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lunedì 3 novembre 2025

Ryanair è veramente conveniente?

Uno dei quesiti che con più frequenza vengono rivolti da chi segue questo blog è: ma Ryanair propone le condizioni più favorevoli per i consumatori?


E' chiaro che il termine "low cost" induce noi consumatori a pensare che le condizioni economiche siano estremamente favorevoli, con riduzione dei costi applicati al servizio, e quando si tratta di voli aerei, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Ryanair. 

Quest'ultimo è lo storico vettore che ha proposto un servizio alternativo alle compagnie di bandiera, arrivando ad essere definito "autobus del cielo", con un ricetta che sembra vincente: prezzi bassi, voli frequenti e tante destinazioni.

Ma è davvero la scelta più conveniente per i viaggiatori?

Molti studi, anche finanziati dall'Unione europea, hanno accertato che questo tipo di servizio può risultare vantaggioso per determinate categorie di consumatori e a certe condizioni.

Come segnalato da molte associazioni dei consumatori, italiane ed estere, prima di scegliere Ryanair occorre ricordare alcuni punti:

lunedì 8 settembre 2025

Antitrust sollecita le autorità europee a nuove regole per i biglietti aerei

Diciamoci la verità: acquistare un biglietto aereo è diventato un rompicapo e la stessa "composizione" delle varie voci del costo addebitato al consumatore dalla compagnia aerea sono tutt'altro che trasparenti.

Una volta si parlava di prezzo “tutto compreso”, mentre nel 2025 siamo all'interno di un intricato labirinto di Cnosso, dove abbondano opzioni, costi aggiuntivi, algoritmi di prezzo variabile, e una certa opacità finalizzata, a nostro parere, a disorientare il passeggero, vessandolo con maggiori ed inutili costi.

Per tale ragione, pensiamo, deve essere letta l'azione avviata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che – a seguito di un’indagine conoscitiva – ha avviato un confronto con la Commissione europea per spingere verso maggior trasparenza e comparabilità dei prezzi nei voli da e per Sicilia e Sardegna.

Le modalità di determinazione del prezzo, e la sua proposizione ai consumatori, sono oggetto della lente di ingrandimento da parte dell'Antitrust e che dovrebbe, a nostro parere, essere ampliata anche agli altri vettori europei.


- L'indagine sugli algoritmi: tariffe troppo opache

Occorre premettere che AGCM ha già avviato una indagine sull’uso degli algoritmi di prezzo da parte delle compagnie aeree, a seguito di diverse segnalazione ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori e delle associazioni. 

In particolare, l’attenzione si è concentrata su rotte da/per le due isole maggiori italiane, dove l’offerta è spesso ridotta e i prezzi aumentano sensibilmente nei periodi di alta domanda (festività, ponti, emergenze sociali) e che, come noto, subiscono strani aumenti come denunciato dalla trasmissione Report di Rai 3.

L'Autorità ha già rilevato alcuni punti critici, in particolare la scarsa trasparenza dei prezzi, soprattutto per i servizi accessori, con conseguenze sotto due profili:

  • Difficoltà per il consumatore nel confrontare offerte diverse: ogni compagnia costruisce il prezzo base in modo diverso, a volte escludendo servizi fondamentali come il bagaglio o la scelta del posto.
  • Costi accessori poco chiari o “mascherati” fino all’ultima schermata del processo d’acquisto, rendendo impossibile capire quanto si spenderà davvero.

Secondo l’Autorità, questa mancanza di chiarezza comporta un vero e proprio "costo di ricerca" a carico dell’utente, che deve investire tempo e attenzione per comprendere le variabili del prezzo. 

E questo tipo di costo aggiuntivo ha come fine, nel medio/lungo termine, quello di disincentivare la concorrenza e ostacolare la mobilità della domanda.


- Arriva il coordinamento europeo?

La questione, come già anticipato, deve essere estesa in ambito comunitario, in quanto tale tipo di condotte le possiamo riprodurre anche per gli altri vettori europei.

La materia, come noto, è in larga parte regolata a livello UE (Reg. 1008/2008 tra gli altri), tant'è che AGCM ha aperto un dialogo con Bruxelles per valutare iniziative comuni, anche normative, capaci di uniformare i criteri di presentazione delle tariffe, rendendole realmente confrontabili.

