sabato 20 agosto 2022
sabato 28 novembre 2020
Telemarketing aggressivo: maxi multa contro Vodafone
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| Comunicato stampa16 novembre 2020 |
Il provvedimento conclude una complessa istruttoria avviata dal Garante a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall’ azienda.
Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato importanti criticità “di sistema” - che riguardano la violazione non solo dell'obbligo del consenso, ma anche dei fondamentali principi di responsabilizzazione e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti, stabiliti dal Regolamento Ue. Criticità riconducibili al complesso delle operazioni svolte dalla società nei confronti sia dell’intera base clienti di Vodafone, sia del più ampio ambito dei potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche.
venerdì 9 ottobre 2020
+39 327 592 4916: riprendono i numeri marketing. Attenti all'operatore aggressivo!
Ancora una volta, e ci capita di tanto in tanto, vi dobbiamo segnalare un nuovo numero marketing che nelle ultime settimane sta "disturbando" i consumatori italiani.
Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in relazione al numero 3275924916 che sarebbe utilizzato da un operatore marketing per proposte commerciali.
Purtroppo, non è sempre possibile conoscere la provenienza della telefonata e quindi siamo costretti a rispondere a questi operatori che, a volte, si comportano anche in modo sgarbato.
Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).
sabato 8 agosto 2020
AGCOM - Relazione 2020
lunedì 13 luglio 2020
"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata
Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).domenica 21 giugno 2020
Telefonia: non è improponibile la domanda priva di preventiva conciliazione
Questo orientamento è stato corretto, e ribaltato, dal corretto intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8241/2020, con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di mancanza del tentativo di mediazione, l'azione giudiziaria che riguarda il settore telefonia è improcedibile (e non improponibile) con salvataggio degli effetti collegati alla domanda.
sabato 11 aprile 2020
Ostacolato lo sviluppo della fibra. Maxi sanzione dell'Antitrust a Tim
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Fonte: comunicato stampa
6 marzo 2020
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domenica 9 febbraio 2020
Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori
Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.
Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"
- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.
Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.
venerdì 23 agosto 2019
Pro e contro della tecnologia 5G
Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"
lunedì 7 gennaio 2019
0282951944 - proliferano i numeri marketing
lunedì 17 dicembre 2018
0510420581 - call center di Telecom
lunedì 22 gennaio 2018
Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?
lunedì 21 agosto 2017
Relazione AGCOM 2017
Una delle pratiche adottate con più frequenza dalle società di telefonia verso i consumatori è quella dei 28 giorni: molto spesso i contratti vengono modificati (modulati) e la base di fatturazione cambiata dal mese ai 28 giorni. Questa pratica, ormai portata avanti anche in altri settori (vedi qui), comporta un aumento del costo periodico sostenuto dal consumatore che varia tra il 7% e il 9%.
E gli utenti che, non soddisfatti da questo trattamento, hanno cercato di recedere gratuitamente dal contratto, hanno dovuto affrontare inutili ritardi o disincentivi da parte del vecchio operatore.
Le segnalazioni sono in aumento sul punto, come le sanzioni irrogate da Agcom che è intervenuta verso gli operatori telefonici.
La Relazione, che potete leggere di seguito, affronta la questione roaming, evidenziando potenziali contestazioni e contrasti derivanti dalla possibile disapplicazione delle nuove norme da parte delle società nei prossimi mesi.
La buona novità riguarda l'incremento delle procedure di soluzione stragiudiziale avviate dai consumatori avanti ai Corecom regionali che hanno consentito, attraverso le strutture decentrate di Agcom, la soluzone di parte rilevante dei contrasti tra società e cliente (con percentuali tra il 61% e l'85% nel 2016).
La novità, in materia, dovrebbe intervenire dal gennaio 2018, allorché sara introdotta la possibilità di soluzione delle controversie anche in via digitale, attraverso un'apposita piattaform (come nel caso di controversie in materia di energia elettrica e gas).
Qui di seguito, la Relazione di Agcom.
domenica 16 luglio 2017
Corecom & danno - il discutibile orientamento dei giudici milanesi
E cosa succede se la procedura è stata avviata, ma non si è completata in modo corretto, ovvero il cliente chiede alla compagnia telefonica dei danni superiori o diversi rispetto alla domanda di conciliazione?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con una discutibile sentenza, che potete leggere di seguito, con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di conciliazione, nonostante il precedente tentativo di soluzione stragiudiziale avanti al Corecom.
