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domenica 13 settembre 2026

Netflix non può trattenere il consumatore fino all'esaurimento del credito residuo: la Corte federale tedesca boccia la clausola

Torniamo a trattare una questione che riguarda la piattaforma di streaming più popolare al mondo, Netflix, per segnalare la recente pronuncia depositata in Germania e favorevole ai consumatori che voleva  interrompere l'abbonamento solo perché sul proprio account ove era ancora presente del credito acquistato con una carta regalo.

La vicenda ci consente di segnalare un'altra condotta commerciale scorretta di Netflix e riflettere su come si è posto il giudice tedesco di fronte ad un tentativo di condizionare il consumatore da parte della multinazionale.

Abbiamo, anche di recente, segnalato condotte scorrette di Netflix (vedi qui), e questa sentenza dimostra come questa piattaforma digitale cerchi di approfittare della propria posizione per condizionare il rapporto con i propri clienti.

Eil Bundesgerichtshof (BGH), la Corte federale di giustizia tedesca, è stata chiamata a dover decidere la liceità della condotta tenuta da Netflix, decidendo, attraverso la sentenza III ZR 152/25 del 16 aprile 2026, che la clausola utilizzata da Netflix in Germania che rinviava l'efficacia della disdetta fino all'esaurimento del credito residuo presente sull'account non è valida e quindi non può vincolare il consumatore.

La decisione interessa certamente il mercato tedesco, ma contiene principi destinati ad influenzare l'intero settore degli abbonamenti digitali e offre spunti di riflessione anche per il diritto europeo dei consumatori.


1) Il caso

Nel caso affrontato dal giudice tedesco, Netflix commercializzava, oltre ai normali abbonamenti mensili, anche carte regalo prepagate, proponendole come possibile regalo che viene fatto da consumatore a consumatore, pratica molto diffusa nel mercato attuale.

Le condizioni contrattuali prevedevano che, se il cliente chiedeva la cessazione del servizio mentre era ancora disponibile credito sulla carta regalo, la disdetta non producesse effetti immediatamente, ma soltanto dopo il completo utilizzo dell'importo residuo.

In pratica, il consumatore rimaneva vincolato al contratto fino all'esaurimento del credito, indipendentemente dalla propria volontà di interrompere il servizio, costringendolo a "consumare" tutto il credito.

E' evidente che la finalità perseguita dalla multinazionale era quella, in via indiretta, di impedire che il consumatore si rivolgesse alla stessa Netflix per chiedere la restituzione del credito residuo.

La clausola è stata contestata dal Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), la federazione tedesca delle associazioni dei consumatori.


2) La questione giuridica andava oltre Netflix

La controversia portata davanti ai giudici non riguardava soltanto la validità di una clausola contrattuale, ma si spinge a discutere la natura giuridica del contratto di streaming e i diritti/obblighi gravanti sulle parti.

Si tratta di un contratto assimilabile ad una locazione di contenuti digitali oppure di un contratto di servizi?

La risposta incide direttamente sui diritti del consumatore, in particolare sulle modalità e sui tempi del recesso, e sulla modalità di esercizio di tale diritto.

E sotto questo profilo, il BGH considera Netflix un servizio e non una semplice "locazione digitale", e questa scelta adottata dalla Corte federale tedesca potrebbe essere una soluzione destinata probabilmente a diventare un punto di riferimento anche per gli altri giudici europei.

Secondo i giudici, Netflix non si limita a mettere a disposizione un catalogo di film e serie televisive, ma svolge un'attività continua che comprende:

  • aggiornamento costante del catalogo;
  • realizzazione di produzioni originali;
  • gestione dell'infrastruttura tecnica;
  • personalizzazione dei contenuti suggeriti agli utenti;
  • mantenimento della piattaforma.

La prestazione principale, quindi, non consiste nella semplice disponibilità di un bene digitale, ma in un'attività continuativa svolta nell'interesse dell'abbonato.

Per questo motivo il rapporto deve essere qualificato come contratto di servizi.

È questo passaggio è decisamente rilevante, in quanto il BGH evidenzia che non è il contenuto digitale a determinare automaticamente la qualificazione del contratto, bensì il concreto modo in cui il servizio viene prestato.


