Visualizzazione post con etichetta SKY. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta SKY. Mostra tutti i post

domenica 30 agosto 2026

Contratti e clausole vessatorie: quando il rinnovo tacito presuntivo è inefficace

Chi sottoscrive un contratto di abbonamento spesso presta maggiore attenzione al prezzo del servizio che alle condizioni generali. Ed è proprio tra le pagine di quelle condizioni che si nascondono, non di rado, clausole capaci di produrre effetti economici rilevanti: rinnovi automatici, penali, interessi di mora, limitazioni dei diritti del consumatore.

Come possiamo tutelarci da queste clausole? dobbiamo eliminarle dal contratto, o comunque chiedere al professionista di provvedere alla loro rimozione? (se vuoi essere tutelato, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Con una importante ordinanza (Cass. civ., Sez. III, n. 12153/2026), la Corte di Cassazione torna sul tema delle clausole vessatorie e chiarisce un principio destinato ad incidere su moltissimi contratti di massa: non è il consumatore che deve eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista che deve richiamarle chiaramente e farle approvare in modo specifico.


1.- La vicenda: un abbonamento pay-tv che continua a rinnovarsi

Il caso prende le mosse da un contratto di abbonamento ad una pay-tv sottoscritto nel 2004 e che prevede il rinnovo periodico automatico delle condizioni applicate.

L'azienda, di conseguenza, si rivolge al cliente per chiedere il pagamento dei periodi precedenti, in quanto il rinnovo automatico era intervento, in assenza di specifica disdetta da parte del cliente.

Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Prato ritengono però inefficace la clausola di rinnovo tacito, perché non risultava specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Rimane dovuta soltanto la penale per la mancata restituzione della smart card.

L'impresa decide di ricorre Cassazione, la quale deve valutare il valore della doppia sottoscrizione della clausola relativa al rinnovo.

La società ritiene di avere rispettato la legge grazie ad un particolare sistema contrattuale, in quanto il suo modulo contrattuale standard prevede:

  • una prima firma con cui il cliente accettava tutte le condizioni generali;
  • una seconda sezione nella quale il consumatore poteva barrare le clausole che non intendeva accettare.

Secondo l'azienda, questo meccanismo ("opt-out") rende il consumatore ancora più libero di scegliere e ben consapevole delle conseguenze collegate alla sua decisione.

La Cassazione non è dello stesso avviso e ritiene che il sistema di scelta attribuito al consumatore non può assumere valore, essendo in contrasto con l'art. 1341 c.c..

La norma in parola non disciplina il modo in cui il consumatore può rifiutare una clausola, ma stabilisce quando una clausola particolarmente gravosa può produrre effetti.

E la regola è semplice: le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.

Questo requisito serve ad attirare concretamente l'attenzione del consumatore sulle condizioni che limitano i suoi diritti o gli impongono obblighi particolarmente gravosi.

Il professionista non può quindi sostituire questa garanzia con un sistema che presume l'accettazione di tutte le clausole salvo che il cliente le elimini una per una, meccanismo che capovolge completamente la logica dell'art. 1341 c.c.: "Per contro, posto che il richiamo dell’attenzione e la consapevolezza legata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l’asimmetria informativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quanto basato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposte unilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunte espressamente. La previsione codicistica, invece, tende al contrario a richiamare l’attenzione dell’aderente e a condizionare l’efficacia delle clausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.".

La Corte di Cassazione (ri)afferma un principio molto moderno molto valido in materia consumeristica: la "razionalità limitata" del consumatore.

I giudici osservano che chi firma un contratto predisposto unilateralmente dal professionista si trova, in via generale, in una specifica posizione:
a.- normalmente non legge ogni singola clausola;
b.- può non comprenderne pienamente le conseguenze;
c.- tende ad accettare automaticamente quanto predisposto.

Per questo motivo la legge impone un'attenzione rafforzata proprio sulle clausole più pericolose.

