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domenica 8 aprile 2018

Ho perso la coincidenza dell'aereo. Cosa devo fare?

◼   il fenomeno: quando viaggiamo, diamo per scontato che il volo "fili liscio", persone e bagagli siano imbarcati e nessuno venga lasciato a terra. 

Tuttavia, non sempre le cose vanno come dovrebbero e, anzi, coi voli sovraffollati dell'alta stagione sono frequentissimi ritardi, permanenze negli scali di mezza Europa e, soprattutto, perdite di coincidenze


Abbiamo già fornito una sorta di "decalogo" su cosa fare per ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni in caso di ritardo e negato imbarco, specie per i voli diretti (v. i diritti del passeggero).


Cosa succede, tuttavia, se a causa di un ritardo perdi la coincidenza? 

La risposta non è immediata. Se la compagnia aerea afferma di essere responsabile per il proprio volo e non anche per quello successivo, il viaggiatore che voglia ottenere la compensazione deve porsi queste altre due domande.  

(1) ho titolo per citare in giudizio la compagnia aerea, anche quando afferma di non essere la controparte contrattuale? 


(2) qual è il giudice davanti al quale faccio la causa? Quello del luogo di partenza, quello in cui è avvenuto lo scalo oppure quello della destinazione?   


Con la sentenza in commento, resa il 07/03/2018 nella causa C-274/16, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha risposto a questi interrogativi.


◼   La fattispecie: nel caso in esame, con un'unica prenotazione i passeggeri hanno prenotato un volo dalla Spagna alla Germania con scalo in un paese comunitario.


I malcapitati viaggiatori hanno poi citato in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo, che aveva provocato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo.

Il giudice tedesco, in dubbio sulla propria competenza territoriale, ha sollevato diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.  

   - il "luogo di esecuzione" (di cui al Regolamento 44/2001) si riferisce anche alla destinazione del passeggero, benché il disguido si sia verificato nella prima tratta e sia stato citato il primo vettore?;

   -  il diritto alla compensazione pecuniaria fatto valere dal passeggero nei confronti del primo vettore aereo che non sia controparte contrattuale può essere considerato "materia contrattuale" (di cui al Regolamento 44/2001)? 

◼   Il ragionamento della Corte: secondo i giudici lussemburghesi, il fatto che la domanda di compensazione sia stata proposta al primo vettore, e non al secondo, è priva di pregio.  

Questo perché lo schema da cui partire è quello del contratto di trasporto aereo con coincidenza: grazie ad un’unica prenotazione, il vettore aereo trasporta il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.  

A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento 261/2004 dispone che “allorché un vettore aereo operativo, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

In altre parole, anche se la compagnia aerea si impegna a trasportare il passeggero fino allo scalo, diviene responsabile anche della tratta successiva, perché si guarda a tutto il tragitto e non alle tratte di cui è composto. 

Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha affermato che " il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere parimenti considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, [...] a scelta dell’attore, del tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o di quello del luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in [...] contratto" . 

In particolare, in questo caso, il luogo di esecuzione è stato quello di arrivo del secondo volo.

◼   riferimenti operativi: è evidente che la Corte di Giustizia non ha badato tanto ai formalismi, quanto al servizio visto nella sua globalità


In altre parole, il viaggiatore ben può citare la compagnia aerea che, almeno formalmente, non è parte contrattuale, purché quest'ultima abbia effettuato almeno un trasporto e nel biglietto di prenotazione ci sia il riferimento allo scalo. 

Quanto al foro della causa, in favor verso il viaggiatore, si privilegia il luogo in cui ha esecuzione il contratto, che può essere sia il punto di partenza che quello di arrivo dell'aereo. 

In riferimento a quanto abbiamo già visto qualche settimana fa, è importante che il viaggiatore si comporti in questo modo: 

(1) conservare il titolo di viaggio; 

(2) sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea per il ritardo e chiedere la compensazione e/o il risarcimento del danno secondo le norme regolamentari; 

(3) nel caso la compagnia aerea può rigettare il reclamo affermando di non essere controparte contrattuale. In questo caso, è bene rivolgersi ad un'associazione consumatori od un legale, producendo il titolo di viaggio e descrivendo, con molto scrupolo e documentazione a supporto, come è avvenuto il ritardo e le sue cause. 

