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lunedì 3 novembre 2025

Ryanair è veramente conveniente?

Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?


E' chiaro che il termine "low cost" induce noi consumatori a pensare che le condizioni economiche siano estremamente favorevoli, con riduzione dei costi applicati al servizio, e quando si tratta di voli aerei, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Ryanair. 

Quest'ultimo è lo storico vettore che ha proposto un servizio alternativo alle compagnie di bandiera, arrivando ad essere definito "autobus del cielo", con un ricetta che sembra vincente: prezzi bassi, voli frequenti e tante destinazioni.

Ma è davvero la scelta più conveniente per i viaggiatori?

Molti studi, anche finanziati dall'Unione europea, hanno accertato che questo tipo di servizio può risultare vantaggioso per determinate categorie di consumatori e a certe condizioni.

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, italiane ed estere, prima di scegliere Ryanair occorre ricordare alcuni punti:

lunedì 8 settembre 2025

Antitrust sollecita le autorità europee a nuove regole per i biglietti aerei

Diciamoci la verità: acquistare un biglietto aereo è diventato un rompicapo e la stessa "composizione" delle varie voci del costo addebitato al consumatore dalla compagnia aerea sono tutt'altro che trasparenti.

Una volta si parlava di prezzo “tutto compreso”, mentre nel 2025 siamo all'interno di un intricato labirinto di Cnosso, dove abbondano opzioni, costi aggiuntivi, algoritmi di prezzo variabile, e una certa opacità finalizzata, a nostro parere, a disorientare il passeggero, vessandolo con maggiori ed inutili costi.

Per tale ragione, pensiamo, deve essere letta l'azione avviata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che – a seguito di un’indagine conoscitiva – ha avviato un confronto con la Commissione europea per spingere verso maggior trasparenza e comparabilità dei prezzi nei voli da e per Sicilia e Sardegna.

Le modalità di determinazione del prezzo, e la sua proposizione ai consumatori, sono oggetto della lente di ingrandimento da parte dell'Antitrust e che dovrebbe, a nostro parere, essere ampliata anche agli altri vettori europei.


- L'indagine sugli algoritmi: tariffe troppo opache

Occorre premettere che AGCM ha già avviato una indagine sull’uso degli algoritmi di prezzo da parte delle compagnie aeree, a seguito di diverse segnalazione ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori e delle associazioni. 

In particolare, l’attenzione si è concentrata su rotte da/per le due isole maggiori italiane, dove l’offerta è spesso ridotta e i prezzi aumentano sensibilmente nei periodi di alta domanda (festività, ponti, emergenze sociali) e che, come noto, subiscono strani aumenti come denunciato dalla trasmissione Report di Rai 3.

L'Autorità ha già rilevato alcuni punti critici, in particolare la scarsa trasparenza dei prezzi, soprattutto per i servizi accessori, con conseguenze sotto due profili:

  • Difficoltà per il consumatore nel confrontare offerte diverse: ogni compagnia costruisce il prezzo base in modo diverso, a volte escludendo servizi fondamentali come il bagaglio o la scelta del posto.
  • Costi accessori poco chiari o “mascherati” fino all’ultima schermata del processo d’acquisto, rendendo impossibile capire quanto si spenderà davvero.

Secondo l’Autorità, questa mancanza di chiarezza comporta un vero e proprio "costo di ricerca" a carico dell’utente, che deve investire tempo e attenzione per comprendere le variabili del prezzo. 

E questo tipo di costo aggiuntivo ha come fine, nel medio/lungo termine, quello di disincentivare la concorrenza e ostacolare la mobilità della domanda.


- Arriva il coordinamento europeo?

La questione, come già anticipato, deve essere estesa in ambito comunitario, in quanto tale tipo di condotte le possiamo riprodurre anche per gli altri vettori europei.

La materia, come noto, è in larga parte regolata a livello UE (Reg. 1008/2008 tra gli altri), tant'è che AGCM ha aperto un dialogo con Bruxelles per valutare iniziative comuni, anche normative, capaci di uniformare i criteri di presentazione delle tariffe, rendendole realmente confrontabili.

E' chiaro che a fronte di tale iniziativa, dovremo vedere le evoluzioni derivanti da questi colloqui, tenendo ben chiaro che sarà forte la resistenza da parte degli operatori economici, più interessati a mantenere l'attuale situazione.