E' chiaro che a fronte di tale iniziativa, dovremo vedere le evoluzioni derivanti da questi colloqui, tenendo ben chiaro che sarà forte la resistenza da parte degli operatori economici, più interessati a mantenere l'attuale situazione.


- Le proposte concrete: cosa serve ai consumatori

Da più parti sono state avanzate proposte volte ad aiutare i consumatori a orientarsi meglio nel mercato dei voli e che noi riproponiamo qui di seguito:

- Prezzo “tutto incluso” obbligatorio in prima visualizzazione

Le compagnie dovrebbero essere obbligate a mostrare, sin dalla prima schermata, un prezzo che includa almeno:

  1. Tasse e oneri aeroportuali
  2. Bagaglio a mano standard
  3. Scelta automatica del posto
  4. Confrontabilità tra operatori semplificata
  5. Controllo sulle “false promozioni”
  6. Rafforzare la vigilanza su sconti ingannevoli e meccanismi tipo “ultimi 2 posti a questo prezzo”, spesso costruiti ad arte per forzare l’acquisto impulsivo.
  7. Semplificazione dei servizi accessori
  8. Imporre un menu chiaro e standard per i servizi accessori (bagaglio da stiva, priority, pasti) con prezzi sempre esposti in modo separato e trasparente.

L’apertura dell’AGCM verso un confronto europeo è positiva, ma ora servono risposte concrete e immediate. Il diritto del consumatore alla chiarezza e comparabilità dei prezzi non è un optional, è un pilastro di qualunque mercato libero e competitivo.

Nel frattempo, chi vola da e per Sicilia e Sardegna resta il più penalizzato, spesso ostaggio di pochi operatori e tariffe volatili.

domenica 6 aprile 2025

La carta d'imbarco prova il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso per il ritardo

Si, basta la carta di imbarco per provare di vantare i diritti nei confronti della compagnia aerea nel caso di ritardo del volo.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha ribadito che anche colui che i diritti previsti dal Regolamento n. 261/2004 possono essere fatti valere anche nell'ambito di un "pacchetto tutto compreso".

Anche per tale tipologia di viaggiatore è previsto il diritto alla compensazione in caso di ritardo aereo proprio come chi compra un biglietto singolo, sicché se il volo reca un ritardo, il passeggero può invocare la normativa di settore ed ottenere un rimborso.

Il passeggero come può provare il presupposto che lo legittimi ad ottenere la compensazione monetaria prevista dal Regolamento n. 261/2004?

E' sufficiente che presenti la carta d'imbarco, documento che attesta in modo inequivocabile la prenotazione del viaggio, mentre la richiesta da parte della compagnia aerea di altri documenti è illegittima e non può essere utilizzato come pretesto per negare il rimborso.

Il principio viene così chiarito dal giudice comunitario: "una carta d’imbarco può costituire un «altro titolo», ai sensi della prima di tali disposizioni, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché si può ritenere che un passeggero in possesso di una tale carta possieda una «prenotazione confermata», ai sensi della seconda di tali disposizioni, per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala.".

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 15 maggio 2022

Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004

L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?

La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.

Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.

Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:

"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; 

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. 

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. 

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".

La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.

Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.

Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

venerdì 19 giugno 2020

Abbonamenti, viaggi, alberghi: con la prenotazione annullata, al bivio tra rimborso e voucher

Torniamo a trattare la questione annullamento & voucher che, negli ultimi mesi, sta caratterizzando le discussioni nei forum dei consumatori, in bilico tra richiesta di rimborso dell'evento cancellato e richiesta di rimborso della somma pagata in anticipo.

- Evento/prestazione cancellata a causa del coronavirus: il voucher (D.L. 18/2020 Cura Italia) non è obbligatorio
La questione, come già oggetto di nostro precedente intervento, prende le mosse dalla decisione del Governo, sostanzialmente confermata con la conversione in legge, di concedere agli operatori turistici che si sono visti costretti ad annullare gli eventi programmati, di poter indennizzare i consumatori con un voucher in luogo del rimborso della somma versata.

Lo strumento del voucher, da utilizzare da parte del consumatore entro 18 mesi successivi all'evento cancellato, ha "di fatto" lasciato mano libera agli operatori professionali di poter autonomamente decidere quale soluzione adottare in siffatta grave emergenza.

