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domenica 15 maggio 2022

Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004

L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?

La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.

Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.

Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:

"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; 

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. 

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. 

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".

La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.

Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.

Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

domenica 30 giugno 2019

Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore

Il blog propone, ancora una volta, una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore nel caso di ritardo aereo.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.

La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.

Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?

Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un  danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.

La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.

Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. 

Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.

Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.

Qui la sentenza C - 501/17.

lunedì 31 dicembre 2018

Problemi con il volo aereo? ricorda i tuoi diritti

Questo intervento ha una finalità pratica, ovverosia ricordare i diritti che spettano ai viaggiatori nel caso di cancellazione o ritardo nel volo, ma anche in ipotesi di overbooking o di problemi con il tour operator.

E quindi, visto che siamo nel periodo vacanze, ci sembra opportuno richiamare alcuni punti, già peraltro trattati nel blog.

E quindi, quali sono i diritti del consumatore?
Innanzitutto, vi ricordiamo che i diritti spettanti al consumatore riguardano i casi di ritardo nel volo, cancellazione, negato imbarco e overbooking, così come delineati a livello comunitario (vedi qui).

ln questi casi, al consumatore spettano alcuni diritti, quali:

-  compensazione pecuniaria che varia da 250 euro per voli comunitari e internazionali (distanze pari o inferiori a 1.500 Km) sino a 600 euro per voli internazionali con distanze superiori a 3.500 Km;
- ricerca di un volo alternativo, o rimborso del biglietto;
- assistenza del passeggero per tutto il periodo di attesa, garantendo pasti e bevande per la durata dell'attesa, nonché una adeguata sistemazione in albergo in ipotesi di attesa notturna.

Cosa fare?
Nel caso di disagio, vi conviene inviare subito una mail alla società, lamentando il disagio e chiedendo subito un congruo intervento pecuniario da parte di quest'ultimo, o quantomeno l'assistenza prevista ex lege.

Maggiori informazioni a sos@consumatoreinformato.it. 

lunedì 23 luglio 2018

Ryanair cancella i voli? si alla sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 7 giugno 2018 
L’Autorità Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale pratica commerciale scorretta, l’avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo.

domenica 3 giugno 2018

Sciopero selvaggio: si all'indennizzo del viaggiatore!

Esiste un diritto del passeggero di essere indennizzato nel caso di cancellazione del volo aereo originata da uno sciopero selvaggio!

Questo è il sorprendente principio elaborato dalla Corte di Giustizia confermato con la sentenza che commentiamo questa domenica, ove il giudice è stato chiamato ad interpretare un caso molto frequente nel nostro paese: voli cancellati a causa di uno sciopero di categoria...a chi non è capitato! 

Nel caso di specie, una compagnia aerea subiva l'assenza di molti lavoratori (con assenze formalmente giustificate da ragioni di malattia), trovandosi costretta a cancellare molti voli, con conseguente restituzione del prezzo dei biglietti ai propri clienti.

Alcuni viaggiatori hanno lamentato il danno sofferto dall'improvvisa cancellazione, e si sono rivolti al giudice nazionale chiedendo il ristoro dei danni sofferti.

Il Giudice comunitario, investito della questione da quello nazionale, ha richiamato il Regolamento CE n. 261/2004, norma che prevede, tra l'altro, le norme di assistenza e tutela dei consumatori nel caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco di un volo.

Occorre ricordare, come peraltro già affrontato in questo blog, che sono previsti precisi obblighi per i vettori, chiamati a riconoscere una  “compensazione pecuniaria” in favore dei consumatori.

E' altresì noto che tale dovere alla compensazione pecuniaria soffre un preciso limite: il viaggiatore non ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il disagio sia originato da circostanze eccezionali e quindi non prevedibili.


Un classico esempio di circostanza eccezionale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, caso in cui l'esclusione  all'indennizzo è usualmente opposta alla richiesta del viaggiatore.

