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domenica 18 gennaio 2026

Diritto di recesso: che guaio se il professionista non fornisce informazioni complete e trasparenti

La sentenza che vi proponiamo oggi ci consente di affrontare un tema sempre centrale per i consumatori, ossia il diritto di recesso e le conseguenze che possono gravare nei confronti del professionista che abbia omesso di fornire le informazioni relative al diritto di recesso al consumatore, o le abbia fornite in modo parziale e non trasparente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una ipotesi ove le informazioni relative ai diritti del consumatore non sono state omesse, ma solo genericamente fornite, violando le norme di settore non dal punto di vista formale (carenza di comunicazione), ma da quello sostanziale (informazioni fornite in modo ambiguo e non corretto).

La Cassazione, con la sentenza n. 29333/2024 interviene su questo punto e chiarisce come devono essere adempiuti gli obblighi informativi da parte del professionista sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Come chiarito in precedenza, questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla qualità dell’informazione resa al consumatore, riaffermando che la tutela non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva e sostanziale.

In termini più semplici, non è sufficiente richiamare il diritto di recesso, magari con formule generiche ed incomplete, ma occorre che il consumatore sia posto nella posizione di poter comprendere in modo chiaro in cosa consista il diritto di recesso e come possa essere esercitato.


1.- La vicenda: informazione inesatta e recesso ritenuto tardivo

Nel caso di specie, il consumatore conclude un contratto di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sottoscritto fuori dai locali commerciali. 

Successivamente all'installazione dell’impianto e l’emersione di alcuni vizi, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso oltre il termine ordinario di 14 giorni, ritenendo – sulla base delle informazioni ricevute – di aver ormai perso tale facoltà.

La vicenda finisce davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicava il recesso tardivo, e rispettato il dovere informativo da parte del professionista. 


2.- La Cassazione: non basta “qualunque” informazione

La Suprema Corte ribalta l’impostazione dei giudici di merito ed afferma un principio chiaro ed inequivocabile: non è sufficiente fornire al consumatore un’informazione qualsiasi sul diritto di recesso.

L’informativa deve essere corretta, chiara, completa e non fuorviante, tale da rendere il consumatore immediatamente consapevole:

A.- dell’esistenza del diritto di recesso;

B.- dei termini per esercitarlo;

C.- delle modalità concrete di esercizio ex artt. 49 e 52 del Codice del Consumo.

Quando queste condizioni non sono rispettate, scatta automaticamente la tutela rafforzata prevista dall’art. 53 Codice del Consumo: il termine per il recesso non è più di 14 giorni, ma si estende fino a un anno dalla conclusione del contratto.

E non possiamo che condividere l'interpretazione dell'applicazione delle norme del Codice del Consumo offerta dalla Suprema Corte, volta a valorizzare pienamente la ratio del sistema ed in particolare i principi su cui si fonda e che vogliamo ricordare qui di seguito:

(1) 

il diritto di recesso è irrinunciabile

(2)

l’obbligo informativo grava integralmente sul professionista

(3)

eventuali incertezze o ambiguità non possono ricadere sul consumatore

Riteniamo che ribadire questi principi e renderli effettivi ha un valore primario in un mercato caratterizzato da vendite aggressive, porta a porta o online, ove la trasparenza informativa è uno strumento di equilibrio contrattuale, non un mero adempimento burocratico.

La sentenza oggetto di commento non deve essere bollata come un semplice richiamo di principi e regole, utile per qualche lezione universitaria, ma ha anche ricadute pratiche con effetti concreti ed immediati per i professionisti, in quanto errori, omissioni o indicazioni ambigue sul diritto di recesso espongono al rischio di contestazioni anche a distanza di molti mesi, con obbligo di restituzione delle somme incassate.

I consumatori si devono ricordare, anche alla luce della pronuncia della Cassazione, che devono sempre verificare l’informativa sul recesso, controllando che siano esposti in modo chiaro e trasparente termini, decorrenza e modalità di esercizio del diritto.

La sentenza n. 29333/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva del consumatore, fondata sulla qualità dell’informazione e non su formule di stile.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: chi vende deve informare correttamente; chi acquista deve poter scegliere consapevolmente. In caso contrario, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del consumatore.

