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domenica 6 aprile 2025

La carta d'imbarco prova il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso per il ritardo

Si, basta la carta di imbarco per provare di vantare i diritti nei confronti della compagnia aerea nel caso di ritardo del volo.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha ribadito che anche colui che i diritti previsti dal Regolamento n. 261/2004 possono essere fatti valere anche nell'ambito di un "pacchetto tutto compreso".

Anche per tale tipologia di viaggiatore è previsto il diritto alla compensazione in caso di ritardo aereo proprio come chi compra un biglietto singolo, sicché se il volo reca un ritardo, il passeggero può invocare la normativa di settore ed ottenere un rimborso.

Il passeggero come può provare il presupposto che lo legittimi ad ottenere la compensazione monetaria prevista dal Regolamento n. 261/2004?

E' sufficiente che presenti la carta d'imbarco, documento che attesta in modo inequivocabile la prenotazione del viaggio, mentre la richiesta da parte della compagnia aerea di altri documenti è illegittima e non può essere utilizzato come pretesto per negare il rimborso.

Il principio viene così chiarito dal giudice comunitario: "una carta d’imbarco può costituire un «altro titolo», ai sensi della prima di tali disposizioni, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché si può ritenere che un passeggero in possesso di una tale carta possieda una «prenotazione confermata», ai sensi della seconda di tali disposizioni, per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala.".

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 15 maggio 2022

Indennizzo per il ritardo aereo dovuto solo se rispettati i requisiti ex art. 3 Regolamento UE 261/2004

L'indennizzo al passeggero è dovuto per il ritardo del viaggio in ogni caso, oppure può essere esclusa senza che sia riconosciuto alcun diritto ai consumatori?

La recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia ci ricorda che il cliente è legittimato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento UE n. 261/2004.

Abbiamo già trattato la questione (approfondisci qui), evidenziando i vari risarcimenti riconosciuti in favore del consumatore rimasto vittima di cancellazione o ritardo aereo.

Occorre ricordare, però, che l'art. 3 del citato regolamento comunitario prevede che la normativa europea può trovare applicazione quando:

"1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione: — secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; 

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. 

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. 

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.".

La norma è abbastanza chiara nel circoscrivere quali soggetti siano legittimati ad ottenere l'indennizzo, escludendo coloro che viaggiano gratuitamente, ad esempio, oppure per particolari tipi di velivoli.

Peraltro, considerando il caso di specie, l'indennizzo viene negato a coloro che non si presentino all'accettazione all'ora e secondo le modalità stabilite, come avvenuto nel caso di specie, ove i consumatori non hanno rispettato le regole di imbarco stabilite dal vettore.

Nella vicenda di cui trattasi, i consumatori erano stati avvisati dalla compagnia aerea del ritardo, decidendo di soggiornare in albergo, con spese a carico del professionista, e raggiungendo l’aeroporto solo al momento della riprogrammata partenza.

Non essendovi, secondo il giudice, alcuna circostanza che giustifichi l'indennizzo, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha respinta.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

domenica 30 giugno 2019

Pneumatico dell'aereo bucato? si al rimborso per il viaggiatore

Il blog propone, ancora una volta, una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria che spetta al viaggiatore nel caso di ritardo aereo.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (per un approfondimento, clicca qui), evidenziando i vostri diritti e gli obblighi del vettore nel caso di ritardo del volo.

La vicenda affrontata dal giudice comunitario con la sentenza C - 501/17 riguarda, però, un peculiare caso di ritardo del volo, determinato dal danneggiamento del pneumatico dell'aereo causato da evento esterno.

Il vettore deve, anche in questi casi, compensare il viaggiatore per il ritardo?

Nella concreta fattispecie, l'aereo era partito con ore di ritardo a causa di un  danneggiamento di un pneumatico determinato dalla presenza sulla pista di decollo di una vite, ed aveva invocato la propria buona fede al fine di evitare ogni rimborso in favore dei consumatori.

La Corte, pur comprendendo l'attività degli operatori del settore, e riconoscendo che il danno della ruota dovuto ad un agente esterno (considerata circostanza eccezionale), ha ritenuto sussistere il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri.

Il vettore può liberarsi da tale obbligo, ed evitare di pagare i consumatori per il ritardo, solo nel caso in cui dimostri di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. 

Deve, inoltre, dimostrare che il danno del pneumatico è stato un evento eccezionale, escludendo una propria condotta idonea a favorirlo.

Se non riesce a provare queste circostanze, il passeggero deve essere indennizzato per il ritardo da parte della compagnia aerea.

Qui la sentenza C - 501/17.

domenica 25 marzo 2018

Ritardo aereo, a chi spetta la prova dell'inadempimento?

