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domenica 15 giugno 2025

Che sia vero risarcimento se Poste Italiane ritarda la consegna (non solo il costo del francobollo)

Il provvedimento oggetto di questo nostro commento riguarda di Poste Italiane e cosa si può ottenere, come risarcimento, nel caso del ritardo nella consegna.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8070/2024, ha segnato un punto fermo nella eterna battaglia tra l'ex monopolista del servizio postale e gli utenti: se una spedizione arriva in ritardo e causa un danno, Poste Italiane non può cavarsela con il solo rimborso del costo della spedizione (come i famosi 9 euro del “Posta Celere”), ma deve risarcire il danno reale, se dimostrato e prevedibile.

Occorre premettere che il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini è estremamente particolare, in quanto riguardava un’offerta per una gara d’appalto arrivata in ritardo proprio a causa del disservizio postale. 

La società mittente, rimasta esclusa nonostante la sua fosse l’offerta migliore, ha citato in giudizio Poste chiedendo i danni per il ritardo nella consegna. Quest'ultima si è difesa, tra l'altro, invocando le varie clausole limitative della responsabilità. 

La vicenda è terminata in Cassazione, la quale ha detto NO: quelle clausole sono nulle, perché in contrasto con principi costituzionali e con la parità tra utenti e gestori del servizio.

Cosa significa per i consumatori?

Se una società pubblicizza un servizio - "veloce e garantito"-  nel caso di malfunzionamento, i diritti dei consumatori devono essere tutelati in modo più efficace. Poste Italiane non può limitarsi a restituire il prezzo pagato, ma deve rispondere dei danni.

Una vittoria per il principio della responsabilità vera e non solo simbolica, a tutela di chi si affida – in buona fede – a servizi essenziali.

Corte di Cassazione III^ Sez. Civ. Ordinanza n. 8070/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 26 novembre 2022

Buoni postali - Antitrust sanziona Poste per non aver informato i clienti della prescrizione!

Fonte: comunicato stampa
4 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono d
evolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

domenica 19 giugno 2022

Digital wallet - Poste Italiane condannata a rimborsare il consumatore per i prelievi fraudolenti

Questa domenica torniamo a trattare un tema a noi caro, ossia la responsabilità di Poste Italiane per i prelievi fraudolenti avvenuti sul conto dei vari clienti a seguito di una attività di spoofing.

Ricordiamo che  Caller ID Spoofing (o solo spoofing) è una particolare tecnica di manipolazione dell'identità telefonica, attraverso la quale sul vostro display appare un numero di telefono di altri, al fine di contattare la vittima designata ed ottenere dati personali.

Il malfattore utilizza questo sistema con il fine di truffare il consumatore, attraverso utenze conosciute dal destinatario della telefonata, in modo tale che questi risponda alla chiamata e così  attivando il servizio di sollecitazione telefonica o, ancor peggio, un servizio a pagamento.

E' chiaro che questa tecnica si è sviluppata grazie alle nuove linee di  telefonia Voice over IP (VOIP), ossia attraverso il protocollo TCP/IP, evitando le linee telefoniche tradizionali.

Invero, questo fenomeno non è recente, ma si è sviluppato in modo rilevante solo negli ultimi anni, parallelamente alla nascita di nuovi servizi di telefonia mobile.

Nel caso affrontato dall'ABF, un utente aveva rinvenuto, nella pagina dell'operatore, un link che rimandava ad una presunta attivazione di un servizio di Poste Italiane.

In seguito, il consumatore riceveva delle telefonate di una persona che si palesava come consulente di Poste Italiane, il quale invitava il cliente ad installare Team Viewer Quick Support, attraverso il quale i truffatori riuscivano a carpire i dati personali del truffato e sottrargli delle somme di denaro dal conto di Poste.

Il consumatore si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il risarcimento del danno, assumendo che Poste Italiane non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la truffa digitale.

Per la soluzione della controversia, l'arbitro ha richiamato le regole previste in questa materia ed in particolare il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

Le norme di riferimento (artt. 7, 10, 10-bis e 12) disciplinano il servizio di cui trattasi, prevedendo le tutele in favore dell'utente, proteggendolo dal rischio di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento.