Di seguito, la sentenza n. 29333/2024 della Corte di Cassazione.

venerdì 18 luglio 2025

Disastro "chiavi in mano"

Fonte: "Patti Chiari" - RSI

venerdì 11 luglio 2025

domenica 29 dicembre 2024

Quando non è sufficiente seguire le linee guida: comunque responsabile il medico

La sentenza oggetto del nostro intervento odierno affronta l'argomento più trattato negli ultimi mesi in questo blog, ossia la responsabilità del medico per i danni occorsi al paziente.

Abbiamo trattato l'argomento sotto i diversi punti di vista, anche dal punto di vista penale, ossia laddove la condotta colposa del sanitario possa cagionare un evento mortale tale da configurare una sua responsabilità penale.

Come già trattato in altri nostri interventi, al fine di qualificare la condotta tenta dal medico occorre tenere in considerazione le azioni compiute dal professionista, lo specifico grado di rischio e le linee guida, buone prassi mediche previsti e responsabilità del medico nei casi caratterizzati da condizioni di rischio specifiche. 

La Cassazione ha osservato che le linee guida e le prassi, pur essendo strumenti necessari nell'attività medica, non hanno carattere vincolante e devono essere utilizzate in modo appropriato da parte del medico in relazione allo specifico caso.

Le linee guida, infatti, hanno carattere generale e possono risultare non adeguate alla risoluzione dello specifico caso, in particolare laddove questo presenti elementi di specificità e di rischio che il medico deve tenere in considerazione, anche ignorando le regole generali.

Nel caso di specie, la Corte ha voluto confermare la responsabilità penale del medico che, rinviato a giudizio ed in seguito condannato per omicidio colposo per non aver operato una corretta valutazione del quadro clinico della paziente, limitandosi a seguire le linee guida, senza predisporre adeguati e continui controlli della paziente.

Cassazione Penale - Sezione III^ - sentenza n. 40316/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 25 febbraio 2024

Medico responsabile se non prevede tutti i controlli necessari per una corretta diagnosi

Il medico è penalmente responsabile se non dispone tutti i controlli necessari al fine di accertare il reale stato del paziente e formulare la diagnosi più adattata per prevedere la cura necessaria.

La Suprema Corte ha affermato tale principio secondo il quale il medico risponde penalmente anche nel caso in cui commetta un errore nel non richiedere tutte le indagini più idonee per prevedere la soluzione medica più corretta.

In altri termini, l'errore nella diagnosi non si ha soltanto nel caso di valutazione sbagliata, ma anche laddove il sanitario ometta di richiedere od eseguire tutte le analisi idonee per arrivare al giudizio idoneo in favore del paziente.

La colpa professionale deriva, quindi, anche da carenza nell'anamnesi e nelle successive indagini e controlli, ossia le fasi preliminari finalizzate a delineare il quadro clinico e determinarsi nella diagnosi.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione

domenica 27 agosto 2023

Il dentista risponde dei danni causati per un intervento inutile

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno non è recente, ma affronta una questione molto frequente, ossia la responsabilità del dentista per i danni cagionati al paziente nell'esecuzione di lavori di ricostruzione dentale.

Occorre premettere che anche per gli interventi odontoiatrici trovano applicazione i principi in materia di responsabilità sanitaria e che il caso affrontato dalla Corte di Cassazione si è verificato ben prima della riforma introdotta con la Legge Gelli Bianco, la quale ha sostanzialmente legalizzato i principi giurisprudenziali formati in materia.

Nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il professionista non era stato considerato sufficiente per i giudici di merito al fine di configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5128/2020, ha voluto ricordare i principi che regolano la responsabilità medica, ove l'inadempimento rilevante da parte del professionista, presupposto dell'azione di responsabilità medica e del diritto al risarcimento del danno in favore del paziente si fonda su specifici punti.

In primo luogo, il risarcimento del danno non è conseguenza di qualsiasi inadempimento degli obblighi del professionista, ma solo laddove la violazione di una obbligazione contrattuale da parte del professionista sia causa efficiente del danno lamentato dal consumatore.