L'aiuto governativo, indirizzato al settore turistico, consente al professionista di annullare l'evento per impossibilità sopravvenuta, offrendo al viaggiatore (consumatore) un rimborso
sotto forma di voucher al posto dei contanti, garantendogli così la necessaria liquidità.

E questa opzione è stata adottata dalla maggioranza degli operatori del settore, in seria difficoltà economica, e che hanno potuto giovarsi della possibilità di non dover perdere liquidità restituendo i denari ai consumatori.

Il successivo DL Rilancio ha esteso tale modalità di rimborso anche nel caso di annullamento di concerti o abbonamenti del trasporto pubblico.

Ma questa scelta è corretta? abbiamo già avuto modo di intervenire sul punto, esprimendo il nostro pensiero (vedi qui).

domenica 19 gennaio 2020

La compagnia aerea deve risarcire il danno da "rovesciamento di caffè caldo"

La sentenza che vi segnaliamo questa domenica ha ad oggetto una vicenda a dir poco curiosa, ossia il danno subito dal viaggiatore da "rovesciamento del caffè caldo": un consumatore austriaco, durante un viaggio aereo, ha subito delle ustioni a causa di un caffè bollente servito durante il volo ed ha deciso di chiedere un risarcimento del danno al vettore.

E la Corte di Giustizia, investita della vicenda, ha riconosciuto il danno sofferto dal passeggero, ritenendo legittimo il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea.

Nel caso di specie, il consumatore ha fondato la propria domanda richiamando l’art. 17, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal, norma che prevede la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero (evento lesioni personali o evento morte) durante il volo aereo.

Il solo verificarsi dell'evento dannoso durante ogni fase del volo, ossia dall'imbarco sul mezzo aereo sino allo scalo, è causalmente idoneo a configurare la responsabilità diretta ed immediata della compagnia aerea per l'incidente sofferto dal passeggero.

La compagnia aerea si costituisce nel procedimento, avviato avanti al giudice nazionale austriaco e poi finito davanti al Corte di Giustizia, e contesta la domanda avanzata dal consumatore sotto vari profili, tra i quali esclude che il danno da rovesciamento di caffè possa configurare un incidente rientrante tra i rischi collegati al trasporto aereo.

Al riguardo, esistono differenti orientamenti in dottrina e giurisprudenza su come identificare i rischi inclusi nella o esclusi dalla definizione di incidente di cui all’art. 17 della Convenzione.

La Corte di giustizia ha risolto la quesitone partendo dall'interpretazione della Convenzione di Montreal, il cui fine è quello di tutelare gli utenti del trasporto aereo internazionale, prevedendo un risarcimento in favore del consumatore quale riparazione dei danni e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione, seppur tutelando anche gli interessi del professionista.

Il vettore è esonerato da ogni responsabilità per l'incidente occorso al passeggero se dimostra che il danno è stato provocato a causa di una condotta esclusiva del passeggero o comunque quest'ultimo abbia contribuito in maniera decisiva al verificarsi del danno lamentato (art. 20); in ogni caso, la normativa di settore esclude o limita la responsabilità dei danni entro i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero (art. 21).

In altri termini, da una parte il risarcimento grava in molti casi sul vettore, ma dall'altra viene posto un limite all'eventual obbligo risarcitorio gravante sulla società aerea.

La Corte di Giustizia ha fatto buon uso delle norme appena sinteticamente richiamate, valutando, in via di premessa, se il danno sofferto dal passeggero (il danno da caffè) possa rientrare nella categoria di incidente aereo che concretizza rischio inerente a questo tipo di trasporto.

Il Giudice comunitario, in altri termini, ha operato una valutazione se vi sia un nesso tra l'incidente e la tipologia di servizio aereo offerto tale da giustificare il danno sofferto dal consumatore e, quale conseguenza, l'obbligo risarcitorio a carico della compagnia aerea per i danni sofferti dal cliente.

E l'orientamento seguito dalla Corte UE con la causa C-532/18 è stato quello di riconoscere la responsabilità della compagnia aerea per il danno sofferto dal consumatore, con conseguente suo obbligo a risarcire il passeggero per le ustioni sofferte a causa del rovesciamento di un bicchiere di caffè bollente durante il volo. 