La Corte afferma che il sistema di "opt-out", come sopra richiamato, non tutela il consumatore, ma accentua l'asimmetria informativa tra professionista e cliente e non supera quella soglia minima di consapevolezza che il legislatore pretende.


2. Una decisione che va ben oltre la pay-tv

Appare evidente che il provvedimento oggetto di commento assume una rilevanza molto più ampia rispetto al rapporto contrattuale oggetto del caso concreto, andando a manifestare i propri effetti in molti altri contratti i predisposti unilateralmente dal professionista, tra cui:

  • abbonamenti televisivi;
  • servizi di telefonia;
  • piattaforme digitali;
  • palestre e servizi alla persona;
  • servizi in abbonamento online;
  • contratti assicurativi;
  • servizi finanziari;
  • forniture continuative.
In tutti questi casi il professionista deve poter dimostrare che le clausole vessatorie siano state oggetto di una vera approvazione specifica, non di una semplice firma generica del contratto.


3.- Il rinnovo tacito. una clausola chiaramente vessatoria

Il rinnovo tacito è una delle clausole che più frequentemente genera contenzioso, essendo una clausola che viene sovente inserita nei contratti di fornitura conclusi con il consumatore, questione che abbiamo anche di recente (clicca qui).

Il consumatore che sottoscrive il contratto viene a conoscenza del rinnovo tacito solo dopo molti mesi, o addirittura anni, o magari quanto credono che si sia concluso il rapporto ed invece ricevono richieste di pagamento inattese.


Sotto questo profilo, la decisione ricorda un principio fondamentale: se il rinnovo automatico è inserito nelle condizioni generali e non è stato specificamente approvato secondo quanto richiede l'art. 1341 c.c., la clausola può risultare inefficace.

Naturalmente ogni caso concreto deve essere valutato singolarmente, anche alla luce della disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo e della normativa europea.



Ricordatevi che quando si firma un contratto predisposto unilateralmente (cioè dal professionista/società) è opportuno verificare con particolare attenzione:

- le clausole di rinnovo automatico;
- le penali;
- gli interessi di mora;
- le limitazioni dei diritti del consumatore;
- le clausole che modificano il foro competente o prevedono arbitrati.

Se il professionista pretende il pagamento di somme fondate esclusivamente su una clausola vessatoria mai specificamente approvata, non bisogna dare per scontato che la richiesta sia legittima.

È consigliabile contestare tempestivamente la pretesa, chiedere copia integrale del contratto sottoscritto e verificare se siano stati realmente rispettati i requisiti previsti dall'art. 1341 c.c.. 

In molti casi una verifica preventiva può evitare il pagamento di somme non dovute o consentire di predisporre un'efficace difesa giudiziale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza 12153/2026.

domenica 19 gennaio 2025

Sky sanzionata per scarsa tutela dei dati personali dei clienti

La condanna di Sky da parte dell'Autorità per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 553 del 12 settembre 2024) ci permette di tornare ad affrontare un argomento delicato, ossia la tutela dei dati personali da parte degli operatori on line.

L'indagine conclusa dal Garante privacy, infatti, ha accertato determinate violazioni da parte del professionista, nell' attività di telemarketing e di invio di comunicazioni commerciali ai propri clienti, sanzionando condotte che si sono reiterate negli anni (si consideri che l'indagine ha preso avvio a seguito di qualche centinaio di segnalazioni pervenute al garante tra il 2022 e il 2023).

All'esito dell'indagine avviata, il Garante ha potuto rilevare un errato trattamento dei dati personali da parte della società oggetto di indagine, in violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Le censure sollevate verso Sky hanno riguardato, in particolare, la commercializzazione del servizio "NOWTV", avvenuta attraverso l'illegittimo utilizzo dei dati personali dei clienti, invitato a concludere nuovi rapporti commerciali con la società a seguito di comunicazioni inviate al consumatore in carenza di un preventivo preventivo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, sul mero presupposto, ritenuto errato, che la sollecitazione commerciale fosse giustificata dalla mera esistenza di un pregresso account NOW.