1. IL CASO
La questione ha ad oggetto una controversia instaurata da una associazione che, a causa di inadempimenti sia contrattuali sia degli impegni assunti in due conciliazioni avanti al Corecom da parte di una compagnia telefonica, ha agito nei confronti di quest’ultima per la risoluzione del contratto di telefonia, e ciò a titolo di responsabilità pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché dell’ultimo verbale di conciliazione.
A tale riguardo, rileva la circostanza che, tra gli ultimi inadempimenti della compagnia telefonica (nella specie: distacchi delle linee telefoniche, il preteso pagamento di fatture e l’inottemperanza dell’ultimo verbale di conciliazione) e l’instaurazione della causa davanti al giudice ordinario, l’associazione non ha esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio, sicché il giudice ha rilevato l’improponibilità della domanda e non l’improcedibilità.
In argomento, la distinzione tra improponibilità ed improcedibilità della domanda ha delle conseguenze di non poco conto, che solo per maggiore comodità esponiamo ai nostri lettori brevemente, senza alcuna pretesa di sistematicità, peraltro difficile da raggiungere con queste due categorie generali di invalidità degli atti all’interno del processo civile.
L'improcedibilità è la sanzione prevista per l’atto processuale quando la parte proponente non ha osservato la legge processuale (il rito); normalmente è un ostacolo di natura processuale che sopravviene nel processo: una caratteristica dell’improcedibilità è che la domanda già promossa in giudizio vede salvi i propri effetti sostanziali (ad es. l’interruzione della prescrizione del diritto azionato in giudizio) e processuali.
L’improponibilità (o inammissibilità) è, invece, è la sanzione che colpisce l’atto processuale quando è sprovvisto di quegli elementi essenziali che servono ad introdurlo nel processo e ad ottenere una pronuncia di merito.
Ai nostri fini, la distinzione più importante da cogliere è sul piano degli effetti: si ripete, la domanda dichiarata improcedibile nel processo non vede venire meno gli effetti sostanziali e processuali introdotti in origine nel processo. Questo significa dunque che, se il giudizio viene interrotto e poi rinnovato, la domanda è come “congelata” e conserva i propri effetti (v. prescrizione). La domanda inammissibile, invece, è come se non fosse mai stata promossa in giudizio, perché non è sanabile.
E qui veniamo al nostro tema. Qual è la sanzione processuale da comminare quando la parte instaura una controversia in materia di telecomunicazioni davanti al giudice ordinario senza prima instaurare e concludere il tentativo di conciliazione davanti all’autorità preposta (Corecom)?
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In materia di telecomunicazioni rileva il combinato disposto di cui agli art. 11, co. 11°, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e art. 3, co. 1° e 4, co. 2°, della delibera AGCOM n. 182/02/Cons., sotto la lente d’ingrandimento della giurisprudenza nelle ipotesi di specie.
La prima disposizione verte sulle modalità del tentativo obbligatorio di conciliazione, statuendo che: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”
La seconda disposizione, di fonte regolamentare e, quindi, subordinata alla legge, stabilisce quanto segue: “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.”.
Ad un colpo d’occhio emerge che le due disposizioni disciplinano in dettaglio le modalità (obbligatorie) di conciliazione prima di instaurare la causa di merito, ma non dicono anche quale sanzione si applica per l’inosservanza di queste norme.
Da qui diverse pronunce discordanti sul tema, tra le quali si segnala il recente Tribunale di Milano, sentenza n. 3418/2016, per la soluzione, a nostro parere, irrispettosa del principio di tutela effettiva dei diritti delle parti nel processo ordinario.
3. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUL PUNTO
La giurisprudenza di legittimità, a più riprese sottoposta alla questione se il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria prima del giudizio di merito sia un vizio sanabile o meno, ha optato per la soluzione più attenta all’esigenza del cliente e, quindi, a conservare quanto più possibile gli effetti della domanda.
