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domenica 2 maggio 2021

Veicolo in custodia dal carrozziere - quale responsabilità per i danni subiti dal consumatore?

Questa domenica ripercorriamo alcune tappe di una pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2016, nella quale vengono indicati quali sono gli obblighi ai quali va incontro la carrozzeria che, nell’ottica di riparare un’auto ad un proprio cliente, trattiene il veicolo nella propria officina. 

È usanza posteggiare le automobili fuori dall’officina, benché nelle immediate vicinanze. Il quadro si complica se i carrozzieri, non volendo iniziare i lavori o non venendo pagati per le riparazioni,  decidono di lasciare le macchine fuori dai propri locali (vedi). 

Di fatto, le auto sono abbandonate o, prendendo in prestito le parole del Giudice, sottoposte  “alla pubblica fede”: tanto il carrozziere quanto il cliente, che non viene puntualmente avvertito, non sanno in quali condizioni si trova il mezzo.  E, nel caso che trattiamo oggi, la macchina è stata asportata dai vigili urbani perché era stata parcheggiata dal carrozziere in una piazzola per i diversamente abili. 

Un corretto inquadramento della vicenda aiuta individuare quali sono le responsabilità e a quantificare i danni (effettivi e non putativi) che la carrozzeria è tenuta a risarcire.  

Anzitutto, va chiarito che se un automobile viene lasciata (o, sarebbe meglio dire, depositata) presso l’officina di un carrozziere, fosse anche per un preventivo di lavori, il carrozziere assumerebbe un obbligo generale di custodia del veicolo. 

Quando, poi, il carrozziere pattuisce di fare dei lavori, è logico che l’automobile deve essere custodita presso i suoi locali, a meno che non venga stabilito diversamente dalle parti. Si configura, così, un obbligo accessorio di custodia che deriva da un titolo contrattuale. 

Il carrozziere dovrà, quindi, custodire con diligenza il mezzo, fino a quando non avrà terminato i lavori e il cliente non ritirerà il mezzo. Non potrà decidere unilateralmente di sottrarsi da tale obbligo, quale che sia il valore del veicolo sottoposto alle sue cure. Per quanto sia antieconomico riparare una macchina da rottamare, la carrozzeria è tenuta a sollecitare il cliente affinché ritiri la sua vettura e non, invece, a lasciare l’auto in mezzo alla strada. 

Tale condotta, infatti, non rientra in nessuna forma di autotutela: vale a dire che il carrozziere non potrà liberarsi del veicolo nemmeno se il cliente non lo pagasse o tardasse a ritirare il veicolo. 

Chiarito questo aspetto - che discende dalle norme del deposito le quali prevedono che il depositante possa restituire la cosa depositata soltanto dopo aver stabilito un termine (articolo 1771 codice civile) – ogni danno subito dall’auto ricade sotto la responsabilità del custode, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il danno, s’intende, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’omissione di custodia. 

Nel caso, il mezzo è stato persino asportato perché sostava in divieto di sosta; pertanto, il proprietario ha dovuto: 

• pagare la sanzione amministrativa; 

• ritirare il veicolo presso la rimessa; 

• subire la decurtazione di due punti sui venti disponibili nella patente. 

A tale riguardo, benché i danni siano stati considerati risarcibili da parte del Giudice, bisogna considerare che la decurtazione dei punti, quando non comporta la revoca della patente, non costituisce una posta di danno apprezzabile, nemmeno a titolo di danno non patrimoniale: e ciò per la semplice ragione che un danno deve arrecare una qualche lesione della sfera giuridica del danneggiato. 

Di seguito, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (visibile con browser Opera vpn attivo)

venerdì 13 dicembre 2019

Bologna elimina un nuovo certificato New Club Elite venduto da Travel

Non possiamo che essere lieti di segnalarvi un nuovo importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella famosa vendita di certificati vacanza del noto club inglese New Club Elite.

Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, ha condannato la società Travel S.r.l., una delle più attive, alla cancellazione di due consumatori dal registro del Club.

Il giudice ha, di fatto, eliminato l'iscrizione, ordinando la rimozione del nominativo di due consumatori bolognesi dal club, e altresì accertando il "venir meno…….di ogni obbligo scaturente dal contratto, ivi compreso quello avente ad oggetto il pagamento delle spese di gestione in favore di New Club Elite".