Ne consegue, in secondo luogo, che che il consumatore deve allegare, ossia specificare, quale condotta inadempiente del professionista abbia causato il danno lamentato ("astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SU 577/2008)).

Quanto appena esposto chiarisce che nell'azione civile volta a richiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica, il danneggiato ha l'onere di dover dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta medica contestata e il danno subito, secondo il criterio del "più probabile che non". 

Secondo i giudici di merito, tale prova non era stata offerta dalla parte offesa, la quale non aveva allegato le condotte contestate, nè il nesso causale tra il danno sofferto e le violazioni degli obblighi contrattuali da parte del dentista.

L'intervento odontoiatrico, infatti, era risultato perlopiù inutile e non risolutivo del problema lamentato dal paziente.

Ed è proprio sotto tale profilo che la Cassazione ha ritenuto errata la sentenza oggetto di ricorso, in quanto il giudice di merito (Tribunale di Bologna e Corte di Appello di Bologna) non hanno accertato e valutato come inadempiente la condotta tenuta dal professionista che, pur non avendo causato un danno, sia risultata del tutto inutile sotto il profilo del recupero della funzionalità dell'apparato dentario.

Nel caso di intervento inutile, infatti, il professionista comunque risponde dei danni causati, a meno che non dimostri che "[...] le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova". 

In termini più semplici, il professionista risponde per i danni causati al paziente per un intervento inutile, a meno che non provi che il suo intervento non abbia apportato alcun significativo mutamento delle condizioni pregresse di salute del paziente, accertate dal dentista prima dell'avvio dell'intervento odontioatrico.

Cassazione Sez. III^ Civ. . sentenza n. 5128/2020

domenica 18 dicembre 2022

La responsabilità del medico dipende dalla difficoltà dell'intervento

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare, di recente, la responsabilità medica, ribadendo alcuni principi che caratterizzano questa materia, ed in particolare la responsabilità del medico per colpa grave nell'esecuzione dell'intervento che possa portare danni gravi al paziente.

Sotto questo profilo, il provvedimento che potete leggere di seguito chiarisce che nel caso di intervento errato, in quanto eseguito con imperizia dal medico, ai fini della dichiarazione della sua responsabilità per il danno occorso al paziente, risulta necessario accertare il grado di difficoltà dell'operazione.

Chiarisce il Giudice di legittimità che: "Il criterio di colpa del professionista, quindi, varia a seconda della  in realtà la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque, avrebbe dovuto svolgersi dunque con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia.".

In termini più semplici, il principio generale ribadito dalla Suprema Corte è che il criterio di determinazione della colpa - lieve o grave - dipende da quanto risulti difficile e particolare l'intervento che deve essere eseguito dal medico, e quindi tanto più è semplice la diagnosi e il successivo intervento, tanto è più grave la condotta del medico che con imperizia cagiona il danno al paziente.

Per contro, può escludersi la responsabilità professionale del medico nel caso in cui l'intervento sia di particolare difficoltà e il risultato non sia raggiunto così come prospettato, a meno che non sia accertata una condotta gravemente negligente del medico.

Corte di Cassazione - sentenza n. 4905/2022

domenica 29 maggio 2022

Notaio e responsabilità da contatto sociale

Riprendiamo, oggi, il tema attinente alla responsabilità del notaio, (già affrontata sotto vari punti di vista: vedi qui), esaminando, però, quali sono gli effetti del contatto sociale qualificato.

Carnelutti, a proposito della funzione notarile, era solito affermare che “tanto più notaio, quanto meno giudice”.  A differenza delle professioni forensi, in quella notarile si evince una funzione pubblica ancor più preponderante, nella quale la sua professionalità è determinante: tanto è vero che, per citare un esempio, l’articolo 49 della legge notarile (la n. 89 del 1913) prevede che l’accertamento dell’identità delle parti comparenti, in caso di incertezza , deve essere compiuta dinanzi a “due testimoni c.d. fidefacienti”, vale a dire due figure che conoscono le parti e che, a loro volta, sono conosciute dal notaio. 

Esulando dalle formalità di cui è costellata la legge notarile, ci spostiamo sulle ricadute delle prestazioni notarili sul pubblico. 

