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lunedì 5 novembre 2018

Bene l'Antitrust che blocca le nuove regole dei bagagli di Ryanair

Segnaliamo con favore l'intervento di AGCM a tutela dei consumatori e contro Ryanair e Wizz Air che avevano mutato le regole per il trasporto (a pagamento) dei bagagli.
Ryanair, in particolare, aveva anticipato le nuove regole di imbarco dei bagagli e che sarebbero dovute entrare in vigore a partire da novembre con il famoso always getting better.
L’Autorità, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione  della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal 1° novembre 2018.
In base alla nuova policy, è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard.
Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore.
Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 gg. le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

venerdì 6 ottobre 2017

Always getting better - Ryanair cambia le regole dei bagagli

Con il nuovo programma «Always Getting Better», Ryanair  introduce nuove regole in merito ai bagagli (e i relativi costi) che possono essere imbarcati e quelli, invece, che possono essere portati in cabina.

E' noto, infatti, che molti passeggeri preferiscono non imbarcare i bagagli in stiva (pagando i maggiori costi), recandosi direttamente al gate ove imbarcano a mano due borse di piccole dimensioni.

Chi ha viaggiato con Ryanair può facilmente confermare che le cappelliere sono piene di bagagli, tant'è che non di rado si segnalano ritardi nelle partenze a causa dell'impossibilità di poter imbarcare comodamente tutte le borse.

Always getting better


Con questo programma, i responsabili del vettore aereo sostengono che verrà superata questa usanza, cercando di incoraggiare  i viaggiatori ad imbarcare in stiva le borse.

Dal prossimo 1° novembre 2017, Ryanair ha previsto nuove norme in materia di bagagli, prevedendo quanto segue:
  • Aumenta la franchigia del bagaglio registrato: si passa da 15 a 20 kg per tutti i bagagli;
  • Vien ridotta la tariffa per il bagaglio registrato: si scende da 35 euro a 25 per il bagaglio da 20 kg;
  • La possibilità di poter imbarcare in cabina due bagagli viene limitata ai soli passeggeri che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (ad esempio, Flexi Plus e Family Plus) e che hanno pagato la priorità: gli altri passeggeri potranno portare in cabina un solo bagaglio più piccolo mentre il più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco.

Fate attenzione alle nuove regole previste da Ryanair, al fine di evitare inutili attese o incomprensioni al momento dell'imbarco. Qui di seguito, il programma Always getting better di Ryanair.

domenica 27 agosto 2017

Non vi spetta alcun rimborso per la cancellazione dell'aereo se vi viene comunicato con due settimane di anticipo

Abbiamo trattato in questo blog i diritti spettanti al viaggiatore nel caso di cancellazione del volo aereo.

Questa volta, invece, vi segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia ove il giudice comunitario ha ribadito il principio secondo il quale il vettore aereo, in ipotesi di cancellazione del volo, deve compensare/rimborsare il cliente - consumatore solo nel caso in cui non abbia informato quest'ultimo entro due settimane dal giorno di partenza.

Ne consegue che, nel caso di corretta comunicazione della cancellazione del volo, nessuna compensazione pecuniaria è prevista in favore del viaggiatore.

Tale principio vale non solo se il contratto di trasporto è stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il biglietto attraverso altro intermediario (tradizionale o via web).

Qui la sentenza.

venerdì 22 luglio 2016

Domani disagi per chi prende l'aereo

Domani, 23 luglio, è programmato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Enav, società che offre assistenza negli aeroporti italiani, con conseguente disagi per i voli programmati tra le 10 e le 18. Enav ha garantito, con una nota, che saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente.

Nonostante il periodo di sciopero, sono garantite le fasce di tutela, ossia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, all'interno delle quali verranno garantiti i voli.

