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lunedì 26 settembre 2016

Rimborso titoli Argentina - il procedimento

In queste ultime settimane è iniziata la procedura di rimborso dei denari verso i possessori dei bond Argentina rimasti scottati dalla moratoria dichiarata nel 2001.

Come già anticipato, i titolari di titoli Argentina hanno ricevuto la felice notizia del rimborso la scorsa primavera (vedi), ed in questi ultimi mesi è stata avviata la procedura che, per parte italiana, è seguita dalle banche italiane. 

Come aderire all'offerta?

Vi ricordiamo, in primo luogo, che l'offerta coinvolge tutti i titolari di obbligazioni Argentina che non abbiano  aderito alle offerte di concambio del 2005 e 2010 e, quindi, siano ancora in possesso dell'obbligazione originale, senza aver aderito all'arbitrato Icsid.

Per aderire alla procedura occorre seguire due diverse strade:

(1) Titoli con codice ISIN "DE": si tratta dei titoli obbligazionari regolati dalla legge tedesca e collocati sul mercato borsistico di Francoforte. Se possedete questi titoli, dovete trovare il modulo sul sito web del Ministero dell'economia  (vedi), compilarlo  e spedirlo aagreementinprinciple@mecon.gov.ar.

(2) Altri titoli Argentina: gli altri titoli emessi dall'Argentina saranno oggetto di rimborso accedendo al sito web del Governo (vedi), ove trovate tutta la procedura per ottenere il pagamento dell'importo previsto. 

domenica 3 aprile 2016

Titoli di borsa ad alto rischio e non adeguati? la banca non li deve vendere al risparmiatore

Negli ultimi anni si sono susseguite con frequenza le sentenza dei giudici di merito e della Cassazione che hanno affrontato gli obblighi di condotta della banca nei confronti del cliente/risparmiatore nella vendita di valori mobiliari.

Molte sentenze hanno riconosciuto la responsabilità dell'intermediario bancario che non abbia fornito al cliente adeguate informazioni sul rischio di investimento collegato all'acquisto di un prodotto finanziario emesso da soggetto estero, negoziato fuori dai mercati regolamentati e ad elevato rischio di insolvenza.

L'omessa o parziale segnalazione dei rischi da parte dell'intermediario bancario è stata punita dai giudici, i quali hanno sanzionato la carenza organizzativa della banca con l'obbligo di restituire ai risparmiatori le somme investiti in titoli ad alto rischio.

La sentenza n. 1376/2016 della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 26 gennaio 2016, è innovativa perché rafforza il dovere della banca di valutare con accuratezza se il prodotto finanziario offerto/sollecitato al cliente sia conforme al suo profilo di rischio e alle sue aspettative finanziarie.

L'intervento della Suprema Corte, per quanto faccia riferimento ad un quadro normativo non più esistente, è di interesse perché si spinge ad affermare che se l'intermediario bancario ritiene che vi sia un elevato grado di pericolosità del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, deve informare in modo preciso ed appropriato il cliente e, ritenuto il grado di inadeguatezza dello strumento finanziario rispetto al risparmiatore, può spingersi a non vendere il prodotto finanziario.

La Cassazione torna a trattare l'argomento "adeguatezza dell'investimento" spiegando, in un passaggio della sentenza n. 1376/2016,  che "In tal senso si è, peraltro, già da tempo espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze dei singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010).
 
A tal fine, si è - tuttavia - osservato che la dichiarazione resa dai cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca (nella specie in "bond" argentini) e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può - di certo -costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può, al più, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015).".

E quindi, non è sufficiente la mera dichiarazione di informativa sulla inadeguatezza dell'investimento fornita dal cliente alla banca, per liberare quest'ultima dal dovere di valutazione di adeguatezza dell'investimento.

La banca, spiega la Corte, può anche arrivare a non dare seguito all'ordine di investimento inadeguato al cliente, laddove il livello del rischio,  e ci permettiamo di aggiungere il livello delle informazioni a disposizione dello stesso intermediario, siano tali da suggerire anche il recesso dal contratto di borsa.