Tale danno sussiste senza che il consumatore sia chiamato a provare la ricorrenza di uno specifico rischio inerente il volo, perché secondo la Convenzione di Montreal "la nozione d'incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo".

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-532/18 del 19 dicembre 2019.

domenica 30 giugno 2019

Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore

Il blog propone, ancora una volta, una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore nel caso di ritardo aereo.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.

La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.

Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?

Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un  danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.

La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.

Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. 

Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.

Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.

Qui la sentenza C - 501/17.

lunedì 17 giugno 2019

Blue Panorama Airlines sanzionata da AGCM

Fonte: comunicato stampa 
31 maggio 2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti del vettore aereo Blue Panorama Airlines S.p.A. accertando una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, la condotta accertata ha riguardato l’applicazione ai consumatori di una penale – consistente, in un primo tempo, nel pagamento di nuovo biglietto per poter usufruire del servizio già acquistato e, successivamente, di una fee di 50 euro per tratta – a fronte della non corretta registrazione in sede di prenotazione del nominativo del passeggero, specificamente per l’ipotesi di omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/mancanza di alcune lettere.

lunedì 5 novembre 2018

Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair

Segnaliamo con favore l'intervento di AGCM a tutela dei consumatori e contro Ryanair e Wizz Air che avevano mutato le regole per il trasporto (a pagamento) dei bagagli.
Ryanair, in particolare, aveva anticipato le nuove regole di imbarco dei bagagli e che sarebbero dovute entrare in vigore a partire da novembre con il famoso always getting better.
L’Autorità, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione  della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal 1° novembre 2018.
In base alla nuova policy, è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard.
Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore.
Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 gg. le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

domenica 3 giugno 2018

Sciopero selvaggio: si all'indennizzo del viaggiatore!

Esiste un diritto del passeggero di essere indennizzato nel caso di cancellazione del volo aereo originata da uno sciopero selvaggio!

Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato! 

Nel caso di specie, una compagnia aerea subiva l'assenza di molti lavoratori (con assenze formalmente giustificate da ragioni di malattia), trovandosi costretta a cancellare molti voli, con conseguente restituzione del prezzo dei biglietti ai propri clienti.

Alcuni viaggiatori hanno lamentato il danno sofferto dall'improvvisa cancellazione, e si sono rivolti al giudice nazionale chiedendo il ristoro dei danni sofferti.

Il Giudice comunitario, investito della questione da quello nazionale, ha richiamato il Regolamento CE n. 261/2004, norma che prevede, tra l'altro, le norme di assistenza e tutela dei consumatori nel caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco di un volo.

Occorre ricordare, come peraltro già affrontato in questo blog, che sono previsti precisi obblighi per i vettori, chiamati a riconoscere una  “compensazione pecuniaria” in favore dei consumatori.

E' altresì noto che tale dovere alla compensazione pecuniaria soffre un preciso limite: il viaggiatore non ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il disagio sia originato da circostanze eccezionali e quindi non prevedibili.


Un classico esempio di circostanza eccezionale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, caso in cui l'esclusione  all'indennizzo è usualmente opposta alla richiesta del viaggiatore.

Il quesito affrontato dalla Corte di Giustizia è il seguente: rientra tra le circostanze eccezionali anche lo sciopero improvviso dichiarato dai lavoratori di una compagnia aerea?

La risposta offerta dal Giudice comunitario è quella di negare tale carattere allo sciopero, seppur improvviso, dichiarato dai dipendenti della compagnia aerea.

Occorre peraltro osservare che la specifica fattispecie non appare idonea a creare un precedente valevole in ogni caso, in quanto lo sciopero era stato dichiarato a seguito di una improvvisa comunicazione dirigenziale circa una ristrutturazione aziendale, con ridimensionamento del personale.

Ed ecco che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in questa peculiare vicenda, di dover tutelare i viaggiatori e non la società che, di fatto, aveva dato origine allo sciopero dei propri dipendenti. Ciò sulla base di una semplice valutazione, ossia che la ristrutturazione societaria è un normale evento interno alla vita aziendale, il quale può dare origine anche a tagli del personale che devono, di conseguenza, essere previsti dalla società e comunque non possono essere classificati come eventi “imprevedibili” che “nulla hanno a che fare con l’attività del vettore”.