E' noto che quando l'aereo atterra in ritardo, sulla base delle norme comunitarie (o della Convenzione di Montreal) il passeggero ha diritto all'indennizzo monetario dal vettore secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari.

Ma cosa accade nel caso di richiesta di risarcimento del danno, ed in particolare chi deve provare il ritardo del volo aereo e, quindi, l'inadempimento contrattuale?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1584/2018, è stata investita della questione da un consumatore che si era visto respingere la domanda di risarcimento del danno dal giudice del merito, non avendo offerto la prova dell'inadempimento del vettore, ossia l'effettivo ritardo del volo aereo, presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione, impugnando la decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ed aveva contestato, tra l'altro, l'errore in cui era caduto il giudice nell'applicazione dei principi in materia di prova.

Il Tribunale di Roma, in modo errato a parere del consumatore, aveva posto  a carico del passeggero l'onere della prova dell'inadempimento contrattuale della controparte (compagnia aerea), e nello specifico la prova dell'effettivo ritardo di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione.

Il Giudice di legittimità ha deciso la questione richiamando le norme previste in materia (Convenzione di Montreal e successivo Regolamento CE n. 261/2004), le quali individuano le regole in merito alle conseguenze poste in favore del consumatore nel caso di inadempimento del professionista in questa materia.

Occorre ricordare che nel caso di ritardi o cancellazioni dei tragitti aerei, esistono specifici indennizzi introdotti nel nostro ordinamento attraverso la citata norma comunitaria (qui per gli indennizzi nel caso di ritardo/cancellazione).

Le norme appena richiamate prevedono anche la possibilità che la compagnia aerea sia chiamata a dover rispondere per l'inadempimento dei propri obblighi, introducendo il principio di presunzione della responsabilità del vettore per l'omissione dei doveri di diligenza verso il passeggero.

La Corte, attraverso un condivisibile ragionamento, afferma che tale principio di presunzione se assume rilievo in merito all'imputabilità della condotta negligente, non può essere esteso sotto il profilo della prova del fatto contestato: non può essere presunto il ritardo dell'aereo o la circostanza che sia stato cancellato il volo.

E quindi: a chi spetta la prova del ritardo del volo aereo?

La Corte di Cassazione, dando applicazione ai consolidati principi in materia dell'onere della prova ex art. 2697c.c., opera la classica ripartizione tra le parti:

  • colui che reclama l'inadempimento (il consumatore/passeggero) deve dimostrare solo il titolo che giustifica la propria pretesa (il pagamento del biglietto) e può solo allegare (affermare) il ritardo del volo, ossia l'inadempimento della compagnia aerea (A);
  • la compagnia aerea deve offrire valida prova volta a negare il fatto, ossia che vi sia stato un ritardo nel volo aereo (sostenendo e provando di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale) (B).
E la Corte è chiara sul punto: "Costituisce, infatti, oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui,

A. in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,

B. mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento". 

Nella fattispecie, la compagnia aerea (Easyjet) non ha offerto alcun valido elemento volto a dimostrare di aver dato esatto adempimento al proprio obbligo, ossia che il volo aereo sia atterrato in orario all'aeroporto di destinazione 

Accertato l'inadempimento della società, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Di seguito, l'Ordinanza n. 1584/2018 della Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile.

sabato 13 dicembre 2014

I diritti del passeggero vittima del ritardo o della cancellazione del proprio aereo

Negli ultimi anni è in crescita il trend dei consumatori che utilizzano l'aereo per muoversi da uno Stato all'altro, o anche verso una città della stessa nazione.

Tale tendenza si è sviluppata sia come conseguenza dell'entrata nel mercato di operatori che offrono il servizio aereo a prezzi popolari, sia in seguito alla possibilità di accedere a tale servizio con estrema facilità, acquistando i biglietti on line.

A fronte di un incremento del traffico di merci e passeggeri, il settore ha riscontrato un aumento dei disagi che i consumatori riscontrano quando decidono di raggiungere una località con un volo aereo.

La tutela del consumatore è prevista a livello comunitario attraverso il Regolamento CE n. 261/2004, norma di riferimento,  che viene regolarmente citato nella quasi totalità delle pronunce giurisprudenziali che trattano questa materia.

La norma in parola, infatti, ha disciplinato in maniera pressoché completa la problematica relativa alla tutela del consumatore per i contratti di trasporto aereo, lasciando la possibilità ai rispettivi legislatori nazionali di poter integrare eventuali lacune.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti del Regolamento n. 261/2004


a) Negato imbarco - cancellazione - ritardo: le ipotesi più frequenti di disagio

Negato imbarco (Articolo 4)

Il negato imbarco è la prima fattispecie analizzata dalla norma comunitaria ed è l'ipotesi di "overbooking", ossia quando una compagnia aerea vende un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti previsti sul velivolo.

