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domenica 20 settembre 2015

Bond Cirio: a Genova la banca condannata per non aver avvertito il cliente dei rischi

La sentenza che potete leggere di seguito affronta, ancora una volta, uno dei fallimenti imprenditoriali più importanti degli ultimi anni, ossia Cirio, nel quale sono rimasti coinvolti molti risparmiatori che avevano investito i propri risparmi.

La Corte d'Appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha ribadito il principio secondo il quale la banca che non renda noto al cliente i rischi collegati all'investimento di un prodotto finanziario ad alto rischio, negoziato fuori dai mercati regolamentati, risponde per i danni subiti dall'investitore.

Il Giudice di secondo grado genovese, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha chiarito che la banca ha un dovere di informazione verso l'investitore/cliente con il quale deve rendere noto a quest'ultimo le caratteristiche ed i rischi di investimento collegati all'acquisto di questo tipo di prodotti finanziari, e valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio.

Nella concreta vicenda, è stato dimostrato che il dipendente della filiale ove è stato negoziato il titolo Cirio, il piccolo investitore non era stato reso edotto di tutti i rischi connessi all'acquisto di corporate bond, emessi fuori dai mercati regolamentati.

La banca, in conclusione, viene condannata dalla Corte d'Appello per la propria condotta contraria alle norme di settore, con vittoria del risparmiatore.

Qui la sentenza.

venerdì 11 ottobre 2013

Offerta fuori sede di prodotti finanziari: il decreto del fare limita il diritto di recesso

Il recente provvedimento legislativo adottato dal Governo (decreto del fare) ha di fatto limitato la novità introdotta in materia di intermediazione finanziaria dalla sentenza n. 13905/2013, con la quale la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le norme in materia di offerta fuori sede di prodotti finanziari, estendendo l’obbligo di comunicazione del diritto di ripensamento per ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari.

venerdì 14 settembre 2012

Cirio: ancora poche settimane per interrompere la prescrizione

Volete ottenere dalla banca la restituzione dei vostri risparmi andati in fumo con i bond Cirio? avete ancora pochi giorni per avviare una contestazione del debito nei confronti del vostro istituto di credito.

Il prossimo mese di novembre, infatti, scatta il termine di prescrizione decennale del diritto di risarcimento del danno spettante all'investitore per inadempimento da parte del proprio intermediario finanziario.

Il nostro codice civile prevede che il consumatore che intenda contestare alla banca un grave inadempimento contrattuale deve agire entro e non oltre 10 anni dal momento in cui si manifesta il danno lamentato.

In altri termini, la responsabilità contrattuale della banca si prescrive, ex art. 2946 c.c., entro 10 anni dalla data in cui si è creato il danno sofferto dal suo cliente.

Per quel che riguarda l'acquisto di titoli obbligazionari Cirio, la prescrizione scatta, al più tardi, nel mese di novembre 2012, ossia dopo 10 anni dal default Cirio, come chiariamo in seguito.

Cosa dovete fare?
 
Inviate una lettera di messa in mora (vedi qui) verso la banca contestando l'inadempimento contrattuale e chiedendo il risarcimento del danno.

La lettera di diffida al risarcimento del danno produce l'effetto interruttivo del termine di prescrizione.

Per maggiori informazioni e assistenza info@consumatoreinformato.it



Perché l'azione di risarcimento contro la banca si prescrive nel novembre 2012?


Occorre fare un passo indietro e trattare brevemente la vicenda Cirio.

Il Gruppo Cirio era (ed è tuttora) uno dei leader mondiali del settore alimentare.

Verso la fine degli anni '90, messo alle strette dal sistema bancario, Cirio emetteva titoli obbligazionari destinati al mercato retail, ossia a quello dei piccoli risparmiatori.

Le obbligazioni Cirio presentavano numerosi rischi per gli acquirenti, ma tale circostanza era nota solo alle banche e non agli ignari risparmiatori.

Tali titoli erano, in particolar modo, esclusivamente destinati a ripianare il debito che la società accusava nei confronti delle banche.

Le emissioni avvenivano tramite il mercato obbligazionario del Lussemburgo, notoriamente poco trasparente e con scarsi controlli. i bond Cirio, però, venivano "piazzati" sul mercato italiano.