Istruttiva è la massima della recente Cassazione n. 24711/2015, la quale in argomento ha ancora enunciato il principio secondo cui: “Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, (Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), e dagli artt. 3 e 12 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazione e utenti, allegato alla Delib. AGCOM 182/02/CONS (applicabile alla specie ratione temporis) - da annoverarsi tra gli istituti di cosiddetta "giurisdizione condizionata" […] deve intendersi sempre prescritto per la procedibilità - non per la proponibilità, per la ammissibilità o per la ricevibilità - dell'azione promossa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice di primo grado o d'appello […] -, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo fino alla realizzazione delle predette condizioni ed assegnare, ove necessario, alle parti un termine per l'esperimento di detto tentativo obbligatorio, restando salvi - al momento della prosecuzione del processo - gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, e rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già eventualmente compiuti"(CASS. 24711/2015; ma v. anche CASS. 14103/2011).
4. LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO: PUNTO CRITICO
Il giudice di prime cure milanese,invece, ha disatteso l’enunciazione di massima in parola, che propende chiaramente per la tesi dell’improcedibilità e della “sanatoria” degli effetti sostanziali e processuali della domanda, argomentando, per contro, che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. ), a propria volta “informato” dalla direttiva CE n. 22/2002, imporrebbe sempre e comunque alle parti di esperire prima del processo un tentativo di conciliazione davanti all’autorità amministrativa preposta, e ciò per superiore interessi all’economia e all’efficienza del processo civile.
L’interesse pubblico all’economia degli atti processuali diventa così stringente da “punire”, se vogliamo, la parte che abbia instaurato la controversia con l’inammissibilità della domanda (e le ben note conseguenze di carattere sostanziale che si riversano sulla domanda: si pensi ad una domanda promossa poco prima della decorrenza del termine di prescrizione).
A nostro parere, la sentenza in oggetto erra nel “calare” dall’alto un’inderogabile ed astratta esigenza di celerità ed economia processuale che, portata all’estremo, vanificherebbe la tutela effettiva dei diritti del cliente nelle controversie in materia di telefonia.
Poi, che il giudice milanese faccia riferimento alla giurisprudenza comunitaria (ed in particolare, alla Corte di Giustizia 18.03.2010 – Alassini c. Telecom Italia S.p.A) per identificare nella legge 279/1997 una stringente ed assoluta esigenza di deflazione ed economia processuale pare discutibile.
Almeno, la sentenza della Corte di Giustizia non sancisce in modo assoluto il principio di ragionevole durata delle controversie né dice che si persegue efficienza e celerità del processo civile con conciliazioni fatte rigorosamente prima della causa ordinaria; anzi, afferma che ciascuno stato membro sceglie le procedure più consone anche per garantire la tutela effettiva dei diritti delle parti.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (v. la summenzionata Cassazione n. 24711/2015) ha ben visto che deve farsi un bilanciamento tra il principio di economia processuale e deflazione del contenzioso, da un lato, e di tutela effettiva dei diritti, dall’altro. Tale equilibrio si raggiunge tramite l’interpretazione letterale della normativa in oggetto, la quale peraltro parla di “salvezza degli effetti sostanziali e procedurali della domanda”.
5. CONCLUSIONE
In assenza di una specifica norma di legge che stabilisca la sanzione per l’inosservanza del tentativo di conciliazione (anche se ciò non deve stupire, perché il tema correlato sulla nullità e invalidità degli atti processuali, fatto salvo per le impugnazioni, è perlopiù disomogeneo e insuscettibile di essere ricondotto ad unità), si ritiene che l’intento deflattivo intravvisto nella legge 279/1997 non deve spingersi fino a sacrificare, sempre e comunque, aspetti sostanziali dei diritti azionati in giudizio, a meno di non voler sacrificare il diritto di azione (art. 24 Cost.).
È pur vero che la Corte Costituzionale nel 2006 non ha dichiarato incostituzionale detta norma di legge, perché il meccanismo di preventiva conciliazione davanti al Corecom, quanto a modalità ed effetti, somiglierebbe a quello previsto in materia giuslavoristica (v. artt. 410 e 412 bis c.p.c.); tuttavia, non si dovrebbe ricavare dal meccanismo di conciliazione altro che non una mera esigenza di ordine e celerità processuale, senza però intaccare i diritti azionati.
Qui di seguito, il provvedimento del Tribunale di Milano.
sabato 17 giugno 2017
Roaming telefonico - sintesi delle novità per chi telefona nell'UE
Il servizio di roaming consiste nelle procedure tecnologiche con le quali è possibile telefonare da un paese estero con il proprio telefono cellulare, appoggiandosi ad altre linee o reti telefoniche che "sostituiscono" la nostra rete telefonica nazionale.