3) La clausola di Netflix e l'effetto sul contratto con il consumatore

Operata la premessa sul tipo di servizio che offre la piattaforma e sul rapporto contrattuale, il giudice federale tedesco focalizza la sua attenzione sull'efficacia della disdetta (o meglio recesso) del contratto da parte del consumatore.

E sotto questo profilo, viene osservato che questo diritto del consumatore può essere esercitato in qualsiasi momento, ma i suoi effetti possono essere rinviati a causa del credito residuo, che deve essere esaurito con il pagamento automatico dell'abbonamento.

In questo modo il consumatore perdeva il controllo sulla durata effettiva del contratto.

Secondo il BGH, una limitazione così significativa della libertà contrattuale avrebbe richiesto una giustificazione particolarmente forte.

Netflix, però, non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela tale da giustificare una deroga così ampia ai diritti dell'utente.


4) La decisione e i suoi effetti sui contratti dei consumatori italiani

Il Bundesgerichtshof ha ritenuto invalida la clausola perché privava il consumatore della possibilità di decidere liberamente quando porre fine all'abbonamento, subordinando l'efficacia della disdetta al completo esaurimento del credito residuo. 

In questo modo la durata del rapporto non dipendeva più dalla volontà dell'utente, ma dall'importo ancora disponibile sulla carta regalo, con il rischio di prolungare il vincolo contrattuale per un periodo anche molto lungo. 

La limitazione del diritto del consumatore non trovava alcuna giustificazione legittimante da parte di Netflix, la quale non ha dimostrato alcun interesse concreto e proporzionato che potesse giustificare una simile limitazione del diritto di recesso, determinando così uno squilibrio significativo tra le parti a danno del consumatore.

Il ragionamento sviluppato dal BGH può incidere sull'intero settore degli abbonamenti digitali.

Streaming video, musica, videogiochi in cloud e altri servizi in abbonamento presentano infatti caratteristiche molto simili: aggiornamento continuo della piattaforma, contenuti dinamici, assistenza tecnica e gestione costante del servizio.

La decisione offre quindi un criterio interpretativo destinato a orientare anche future controversie riguardanti altri operatori del mercato digitale.


5) Quali riflessi può avere per i consumatori italiani?

La sentenza è stata pronunciata sulla base del diritto tedesco e non produce effetti diretti in Italia, ma il principio enucleato appare perfettamente coerente con l'evoluzione del diritto europeo dei consumatori.

Anche la normativa italiana, infatti, guarda con particolare attenzione alle clausole che determinano uno squilibrio significativo tra professionista e consumatore o che limitano in modo ingiustificato la libertà di sciogliersi dal contratto.

Il messaggio della Corte tedesca è chiaro: il consumatore deve poter decidere quando interrompere un rapporto continuativo, senza essere vincolato da meccanismi contrattuali che, pur formalmente leciti, finiscono per prolungare artificialmente la durata dell'abbonamento.

La pronuncia del Bundesgerichtshof ricorda un principio fondamentale: la libertà di scegliere quando interrompere un abbonamento costituisce un elemento essenziale della tutela del consumatore.

Le piattaforme digitali possono certamente prevedere condizioni contrattuali per disciplinare il funzionamento dei propri servizi, ma tali clausole non possono trasformarsi in strumenti che limitano, senza un valido motivo, il diritto dell'utente di uscire dal contratto.

Per questo motivo è sempre opportuno leggere con attenzione le condizioni di abbonamento, soprattutto quando prevedono rinnovi automatici, crediti prepagati o meccanismi che possono ritardare la cessazione del servizio.

Anche nell'economia digitale, la trasparenza contrattuale e la libertà di scelta del consumatore rimangono principi fondamentali.

La sentenza della Corte federale tedesca.

domenica 30 agosto 2026

Contratti e clausole vessatorie: quando il rinnovo tacito presuntivo è inefficace

Chi sottoscrive un contratto di abbonamento spesso presta maggiore attenzione al prezzo del servizio che alle condizioni generali. Ed è proprio tra le pagine di quelle condizioni che si nascondono, non di rado, clausole capaci di produrre effetti economici rilevanti: rinnovi automatici, penali, interessi di mora, limitazioni dei diritti del consumatore.