Come ogni prestito obbligazionario europeo, i titoli Cirio prevedevano un soggetto garante degli obbligazionisti, il trustee, i cui compito era quello di accertare eventuali difficoltà di rimborso da parte della società.

Nel novembre 2002, il trustee del prestito obbligazionario di Cirio rendeva noto che la società non aveva rimborsato uno dei prestiti obbligazionari giunto a scadenza.

Il trustee di Cirio, The Debenture Trust, avviava la fase di default dei bond Cirio, concedendo alla società un "periodo di grazia"  (grace period) per poter onorare il debito contratto con gli obbligazionisti.

La società di Sergio Cragnotti rimaneva inadempiente nei confronti degli obbligazionisti di tutte le emissioni obbligazionarie come segnalato il 22 novembre 2002 dallo stesso trustee «l'emittente e i garanti sono in stato di default nei confronti degli obblighi di pagamento. Non vi è necessità, precisa Law Debenture, che il Trustee certifichi che l'emittente o i garanti sono in default, a fronte dei termini del contratto del Trust e delle condizioni dei bond ...".

Nel novembre del 2002, quindi, si è manifestato il danno subito da tutti i possessori di obbligazioni Cirio e derivante dall'omesso rimborso del denaro investito, nonché degli interessi non percepiti.

Da tale periodo comincia a decorrere il termine entro il quale il singolo investitore può contestare alla propria banca il risarcimento del danno sofferto per il default di Cirio.

Tale termine, come già chiarito in precedenza, scade il prossimo novembre 2012 con conseguente prescrizione del diritto di risarcimento.

La vicenda Cirio è stata trattata anche in uno dei nostri incontri a radio Trentino inBlu e qui puoi trovare ulteriori informazioni.

giovedì 10 marzo 2011

Da Trentino inBlu al blog: i dissesti finanziari dei gruppi Cirio/Giacomelli – a che punto siamo?


Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova forma di emissione dei titoli obbligazionari con la quale i grossi gruppi industriali possono facilmente procurarsi i fondi necessari per poter avviare progetti industriali.

Queste emissioni obbligazionarie societarie presentano le seguenti caratteristiche:
  • le emissioni sono effettuate in un mercato estero con quotazione alla borsa locale;
  • sono effettuate attraverso società estere ad hoc.
  • sono soggette al diritto inglese;
  • sono oggetto di collocamento sull’euromercato secondo tecniche operative standard attraverso offerte destinate esclusivamente ad investitori istituzionali;
  • la mancanza di attuazione di procedure di “sollecitazione del pubblico risparmio” (artt. 94 e ss. TUF);
  • presentano un documento informativo destinato solo alle banche, la circolare di offerta, contenente tutti i rischi di investimento;
  • sono prive di rating.
In generale, queste emissioni di titoli obbligazionari sono finalizzate alla raccolta di denaro liquido sul mercato al fine di sviluppare progetti industriali.

In verità, negli ultimi anni l'emissione di obbligazioni europee (“eurobond”) è stata realizzata dai grossi gruppi industriali al fine di coprire i debiti accumulati con il sistema bancario.

Accade, infatti, che ai grandi gruppi industriali che intendevano accedere al credito bancario veniva imposto dalle banche, quale condizioni decisiva per la concessione di nuove linee di credito, la condizione di garantire il credito attraverso l'emissione di titoli obbligazionari.

Titoli piazzati sul mercato secondario, ovvero venduti ai piccoli risparmiatori.

Questi titoli tossici circolavano fino al momento in cui il soggetto emittente, non più in grado di coprire i debiti accumulati, dichiarava la propria impossibilità di ripagare gli obbligazionisti (c.d default), con successiva dichiarazione di fallimento della del soggetto emittente.

Tra i casi di dissesto finanziario più importanti, vale la pena ricordare le vicende Cirio e Giacomelli.