L'art. 10 grava sul prestatore di servizi di pagamento (Poste Italiane nel  caso di specie) l’onere di fornire adeguata prova “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.

Il secondo comma del citato art. 10 dispone che “l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.

Peraltro, all'intermediario viene data la possibilità di fornire adeguata prova volta a dimostrare che la frode sia stata posta in essere, con dolo o della colpa grave, dell'utente. 

Giova richiamare, l’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, norma che addebita il danno derivate dalla frode al prestatore di un servizio di pagamento, laddove quest'ultimo non abbia richiesto l’autenticazione forte “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”.

Le norme previste in materia di sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2), hanno il fine di contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode, anche se appare chiaro che la tecnologia apporta la migliore tutela possibile per il consumatore, mentre il diritto può solo parzialmente salvaguardare gli interessi del consumatore.

Nel fattispecie oggetto del giudizio dell'ABF, Poste Italiane non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure di tutela, violando il citato art. 10.

Qui la decisione dell'ABF.

domenica 22 maggio 2022

Buoni postali Q/P - la Cassazione ritiene legittimo il "taglio" degli interessi da parte di Poste

La Corte di Cassazione si esprime, ancora una volta, contro i consumatori nella vicenda buoni postali, applicando il principio del "legittimo affidamento", così riconoscendo il diritto da parte di Poste Italiane di poter ridurre gli interessi dovuti agli acquirenti dei titoli di stato. 

Purtroppo, contrariamente agli ultimi orientamenti dell'Arbitro Bancario, il giudice di legittimità ha voluto tutelare gli interessi di Poste esprimendosi, nella vicenda dei buoni “ibridi”, contro la tutela dei consumatori. 

Il caso è noto e riguarda i buoni fruttiferi postali trentennali della serie Q/P emessi tra il 1986 e il 1995, ove sono stati riconosciuti determinati interessi che, alla visione dei documenti emessi da Poste, risultano con timbrature poco chiare ove, a detta di Poste, vi sarebbero i nuovi tassi di interesse più bassi.

Indicazioni poco chiare (illeggibili - assenti) che hanno portato il consumatore a lagnarsi quando, alla scadenza dei 30 anni, ha ottenuto un importo sensibilmente inferiore a quello promesso.

Negli ultimi tempi, le ragioni dei consumatori erano state ascoltate, con obbligo di Poste a versare il maggiore importo per i buoni Q/P scaduti,

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto di dover punire il consumatore e la sua ignoranza, nel senso che secondo i giudici  di legittimità il consumatore non poteva limitarsi a fidarsi di quanto scritto sulla cedola, ma avrebbe dovuto conoscere la legge e, quindi, il mutamento del tasso di interesse intervenuto prima dell'emissione dei buoni.

Tale carenza del consumatore viene pesantemente sanzionata dalla Cassazione, la quale non si pone il problema della condotta gravemente inadempiente, sotto il profilo dell'informativa, da parte di Poste, rea di non aver correttamente indicato i tassi di interesse sulla cedola.

Speriamo che questo precedente sia isolato e venga, a breve, superato da altre sentenze della Cassazione che considerino gli interessi dei consumatori e valorizzino la condotta negligente del professionista.

Di seguito, il provvedimento della Cassazione.

lunedì 30 novembre 2020

Falsi messaggi di "bonus famiglia": la truffa Covid 19 arriva via whatsapp

La Polizia Postale ha segnalato nuovi tentativi di truffa posti in essere da associazioni malavitose che approfittando della crisi sanitaria, sta inviando falsi messaggi attraverso il servizio chat di whatsapp.

Purtroppo ancora una volta ci troviamo a segnalare un’attività criminale avviata sfruttando la pandemia da coronavirus e che, sfruttando i messaggi istantanei di whatsapp, mira a truffare i consumatori italiani.

Nel caso segnalato dalla Polizia, il messaggio viene apparentemente inviato da Poste italiane e contiene la falsa promessa di attribuzione di un bonus famiglia di 500 euro. 