Il quesito affrontato dalla Corte di Giustizia è il seguente: rientra tra le circostanze eccezionali anche lo sciopero improvviso dichiarato dai lavoratori di una compagnia aerea?

La risposta offerta dal Giudice comunitario è quella di negare tale carattere allo sciopero, seppur improvviso, dichiarato dai dipendenti della compagnia aerea.

Occorre peraltro osservare che la specifica fattispecie non appare idonea a creare un precedente valevole in ogni caso, in quanto lo sciopero era stato dichiarato a seguito di una improvvisa comunicazione dirigenziale circa una ristrutturazione aziendale, con ridimensionamento del personale.

Ed ecco che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in questa peculiare vicenda, di dover tutelare i viaggiatori e non la società che, di fatto, aveva dato origine allo sciopero dei propri dipendenti. Ciò sulla base di una semplice valutazione, ossia che la ristrutturazione societaria è un normale evento interno alla vita aziendale, il quale può dare origine anche a tagli del personale che devono, di conseguenza, essere previsti dalla società e comunque non possono essere classificati come eventi “imprevedibili” che “nulla hanno a che fare con l’attività del vettore”.

Non si tratta, in altri termini, di un evento esterno al controllo/gestione del vettore, il quale rimane vittima della situazione, trovandosi costretto a cancellare il volo aereo (come ad esempio, nel caso di instabilità politica di un paese).

Lo sciopero del personale, rientrando nel controllo della compagnia aerea, non può rientrare tra i presupposti che giustifichino la cancellazione del volo aereo, privando dell'indennizzo i viaggiatori.

Qui il provvedimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

lunedì 17 luglio 2017

Volo aereo - quali sono i miei diritti?

Abbiamo trattato l'argomento diritti del passeggero molte volte in questo blog, anche riportando sentenze, esperienze e dati emersi in questo settore.

Non vi nascondiamo, però, che le richieste di chiarimento e aiuto provenienti dai consumatori sono molteplici ed incessanti.

Ed allora, ancora una volta, facciamo un breve riassunto dei diritti che spettano al passeggero nel caso di inconvenienti che riguardino il volo prenotato con una compagnia.

domenica 23 aprile 2017

Danno da vacanza rovinata & trasporto aereo: ultime dal Tribunale di Bologna

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento caro a questo blog, ossia i diritti spettanti ai passeggeri rimasti vittime dei ritardi/cancellazioni dei voli per  i quali avevano acquistato il biglietto.

Abbiamo già  affrontato l'argomento, richiamando i principali diritti spettanti al passeggero che si trovi nella spiacevole situazione di veder cancellato il proprio volo aereo, dandovi alcuni suggerimenti pratici.

I principi e le regole fornite dall'Unione Europea sono state seguite con puntualità dalle corti italiane, arrivate a tutelare il consumatore anche in fattispecie estreme (vedi il caso del vulcano islandese): esistono, infatti, anche dei diritti di assistenza ed informazione che gravano sulla compagnia aerea che fornisce un servizio pubblico.

Anche perché è oramai è consolidata la tendenza del consumatore di acquistare online - tramite siti che intercettano le principali compagnie aeree – biglietti relativi a tratte internazionali, e ciò a prezzi relativamente contenuti.

A dieci anni e più dalla predisposizioni di tutele contro i disagi sofferti dai consumatori per ritardi e cancellazioni di voli, si distingue questa recente sentenza del Tribunale di Roma, che recepisce indirizzi della Corte Europea oramai costanti.

1. IL CASO DI SPECIE
Si tratta del classico esempio di “vacanza rovinata”: un’intera famiglia prenota il volo presso la Compagnia “Iberia” per la tratta internazionale Bologna – Santa Cruz De Tenarife, con scalo a Madrid per un’ora e mezza. A causa di un inaspettato e prolungato ritardo di cinque ore all’aeroporto di Bologna, la coincidenza aerea a Madrid viene persa e, insieme ad essa, un giorno intero di vacanza.

La famiglia è costretta ad andare a Santa Cruz il giorno dopo.

