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domenica 12 settembre 2021

Bene il Consiglio di Stato che conferma il modem libero

Si, ora possiamo scegliere liberamente quale modem utilizzare per ricevere la connessione internet, senza essere costretti ad utilizzare (e pagare) quello dell'operatore telefonico con cui concludiamo il contratto per la fornitura del servizio internet/dati.

La novità, introdotta da AGCOM con la Delibera n. 348/18/Cons (approfondisci qui), ha trovato definitiva conferma con la recente sentenza n. 5702/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto illegittima la consuetudine delle diverse compagnie telefoniche di voler pretendere l'installazione da parte del cliente di un proprio apparecchio per l'attivazione del servizio internet.

Il giudice amministrativo ha chiarito che non vi può essere obbligo di imporre al consumatore un determinato modem dati da parte del professionista, a meno che non vi siano specifiche ragioni che devono essere comunicate (ed  approvate) dall'autorità garante.

Ciò non vieta che la compagnia telefonica possa proporre al consumatore un servizio abbinato (connessione internet + modem), ma in tale ultimo caso al cliente deve essere specificato ogni costo collegato, acquisto/noleggio modem, costo, modalità e tempi per la restituzione dell'apparecchio.

Il  provvedimento ha il merito di affrontare in modo chiaro l'intera vicenda, fornendo delle soluzioni ai diversi casi di condotte poco corrette da parte delle compagnie telefoniche.

Qui di seguito la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 29 giugno 2019

Modem libero - la Delibera n. 348/18/CONS di AGCOM

Il consumatore è obbligato ad acquistare (o prendere a noleggio) il modem offerto dalla compagnia telefonica? 

Chi tra di noi non ha acquistato il modem della società venditrice, dietro la promessa che solo attraverso tale dispositivo sarebbe stato possibile ottenere le prestazioni migliori con la linea internet.

Non è così e dovete ricordarvi che avete il diritto di poter utilizzare un modem di proprietà per la connessione internet: non esiste, di conseguenza, alcun obbligo da parte della società venditrice del imporvi l'acquisto del loro modem

Quanto appena esposto è stato stabilito anche dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 348/18/CONS, ove sono state richiamate le norme già previste dalle norme europee (in particolare la Direttiva UE n. 2015/2120).

La norma dell'Unione Europea, richiamata dalla delibera di AGCOM, introduce il diritto del consumatore ad "utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.".

La norma comunitaria intende favorire la salvaguardia all'accesso libero alla rete, favorendo i consumatori, anche attraverso il contrasto di ogni condotta anticoncorrenziale posta in essere dagli operatori telefonici.

Ne consegue che il consumatore che chiede di poter attivare una linea internet, non è obbligato  ad acquistare o prendere a noleggio il modem della società venditrice, ma può acquistare un apparecchio dal proprio negozio di fiducia.

E quindi siete pienamente legittimati a chiedere all'operatore di attivarvi un contratto internet senza dover acquistare il loro apparecchio, e nel caso di rifiuto opposto dalla società venditrice, potete richiamare la delibera AGCOM 348/18/CONS che trovate qui di seguito.

lunedì 27 marzo 2017

28 giorni di abbonamento? no per linea fissa e connessione fibra!

Vi segnaliamo il recente intervento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni, la quale ha deciso di "stoppare" la consuetudine degli operatori telefonici di proporre ai consumatori contratti di abbonamento ai servizi telefonici della durata di 28 giorni.

Il Garante ha deciso che il criterio di fatturazione degli abbonamenti di telefonia fissa, ADSL e fibra dovrà cambiare e quindi il rinnovo delle offerte deve essere mensile e non di 28 giorni.

Il Commissario Posterato ha evidenziato, in particolare, che  «l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi», e quindi è necessario che le offerte siano tutte equiparate anche sotto il profilo temporale.

Tale importante novità, però, non riguarderà i contratti di linea mobile, per i quali rimarrà l'attuale normativa che consente fatturazioni a 28 giorni.

Qui di seguito, il comunicato stampa di AGCOM.

mercoledì 8 giugno 2011

3472002882. Cosa fare per liberarsi dalle telefonate marketing

La questione delle telefonate marketing provenienti dal numero di telefono 3472002882 è già stata affrontata in questo blog qualche mese fa e avevamo anche avvisato che tale attività si sarebbe accentuata con l'introduzione delle nuove norme in materia di sollecitazione pubblicitaria attraverso gli apparecchi telefonici (vedasi "3472002882? un numero "anonimo" utilizzato da Vodafone per fornire i propri servizi commerciali").

Di recente, un lettore del blog ci ha fatto notare che questo numero di telefono sarebbe stato usato da Vodafone qualche anno fa per pubblicizzare un servizio voice per una edizione del "Grande Fratello", come risulta dal comunicato stampa pubblicato sulla pagina web del sito di Vodafone. 