Sotto questo profilo, l'Autorità ha censurato la condotta di Sky, lamentando un omesso consenso informato conferito dal consumatore, non informato sulla  finalità del trattamento dei dati personali a fini promozionali.

L'Autorità garante ha sollevato una seconda contestazione a Sky,  accusata di aver utilizzato i dati ottenuto da società terze, in assenza di una adeguata verifica della legittimità dei dati acquisiti, ai fini di comunicazioni commerciali mediante SMS o telefonate.

La società avrebbe svolto l'attività commerciale senza un preventivo controllo dei dati personali ottenuti, ed in particolare della legittimità della raccolta operata dal soggetto terzo.

Accade, di frequente, che a seguito di richiesta di comunicazione delle modalità attraverso la quale la società ha ottenuto i dati, gli operatori telefonici non sappiano (oppure non hanno intenzione) rendere noto al consumatore quale sia il consenso informato che li abbia legittimati al contatto commerciale. Ancora di recente, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito il diritto del soggetto interessato a conoscere come siano utilizzati i dati personali e se siano stati oggetto di cessione (vedi qui).

Non è la prima sanzione per attività di telemarketing svolta in violazione dei dati personali del soggetto interessato, ma attesta come questo "mercato" sia decisamente attivo e portato avanti dalle aziende senza l'adozione di misure organizzative interne idonee alla tutela del cliente e nel rispetto delle norme vigenti.

Invero, nemmeno noi consumatori comprendiamo quanto tale materia sia delicata e che valore possano assumere i dati personali, anche sotto il profilo commerciale, e questo provvedimento ci dimostra come sia necessaria una maggiore sensibilità da parte nostra verso le pratiche di telemarketing scorrette.

Garante per la tutela dei dati personali - provvedimento n. 553/2024 del 12 settembre 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

lunedì 14 marzo 2022

Pubblicità ingannevole: Sky sanzionata da AGCM per il pacchetto calcio

Fonte: comunicato stampa
11 marzo 2022

Secondo l’Autorità un anno fa la società ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.  

L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

sabato 27 febbraio 2021

Sky multata per pratiche commerciali scorrette: eventi sportivi sospesi e mancato indennizzo per gli abbonati

Fonte: comunicato stampa
22 febbraio 2021
I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport” non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid 19. Secondo l’Autorità, inoltre, sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo “Sconto Coronavirus”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport”.

domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

sabato 6 ottobre 2018

Geoblocking: le nuove norme europee tuteleranno il consumatore contro i blocchi geografici?

Il blocco geografico (geoblocking) ha rappresentato uno dei più rilevanti limiti allo sviluppo del commercio digitale negli ultimi, limitando pesantemente la libertà di acquisto del consumatore.

Il recente Regolamento dell'Unione Europea UE 2018/302 dovrebbe, o almeno questo pare sia il fine perseguito dal legislatore comunitario, ridurre (annullare?) questa pratica commerciale e rendere più libero e trasparente l'acquisto di prodotti e servizi all'interno del mercato comunitario.

- Cos'è il blocco geografico (geoblocking) e quali sono le conseguenze?
Il blocco geografico consiste in una tecnologia attraverso la quale il venditore di beni o servizi on line può impedire al consumatore  di accedere a pagine web, contenuti video in base alla sua collocazione geografica.

In termini più semplici, se un consumatore è residente in un determinato paese non può visionare determinate pagine web (e quindi, ad esempio offerte commerciali), siti web, contenuti audio o video prodotti, creati e indirizzati per utenti di un diverso stato.

Va da sé che il blocco geografico non consente all'utente di poter usufruire, ad esempio, delle offerte/sconti on line previsti per gli utenti di un luogo diverso all'interno dell'Unione Europea, creando una discriminazione per territorio. 