Quale rimedio, dunque, è a disposizione per i gravi disagi (ansia e stress, tempo perso etc.) patiti dai passeggeri? 

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL PUNTO
Per problemi su ampia scala (disagi su tratte internazionali), ci vogliono risposte su ampia scala.

La materia in esame è di rilievo “europeo”: l’art. 941 codice della navigazione, per il trasporto aereo di persone e bagagli, fa rinvio alle “norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica”. Quindi, ci si riferisce agli artt. 5, 6 e 7 del  Regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 (vedi) che è la rodata risposta “comunitaria” ad un problema su larga scala: individuare e quantificare gli indennizzi per i ritardi e le cancellazioni dei voli su tratta internazionale (comunitaria o internazionale).

Il “succo” che si ricava da queste norme è la seguente: sono previste compensazioni pecuniarie del valore compreso tra Euro 250,00 e 600,00 (se del caso, anche di più, a discrezione del giudice italiano), quantificati a seconda della lunghezza della tratta e delle ore di ritardo (come minimo, tre ore), per i disagi patiti a causa di ritardi e/o cancellazioni dei voli (v. art. 7 del succitato regolamento). Solo se non si superano le tre ore di ritardo scatta la compensazione a metà (v. art. 7, co. 2).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha preso più volte posizione sull’argomento.

Ecco una breve panoramica:  

(1)  il regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 non è una semplice “grida di manzoniana memoria”, ma mira “tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.” (v. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza 17 marzo 2016, n. 145);

(2) sia il semplice ritardo, sia la cancellazione del volo danno diritto alla compensazione pecuniaria, perché il disagio patito dal passeggero, per perdita di tempo, è lo stesso (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 10 gennaio 2006 - causa C – 344/04); per “cancellazione” si intende addirittura il caso dell’aereo che decolla e poi rientra in aeroporto per avaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.);

(3) la compagnia aerea non indennizza solo se riesce a dimostrare che ritardo e cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali ed inevitabili quali, ad esempio, forte ed improvviso maltempo, scioperi, guerra, cataclismi, anche l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull etc.;

3. IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SUL PUNTO
Il giudice di prime cure romano, sulla scorta dell’abbondante giurisprudenza fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha condannato la Compagnia Iberia ad indennizzare la famiglia la cui vacanza è stata rovinata, per l’importo di Euro 1.200,00, e ciò in applicazione dell’art. 7, co. 1, lett. b) del succitato regolamento. L’indennizzo tiene conto, in particolare, del forte ritardo del volo (cinque ore in più del necessario per giungere a destinazione!), nonostante la Iberia avesse fornito un volo in sostituzione; del fatto che i passeggeri non hanno dimostrato di avere mangiato, soggiornato in albergo, o preso taxi o pullman a causa del ritardo del volo.

4. COSA FARE? ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Anzitutto, è bene conservare la documentazione di tutte le spese ulteriori in conseguenze del volo cancellato o ritardato (es. per pernottamento in albergo, prenotazione di pullman, treni o noleggio auto, spese per i pasti), specie se la compagnia aerea non offre ristoro e albergo o un volo sostitutivo per giungere a destinazione. Tale documentazione è utile per provare il danno patrimoniale (vale a dire il pregiudizio economico e patrimoniale sofferto proprio per via del ritardo o della cancellazione), che si somma all’indennizzo previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Regolamento sopracitato. Infatti, quest’ultimo non esclude risarcimenti supplementari (art. 12, co. 1).

È bene, altresì, scrivere un reclamo alla compagnia aerea ove si chiede l’indennizzo degli importi sopra indicati:  se la compagnia aerea non risponde nel tempo debito, ci si può rivolgere all’ENAC, organismo governativo predisposto per il monitoraggio dei disservizi perpetrati dalle compagnie aeree, sia quelle europee, sia quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal.

In ogni caso, è consigliabile rivolgersi ad un legale che tuteli i diritti del passeggero dinanzi alla competente sede giudiziaria, in genere individuata nel foro di residenza del consumatore.

