l'aver evidenziato che certe operazioni erano contrarie al proprio profilo di rischio può essere manifestazione di consenso alla condotta scorretta del professionista e può giustificare una riduzione del danno subito così come chiarito dall'ACF: "appare meritevole di accoglimento l’eccezione, formulata dal resistente, riguardo ad un concorso di colpa della ricorrente nella produzione del danno. Sotto questo profilo appare particolarmente rilevante la circostanza che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere creato condizioni favorevoli alla possibilità che il consulente sviluppasse un’attività più rischiosa e non in linea con una sua propensione maggiormente conservativa, accettando di sottoscrivere un questionario che pure sapeva non riflettere adeguatamente il proprio profilo di investitrice. Né si può sottacere che altro profilo di poca diligenza della ricorrente è consistito nell’aver tollerato che questa attività si protraesse per più anni, senza preoccuparsi di monitorare i propri investimenti e di confrontarsi periodicamente con il consulente.".

Arbitro per le Controversie Finanziarie - decisione n. 6159/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 20 giugno 2021

Omessa valutazione di appropriatezza nell'acquisto di azioni - la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente

Torniamo a trattare, questa domenica, la responsabilità dell'intermediario bancario nella vendita di valori mobiliari offerti ad un consumatore.

Nel caso di specie, il consumatore era stato indotto dalla banca ad investire parte dei propri risparmi in titoli divenuti, in seguito, illiquiditi e con una discreta perdita sofferta dall'investitore.

Quest'ultimo si rivolgeva all'arbitro per le controversie finanziarie chiedendo il risarcimento del danno non essendo stato adeguatamente informato dalla banca in merito alle caratteristiche e rischi di investimento, e di non aver ottenuto una adeguata valutazione di appropriatezza delle operazioni di borsa concluse presso la filiale.

Il collegio giudicante ha considerato fondato il ricorso presentato non tanto sotto il profilo delle informazioni che l'intermediario avrebbe fornito al cliente, ma dal punto di vista della valutazione di appropriatezza dell'investimento, ossia conformità rispetto alle caratteristiche, propensione al rischio ed esperienza dell'investitore.

Secondo l'ACF, la banca non avrebbe valutato, ai fini del proprio giudizio di appropriatezza, alcuni elementi di fatto inconfutabili quali: "l’età decisamente avanzata (ottantacinque anni) ed il titolo di studio (licenza elementare) del cliente odierno ricorrente; dall’altro e in ogni caso, la mancanza in atti di elementi che possano far ritenere effettivamente comprovato che la banca abbia svolto una valutazione siffatta.".

Di seguito, ACF - decisione n. 3480/2021 del 7 giugno 2021.

domenica 10 novembre 2019

Banca vende al cliente le proprie azioni? l'informativa deve essere specifica

Negli ultimi anni si è notato un incremento della vendita di titoli da parte delle banche popolari, sempre alla ricerca di liquidità necessaria per favorire l'attività di intermediazione.

Usualmente, le banche cercano di vendere le proprie azioni ai clienti, all'interno di una operazioni di fidelizzazione di questi ultimi che vengon così col(legati) alle sorti dell'intermediario.

La vendita delle azioni da parte di questi particolari istituti di credito è stata oggetto di molte attenzioni negli ultimi tempi, perché non sempre accompagnata da corretta informativa fornita 

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito, è una recente decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), la numero 1706/2019, ove l'organismo di risoluzione delle controversie in ambito finanziario è stato chiamato a valutare l'informativa fornita da una banca popolare al proprio cliente, all'atto della vendita di titoli azionari emessi dallo stesso soggetto giuridico.

Nel caso di specie, la banca aveva provveduto, negli anni tra il 2011 al 2013, ad alcuni aumenti di capitale, resi necessari da un continuo problema di liquidità dovuto alla difficile situazione economica.

L'aumento era stato offerto, in particolare, alla clientela retail, attraverso sollecitazioni telefoniche o intervenute presso le filiali da parte dei dipendenti.