Il limite al commercio digitale è molto più sviluppato di quello che si pensi, tant'è che uno studio dell'Unione Europea del 2016, realizzato con la tecnica del mystery shopping (vedi qui), aveva accertato che tale pratica impedisce ai consumatori di un determinato paese di poter acquistare via internet prodotti o servizi di un venditore di un altro paese Ue, e ciò proprio a causa delle barriere geografiche imposte attraverso la strumento digitale sopra richiamato.

Dalla lettura dei risultati emersi dallo studio portato avanti dall'Unione Europea, lo shopping on line avviato a mezzo della tecnica del mystery shopping si è concluso positivamente solo per meno del 40% delle iniziative avviate da vari potenziali acquirenti che avevano cercato di acquistare prodotti e/o servizi su piattaforme di venditori di altro stato.

La transazione transfrontaliera non si era, nella maggior parte dei casi, nemmeno avviata in quanto il sito web del venditore straniero impediva l'accesso all'acquirente di un paese diverso, non consentendo nemmeno la registrazione al sito web, oppure reindirizzando alla corrispondente piattaforma del paese di residenza dell'acquirente.

Tale tecnica informatica viene utilizzata, in particolare, dai venditori di beni che pretendono di suddividere territorialmente i mercati, applicando diverse condizioni contrattuali ai cittadini di ogni territorio.

- Regolamento UE 2018/302: stop al geoblocking?
Il nuovo Regolamento UE 2018/302 entrerà in vigore il 3 dicembre 2018, rendendo illegale ogni tecnica di blocco geografico che impedisca al cittadino di uno stato dell'Unione di poter accedere ed acquistare prodotti e/o servizi in uno sito web di un venditore di un altro paese rientrante all'interno del mercato comunitario.

In termini più semplici, con le nuove norme viene introdotto un divieto esplicito ai venditori che dovessero bloccare l'accesso al sito web a cittadini di altri paesi, od anche la tecnica di reindirizzo presso il sito ove il consumatore risulta essere residente o temporaneamente ubicato.

L'operatore commerciale dovrà trattare nel medesimo modo qualsiasi acquirente on line proveniente da un altro Paese dell'UE, consentendo l'accesso ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.

Tale novità normativa dovrà trovare applicazione per prodotti e servizi offerti in via digitale ed in particolare per l'acquisto di:

- beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE),

- servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web,

- servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.


- Quali limiti della norma?
Abbiamo potuto riscontrare le recenti novità già nell'ambito delle telecomunicazioni, ove il geoblocking è stato parzialmente cancellato per coloro che intendono utilizzare all'estero il proprio abbonamento on line per la visione di spettacoli o eventi sportivi (vedi qui).

Questa novità dovrebbe consentire a tutti gli acquirenti comunitari di poter trovare l'offerta digitale migliore all'interno del mercato dell'Unione Europea: ma cosa succede se il venditore è extra UE? Le norme non trovano applicazione, venendosi a creare una disparità commerciale non indifferente.


Di recente, inoltre, si è constatato che per i più grandi retailer online tale novità normativa non comporterà alcuna sostanziale differenza rispetto al modello di commercio  proposto: Amazon consente ai propri utenti di potersi registrare anche in piattaforme collocate in altri paesi, perfezionando l'acquisto alle condizioni previste, senza però consentire (agli acquirenti Prime) di poter usufruire delle condizioni più favorevoli, dovendo quindi pagare le maggiori spese di trasporto del bene. Il consumatore, inoltre, non può usufruire del vantaggio della consegna in un giorno.

Il Regolamento UE 2018/302, inoltre, non riguarda i contenuti digitali protetti da copyright, ossia musica e giochi on line, e-book e prodotti prettamente digitali personalizzati, per i quali rimane geoblocking e che rappresentano ancora una grossa fetta del mercato digitale.