Il destinatario viene inviato a rispondere ad una lista di domande e spedire, in seguito, il messaggio ad una lista di trenta contatti, cosicchè oltre a subire la truffa, rischia di far cadere nella trappola anche i suoi contatti. 

Appare evidente che non si debba dare seguito a questi "anomali" messaggi provenienti da numeri di telefono sconosciuti, evitando di fornire informazioni o accedere a link contenuti nel messaggio.

Qui di seguito, il falso messaggio promozionale ricevuto dai consumatori.

sabato 19 settembre 2020

AGCM sanziona Poste per mancata consegna delle raccomandate!

Fonte: AGCM - comunicato stampa
15 settembre 2020
Si tratta dell’importo massimo consentito dalla legge, ma non risulta deterrente in rapporto al fatturato specifico di Poste Italiane nel 2019 pari a 3,492 miliardi di euro. Per l’Autorità il comportamento di Poste provoca danni non solo ai consumatori, ma anche al sistema giustizia del Paese.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate.

domenica 22 marzo 2020

Corte Costituzionale: legittima la riduzione del tasso dei buoni fruttiferi prima del 1986

Torniamo a trattare la questione buoni fruttiferi postali, già oggetto di nostri precedenti interventi (vedi qui), e vi segnaliamo la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del ribasso del tasso di interesse per i buoni emessi prima del 1986.

Occorre ricordare che il citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha diminuito vertiginosamente il tasso d’interesse applicato rispetto a quello pattuito e riportato sui buoni cartacei. 

Come già evidenziato nel blog, molti consumatori si sono rivolti ai giudici, contestando la legittimità della riduzione del tasso di interesse fondata su un atto unilaterale, privo di adeguata informativa La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata risolta dal Giudice di legittimità che ha considerato legittima la modifica unilaterale del tasso di interesse essendo “consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione”.

Con questa argomentazione, il Giudice di legittimità ha di fatto legittimato la riduzione degli interessi applicati al cliente dalle poste. 

La Corte Costituzionale ha, per contro, considerato legittima tale norma anche in riferimento ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore della norma del 1986, non considerando lesiva degli interessi dei consumatori l'art. 173 del DPR n. 156/1973, norma che prevede l'effetto retroattivo dell'eventuale riduzione degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020.

sabato 3 agosto 2019

Prenota il ticket on line con Poste.it

Chi non ha mai sospirato arrivando in posta alla visione dell'immancabile coda? E' possibile evitare queste lunghe attese o comunque limitare la propria permanenza alla posta locale?

La nuova applicazione proposta da Poste Italiane viene incontro alle nostre domande, favorendo i clienti e limitando la loro attesa presso gli uffici.

L'applicazione, disponibile sia per Android sia per iOS - Apple, sta riscuotendo un discreto successo in quanto  consente di ovviare alle estenuanti code che, con regolarità, si creano presso gli uffici.

domenica 30 settembre 2018

Poste Italiane bfp "serie O" - le Sezioni Unite della Cassazione risolveranno la questione

Ancora una volta la Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a risolvere una questione in materia bancaria. Nel caso di specie, però, la vicenda oggetto della prossima pronuncia dei giudici di legittimità sono dei buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane - la famigerata serie O.

Abbiamo già trattato la questione nel blog (vedi), evidenziando il carattere illegittimo della condotta di Poste che, applicando in mod illegittimo le norme nazionale, ha parzialmente rimborsato gli interessi previsti in favore degli acquirenti dei titoli rientrati nella serie O e così come riaffermato anche dai giudici di merito (Giudice di Pace di Savona).

A seguito dei continui ricorsi da parte di Poste Italiane, la Cassazione ha deciso di sottoporre la vicenda al vaglio delle Sezioni Unite, come da ordinanza che potete leggere qui di seguito.

sabato 24 giugno 2017

Altro fake colpisce Poste: non aprite quel link

Poste Italiane è un mezzo utilizzato con frequenza dai ladri di dati digitali, come vi abbiamo già segnalato in più occasioni attraverso questo blog.

Nelle ultime settimane, un nuovo tentativo di furto dei dati sta avvenendo attraverso la schermata che trovate di seguito.