Come possiamo tutelarci da queste clausole? dobbiamo eliminarle dal contratto, o comunque chiedere al professionista di provvedere alla loro rimozione? (se vuoi essere tutelato, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Con una importante ordinanza (Cass. civ., Sez. III, n. 12153/2026), la Corte di Cassazione torna sul tema delle clausole vessatorie e chiarisce un principio destinato ad incidere su moltissimi contratti di massa: non è il consumatore che deve eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista che deve richiamarle chiaramente e farle approvare in modo specifico.


1.- La vicenda: un abbonamento pay-tv che continua a rinnovarsi

Il caso prende le mosse da un contratto di abbonamento ad una pay-tv sottoscritto nel 2004 e che prevede il rinnovo periodico automatico delle condizioni applicate.

L'azienda, di conseguenza, si rivolge al cliente per chiedere il pagamento dei periodi precedenti, in quanto il rinnovo automatico era intervento, in assenza di specifica disdetta da parte del cliente.

Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Prato ritengono però inefficace la clausola di rinnovo tacito, perché non risultava specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Rimane dovuta soltanto la penale per la mancata restituzione della smart card.

L'impresa decide di ricorre Cassazione, la quale deve valutare il valore della doppia sottoscrizione della clausola relativa al rinnovo.

La società ritiene di avere rispettato la legge grazie ad un particolare sistema contrattuale, in quanto il suo modulo contrattuale standard prevede:

  • una prima firma con cui il cliente accettava tutte le condizioni generali;
  • una seconda sezione nella quale il consumatore poteva barrare le clausole che non intendeva accettare.

Secondo l'azienda, questo meccanismo ("opt-out") rende il consumatore ancora più libero di scegliere e ben consapevole delle conseguenze collegate alla sua decisione.

La Cassazione non è dello stesso avviso e ritiene che il sistema di scelta attribuito al consumatore non può assumere valore, essendo in contrasto con l'art. 1341 c.c..

La norma in parola non disciplina il modo in cui il consumatore può rifiutare una clausola, ma stabilisce quando una clausola particolarmente gravosa può produrre effetti.

E la regola è semplice: le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.

Questo requisito serve ad attirare concretamente l'attenzione del consumatore sulle condizioni che limitano i suoi diritti o gli impongono obblighi particolarmente gravosi.

Il professionista non può quindi sostituire questa garanzia con un sistema che presume l'accettazione di tutte le clausole salvo che il cliente le elimini una per una, meccanismo che capovolge completamente la logica dell'art. 1341 c.c.: "Per contro, posto che il richiamo dell’attenzione e la consapevolezza legata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l’asimmetria informativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quanto basato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposte unilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunte espressamente. La previsione codicistica, invece, tende al contrario a richiamare l’attenzione dell’aderente e a condizionare l’efficacia delle clausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.".

La Corte di Cassazione (ri)afferma un principio molto moderno molto valido in materia consumeristica: la "razionalità limitata" del consumatore.

I giudici osservano che chi firma un contratto predisposto unilateralmente dal professionista si trova, in via generale, in una specifica posizione:
a.- normalmente non legge ogni singola clausola;
b.- può non comprenderne pienamente le conseguenze;
c.- tende ad accettare automaticamente quanto predisposto.

Per questo motivo la legge impone un'attenzione rafforzata proprio sulle clausole più pericolose.

La Corte afferma che il sistema di "opt-out", come sopra richiamato, non tutela il consumatore, ma accentua l'asimmetria informativa tra professionista e cliente e non supera quella soglia minima di consapevolezza che il legislatore pretende.


2. Una decisione che va ben oltre la pay-tv

Appare evidente che il provvedimento oggetto di commento assume una rilevanza molto più ampia rispetto al rapporto contrattuale oggetto del caso concreto, andando a manifestare i propri effetti in molti altri contratti i predisposti unilateralmente dal professionista, tra cui:

  • abbonamenti televisivi;
  • servizi di telefonia;
  • piattaforme digitali;
  • palestre e servizi alla persona;
  • servizi in abbonamento online;
  • contratti assicurativi;
  • servizi finanziari;
  • forniture continuative.
In tutti questi casi il professionista deve poter dimostrare che le clausole vessatorie siano state oggetto di una vera approvazione specifica, non di una semplice firma generica del contratto.