a.- Il caso Cirio, ossia i risparmiatori pelati alla meta

Il Gruppo societario Cirio è famoso in tutto il mondo per le confetture di pomodoro, per l'olio e per gli altri prodotti alimentari.
Verso la fine degli anni '90, il Gruppo non godeva di grande merito finanziario, e decideva di avviare una fase di emissione di titoli obbligazionari finalizzato – così dichiarato dai dirigenti della società – a nuove acquisizioni societarie e ristrutturazioni.
I titoli obbligazionari venivano emessi sul mercato del Lussemburgo, attraverso società create ad hoc per svolgere tale attività. Il Gruppo, attraverso il sistema delle scatole cinesi, arrivava ad emettere 6 prestiti obbligazionari con i quali, nel giro di pochi anni, riusciva a tamponare il debito accumulato con le banche.
Ogni singola emissione obbligazionaria era accompagnata da un documento informativo, la offering circular, con la quale Cirio rendeva note le criticità delle obbligazioni offerte sul mercato.
Il Gruppo Cirio comunicava al mercato che l'emissione del titolo era finalizzata alla copertura dei debiti bancari “il rifinanziamento dell’indebitamento esistente di Cirio al fine di prorogare il debito del gruppo”.
Cirio, infatti, presentava dei grossi problemi di natura economico – finanziaria, conosciuti dall'intero mondo finanziario, tant'è che nel documento informativo si potevano trovare tutti i richi di investimento. Cirio, in particolare, avvertiva che “Non esiste alcuna assicurazione che CIRIO genererà nel futuro sufficiente liquidità dalle operazioni per coprire il proprio debito e consentirle di fare le necessarie spese in conto capitali. Se CIRIO non riuscirà a generare sufficiente liquidità nel prossimo futuro, può essere richiesto il rifinanziamento di tutto o parte del proprio debito con la vendita del patrimonio o attraverso addizionali (ulteriori) finanziamenti. In aggiunta, l’abilità di CIRIO di generare liquidità sufficiente per ripagare la somma principale delle obbligazioni dipenderà anche dall’abilità di disporre del proprio capitale. Non c’è alcuna assicurazione che tali finanziamento sia possibile e che queste vendita di patrimonio o ulteriori finanziamenti siano ottenuti.
L’alto livello d’indebitamento di CIRIO e delle sue controllate ed avrà molti importanti effetti sulle sue future operazioni, incluse le seguenti:

1. La futura liquidità di cassa dovrebbe essere portata a coprire il debito (“service debt”) con la conseguente riduzione di fondi disponibili finalizzati per le future opportunità finanziarie, incrementando la vulnerabilità di CIRIO rispetto alle avverse condizioni economico/industriali;

2. CIRIO potrebbe essere ulteriormente limitata da poter ottenere ulteriori finanziamenti, per acquisizioni, capitale d’uso corrente o per altri propositi”.

Cirio, insomma, era un titolo pericoloso, altamente speculativo e non destinato a piccoli risparmiatori. Peccato che questi ultimi erano gli unici a non conoscere il reale livello di pericolo delle obbligazioni Cirio.
L’estrema rischiosità del titolo, derivante da caratteristiche proprie e dal soggetto emittente, era aggravata dall’assenza di un coefficiente di rischiosità stabilito da apposite agenzie indipendenti e che, di solito, accompagna l’emissione dei titoli azionari e obbligazionari: il c.d. rating.

Insomma, la rischiosità delle obbligazioni Cirio emergeva sotto diversi profili, tant'è che la dichiarazione di default del prestito obbligazionario del 3 novembre 2002 non coglieva sorpresi gli analisti del mondo finanziario.
Gli unici sorpresi sono erano (e forse lo sono tuttora) i poveri risparmiatori pelati alla meta.

A che punto siamo?

Abbiamo visto come si sono susseguiti gli avvenimenti che hanno portato al fallimento del Gruppo Cirio, causa della perdita dei risparmi di molti risparmiatori italiani.

- Cirio in amministrazione straordinaria

In seguito al crac finanziario di Cirio è stata avviata la procedura di amministrazione straordinaria per tutte le società del Gruppo con possibilità per tutti gli obbligazionisti di accedere alle varie procedure.

Le procedure sono in fase di conclusione e la possibilità di recupero per gli acquirenti di titoli Cirio sono scarse, per non dire nulla.

- Procedura penale

I vertici della Gruppo Cirio (in primis l'Ing. Cragnotti) sono stati coinvolti nella procedura penale per le presunte condotte illegali che avrebbero posto in essere in danno della stessa Cirio.

La procedura sta procedendo anche se la possibilità per gli obbligazionisti – costituitisi parte civile nel processo penale – sono minori di quelle che hanno di ottenere parte del denaro investito dalla procedura fallimentare.

