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lunedì 3 novembre 2025

Ryanair è veramente conveniente?

Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?


E' chiaro che il termine "low cost" induce noi consumatori a pensare che le condizioni economiche siano estremamente favorevoli, con riduzione dei costi applicati al servizio, e quando si tratta di voli aerei, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Ryanair. 

Quest'ultimo è lo storico vettore che ha proposto un servizio alternativo alle compagnie di bandiera, arrivando ad essere definito "autobus del cielo", con un ricetta che sembra vincente: prezzi bassi, voli frequenti e tante destinazioni.

Ma è davvero la scelta più conveniente per i viaggiatori?

Molti studi, anche finanziati dall'Unione europea, hanno accertato che questo tipo di servizio può risultare vantaggioso per determinate categorie di consumatori e a certe condizioni.

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, italiane ed estere, prima di scegliere Ryanair occorre ricordare alcuni punti:

domenica 19 gennaio 2020

La compagnia aerea deve risarcire il danno da "rovesciamento di caffè caldo"

La sentenza che vi segnaliamo questa domenica ha ad oggetto una vicenda a dir poco curiosa, ossia il danno subito dal viaggiatore da "rovesciamento del caffè caldo": un consumatore austriaco, durante un viaggio aereo, ha subito delle ustioni a causa di un caffè bollente servito durante il volo ed ha deciso di chiedere un risarcimento del danno al vettore.

E la Corte di Giustizia, investita della vicenda, ha riconosciuto il danno sofferto dal passeggero, ritenendo legittimo il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea.

Nel caso di specie, il consumatore ha fondato la propria domanda richiamando l’art. 17, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal, norma che prevede la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero (evento lesioni personali o evento morte) durante il volo aereo.

Il solo verificarsi dell'evento dannoso durante ogni fase del volo, ossia dall'imbarco sul mezzo aereo sino allo scalo, è causalmente idoneo a configurare la responsabilità diretta ed immediata della compagnia aerea per l'incidente sofferto dal passeggero.

La compagnia aerea si costituisce nel procedimento, avviato avanti al giudice nazionale austriaco e poi finito davanti al Corte di Giustizia, e contesta la domanda avanzata dal consumatore sotto vari profili, tra i quali esclude che il danno da rovesciamento di caffè possa configurare un incidente rientrante tra i rischi collegati al trasporto aereo.

Al riguardo, esistono differenti orientamenti in dottrina e giurisprudenza su come identificare i rischi inclusi nella o esclusi dalla definizione di incidente di cui all’art. 17 della Convenzione.

La Corte di giustizia ha risolto la quesitone partendo dall'interpretazione della Convenzione di Montreal, il cui fine è quello di tutelare gli utenti del trasporto aereo internazionale, prevedendo un risarcimento in favore del consumatore quale riparazione dei danni e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione, seppur tutelando anche gli interessi del professionista.

Il vettore è esonerato da ogni responsabilità per l'incidente occorso al passeggero se dimostra che il danno è stato provocato a causa di una condotta esclusiva del passeggero o comunque quest'ultimo abbia contribuito in maniera decisiva al verificarsi del danno lamentato (art. 20); in ogni caso, la normativa di settore esclude o limita la responsabilità dei danni entro i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero (art. 21).

In altri termini, da una parte il risarcimento grava in molti casi sul vettore, ma dall'altra viene posto un limite all'eventual obbligo risarcitorio gravante sulla società aerea.

La Corte di Giustizia ha fatto buon uso delle norme appena sinteticamente richiamate, valutando, in via di premessa, se il danno sofferto dal passeggero (il danno da caffè) possa rientrare nella categoria di incidente aereo che concretizza rischio inerente a questo tipo di trasporto.

Il Giudice comunitario, in altri termini, ha operato una valutazione se vi sia un nesso tra l'incidente e la tipologia di servizio aereo offerto tale da giustificare il danno sofferto dal consumatore e, quale conseguenza, l'obbligo risarcitorio a carico della compagnia aerea per i danni sofferti dal cliente.

E l'orientamento seguito dalla Corte UE con la causa C-532/18 è stato quello di riconoscere la responsabilità della compagnia aerea per il danno sofferto dal consumatore, con conseguente suo obbligo a risarcire il passeggero per le ustioni sofferte a causa del rovesciamento di un bicchiere di caffè bollente durante il volo. 

Tale danno sussiste senza che il consumatore sia chiamato a provare la ricorrenza di uno specifico rischio inerente il volo, perché secondo la Convenzione di Montreal "la nozione d'incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo".

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-532/18 del 19 dicembre 2019.

sabato 29 settembre 2018

Flyer Beware: Is Travel Insurance Worth It? - un report che solleva dubbi sull'utilità delle assicurazioni per i viaggiatori

Il recente report del Senatore Edward J. Markey, che trovate di seguito, ha riproposto un dubbio in merito all'effettiva utilità della copertura assicurativa garantita dalle assicurazioni ai consumatori per tutelare eventuali inconvenienti (ritardi aerei, perdita di bagagli, infortuni etc...) che intervengono durante il viaggio.