Qui di seguito, il comunicato di Enav con gli aerei nazionali/internazionali garantiti. Per chi deve prendere un aereo domani, vi consigliamo di  contattare la propria compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi, e di valutare eventuali soluzioni alternative prima di mettersi in viaggio.

domenica 18 ottobre 2015

Esiste il diritto all'indennizzo per il viaggiatore nel caso di cancellazione del volo per guasto dell'aereo?

Nel caso di guasto dell'aeroplano, il viaggiatore che rimane "a terra" ha un diritto di indennizzo per il danno sofferto?

La questione, tutt'altro che rara, è stata oggetto di un recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione IX - causa C-257/14), chiamata a decidere la questione proposta da una consumatrice olandese che aveva agito verso l'importante vettore KLM.

Nel caso di specie, la signora van der Lans aveva prenotato un biglietto aereo per la tratta Quito (Ecuador) - Amsterdam (Olanda) per il giorno 13 agosto 2009, ma la partenza era stata rinviata alla sera del giorno successivo, causa la cancellazione del volo aereo all'orario inizialmente stabilito.

Il grave ritardo accumulato dal vettore era stato giustificato da KLM con un guasto occorso all'aeromobile, tale da consigliare un ritardo del volo aereo nella tratta Quito/Amsterdam.

A fronte di tale ritardo, la viaggiatrice ha chiesto a KLM di ottenere una compensazione pecuniaria di euro 600,00, richiamando il Regolamento n. 261/2004, ma il vettore aereo ha negato tale richiesta, evocando la medesima norma, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 3 che prevede che nessun indennizzo debba essere riconosciuto al passeggero nel caso in cui il ritardo o la cancellazione del volo sia dovuta a "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Il guasto del velivolo è circostanza eccezionale che può giustificare l'esclusione del diritto di indennizzo in favore del passeggero?

Il tema dei diritti del passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo sono già stati trattati in più circostanze in questo blog (per una sintetica esposizione, vedi qui), e ci limitiamo a ricordare quali richieste possono essere avanzata dal consumatore in questi casi:

  • richiesta di compensazione pecuniaria (art. 7);
  • richiesta di rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo (art. 8);
  • richiesta di assistenza (art. 9);
Come sopra evidenziato, la stessa norma comunitaria prevede la possibilità da parte del vettore di non dover adempiere in modo completo a tale doveri, ed in particolare il diritto di cui all'art. 7 può essere negato al passeggero laddove il ritardo/cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali.

Il Giudice comunitario, analizzando la vicenda oggetto di rinvio, ha puntualizzato che il vettore è legittimato a negare l'indennizzo in favore del passeggero, sol nel caso di problemi e guasti straordinari, o meglio laddove "le circostanze che si accompagnano all'insorgere di detti problemi [...] sono collegate ad un evento che, come quelli elencati al considerando 14 di tale regolamento (Reg. 261/2004), non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugga al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine".

La Corte chiarisce, quindi, che non possono rientrare nel concetto di circostanze eccezionali il guasto, malfunzionamento o altro problema tecnico rilevato al velivolo che sia conseguenza della normale attività svolta dalla compagnia aerea. 

Trattasi, infatti, di ordinari guasti collegati a quella specifica tipologia di attività, e quindi tutt'altro che eccezionali, e che non possono essere considerati valido motivo per dispensare il vettore dalla compensazione economica in favore del cliente, salvo che non si tratti di vizio occulto di fabbricazione, non rilevabile dalla società.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

sabato 24 gennaio 2015

Servizio assistenza costoso–multata Ryanair

Fonte: AGCM
comunicato stampa 19 gennaio 2015 
“Sanzione amministrativa per complessivi 550.000 euro a Ryanair, la compagnia aerea irlandese di voli low cost, per pratiche commerciali scorrette. Sotto accusa, in particolare, le modalità di assistenza fornite ai passeggeri attraverso un servizio di call center raggiungibile esclusivamente tramite numerazioni a sovrapprezzo. 