La Cassazione, sul punto, è chiara nella sua esposizione evidenziando che nell'ipotesi di vendita di bond argentini, oggetto della sentenza, se vi sono specifici rischi devono essere resi noti al cliente e solo dopo vi potrà essere una valutazione di adeguatezza, come spiegato dal giudice in questo passaggio "1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del suo emittente (precisandosi, in particolare, se si tratta di uno Stato, di un ente locale, o di una società privata), non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali situazioni di grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo; 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell'emittente; è configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, dal momento che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone di valutare comunque l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà di recedere dall'incarico, per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3, 1727, comma 1, cod. civ. e 24, comma 1, lett. d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nel testo applicabile ratione temporis), qualora non ravvisi tale adeguatezza"".

Qui di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1376/2016

domenica 20 settembre 2015

Bond Cirio: a Genova la banca condannata per non aver avvertito il cliente dei rischi

La sentenza che potete leggere di seguito affronta, ancora una volta, uno dei fallimenti imprenditoriali più importanti degli ultimi anni, ossia Cirio, nel quale sono rimasti coinvolti molti risparmiatori che avevano investito i propri risparmi.

La Corte d'Appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha ribadito il principio secondo il quale la banca che non renda noto al cliente i rischi collegati all'investimento di un prodotto finanziario ad alto rischio, negoziato fuori dai mercati regolamentati, risponde per i danni subiti dall'investitore.

Il Giudice di secondo grado genovese, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha chiarito che la banca ha un dovere di informazione verso l'investitore/cliente con il quale deve rendere noto a quest'ultimo le caratteristiche ed i rischi di investimento collegati all'acquisto di questo tipo di prodotti finanziari, e valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio.

Nella concreta vicenda, è stato dimostrato che il dipendente della filiale ove è stato negoziato il titolo Cirio, il piccolo investitore non era stato reso edotto di tutti i rischi connessi all'acquisto di corporate bond, emessi fuori dai mercati regolamentati.

La banca, in conclusione, viene condannata dalla Corte d'Appello per la propria condotta contraria alle norme di settore, con vittoria del risparmiatore.

Qui la sentenza.

venerdì 6 marzo 2015

Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"

La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.

Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.

I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008. 

sabato 2 agosto 2014

Argentina: default "selettivo" per 29 miliardi di euro

L’Argentina è stata dichiarata inadempiente per la seconda volta in tredici anni e il suo debito estero è caduto in “default”. Questa è la novità sostanziale che riguarda il paese sudamericano, il quale rivive l’incubo del dicembre 2001. 

La situazione critica era nota da tempo, ma il nuovo disastro argentino è divenuto inevitabile, a seguito del taglio del rating, operato prima da Standard & Poor’s seguito dalle altre principali agenzie di rating internazionali. 

Motivo principale del declassamento? l’Argentina non ha onorato il pagamento di 539 milioni di dollari di interessi su titoli emessi con scadenza 2033, violando l’accordo di concambio sottoscritto con alcuni fondi comuni americani.  

Invero, secondo quanto si legge da fonti sudamericane, l’Argentina ha depositato su un conto corrente di un istituto di credito americano l’importo previsto, ossia i 539 milioni di interessi (per i bond scadenza 2033), ma tale importo sarebbe stato congelato dal Giudice di New York Thomas Griesa, il quale ha agito per conto di alcuni hedge fund americani che pretendono il rimborso integrale dei bond in loro possesso, pari a 1,3 miliardi. 

Da più parti viene sostenuto che il default dichiarato dallo Stato Argentina nasconderebbe il vero contrasto in atto tra il governo sudamericano ed i grandi investitori americani, interessati a recuperare (e lucrare?) gli investimenti operati in Argentina.

L'Argentina, pur disponendo dei denari per adempire ai propri obblighi verso i debitori, sta portando avanti ogni iniziativa volta a "svincolarsi" dalla presa aggressiva dei fondi avvoltoio, ridiscutendo il proprio debito a condizioni più favorevoli.

Al momento la situazione appare alquanto fluida e per i risparmiatori italiani che avessero accettato le proposte di concambio, le prospettive di ottenere le somme dovute si riducono sensibilmente.

venerdì 1 marzo 2013

Monte dei Paschi e le perdite subite dai risparmiatori

La crisi del Monte dei Paschi di Siena viene affrontata in questo video dal Prof. Scienza, il quale fornisce una lettura particolare dell'attuale situazione soprattutto dal punto di vista dei correntisti e degli obbligazionisti di MPS.