L'importante decisione segue il filone di provvedimenti emessi da altri giudici italiani, i quali hanno accertato molte violazioni di legge nei contratti sottoposti alla firma dei consumatori.

Si consideri che, con pratica commerciale dubbia, molti consumatori sono stati attratti a questi eventi con la promessa che non vi sarebbe stata alcuna promozione/vendita di prodotti o servizi, salvo poi costringere i malcapitati a "maratone" di ore per ascoltare proposte del tutto irreali e firmare documenti per nulla trasparenti.

lunedì 21 ottobre 2019

Bologna cancella il contratto di Golden Eagle Travel & Service

Ancora una volta il contratto di vendita di un certificato New Club Elite è stato dichiarato non valido e vincolante per il consumatore.

Ancora un volta un tribunale ha deciso che il consumatore non dovrà pagare le spese di adesione/iscrizione al club, non sussistendo alcuna giustificazione giuridica.

Ancora una volta la società venditrice viene obbligata a cancellare il consumatore dal registro di New Club Elite, così chiudendo un rapporto contrattuale ed un vincolo estremamente gravoso per l'acquirente, costretto a pagare delle spese sino al 2053.

Stiamo parlando, anche in questo caso, dell'iscrizione a New Club Elite, club inglese che offre i propri servizi in alcuni resort spagnoli ed italiani ed i cui contratti sono stati proposti/sollecitati in Italia negli ultimi anni.

Nel caso di specie, la società venditrice è Golden Eagle Travel & Service (GETS) che ha proposto la vendita di questi certificati anche in provincia di Bologna, attraverso alcuni appuntamenti organizzati in strutture alberghiere.

domenica 22 settembre 2019

Bollette gas: non si devono pagare se manca il contratto

Questa domenica vi segnaliamo una recente sentenza del Tribunale di Bologna che potrà interessare tutti coloro che sono oggetto delle richieste di pagamento delle bollette del gas.

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di pagamento di alcune fatture da parte di una società venditrice di gas vero un consumatore bolognese, per il periodo 2012/2013.

La società ottiene dal Giudice di Pace il decreto ingiuntivo per l'importo relativo ai consumi di gas per il periodo sopra richiamato, e il consumatore si opponeva con rituale atto di citazione. Il Giudice di Pace dava ragione al consumatore e la società venditrice proponeva appello.

Il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, stabilendo che nel caso di somministrazione del gas in assenza di contratto, il consumatore non è tenuto a pagare i consumi in assenza di valido accordo tra le parti.

Il giudice è giunto a tale conclusione richiamando, in modo impeccabile, le norme applicabili in materia e dal cui combinato si evince il principio sopra richiamato.

L'art. 9, D. Lgs. n. 185/1999 (fornitura non richiesta) stabilisce che "È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.".

La norma in parola, attuativa della Direttiva n. 97/7/CE, introduce un principio chiaro ed inequivocabile: la fornitura di gas e/o energia deve avvenire a seguito di accordo tra le parti.

La norma comunitaria è stata, peraltro, ulteriormente migliorata con la Direttiva n. 2011/83/UE, secondo la quale: "Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni , acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi [….]". La norma attuativa italiana, ossia il D.Lgs. 21/2014, ha reso pienamente efficace la norma comunitaria nel nostro paese (vedi qui).

Su tali premesse, il Tribunale di Bologna ha ritenuto di sussistere il diritto del consumatore a non pagare le bollette in assenza di valido contratto, peraltro richiamando l'attenzione sul possibile arricchimento illegittimo da parte del contraente debole, questione non approfondita dal giudice in assenza di specifica domanda formulata dalla società venditrice.



Qui potete leggere la sentenza del Tribunale di Bologna.

domenica 19 maggio 2019

Unicredit non informa l'erede della polizza unit linked? consumatore ottiene il risarcimento del danno

La vicenda che trattiamo con la sentenza proposta questa domenica riguarda la ben nota questione inerente i rimborsi delle polizze assicurative indicizzate che non pochi dubbi hanno creato negli investitori.