Non si tratta, in altri termini, di un evento esterno al controllo/gestione del vettore, il quale rimane vittima della situazione, trovandosi costretto a cancellare il volo aereo (come ad esempio, nel caso di instabilità politica di un paese).

Lo sciopero del personale, rientrando nel controllo della compagnia aerea, non può rientrare tra i presupposti che giustifichino la cancellazione del volo aereo, privando dell'indennizzo i viaggiatori.

Qui il provvedimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

venerdì 1 dicembre 2017

Fallimento Air Berlin - modalità e termine per partecipare alla procedura

Air Berlin, come noto, ha dichiarato fallimento, conseguenza della grave insolvenza che ha colpito l'importante vettore tedesco, lasciando a terra molti consumatori che avevano, fino alla scorsa estate, acquistato biglietti della compagnia aerea.

Lo scorso 1° novembre 2017, il tribunale di Berlino-Charlottenburg ha avviato la  procedura di insolvenza di della compagnia aerea tedesca, invitando creditori ad insinuarsi nella procedura fallimentare, con iscrizione del credito nel passivo.

Vi ricordiamo che se volete insinuarvi nel passivo della procedura di Air Berlin, in quanto creditori della società, dovete avanzare l'istanza entro il 1° febbraio 2018, con comunicazione da trasmettere al curatore fallimentare Prof. Dr. Lucas F. Flöther.


In particolare, la procedura ha reso noto che:

a. il curatore fallimentare trasmetterà, entro la fine del 2017, ai consumatori ogni informazione relativo alla procedura, nonché un modulo da presentare unitamente alla domanda di insinuazione al passivo.

b. i creditori, in ogni caso, possono iscrivere il proprio credito attraverso il sito web del fallimento, a partire da gennaio 2018, indicando tutte le ragioni della pretesa e la prova del proprio credito;

Maggiori informazioni sul sito web della procedura fallimentare (vedi qui).

Qui la comunicazione del curatore fallimentare presso il Tribunale.

venerdì 6 ottobre 2017

Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli

Con il nuovo programma «Always Getting Better», Ryanair  introduce nuove regole in merito ai bagagli (e i relativi costi) che possono essere imbarcati e quelli, invece, che possono essere portati in cabina.

E' noto, infatti, che molti passeggeri preferiscono non imbarcare i bagagli in stiva (pagando i maggiori costi), recandosi direttamente al gate ove imbarcano a mano due borse di piccole dimensioni.

Chi ha viaggiato con Ryanair può facilmente confermare che le cappelliere sono piene di bagagli, tant'è che non di rado si segnalano ritardi nelle partenze a causa dell'impossibilità di poter imbarcare comodamente tutte le borse.

Always getting better


Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare  i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.

Dal prossimo 1° novembre 2017, Ryanair ha previsto nuove norme in materia di bagagli, prevedendo quanto segue:
  • Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
  • Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
  • La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.

Fate attenzione alle nuove regole previste da Ryanair, al fine di evitare inutili attese o incomprensioni al momento dell'imbarco. Qui di seguito, il programma Always getting better di Ryanair.

domenica 23 aprile 2017

Danno da vacanza rovinata & trasporto aereo: ultime dal Tribunale di Bologna

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento caro a questo blog, ossia i diritti spettanti ai passeggeri rimasti vittime dei ritardi/cancellazioni dei voli per  i quali avevano acquistato il biglietto.

Abbiamo già  affrontato l'argomento, richiamando i principali diritti spettanti al passeggero che si trovi nella spiacevole situazione di veder cancellato il proprio volo aereo, dandovi alcuni suggerimenti pratici.

I principi e le regole fornite dall'Unione Europea sono state seguite con puntualità dalle corti italiane, arrivate a tutelare il consumatore anche in fattispecie estreme (vedi il caso del vulcano islandese): esistono, infatti, anche dei diritti di assistenza ed informazione che gravano sulla compagnia aerea che fornisce un servizio pubblico.

Anche perché è oramai è consolidata la tendenza del consumatore di acquistare online - tramite siti che intercettano le principali compagnie aeree – biglietti relativi a tratte internazionali, e ciò a prezzi relativamente contenuti.