La multa è stata irrogata dall’Antitrust al termine di un procedimento per pratiche scorrette, avviato il 6 giugno 2014 a seguito di numerose segnalazioni di passeggeri e associazioni di consumatori che lamentavano l’estrema difficoltà e onerosità nel mettersi in contatto con l’operatore per esercitare specifiche prerogative contrattuali. 

Tra queste, la richiesta di assistenza per l’imbarco di persone con ridotta mobilità; la scelta di un volo sostitutivo in caso di variazioni al piano di volo disposte dal vettore; la modifica della prenotazione effettuata prima del volo; la richiesta di restituzione delle somme erroneamente addebitate al  momento della prenotazione e di emissione della fattura commerciale per il volo acquistato, oltre all’utilizzazione dei bonus di credito concessi dal vettore. 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso a Ryanair 90 giorni di tempo entro cui comunicare le iniziative adottate per rimuovere i profili di scorrettezza accertati, sui quali la compagnia ha iniziato a intervenire nel corso del procedimento, senza tuttavia averli ancora eliminati. 

Le misure già adottate dalla società hanno riguardato, nello specifico, l’abolizione del numero a sovrapprezzo dedicato all’assistenza prioritaria, la riduzione delle tariffe per l’assistenza telefonica e l’introduzione di un servizio di assistenza via chat, accessibile dal sito web del vettore, che consente al passeggero di interloquire con un addetto al servizio clienti. 

Di questo comportamento della compagnia, l’Agcm ha tenuto conto nella determinazione della sanzione. La decisione si colloca nell’ambito di altri interventi analoghi adottati dall’Autorità sulle modalità di assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, sull’utilizzo di linee telefoniche a sovrapprezzo per esercitare legittime prerogative contrattuali (vedi, da ultimo, la decisione n. 25181 del 12 novembre 2014, su Meridiana Fly - Rimborsi e call center a pagamento, Bollettino ufficiale n. 47/2014).”.

Roma, 19 gennaio 2015

domenica 23 novembre 2014

Volo cancellato - Alitalia condannata al risarcimento del danno

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto dibattuto anche in questo blog, ossia la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo (vedi).

La questione è stata affrontata di recente dal Giudice di Pace di Massa, il quale è stato chiamato a decidere in merito ad una vicenda tutt'altro che anomala e che ha visto coinvolta la compagnia aerea Alitalia.

Nel caso di specie, veniva acquistato un biglietto aereo per la tratta Roma - Firenze da parte di  un consumatore toscano, al quale Alitalia comunicava, poco prima della partenza del veivolo, che il volo era stato cancellato, e il trasporto verso la destinazione sarebbe avvenuto con un mezzo alternativo: un autobus.

Il passeggero veniva "imbarcato" sull'autobus alcune ore dopo, e raggiungeva Firenze solo in tarda serata, senza ricevere alcuna assistenza da parte del vettore.

Il consumatore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, contestando alla società la responsabilità esclusiva per il ritardo e i disagi sofferti a causa della condotta negligente del fornitore del servizio aereo.

Il Giudice di Pace di Massa ha ritenuto di accogliere integralmente le domande formulate dal consumatore toscano, ritenendo Alitalia esclusiva responsabile per tutti i danni subiti, avendo quest'ultima violato quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, ossia che nel caso di cancellazione del volo aereo, ai passeggeri deve essere offerta assistenza dal vettore aereo, il quale deve inoltre prevedere un indennizzo (compensazione) in favore del passeggero e proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quello di destinazione.

E il Giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto che Alitalia non abbia adempiuto agli obblighi di assistenza in favore del proprio cliente, né consentendogli di imbarcarsi su un volo aereo che sarebbe arrivato poco dopo in altro aeroporto toscano (Pisa), né garantendogli alcuna assistenza prima del viaggio e durante il percorso sulla tratta Roma - Firenze.

Ed infine, negando ogni forma di compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo era avvenuta per circostanze "eccezionali", che all'esito della fase istruttoria sono state considerate dal GdiP di Massa non sussistenti e comunque non giustificative della carenza di assistenza verso il passeggero.