Insomma, la novità è positiva, ma sono ancora evidenti le potenziali barriere per lo shopping online dei consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea.

Di seguito, vi proponiamo la visione del Regolamento (UE) 2018/302 che entrerà in vigore il prossimo mese 3 dicembre 2018.

lunedì 21 maggio 2018

Mediaset Premium - modulo di disdetta dell'abbonamento 2018

In questi ultimi giorni stanno aumentando gli abbonati a Mediaset Premium che vogliono concludere la propria esperienza con la piattaforma digitale.

Qui vi proponiamo un modello di disdetta del contratto acceso con Mediaset Premium. 

………, ………….. 2018
Spett.le
Mediaset Premium S.p.a.
Via Paleocapa, 3
20121 – Milano

Racc. a/r anticipato via pec all’indirizzo direzione.affarisocietari@mediasetpremium.postecert.it

OGGETTO: Contratto n……………………….. (Cod. cliente …………………….. – n. tessera ……………..) -   disdetta ex Decreto Bersani, DL 31/01/07 n. 7 - Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/07, convertito in legge in data 30/03/2007


Il sottoscritto …………………., cod. fisc. ……………………….., residente in …………………………, intestatario del contratto di fornitura del servizio denominato Mediaset Premium di cui in oggetto, nel rispetto del termine di preavviso non superiore a trenta giorni dalla ricezione della presente 


                                                    comunica


la propria volontà di non voler rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi dalla sua scadenza annuale e, per tal motivo, di dare immediata disdetta allo stesso, con conseguente assenza di ogni ulteriore obbligo verso la società Mediaset Premium S.p.a..

Per quel che riguarda la smart card/scheda di Premium, verrà restituita a Selecta S.r.l., Via della Resistenza, 47 - San Martino di Rio (RE).

In fede

Firma
____________________

sabato 31 marzo 2018

Netflix, Sky go, Premium Play - con le nuove norme comunitarie potremo vedere i contenuti anche all'estero

Da aprile novità per gli abbonati alle piattaforme internet (Netflix, Sky go, Premium Play di Mediaset), i quali potranno usufruire del proprio servizio anche al di fuori dei confini nazionali, ossia quando si recano in altri paesi del vecchio continente.

Il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo entra in vigore, introducendo il principio della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online acquisiti nel mercato di uno degli stati dell'unione, come peraltro anticipato in questo blog lo scorso anno (vedi).

domenica 22 ottobre 2017

Abbonamento Sky - punito con la reclusione l'utilizzo illecito dei codici

 Acquistare illecitamente ad altre persone i codici dell'abbonamento per la visione dei programmi della piattaforma a pagamento è punibile con la reclusione fino a quattro mesi, così come stabilito di recente dalla Corte di Cassazione - sez. penale con la sentenza n. 46443/2017.

La Cassazione ha ribadito che le conseguenze legate all'utilizzo illegale della tessera Sky può portare, oltre alla sanzione amministrativa, ad  una condanna al carcere per colui che acquista illegalmente i codici per l'accesso e visione dei programmi televisivi a pagamento della piattaforma.

Questa attività illegale consiste nell’acquistare i codici necessari per accedere all'abbonamento di Sky, in assenza di contrato e ad un prezzo più basso e conveniente rispetto a quello previsto dalla società fornitrice del servizio.

L'autore del reato è stato condannato, con sentenza confermata dalla Cassazione, a  a 4 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per violazione dell'art. 171 - octies l. 633/1941.

Qui la sentenza della Cassazione.

venerdì 11 agosto 2017

Sky: no alla fatturazione ogni 28 giorni!

E' probabile che le bottiglie di prosecco stappate a Sky Italia per l'acquisizione dei diritti per la trasmissione della futura Champions League abbiano dato alla testa dei vertici della pay tv, la quale ha deciso di spalmare i maggiori costi sostenuti sugli abbonati, chiamati a versare maggiori importi nei prossimi anni.