A dieci anni e più dalla predisposizioni di tutele contro i disagi sofferti dai consumatori per ritardi e cancellazioni di voli, si distingue questa recente sentenza del Tribunale di Roma, che recepisce indirizzi della Corte Europea oramai costanti.

1. IL CASO DI SPECIE
Si tratta del classico esempio di “vacanza rovinata”: un’intera famiglia prenota il volo presso la Compagnia “Iberia” per la tratta internazionale Bologna – Santa Cruz De Tenarife, con scalo a Madrid per un’ora e mezza. A causa di un inaspettato e prolungato ritardo di cinque ore all’aeroporto di Bologna, la coincidenza aerea a Madrid viene persa e, insieme ad essa, un giorno intero di vacanza.

La famiglia è costretta ad andare a Santa Cruz il giorno dopo.

Quale rimedio, dunque, è a disposizione per i gravi disagi (ansia e stress, tempo perso etc.) patiti dai passeggeri? 

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL PUNTO
Per problemi su ampia scala (disagi su tratte internazionali), ci vogliono risposte su ampia scala.

La materia in esame è di rilievo “europeo”: l’art. 941 codice della navigazione, per il trasporto aereo di persone e bagagli, fa rinvio alle “norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica”. Quindi, ci si riferisce agli artt. 5, 6 e 7 del  Regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 (vedi) che è la rodata risposta “comunitaria” ad un problema su larga scala: individuare e quantificare gli indennizzi per i ritardi e le cancellazioni dei voli su tratta internazionale (comunitaria o internazionale).

Il “succo” che si ricava da queste norme è la seguente: sono previste compensazioni pecuniarie del valore compreso tra Euro 250,00 e 600,00 (se del caso, anche di più, a discrezione del giudice italiano), quantificati a seconda della lunghezza della tratta e delle ore di ritardo (come minimo, tre ore), per i disagi patiti a causa di ritardi e/o cancellazioni dei voli (v. art. 7 del succitato regolamento). Solo se non si superano le tre ore di ritardo scatta la compensazione a metà (v. art. 7, co. 2).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha preso più volte posizione sull’argomento.

Ecco una breve panoramica:  

(1)  il regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 non è una semplice “grida di manzoniana memoria”, ma mira “tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.” (v. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza 17 marzo 2016, n. 145);

(2) sia il semplice ritardo, sia la cancellazione del volo danno diritto alla compensazione pecuniaria, perché il disagio patito dal passeggero, per perdita di tempo, è lo stesso (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 10 gennaio 2006 - causa C – 344/04); per “cancellazione” si intende addirittura il caso dell’aereo che decolla e poi rientra in aeroporto per avaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.);

(3) la compagnia aerea non indennizza solo se riesce a dimostrare che ritardo e cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali ed inevitabili quali, ad esempio, forte ed improvviso maltempo, scioperi, guerra, cataclismi, anche l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull etc.;

3. IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SUL PUNTO
Il giudice di prime cure romano, sulla scorta dell’abbondante giurisprudenza fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha condannato la Compagnia Iberia ad indennizzare la famiglia la cui vacanza è stata rovinata, per l’importo di Euro 1.200,00, e ciò in applicazione dell’art. 7, co. 1, lett. b) del succitato regolamento. L’indennizzo tiene conto, in particolare, del forte ritardo del volo (cinque ore in più del necessario per giungere a destinazione!), nonostante la Iberia avesse fornito un volo in sostituzione; del fatto che i passeggeri non hanno dimostrato di avere mangiato, soggiornato in albergo, o preso taxi o pullman a causa del ritardo del volo.

4. COSA FARE? ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Anzitutto, è bene conservare la documentazione di tutte le spese ulteriori in conseguenze del volo cancellato o ritardato (es. per pernottamento in albergo, prenotazione di pullman, treni o noleggio auto, spese per i pasti), specie se la compagnia aerea non offre ristoro e albergo o un volo sostitutivo per giungere a destinazione. Tale documentazione è utile per provare il danno patrimoniale (vale a dire il pregiudizio economico e patrimoniale sofferto proprio per via del ritardo o della cancellazione), che si somma all’indennizzo previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Regolamento sopracitato. Infatti, quest’ultimo non esclude risarcimenti supplementari (art. 12, co. 1).