Il Giudice di Pace di Massa ha, individuata la piena responsabilità di Alitalia, ha condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni pretesi dal consumatore, riconoscendo anche il danno non patrimoniale subito dall'attore, cioé lo stress sofferto per il grave ritardo nel viaggio Roma  - Firenze.

Di seguito sentenza del Giudice di Pace di Massa.

venerdì 29 agosto 2014

Italia solo 28^ tra i paesi dove si spende di meno per viaggiare

La recente graduatoria stilata dal portale GoEuro e denominato Worldwide Transportation Index, ha valutato i costi dei trasporti pubblici in tutti i paesi del mondo. GoEuro ha accertato i diversi costi previsti per i trasporti, autobus – treno – aereo – macchina etc, stabilendo gli stati dove è più economico viaggiare. 

Gli autori hanno utilizzato come base di calcolo un viaggio di 100 km tra due centri popolati dei vari paesi per i quali hanno operato questo screening, considerando percorsi urbani de extraurbani, con i mezzi di trasporto pubblico tradizionale. Nella classifica generale, che potete leggere di seguito, si è classificato al primo posto il Sudafrica, mentre la Svizzera si è classificata all’ultimo posto, e quindi viene considerato il paese meno economico per viaggiare utilizzando i mezzi pubblici è risultato.

L’Italia è giunta, in questa classifica, al ventottesima a livello internazionale e tredicesima dell’UE, superata da paesi quali Olanda, Spagna e Finlandia.

Invero, non è dato sapere se nel giudizio operato da GoEuro siano stati considerati anche altri parametri, quali il comfort, la velocità di trasferimento, i servizi collegati ai trasporti.

Qui di seguito, vi proponiamo la classifica.


venerdì 8 agosto 2014

Alitalia/Etihad: firmato l’accordo

Fonte: Ansa.it
L'Ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio, e il Ceo di Etihad, James Hogan, hanno firmato il contratto dell'accordo tra le due compagnie. L'accordo è subordinato all'approvazione da parte delle autorità europee.

L'investimento di Etihad in Alitalia è di 1,758 miliardi di euro per ristrutturare la compagnia italiana. Lo ha annunciato il ceo della compagnia degli Emirati Arabi James Hogan illustrando l'alleanza nel corso della conferenza stampa.

"Alitalia è adatta ad essere nostro partner ma dal punto di vista finanziario non funziona bene: non ci sono ricette semplici, noi abbiamo un piano triennale per tornare alla redditività. Vogliamo costruire e crescere insieme". Così il ceo di Etihad James Hoagn.

"Vogliamo un'azienda più sexy, con i migliori servizi possibile". Lo ha detto il ceo di Etihad James Hogan illustrando la partnership con Alitalia. Hogan ha spiegato che "nei prossimi tre mesi non ci sarà una vera rivoluzione ma un'evoluzione".

domenica 25 agosto 2013

Viaggio aereo e bagagli smarriti: il parente può chiedere il rimborso

La sentenza della Corte di Giustizia Europea che vi proponiamo di seguito affronta il sempre attuale tema della responsabilità del vettore aereo per lo smarrimento dei bagagli del passeggero.

La vicenda riguarda una famiglia spagnola che si imbarca con la compagnia aerea Iberia per un viaggio da Barcellona a Parigi, portando con se i rituali bagagli.

Durante il percorso aereo, parte dei bagagli viene smarrita e i consumatori spagnoli agiscono in giudizio contro Iberia per chiedere il risarcimento del danno, in applicazione della Convenzione di Montreal, entrata in vigore in Europa a partire dal giugno 2004.

La Convenzione prevede che nel caso di smarrimento dei bagagli, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, se tale evento è causato dalla condotta negligente del vettore.

La compagnia aerea è esente di responsabilità solo quando la perdita dei bagagli è dovuta a circostanza che esula dalla propria volontà, ossia per evento fortuito.