Se è vero che è la compagnia aerea a dover dimostrare di aver adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni e, nel caso, che i voli non hanno subito ritardi (v. qui), è bene rappresentare al legale ogni circostanza nota ed utile a fare chiarezza sulle ragioni del ritardo.

Per approfondire, leggi qui sotto la sentenza della Corte di Giustizia della UE.  

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

giovedì 1 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog. Responsabilità del vettore aereo comunitario.

Quale è la responsabilità del vettore comunitario per i danni sofferti dal passeggero? questo argomento è stato oggetto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.

Il vettore vettore aereo comunitario, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione di Montreal, è responsabile anche per quanto riguarda il danno anche da ritardo, ai passeggeri ed ai loro bagagli consegnati a mano.
Sono a carico del vettore comunitario l'obbligo di:
a)      essere munito di valida licenza d'esercizio rilasciato dal paese membro ai sensi del regolamento  del Parlamento europeo e del consiglio.
b)      versare anticipi in caso di morte,(almeno 16.000 d.s.p) o lesioni del passeggero per far fronte ad impellenti necessità economiche
c)       metterle a disposizione passeggero che ne faccia richiesta le tariffe per trasporto dell'eccedenza di peso o un numero di bagagli diverso rispetto alla franchigia prevista
d)      assicurare la propria responsabilità civile a livelli adeguati
Il regolamento comunitario si estende anche alle ipotesi di cancellazione dei voli prevedendo un indennizzo minimo rapportato alla lunghezza chilometrica nel volo acquistato,  qualora di tale cancellazione non sia dato avviso per tempo ai passeggeri, salvo che la stessa sia dovuta ad eccezionale ed inevitabili circostanze.
Compensazione di euro 250 per tutte le tratte aeree fino a 1500 km
Compensazione di euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500km e 3500km.
Compensazione di euro 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle  ipotesi precedenti.
Il regolamento europeo prevede anche forme di assistenza del passeggero, come la messa disposizione di pasti e bevande e all'occorrenza di sistemazione alberghiera.
In ogni caso è espressamente fatto salvo il diritto passeggero che non abbia volontariamente o rinunciato al posto di esigere il risarcimento del danno effettivamente partito, dimostrato nell'ipotesi previste dal regolamento comunitario
Nelle ipotesi di vettore aereo interno il legislatore pone un regime di responsabilità per morte e lesioni personali (incluse quindi quel psichiche) nel passeggero, perdita avaria o ritardo nella riconsegna dei bagagli  richiamando il dettato comunitario ed uniforme in proposito e ponendo azioni integrative in tema di azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo, l'utente nel caso di ricorso.
La Legislazione nazionale prevede inoltre la possibilità per il passeggero di rimborsi totali o parziali del prezzo del passaggio già pagato qualora la partenza e la prosecuzione del viaggio sia impedita per fondate ragioni personali e familiari; trasparenza alla lista l'attesa; responsabilità per mancata esecuzione e prestazione del vettore, con prova liberatoria di aver usato la normale diligenza professionali nell'adozione.
Nel trasporto amichevole invece trova invece applicazione l'articolo 2043 del c.c. che pone a carico del danneggiato la dimostrazione anche solo per la semplice colpa del danneggiate.

Prescrizioni e decadenza. Per di estinzione dell'azione di risarcimento per iscritto in caso di ritardo avrebbe bagaglio consegnato che per far valere il diritto del passeggero giacimento danno sia della persona sia della bagaglio, l'azione deve essere promossa a pena di  decadenza entro due anni dall'arrivo dall'interruzione del trasporto.

giovedì 18 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il volo aereo

Questa settimana ci siamo soffermati sul volo aereo e sulle particolarità di qusto tipo di rapporto contrattuale.