È bene, altresì, scrivere un reclamo alla compagnia aerea ove si chiede l’indennizzo degli importi sopra indicati:  se la compagnia aerea non risponde nel tempo debito, ci si può rivolgere all’ENAC, organismo governativo predisposto per il monitoraggio dei disservizi perpetrati dalle compagnie aeree, sia quelle europee, sia quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal.

In ogni caso, è consigliabile rivolgersi ad un legale che tuteli i diritti del passeggero dinanzi alla competente sede giudiziaria, in genere individuata nel foro di residenza del consumatore.

Di Seguito il testo integrale della sentenza.

domenica 8 gennaio 2017

Smarrimento del bagaglio & diritto di risarcimento - Giudice di Pace di Messina in favore dei consumatori

Lo smarrimento (o la distruzione) del bagaglio che portiamo con noi durante un volo aereo è circostanza tutt'altro che rara ed è oggetto della sentenza che vi proponiamo  di seguito.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, richiamando anche altre sentenze ove i giudici hanno riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale (ma anche non patrimoniale) conseguente allo smarrimento delle valige di viaggio.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato seguito anche dal Giudice di Pace di Messina, chiamato a valutare il risarcimento del danno preteso da un consumatore che aveva visto smarrito il bagaglio durante il viaggio aereo nel tratto Catania - Torino.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, a Torino, il consumatore aveva lamentato alla compagnia aerea di non aver trovato il proprio bagaglio, proponendo formale reclamo.

Il Giudice di Pace di Messina ha premesso che "lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio  è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'attendibilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore".

E quindi,  a fronte di una contestazione operata dal consumatore, l'onere della prova rispetto a questo evento grava sul vettore chiamato a dimostrare, quanto meno, che lo smarrimento non sia avvenuto per condotta inadempiente della compagnia aerea.

Il Giudice richiama la Convenzione di Montreal, la quale introduce specifici parametri di valutazione della condotta del vettore, del danno patrimoniale  e non patrimoniale da riconoscere al viaggiatore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio trasportato.

Il Giudice di Pace di Messina, accertata la responsabilità del vettore per il danno sofferto dal viaggiatore, ha riconosciuto il danno non patrimoniale "legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con ritardo di quattro giorni" e quantificato in via equitativa in euro 500,00.

Qui la sentenza.

venerdì 22 luglio 2016

Domani disagi per chi prende l'aereo

Domani, 23 luglio, è programmato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Enav, società che offre assistenza negli aeroporti italiani, con conseguente disagi per i voli programmati tra le 10 e le 18. Enav ha garantito, con una nota, che saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente.

Nonostante il periodo di sciopero, sono garantite le fasce di tutela, ossia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, all'interno delle quali verranno garantiti i voli.

Qui di seguito, il comunicato di Enav con gli aerei nazionali/internazionali garantiti. Per chi deve prendere un aereo domani, vi consigliamo di  contattare la propria compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, e di valutare eventuali soluzioni alternative prima di mettersi in viaggio.

lunedì 16 febbraio 2015

Anche Easyjet pizzicata dall’Antitrust–multa per pratica commerciale scorretta

Fonte:
Comunicato stampa 2 febbraio 2015
Con una multa di 170.000 euro, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la compagnia aerea Easyjet con sede nel Regno Unito, specializzata in voli “low cost”, per una pratica commerciale scorretta. Al termine del procedimento avviato il 20 giugno 2014, l’Antitrust ha accertato che l’operatore pubblicizzava attraverso il proprio sito Internet una proposta promozionale a prezzi particolarmente vantaggiosi, “senza rendere evidente in maniera adeguata al consumatore le effettive condizioni e limitazioni dell’offerta”.

lunedì 2 febbraio 2015

Pratica commerciale scorretta–Air France punita da AGCM

Fonte:
AGCM - 22 gennaio 2015
Sanzione di  80.000 euro ad Air France per le limitazioni previste dalla Compagnia in caso di mancata utilizzazione, da parte dei consumatori, della prima tratta di un biglietto andata e ritorno o con destinazioni multiple. 

sabato 24 gennaio 2015

Servizio assistenza costoso–multata Ryanair

Fonte: AGCM
comunicato stampa 19 gennaio 2015 
Sanzione amministrativa per complessivi 550.000 euro a Ryanair, la compagnia aerea irlandese di voli low cost, per pratiche commerciali scorrette. Sotto accusa, in particolare, le modalità di assistenza fornite ai passeggeri attraverso un servizio di call center raggiungibile esclusivamente tramite numerazioni a sovrapprezzo. 