L'art. 22, comma 2 della Convenzione di Montreal limita il danno che può essere preteso dal passeggero, affermando che «Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo [DSP] per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».

Ogni passeggero ha diritto a 1.000 diritti speciali di prelievo (pari ad euro 1.000) per ogni bagaglio perduto, sempreché avanzi richiesta di rimborso nei termini di legge.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva ad oggetto la possibile applicazione delle norme in materia di diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio anche all'ipotesi in cui il passeggero avanzi domanda di risarcimento per la perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero.

Nel caso spagnolo, infatti, in uno dei bagagli della famiglia spagnola erano contenuti documenti e beni preziosi di altro componente del nucleo familiare e quindi il quesito sottoposto al giudice comunitario è semplice: il reclamo della perdita del bagaglio può essere fatta anche da altro passeggero, diverso dal titolare, ma che abbia posto dei propri beni nella bagaglio di quest'ultimo?

La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata affermativa, osservando che “ai fini del risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, spetta ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.”.

E quindi, la parte che intenda chiedere il risarcimento alla compagnia aerea per la perdita di un bagaglio di altri deve dimostrare di essere legittimata a chiedere tale rimborso, ed in particolare che in tale bagaglio perduto siano contenuti propri beni e cose preziose, e cioè, come dice il Giudice comunitario “a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.”.

Nel caso di specie, deve essere considerata legittima la richiesta di rimborso avanzata dal passeggero per i bagagli di un altro viaggiatore, laddove vi sia un rapporto di parentela.

Di seguito, il testo della sentenza.

domenica 12 febbraio 2012

La Corte di Giustizia UE: la compagnia aerea ti lascia a terra? hai diritto anche al danno morale

La sentenza proposta di seguito è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia UE lo scorso 13 ottobre 2011, la quale ha risolto una questione interpretativa delle norme europee in materia di risarcimento del passeggero per aver subito un danno da ritardo del volo aereo.

Il giudice comunitario ha, in particolare, esteso la nozione di "cancellazione del volo" anche alla ipotesi di in cui l'aereo sia partito e successivamente, anche per un problema tecnico, abbia fatto ritorno al punto di partenza.

La Corte ha stabilito che il passeggero ha il diritto a percepire una somma ad indennizzo del disagio creato dalla compagnia aerea per il ritardo ingiustificato di partenza.

La sentenza ha anche il pregio di meglio definire il concetto di "risarcimento supplementare" ex art. 12 del Regolamento n. 261/2004, prevedendo la possibilità per il passeggero di poter pretendere anche il danno morale conseguente all'inadempimento da parte del vettore.

La Corte di Giustizia UE amplia, quindi, le ipotesi di danno in favore del passeggero che può ottenere anche il danno morale, nel caso in cui il giudice ritenga sussistere tale voce.  


mercoledì 7 dicembre 2011

AGCM avvia una procedura di controllo sulle tratte aeree di Alitalia-CAI





COMUNICATO STAMPA
TRASPORTO AEREO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU ALITALIA-CAI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2008