Beppe Scienza osserva che la clientela della banca è stata oggetto di vendita di prodotti finanziari pseudo previdenziali che hanno segnato una perdita quasi del 100% del capitale investito.

Viene anche ricordata la famosa vicenda "For you" con la quale sono stati venduti prodotti finanziari facendoli passare per strumenti previdenziali.

L'intervento del Prof. Scienza ha il pregio di mostrare una diversa faccia della crisi di MPS, dimostrando come negli anni la condotta tenuta dai managers della banca ha cagionato danni non solo all'immagine e alle casse della stessa banca, ma anche ai correntisti e ai piccoli  risparmiatori.



domenica 23 settembre 2012

La banca non deve avvertire il risparmiatore del prossimo default del titolo Lehman

La vicenda Lehman Brothers ha riguardato molti risparmiatori italiani, i quali hanno investito i propri risparmi nelle obbligazioni emesse dalla Banca d'affari americana.


La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.

Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.

Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.

Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
  
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.

Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.

Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.

Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.

Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda.

Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino

venerdì 14 settembre 2012

Cirio: ancora poche settimane per interrompere la prescrizione

Volete ottenere dalla banca la restituzione dei vostri risparmi andati in fumo con i bond Cirio? avete ancora pochi giorni per avviare una contestazione del debito nei confronti del vostro istituto di credito.

Il prossimo mese di novembre, infatti, scatta il termine di prescrizione decennale del diritto di risarcimento del danno spettante all'investitore per inadempimento da parte del proprio intermediario finanziario.

Il nostro codice civile prevede che il consumatore che intenda contestare alla banca un grave inadempimento contrattuale deve agire entro e non oltre 10 anni dal momento in cui si manifesta il danno lamentato.

In altri termini, la responsabilità contrattuale della banca si prescrive, ex art. 2946 c.c., entro 10 anni dalla data in cui si è creato il danno sofferto dal suo cliente.

Per quel che riguarda l'acquisto di titoli obbligazionari Cirio, la prescrizione scatta, al più tardi, nel mese di novembre 2012, ossia dopo 10 anni dal default Cirio, come chiariamo in seguito.

Cosa dovete fare?
 
Inviate una lettera di messa in mora (vedi qui) verso la banca contestando l'inadempimento contrattuale e chiedendo il risarcimento del danno.

La lettera di diffida al risarcimento del danno produce l'effetto interruttivo del termine di prescrizione.

Per maggiori informazioni e assistenza info@consumatoreinformato.it



Perché l'azione di risarcimento contro la banca si prescrive nel novembre 2012?


Occorre fare un passo indietro e trattare brevemente la vicenda Cirio.

Il Gruppo Cirio era (ed è tuttora) uno dei leader mondiali del settore alimentare.

Verso la fine degli anni '90, messo alle strette dal sistema bancario, Cirio emetteva titoli obbligazionari destinati al mercato retail, ossia a quello dei piccoli risparmiatori.

Le obbligazioni Cirio presentavano numerosi rischi per gli acquirenti, ma tale circostanza era nota solo alle banche e non agli ignari risparmiatori.

Tali titoli erano, in particolar modo, esclusivamente destinati a ripianare il debito che la società accusava nei confronti delle banche.

Le emissioni avvenivano tramite il mercato obbligazionario del Lussemburgo, notoriamente poco trasparente e con scarsi controlli. i bond Cirio, però, venivano "piazzati" sul mercato italiano.

Come ogni prestito obbligazionario europeo, i titoli Cirio prevedevano un soggetto garante degli obbligazionisti, il trustee, i cui compito era quello di accertare eventuali difficoltà di rimborso da parte della società.

Nel novembre 2002, il trustee del prestito obbligazionario di Cirio rendeva noto che la società non aveva rimborsato uno dei prestiti obbligazionari giunto a scadenza.

Il trustee di Cirio, The Debenture Trust, avviava la fase di default dei bond Cirio, concedendo alla società un "periodo di grazia (grace period) per poter onorare il debito contratto con gli obbligazionisti.