La scorsa settimana la pubblica accusa ha formulato le richieste di condanna dei vertici di Cirio, ma ha altresì richiesto la condanna di Cesare Geronzi, al vertice di Banca di Roma all'epoca delle emissioni Cirio.

In particolare, il PM ha proposto la condanna a 8 anni per l’ex presidente del Banco di Roma e di 6 anni per l'Ing. Cragnotti. Pesanti anche le richieste per i figli di Cragnotti: Elisabetta e Andrea (8 anni) e Massimo (6 anni). Per tutti l’accusa è, in primo luogo, di bancarotta.

- Azione legale

Abbiamo già trattato la possibilità che il risparmiatore ha di agire in giudizio per il recupero delle somme investite nei titoli obbligazionari.
Le sentenze di condanna della Banca per l'attività di intermediazione nella vendita di titoli Cirio sono oramai numerose.

b.- Gli eurobond Giacomelli: la piccola realtà locale viene “distrutta” dal mercato finanziario

La vicenda Giacomelli descrive in modo calzante gli effetti negativi conseguenti all'accesso al mercato delle emissioni obbligazionari di soggetti societari privi della necessaria solidità economico-finanziaria indispensabile per poter operare nel mercato finanziario.

La vicenda dimostra, da altro punto di vista, come il mezzo degli eurobond è stato a lungo utilizzato (e forse lo è tuttora) dal sistema bancario per tutelare il proprio credito nei confronti delle grosse società girandolo verso la clientela retail.

Questi ultimi, ancora una volta, rivestono la parte di ignare vittime di un sistema che vede da una parte i Gruppi industriali alla continua ricerca di nuova liquidità per le proprie operazioni industriali e finanziarie, mentre dall'altra le banche garantiscono il proprio credito nei confronti delle società girandolo verso il mercato secondario.

Giacomelli era una catena di negozi specializzati in abbigliamneto sportivo e casual che si era sviluppata, con un certo successo, lungo il territorio italiano.

La società aveva, inoltre, avviato la vendita dei propri prodotti anche attraverso la rete digitale, rappresentando una delle prime realtà di commercio elettronico italiano.

Anche Giacomelli, come le altre realtà italiane, si trova ad un certo punto inuna sitauzione di ristrettezza econommica e riesce ad ottenere prestiti da parte del sistema bancario solo con la promessa, mantenuta, di emettere successivamente titoli obbligazionari con la medesima modalità già vista per i titoli Cirio.

I prestiti obbligazionari Giacomelli, quindi, venivano collocati sul mercato del Lussemburgo ed erano finalizzati, come dichiarato dall’emittente, alla copertura del debito esistente nel Gruppo Giacomelli:“L’incasso netto dall’emissione dell’obbligazione […] sarà usato dall’emittente per assistere, direttamente ed indirettamente, altre società del gruppo Giacomelli con obbiettivi generali che includono […] il risanamento del debito esistente”.

I titoli Giacomelli, quindi, presentavano grandi rischi per l'acquirente/risparmiatore sia sotto il profilo del prodotto finanziario acquistato (eurobond), sia sotto il profilo del soggetto emittente.

La delicatezza e pericolosità dell’investimento era avvertita dalla stessa Giacomelli la quale invitava ogni potenziale acquirente delle obbligazioni a “leggere l’intera offering circular (circolare di offerta) con attenzione. Prima di prendere una qualsiasi decisione d’investimento, il potenziale investitore dovrebbe attentamente studiare, tra le altre cose, certe considerazioni riportate qui di seguito relativamente all’emittente e alle obbligazioni.”.

Le obbligazioni Giacomelli, come nel caso Cirio, erano prive di giudizio di merito (rating) ed anche tale elemento conferma l'estrema rischiosità dei titoli in quanto non sottoposti all'analisi di apposite agenzie indipendenti.

A che punto siamo?

Il fallimento del Gruppo Giacomelli si è oramai concluso da qualche tempo e gli obbligazionisti hanno recuperato poco o nulla dalla procedura in quanto i debiti accumulati dalla società fallita non sono stati coperti dai pochi crediti ricavati dalla procedura.

L'unica possibilità rimasta aperta all'investitore è quella di agire in giudizio nei confronti dell'intermediario per contestare l'inadempimento degli obblighi di informativi.

Di seguito, un estratto della trasmissione del 9 marzo 2011.


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