La multa è stata irrogata dall’Antitrust al termine di un procedimento per pratiche scorrette, avviato il 6 giugno 2014 a seguito di numerose segnalazioni di passeggeri e associazioni di consumatori che lamentavano l’estrema difficoltà e onerosità nel mettersi in contatto con l’operatore per esercitare specifiche prerogative contrattuali. 

Tra queste, la richiesta di assistenza per l’imbarco di persone con ridotta mobilità; la scelta di un volo sostitutivo in caso di variazioni al piano di volo disposte dal vettore; la modifica della prenotazione effettuata prima del volo; la richiesta di restituzione delle somme erroneamente addebitate al  momento della prenotazione e di emissione della fattura commerciale per il volo acquistato, oltre all’utilizzazione dei bonus di credito concessi dal vettore. 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso a Ryanair 90 giorni di tempo entro cui comunicare le iniziative adottate per rimuovere i profili di scorrettezza accertati, sui quali la compagnia ha iniziato a intervenire nel corso del procedimento, senza tuttavia averli ancora eliminati. 

Le misure già adottate dalla società hanno riguardato, nello specifico, l’abolizione del numero a sovrapprezzo dedicato all’assistenza prioritaria, la riduzione delle tariffe per l’assistenza telefonica e l’introduzione di un servizio di assistenza via chat, accessibile dal sito web del vettore, che consente al passeggero di interloquire con un addetto al servizio clienti. 

Di questo comportamento della compagnia, l’Agcm ha tenuto conto nella determinazione della sanzione. La decisione si colloca nell’ambito di altri interventi analoghi adottati dall’Autorità sulle modalità di assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, sull’utilizzo di linee telefoniche a sovrapprezzo per esercitare legittime prerogative contrattuali (vedi, da ultimo, la decisione n. 25181 del 12 novembre 2014, su Meridiana Fly - Rimborsi e call center a pagamento, Bollettino ufficiale n. 47/2014).”.

Roma, 19 gennaio 2015

sabato 13 dicembre 2014

I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo

Negli ultimi anni è in crescita il trend dei consumatori che utilizzano l'aereo per muoversi da uno Stato all'altro, o anche verso una città della stessa nazione.

Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.

A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.

La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento,  che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.

La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004


a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio

Negato imbarco (Articolo 4)

Il negato imbarco è la prima fattispecie analizzata dalla norma comunitaria ed è l'ipotesi di "overbooking", ossia quando una compagnia aerea vende un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti previsti sul velivolo.

L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".

Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.

Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.

Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).

Cancellazione del volo (Articolo 5)

E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!

In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.

L'art. 5 è estremamente chiaro: 

"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.".

Ritardo (Articolo 6)

Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di: 

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

In questi casi, la norma prevede che "il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."


b) I diritti del passeggero 
Nelle ipotesi sopra richiamate, il passeggero dispone di una serie di diritti che può/deve esercitare nei confronti del vettore al fine di tutelarsi contro il disagio creato dal professionista.

I diritti che spettano al consumatore sono:

a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);

  • Articolo 7: la compensazione pecuniaria
La norma prevede la compensazione in favore del consumatore nei casi di ritardo o negato imbarco, ossia quando vi è un disagio limitato.

In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a: 

"a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.".

La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.

  • Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
L'articolo 8 tratta l'ipotesi in cui vi sia una cancellazione del volo aereo previsto, con conseguente impossibilità per il passeggero di giungere a destinazione con il velivolo prenotato.

In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa: 

- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.

La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria. 

  • Articolo 9: diritto ad assistenza
Il passeggero ha diritto  ad essere assistito dalla società aerea nel caso in cui vi sia un ritardo o una cancellazione del volo.

In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.".

Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).

Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.


c) Ulteriori danni
Occorre ricordare che i diritti del passeggero sopra sinteticamente richiamati possono essere azionati contemporaneamente, e quindi può essere ottenuta una assistenza immediata (art. 9), ma anche un imbarco alternativo (art. 8).

Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).

In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.

Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".


d) Cosa fare?
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).

L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.
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