Ancora una volta, vi consigliamo di non aprire il link di questa pagina: loro non hanno bisogno della tua collaborazione!

venerdì 21 aprile 2017

Rimborso buoni postali? si alla restituzione di tutti gli interessi

La vicenda buoni fruttiferi postali ha riguardato molti risparmiatori che avevano deciso di investire i propri risparmi in titoli sicuri, con la speranza di poter percepire degli interessi elevati al momento del   rimborso.


Purtroppo, Poste Italiane ha ridotto il calcolo degli interessi, offrendo una interpretazione discutibile del quadro normativo esistente, sicché la somma rimborsata al risparmiatore è risulta decisamente decurtata rispetto a quanto promesso al consumatore momento dell’investimento.


Consumatore Informato ha ricevuto molte segnalazioni di consumatori rimasti delusi dalla condotta tenuta da Poste Italiane, ed ha deciso di seguire coloro che hanno ottenuto un rimborso parziale della somma investita.

domenica 12 marzo 2017

Poste candannata per il furto digitale subito dal cliente

Bancoposta sotto la lente della Corte di Cassazione chiamata, con la sentenza che trovate di seguito, ad accertare la responsabilità di Poste nel caso di furto nel conto corrente digitale del correntista. 

Nel caso di specie, un correntista di Bancoposta era stato oggetto di ammanchi di importi di denaro dal proprio conto conseguenti a furti digitali. I giudici trentini avevano respinto le richieste del consumatore, affermando che Poste aveva adottato le misure idonee per evitare la frode. Secondo i giudici, la misura di protezione (crittografia) era tale da escludere l'accesso e comunque rappresentava un sistema di difesa idoneo.

La Corte di Cassazione ha invece affermato che nel caso di truffa telematica - cosiddetto phishing - verso il correntista, la banca può essere responsabile per i danni sofferti del cliente, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessari per evitare il furto digitale, secondo il criterio di diligenza del buon banchiere, secondo un sistema informatico adeguato ai rischi.

Di seguito, il provvedimento della Cassazione.

domenica 12 febbraio 2017

Buoni fruttiferi postali serie "O"- si al pagamento di tutti gli interessi

I buoni postali serie "O" devono essere rimborsati integralmente in favore del consumatore, ossia con il riconoscimento di tutti gli interessi promessi al momento della sottoscrizione dell'acquisto.

Questo è ciò che è emerso dalla pronuncia del giudice di Pace di Savona che vi proponiamo di seguito, con la quale è stata respinta l’opposizione all’ingiunzione con la quale un risparmiatore aveva ottenuto l'ordine di pagamento di tutti gli interessi verso POSTE ITALIANE S.p.A..

La società si era opposta all'ordine di pagamento di tutti gli interessi stampati sopra i Buoni “serie O” in favore dell'investitore, ma il Giudice di Pace ha confermato il diritto da parte del consumatore ad ottenere il versamento di tutti i soldi promessi.

I Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali ancora in circolazione, tipici quando l’inflazione toccava la doppia cifra e prometteva buon rendimento, sono argomento di attualità da quando la Cassazione, nella ormai nota sentenza n. 13979/2007, ha aperto uno spiraglio per ottenere quanto stampato sul retro del Buono cartaceo.

L’ostruzionismo di Poste e Cassa Deposito e Prestiti


I Buoni serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il  1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. In particolare, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi. E’ evidente la politica di chiusura dei cordoni della borsa di Poste Italiane: non vengono più riconosciuti gli interessi al tasso più vantaggioso indicato sui buoni stampati prima del 1986, bensì quelli rideterminati (al ribasso) dopo il 1986.

In questo modo, la prospettiva dei risparmiatori di un investimento sicuro e redditizio è stata a mano a mano erosa, senza convenienti “scappatoie” come il recesso (previste ove la Banca modifichi, di sua iniziativa, le condizioni economiche di un contratto). Si tenga altresì conto del fatto che i tassi rideterminati dopo il 1986 non venivano (e non vengono) “pubblicizzati” efficacemente ai risparmiatori.