Queste, in particolare, non vanno valutate in modo parcellizzato: in sé e di per sé possono essere valide ed efficaci, ma presentare ricadute negative e dirompenti sugli interessi implicati in rapporti formalmente distinti da quelli oggetto della prestazione professionale. 

La considerazione rientra nel tema più ampio del contatto sociale, un tertium genus rispetto alle due note macro-categorie nelle quali, sul piano delle fonti delle obbligazioni, si inquadra la responsabilità civile: contrattuale (art. 1218 cod. civ.) ed extracontrattuale (art. 2043). 

Tale distinzione presenta profonde e note ricadute sul piano processuale, in tema di ripartizione dell’onere della prova e vicinanza delle fonti di prova al creditore (e, nel nostro caso, al consumatore).

Nel caso che si rientri nella responsabilità extracontrattuale, colui che ha subito il danno ingiusto è tenuto ad allegare e dimostrare tutti i suoi elementi costitutivi.

Diversamente, nell’ambito della responsabilità contrattuale l’onere della prova del diligente adempimento spetta al debitore; il creditore è chiamato soltanto ad allegare l’inadempimento (vedasi Cass. SS. UU. Sentenza n. 13533/2001 – Pres. Vela – Rel. Preden).

Quest’ultima precisazione facilita notevolmente l’attività processuale del consumatore, in particolare quando l’inadempimento si inserisca all’interno di un rapporto contrattuale (in genere, assai formalizzato e massificato) con un professionista inadempiente. 

Esistono, tuttavia, casi che si collocano sul crinale tra le due responsabilità: ciò accade quando un qualsiasi professionista compie prestazioni che hanno incidenza indiretta anche su soggetti estranei al rapporto contrattuale (alcuni, a tale riguardo, hanno parlato di “contratto di fatto”). 

Questi casi, a partire da un noto arresto giurisprudenziale del 1999, si entra nella sempre più ampio ambito del “contatto sociale”. 

La sentenza oggi in commento fornisce un esempio calzante, scolastico, di tale ambivalenza: il notaio che autentichi la procura speciale a vendere, di per sé, sta compiendo un atto unilaterale, in esecuzione di un rapporto d’opera professionale che ha stipulato (esclusivamente) con il venditore; tuttavia, se dal punto di vista formale quel negozio unilaterale è formalmente distinto dalla compravendita, sul piano sostanziale consiste, per riprendere le parole della Cassazione, in attività “preparatoria del successivo contratto traslativo”. 

La circostanza che sia preparatoria della compravendita è sufficiente, allora, ad estendere gli obblighi di protezione pure nei confronti del potenziale acquirente che, si badi bene, non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con quel notaio. 

Anzi, la compravendita può essere perfezionata anche davanti ad un notaio del tutto differente da quello che ha autenticato la procura e, nel caso in cui si manifesti un vizio della procura, l’acquirente potrà tenere per responsabile il notaio che ha autenticato la procura, a titolo di responsabilità contrattuale. A stretto rigore, se non ci fosse il contatto sociale, egli dovrebbe inquadrare il fatto all’interno della responsabilità extracontrattuale e, quindi, dimostrare non si è attenuto alla diligenza professionale qualificata a lui richiesta: prova che, si sa, è piuttosto gravosa se invocata da un non professionista. 

Di seguito, puoi leggere la sentenza. 

domenica 5 dicembre 2021

Vendita diamanti allo sportello. Confermata la condanna della banca al risarcimento del danno

La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.

Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).

La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.

La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.

Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.

domenica 2 maggio 2021

Veicolo in custodia dal carrozziere - quale responsabilità per i danni subiti dal consumatore?

Questa domenica ripercorriamo alcune tappe di una pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2016, nella quale vengono indicati quali sono gli obblighi ai quali va incontro la carrozzeria che, nell’ottica di riparare un’auto ad un proprio cliente, trattiene il veicolo nella propria officina. 

È usanza posteggiare le automobili fuori dall’officina, benché nelle immediate vicinanze. Il quadro si complica se i carrozzieri, non volendo iniziare i lavori o non venendo pagati per le riparazioni,  decidono di lasciare le macchine fuori dai propri locali (vedi). 