3.- Il rinnovo tacito. una clausola chiaramente vessatoria

Il rinnovo tacito è una delle clausole che più frequentemente genera contenzioso, essendo una clausola che viene sovente inserita nei contratti di fornitura conclusi con il consumatore, questione che abbiamo anche di recente (clicca qui).

Il consumatore che sottoscrive il contratto viene a conoscenza del rinnovo tacito solo dopo molti mesi, o addirittura anni, o magari quanto credono che si sia concluso il rapporto ed invece ricevono richieste di pagamento inattese.


Sotto questo profilo, la decisione ricorda un principio fondamentale: se il rinnovo automatico è inserito nelle condizioni generali e non è stato specificamente approvato secondo quanto richiede l'art. 1341 c.c., la clausola può risultare inefficace.

Naturalmente ogni caso concreto deve essere valutato singolarmente, anche alla luce della disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo e della normativa europea.



Ricordatevi che quando si firma un contratto predisposto unilateralmente (cioè dal professionista/società) è opportuno verificare con particolare attenzione:

- le clausole di rinnovo automatico;
- le penali;
- gli interessi di mora;
- le limitazioni dei diritti del consumatore;
- le clausole che modificano il foro competente o prevedono arbitrati.

Se il professionista pretende il pagamento di somme fondate esclusivamente su una clausola vessatoria mai specificamente approvata, non bisogna dare per scontato che la richiesta sia legittima.

È consigliabile contestare tempestivamente la pretesa, chiedere copia integrale del contratto sottoscritto e verificare se siano stati realmente rispettati i requisiti previsti dall'art. 1341 c.c.. 

In molti casi una verifica preventiva può evitare il pagamento di somme non dovute o consentire di predisporre un'efficace difesa giudiziale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza 12153/2026.

domenica 19 gennaio 2025

Sky sanzionata per scarsa tutela dei dati personali dei clienti

La condanna di Sky da parte dell'Autorità per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 553 del 12 settembre 2024) ci permette di tornare ad affrontare un argomento delicato, ossia la tutela dei dati personali da parte degli operatori on line.

L'indagine conclusa dal Garante privacy, infatti, ha accertato determinate violazioni da parte del professionista, nell' attività di telemarketing e di invio di comunicazioni commerciali ai propri clienti, sanzionando condotte che si sono reiterate negli anni (si consideri che l'indagine ha preso avvio a seguito di qualche centinaio di segnalazioni pervenute al garante tra il 2022 e il 2023).

All'esito dell'indagine avviata, il Garante ha potuto rilevare un errato trattamento dei dati personali da parte della società oggetto di indagine, in violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Le censure sollevate verso Sky hanno riguardato, in particolare, la commercializzazione del servizio "NOWTV", avvenuta attraverso l'illegittimo utilizzo dei dati personali dei clienti, invitato a concludere nuovi rapporti commerciali con la società a seguito di comunicazioni inviate al consumatore in carenza di un preventivo preventivo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, sul mero presupposto, ritenuto errato, che la sollecitazione commerciale fosse giustificata dalla mera esistenza di un pregresso account NOW.

Sotto questo profilo, l'Autorità ha censurato la condotta di Sky, lamentando un omesso consenso informato conferito dal consumatore, non informato sulla  finalità del trattamento dei dati personali a fini promozionali.

L'Autorità garante ha sollevato una seconda contestazione a Sky,  accusata di aver utilizzato i dati ottenuto da società terze, in assenza di una adeguata verifica della legittimità dei dati acquisiti, ai fini di comunicazioni commerciali mediante SMS o telefonate.

La società avrebbe svolto l'attività commerciale senza un preventivo controllo dei dati personali ottenuti, ed in particolare della legittimità della raccolta operata dal soggetto terzo.

Accade, di frequente, che a seguito di richiesta di comunicazione delle modalità attraverso la quale la società ha ottenuto i dati, gli operatori telefonici non sappiano (oppure non hanno intenzione) rendere noto al consumatore quale sia il consenso informato che li abbia legittimati al contatto commerciale. Ancora di recente, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito il diritto del soggetto interessato a conoscere come siano utilizzati i dati personali e se siano stati oggetto di cessione (vedi qui).

Non è la prima sanzione per attività di telemarketing svolta in violazione dei dati personali del soggetto interessato, ma attesta come questo "mercato" sia decisamente attivo e portato avanti dalle aziende senza l'adozione di misure organizzative interne idonee alla tutela del cliente e nel rispetto delle norme vigenti.