La trattazione dell'argomento viene favorita dal provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna, a cui si è rivolto un consumatore per vedere accertata la responsabilità  di Cnp Unicredit Vita S.p.A e di Unicredit S.p.A, con conseguente condanna delle due società al  risarcimento danni subiti dall'investitore.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bologna, il punto controverso ha avuto ad oggetto l'omessa informativa da parte della banca in favore dell'erede in merito al suo diritto ad ottenere la riscossione della polizza.

La vicenda prende le mosse dalla firma di una polizza index linked da parte di un piccolo investitore all'inizio del 2000 e al cui decesso era succeduto l'erede che aveva prontamente chiesto il conteggio della polizza e il riscatto dell'eventuale somma a credito.

La banca aveva contestato le richieste di pagamento avanzate dall'erede, sostenendo tra l'altro, che la somma destinata al beneficiario fosse stata devoluta al Fondo di garanzia da parte della Cnp Unicredit Vita S.p.A, altra società del gruppo, e quindi non più disponibile (sulla devoluzione delle somme relative a polizze assicurative nel caso di decesso del sottoscrittore, clicca qui). 

La stessa Cnp Unicredit Vita S.p.A ha affermato la propria correttezza nella condotta tenuta verso il cliente, inviando regolarmente tutte le comunicazioni previste per legge, circostanza peraltro non prontamente provata dalla compagnia assicurativa.

Ed infatti, all'esito della fase istruttoria, è emerso che Unicredit non abbia mai dato puntuale e necessario riscontro al cliente in merito all'eventuale presenza di polizze assicurative sottoscritte dal de cuius presso la banca, così impedendo all'erede di entrare in possesso della somma prevista in suo favore dalla polizza index linked nel termine di legge.

Tale ritardo se da una parte ha legittimato la devoluzione della somma al Fondo garanzia, per decorrenza del termine di legge in assenza di richiesta da parte del beneficiario, dall'altra ha altresì legittimato l'erede ad ottenere il risarcimento del danno a causa della condotta tenuta dalla banca che non ha informato il cliente in merito al suo diritto ad ottenere il rimborso della polizza entro il suddetto termine.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte dell'erede, condannando la società ha risarcire il capitale oltre agli interessi maturati negli anni.

Qui potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (G.U. Dott.ssa Rossi), lo scorso 8 ottobre 2018.

domenica 23 aprile 2017

Danno da vacanza rovinata & trasporto aereo: ultime dal Tribunale di Bologna

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento caro a questo blog, ossia i diritti spettanti ai passeggeri rimasti vittime dei ritardi/cancellazioni dei voli per  i quali avevano acquistato il biglietto.

Abbiamo già  affrontato l'argomento, richiamando i principali diritti spettanti al passeggero che si trovi nella spiacevole situazione di veder cancellato il proprio volo aereo, dandovi alcuni suggerimenti pratici.

I principi e le regole fornite dall'Unione Europea sono state seguite con puntualità dalle corti italiane, arrivate a tutelare il consumatore anche in fattispecie estreme (vedi il caso del vulcano islandese): esistono, infatti, anche dei diritti di assistenza ed informazione che gravano sulla compagnia aerea che fornisce un servizio pubblico.

Anche perché è oramai è consolidata la tendenza del consumatore di acquistare online - tramite siti che intercettano le principali compagnie aeree – biglietti relativi a tratte internazionali, e ciò a prezzi relativamente contenuti.

A dieci anni e più dalla predisposizioni di tutele contro i disagi sofferti dai consumatori per ritardi e cancellazioni di voli, si distingue questa recente sentenza del Tribunale di Roma, che recepisce indirizzi della Corte Europea oramai costanti.

1. IL CASO DI SPECIE
Si tratta del classico esempio di “vacanza rovinata”: un’intera famiglia prenota il volo presso la Compagnia “Iberia” per la tratta internazionale Bologna – Santa Cruz De Tenarife, con scalo a Madrid per un’ora e mezza. A causa di un inaspettato e prolungato ritardo di cinque ore all’aeroporto di Bologna, la coincidenza aerea a Madrid viene persa e, insieme ad essa, un giorno intero di vacanza.