Cosa fare per evitare telefonate marketing?

domenica 7 novembre 2010

Giudice di Pace di Rossano: l'interruzione della connessione internet comporta un danno per il consumatore

La sentenza di seguito proposta ha ad oggetto la responsabilità a carico del fornitore di servizi telematici per i danni subiti dal consumatore e dovuti al malfunzionamento della linea telefonica.

Il Giudice individua una responsabilità immediata del provider per i danni subiti dal cliente; il danno risarcibile consiste sia nel c.d. danno patrimoniale (consistente nei giorni in cui il consumatore è rimasto senza linea), sia, ove provato, nel danno esistenziale.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

II Giudice di Pace di Rossano, in persona del Dr. Salvatore Zito ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 74\2010 Ruolo Generale Affari Contenziosi,

promossa da


Attore contro

Wind Telecomunicazioni S.p.A.,

Convenuta Oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 02/11/2009, ritualmente notificato, il sig. … conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentir accertare e dichiarare I'inadempienza contrattuale della societa Wind S.p.A. e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'istante a causa del predetto inadempimento e disservizio, oltre alle spese di causa.

Sosteneva, infatti, I'attore di essere titolare del contralto di utenza telefonica n. …, installata in … e di avere stipulato con la convenuta un contratto di adesione del tipo "Offerta Tutto Incluso Affari". Sosteneva, altresi, che in data 18.02.2009, la convenuta, senza alcun preavviso, sospendeva la fornitura del servizio di utenza ad internet ADSL per oltre 34 giorni.

Chiedeva pertanto, dichiararsi I'inadempienza contrattuale della convenuta con condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di € 1.500,00 o in quella somma maggiore o minore, oltre alia condanna al pagamento delle spese di lite. La Wind Telecomunicazioni S.p.A. si costituiva in giudizio, a mezzo del suindicato procuratore, eccependo, in via preliminare, I'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di Roma nonche I'improcedibilita e/o inammissibilita della domanda e la nullita dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3, 4 e 7 c.p.c. e, nel merito, I'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di causa. In fase istruttoria veniva escusso il teste ---. All'udienza del 27.03.2010, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente devono compiersi alcune osservazioni in merito alle sollevate eccezioni preliminari.

In particolare, deve rigettarsi la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito per essere competente il giudice di pace di Roma. Invero, ritiene questo giudicante che in virtu dell'art. 1469 bis commi 3 e 19, nelle controversie tra professionista e consumatore debba essere riconosciuto il c.d. foro del consumatore in quello in cui lo stesso ha la residenza o il domicilio eletto e, pertanto, la sollevata eccezione deve essere rigettata con affermazione della competenza di questo giudicante a decidere della presente controversia, dovendo considerarsi vessatoria la clausola contrattuale che imponeva la competenza del giudice di pace di Roma, in violazione del predetto articolo. Del pari, devono rigettarsi le sollevate eccezioni preliminari di inammissibilita della domanda e di nullita dell'atto di vocatio in ius, poiche destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto. Passando al merito, la domanda proposta da … è risultata fondata e provata e, come tale, deve essere accolta. Invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, risultano confermate tutte le circostanze indicate da parte attrice nell'atto introduttivo sia con riferimento all'impossibilita di utilizzare la linea ADSL per il collegamento ad internet come da contratto, sia con riferimento ai ripetuti tentativi esperiti dall'attore al fine di ottenere il detto collegamento e dunque il corretto adempimento del contratto cui aveva aderito.

Dalla prova di dette circostanze discende la fondatezza della domanda anche con riguardo alia pretesa risarcitoria. Invero, il teste … confermava tutti i capitoli di prova che gli venivano letti e riferiva: "...confermo quanto al capitolo 1, in quanto nel periodo di cui in narrativa del ricorso, collaboravo con lo studio legale… e ho riscontrato personalmente che alia data del 18.02.2009 non era possibile stabilire la connessione internet dall'utenza telefonica... intestata al soprarichiamato studio... precise che dal 18.02.2009 al 24.03.2009 presso lo studio legale … è mancato il collegamento ad internet ADSL... l’ Avv… titolare dell'utenza, in più occasioni, in mia presenza ha sollecitato più volte la convenuta al ripristino della connessione... Sono a conoscenza dei disagi conseguenti al disservizio cagionati allo studio ed in particolare I'impossibilita di aggiornare la banca dati, ricevere informazioni e/o notizie inerenti l’attivita professionale e/o ricevere posta elettronica...". Alla luce della testimonianza raccolta, dunque, nessun dubbio residua, sull'an del risarcimento, stante I'effettiva interruzione del servizio ADSL per diversi giorni, i disagi che ne sono scaturiti per I'attore dall'impossibilita di fare uso della connessione ad internet, anche in considerazione del fatto che I'utenza telefonica in oggetto serve uno studio legale.