Sotto analisi, oltre alla rotta Fiumicino-Linate, altre 17 rotte. La compagnia dovrà rimuovere le situazioni di monopolio e di dominanza eventualmente accertate. Il procedimento dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 novembre 2011, presieduta dal nuovo presidente Giovanni Pitruzzella, ha avviato - in applicazione della legge 27 ottobre 2008 n. 166 - l’istruttoria per individuare gli effetti sul mercato della fusione Alitalia-Cai. La legge in questione aveva infatti inibito il potere di autorizzazione dell’Autorità sull’operazione del 2008 e rinviato di tre anni l’analisi per accertare la persistenza delle posizioni di dominanza eventualmente determinatesi e per indicare la data entro la quale rimuoverle.
L’Autorità ha contestualmente inviato alla società una richiesta di informazioni per avere il quadro della situazione di mercato. L’istruttoria dovrà infatti accertare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti a seguito dell’operazione nonché la loro persistenza a oggi sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate e su altri 17 collegamenti, segnatamente: Roma Fiumicino-Bari, Roma Fiumicino-Brindisi, Roma Fiumicino-Catania, Roma Fiumicino-Genova, Roma Fiumicino-Lamezia Terme, Roma Fiumicino-Palermo, Roma Fiumicino-Pisa, Roma Fiumicino-Torino, Roma Fiumicino-Trieste, Roma Fiumicino-Venezia, Milano Linate-Bari, Milano Linate-Brindisi, Milano Linate-Lamezia Terme, Milano Linate-Napoli, Milano Linate-Palermo, Napoli-Torino e Napoli-Venezia.
Nel corso dell’istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012, verranno valutati anche gli eventuali effetti pro concorrenziali creati dall’ingresso di nuovi operatori del trasporto aereo passeggeri e lo sviluppo di forme di concorrenza intermodale sulle rotte interessate.
L’Autorità ha inoltre fissato al 28 ottobre 2012, in corrispondenza dell’inizio della stagione IATA “Winter 2012/2013”, il termine entro il quale la società dovrà rimuovere le situazioni di monopolio o di dominanza eventualmente accertate. La stagione IATA “Winter 2012/2013” rappresenta la prima data utile essendo stato già determinato il piano operativo dei voli per la stagione “Summer 2012”.
Roma, 2 dicembre 2011

martedì 26 luglio 2011

Carta dei diritti del turista: un nuovo mezzo per conoscere i propri diritti



Durante il periodo estivo si intensificano le lamentale sollevate dai turisti, i quali molto spesso vengono raggirati durante il proprio periodo di vacanza.
La recente riforma introdotta con il Codice del Turismo ha portato, con la collaborazione di molte associazioni dei consumatori, alla creazione della Carta dei diritti del turista, il cui scopo è quello di rendere noti al consumatore diritti (ed obblighi), ma anche di agevolarlo nella conoscenza di cosa fare quando si ritiene di essere stati truffati in vacanza.

La Carta dei diritti del turista serve, quindi, anche a chiarire quali sono i documenti necessari per affrontare un viaggio, o soggiornare in una località all'estero. Quali garanzie di efficienza e di congruità offrono i mezzi di trasporto, o cosa fare in caso di inadempienza degli obblighi da parte dell'agenzia viaggi, o a chi rivolgersi.

mercoledì 11 maggio 2011

Compagnie aeree multate dall'antitrust per pubblicità ingannevole

fonte: http://www.ansa.it/




"ROMA - L'Antitrust ha sanzionato con multe complessive per 285 mila euro le compagnie aeree Alitalia, Blu express, Germanwings e Air Italy relativamente ai biglietti aerei online. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - si legge in una nota - contesta la poca chiarezza nelle modalita' di presentazione e offerta del prezzo del biglietto: considera infatti ingannevole non includere nel prezzo del biglietto pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito. Alla luce di questi principi l'Autorita' sta analizzando i comportamenti di altre tre compagnie europee.



''E' scorretto non includere nel prezzo dei biglietti aerei la commissione per il pagamento con carta di credito, applicando tale costo aggiuntivo - spesso di importo rilevante - al termine del processo di prenotazione'', spiega l'Autorita' guidata da Antonio Catricala'. Le istruttorie nei confronti delle quattro compagnie, concluse in tempi differenziati, erano state avviate a seguito delle segnalazioni ricevute da numerosi consumatori e relative associazioni. L'Antitrust ha contestato alle societa' la scarsa chiarezza sull'effettivo prezzo dei biglietti promosso in annunci pubblicitari, diffusi su giornali e siti internet, nonche' nel sistema di prenotazione on line. In particolare l'Autorita', confortata anche dalla legislazione comunitaria, ha ritenuto scorretta, in base al Codice del Consumo, la separata applicazione, nonche' la mancanza o incompleta informazione in merito al ''supplemento carta di credito'' rispetto al prezzo del volo, in caso di acquisto sul web. Questo onere aggiuntivo veniva addebitato nella fase conclusiva del processo di prenotazione su internet, cioe' al momento della selezione della carta di credito, ''facendo cosi' lievitare in misura consistente il prezzo inizialmente pubblicizzato o scelto dai consumatori fra le offerte tariffarie dei vettori''.