Il lavoro svolto dal Senatore Markey ha riguardato le principali compagnie aeree americane, ma il modus operandi delle società statunitensi può essere tranquillamente esteso anche al mercato europeo, ove i principali operatori del settore hanno caratterizzato la propria condotta seguendo il modello commerciale sviluppato negli Stati Uniti.

Riteniamo interessante il documento, proponendolo alla vostra lettura, trovando alcuni spunti attuali tali da considerare questo report come una vera e propria denuncia pubblica.

Al suo interno, ad esempio, viene denunciata la pratica commerciale seguita dai venditori, i quali sfruttano il sistema di prenotazione on line al fine di invogliare (costringere?) il consumatore ad acquistare, assieme al biglietto aereo, anche la copertura assicurativa.

I siti web delle compagnie aeree, ma anche i motori di ricerca specializzati nel settore, prevedono meccanismi che confondono il consumatore e, con condotte non sempre trasparenti, lo portano ad acquistare anche l'assicurazione.

Un ulteriore aspetto, noto a noi consumatori, è poi l'effettiva utilità di queste coperture assicurative, in quanto non sempre ci soffermiamo a leggere l'ambito di applicazione dell'assicurazione e, in particolar modo, i limiti dell'assicurazione.

E, quindi, quando dobbiamo esercitare il nostro legittimo diritto al pagamento per l'evento "coperto" dal contratto, accade che spesso tale tutela non interviene perché la società richiama le c.d. "fine print", ovverosia le regolette che liberano l'assicurazione dal proprio obbligo verso il consumatore. Gli stessi vettori non tutelano il consumatore, limitandosi a rinviare all'assicurazione per eventuali propri inadempimenti.

E quindi, è veramente utile una copertura assicurativa per un viaggio aereo? e come scegliere la propria assicurazione quando si viaggia all'estero?

Questi quesiti, alla luce del report, risultano ancora di più difficile soluzione.

Qui il documento.

lunedì 23 luglio 2018

Ryanair cancella i voli? si alla sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 7 giugno 2018 
L’Autorità Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale pratica commerciale scorretta, l’avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo.

domenica 3 giugno 2018

Sciopero selvaggio: si all'indennizzo del viaggiatore!

Esiste un diritto del passeggero di essere indennizzato nel caso di cancellazione del volo aereo originata da uno sciopero selvaggio!

Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato! 

Nel caso di specie, una compagnia aerea subiva l'assenza di molti lavoratori (con assenze formalmente giustificate da ragioni di malattia), trovandosi costretta a cancellare molti voli, con conseguente restituzione del prezzo dei biglietti ai propri clienti.

Alcuni viaggiatori hanno lamentato il danno sofferto dall'improvvisa cancellazione, e si sono rivolti al giudice nazionale chiedendo il ristoro dei danni sofferti.

Il Giudice comunitario, investito della questione da quello nazionale, ha richiamato il Regolamento CE n. 261/2004, norma che prevede, tra l'altro, le norme di assistenza e tutela dei consumatori nel caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco di un volo.

Occorre ricordare, come peraltro già affrontato in questo blog, che sono previsti precisi obblighi per i vettori, chiamati a riconoscere una  “compensazione pecuniaria” in favore dei consumatori.

E' altresì noto che tale dovere alla compensazione pecuniaria soffre un preciso limite: il viaggiatore non ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il disagio sia originato da circostanze eccezionali e quindi non prevedibili.


Un classico esempio di circostanza eccezionale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, caso in cui l'esclusione  all'indennizzo è usualmente opposta alla richiesta del viaggiatore.

Il quesito affrontato dalla Corte di Giustizia è il seguente: rientra tra le circostanze eccezionali anche lo sciopero improvviso dichiarato dai lavoratori di una compagnia aerea?

La risposta offerta dal Giudice comunitario è quella di negare tale carattere allo sciopero, seppur improvviso, dichiarato dai dipendenti della compagnia aerea.

Occorre peraltro osservare che la specifica fattispecie non appare idonea a creare un precedente valevole in ogni caso, in quanto lo sciopero era stato dichiarato a seguito di una improvvisa comunicazione dirigenziale circa una ristrutturazione aziendale, con ridimensionamento del personale.

Ed ecco che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in questa peculiare vicenda, di dover tutelare i viaggiatori e non la società che, di fatto, aveva dato origine allo sciopero dei propri dipendenti. Ciò sulla base di una semplice valutazione, ossia che la ristrutturazione societaria è un normale evento interno alla vita aziendale, il quale può dare origine anche a tagli del personale che devono, di conseguenza, essere previsti dalla società e comunque non possono essere classificati come eventi “imprevedibili” che “nulla hanno a che fare con l’attività del vettore”.

Non si tratta, in altri termini, di un evento esterno al controllo/gestione del vettore, il quale rimane vittima della situazione, trovandosi costretto a cancellare il volo aereo (come ad esempio, nel caso di instabilità politica di un paese).

