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domenica 6 aprile 2025

La carta d'imbarco prova il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso per il ritardo

Si, basta la carta di imbarco per provare di vantare i diritti nei confronti della compagnia aerea nel caso di ritardo del volo.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha ribadito che anche colui che i diritti previsti dal Regolamento n. 261/2004 possono essere fatti valere anche nell'ambito di un "pacchetto tutto compreso".

Anche per tale tipologia di viaggiatore è previsto il diritto alla compensazione in caso di ritardo aereo proprio come chi compra un biglietto singolo, sicché se il volo reca un ritardo, il passeggero può invocare la normativa di settore ed ottenere un rimborso.

Il passeggero come può provare il presupposto che lo legittimi ad ottenere la compensazione monetaria prevista dal Regolamento n. 261/2004?

E' sufficiente che presenti la carta d'imbarco, documento che attesta in modo inequivocabile la prenotazione del viaggio, mentre la richiesta da parte della compagnia aerea di altri documenti è illegittima e non può essere utilizzato come pretesto per negare il rimborso.

Il principio viene così chiarito dal giudice comunitario: "una carta d’imbarco può costituire un «altro titolo», ai sensi della prima di tali disposizioni, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché si può ritenere che un passeggero in possesso di una tale carta possieda una «prenotazione confermata», ai sensi della seconda di tali disposizioni, per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala.".

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

domenica 2 dicembre 2012

Ritardo del volo aereo – rimborso escluso se il vettore dimostra che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali

La Corte di Giustizia torna ad affrontare la tematica inerente il risarcimento del danno spettante al viaggiatore per ritardo del volo, ribadendo l’interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004.

Secondo il giudice comunitario, nel caso in cui il volo aereo parta con tre o più ore di ritardo, il passeggero è legittimato a reclamare una compensazione pecuniaria a  mente dell’art. 7 del citato Regolamento n. 261/2004.

Il diritto di compensazione spetta al passeggero anche nel caso di cancellazione del volo aero, in quanto tale evento viene equiparato dal giudice alla perdita di tempo subita dall'acquirente di un biglietto aereo per ritardo della partenza dell’aereo mobile.

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, la Corte di Giustizia ribadisce altresì che il diritto di compensazione in favore del passeggero è escluso qualora il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato della partenza (o dell’arrivo) sia dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili che lo abbiano di fatto costretto a ritardare la partenza (o l’arrivo a destinazione) anche per ragioni di sicurezza.

Il vettore deve fornire adeguata prova di aver posto in essere tutte le misure idonee per limitare il disagio del passeggero, senza riuscire ad evitare o limitare il ritardo del volo aereo.

Risulta confermato, in conclusione, l'orientamento secondo il quale il vettore aereo può negare al passeggero la compensazione/rimborso del biglietto aereo se tale ritardo è dovuto a circostanza eccezionali ed imprevedibili.

Di seguito il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia lo scorso 23 ottobre 2012.

giovedì 1 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog. Responsabilità del vettore aereo comunitario.

Quale è la responsabilità del vettore comunitario per i danni sofferti dal passeggero? questo argomento è stato oggetto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.

Il vettore vettore aereo comunitario, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione di Montreal, è responsabile anche per quanto riguarda il danno anche da ritardo, ai passeggeri ed ai loro bagagli consegnati a mano.
Sono a carico del vettore comunitario l'obbligo di:
a)      essere munito di valida licenza d'esercizio rilasciato dal paese membro ai sensi del regolamento  del Parlamento europeo e del consiglio.
b)      versare anticipi in caso di morte,(almeno 16.000 d.s.p) o lesioni del passeggero per far fronte ad impellenti necessità economiche
c)       metterle a disposizione passeggero che ne faccia richiesta le tariffe per trasporto dell'eccedenza di peso o un numero di bagagli diverso rispetto alla franchigia prevista
d)      assicurare la propria responsabilità civile a livelli adeguati
Il regolamento comunitario si estende anche alle ipotesi di cancellazione dei voli prevedendo un indennizzo minimo rapportato alla lunghezza chilometrica nel volo acquistato,  qualora di tale cancellazione non sia dato avviso per tempo ai passeggeri, salvo che la stessa sia dovuta ad eccezionale ed inevitabili circostanze.
Compensazione di euro 250 per tutte le tratte aeree fino a 1500 km
Compensazione di euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500km e 3500km.
Compensazione di euro 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle  ipotesi precedenti.
Il regolamento europeo prevede anche forme di assistenza del passeggero, come la messa disposizione di pasti e bevande e all'occorrenza di sistemazione alberghiera.
In ogni caso è espressamente fatto salvo il diritto passeggero che non abbia volontariamente o rinunciato al posto di esigere il risarcimento del danno effettivamente partito, dimostrato nell'ipotesi previste dal regolamento comunitario
Nelle ipotesi di vettore aereo interno il legislatore pone un regime di responsabilità per morte e lesioni personali (incluse quindi quel psichiche) nel passeggero, perdita avaria o ritardo nella riconsegna dei bagagli  richiamando il dettato comunitario ed uniforme in proposito e ponendo azioni integrative in tema di azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo, l'utente nel caso di ricorso.
La Legislazione nazionale prevede inoltre la possibilità per il passeggero di rimborsi totali o parziali del prezzo del passaggio già pagato qualora la partenza e la prosecuzione del viaggio sia impedita per fondate ragioni personali e familiari; trasparenza alla lista l'attesa; responsabilità per mancata esecuzione e prestazione del vettore, con prova liberatoria di aver usato la normale diligenza professionali nell'adozione.
Nel trasporto amichevole invece trova invece applicazione l'articolo 2043 del c.c. che pone a carico del danneggiato la dimostrazione anche solo per la semplice colpa del danneggiate.