Invero, nemmeno noi consumatori comprendiamo quanto tale materia sia delicata e che valore possano assumere i dati personali, anche sotto il profilo commerciale, e questo provvedimento ci dimostra come sia necessaria una maggiore sensibilità da parte nostra verso le pratiche di telemarketing scorrette.

Garante per la tutela dei dati personali - provvedimento n. 553/2024 del 12 settembre 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

lunedì 14 marzo 2022

Pubblicità ingannevole: Sky sanzionata da AGCM per il pacchetto calcio

Fonte: comunicato stampa
11 marzo 2022

Secondo l’Autorità un anno fa la società ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.  

L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

sabato 22 gennaio 2022

Dazn, niente multa da AGCOM per i disservizi in streaming. Si ai rimborsi, ma devono essere chiesti entro sette giorni

Dazn non paga alcuna specifica multa per i disservizi causati ai propri utenti lo scorso autunno, allorché molte lamentele erano state sollevate a causa delle continue interruzione della trasmissione streaming di eventi sportivi (in particolare, il campionato di serie A di calcio).

Chi si aspettava un intervento sanzionatorio, ed altresì chiarificatore, da parte dell'autorità garante è rimasto sostanzialmente deluso, in quanto AGCOM si è limitata ad introdurre linee guida che la società dovrà seguire nei prossimi mesi.

Come è noto, l'autorità aveva avviato tre distinte indagini verso Dazn, al fine di contestare alcune condotte dalla società, ed in particolare le interruzioni della trasmissione streaming durante gli eventi sportivi.

La finalità di tale indagine era, secondo l'intento dichiarato dal garante, la tutela del diritto degli abbonati di vedere in modo ottimale, e senza interruzioni, qualsiasi evento sportivo.

sabato 27 febbraio 2021

Sky multata per pratiche commerciali scorrette: eventi sportivi sospesi e mancato indennizzo per gli abbonati

Fonte: comunicato stampa
22 febbraio 2021
I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport” non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid 19. Secondo l’Autorità, inoltre, sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo “Sconto Coronavirus”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport”.

domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

lunedì 21 maggio 2018

Mediaset Premium - modulo di disdetta dell'abbonamento 2018

In questi ultimi giorni stanno aumentando gli abbonati a Mediaset Premium che vogliono concludere la propria esperienza con la piattaforma digitale.

Qui vi proponiamo un modello di disdetta del contratto acceso con Mediaset Premium. 

………, ………….. 2018
Spett.le
Mediaset Premium S.p.a.
Via Paleocapa, 3
20121 – Milano

Racc. a/r anticipato via pec all’indirizzo direzione.affarisocietari@mediasetpremium.postecert.it

OGGETTO: Contratto n……………………….. (Cod. cliente …………………….. – n. tessera ……………..) -   disdetta ex Decreto Bersani, DL 31/01/07 n. 7 - Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/07, convertito in legge in data 30/03/2007


Il sottoscritto …………………., cod. fisc. ……………………….., residente in …………………………, intestatario del contratto di fornitura del servizio denominato Mediaset Premium di cui in oggetto, nel rispetto del termine di preavviso non superiore a trenta giorni dalla ricezione della presente 


                                                    comunica


la propria volontà di non voler rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi dalla sua scadenza annuale e, per tal motivo, di dare immediata disdetta allo stesso, con conseguente assenza di ogni ulteriore obbligo verso la società Mediaset Premium S.p.a..

Per quel che riguarda la smart card/scheda di Premium, verrà restituita a Selecta S.r.l., Via della Resistenza, 47 - San Martino di Rio (RE).

In fede

Firma
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sabato 31 marzo 2018

Netflix, Sky go, Premium Play - con le nuove norme comunitarie potremo vedere i contenuti anche all'estero

Da aprile novità per gli abbonati alle piattaforme internet (Netflix, Sky go, Premium Play di Mediaset), i quali potranno usufruire del proprio servizio anche al di fuori dei confini nazionali, ossia quando si recano in altri paesi del vecchio continente.

Il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo entra in vigore, introducendo il principio della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online acquisiti nel mercato di uno degli stati dell'unione, come peraltro anticipato in questo blog lo scorso anno (vedi).

venerdì 11 agosto 2017

Sky: no alla fatturazione ogni 28 giorni!