Di Seguito il testo integrale della sentenza.

sabato 13 dicembre 2014

I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo

Negli ultimi anni è in crescita il trend dei consumatori che utilizzano l'aereo per muoversi da uno Stato all'altro, o anche verso una città della stessa nazione.

Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.

A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.

La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento,  che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.

La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004


a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio

Negato imbarco (Articolo 4)

Il negato imbarco è la prima fattispecie analizzata dalla norma comunitaria ed è l'ipotesi di "overbooking", ossia quando una compagnia aerea vende un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti previsti sul velivolo.

L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".

Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.

Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.

Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).

Cancellazione del volo (Articolo 5)

E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!

In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.

L'art. 5 è estremamente chiaro: 

"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.".

Ritardo (Articolo 6)

Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di: 

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

In questi casi, la norma prevede che "il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."


b) I diritti del passeggero 
Nelle ipotesi sopra richiamate, il passeggero dispone di una serie di diritti che può/deve esercitare nei confronti del vettore al fine di tutelarsi contro il disagio creato dal professionista.

I diritti che spettano al consumatore sono:

a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);

  • Articolo 7: la compensazione pecuniaria
La norma prevede la compensazione in favore del consumatore nei casi di ritardo o negato imbarco, ossia quando vi è un disagio limitato.

In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a: 

"a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.".

La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.

  • Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
L'articolo 8 tratta l'ipotesi in cui vi sia una cancellazione del volo aereo previsto, con conseguente impossibilità per il passeggero di giungere a destinazione con il velivolo prenotato.

In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa: 

- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.

La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria. 

  • Articolo 9: diritto ad assistenza
Il passeggero ha diritto  ad essere assistito dalla società aerea nel caso in cui vi sia un ritardo o una cancellazione del volo.

In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.".

Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).

Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.


c) Ulteriori danni
Occorre ricordare che i diritti del passeggero sopra sinteticamente richiamati possono essere azionati contemporaneamente, e quindi può essere ottenuta una assistenza immediata (art. 9), ma anche un imbarco alternativo (art. 8).

Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).

In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.

Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".


d) Cosa fare?
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).

L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.

domenica 23 novembre 2014

Volo cancellato - Alitalia condannata al risarcimento del danno

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto dibattuto anche in questo blog, ossia la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo (vedi).

La questione è stata affrontata di recente dal Giudice di Pace di Massa, il quale è stato chiamato a decidere in merito ad una vicenda tutt'altro che anomala e che ha visto coinvolta la compagnia aerea Alitalia.

Nel caso di specie, veniva acquistato un biglietto aereo per la tratta Roma - Firenze da parte di  un consumatore toscano, al quale Alitalia comunicava, poco prima della partenza del veivolo, che il volo era stato cancellato, e il trasporto verso la destinazione sarebbe avvenuto con un mezzo alternativo: un autobus.

Il passeggero veniva "imbarcato" sull'autobus alcune ore dopo, e raggiungeva Firenze solo in tarda serata, senza ricevere alcuna assistenza da parte del vettore.

Il consumatore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, contestando alla società la responsabilità esclusiva per il ritardo e i disagi sofferti a causa della condotta negligente del fornitore del servizio aereo.

Il Giudice di Pace di Massa ha ritenuto di accogliere integralmente le domande formulate dal consumatore toscano, ritenendo Alitalia esclusiva responsabile per tutti i danni subiti, avendo quest'ultima violato quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, ossia che nel caso di cancellazione del volo aereo, ai passeggeri deve essere offerta assistenza dal vettore aereo, il quale deve inoltre prevedere un indennizzo (compensazione) in favore del passeggero e proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quello di destinazione.

E il Giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto che Alitalia non abbia adempiuto agli obblighi di assistenza in favore del proprio cliente, né consentendogli di imbarcarsi su un volo aereo che sarebbe arrivato poco dopo in altro aeroporto toscano (Pisa), né garantendogli alcuna assistenza prima del viaggio e durante il percorso sulla tratta Roma - Firenze.

