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domenica 5 novembre 2023

Buoni postali serie P e Q: anche l'arbitro si adegua alla Cassazione!

Anche l'ABF ha deciso, infine, di adeguarsi all'orientamento consolidato espresso dalla Corte di Cassazione, seguendo le nuove direttive ribadite anche di recente (vedi qui), con le limitazioni intervenuto nel 1986.

Anche l'arbitro ritiene, di conseguenza, pienamente applicabile anche ai buoni P e Q la riduzione del tasso di rendimento intervenuta con il decreto ministeriale 13 giugno 1986 e non la tabella indicata nel tergo dei buoni postali emessi.

Qui di seguito, il provvedimento del Collegio di coordinamento n. 9321/2023.

domenica 22 ottobre 2023

Buoni fruttiferi postali serie P e Q: nuovo intervento della Cassazione

Si torna a parlare, con il nostro intervento odierno, dei buoni fruttiferi postali emessi con la serie "P" e "Q" e già argomento trattato in questo blog.

Come è noto questi titoli sono stati emessi nel 1986, prevedendo un determinato tasso di interesse che, in seguito, è stato variato al ribasso, non mantenendo la promessa di importante resa a fronte di un vincolo temporale di venti o trent’anni.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1986, infatti, era stata decisa una importante riduzione del tasso di interesse applicato a questi titoli di stato, peraltro del tutto distinto da quello riportato sul documento cartaceo consegnato al cliente.

La vicenda ha avuto già un epilogo con la sentenza 3963/2019 con la quale la Cassazione ha affermato la liceità della riduzione del tasso dei buoni fruttiferi, ma è stata oggetto di ulteriori interventi giurisprudenziali in questi ultimi anni, anche con effetto retroattivo.

Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2020 (vedi qui), ove ha ritenuto di considerare legittimo il sistema normativo che ha previsto l'efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius, dei tassi di interesse disposte per le serie dei buoni fruttiferi postali, non ledendo l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma trova applicazione solo con l'entrata in vigore del decreto.

Il punto riguarda l'applicazione delle norme del 1986 anche per emissioni antecedenti (ad esempio le serie P e Q) ove sul certificato vengono indicate determinate condizioni contrattuali con conseguente legittimo affidamento del consumatore ad incassare il tasso pattuito.

La Cassazione risolve la questione con il seguente principio di diritto: “Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il “senso letterale delle parole” alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.

In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo".

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 25583/2023.

sabato 26 novembre 2022

Buoni postali - Antitrust sanziona Poste per non aver informato i clienti della prescrizione!

Fonte: comunicato stampa
4 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono d
evolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

domenica 22 marzo 2020

Corte Costituzionale: legittima la riduzione del tasso dei buoni fruttiferi prima del 1986

Torniamo a trattare la questione buoni fruttiferi postali, già oggetto di nostri precedenti interventi (vedi qui), e vi segnaliamo la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del ribasso del tasso di interesse per i buoni emessi prima del 1986.

Occorre ricordare che il citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha diminuito vertiginosamente il tasso d’interesse applicato rispetto a quello pattuito e riportato sui buoni cartacei. 

Come già evidenziato nel blog, molti consumatori si sono rivolti ai giudici, contestando la legittimità della riduzione del tasso di interesse fondata su un atto unilaterale, privo di adeguata informativa La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata risolta dal Giudice di legittimità che ha considerato legittima la modifica unilaterale del tasso di interesse essendo “consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione”.

Con questa argomentazione, il Giudice di legittimità ha di fatto legittimato la riduzione degli interessi applicati al cliente dalle poste. 

La Corte Costituzionale ha, per contro, considerato legittima tale norma anche in riferimento ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore della norma del 1986, non considerando lesiva degli interessi dei consumatori l'art. 173 del DPR n. 156/1973, norma che prevede l'effetto retroattivo dell'eventuale riduzione degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020.

domenica 1 settembre 2019

Buoni serie "O" - ABF ancora contro i risparmiatori

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario si allinea all'orientamento definitivamente indicato dalla Corte di Cassazione in materia di buoni fruttiferi, così definitivamente affossando le speranze dei molti risparmiatori che hanno richiesto il maggior rimborso degli interessi.

Abbiamo già trattato diffusamente la questione (vedi qui)  evidenziando come il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 abbia sensibilmente ridotto i tassi d’interesse riconosciuti ai risparmiatori, sicuramente inferiore a quello riportato sui buoni cartacei all'atto della sottoscrizione.

La Cassazione, con decisione  richiamata dall'ABF nel provvedimento in lettura, ha ritenuto legittima la riduzione operata dal citato decreto, legittimando la riduzione degli interessi riconosciuti al risparmiatore (vedi qui).


Di seguito, il provvedimento del Collegio di Torino.

domenica 7 aprile 2019

Cassazione: decisione definitiva sui buoni fruttiferi postali

Torniamo a trattare l’argomento sui buoni fruttiferi postali (bfp), in quanto la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 3963 dell’11 febbraio 2019, sta facendo discutere il web, tanto che alcuni l’hanno già definita la sentenza “salva Poste”. 

