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lunedì 5 novembre 2018

Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair

Segnaliamo con favore l'intervento di AGCM a tutela dei consumatori e contro Ryanair e Wizz Air che avevano mutato le regole per il trasporto (a pagamento) dei bagagli.
Ryanair, in particolare, aveva anticipato le nuove regole di imbarco dei bagagli e che sarebbero dovute entrare in vigore a partire da novembre con il famoso always getting better.
L’Autorità, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione  della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal 1° novembre 2018.
In base alla nuova policy, è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard.
Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore.
Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 gg. le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

venerdì 6 ottobre 2017

Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli

Con il nuovo programma «Always Getting Better», Ryanair  introduce nuove regole in merito ai bagagli (e i relativi costi) che possono essere imbarcati e quelli, invece, che possono essere portati in cabina.

E' noto, infatti, che molti passeggeri preferiscono non imbarcare i bagagli in stiva (pagando i maggiori costi), recandosi direttamente al gate ove imbarcano a mano due borse di piccole dimensioni.

Chi ha viaggiato con Ryanair può facilmente confermare che le cappelliere sono piene di bagagli, tant'è che non di rado si segnalano ritardi nelle partenze a causa dell'impossibilità di poter imbarcare comodamente tutte le borse.

Always getting better


Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare  i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.

Dal prossimo 1° novembre 2017, Ryanair ha previsto nuove norme in materia di bagagli, prevedendo quanto segue:
  • Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
  • Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
  • La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.

Fate attenzione alle nuove regole previste da Ryanair, al fine di evitare inutili attese o incomprensioni al momento dell'imbarco. Qui di seguito, il programma Always getting better di Ryanair.

domenica 8 gennaio 2017

Smarrimento del bagaglio & diritto di risarcimento - Giudice di Pace di Messina in favore dei consumatori

Lo smarrimento (o la distruzione) del bagaglio che portiamo con noi durante un volo aereo è circostanza tutt'altro che rara ed è oggetto della sentenza che vi proponiamo  di seguito.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, richiamando anche altre sentenze ove i giudici hanno riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale (ma anche non patrimoniale) conseguente allo smarrimento delle valige di viaggio.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato seguito anche dal Giudice di Pace di Messina, chiamato a valutare il risarcimento del danno preteso da un consumatore che aveva visto smarrito il bagaglio durante il viaggio aereo nel tratto Catania - Torino.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, a Torino, il consumatore aveva lamentato alla compagnia aerea di non aver trovato il proprio bagaglio, proponendo formale reclamo.

Il Giudice di Pace di Messina ha premesso che "lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio  è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'attendibilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore".

E quindi,  a fronte di una contestazione operata dal consumatore, l'onere della prova rispetto a questo evento grava sul vettore chiamato a dimostrare, quanto meno, che lo smarrimento non sia avvenuto per condotta inadempiente della compagnia aerea.

Il Giudice richiama la Convenzione di Montreal, la quale introduce specifici parametri di valutazione della condotta del vettore, del danno patrimoniale  e non patrimoniale da riconoscere al viaggiatore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio trasportato.

Il Giudice di Pace di Messina, accertata la responsabilità del vettore per il danno sofferto dal viaggiatore, ha riconosciuto il danno non patrimoniale "legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con ritardo di quattro giorni" e quantificato in via equitativa in euro 500,00.

Qui la sentenza.

domenica 25 agosto 2013

Viaggio aereo e bagagli smarriti: il parente può chiedere il rimborso

La sentenza della Corte di Giustizia Europea che vi proponiamo di seguito affronta il sempre attuale tema della responsabilità del vettore aereo per lo smarrimento dei bagagli del passeggero.

La vicenda riguarda una famiglia spagnola che si imbarca con la compagnia aerea Iberia per un viaggio da Barcellona a Parigi, portando con se i rituali bagagli.

Durante il percorso aereo, parte dei bagagli viene smarrita e i consumatori spagnoli agiscono in giudizio contro Iberia per chiedere il risarcimento del danno, in applicazione della Convenzione di Montreal, entrata in vigore in Europa a partire dal giugno 2004.

La Convenzione prevede che nel caso di smarrimento dei bagagli, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, se tale evento è causato dalla condotta negligente del vettore.

La compagnia aerea è esente di responsabilità solo quando la perdita dei bagagli è dovuta a circostanza che esula dalla propria volontà, ossia per evento fortuito.

L'art. 22, comma 2 della Convenzione di Montreal limita il danno che può essere preteso dal passeggero, affermando che «Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo [DSP] per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».

Ogni passeggero ha diritto a 1.000 diritti speciali di prelievo (pari ad euro 1.000) per ogni bagaglio perduto, sempreché avanzi richiesta di rimborso nei termini di legge.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva ad oggetto la possibile applicazione delle norme in materia di diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio anche all'ipotesi in cui il passeggero avanzi domanda di risarcimento per la perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero.

Nel caso spagnolo, infatti, in uno dei bagagli della famiglia spagnola erano contenuti documenti e beni preziosi di altro componente del nucleo familiare e quindi il quesito sottoposto al giudice comunitario è semplice: il reclamo della perdita del bagaglio può essere fatta anche da altro passeggero, diverso dal titolare, ma che abbia posto dei propri beni nella bagaglio di quest'ultimo?

