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domenica 11 aprile 2021

Tari: il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo se è carente il servizio raccolta rifiuti

E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.

Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.

Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.

CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530

lunedì 4 dicembre 2017

TARI: il Comune di Torino comunica come ottenere le agevolazioni per il 2017

Il Comune di Torino ha, con una recente nota, chiarito come i Contribuenti potranno usufruire delle agevolazioni per il pagamento della TARI per l'anno 2017.

Lo scorso settembre, il Comune aveva indicato tutte le modalità di accesso alle agevolazioni TARI previste, con il comunicato che potete leggere in fondo al post.

Le agevolazioni per la TARI sono state previste dal Comune di Torino sulla base della dichiarazione ISEE rilasciata dal singolo contribuente, nei limiti indicati nel comunicato sopra richiamato.

L'Amministrazione comunale ha chiarito, con una recente nota, che tutti coloro che sono interessati alla riduzione della TARI per il 2017, rientrandovi secondo i parametri indicati, dovranno saldare l'importo previsto entro il giorno 11 dicembre 2017: nel caso di omesso pagamento entro tale data, l'agevolazione ISEE verrà revocata.

Il Comune ha osservato, inoltre, che eventuali importi superiori a quelle previsti con le agevolazioni, saranno recuperati sul documento di acconto dell'anno 2018.

Visto che sono pervenute all'Associazione alcune segnalazioni/richieste di chiarimenti, vi giriamo tutti i canali per poter ottenere risposta ai quesiti e/o regolarizzare la posizione, ottenendo la riduzione ISEE della TARI 2017.

La riduzione della TARI, da recuperare successivamente al pagamento dell'11 dicembre, può essere infatti effettuata con istanza di sgravio firmata in originale e corredata da copia del documento di identità con le seguenti modalità:
  • personalmente o tramite delegato (munito di delega scritta e documento di identità del       delegante) presso l’ufficio 213 - ISEE, piano 2, Corso Racconigi 49, con orario dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì (in caso di alta affluenza di pubblico l’erogazione dei numeri potrà essere sospesa in anticipo);
  • a mezzo posta o fax n. 011/0112467;
  • in allegato ad e-mail al seguente indirizzo: tassarifiuti@comune.torino (o PEC tributi@cert.comune.torino.it).

Qui di seguito le istruzioni del Comune di Torino per le agevolazioni ISEE sulla TARI 2017. 

venerdì 24 novembre 2017

Tari gonfiata - il MEF invia i chiarimenti in merito al rimborso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto nella discussione riguardante la possibile applicazione distorta delle norme riguardanti il calcolo della tassa sui rifiuti.

La Tari, tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della Tares, ha sollevato di recente notevoli problemi legati alla sua applicazione verso le pertinenze legate all'immobile principali (box, garage, cantine).

Dove nasce il problema?
La circolare del Ministero ha chiarito che le richieste di pagamento della tassa sui rifiuti avanzate dai comuni italiani sono risultate, in molti casi, errate in quanto fondate su una interpretazione sbagliata della norma. 

In generale, il calcolo della tassa sui rifiuti dovuta dal possessore di un immobile si suddivide in due quote: una quota fissa e che deve essere calcolata considerando la superficie in mq. dell'immobile (comprendendo anche le pertinenze) moltiplicato per il numero degli occupanti; una quota variabile calcolata con un valore assoluto, considerato il numero degli occupanti per la superficie della sola abitazione principale.

L'errore nel quale sarebbero incorse le amministrazioni locali nel calcolo della parte variabile, includendo anche le partenenze dell'abitazione per la determinazione della somma dovuta.

L'importo dovuto, quindi, è inferiore a quello preteso dal comune in quanto non si deve sommare, come hanno fatto diversi enti locali, la quota variabile dell’abitazione principale a quella di tutte le sue pertinenze.

Quale soluzione
La soluzione prospettata dal MEF è quella del rimborso da parte degli enti locali delle maggiori somme pagate dai contribuenti, a seguito di un migliore calcolo della tassa sui rifiuti dovuta.

Il rimborso riguarda le maggiori somme pagate tra il 2014 e il 2017 per la Tari nei vari comuni e che, a seguito di controllo, risultino come non dovuti.

Istanza di rimborso
Vi invitiamo, laddove sia evidente che l'importo versato è superiore a quello effettivamente dovuto, ad inviare al comune un'istanza di rimborso delle maggiori somme pagate dal 2014 ad oggi.

Qui il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.
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