La famiglia è costretta ad andare a Santa Cruz il giorno dopo.

Quale rimedio, dunque, è a disposizione per i gravi disagi (ansia e stress, tempo perso etc.) patiti dai passeggeri? 

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL PUNTO
Per problemi su ampia scala (disagi su tratte internazionali), ci vogliono risposte su ampia scala.

La materia in esame è di rilievo “europeo”: l’art. 941 codice della navigazione, per il trasporto aereo di persone e bagagli, fa rinvio alle “norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica”. Quindi, ci si riferisce agli artt. 5, 6 e 7 del  Regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 (vedi) che è la rodata risposta “comunitaria” ad un problema su larga scala: individuare e quantificare gli indennizzi per i ritardi e le cancellazioni dei voli su tratta internazionale (comunitaria o internazionale).

Il “succo” che si ricava da queste norme è la seguente: sono previste compensazioni pecuniarie del valore compreso tra Euro 250,00 e 600,00 (se del caso, anche di più, a discrezione del giudice italiano), quantificati a seconda della lunghezza della tratta e delle ore di ritardo (come minimo, tre ore), per i disagi patiti a causa di ritardi e/o cancellazioni dei voli (v. art. 7 del succitato regolamento). Solo se non si superano le tre ore di ritardo scatta la compensazione a metà (v. art. 7, co. 2).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha preso più volte posizione sull’argomento.

Ecco una breve panoramica:  

(1)  il regolamento 11 febbraio 2004, n. 261 non è una semplice “grida di manzoniana memoria”, ma mira “tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.” (v. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza 17 marzo 2016, n. 145);

(2) sia il semplice ritardo, sia la cancellazione del volo danno diritto alla compensazione pecuniaria, perché il disagio patito dal passeggero, per perdita di tempo, è lo stesso (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 10 gennaio 2006 - causa C – 344/04); per “cancellazione” si intende addirittura il caso dell’aereo che decolla e poi rientra in aeroporto per avaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.);

(3) la compagnia aerea non indennizza solo se riesce a dimostrare che ritardo e cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali ed inevitabili quali, ad esempio, forte ed improvviso maltempo, scioperi, guerra, cataclismi, anche l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull etc.;

3. IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SUL PUNTO
Il giudice di prime cure romano, sulla scorta dell’abbondante giurisprudenza fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha condannato la Compagnia Iberia ad indennizzare la famiglia la cui vacanza è stata rovinata, per l’importo di Euro 1.200,00, e ciò in applicazione dell’art. 7, co. 1, lett. b) del succitato regolamento. L’indennizzo tiene conto, in particolare, del forte ritardo del volo (cinque ore in più del necessario per giungere a destinazione!), nonostante la Iberia avesse fornito un volo in sostituzione; del fatto che i passeggeri non hanno dimostrato di avere mangiato, soggiornato in albergo, o preso taxi o pullman a causa del ritardo del volo.

4. COSA FARE? ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Anzitutto, è bene conservare la documentazione di tutte le spese ulteriori in conseguenze del volo cancellato o ritardato (es. per pernottamento in albergo, prenotazione di pullman, treni o noleggio auto, spese per i pasti), specie se la compagnia aerea non offre ristoro e albergo o un volo sostitutivo per giungere a destinazione. Tale documentazione è utile per provare il danno patrimoniale (vale a dire il pregiudizio economico e patrimoniale sofferto proprio per via del ritardo o della cancellazione), che si somma all’indennizzo previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Regolamento sopracitato. Infatti, quest’ultimo non esclude risarcimenti supplementari (art. 12, co. 1).

È bene, altresì, scrivere un reclamo alla compagnia aerea ove si chiede l’indennizzo degli importi sopra indicati:  se la compagnia aerea non risponde nel tempo debito, ci si può rivolgere all’ENAC, organismo governativo predisposto per il monitoraggio dei disservizi perpetrati dalle compagnie aeree, sia quelle europee, sia quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal.

In ogni caso, è consigliabile rivolgersi ad un legale che tuteli i diritti del passeggero dinanzi alla competente sede giudiziaria, in genere individuata nel foro di residenza del consumatore.

Di Seguito il testo integrale della sentenza.
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