Di fatto, le auto sono abbandonate o, prendendo in prestito le parole del Giudice, sottoposte  “alla pubblica fede”: tanto il carrozziere quanto il cliente, che non viene puntualmente avvertito, non sanno in quali condizioni si trova il mezzo.  E, nel caso che trattiamo oggi, la macchina è stata asportata dai vigili urbani perché era stata parcheggiata dal carrozziere in una piazzola per i diversamente abili. 

Un corretto inquadramento della vicenda aiuta individuare quali sono le responsabilità e a quantificare i danni (effettivi e non putativi) che la carrozzeria è tenuta a risarcire.  

Anzitutto, va chiarito che se un automobile viene lasciata (o, sarebbe meglio dire, depositata) presso l’officina di un carrozziere, fosse anche per un preventivo di lavori, il carrozziere assumerebbe un obbligo generale di custodia del veicolo. 

Quando, poi, il carrozziere pattuisce di fare dei lavori, è logico che l’automobile deve essere custodita presso i suoi locali, a meno che non venga stabilito diversamente dalle parti. Si configura, così, un obbligo accessorio di custodia che deriva da un titolo contrattuale. 

Il carrozziere dovrà, quindi, custodire con diligenza il mezzo, fino a quando non avrà terminato i lavori e il cliente non ritirerà il mezzo. Non potrà decidere unilateralmente di sottrarsi da tale obbligo, quale che sia il valore del veicolo sottoposto alle sue cure. Per quanto sia antieconomico riparare una macchina da rottamare, la carrozzeria è tenuta a sollecitare il cliente affinché ritiri la sua vettura e non, invece, a lasciare l’auto in mezzo alla strada. 

Tale condotta, infatti, non rientra in nessuna forma di autotutela: vale a dire che il carrozziere non potrà liberarsi del veicolo nemmeno se il cliente non lo pagasse o tardasse a ritirare il veicolo. 

Chiarito questo aspetto - che discende dalle norme del deposito le quali prevedono che il depositante possa restituire la cosa depositata soltanto dopo aver stabilito un termine (articolo 1771 codice civile) – ogni danno subito dall’auto ricade sotto la responsabilità del custode, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il danno, s’intende, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’omissione di custodia. 

Nel caso, il mezzo è stato persino asportato perché sostava in divieto di sosta; pertanto, il proprietario ha dovuto: 

• pagare la sanzione amministrativa; 

• ritirare il veicolo presso la rimessa; 

• subire la decurtazione di due punti sui venti disponibili nella patente. 

A tale riguardo, benché i danni siano stati considerati risarcibili da parte del Giudice, bisogna considerare che la decurtazione dei punti, quando non comporta la revoca della patente, non costituisce una posta di danno apprezzabile, nemmeno a titolo di danno non patrimoniale: e ciò per la semplice ragione che un danno deve arrecare una qualche lesione della sfera giuridica del danneggiato. 

Di seguito, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (visibile con browser Opera vpn attivo)

lunedì 3 agosto 2020

Notaio: ruolo sociale e responsabilità. Quale tutela per il consumatore

La professione notarile necessita di uno strumento semplice per ridurre il gap informativo che sussiste verso gli utenti finali – i consumatori, soprattutto – che si avvicinano per la prima volta ad operazioni economiche rilevanti e comuni: casa, mutui, successioni e diritto di famiglia. 

Il ruolo e l’attività del notaio, spesso, sono oggetto di luoghi comuni molto diversi dalla fluida realtà di una professione che, come molte altre in Italia, si è trasformata e ha dovuto adattarsi alle mutate esigenze della società.

Riteniamo interessante, sotto questo profilo, analizzare l’attività svolta dal notaio, le garanzie offerte ai consumatori e la sua responsabilità nel caso di inadempimento dei propri obblighi.