In che modo Sky sta aumentando l'abbonamento dei propri clienti?...beh nel modo più "mascherato" possibile, ossia non aumentando l'importo mensile, ma bensì riducendo il periodo di fatturazione che passa da 30 a 28 giorni.  

Dal prossimo 1° ottobre 2017, quindi, tutti gli abbonati Sky dovranno pagare il canone ogni 28 giorni, così come silenziosamente annunciato di recente dalla pay tv più diffusa in Italia, in questo comunicato (vedi)

Che fare? l'abbonato può o (1) inviare una raccomandata con la quale concludere/recedere dal proprio contratto; (2) subire l'aumento del canone.

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha, peraltro, annunciato una segnalazione della condotta di Sky all'Antitrust, al fine di valutare eventuali condotte commerciali scorrette e/o cercare di far desistere il colosso televisivo dal portare avanti questa modifica nel sistema di fatturazione.

sabato 15 luglio 2017

"Pirate on Demand" - maxi sequestro di siti web che trasmettono streaming illegale.

Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro i pirati on line che abusivamente offrono contenuti on line dei  palinsesti pay-per-view di Mediaset Premium e Sky.

Le Fiamme gialle, attraverso l'operazione "Pirate on Demand", ha chiuso numerosi siti web che offrivano abbonamenti agli utenti per poter usufruire, a prezzi troppo contenuti, dei servizi web delle due piattaforme digitali.

I contenuti più richiesti erano quelli sportivi, ma anche film e documentari erano oggetto delle visioni dei clienti di queste piattaforme.

La Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha avviato l'operazione nel settembre del 2016 e si è conclusa con il sequestro di ottantanove server utilizzati per la creazione degli spazi digitali ove proporre le visioni illegali.

venerdì 24 febbraio 2017

Dal 2018 anche i contenuti on line potranno essere liberamente visibili in tutta Europa

Grande novità per gli abbonati alle principali piattaforme digitali che, sino ad oggi, non hanno potuto vedere gli eventi pagati al di fuori del territorio italiano.

La Commissione ha dato approvazione al regolamento che dovrebbe consentire agli abbonati europei di poter fruire i propri abbonamenti anche negli altri paesi dell'Unione Europea.

Il quadro normativo dovrà essere migliorato nei prossimi mesi,  ed allo stesso tempo gli stessi operatori dovranno, nei prossimi nove mesi, organizzare l'infrastruttura tecnica.

Con questo accordo, infatti,  dal gennaio 2018 il singolo cittadino di un paese dell'Unione Europea che sia titolare di un pacchetto di contenuti digitali  a pagamento, potrà fruire del suo contratto anche negli altri stati senza che vi sia alcuna limitazione nella possibiblità di vedere film, serie tv, musica ed eventi sportivi.

Qui di seguito,  il comunicato  stampa della Commissione dell'Unione Europea.

venerdì 29 aprile 2016

Bene l'Antitrust che multa Sky, Mediaset e la Lega Serie A per i diritti tv

Fonte: comunicato stampa 20 aprile 2016
A conclusione del procedimento avviato il 13 maggio 2015, l’Antitrust ha irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di euro ai principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv, Sky e RTI/Mediaset Premium, nonché alla Lega Calcio e al suo advisor Infront: oggetto del provvedimento l’intesa restrittiva della concorrenza che, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha alterato la gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. A giudizio dell’Autorità, l’intesa si è realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti A, B e D che discendeva dal confronto delle offerte presentate dai broadcaster il 5 giugno di quello stesso anno.

lunedì 11 gennaio 2016

Esiste un numero verde Sky dove chiedere di non essere contattati per le offerte commerciali

Negli ultimi mesi, Sky Italia ha intensificato l'attività di commercializzazione dei propri servizi televisivi, soffrendo la crescente ed aggressiva concorrenza da parte di Mediaset.