Prescrizioni e decadenza. Per di estinzione dell'azione di risarcimento per iscritto in caso di ritardo avrebbe bagaglio consegnato che per far valere il diritto del passeggero giacimento danno sia della persona sia della bagaglio, l'azione deve essere promossa a pena di  decadenza entro due anni dall'arrivo dall'interruzione del trasporto.

giovedì 10 febbraio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Il volo aereo

Questa settimana e la prossima prestiamo attenzione nel campo del trasporto aereo con la sottoscrizione del contratto di trasporto, evidenziando alcune attenzioni necessarie per non incappare in poco piacevoli sorprese, ed evidenziando i nostri diritti nel caso dei più comuni imprevisti.

Giova principalmente ricordare che al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il passeggero ha diritto di conoscere:

• Il nome della compagnia aerea che effettuerà il volo

• L’orario esatto del volo, l’indicazione di tempi e modalità per le operazioni di check-in.

• Il tipo di aeromobile che verrà usato per il volo

• Il codice di prenotazione

• Limiti e responsabilità della compagnia aerea in caso di lesione e decesso dei passeggeri

• Limiti e responsabilità in caso di danno o smarrimento del bagaglio.

Ulteriore diritti ai passeggeri derivano dalle situazioni anomale del viaggio dovute principalmente a:

Negato imbarco:

Il negato imbarco si configura qualora sia impedito al passeggero, munito di prenotazione confermata, in possesso di regolare biglietto aereo, e che abbia espletato correttamente le operazioni di ceck in di salire sull’aeromobile (es: nel caso di sovraprenotazione)

In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta ed alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% qualora sia offerta al passeggero la possibilità di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre, quattro ore l’orario previsto di arrivo del volo originariamente prenotato.

Naturalmente vi è il diritto al rimborso totale del biglietto.

Nel caso di mancato imbarco e accettazione di un volo successivo (riprotezione) il passeggero ha diritto all’assistenza ed in particolare a:

• Due chiamate telefoniche o messaggi

• Pasti caldi e bevande in relazione al tempo di attesa

• Adeguata sistemazione in albergo qualora si rendano necessari dei pernottamenti

• Trasferimenti da e per l’aeroporto

Ritardo prolungato.

Il ritardo prolungato si verifica qualora la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto a quella prevista e si protragga rispettivamente di:

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

Se il ritardo del volo supera le cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, qualora il passeggero giunga a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Cancellazione del volo:

Nel caso in cui l’aeromobile non parta, si prevedono le stesse modalità di intervento del negato imbarco dalla compensazione pecuniaria sino al rimborso del biglietto, la riprotezione e l’assistenza, ma con alcune importanti eccezioni.

• Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a cause di forza maggiore (cattive o proibitive condizioni climatiche, scioperi, motivi di sicurezza o provvedimenti delle pubbliche autorità).

• Nessuna compensazione è dovuta inoltre qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima.

• Altre ipotesi di compensazione non dovuta vi sono qualora: tra due settimane e sette giorni prima della partenza il passeggero sia informato della cancellazione e rifiuti un posto su un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originario e con arrivo non oltre quattro ore dopo l’orario iniziale previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza rifiuti un volo con partenza un’ora prima e arrivo due ore dopo.

Da precisare infine, al termine di questa prima breve parte, che le norme di tutela sovra esposte si applicano solamente ai voli in partenza da un aeroporto comunitario ed ai voli in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario e qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
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