Lo sciopero del personale, rientrando nel controllo della compagnia aerea, non può rientrare tra i presupposti che giustifichino la cancellazione del volo aereo, privando dell'indennizzo i viaggiatori.

Qui il provvedimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

domenica 8 aprile 2018

Ho perso la coincidenza dell'aereo. Cosa devo fare?

◼   il fenomeno: quando viaggiamo, diamo per scontato che il volo "fili liscio", persone e bagagli siano imbarcati e nessuno venga lasciato a terra. 

Tuttavia, non sempre le cose vanno come dovrebbero e, anzi, coi voli sovraffollati dell'alta stagione sono frequentissimi ritardi, permanenze negli scali di mezza Europa e, soprattutto, perdite di coincidenze


Abbiamo già fornito una sorta di "decalogo" su cosa fare per ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni in caso di ritardo e negato imbarco, specie per i voli diretti (v. i diritti del passeggero).


Cosa succede, tuttavia, se a causa di un ritardo perdi la coincidenza? 

La risposta non è immediata. Se la compagnia aerea afferma di essere responsabile per il proprio volo e non anche per quello successivo, il viaggiatore che voglia ottenere la compensazione deve porsi queste altre due domande.  

(1) ho titolo per citare in giudizio la compagnia aerea, anche quando afferma di non essere la controparte contrattuale? 


(2) qual è il giudice davanti al quale faccio la causa? Quello del luogo di partenza, quello in cui è avvenuto lo scalo oppure quello della destinazione?   


Con la sentenza in commento, resa il 07/03/2018 nella causa C-274/16, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha risposto a questi interrogativi.


◼   La fattispecie: nel caso in esame, con un'unica prenotazione i passeggeri hanno prenotato un volo dalla Spagna alla Germania con scalo in un paese comunitario.


I malcapitati viaggiatori hanno poi citato in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo, che aveva provocato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo.

Il giudice tedesco, in dubbio sulla propria competenza territoriale, ha sollevato diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.  

   - il "luogo di esecuzione" (di cui al Regolamento 44/2001) si riferisce anche alla destinazione del passeggero, benché il disguido si sia verificato nella prima tratta e sia stato citato il primo vettore?;

   -  il diritto alla compensazione pecuniaria fatto valere dal passeggero nei confronti del primo vettore aereo che non sia controparte contrattuale può essere considerato "materia contrattuale" (di cui al Regolamento 44/2001)? 

◼   Il ragionamento della Corte: secondo i giudici lussemburghesi, il fatto che la domanda di compensazione sia stata proposta al primo vettore, e non al secondo, è priva di pregio.  

Questo perché lo schema da cui partire è quello del contratto di trasporto aereo con coincidenza: grazie ad un’unica prenotazione, il vettore aereo trasporta il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.  

A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento 261/2004 dispone che “allorché un vettore aereo operativo, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

In altre parole, anche se la compagnia aerea si impegna a trasportare il passeggero fino allo scalo, diviene responsabile anche della tratta successiva, perché si guarda a tutto il tragitto e non alle tratte di cui è composto. 

Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha affermato che " il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere parimenti considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, [...] a scelta dell’attore, del tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o di quello del luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in [...] contratto" . 

In particolare, in questo caso, il luogo di esecuzione è stato quello di arrivo del secondo volo.

◼   riferimenti operativi: è evidente che la Corte di Giustizia non ha badato tanto ai formalismi, quanto al servizio visto nella sua globalità


In altre parole, il viaggiatore ben può citare la compagnia aerea che, almeno formalmente, non è parte contrattuale, purché quest'ultima abbia effettuato almeno un trasporto e nel biglietto di prenotazione ci sia il riferimento allo scalo. 

Quanto al foro della causa, in favor verso il viaggiatore, si privilegia il luogo in cui ha esecuzione il contratto, che può essere sia il punto di partenza che quello di arrivo dell'aereo. 

In riferimento a quanto abbiamo già visto qualche settimana fa, è importante che il viaggiatore si comporti in questo modo: 

(1) conservare il titolo di viaggio; 

(2) sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea per il ritardo e chiedere la compensazione e/o il risarcimento del danno secondo le norme regolamentari; 

(3) nel caso la compagnia aerea può rigettare il reclamo affermando di non essere controparte contrattuale. In questo caso, è bene rivolgersi ad un'associazione consumatori od un legale, producendo il titolo di viaggio e descrivendo, con molto scrupolo e documentazione a supporto, come è avvenuto il ritardo e le sue cause. 

Se è vero che è la compagnia aerea a dover dimostrare di aver adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni e, nel caso, che i voli non hanno subito ritardi (v. qui), è bene rappresentare al legale ogni circostanza nota ed utile a fare chiarezza sulle ragioni del ritardo.

Per approfondire, leggi qui sotto la sentenza della Corte di Giustizia della UE.  

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