Ed infine, negando ogni forma di compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo era avvenuta per circostanze "eccezionali", che all'esito della fase istruttoria sono state considerate dal GdiP di Massa non sussistenti e comunque non giustificative della carenza di assistenza verso il passeggero.

Il Giudice di Pace di Massa ha, individuata la piena responsabilità di Alitalia, ha condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni pretesi dal consumatore, riconoscendo anche il danno non patrimoniale subito dall'attore, cioé lo stress sofferto per il grave ritardo nel viaggio Roma  - Firenze.

Di seguito sentenza del Giudice di Pace di Massa.

venerdì 8 agosto 2014

Alitalia/Etihad: firmato l’accordo

Fonte: Ansa.it
L'Ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio, e il Ceo di Etihad, James Hogan, hanno firmato il contratto dell'accordo tra le due compagnie. L'accordo è subordinato all'approvazione da parte delle autorità europee.

L'investimento di Etihad in Alitalia è di 1,758 miliardi di euro per ristrutturare la compagnia italiana. Lo ha annunciato il ceo della compagnia degli Emirati Arabi James Hogan illustrando l'alleanza nel corso della conferenza stampa.

"Alitalia è adatta ad essere nostro partner ma dal punto di vista finanziario non funziona bene: non ci sono ricette semplici, noi abbiamo un piano triennale per tornare alla redditività. Vogliamo costruire e crescere insieme". Così il ceo di Etihad James Hoagn.

"Vogliamo un'azienda più sexy, con i migliori servizi possibile". Lo ha detto il ceo di Etihad James Hogan illustrando la partnership con Alitalia. Hogan ha spiegato che "nei prossimi tre mesi non ci sarà una vera rivoluzione ma un'evoluzione".

domenica 12 maggio 2013

Il vulcano islandese non giustifica l'omesso soccorso del vettore in favore del passeggero rimasto bloccato

La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.

L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.

L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

domenica 2 dicembre 2012

Ritardo del volo aereo – rimborso escluso se il vettore dimostra che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali

La Corte di Giustizia torna ad affrontare la tematica inerente il risarcimento del danno spettante al viaggiatore per ritardo del volo, ribadendo l’interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004.

Secondo il giudice comunitario, nel caso in cui il volo aereo parta con tre o più ore di ritardo, il passeggero è legittimato a reclamare una compensazione pecuniaria a  mente dell’art. 7 del citato Regolamento n. 261/2004.

Il diritto di compensazione spetta al passeggero anche nel caso di cancellazione del volo aero, in quanto tale evento viene equiparato dal giudice alla perdita di tempo subita dall'acquirente di un biglietto aereo per ritardo della partenza dell’aereo mobile.

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, la Corte di Giustizia ribadisce altresì che il diritto di compensazione in favore del passeggero è escluso qualora il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato della partenza (o dell’arrivo) sia dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili che lo abbiano di fatto costretto a ritardare la partenza (o l’arrivo a destinazione) anche per ragioni di sicurezza.

Il vettore deve fornire adeguata prova di aver posto in essere tutte le misure idonee per limitare il disagio del passeggero, senza riuscire ad evitare o limitare il ritardo del volo aereo.

Risulta confermato, in conclusione, l'orientamento secondo il quale il vettore aereo può negare al passeggero la compensazione/rimborso del biglietto aereo se tale ritardo è dovuto a circostanza eccezionali ed imprevedibili.

Di seguito il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia lo scorso 23 ottobre 2012.

martedì 4 settembre 2012

Wind Jet - Consumatore Informato in aiuto dei turisti per il rimborso dei biglietti aerei

E alla fine Wind Jet si è fermata, o meglio ha lasciato a terra i molti turisti piemontesi che avevano acquistato i biglietti aerei per poter viaggiare verso la Sicilia nel periodo estivo.