E quindi, quando viaggiamo all'estero possiamo utilizzare il nostro cellulare con la linea telefonica (e il numero telefonico) in quanto è prevista la possibilità di "appoggiarci" su una rete (operatore) estero ospitante.
Sino allo scorso 15 giugno 2017, questo servizio era sottoposto ad un costo variabile a seconda del contratto esistente tra le parti, o dagli accordi tra operatori telefonici, dallo stato nel quale viene utilizzato etc.....
A partire dal 15 giugno entra in vigore il roaming alla stessa tariffa nazionale. La Commissione Europea stabilisce che "Dal 15 giugno 2017 potrai usare il tuo device durante i viaggi nell'UE pagando gli stessi prezzi di casa, fatte salve le policy di fair use degli operatori".
In altre parole: se in Italia paghiamo una tariffa fissa per un pacchetto di minuti voce, SMS e dati, la medesima attività effettuata fuori Italia in un Paese dell'UE ci verrà addebitata alla tariffa corrispondente praticata in Italia.
Dove si applica Roam like at home?L’abolizione delle tariffe di Roaming è una questione non solo europea; oltre ai 28 Paesi che ne fanno parte, il roaming verrà abolito (ma solo dopo il 15 giugno) anche in Norvegia, Islanda e Lichtenstein. Resta fuori la Svizzera.
I paesi conivolti saranno quindi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (per il momento), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Sono ovviamente comprese le isole (es. Ibiza, Tenerife & co) e vi rientrano anche i dipartimenti d'Oltremare della Francia: Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte e Martinica.
Chi può usufruire di Roam like at home?
Chiunque può usufruire di roam like at home: l'attivazione è dunque automatica di principio, semplicemente l'operatore smetterà di addebitare le tariffe di roaming ai propri clienti, siano essi privati o con partita IVA, ricaricabili o abbonamento. L'operatore nazionale è comunque tenuto a contattare il cliente (es. via SMS) segnalando la fine delle tariffe di roaming e - soprattutto - come il proprio piano tariffario varierà di conseguenza.
Se ho già attive delle opzioni per l'estero, la cosa va gestita con il proprio operatore (è possibile che vadano disattivate).
Quanto costano le chiamate e gli SMS che ricevo in UE?
Supponiamo di andare in Spagna, come verranno gestite le telefonate che riceverò con il roam like at home? Le telefonate UE ricevute non costano nulla, come in Italia.
Per quanto riguarda il costo di quelle effettuate, vale la regola generica secondo cui viene applicata la tariffa nazionale oppure i minuti di conversazione (e gli SMS) vengono scalati dal pacchetto nazionale.
Quindi se in Italia si hanno minuti illimitati e SMS illimitati, lo stesso accadrà in Europa.
E se dall'estero chiamo un fisso o mobile estero?
L’UE stabilisce che “Quando si chiama in roaming nell’UE, tutte le chiamate ai numeri fissi e mobili dell’UE verranno conteggiate sul volume “nazionale” dei minuti, esattamente come se stessi chiamando all’interno del tuo Stato”.
Dunque, telefonare da UE a UE equivale a chiamare l'Italia e - posta l'eliminazione delle tariffe di roaming - la chiamata rientra nella tariffa nazionale o nel pacchetto di minuti della propria offerta.
All'estero avrò la stessa quantità di dati (es. numero Gigabyte) che ho in Italia?
La novità legislativa, partita lo scorso 15 giugno, riguarda anche l'uso della sceda dati e del piano di navigazione previsto con il nostro operatore telefonico.
La scomparsa del pagamento del servizio di roaming, comporta che il costo di navigazione tra Italia ed estero è, di fatto, il medesimo. Esiste, però, la concreta possibilità che gli operatori limitino la quantità di dati usufruibili all'estero o facciano pagare un surplus.
L’UE ha infatti posto una serie di norme di fair use (Uso corretto del servizio) che – se non soddisfatte – permettono agli operatori di far decadere il regime di roam like at home e addebitare legittimamente una tariffa di roaming
Nel caso di limitazione dei dati la normativa specifica che: "Se l'operatore desidera applicare un tale limite di dati in roaming, deve informare sul volume disponibile e ogni volta che quel volume viene consumato all'estero". Tutto questo fatte salve ulteriori limitazioni basate sul tempo/traffico all'estero.
Gli operatori seguono la novità roaming?