L'interruzione non giustificata del servizio costituisce, infatti, atto di inadempimento da parte della societa convenuta che pertanto è tenuta a rispondere di tale inadempimento con il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'istante.

Risulta evidente l’inadempimento, inteso come colpevole interruzione del servizio ADSL, a carico della societa convenuta che, al fine di vincere la presunzione di colpa, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, fornire la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione, dell'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere la propria obbligazione ne tanto meno, risulta provato il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso de quo, infatti, trattandosi di inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, si verifica un'inversione dell'onere della prova, di solito gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. e pertanto, avendo I'attore dato la prova del suo corretto adempimento, peraltro non contestato, lo stesso sarà legittimato a pretendere I'altrui adempimento ed, in caso di inadempimento, il risarcimento dei danni. Passando alia qualificazione e quantificazione del danno, I'attore ha subito non soltanto il danno dalla mancata disponibilita del servizio ADSL, ma anche i danni conseguenti ai disagi per il notevole ritardo nella riattivazione del servizio. Stante poi, la difficolta nella quantificazione di tutti i danni lamentati dall'istante, conseguenti all'interruzione del servizio per oltre 34 giorni ed al ritardo nella riattivazione dello stesso, questo giudicante ritiene di procedere, con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., alia determinazione del quantum del risarcimento sulla base della comune esperienza, essendo tale potere del giudice previsto dall'art. 115 c.p.c..

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

II Giudice di Pace adito di Rossano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … contro la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, cosi dispone:

- Accoglie la domanda;

- Per I'effetto, condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- Condanna, altresi, la societa convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 578,00 di cui € 250,00 per onorari, € 250,00 per diritti, ed € 78,00 per spese, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Rossano, Iì 30.06.2010

venerdì 15 ottobre 2010

Aumento dei prezzi delle ADSL in vista

Per chi non ha ancora visto il video che spiega come sono fatte le ADSL all'ingrosso e al dettaglio e perche' bisogna andare verso la fibra, lo invito a vederlo qui.

Ho ricevuto da amici un resoconto dettagliato e circostanziatodi quanto scrivo sotto.

In estremissimissima sintesi, le ADSL vengono vendute all'ingrosso da Telecom, che ha la rete, e al dettaglio da Telecom e da tutti gli altri operatori. I prezzi all'ingrosso sono autorizzati dall'Autorita' delle Comunicazioni (AGCOM) e approvati da Bruxelles.

Oltre all'unbundling, anche per coprire molte aree dove non c'e' unbundling, oltre che per promuovere la concorrenza, gli oepratori concorrenti possono comprare all'ingrosso il "bitstream"che si basa su ATM o Ethernet (ATM e' un vecchio protocollo dei telefonici di cui la stessa Telecom dice che, per certi apparati, non si trovano piu' i pezzi di ricambio).

Telecom aveva fatto una rete ATM e poi, in tempi piu' recenti, ne ha fatto una Ethernet in quanto piu' performante, meno costosa e abilitante nuovi servizi non realizzabili su ATM (es. IPTV). Oggi la rete Ethernet raggiunge aree non coperte da ATM.

Telecom ha migrato gran parte dei suoi utenti su Ethernet, pochi altri operatori lo hanno fatto perche' i prezzi all'ingrosso non sono ancora stati fissati. L'offerta è in revisione a Bruxelles.

L'Autorita' delle Comunicazioni ha stabilito che
  • Ethernet e' una tecnologia che costa meno di ATM
  • ci devono essere incentivi per favorire la migrazione degli oepratori alternativi da ATM ad Ethernet
Al momento di vedere le cifre, pero', l'offerta all'ingrosso, mandata da AGCOM a Bruxelles fissa degli importi che rendono i prezzi dell'Ethernet maggiori di quelli di ATM! Agcom sconfessa nei numeri oggi un punto che aveva stabilito poco tempo prima!.

Questo implica che i concorrenti resterebbero in larga misura su ATM (!) e svelerebbe che i criteri usati da AGCOM per il rilevamento dei costi e di fissazione dei prezzi sono sbagliati, inducendo un'inevitabile aumento della litigiosità tra oepratori e Autorità.

Se la Commissione da Bruxelles non dice nulla, i prezzi sono quelli, piu' alti del passato. Solo una osservazione da parte della Commissione in merito a questa incongruenza potrebbe in qualche modo riaprire la cosa e consentire di correggere la storpiatura.

Stefano Quintarelli
http://blog.quintarelli.it/blog/2010/10/aumento-dei-prezzi-delle-adsl-in-vista.html
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