Non di rado, la vendita di titoli azionari era collegata ad operazioni di finanziamento (contratti di mutuo) attraverso il famoso sistema delle "operazioni baciate" (vuoi un finanziaemento? concesso se acquisti un numero di titoli azionari).

La questione sottoposta all'attenzione dell'ACF riguarda il livello di informazioni acquisite dall'intermediario (e relative al cliente/consumatore) e quelle fornite dalla banca al proprio cliente retail.

E nel caso sottoposto all'Arbitro, quest'ultimo ha accertato che la banca popolare che aveva venduto al risparmiatore retail propri titoli azionari, non aveva fornito tutte le informazioni relative alle azioni oggetto della operazione negoziale.

l'ACF, richiamando dei principi generali oramai consolidati in giurisprudenza, ha evidenziato che l'intermediario finanziario che offre in vendita titoli emessi dallo stesso è tenuto a fornire informazioni precise e dettagliate, risultando del tutto inadeguato “il mero richiamo da parte dell’intermediario alle norme statutarie, contenuto nel modulo di richiesta di sottoscrizione".

E tale conclusione viene condivisa, in quanto non può pretendersi che il cliente possa essere adeguatamente informato in merito alla natura, oggetto e rischi connessi a questo investimento attraverso il mero rinvio a generali norme statutarie o generici documenti che non forniscono una informativa precisa, dettagliata ed attuale.

La finalità attribuita alle norme contenute nello Statuto della banca ha una funzione meramente istituzionale ed estranea alla tipologia di informazioni che devono essere fornite alla clientela, come sopra richiamate, proprio per soddisfare quel fine protettivo del contraente debole che la normativa di settore mira a tutelare.

E l'intermediario, su cui grava l'onere della prova, è chiamato a dimostrare in modo più completo di aver informato il proprio cliente in merito ai titoli oggetto di negoziazione, adempiendo al dovere in modo concreto e non meramente formalistico.

La banca deve essere concreta anche sotto il profilo delle informazioni che deve acquisire dai clienti, valutando in modo concreto la tipologia di cliente ed acquisendo ogni informazione utile per adempire agli obblighi di informativa e valutazione di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento proposto.

Qui di seguito, la decisione n. 1706/2019.

domenica 3 febbraio 2019

ACF: la banca deve sempre dare informazioni al cliente

Questa domenica vi proponiamo una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto ad un cliente titoli azionari e obbligazioni convertibili emesse dall'allora stessa Banca Capogruppo dell'intermediario, causando un grave danno all'investitore.

L'ACF ha individuato la responsabilità della banca nella vendita dei titoli emessi dalla Capogruppo, accertando che il professionista avrebbe violato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente.

La banca, su cui grava anche il dovere di valutare se l'operazione è adeguata al profilo di rischio, ha altresì l'obbligo di informare correttamente il  cliente in merito alle caratteristiche e i rischi connessi all'investimento in titoli altamente pericolosi.

E nel caso di specie, tali obblighi non risultano essere stati assolti dall'intermediario che ha venduto questi titoli, valutandoli adeguati al profilo di rischio, nonostante "[…] fossero in realtà inadeguate rispetto al profilo del ricorrente, vantando egli conoscenze ed esperienza limitate, in quanto tali incompatibili con l'acquisto di titoli non quotati su un mercato non regolamentato".

L'arbitro bancario ha peraltro evidenziato come l'intermediario abbia violato il precetto previsto all'art. 21 del TUF, e volto a garantire che il cliente sia sempre informato in modo tale consentirgli di poter operare in modo  consapevole.  

Queste carenze hanno reso, nella vicenda che potete leggere di seguito, la banca responsabile per la perdita accusata dal cliente, condannandola al risarcimento del danno occorso a quest'ultimo.

Qui la decisione ACF n. 1285/2019 del 3 gennaio 2019.
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