Con il termine di contratto di trasporto di persone s'intende solitamente il negozio giuridico in cui un soggetto denominato vettore, si impegna trasferire, da un  luogo ad un altro persone o cose.
Secondo l'articolo 1678 c.c " con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Naturalmente, parlando di trasporto non vi è compreso  solo il trasporto vero e  proprio,  ma anche tutte le fasi di movimento del veicolo, le soste, le operazioni preparatorie o consequenziali al vero e proprio trasferimento. Infatti si considero come avvenuti durante il viaggio anche eventi dannosi che si sono verificati anche nelle fasi preparatorie del trasporto in senso stretto (soste e fermate del veicolo).
Per quanto ci riguarda in questa puntata  porremo particolare attenzione al trasporto di persone  con un cenno anche al trasporto del bagaglio.
Il  trasporto del bagaglio infatti è considerato una prestazione accessoria del  contratto di trasporto del passeggero. Per bagaglio, se non vi sono particolari indicazioni nelle condizioni generali di trasporto o specifiche pattuizioni contrattuali, si deve intendere quel complesso di oggetti  di carattere personale in senso lato che il passeggero desidera viaggino con lui contemporaneamente, così da poterne disporre nel corso del trasporto di averli ed immediata disposizione al momento dell’arrivo. Le tariffe e gli usi appaiono estremamente elastici in ordine al predetto carattere personale bagaglio così da ricomprendervi oggetti di uso professionale (strumenti di lavoro campioni eccetera) quante cose destinate al commercio il consumo purché di modeste quantità e dimensioni e con le convenientemente imballate.
Si distingue tra bagaglio a mano, di cui passeggero mantiene la custodia, e bagaglio consegnato al vettore di cui il vettore ne assume la custodia.
La responsabiliè del vettore nel traspoto aereo di persona è regolata principlmente da due normative:
  • Convenzione per l'unificazione di  alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre del 2003.
    Detta convenzione si applica ad ogni trasporto di aereomobile i cui punti di partenza e destinazioni, previste contrattualmente si trovino secondo le previsioni del contratto  sul territorio di due Stati entrambi i contraenti dell'una o dell'altra convenzione, oppure anche su quello di un paese contraente purché sia contrattualmente previsto uno scalo in un altro Stato .
  • Normativa comunitaria:
  • Regolamento (CE) n 261/2004 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • Decreto legislativo del 27 gennaio 2006 n. 69 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n 261/2004"

La convenzione di Montreal
La convenzione di Montreal  è caratterizzata da una presunzione di responsabilità del vettore aereo internazionale per morte e lesioni corporali del passeggero, oppure in caso di distruzione di perdita ed avaria del bagaglio consegnato.
Detta responsabilità può essere superata dal vettore dimostrando che gli eventi che hanno causato la lesione sono dovuti in  tutto o in parte ad imprudenza o negligenza del viaggiatore dei suoi aventi causa.
In caso di  risarcimento  del danno all'incolumità fisica,  superiore alla misura 113.120 d.s.p (diritti speciali di prelievo) è consentito al vettore aereo internazionale di dare prova liberatoria che il predetto danno è esclusivamente dovuto all'atto illecito o negligenza od omissione di terzi, rispondendo  comunque lo stesso vettore per l'intero pregiudizio patito dal trasportato anche nell'ipotesi di suo concorso  per  colpa propria o dei propri dipendenti.
Per il danno da semplice ritardo, il vettore ed internazionale può invece dare la prova liberatoria di aver adottato nell'occasione tutte le misure necessarie e possibili secondo il criterio della diligenza professionale per evitare il danno.
Per i pregiudizi all'incolumità fisica del passeggero il vettore aereo non beneficia di limitazioni di responsabilità.
Massimali invece sono previsti per il danno da ritardo del passeggero (4694 d.s.p.,) o per distruzione o perdita o avaria o ritardo per bagaglio consegnato da ciascun passeggero (1131 d.s.p.) salva la dichiarazione di particolare interesse dello stesso alla perfetta e puntuale riconsegna a destinazione  per bagaglio consegnato , fatta al momento dell'affidamento del stesso vettore.
Il ritiro senza riserve del bagaglio, comporta la presunzione semplice che lo stesso non ha subito danni. Inoltre qualora fossero danni occulti o non facilmente individuabili il consumatore deve presentare immediato reclamo scritto, entro e  comunque non oltre sette giorni della consegna.
E nulla ogni clausola contrattuale volta ad escludere la responsabilità del vettore o porre limiti inferiori a quelli fissati dalla convenzione di Montreal.
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