La Cassazione in favore dei consumatori - Poste obbligata a rimborsare tutti gli interessi
Una breve premessa è d’obbligo. Oggi le Poste sono organizzate in Società per Azioni e, in tutto e per tutto, soggetti privati; inoltre, i prodotti di investimento postale poco si distinguono dai prodotti di investimento bancario: tuttavia, per questi ultimi è d’obbligo l’indicazione, nel contratto, delle condizioni e dei prezzi praticati; inoltre, la banca non può “inasprire” i prezzi e le condizioni contrattuali senza avere prima informato il cliente, con sua facoltà di recedere.

Al contrario, non sempre per i risparmiatori di poste italiane era (ed è) possibile essere “preallertati” delle variazioni negative dei tassi, a meno che non diventino assidui ed attenti lettori della Gazzetta Ufficiale o delle fantomatiche tabelle appese negli Uffici Postali.

E’ in questo contesto di poca trasparenza si inserisce la oramai nota Cassazione del 2007, la quale, tra l’altro, ha affermato che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

In altre parole, il rapporto tra il risparmiatore e le Poste Italiane è in tutto e per tutto alla pari: questo significa che per gli interessi sui Buoni valgono sempre e solo i patti concordati tra di essi, senza che contino più  gli “sgambetti” operati tramite leggi o altri atti autoritativi.

Gli sviluppi della sentenza – come ottenere gli interessi - il Giudice di Pace di Savona
Diversi Giudici di Pace hanno fatto riferimento al principio espresso dalla Cassazione, e al fatto che il Buono Postale Fruttifero Serie O costituisce piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., quantomeno per emanare decreto ingiuntivo.

Non importa, dunque, se l’originale del Buono è stato già consegnato e trattenuto dall’Ufficio Postale per il calcolo degli interessi: il Giudice di Pace di Savona ha avuto modo di dire, nella sua recente sentenza, che “quanto alla sufficienza della copia fotostatica del buono postale fruttifero Serie O può costituire piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., ai fini e per gli effetti di cui all’art. 633 c.p.c.; soccorre a tal proposito la previsione normativa di cui all’art. 2719 c.c. che dispone che le copie fotografiche e/o fotostatiche di una scrittura hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

In pratica, sarà sufficiente per il risparmiatore accorto tenere una fotocopia del Buono postale e, anteriormente all’incasso della somma eventualmente liquidata dall’Ufficio Postale, preavvertire che è da considerare soltanto un acconto sul maggiore importo dovuto. Questa semplice accortezza sventa l’insidia di liberatorie apposte meccanicamente sul buono da parte di Poste Italiane S.p.A.

Aggiornamento: la questione BFP è finita alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi)

Qui di seguito la sentenza del Giudice di Pace di Savona:

venerdì 10 febbraio 2017

Poste pay: continuano le truffe verso Poste italiane

Arrivano nuove segnalazioni di tentativi di truffa verso i titolari di postepay, vittime del furto dei propri dati personali e con successivo prelievo dei fondi dal conto Poste.

Il fenomeno è in rilevante aumento, tant'è che recentemente la Polizia ha segnalato la problematica invitando i consumatori a prestare attenzione ad ogni richiesta di dati personali relativi all'account postepay: "Attenzione alcuni cittadini hanno lamentato di essere stati truffati da un falso appartenente alla Polizia Postale, il quale dopo aver contattato telefonicamente le ignare vittime, con raggiri e/o inganni, riusciva a ottenere i codici di sblocco delle loro carte di credito, esponendola ad un verosimile ammanco di denaro. Raccomandiamo al riguardo di non fornire alcun dato personale e di contattare l'Ufficio di Polizia più vicino." (fonte).

Molto spesso, come già segnalato in questo blog, il tentativo di truffa viene avviato con una mail dove viene chiesta l'attivazione di un codice segreto, la conferma di dati personali o, l'accesso ai servizi on line.

Come nel caso che potete vedere di seguito, si viene invitati ad accedere ad altra pagina web ove si consuma il furto dei dati sensibili. Carpiti i dati personali, i truffatori digitali non esitano ad appropriarsi delle somme contenute nella postepay o comunque nel conto corrente di Poste.