Una questione che è oggetto di discussione riguarda l'intenzione da parte degli operatori del settore di seguire le nuove prescrizioni, così limitando i propri profitti, e già qualche associazione dei consumatori invita i consumatori a controllare gli addebiti per l'utilizzo del servizio all'estero ed eventualmente denunciare maggiori ed illegittime richieste di pagamento provenienti dalle compagnie telefoniche.
lunedì 27 marzo 2017
28 giorni di abbonamento? no per linea fissa e connessione fibra!
Il Garante ha deciso che il criterio di fatturazione degli abbonamenti di telefonia fissa, ADSL e fibra dovrà cambiare e quindi il rinnovo delle offerte deve essere mensile e non di 28 giorni.
Il Commissario Posterato ha evidenziato, in particolare, che «l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi», e quindi è necessario che le offerte siano tutte equiparate anche sotto il profilo temporale.
Tale importante novità, però, non riguarderà i contratti di linea mobile, per i quali rimarrà l'attuale normativa che consente fatturazioni a 28 giorni.
Qui di seguito, il comunicato stampa di AGCOM.
sabato 18 marzo 2017
Il garante vieta l'uso dei numeri di telefono "pescati" in rete
| Fonte: Newsletter 17 febbraio 2017 |
Dagli accertamenti, svolti, dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, è emerso che la società, attiva nell'offerta di servizi in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei motori di ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media marketing), per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi professionisti e imprese individuali presenti nell'area "contatti" dei siti. Un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari e in violazione del principio di finalità. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono stati pubblicati on line.
domenica 24 luglio 2016
Telefonate mute - la Cassazione sanziona Enel
Questa pratica commerciale, estremamente diffusa e contestata dai consumatori, è stata oggetto di numerosi interventi del Garante della privacy con i quali sono state bloccate, nonché sanzionate, le società che adottano questo tipo di condotta.
Una delle società oggetto dell'intervento del Garante era Enel, la quale ha svolto l'attività di telemarketing avvalendosi del sistema informatico messo a disposizione dalla società Reitek. Il Garante aveva intimato, con il proprio provvedimento, Enel ad adottare misure idonee per evitare la reiterazione di queste telefonate “mute". La società, e il fornitore Reitek, impugnavano il provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Roma.
La vicenda è arrivata in Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno analizzato la questione sotto il profilo della legittimità del trattamento dei dati personali, chiedendosi quali soggetti sono possono essere oggetto di sollecitazione telefonica. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dare applicazione alla direttiva comunitaria 95/46-CE che prevede che: "il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile” (art. 7) e quindi solo le utenze di coloro che hanno manifestato l'intenzione di aderire a queste proposte via telefono.
Nel caso di specie, i limiti normativi non risultano essere stati rispettati dalle società, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, in quanto l’uso di un sistema di chiamata atomizzata - ossia senza l'intervento di un operatore (chiamate mute) - è consentito solo nel caso in cui il consumatore/utente abbia manifestato preliminarmente il proprio consenso a ricevere questo tipo di telefonata).
Nel caso di specie, Enel avrebbe dovuto introdurre un sistema volto a limitare/impedire queste telefonate, così come previsto dal Garante con il provvedimento impugnato, ed invece la società non ha adottato le misure richieste "Era stato imposto in particolare a Enel Energia di adottare, eventualmente tramite la fornitura di apposite istruzioni ai propri responsabili, tutte le misure, anche di carattere tecnico, idonee a garantire che il sistema Saas impedisse la reiterazione di chiamate di tal genere, escludendo specificamente la possibilità di richiamare la singola utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni. Una prescrizione simile, tesa a contrastare fenomeni considerati lesivi del diritto al trattamento dei dati personali o a ridurne l'impatto in ambiti considerati fisiologici, non integra una sanzione amministrativa, e il soggetto legittimato all'opposizione non è qualunque titolare del trattamento, ma lo specifico titolare al quale la prescrizione sia stata imposta.".
Per tali ragioni, la Cassazione considera illegittima la condotta tenuta dalle società, confermando il provvedimento del Garante privacy. Di seguito la sentenza.
sabato 28 maggio 2016
Meno telefonate marketing con il nuovo codice etico dei call center?
