La sentenza che vi segnaliamo questa domenica ha ad oggetto una vicenda a dir poco curiosa, ossia il danno subito dal viaggiatore da "rovesciamento del caffè caldo": un consumatore austriaco, durante un viaggio aereo, ha subito delle ustioni a causa di un caffè bollente servito durante il volo ed ha deciso di chiedere un risarcimento del danno al vettore.
E la Corte di Giustizia, investita della vicenda, ha riconosciuto il danno sofferto dal passeggero, ritenendo legittimo il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea.
Nel caso di specie, il consumatore ha fondato la propria domanda richiamando l’art. 17, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal, norma che prevede la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero (evento lesioni personali o evento morte) durante il volo aereo.
Il solo verificarsi dell'evento dannoso durante ogni fase del volo, ossia dall'imbarco sul mezzo aereo sino allo scalo, è causalmente idoneo a configurare la responsabilità diretta ed immediata della compagnia aerea per l'incidente sofferto dal passeggero.
La compagnia aerea si costituisce nel procedimento, avviato avanti al giudice nazionale austriaco e poi finito davanti al Corte di Giustizia, e contesta la domanda avanzata dal consumatore sotto vari profili, tra i quali esclude che il danno da rovesciamento di caffè possa configurare un incidente rientrante tra i rischi collegati al trasporto aereo.
Al riguardo, esistono differenti orientamenti in dottrina e giurisprudenza su come identificare i rischi inclusi nella o esclusi dalla definizione di incidente di cui all’art. 17 della Convenzione.
La Corte di giustizia ha risolto la quesitone partendo dall'interpretazione della Convenzione di Montreal, il cui fine è quello di tutelare gli utenti del trasporto aereo internazionale, prevedendo un risarcimento in favore del consumatore quale riparazione dei danni e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione, seppur tutelando anche gli interessi del professionista.
Il vettore è esonerato da ogni responsabilità per l'incidente occorso al passeggero se dimostra che il danno è stato provocato a causa di una condotta esclusiva del passeggero o comunque quest'ultimo abbia contribuito in maniera decisiva al verificarsi del danno lamentato (art. 20); in ogni caso, la normativa di settore esclude o limita la responsabilità dei danni entro i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero (art. 21).
In altri termini, da una parte il risarcimento grava in molti casi sul vettore, ma dall'altra viene posto un limite all'eventual obbligo risarcitorio gravante sulla società aerea.
La Corte di Giustizia ha fatto buon uso delle norme appena sinteticamente richiamate, valutando, in via di premessa, se il danno sofferto dal passeggero (il danno da caffè) possa rientrare nella categoria di incidente aereo che concretizza rischio inerente a questo tipo di trasporto.
Il Giudice comunitario, in altri termini, ha operato una valutazione se vi sia un nesso tra l'incidente e la tipologia di servizio aereo offerto tale da giustificare il danno sofferto dal consumatore e, quale conseguenza, l'obbligo risarcitorio a carico della compagnia aerea per i danni sofferti dal cliente.
E l'orientamento seguito dalla Corte UE con la causa C-532/18 è stato quello di riconoscere la responsabilità della compagnia aerea per il danno sofferto dal consumatore, con conseguente suo obbligo a risarcire il passeggero per le ustioni sofferte a causa del rovesciamento di un bicchiere di caffè bollente durante il volo.
Tale danno sussiste senza che il consumatore sia chiamato a provare la ricorrenza di uno specifico rischio inerente il volo, perché secondo la Convenzione di Montreal "la nozione d'incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo".
Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-532/18 del 19 dicembre 2019.