Vi invitiamo, pare superfluo, a non dare seguito a queste comunicazioni telematiche.

venerdì 30 dicembre 2016

Nuovo fake "Poste Italiane" - attenti al furto dei dati personali

Continuano gli invii di mail fake con il logo Poste Italiane verso i consumatori, vittime ignare di tentativi di truffa digitale.

Di seguito, vi mostriamo l'ennesimo modello di mail fake con la quale, con il pretesto di un aggiornamento dei dati, vi viene chiesto di inserire/aggiornare i vostri dati: "Per assicurarsi che il servizio non venga interrotto chiediamo di confermare e aggiornare i suoi dati. Per verificare la vostra identità si prega di cliccare sul link qui sotto e eseguire questa procedura on line".

Cliccando sul link, si corre il rischio di ricevere un virus o, seguendo la procedura, "regalare i dati personali" a soggetti estranei e per attività sicuramente illecite.

Vi invitiamo, come al solito, ad ignorare la mail e cestinarla subito e segnalare la vicenda a Poste Italiane S.p.a..

Qui di seguito trovate il modello di mail truffa.

lunedì 17 ottobre 2016

Polizze vita, offerte di cui è meglio non fidarsi: cosa propongono le Poste Italiane

Fonte: Beppe Scienza
La prima regola di vendita del risparmio gestito e della previdenza integrativa è raccontare frottole a voce, ma mai per iscritto. Però qualcuno più baldanzoso a volte si lascia prendere la mano. Un mio lettore ligure mi ha infatti inoltrato l'e-mail di un venditore delle Poste, che merita commentare. Ciò aiuterà anche a capire come Posta Vita sia riuscita a piazzare polizze per 10,5 miliardi nel primo semestre del 2016, fermo restando che le altre compagnie non sono meglio.


Quello che costui ha scritto, corrisponde a ciò che raccontano in giro per l'Italia moltissimi promotori, agenti, bancari ecc., da quanto mi riferiscono parecchi risparmiatori. Per questo non merita citare nome e codice del venditore né l'ufficio postale, che posso però produrre all'occorrenza. Ecco dunque il messaggio:

domenica 23 agosto 2015

Poste pay e truffa: quale giudice deve decidere?

I reati in internet prevedono una serie di peculiarità, e difficoltà, di non facile risoluzione, come ad esempio quale giudice deve decidere una condotta delittuosa realizzata in rete.

La Suprema Corte di Cassazione ha individuato, in più interventi, il criterio di determinazione del tribunale competente a risolvere questo tipo di controversie, come con il decreto n. 74/2013 della Corte di Cassazione – sezione penale che potete leggere questa domenica.

(1) Truffa  e internet
Ai sensi dell’art. 640 c.p. che definisce la truffa contrattuale, benché, nell’ambito del commercio elettronico disciplinato dal D.lgt. 9.04.2003 n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il reato si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato ( sez. II, sent. N.18859 del 24/01/2012) e non, quando il soggetto passivo, pur a mezzo di artifici e raggiri, assuma l’obbligazione.

Fatto il necessario preambolo, vediamo come si configuri tale tipologia di reato nel caso di utilizzo illecito di carte prepagate, come ad esempio la Poste Pay.

La maggior parte delle truffe contrattuali, in particolare quelle che vengono perpetrate sulla piattaforma e-bay (non foss’altro che per la frequenza con cui queste si riscontrano rispetto alle altre piattaforme e-commerce) si realizzano a mezzo pagamenti effettuati con ricarica su carte Poste pay.

Infatti, non essendo la Poste pay associata ad alcuna transazione legale, né a nessun codice IBAN, non garantisce alcuna tutela quando si effettua la ricarica di una carta altrui.

A dispetto della sua semplicità di utilizzo, durante una transazione commerciale in rete, questo tipo di carta ricaricabile non andrebbe mai preferita come mezzo di pagamento e, di fatto, acquirenti nonché venditori seri ed accorti tendono a non utilizzarla.