All’atto del primo contatto con il consumatore, l’incaricato deve:
- comunicare le proprie coordinate identificative, il nome dell’impresa per la quale opera e
lo scopo della telefonata;
- presentare le principali caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti in modo chiaro e comprensibile, senza alterare la realtà o attribuire ai prodotti o servizi venduti qualità non dimostrabili;
- comunicare il prezzo dei prodotti e dei servizi, comprensivo di tutte le imposte, e le
eventuali spese di spedizione e consegna;
- specificare le modalità di pagamento e le eventuali condizioni del credito;
- illustrare le eventuali garanzie commerciali, che si sommano a quelle di legge, e il
servizio di assistenza post vendita;
- informare sulle modalità di trattamento dei dati personali;
- dare informazione sul eventuale esistenza e sulle modalità di esercizio del diritto di
recesso.
Su richiesta del consumatore l’incaricato deve interrompere la telefonata con cortesia ed
educazione.
In particolare le Imprese associate si impegnano a:
(i) Assicurare che i contatti non vengano effettuati: dal lunedì al venerdì prima delle 9:00 del mattino o dopo le 21:00 di sera; il sabato prima delle 10:00 del mattino o dopo le 19:00; la domenica o altri giorni festivi, salvo le eccezioni dovute al regolare adempimento dei servizi.
Le imprese associate si impegnano, inoltre, ad assicurare che l’attività svolta nell’ultima mezz’ora lavorativa, nello specifico dalle 20:30 alle ore 21:00, si concentri maggiormente sugli eventuali appuntamenti fissati escludendo i nuovi contatti da effettuare.
(ii) Assicurare che ciascuna numerazione non sia inserita nelle liste di contattabilità
utilizzate dall’Operatore più di una volta al mese.
(iii) Fornire in modo inequivocabile l’identificativo della persona fisica che effettua il contatto, il nominativo dell’Operatore per conto della quale è effettuato il contatto e l’indicazione che i dati sono estratti dagli Elenchi dei contraenti previsti dall’art. 129 del D.lgs. 196/2003.
(iv) Definire chiaramente lo scopo del contatto se promozionale, commerciale, informativo.
(v) Adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto senza insistere per la
prosecuzione della conversazione nel caso l’interlocutore esprima, a qualunque titolo, una
volontà contraria e limitare le chiamate ripetute nei confronti delle singole numerazioni di cui è intestatario il consumatore in un lasso temporale circoscritto secondo diligenza e buona fede.
(vi) Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, eventualmente ripetendo le
informazioni date se necessario ed evitando l’uso di sigle o acronimi di non immediata
comprensibilità.
domenica 17 aprile 2016
Canone RAI - il Consiglio di Stato "blocca" la riforma......per ora
Occorre premettere che lo scorso mese di dicembre, con la legge di stabilità 2016 aveva introdotto una sostanziale modifica del canone RAI, prevedendo l'obbligo di inclusione il pagamento dell'imposta attraverso le bollette dell'energia elettrica.
Il nuovo sistema, finalizzato a far pagare a tutti i possessori di un apparecchio televisivo il canone RAI, prevede la partecipazione attiva delle compagnie del settore elettrico chiamate a riscuotere il canone per conto del Ministero.
Successivamente, è stato predisposto uno specifico decreto attuativo della novella introdotta con la legge di stabilità, ed oggetto delle censure sollevate dal Consiglio di Stato.
I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la violazione del termine previsto per l'adozione del decreto attuativo della riforma prevista ex articolo 1, comma 154 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità).
Il Consiglio di Stato, però, ha rilevato notevoli criticità di merito del sistema normativo predisposto attraverso le norme oggetto di censura, evidenziando alcune gravi carenze, come ad esempio l'assenza della definizione del presupposto di imposta, ossia apparecchio televisivo: "Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di costa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenizione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente[...]".
E quindi, anche sotto il profilo del numero di apparecchi posseduto dal singolo contribuente, la norma è estremamente generica non considerando tutti i potenziali strumenti tecnologici moderni, idonei alla trasmissione di programmi televisivi.
Il suggerimento dei giudici è chiaro ed inequivocabile "precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno solo o più apparecchi televisi in grado di ricevere il segnale terreste o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia".
Altro aspetto oggetto di analisi è lo scambio di informazioni che deve intervenire tra i diversi soggetti coinvolti nella riforma e che a parere del Consiglio di Stato non è normativamente definito ed espresso in modo chiaro ed inequivocabile.
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del parere in attesa di alcune modifiche del decreto predisposto dall'Amministrazione volto a superare i dubbi sollevati con la sentenza che potete leggere qui di seguito.