La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata affermativa, osservando che “ai fini del risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, spetta ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.”.

E quindi, la parte che intenda chiedere il risarcimento alla compagnia aerea per la perdita di un bagaglio di altri deve dimostrare di essere legittimata a chiedere tale rimborso, ed in particolare che in tale bagaglio perduto siano contenuti propri beni e cose preziose, e cioè, come dice il Giudice comunitario “a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.”.

Nel caso di specie, deve essere considerata legittima la richiesta di rimborso avanzata dal passeggero per i bagagli di un altro viaggiatore, laddove vi sia un rapporto di parentela.

Di seguito, il testo della sentenza.

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

giovedì 18 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il volo aereo

Questa settimana ci siamo soffermati sul volo aereo e sulle particolarità di qusto tipo di rapporto contrattuale.

Con il termine di contratto di trasporto di persone s'intende solitamente il negozio giuridico in cui un soggetto denominato vettore, si impegna trasferire, da un  luogo ad un altro persone o cose.
Secondo l'articolo 1678 c.c " con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Naturalmente, parlando di trasporto non vi è compreso  solo il trasporto vero e  proprio,  ma anche tutte le fasi di movimento del veicolo, le soste, le operazioni preparatorie o consequenziali al vero e proprio trasferimento. Infatti si considero come avvenuti durante il viaggio anche eventi dannosi che si sono verificati anche nelle fasi preparatorie del trasporto in senso stretto (soste e fermate del veicolo).
Per quanto ci riguarda in questa puntata  porremo particolare attenzione al trasporto di persone  con un cenno anche al trasporto del bagaglio.
Il  trasporto del bagaglio infatti è considerato una prestazione accessoria del  contratto di trasporto del passeggero. Per bagaglio, se non vi sono particolari indicazioni nelle condizioni generali di trasporto o specifiche pattuizioni contrattuali, si deve intendere quel complesso di oggetti  di carattere personale in senso lato che il passeggero desidera viaggino con lui contemporaneamente, così da poterne disporre nel corso del trasporto di averli ed immediata disposizione al momento dell’arrivo. Le tariffe e gli usi appaiono estremamente elastici in ordine al predetto carattere personale bagaglio così da ricomprendervi oggetti di uso professionale (strumenti di lavoro campioni eccetera) quante cose destinate al commercio il consumo purché di modeste quantità e dimensioni e con le convenientemente imballate.
Si distingue tra bagaglio a mano, di cui passeggero mantiene la custodia, e bagaglio consegnato al vettore di cui il vettore ne assume la custodia.
La responsabiliè del vettore nel traspoto aereo di persona è regolata principlmente da due normative:
  • Convenzione per l'unificazione di  alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre del 2003.
    Detta convenzione si applica ad ogni trasporto di aereomobile i cui punti di partenza e destinazioni, previste contrattualmente si trovino secondo le previsioni del contratto  sul territorio di due Stati entrambi i contraenti dell'una o dell'altra convenzione, oppure anche su quello di un paese contraente purché sia contrattualmente previsto uno scalo in un altro Stato .
  • Normativa comunitaria:
  • Regolamento (CE) n 261/2004 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • Decreto legislativo del 27 gennaio 2006 n. 69 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n 261/2004"

La convenzione di Montreal
La convenzione di Montreal  è caratterizzata da una presunzione di responsabilità del vettore aereo internazionale per morte e lesioni corporali del passeggero, oppure in caso di distruzione di perdita ed avaria del bagaglio consegnato.
Detta responsabilità può essere superata dal vettore dimostrando che gli eventi che hanno causato la lesione sono dovuti in  tutto o in parte ad imprudenza o negligenza del viaggiatore dei suoi aventi causa.
In caso di  risarcimento  del danno all'incolumità fisica,  superiore alla misura 113.120 d.s.p (diritti speciali di prelievo) è consentito al vettore aereo internazionale di dare prova liberatoria che il predetto danno è esclusivamente dovuto all'atto illecito o negligenza od omissione di terzi, rispondendo  comunque lo stesso vettore per l'intero pregiudizio patito dal trasportato anche nell'ipotesi di suo concorso  per  colpa propria o dei propri dipendenti.
Per il danno da semplice ritardo, il vettore ed internazionale può invece dare la prova liberatoria di aver adottato nell'occasione tutte le misure necessarie e possibili secondo il criterio della diligenza professionale per evitare il danno.
Per i pregiudizi all'incolumità fisica del passeggero il vettore aereo non beneficia di limitazioni di responsabilità.
Massimali invece sono previsti per il danno da ritardo del passeggero (4694 d.s.p.,) o per distruzione o perdita o avaria o ritardo per bagaglio consegnato da ciascun passeggero (1131 d.s.p.) salva la dichiarazione di particolare interesse dello stesso alla perfetta e puntuale riconsegna a destinazione  per bagaglio consegnato , fatta al momento dell'affidamento del stesso vettore.
Il ritiro senza riserve del bagaglio, comporta la presunzione semplice che lo stesso non ha subito danni. Inoltre qualora fossero danni occulti o non facilmente individuabili il consumatore deve presentare immediato reclamo scritto, entro e  comunque non oltre sette giorni della consegna.
E nulla ogni clausola contrattuale volta ad escludere la responsabilità del vettore o porre limiti inferiori a quelli fissati dalla convenzione di Montreal.
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