E' probabile che le bottiglie di prosecco stappate a Sky Italia per l'acquisizione dei diritti per la trasmissione della futura Champions League abbiano dato alla testa dei vertici della pay tv, la quale ha deciso di spalmare i maggiori costi sostenuti sugli abbonati, chiamati a versare maggiori importi nei prossimi anni.

In che modo Sky sta aumentando l'abbonamento dei propri clienti?...beh nel modo più "mascherato" possibile, ossia non aumentando l'importo mensile, ma bensì riducendo il periodo di fatturazione che passa da 30 a 28 giorni.  

Dal prossimo 1° ottobre 2017, quindi, tutti gli abbonati Sky dovranno pagare il canone ogni 28 giorni, così come silenziosamente annunciato di recente dalla pay tv più diffusa in Italia, in questo comunicato (vedi)

Che fare? l'abbonato può o (1) inviare una raccomandata con la quale concludere/recedere dal proprio contratto; (2) subire l'aumento del canone.

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha, peraltro, annunciato una segnalazione della condotta di Sky all'Antitrust, al fine di valutare eventuali condotte commerciali scorrette e/o cercare di far desistere il colosso televisivo dal portare avanti questa modifica nel sistema di fatturazione.

venerdì 24 febbraio 2017

Dal 2018 anche i contenuti on line potranno essere liberamente visibili in tutta Europa

Grande novità per gli abbonati alle principali piattaforme digitali che, sino ad oggi, non hanno potuto vedere gli eventi pagati al di fuori del territorio italiano.

La Commissione ha dato approvazione al regolamento che dovrebbe consentire agli abbonati europei di poter fruire i propri abbonamenti anche negli altri paesi dell'Unione Europea.

Il quadro normativo dovrà essere migliorato nei prossimi mesi,  ed allo stesso tempo gli stessi operatori dovranno, nei prossimi nove mesi, organizzare l'infrastruttura tecnica.

Con questo accordo, infatti,  dal gennaio 2018 il singolo cittadino di un paese dell'Unione Europea che sia titolare di un pacchetto di contenuti digitali  a pagamento, potrà fruire del suo contratto anche negli altri stati senza che vi sia alcuna limitazione nella possibiblità di vedere film, serie tv, musica ed eventi sportivi.

Qui di seguito,  il comunicato  stampa della Commissione dell'Unione Europea.

lunedì 11 gennaio 2016

Esiste un numero verde Sky dove chiedere di non essere contattati per le offerte commerciali

Negli ultimi mesi, Sky Italia ha intensificato l'attività di commercializzazione dei propri servizi televisivi, soffrendo la crescente ed aggressiva concorrenza da parte di Mediaset.

Sono aumentate, in tal senso, le telefonate ricevute da ex abbonati, o comuni consumatori, e provenienti da operatori di società commerciali che operano per conto di Sky, i quali hanno proposto nuovi pacchetti per l'ormai prossimo anno 2016.

Ed in particolare, i contatti telefonici sono  avvenuti attraverso i soliti numeri di telefono anonimi, ossia semplici numeri locali non immediatamente riferibili alla società, e che non consentono al consumatore di avere conoscenza immediata di essere stato contattato da un call center Sky.

lunedì 23 febbraio 2015

Luci e ombre delle nuove liberalizzazioni

Le novità normative introdotte dal Governo con il nuovo decreto liberalizzazioni, riguardano non solo i rapporti di lavoro, ma anche una serie di settori che riguardano i consumatori.

Premettiamo che per esprimere un parere compiuto, dobbiamo verificare l'applicazione concreta delle nuove norme, e le possibili future modifiche.

Al momento, evidenziamo alcune novità introdotte con la recente novità normativa, riservandoci di approfondire le diverse questioni nei prossimi giorni.

- Energia elettrica e gas: dal 2018 addio al mercato di "maggior tutela"
Non possiamo che giudicare in modo negativo l'intenzione, già manifestata dagli esponenti del Governo, e che si dovrebbe realizzare con questo intervento legislativo, ossia l'abbandono del mercato di "maggior tutela" per il gas naturale e dell'energia elettrica.