Abbiamo suddiviso il nostro intervento in tre punti  che illustrano –nei nostri intenti – alcuni temi: “le garanzie notarili”, “i diritti dei cittadini” e “le responsabilità”.

domenica 26 aprile 2020

Procura a vendere conferita a terzi - responsabile il notaio che non opera tutti i controlli necessari

Il notaio è professionalmente responsabile laddove conferisca a terzi la procura a vendere senza operare un controllo sul soggetto delegato. Questo il principio che emerge dalla recente ordinanza n. 7746/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito, rinviando la vicenda per la decisione più corretta.

Il Giudice di legittimità, infatti, ha valutato più correttamente la vicenda, alla base della quale vi era stata una truffa perpetrata da una donna che si era spacciata per venditrice attraverso l'esibizione di una procura speciale, così ingannando il compratore ed ottenendo da quest'ultimo una ingente somma a titolo di caparra confirmatoria. 

Nel caso di specie, come evidenziato dalla Cassazione, il notaio aveva perfezionato la procura sulla base della mera esibizione da parte della truffatrice della carta d'identità.

Documento ritenuto sufficiente dal professionista per accertare l'identità personale della parte, presupposto per conferire la procura per la vendita dell'immobile.

Secondo la Cassazione, non è sufficiente che il notaio ottenga la carta di identità o la tessera sanitaria per accertare l'identità e la buona fede del terzo delegato, ma deve, seguendo le regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, conoscere la parte, valutando la reale identità e formandosi tale convincimento anche attraverso  presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il notaio, per contro, deve motivare le ragioni per le quali ritiene che ha ritenuto legittimato il soggetto a cui ha conferito la delega, al fine di liberarsi dalla propria responsabilità professionale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 7746/2020.

domenica 9 giugno 2019

Non è responsabile il notaio che trascrive l'atto in leggero ritardo

Il notaio risponde per l'eventuale breve ritardo nella trascrizione di un atto concluso tra le parti, laddove una parte non possa opporre lo stesso ai terzi?

La vicenda, tutt'altro che peculiare, è stata affrontata dal Tribunale di Bergamo con una recente pronuncia ove il giudice bergamasco è stato chiamato a valutare l'eventuale condotta inadempiente del professionista ex art. 1176 c.c. nei confronti di una delle parti che aveva iscritto ipoteca su un immobile.

Nel caso di specie, la parte venditrice si trovava in una posizione di difficoltà economica tale da suggerire alla stessa di favorire la pronta iscrizione di ipoteca sul bene immobile - con successiva trascrizione - al fine di evitare opporre la garanzia reale ai terzi.

A tal fine, le parti si erano rivolte ad un notaio di fiducia al fine di perfezionare l'atto nel più breve temo possibile, ma quest'ultimo aveva comunque ritardato in modo decisivo nella successiva trascrizione, tale da rendere del tutto inutile l'iscrizione dell' ipoteca.

La venditrice agiva nei confronti del professionista, contestando il lieve ritardo (un giorno), nella trascrizione dell'atto, presupposto per l'opponibilità dello stesso ai creditori.

Il Tribunale di Bergamo ha respinto la domanda dell'attrice non individuando alcuna specifica responsabilità professionale del notaio, evidenziando per altro che quest'ultimo non aveva alcuna percezione della difficoltà economica della consumatrice, né quest'ultima aveva esplicitamente richiesto al professionista una rapido e celere adempimento dell'obbligo di trascrizione ex art. ex art. 2671 c.c.: "Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato."

Tale norma può trovare applicazione solo nel caso in cui sia provato l'elevato rischio del ritardo della trascrizione dell'atto notarile da parte del professionista e del danno cagionato alla parte.

Tale circostanza non è stata provata dalla parte, tant'è che il Tribunale giunge ad affermare il seguente principio "non è censurabile la condotta della professionista laddove non ha proceduto alla trascrizione dell’atto il giorno immediatamente successivo alla stipula, unico momento idoneo ad evitare all’attore l’opponibilità dell’ipoteca successivamente trascritta. A ben vedere, un livello di diligenza quale quello auspicato dall’attore sarebbe stato esigibile solo laddove fosse rientrata nella consapevolezza del professionista l’effettiva esistenza di un titolo differente e fondante il rischio di anticipata trascrizione ad horas dello stesso e pregiudicante l’anteriore contraente.".

Qui la pronuncia del Tribunale di Bergamo.
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