- Le proposte concrete: cosa serve ai consumatori

Da più parti sono state avanzate proposte volte ad aiutare i consumatori a orientarsi meglio nel mercato dei voli e che noi riproponiamo qui di seguito:

- Prezzo “tutto incluso” obbligatorio in prima visualizzazione

Le compagnie dovrebbero essere obbligate a mostrare, sin dalla prima schermata, un prezzo che includa almeno:

  1. Tasse e oneri aeroportuali
  2. Bagaglio a mano standard
  3. Scelta automatica del posto
  4. Confrontabilità tra operatori semplificata
  5. Controllo sulle “false promozioni”
  6. Rafforzare la vigilanza su sconti ingannevoli e meccanismi tipo “ultimi 2 posti a questo prezzo”, spesso costruiti ad arte per forzare l’acquisto impulsivo.
  7. Semplificazione dei servizi accessori
  8. Imporre un menu chiaro e standard per i servizi accessori (bagaglio da stiva, priority, pasti) con prezzi sempre esposti in modo separato e trasparente.

L’apertura dell’AGCM verso un confronto europeo è positiva, ma ora servono risposte concrete e immediate. Il diritto del consumatore alla chiarezza e comparabilità dei prezzi non è un optional, è un pilastro di qualunque mercato libero e competitivo.

Nel frattempo, chi vola da e per Sicilia e Sardegna resta il più penalizzato, spesso ostaggio di pochi operatori e tariffe volatili.

lunedì 9 ottobre 2023

Oggi sciopero di 24 ore dei trasporti locali

Con l'autunno, e l'abbandono delle temperature estive, tornano gli scioperi che riguardano il settore pubblico, ed in particolare i mezzi pubblici locali.

Oggi è stato programmato una sospensione del servizio di 24 ore a livello nazionale e che riguarda i trasporti locali, garantiti solo nella fasce previste per legge.

Lo sciopero è stato proclamato dalle più importanti sigle del settore, al fine di ottenere delle rivendicazioni salariali e delle condizioni di lavoro, e creerà non pochi disagi.  

Se volte controllare se anche la vostra zona è interessata da interruzione dei servizi pubblici, potete verificare sul sito del Ministero dei Trasporti a questo link (clicca qui).

venerdì 31 luglio 2020

Parcheggi aeroporto: tanti rischi e poca sicurezza


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

lunedì 5 novembre 2018

Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair

Segnaliamo con favore l'intervento di AGCM a tutela dei consumatori e contro Ryanair e Wizz Air che avevano mutato le regole per il trasporto (a pagamento) dei bagagli.
Ryanair, in particolare, aveva anticipato le nuove regole di imbarco dei bagagli e che sarebbero dovute entrare in vigore a partire da novembre con il famoso always getting better.
L’Autorità, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione  della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal 1° novembre 2018.
In base alla nuova policy, è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard.
Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore.
Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 gg. le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

venerdì 1 dicembre 2017

Fallimento Air Berlin - modalità e termine per partecipare alla procedura

Air Berlin, come noto, ha dichiarato fallimento, conseguenza della grave insolvenza che ha colpito l'importante vettore tedesco, lasciando a terra molti consumatori che avevano, fino alla scorsa estate, acquistato biglietti della compagnia aerea.

Lo scorso 1° novembre 2017, il tribunale di Berlino-Charlottenburg ha avviato la  procedura di insolvenza di della compagnia aerea tedesca, invitando creditori ad insinuarsi nella procedura fallimentare, con iscrizione del credito nel passivo.

Vi ricordiamo che se volete insinuarvi nel passivo della procedura di Air Berlin, in quanto creditori della società, dovete avanzare l'istanza entro il 1° febbraio 2018, con comunicazione da trasmettere al curatore fallimentare Prof. Dr. Lucas F. Flöther.


In particolare, la procedura ha reso noto che:

a. il curatore fallimentare trasmetterà, entro la fine del 2017, ai consumatori ogni informazione relativo alla procedura, nonché un modulo da presentare unitamente alla domanda di insinuazione al passivo.

b. i creditori, in ogni caso, possono iscrivere il proprio credito attraverso il sito web del fallimento, a partire da gennaio 2018, indicando tutte le ragioni della pretesa e la prova del proprio credito;

Maggiori informazioni sul sito web della procedura fallimentare (vedi qui).