Dal primo gennaio 2018, quindi, nel mercato domestico (quello dei consumatori) non avrà più la "maggior tutela", ma solo il libero mercato sia per il settore energia e quello del gas.

E' evidente che i consumatori meno preparati si troveranno meno tutelati, non potendo decidere di affidarsi ad un mercato controllato e fuori dalle logiche di puro mercato.

domenica 10 marzo 2013

La Corte di Giustizia limita la riproduzione in streaming di eventi sportivi

La sentenza di questo weekend affronta un argomento molto attuale, ovvero il limite alla diffusione via internet di eventi sportivi da parte di un soggetto che non ha acquistato il diritto alla trasmissione.

La Corte di Giustizia Europea interviene in una controversia sorta tra alcune emittenti nazionali inglesi, titolari del diritto alla diffusione di eventi sportivi e una emittente, TV Catchup Ltd, che era solita trasmettere in differita la competizione sportiva pur non detenendo alcun diritto.

La trasmissione dell'evento avveniva in streaming ed era limitata a competizioni sportive che riguardavano più importanti squadre della Premier League.

I titolari del diritto alla diffusione del programma hanno deciso di agire in giudizio per chiedere che la società TV Catchup non trasmetta più alcun evento sportivo, anche se in streaming e in diffusione differita.

La Corte ha accolto la richiesta delle emittenti, osservando che ogni trasmissione, in diretta o differita, da parte di un soggetto che non detiene alcun diritto, deve essere autorizzata dall'emittente che ha acquisito i diritti territoriali.

Non assume alcun rilievo che la trasmissione dell'evento non coinvolga solo il territorio ove l'emittente ha acquistato il diritto alla diffusione, e quindi anche se l'evento viene proposto in streaming via internet, colui che diffonde l'evento deve ottenere l'autorizzazione alla diffusione.

sabato 11 febbraio 2012

Da Trentino inBlu al blog: le Authority in Italia (3) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa settimana ci siamo dedicati ad una autorità amministrativa indipendente di recente istituzione: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Introdotta in Italia nel 1997 (legge 31 luglio 1997,n. 249), l'AGCOM ha sede a Napoli ed è presieduta da Corrado Calabro, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, dal 9 maggio 2005.
  • Componenti

    - Presidente

    -Commissione per le infrastrutture e le reti

    - Commissione per i servizi e i prodotti

    - Consiglio (composto dal Presidente più i commissari)

  •  Compiti
    L'AGCOM svolge, come le autorità analizzate nelle scorse settimane, una attività di controllo e monitoraggio del mercato delle telecomunicazioni (telefono – televisione – internet etc.) e vigila nell'interesse degli utenti e del mercato. Tale ruolo di vigilanza è finalizzato a garantire un mercato più libero e trasparente ed il rispetto dei principi fondamentali quali:
    - libertà di comunicazione;
    - segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
    - libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
    - sono attribuite, inoltre, competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni.

    Il Consiglio svolge attività di controllo delle posizioni dominanti; promuove accordi transfrontalieri tra operatori del settore; interviene nei piani di assegnazione delle frequenze; avanza proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi per gli utenti che usufruiscono di un servizio di telecomunicazione.

    L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento svolta ad illustrare la propria attività, le condizioni di concorrenza del mercato ed avanzare possibili riforme normative ritenute utili allo sviluppo omogeneo e concorrenziale del settore.
    Occorre ricordare, inoltre, che l'Autorità collabora con le altre authority create negli altri Stati al fine di individuare possibili strategie comuni contro fenomeni criminali internazionali.

  • Attività sanzionatoria
    Gli ultimi interventi legislativi hanno ampliato i poteri dell'Autorità sotto il profilo sanzionatorio degli operatori di settore. In precedenza, infatti, l'AGCOM poteva intervenire in quanto in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito.
    L'Autorità può, senza dover condurre alcuna fase di indagine conoscitiva approfondita e se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, intervenire con misure volte a correggere tale distorsione.
    Le misure amministrative hanno durata temporanea, e lo stesso provvedimento deve indicare il periodo di validità che però può essere oggetto di rinnovo.
    Tale intervento, in particolare, può riguardare anche imprese che pongano in essere pratiche illecite e dannose per il mercato.
    L'Autorità può intervenire e chiedere la cessazione della pratica contestata e, laddove la società non ottemperi all'invito avanzato dall'AGCOM, quest'ultima la può sanzionare con multa.