Le istruttorie hanno inoltre dimostrato che questo supplemento e' stato ''calcolato da tutte le societa' in misura superiore ai costi effettivi sopportati nei confronti dei circuiti (ad es. Visa, Mastercard, ecc.), rappresentando quindi una fonte di ricavo per le loro attivita'''. L'Antitrust ha anche giudicato ''scorretta'' la scelta, effettuata da Alitalia e Germanwings, di pubblicare sul web, solo in lingua inglese, le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto che il consumatore deve necessariamente accettare per perfezionare l'acquisto. Le sanzioni sono differenziate in base alle dimensioni dell'operatore e all'ampiezza e gravita' della pratica contestata: 80 mila a Alitalia, 75mila euro a Bluexpress, 55mila a Air Italy e 35mila a Germanwings. Alitalia e Germanwings sono state, inoltre, sanzionate per le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto redatte in lingua inglese con multe, rispettivamente di 25mila e 15mila euro."

giovedì 24 febbraio 2011

Da Trentino in Blu al blog: il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita delle lamentele sollevate dai turisti nei confronti dei tour operator per i disagi sofferti durante il periodo di vacanza acquistato. Questo argomento è già stato trattato la scorsa settimana ("Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici.") ed è stato evidenziato che con l'acquisto del pacchetto vacanza, il consumatore si affida alla professionalità al tour operator.

Il pacchetto vacanza consiste non solo nella prenotazione del volo aereo per una determinata località turistica, ma anche nell'organizzazione di ulteriori servizi quali la prenotazione presso la struttura alberghiera o l'offerta di altre attività collegate (escursioni, visite, etc.).
Non sempre, purtroppo, il periodo di vacanza si conclude in modo positivo per il turista che a volte riscontra delle carenze nell'organizzazione da parte del tour operator, oppure una qualità scadente del servizio offerto e comunque non corrispondente al livello pubblicizzato con il catalogo.
Ed ecco che il turista invece di trarre giovamente dal periodo di vacanza tanto desiderato, al ritorno si trova ancor più stressato di prima.

Lo stress e il disagio accumulati dal cliente originano la figura giuridica del “danno da vacanza rovinata”.

- Quali conseguenze se qualcosa va storto durante il viaggio?
E' evidente che i problemi sorgono durante il viaggio, ossia quando il cliente dovrebbe trarre il massimo giovamento dai servizi offerti con il pacchetto acquistato, ed invece si trova a dover “combattere” le inefficienze dell'organizzazione.
Cosa succede quando il volo aereo arriva con notevole ritardo? O quando l'alloggio che ci è stato riservato è fatiscente e tutt'altro che vivibile? O ancora quando determinati servizi, pubblicizzati come compresi nel pacchetto viaggio, sono extra e quindi devono essere pagati? O quando si incontrano disagi con la guida turistica?
Quelli descritti sono esempi nei quali il tour operator non esegue i propri obblighi o adempie parzialmente ai doveri contrattuali,così come previsti dall' art. 93 del Codice del consumo.

Ad esempio, è inadempiente l'organizzatore turistico che non preveda delle valide soluzioni alternative nel caso in cui la struttura prenotata non sia più usufruibile dal cliente.
Ed anche nel caso di problemi del volo aereo, è obbligo del tour operator quello di prevedere un volo alternativo, altrimenti egli risulta inadempiente dei propri doveri contrattuali.
In generale, quindi, il tour operator è inadempiente per i danni subiti dal turista durante il viaggio nel caso in cui non esegua correttamente i propri obblighi, a meno che tali danni non siano imputabili al consumatore o a causa di forza maggiore (il famoso evento imprevedibile).
Al di fuori di questi casi, il tour operator deve rispondere per i danni cagionati al cliente/turista che ha acquistato i pacchetti vacanze e non ha potuto usufruire dei servizi promessi.