La società di Sergio Cragnotti rimaneva inadempiente nei confronti degli obbligazionisti di tutte le emissioni obbligazionarie come segnalato il 22 novembre 2002 dallo stesso trustee «l'emittente e i garanti sono in stato di default nei confronti degli obblighi di pagamento. Non vi è necessità, precisa Law Debenture, che il Trustee certifichi che l'emittente o i garanti sono in default, a fronte dei termini del contratto del Trust e delle condizioni dei bond ...".

Nel novembre del 2002, quindi, si è manifestato il danno subito da tutti i possessori di obbligazioni Cirio e derivante dall'omesso rimborso del denaro investito, nonché degli interessi non percepiti.

Da tale periodo comincia a decorrere il termine entro il quale il singolo investitore può contestare alla propria banca il risarcimento del danno sofferto per il default di Cirio.

Tale termine, come già chiarito in precedenza, scade il prossimo novembre 2012 con conseguente prescrizione del diritto di risarcimento.

La vicenda Cirio è stata trattata anche in uno dei nostri incontri a radio Trentino inBlu e qui puoi trovare ulteriori informazioni.

lunedì 6 agosto 2012

BPM concilia per il bond convertendo 2009/2013 6,75%

Accordo tra BPM e le associazioni dei consumatori Adiconsum, Federconsumatori e ADOC relativamente al bond convertendo 2009/2013 6,75% "caduto" in default.

In relazione a tale bond, per il quale è scattata l'azione penale nei confronti degli ex amministratori della stessa banca, l'accordo prevede la conciliazione limitatamente ad alcune categorie di investitori, in particolare per i clienti della stessa BPM che abbiano sottoscritto l'acquisto del prodotto finanziario nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 e il successivo 30 dicembre 2009.

Sono esclusi gli investitori professionali (gli investitori istituzionali) e coloro che abbiano acquistato opzioni su tale titolo, o abbiano acquistato il prodotto finanziario via internet.

L'accordo prevede, quindi, una suddivisione dei clienti in tre diverse categorie con rimborso tra il 100% e il 60% per le prime due, mentre per coloro che rientrano nell'ultima categoria non è previsto alcun indennizzo.

In ogni caso, tutti i casi saranno oggetto di apposita analisi da parte della Commissione di conciliazione composta da rappresentanti della banca e delle associazioni di consumatori.

Di seguito il comunicato stampa di BPM.


venerdì 8 giugno 2012

BTP ITALIA? MAGARI NO – BEPPE SCIENZA

La prima emissione è stata un successo per il Tesoro. Non per i risparmiatori che l'hanno sottoscritta. Il primo può vantarsi e si è vantato ai quattro venti di avere piazzato 7,3 miliardi di euro di Btp Italia 2,45% 26-3-2016. I secondi invece non hanno motivi per essere contenti: i titoli pagati 100 valevano venerdì scorso circa 96,5.
Meglio la mattonella. Gli sarebbe quindi convenuto tenere i soldi sotto il materasso e sottoscrivere ora la nuova emissione, cioè i Btp Italia 11-6-2016 in collocamento fino al 7 giugno, sempre che l'ardore patriottico non gli sia passato. Né questi sono commenti col senno del poi, perché limiti e rischi di quel prestito erano noti già al momento del collocamento, quando giornalisti, gestori di fondi e altri pretesi esperti sproloquiavano all'unisono, colti da un improvviso attacco di nazionalismo finanziario.

venerdì 18 maggio 2012

Beppe Scienza: la Grecia è fallita!


"[...]Sulla Grecia il discorso è un po’ complesso, con qualcosa di contraddittorio, perché qualche settimana fa si sono sentiti titoli di telegiornali, si sono lette sulla stampa frasi di questo tipo: "La Grecia è stata salvata", "Successo della ristrutturazione del debito pubblico greco", "Evitato il fallimento della Grecia". Poi uno che aveva per esempio 10 mila Euro di titoli greci, un paio di settimane fa si è visto arrivare al posto del suo titolo 24 titoli diversi, li somma e si accorge che ha soltanto 2 mila euro. 

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