  • CORECOM (Comitati regionali per le comunicazioni)

    Organismo amministrativo introdotto con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con il fine di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    Gli ambiti di intervento del CORECOM sono stati definiti nel 2003, a seguito dell’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale è stato sottoscritto un accordo quadro finalizzato ad introdurre i principi generali che devono caratterizzare l'attività di questi soggetti; le funzioni delegate in tema di comunicazioni; i programmi di attività e le risorse finanziarie.
    Tale Accordo quadro del 2003, a cui sono seguite delle convenzioni bilaterali tra l'Autorità e le varie regioni, ha introdotto le materie c.d. “di prima fase" ossia i settori di operatività territoriale del CORECOM:
a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;


In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto nuovo Accordo quadro, sostituitvo di quello precedente, con il quale sono stati estesi i poteri del CORECOM ed introdotte le materie c.d. “di seconda fase”, ossia:
e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica (elenco dei provvedimenti assunti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Co.re.com. delegati);
f) la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale. Con riferimento a tale funzione delegata è possibile consultare il Vademecum per le emittenti televisive locali digitali ed analogiche, a cura dell’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità.

Sede CORECOM di Trento
Trento (Comitato Provinciale per le Comunicazioni)
Via Manci, 27
c/o Consiglio Provinciale
38100 Trento
Presidente: Enrico Paissan
Tel.: 0461/213197

Fax: 0461/213155

mercoledì 23 marzo 2011

Dahlia TV - Lega calcio Serie A prende posizione su fallimento trattativa. Tifosi ancora al palo

Di seguito proponiamo il comunicato stampa con il quale la Lega calcio Serie A ha preso posizione in merito al fallimento della trattativa privata avviata per la cessione dei diritti di Serie B in possesso di Dahlia ad altro operatore (Europa 7) e di recente falliti.

Il tono del comunicato lascia intendere che la Lega vuole smarcarsi da qualsiasi tentativo di attribuirle le colpe dell'esito negativo della trattativa.

Un dato è certo: i tifosi di Serie B (circa 600mila abbonamenti) continuano a rimanere danneggiati.

mercoledì 2 marzo 2011

Dahlia TV chiude le trasmissioni - si apre la class action degli abbonati del pacchetto calcio nei confronti di Lega e Federcalcio?

Nei giorni scorsi è stata formalizzata la scomparsa della seconda piattaforma digitale italiana, Dahlia TV, la quale non è stata oggetto di alcun disperato salvataggio da parte di Telecom, unico soggetto potenzialmente interessato ad entrare nel mercato del digitale terrestre.

Sugli schermi TV degli abbonati e sul sito web dell'emittente televisiva è apparso il seguente comunicato " Dahlia TV ed il suo team sono spiacenti di comunicare che, nonostante tutto l’impegno profuso in questi mesi per offrire il miglior servizio e ricambiare la fiducia accordata dai propri Clienti, si trovano costretti ad interrompere le trasmissioni. Ringraziamo e ci scusiamo con tutti i Clienti e gli appassionati che ci hanno scelto e ci hanno seguito fino ad oggi.".

All'improvviso gli abbonati (del solo digitale terrestre) delle squadre di Serie A, nonché quelli di tutta la Serie B, hanno visto oscurato il proprio diritto di visione delle partite acquistare con i vari pacchetti Dahlia TV.

Ed ora che succede?

domenica 9 gennaio 2011

Si al risarcimento del danno in caso di mancata visione dell'evento pagato con la pay tv

Questa domenica vi offriamo in visione una sentenza non più recente, ma meritevole di richiamo perché affronta il problema, molto attuale, dell'interruzione del servizio di fornitura di programmi a pagamento ed il risarcimento del danno per il consumatore.

Secondo il Giudice, l'interruzione di un servizio di pay TV a pagamento (c.d. pay per view) origina un danno per l'acquirente di un pacchetto di trasmissioni. Il fornitore del servizio è tenuto a risarcire il danno all'abbonato, consistente non solo nell'omesso servizio offerto, ma anche nel danno non patrimoniale conseguito all'impossibilità per il consumatore di poter usufruire dello spettacolo oggetto di abbonamento.

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Caserta.
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