La vicenda è nota, anche per essere stata più volte trattata dalla nostra Associazione (v. qui): essa riguarda la variazione al ribasso dei tassi d’interesse su due serie di buoni fruttiferi postali, e più precisamente quelli della serie P e Q risalenti a prima del 1986, quando l’inflazione italiana toccava la doppia cifra.

Queste serie di buoni fruttiferi postali – risalenti agli anni ottanta – promettevano grossi guadagni a fronte di un vincolo temporale di venti o trent’anni.


Tuttavia, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, oramai conosciuto anche dai risparmiatori che per anni hanno atteso di riscuotere la rendita, ha diminuito vertiginosamente i tassi d’interesse rispetto a quelli sottoscritti in posta e riportati sui buoni cartacei.

Nel corso degli anni, molti risparmiatori traditi hanno fatto ricorso contro Poste Italiane per vedersi riconosciuti il tasso di interesse indicato sui buoni: il cavallo di battaglia delle iniziative legali era soprattutto quello che il Ministero, oltre ad aver agito unilateralmente e a colpi di decreto, ha modificato i tassi a sostanziale insaputa di chi aveva sottoscritto i buoni fruttiferi.

Diversi tribunali e giudici di pace italiani, sparsi a macchia di leopardo sullo stivale, hanno dato ragione al risparmiatore, non condividendo la scelta autoritaria del Ministero, in passato parte del rapporto di diritto privato per tramite di Cassa Depositi e Prestiti, di diminuire drasticamente i tassi di rendimento.

In questo contesto, tuttavia, è giunta come un fulmine a ciel sereno la Corte di Cassazione che, va però precisato, non riguarda i buoni fruttiferi postali emessi dopo l’introduzione del decreto.

La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di contrasto creatosi in merito all'applicabilità - negativa in termini di rimborso degli interessi (vedi qui) - ed è stata così risolta dagli Ermellini.

Sulla scorta di argomenti di ordine formale, è stato detto che “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.”

Tuttavia, l’argomento forse più rilevante – e ad opinione di chi scrive foriero di ulteriori sviluppi e duelli nelle aule dei Tribunali – è il seguente: “vi è da dire che, a fronte di una normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo.”.

In altre parole, gli Ermellini hanno affermato che, poiché lo stato e la pubblica amministrazione sono, per definizione, soggetti affidabili, allora possono ad un tempo essere parte di un rapporto privatistico e, poi, modificare le regole del contratto di propria spontanea iniziativa e senza informare il consumatore, se non tramite la Gazzetta Ufficiale.


A nostra opinione, desta perplessità il fatto che la Cassazione non abbia tenuto conto di diverse norme costituzionali, e tra queste l’art. 47, co.1, della Cost., norma che tutela il risparmio.


In un epoca come la nostra, in cui il ruolo della finanza è sempre più forte, si pone il problema di come il risparmio viene difeso non in quanto tale, ma come investimento per favorire sviluppo economico e sociale: vale a dire che, se non ho capitali, nemmeno posso investire e creare posti di lavoro.

In questo contesto, la tutela del risparmio, allora, dovrebbe passare attraverso norme che assicurino ai risparmiatori, in modo pratico ed efficace, la conoscenza delle condizioni di investimento dei propri risparmi, e quindi dei tassi di rendimento.

Poca cosa, dunque, è la comunicazione tramite la Gazzetta Ufficiale: affidarsi a tale strumento, che non tutti consultano nella vita di tutti i giorni, significa relegare ad una mera eventualità la circostanza che il risparmiatore sia informato sui propri investimenti da parte dello stato. 

Bisogna peraltro segnalare alcune voci che si sono poste fuori dal coro ed hanno evidenziato l'ovvietà della decisione assunta dal Giudice di Legittimità, la quale non ha sostanzialmente danneggiato gli interessi dei risparmiatori (vedasi qui).

Di seguito trovi la sentenza per esteso. 

lunedì 31 luglio 2017

Investimenti con rendimento nullo, così si evita di pagare il bollo

Fonte: Fatto Quotidiano 4-5-2017
È vero che gl'italiani hanno un'idiosincrasia per le tasse. Ma è giustificata l'irritazione di un piccolo risparmiatore colpito da un'imposta a fronte di un rendimento nullo, se non peggio. Sopra i 5.000 euro si paga infatti il bollo dello 0,2% annuo su titoli di Stato, obbligazioni, azioni ecc. Subiscono tale balzello per esempio i Btp 1-5-2019 con un rendimento netto a scadenza già negativo, ai prezzi attuali. Ma il bollo viene applicato anche su conti correnti, libretti ecc., in particolare nella misura fissa di 34,2 euro l'anno, sempre a prescindere dagli eventuali costi di tenuta conto. Su seimila euro tale patrimoniale abbatte quindi il capitale dello 0,57%, cioè praticamente quanto l'odiatissimo prelievo del Governo Amato.
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