Agosto caldo per i turisti torinesi che avevano programmato le proprie vacanze acquistando il ticket della compagnia aerea low cost.

Wind Jet ha interrotto il proprio servizio e molti turisti sono tornati a casa attraverso altre compagnie aeree che hanno fornito i propri voli, facendo pagare ai malcapitati viaggiattori  supplementi estremamente cari (tra i 150,00 e i 200,00 euro).

Molti consumatori si stanno rivolgendo alla nostra Associazione per poter ottenere il rimborso dell'importo speso per i biglietti aerei acquisiti con Wind Jet, nonchè per il risarcimento del danno per tutti i disagi sofferti in questo periodo.

Consumatore Informato si sta attivando per poter tutelare questi consumatori e consentire loro di poter ottenere quantomeno la restituzione dei soldi spesi per l'acquisto dei biglietti con Wind Jet.

Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.





domenica 24 giugno 2012

Nuovo intervento della Cassazione in materia di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a proporre una sentenza della Cassazione che affronta il tema dei danni che può reclamare il turista nel caso nel caso di disservizi subiti durante il periodo di vacanza trascorso presso un resort o un centro vacanza.

La Cassazione è intervenuta per ribadire il principio che nel caso in cui il tour operator non rispetti i propri obblighi contrattuali è chiamato a risarcire il cliente (turista) non solo del danno patrimoniale subito da quest'ultimo, ma anche del c.d. danno da vacanza rovinata.

Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale.

Il giudice di legittimità, seguendo le norme introdotte negli ultimi anni in materia di "pacchetti vacanza", ha evidenziato ancora una volta che esiste un interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato. Consiste nell'interesse del turista a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato.

Ne consegue che nel caso in cui il tour operator non adempia a tutti i propri obblighi, questi sarà chiamato anche a rispondere del risarcimento dell'eventuale pregiudizio non patrimoniale (disagi psicologici) definito come "danno da vacanza rovinata".

L'aspetto interessante della sentenza che proponiamo di seguito è che il consumatore non deve provare il collegamento tra i disservizi e il danno non patrimoniale (che è in re ipsa - ossia il collegamento è immediato e diretto), ma solo l'esistenza del pregiudizio sofferto.

giovedì 1 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog. Responsabilità del vettore aereo comunitario.

Quale è la responsabilità del vettore comunitario per i danni sofferti dal passeggero? questo argomento è stato oggetto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.

Il vettore vettore aereo comunitario, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione di Montreal, è responsabile anche per quanto riguarda il danno anche da ritardo, ai passeggeri ed ai loro bagagli consegnati a mano.
Sono a carico del vettore comunitario l'obbligo di:
a)      essere munito di valida licenza d'esercizio rilasciato dal paese membro ai sensi del regolamento  del Parlamento europeo e del consiglio.
b)      versare anticipi in caso di morte,(almeno 16.000 d.s.p) o lesioni del passeggero per far fronte ad impellenti necessità economiche
c)       metterle a disposizione passeggero che ne faccia richiesta le tariffe per trasporto dell'eccedenza di peso o un numero di bagagli diverso rispetto alla franchigia prevista
d)      assicurare la propria responsabilità civile a livelli adeguati
Il regolamento comunitario si estende anche alle ipotesi di cancellazione dei voli prevedendo un indennizzo minimo rapportato alla lunghezza chilometrica nel volo acquistato,  qualora di tale cancellazione non sia dato avviso per tempo ai passeggeri, salvo che la stessa sia dovuta ad eccezionale ed inevitabili circostanze.
Compensazione di euro 250 per tutte le tratte aeree fino a 1500 km
Compensazione di euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500km e 3500km.
Compensazione di euro 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle  ipotesi precedenti.
Il regolamento europeo prevede anche forme di assistenza del passeggero, come la messa disposizione di pasti e bevande e all'occorrenza di sistemazione alberghiera.
In ogni caso è espressamente fatto salvo il diritto passeggero che non abbia volontariamente o rinunciato al posto di esigere il risarcimento del danno effettivamente partito, dimostrato nell'ipotesi previste dal regolamento comunitario
Nelle ipotesi di vettore aereo interno il legislatore pone un regime di responsabilità per morte e lesioni personali (incluse quindi quel psichiche) nel passeggero, perdita avaria o ritardo nella riconsegna dei bagagli  richiamando il dettato comunitario ed uniforme in proposito e ponendo azioni integrative in tema di azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo, l'utente nel caso di ricorso.
La Legislazione nazionale prevede inoltre la possibilità per il passeggero di rimborsi totali o parziali del prezzo del passaggio già pagato qualora la partenza e la prosecuzione del viaggio sia impedita per fondate ragioni personali e familiari; trasparenza alla lista l'attesa; responsabilità per mancata esecuzione e prestazione del vettore, con prova liberatoria di aver usato la normale diligenza professionali nell'adozione.
Nel trasporto amichevole invece trova invece applicazione l'articolo 2043 del c.c. che pone a carico del danneggiato la dimostrazione anche solo per la semplice colpa del danneggiate.