Quali sono i danni risarcibili? Sicuramente è oggetto di risarcimento ogni danno subito da persone e cose e quindi, a titolo di esempio, deve essere risarcito il turista al quale sia stato smarrito il bagaglio durante il viaggio.
Questi sono considerati danni singoli e determinati che possono essere immediatamente risarciti al cliente. Esiste, invece, un danno complessivo sofferto dal turista e consistente nel c.d. danno da vacanza rovinata

- Il danno da vacanza rovinata

In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?
Quando partiamo per un periodo di riposo il nostro interesse è quello di trascorrere un periodo di relax, divertimento e distrazione con il solo fine di goderci il meritato periodo di ferie tanto sognato durante l'anno.
E' evidente che il nostro interesse risulta danneggiato nel momento in cui vediamo impedito tale diritto di godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

A differenza di altri danni, si veda lo smarrimento dei bagagli o la mancata predisposizione di un servizio garantito dal pacchetti-vacanze oggetto di offerta, il danno da vacanza rovinata riguarda il mancato godimento del periodo di vacanza da parte del turista e quindi un danno indefinito e di non facile determinazione/quantificazione.

Per tale ragione, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che il danno da vacanza rovinata rientra nell'area dei danni non patrimoniali e consiste nella perdita dell'opportunità di godere della propria vacanza.

Un danno a volte irreparabile e solo parzialmente risarcibile con una somma di denaro. Si pensi ad esempio al viaggio di nozze rovinato a causa della cancellazione del volo aereo o all'impossibilità di soggiornare nella struttura turistica prenotata con i pacchetti vacanze.

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, una figura di danno autonoma e diversa da quelle affrontate in precedenza.

- Suggerimenti pratici: cosa fare quando il viaggio viene rovinato dalla negligenza del vostro operatore turistico?

Alcuni suggerimenti pratici per chi si dovesse trovare nella mai augurata situazione di veder rovinato il proprio periodo di ferie a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

1. prendete nota scritta di tutti i disservizi incontrati durante il viaggio ed il soggiorno nella struttura. Portate con voi, ad esempio, il foglio informativo relativo al pacchetti-vacanze offerto al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto.

2. e' opportuno fotografare (o riprendere in formato video) tutti i disservizi al fine di dimostrare l'esistenza del danno lamentato;

3. se viaggiate con altre persone e queste lamentano il medesimo disservizio, può essere utile rimanere in contatto anche dopo il viaggio: l'unione (nella protesta) fa la forza;

4. se i disservizi incontrati sono estremamente gravi, non attendete la fine del viaggio, ma provvedete a lamentarvi – anche via posta elettronica – durante il periodo di vacanza;

5. l'art. 98 del Codice del consumo prevede che il consumatore può sollevare il reclamo per i disservizi incontrati durante il viaggio organizzato entro 10 giorni dal ritorno: non perdete tempo!

domenica 20 febbraio 2011

Il cliente ha diritto al danno per vacanza rovinata in caso di ritardo della partenza dell'aereo

Questo weekend torniamo sul tema del danno da vacanza rovinata, argomento di recente di recente dalla nostra associazione nel settimanale incontro radiofonico a Trentino inBlu.

La sentenza che vi proponiamo è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, il quale ha individuato l'esistenza di tale danno anche nel caso in cui il vettore ritardi ingiustificatamente la partenza.

La giurisprudenza nazionale, seguendo quella comunitaria, sta progressivamente allargando le fattispecie rientranti nella figura del danno da vacanza rovinata.

Di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Milano.
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