Qui la comunicazione del curatore fallimentare presso il Tribunale.

venerdì 6 ottobre 2017

Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli

Con il nuovo programma «Always Getting Better», Ryanair  introduce nuove regole in merito ai bagagli (e i relativi costi) che possono essere imbarcati e quelli, invece, che possono essere portati in cabina.

E' noto, infatti, che molti passeggeri preferiscono non imbarcare i bagagli in stiva (pagando i maggiori costi), recandosi direttamente al gate ove imbarcano a mano due borse di piccole dimensioni.

Chi ha viaggiato con Ryanair può facilmente confermare che le cappelliere sono piene di bagagli, tant'è che non di rado si segnalano ritardi nelle partenze a causa dell'impossibilità di poter imbarcare comodamente tutte le borse.

Always getting better


Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare  i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.

Dal prossimo 1° novembre 2017, Ryanair ha previsto nuove norme in materia di bagagli, prevedendo quanto segue:
  • Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
  • Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
  • La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.

Fate attenzione alle nuove regole previste da Ryanair, al fine di evitare inutili attese o incomprensioni al momento dell'imbarco. Qui di seguito, il programma Always getting better di Ryanair.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

venerdì 18 agosto 2017

Vueling - sanzione di 1 mln per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa 6/7/2017
L’Autorità ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo Vueling S.A., sanzionandolo complessivamente per 1 milione di euro per violazione di alcune norme del Codice del Consumo, in relazione a tre pratiche commerciali scorrette.

Con la prima pratica, la compagnia aerea risulta aver ingannato i consumatori sulla gratuità del check-in online, servizio promosso ampiamente come gratuito sul sito internet e nelle comunicazioni inviate dopo la prenotazione di un volo, in quanto in presenza di alcune condizioni – l’esaurimento di posti disponibili - richiedeva ai consumatori un importo di circa 15 euro per poter procedere ad effettuare il check-in on line e ottenere la carta di imbarco. Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito.

venerdì 16 giugno 2017

Oggi sciopero del trasporto pubblico

Questo venerdì è caratterizzato da un nuovo sciopero proclamato dalle principali sigle e che colpirà i servizi pubblici, sia in ambito nazionale che locale.

Servizio ferroviario:
E' scattato alle 21:00 di ieri, 15 giugno, l'astensione dal lavoro di Trenitalia per 24 ore. Aderiscono anche i lavoratori di , Ntv, Trenord e delle altre aziende ferroviarie.

Con una nota, Trenitalia ha reso noto che il servizio 'Frecce' circolerà regolarmente, mentre per i treni regionali sono garantite le sole fasce protette, ossia dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Servizio aereo:
Lo sciopero è stato proclamato anche dai lavoratori comparto aereo Alitalia ed è di quattro ore con modalità diverse:


- il personale navigante gruppo Alitalia-Sai, per quattro ore, dalle 10 alle 14;
- il personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia, per 14 ore dalle 10 alla mezzanotte.

Servizio pubblico urbano:
Purtroppo i disagi riguardano anche il servizio pubblico locale, ed in particolare la circolazione di metro, autobus e tram.
Sono garantite le fasce protette per legge, ma si spera che non tutti i lavoratori aderiscano all'astensione proclamata dai sindacati, al fine di garantire un servizio minimo per i consumatori durante tutta la giornata odierna.

domenica 23 aprile 2017

Danno da vacanza rovinata & trasporto aereo: ultime dal Tribunale di Bologna

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento caro a questo blog, ossia i diritti spettanti ai passeggeri rimasti vittime dei ritardi/cancellazioni dei voli per  i quali avevano acquistato il biglietto.

Abbiamo già  affrontato l'argomento, richiamando i principali diritti spettanti al passeggero che si trovi nella spiacevole situazione di veder cancellato il proprio volo aereo, dandovi alcuni suggerimenti pratici.

I principi e le regole fornite dall'Unione Europea sono state seguite con puntualità dalle corti italiane, arrivate a tutelare il consumatore anche in fattispecie estreme (vedi il caso del vulcano islandese): esistono, infatti, anche dei diritti di assistenza ed informazione che gravano sulla compagnia aerea che fornisce un servizio pubblico.

Anche perché è oramai è consolidata la tendenza del consumatore di acquistare online - tramite siti che intercettano le principali compagnie aeree – biglietti relativi a tratte internazionali, e ciò a prezzi relativamente contenuti.

A dieci anni e più dalla predisposizioni di tutele contro i disagi sofferti dai consumatori per ritardi e cancellazioni di voli, si distingue questa recente sentenza del Tribunale di Roma, che recepisce indirizzi della Corte Europea oramai costanti.