Prescrizioni e decadenza. Per di estinzione dell'azione di risarcimento per iscritto in caso di ritardo avrebbe bagaglio consegnato che per far valere il diritto del passeggero giacimento danno sia della persona sia della bagaglio, l'azione deve essere promossa a pena di  decadenza entro due anni dall'arrivo dall'interruzione del trasporto.

giovedì 25 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog. La prenotazione del volo.

L'ultimo incontro radiofonico a Trentino inBlu radio per il mese di agosto è stato dedicato alla prenotazione del volo e ai diritti che spettano al passeggero nel caso in cui si verifichi un qualsiasi disagio causato dalla compagnia aerea.

Al momento della prenotazione, il passeggero ha diritto a ricevere informazioni circa il tragitto aereo ed in particolare:
a)   la compagnia che effettuerà il volo
b)   l'orario del volo
c)   il tipo di aereo mobile
d)   le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
e)   il codice di prenotazione (PNR)
f)    limiti di responsabilità del compagnie aeree in caso di decesso o lesioni dei passeggeri
g)   limiti di responsabilità in caso di danno o distruzione del bagaglio
h)   corrette informazioni circa le modalità e tempi per l'effettuazione del Check in.

Per comprendere meglio la materia di cui andiamo a trattare è opportuno dare alcune definizioni:
- Negato imbarco: i passeggero non viene imbarcato a causa dell'eccessivo numero di prenotazioni.
- Cancellazione del volo: si verifica quando l'aeromobile non parte.
- Ritardo prolungato del volo: si verifica quando la partenza dell'aereomobile è ritardata rispetto all'orario di partenza.
Doveroso precisare il regolamento del Parlamento europeo del 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ai passeggeri in caso di mancato imbarco o di cancellazione del volo o ritardo prolungato, nonché le tutela previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco di cancellazione del volo e di ritardo prolungato si applicano a:
-  voli (di linea,charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- voli (di linea,charter, low cost) in partenza da un  paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati benefici previsti dalla normativa locale.

Per usufruire delle tutele previste dalla legge comunitaria il passeggero inoltre deve:
>        possedere un biglietto aereo
>        avere una prenotazione confermata
>        essersi presentato all'accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla             compagnia o dall’agente di viaggio e comunque entro e  non oltre 45 minuti prima          dell'ora della partenza comunicata.
Dette tutele  inoltre sono previste anche nel caso in cui l'operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato da un altro volo indipendentemente dal motivo.
Non ha comunque diritto a dette tutele in passeggero che viaggia gratuitamente o a tariffa ridotta, o il passeggero a cui viene negato l'imbarco per motivi di salute, sicurezza, in caso di documenti di viaggio non validi.
Non si applicano inoltre a quei voli in partenza dal paese non comunitario con destinazione dei paesi dell'unione europea operati da compagnie non comunitarie.
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