(2) Utilizzo illecito della carta ricaricabile - qual è il giudice competente?
In ambito procedimentale, in capo all’utilizzo di questo singolare metodo pagamento sono sorti non pochi problemi relativamente all’individuazione della competenza territoriale in virtù del luogo in cui il reato si sia effettivamente consumato.

La difficoltà di accertare quale sia il luogo nel quale il titolare della carta Poste pay abbia conseguito l’ingiusto profitto discende dalle caratteristiche proprie di questo strumento di moneta elettronica che non accede necessariamente ad alcun conto corrente.

Essendo la carta stessa oggetto di accredito in conseguenza dell’effettuata ricarica, il luogo in cui l’ingiusto profitto viene realizzato potrebbe, di fatto, essere ovunque. Alla luce di questa particolarità risulterebbe impossibile l’individuazione del giudice competente tramite il criterio dell’art. 8 c.p.p. reindirizzando la scelta su uno dei criteri alternativi di cui all’art. 9 c.p.p.

Di diverso avviso è la Procura Generale della Corte di Cassazione che attribuisce rilevanza al luogo in cui si è verificato il danno.

In più occasioni, infatti, la competenza è stata rinvenuta nel luogo in cui è avvenuta l’operazione di ricarica della carta, “giacché lì si verifica la diminutio patrimonii del soggetto passivo con contestuale arricchimento da parte dell’agente, arricchimento costituito dalla mera disponibilità e non già dall’effettivo utilizzo della somma” ( Procura generale della Repubblica presso Corte Suprema di Cassazione, Decr.n 65/09).

Secondo questo orientamento dunque, il problema dell’individuazione geografica di competenza si risolve nel luogo fisico in cui l’ingiusto profitto e il danno si verificano contestualmente nel momento stesso della ricarica.

Questa modalità, dunque, non potrebbe essere applicata nei casi di pagamenti avvenuti a mezzo di bonifico bancario, poiché, la disponibilità postergata nel tempo per il ricevente, implicherebbe un’anticipazione del momento consumativo del reato ad un momento precedente alla realizzazione del profitto, in contrasto con quanto richiesto dall’ordinamento giurisprudenziale prevalente.

In problemi sorti nel tentativo di superare l’empasse paiono aver trovato ulteriore conferma nel più recente Decreto della Procura Generale della Corte di Cassazione n. 74/2013 che risolve il conflitto di competenza sul presupposto che in presenza di un rapporto elettronico il depauperamento ed il conseguimento del profitto coincidono e, dunque,nel caso di carta non appoggiata su conto corrente qual è la Poste pay, fa fede il luogo in cui è avvenuta la ricarica.

Il criterio sussidiario applicabile attesa l’impossibilità di verificare il luogo dell’evento, inoltre, sempre secondo la Procura Generale, non sarà il luogo della residenza dell’indagato, bensì, il luogo ove la carta è stata attivata, in subordine criterio sussidiario di residenza, identificabile mediante l’indicazione del relativo codice univoco, qualificandosi per altro come vero e proprio “domicilio informatico” del creditore apparente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1182 e 1498 comma 3 del c.c.

venerdì 9 gennaio 2015

SDA segnala false mail inviate ai consumatori

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni consumatori, i quali ci rendono noto di aver ricevuto mail sospette dalla società SDA.

Con la mail viene richiesto di accedere ad una pagina web ove rilasciare i propri dati personali, per poter ricevere informazioni da parte della società.

lunedì 15 settembre 2014

Ok dell’antitrust alla nuova procedura di chiusura del conto corrente postale

Fonte:: AGCM
19 agosto 2014
Niente più ostacoli o ritardi per le richieste dei consumatori di estinguere i rapporti di conto corrente. L’Antitrust ha accettato gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. ritenendoli idonei a rendere effettiva la possibilità di risolvere il contratto di conto corrente in tempi rapidi.

Si chiude così l’istruttoria avviata a novembre dello scorso anno per verificare eventuali comportamenti scorretti sulla chiusura dei C/C. Secondo l’Autorità, gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. sono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale in quanto consentono di accelerare il processo di estinzione dei conti correnti e favoriscono la mobilità della clientela. 
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