1. IL CASO DI SPECIE
Si tratta del classico esempio di “vacanza rovinata”: un’intera famiglia prenota il volo presso la Compagnia “Iberia” per la tratta internazionale Bologna – Santa Cruz De Tenarife, con scalo a Madrid per un’ora e mezza. A causa di un inaspettato e prolungato ritardo di cinque ore all’aeroporto di Bologna, la coincidenza aerea a Madrid viene persa e, insieme ad essa, un giorno intero di vacanza.

La famiglia è costretta ad andare a Santa Cruz il giorno dopo.

Quale rimedio, dunque, è a disposizione per i gravi disagi (ansia e stress, tempo perso etc.) patiti dai passeggeri? 

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL PUNTO
Per problemi su ampia scala (disagi su tratte internazionali), ci vogliono risposte su ampia scala.

La materia in esame è di rilievo “europeo”: l’art. 941 codice della navigazione, per il trasporto aereo di persone e bagagli, fa rinvio alle “norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica”. Quindi, ci si riferisce agli artt. 5, 6 e 7 del  Regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 (vedi) che è la rodata risposta “comunitaria” ad un problema su larga scala: individuare e quantificare gli indennizzi per i ritardi e le cancellazioni dei voli su tratta internazionale (comunitaria o internazionale).

Il “succo” che si ricava da queste norme è la seguente: sono previste compensazioni pecuniarie del valore compreso tra Euro 250,00 e 600,00 (se del caso, anche di più, a discrezione del giudice italiano), quantificati a seconda della lunghezza della tratta e delle ore di ritardo (come minimo, tre ore), per i disagi patiti a causa di ritardi e/o cancellazioni dei voli (v. art. 7 del succitato regolamento). Solo se non si superano le tre ore di ritardo scatta la compensazione a metà (v. art. 7, co. 2).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha preso più volte posizione sull’argomento.

Ecco una breve panoramica:  

(1)  il regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 non è una semplice “grida di manzoniana memoria”, ma mira “tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.” (v. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza 17 marzo 2016, n. 145);

(2) sia il semplice ritardo, sia la cancellazione del volo danno diritto alla compensazione pecuniaria, perché il disagio patito dal passeggero, per perdita di tempo, è lo stesso (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 10 gennaio 2006 - causa C – 344/04); per “cancellazione” si intende addirittura il caso dell’aereo che decolla e poi rientra in aeroporto per avaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.);

(3) la compagnia aerea non indennizza solo se riesce a dimostrare che ritardo e cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali ed inevitabili quali, ad esempio, forte ed improvviso maltempo, scioperi, guerra, cataclismi, anche l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull etc.;

3. IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SUL PUNTO
Il giudice di prime cure romano, sulla scorta dell’abbondante giurisprudenza fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha condannato la Compagnia Iberia ad indennizzare la famiglia la cui vacanza è stata rovinata, per l’importo di Euro 1.200,00, e ciò in applicazione dell’art. 7, co. 1, lett. b) del succitato regolamento. L’indennizzo tiene conto, in particolare, del forte ritardo del volo (cinque ore in più del necessario per giungere a destinazione!), nonostante la Iberia avesse fornito un volo in sostituzione; del fatto che i passeggeri non hanno dimostrato di avere mangiato, soggiornato in albergo, o preso taxi o pullman a causa del ritardo del volo.

4. COSA FARE? ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Anzitutto, è bene conservare la documentazione di tutte le spese ulteriori in conseguenze del volo cancellato o ritardato (es. per pernottamento in albergo, prenotazione di pullman, treni o noleggio auto, spese per i pasti), specie se la compagnia aerea non offre ristoro e albergo o un volo sostitutivo per giungere a destinazione. Tale documentazione è utile per provare il danno patrimoniale (vale a dire il pregiudizio economico e patrimoniale sofferto proprio per via del ritardo o della cancellazione), che si somma all’indennizzo previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Regolamento sopracitato. Infatti, quest’ultimo non esclude risarcimenti supplementari (art. 12, co. 1).

È bene, altresì, scrivere un reclamo alla compagnia aerea ove si chiede l’indennizzo degli importi sopra indicati:  se la compagnia aerea non risponde nel tempo debito, ci si può rivolgere all’ENAC, organismo governativo predisposto per il monitoraggio dei disservizi perpetrati dalle compagnie aeree, sia quelle europee, sia quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal.