Sono aumentate, in tal senso, le telefonate ricevute da ex abbonati, o comuni consumatori, e provenienti da operatori di società commerciali che operano per conto di Sky, i quali hanno proposto nuovi pacchetti per l'ormai prossimo anno 2016.

Ed in particolare, i contatti telefonici sono  avvenuti attraverso i soliti numeri di telefono anonimi, ossia semplici numeri locali non immediatamente riferibili alla società, e che non consentono al consumatore di avere conoscenza immediata di essere stato contattato da un call center Sky.

lunedì 30 novembre 2015

0291974749 - ancora Sky che vi contatta per proporvi un nuovo abbonamento

Ancora Sky che cerca di contattare i consumatori italiani, attraverso le varie società di marketing, per proporre nuovi contratti di abbonamento.

Il numero 0291974749 sostituisce altri numeri telefonici utilizzati dalla società nei mesi scorsi come il 024544990 (vedi).

Vi invitiamo a non rispondere a queste telefonate, oppure inserire il numero nella vostra blacklist del telefono, mentre qui potete trovare una applicazione blocca telefonate (vedi).

Molti utenti ci hanno chiesto se questo numero di telefono possa essere un esempio di truffa digitale o spoofing? abbiamo trattato l'argomento nel blog (vedi).

Novità: numero verde Sky (clicca qui)

lunedì 12 ottobre 2015

Vendite telefoniche: sanzionate le offerte aggressive

Fonte: AGCM 30 settembre 2015
In merito alle procedure di vendita via telefono di servizi televisivi e di telecomunicazioni, l’Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni di 100mila euro ciascuna a H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori. Si tratta dei primi casi di applicazione della “Consumer Rights”, in forza delle competenze attribuite in materia all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dal decreto legislativo n.21/2014.

venerdì 10 luglio 2015

0245449990: Sky Italia propone i nuovi abbonamenti alla piattaforma satellitare

Continuano i numeri di telefono comuni utilizzati dalle società commerciali per contattare i consumatori e proporre loro offerte commerciali.

Molto spesso, le società contattano i consumatori in assenza di consenso all'utilizzo del numero di telefono di questi ultimi, sollecitando/proponendo nuovi contratti o modifiche del rapporto già in essere.

E' il caso del numero di telefono +39024544990, utilizzato da Sky Italia per contattare su smartphone e normali cellulari i propri utenti, o semplici consumatori per proporre loro l'abbonamento alla piattaforma satellitare.

lunedì 23 marzo 2015

Bene l’Antitrust che indaga contro le vendite telefoniche

Consumatore Informato esprime il proprio apprezzamento per la decisione adottata dall’Antitrust di avviare cinque procedimenti nei confronti di vari operatori del settore telefonico e televisivo, al fine di verificare eventuali violazioni nelle procedure di sollecitazione telefonica. 

L’indagine riguarda Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. Telecom Italia S.p.A. e H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l., ed ha ad oggetto “le procedure di conclusione dei contratti di telefonia fissa e mobile e dei servizi televisivi via satellite a pagamento mediante teleselling”. 

Abbiamo denunciato, anche attraverso questo blog, la illegittimità di molte pratiche adottate dalle società di settore per la vendita di prodotti e servizi attraverso il telefono, così come risulta dai numerosi interventi di consumatori che hanno denunciato di essere stati sollecitati via telefono con pratiche commerciali aggressive e tutt'altro che trasparenti. Non possiamo, di conseguenza, che plaudire a questo nuovo intervento da parte dell'Antitrust, nella speranza che possa limitare queste pratiche commerciali dannose per i consumatori.

L’Autorità garante vuole verificare l’eventuale violazione dei requisiti di forma per la vendita tramite contatto telefonico da parte degli operatori di settore, così come introdotte lo scorso 13 giugno 2014.

Attendiamo fiduciosi l’esito dell’indagine.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...