In ogni caso, è consigliabile rivolgersi ad un legale che tuteli i diritti del passeggero dinanzi alla competente sede giudiziaria, in genere individuata nel foro di residenza del consumatore.

Di Seguito il testo integrale della sentenza.

venerdì 13 gennaio 2017

Trasporti - arriva il reclamo on line

Fonte: comunicato stampa ART 30 dicembre 2016
Dal primo gennaio 2017 i passeggeri di  treni, autobus e traghetti potranno inviare on-line i loro reclami all’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il sito dell’ART ora dispone, infatti, di una sezione dedicata, attraverso la quale poter presentare i reclami direttamente via web.

La nuova soluzione rafforzerà il grado di tutela dei diritti dei passeggeri stabilita dai Regolamenti europei e dalle Leggi italiane in materia.

domenica 8 gennaio 2017

Smarrimento del bagaglio & diritto di risarcimento - Giudice di Pace di Messina in favore dei consumatori

Lo smarrimento (o la distruzione) del bagaglio che portiamo con noi durante un volo aereo è circostanza tutt'altro che rara ed è oggetto della sentenza che vi proponiamo  di seguito.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, richiamando anche altre sentenze ove i giudici hanno riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale (ma anche non patrimoniale) conseguente allo smarrimento delle valige di viaggio.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato seguito anche dal Giudice di Pace di Messina, chiamato a valutare il risarcimento del danno preteso da un consumatore che aveva visto smarrito il bagaglio durante il viaggio aereo nel tratto Catania - Torino.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, a Torino, il consumatore aveva lamentato alla compagnia aerea di non aver trovato il proprio bagaglio, proponendo formale reclamo.

Il Giudice di Pace di Messina ha premesso che "lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio  è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'attendibilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore".

E quindi,  a fronte di una contestazione operata dal consumatore, l'onere della prova rispetto a questo evento grava sul vettore chiamato a dimostrare, quanto meno, che lo smarrimento non sia avvenuto per condotta inadempiente della compagnia aerea.

Il Giudice richiama la Convenzione di Montreal, la quale introduce specifici parametri di valutazione della condotta del vettore, del danno patrimoniale  e non patrimoniale da riconoscere al viaggiatore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio trasportato.

Il Giudice di Pace di Messina, accertata la responsabilità del vettore per il danno sofferto dal viaggiatore, ha riconosciuto il danno non patrimoniale "legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con ritardo di quattro giorni" e quantificato in via equitativa in euro 500,00.

Qui la sentenza.

venerdì 26 agosto 2016

ART - Relazione 2016

Lo scorso luglio, l'Autorità per la Regolazione dei Trasporti ha presentato alla Camera dei Deputati la relazione annuale per l'anno 2016.

L'annuale relazione offre sempre interessanti spunti di analisi in merito all'evoluzione del trasporto pubblico, nonché dell'attività di controllo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Qui la Relazione.

venerdì 22 luglio 2016

Domani disagi per chi prende l'aereo

Domani, 23 luglio, è programmato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Enav, società che offre assistenza negli aeroporti italiani, con conseguente disagi per i voli programmati tra le 10 e le 18. Enav ha garantito, con una nota, che saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente.

Nonostante il periodo di sciopero, sono garantite le fasce di tutela, ossia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, all'interno delle quali verranno garantiti i voli.

Qui di seguito, il comunicato di Enav con gli aerei nazionali/internazionali garantiti. Per chi deve prendere un aereo domani, vi consigliamo di  contattare la propria compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, e di valutare eventuali soluzioni alternative prima di mettersi in viaggio.

venerdì 21 agosto 2015

ART - relazione anno 2015

Qui di seguito, potete leggere la recente relazione che il Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Andrea Camanzi, ha esposto al Parlamento descrivendo l'attività svolta per l'anno 2015.

Alcuni spunti interessanti sono emersi dalla relazione, tra i quali l'aumento del treno come mezzo pubblico utilizzato dai consumatori italiani per gli spostamenti di media lunghezza, grazie al sistema dei treni ad alta velocità.

Il presidente di ART ha evidenziato, inoltre, che l'attività svolta dall'autorità ha lavorato per migliorare i diritti dei viaggiatori, garantendo un sistema di trasporti più efficiente, in particolare nel settore aereo.

Qui la Relazione.

venerdì 3 luglio 2015

Meno scioperi e più sanzioni

L'annuale Relazione del Garante per gli scioperi, presentata alla Camera dei deputati dal presidente della Commissione di garanzia sciopero, Roberto Alesse, presenta alcuni numeri interessanti e che meritano di essere analizzati. 

Il Garante sostiene che nel 2014 vi sarebbe stata una sensibile riduzione degli scioperi proclamati nei settori dei servizi pubblici essenziali di circa l'11% rispetto all'anno 2013. 

La contrazione viene registrata, e resa nota nella Relazione che potete leggere di seguito, anche per quel che riguarda le astensioni effettivamente effettuate scese da 1.279 (anno 2013) a 1.233. A fronte di un calo generalizzato, l'Autorità garante ha potuto notare un aumento gli scioperi generali nazionali, passati da sette a diciassette, ed in particolare delle astensioni dal lavoro nel trasporto aereo e ferroviario.

Altro aspetto interessante riguarda le sanzioni comminate dall'Autorità di garanzia sugli scioperi per le violazioni delle norme di tutela degli utenti: il Garante ha comminato ammende per 320.500 euro, con una crescita del 181%. 

Dal punto di vista dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici, riteniamo positivo che vi sia stata una riduzione delle agitazioni sindacali, anche se presumiamo che l'origine di tale dato non sia legata ad una minore conflittualità, ma alla crisi economica che ha suggerito nuove condotte da parte dei lavoratori, e delle associazioni di categoria, per la tutela dei propri diritti.

Qui la Relazione 2015 del Garante.

lunedì 2 febbraio 2015

Pratica commerciale scorretta–Air France punita da AGCM

Fonte:
AGCM - 22 gennaio 2015
Sanzione di  80.000 euro ad Air France per le limitazioni previste dalla Compagnia in caso di mancata utilizzazione, da parte dei consumatori, della prima tratta di un biglietto andata e ritorno o con destinazioni multiple. 

sabato 24 gennaio 2015

Servizio assistenza costoso–multata Ryanair

Fonte: AGCM
comunicato stampa 19 gennaio 2015 
Sanzione amministrativa per complessivi 550.000 euro a Ryanair, la compagnia aerea irlandese di voli low cost, per pratiche commerciali scorrette. Sotto accusa, in particolare, le modalità di assistenza fornite ai passeggeri attraverso un servizio di call center raggiungibile esclusivamente tramite numerazioni a sovrapprezzo. 

La multa è stata irrogata dall’Antitrust al termine di un procedimento per pratiche scorrette, avviato il 6 giugno 2014 a seguito di numerose segnalazioni di passeggeri e associazioni di consumatori che lamentavano l’estrema difficoltà e onerosità nel mettersi in contatto con l’operatore per esercitare specifiche prerogative contrattuali. 

Tra queste, la richiesta di assistenza per l’imbarco di persone con ridotta mobilità; la scelta di un volo sostitutivo in caso di variazioni al piano di volo disposte dal vettore; la modifica della prenotazione effettuata prima del volo; la richiesta di restituzione delle somme erroneamente addebitate al  momento della prenotazione e di emissione della fattura commerciale per il volo acquistato, oltre all’utilizzazione dei bonus di credito concessi dal vettore. 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso a Ryanair 90 giorni di tempo entro cui comunicare le iniziative adottate per rimuovere i profili di scorrettezza accertati, sui quali la compagnia ha iniziato a intervenire nel corso del procedimento, senza tuttavia averli ancora eliminati. 

Le misure già adottate dalla società hanno riguardato, nello specifico, l’abolizione del numero a sovrapprezzo dedicato all’assistenza prioritaria, la riduzione delle tariffe per l’assistenza telefonica e l’introduzione di un servizio di assistenza via chat, accessibile dal sito web del vettore, che consente al passeggero di interloquire con un addetto al servizio clienti. 

Di questo comportamento della compagnia, l’Agcm ha tenuto conto nella determinazione della sanzione. La decisione si colloca nell’ambito di altri interventi analoghi adottati dall’Autorità sulle modalità di assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, sull’utilizzo di linee telefoniche a sovrapprezzo per esercitare legittime prerogative contrattuali (vedi, da ultimo, la decisione n. 25181 del 12 novembre 2014, su Meridiana Fly - Rimborsi e call center a pagamento, Bollettino ufficiale n. 47/2014).”.

Roma, 19 gennaio 2015
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