L'art. 4 del Reg. 261/2004 prevede che "Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8.".

Il vettore, quindi, propone a qualcuno degli acquirenti la possibilità di rinunciare al proprio posto in favore di altri, offrendo vantaggi e tutele, che vedremo in seguito.

Nel caso in cui i "volontari" non risultino sufficienti, la compagnia aerea può negare l'imbarco ad altri passeggeri non consenzienti, prevedendo un risarcimento pecuniario in loro favore, così come stabilito all'art. 7 della norma comunitaria.

Occorre ricordare che in caso di overbooking, alla società che offre il trasporto aereo potrebbe essere contestato anche il danno da vacanza rovinata (vedi).

Cancellazione del volo (Articolo 5)

E' l'ipotesi classica, ossia quando il volo aereo viene cancellato e quindi, i passeggeri rimangono a terra!

In caso di cancellazione, il vettore deve offrire ai passeggeri la massima assistenza immediata, cercando una soluzione alternativa anche mediante la prenotazione di posti su aereomobili di altre compagnie aeree, con successivo risarcimento per il disagio creato.

L'art. 5 è estremamente chiaro: 

"1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.".

Ritardo (Articolo 6)

Una ipotesi particolare è quella del ritardo prolungato, che si verifica qualora la partenza dell'aeromobile sia ritardata rispetto a quella stabilita da contratto e si protragga rispettivamente di: 

• due ore per voli intracomunitari inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km

• due ore per voli internazionali inferiori o pari ai 1500 km

• tre ore per voli internazionali tra 1500 e 3500 km

• quattro ore per voli internazionali superiori ai 3500 km

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza come nel caso di mancato imbarco.

In questi casi, la norma prevede che "il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."


b) I diritti del passeggero 
Nelle ipotesi sopra richiamate, il passeggero dispone di una serie di diritti che può/deve esercitare nei confronti del vettore al fine di tutelarsi contro il disagio creato dal professionista.

I diritti che spettano al consumatore sono:

a. diritto a compensazione pecuniaria (art. 7);
b. diritto al rimborso o all'imbarco di un volo alternativo (art. 8);
c. diritto all'assistenza (art. 9);

  • Articolo 7: la compensazione pecuniaria
La norma prevede la compensazione in favore del consumatore nei casi di ritardo o negato imbarco, ossia quando vi è un disagio limitato.

In questi casi, la norma prevede già l'importo minimo che il vettore deve riconoscere al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria e che deve essere pari a: 

"a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.".

La società deve fornire al consumatore una compensazione in denaro, e non sono considerati validi eventuali buoni da utilizzare per successivi voli aerei della medesima compagnia aerea.

  • Articolo 8: diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
L'articolo 8 tratta l'ipotesi in cui vi sia una cancellazione del volo aereo previsto, con conseguente impossibilità per il passeggero di giungere a destinazione con il velivolo prenotato.

In tali ipotesi, il vettore aero è tenuto ad offrire una alternativa: 

- offre al cliente un volo alternativo, anche mediante altra compagnia aerea;
- rimborsa l'intero prezzo del biglietto entro sette giorni, prevedendo eventuale indennizzo per il disagio arrecato al passeggero.

La scelta spetta al consumatore, nei confronti dei quali il vettore deve dimostrare la massima attenzione, offrendo assistenza ed alternative valide alla prenotazione originaria. 

  • Articolo 9: diritto ad assistenza
Il passeggero ha diritto  ad essere assistito dalla società aerea nel caso in cui vi sia un ritardo o una cancellazione del volo.

In tale ipotesi, l'art. 9 dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.".

Tale diritto non può mai essere limitato o negato da parte del vettore aereo, ed è previsto anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia avvenuta per cause eccezionali ed imprevedibili (vedi).

Il passeggero deve far valere verso la compagnia aerea il proprio diritto di assistenza immediatamente, reclamando eventuali carenze dimostrate dal professionista.


c) Ulteriori danni
Occorre ricordare che i diritti del passeggero sopra sinteticamente richiamati possono essere azionati contemporaneamente, e quindi può essere ottenuta una assistenza immediata (art. 9), ma anche un imbarco alternativo (art. 8).

Il passeggero può essere rimborsato del biglietto (art. 8), ma anche ottenere un ulteriore indennizzo/compensazione (art. 7).

In termini più semplici, si tratta di diritti che possono essere utilizzati dal consumatore in modo simultaneo, al fine di ottenere la massima tutela della propria posizione nei confronti del vettore aereo che ha causato il disagio.

Occorre ricordare che il Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, la possibilità per il passeggero di reclamare per eventuali ulteriori danni che possa aver sofferto a causa della condotta posta in essere dal vettore, così come stabilito all'art. 12 "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.".


d) Cosa fare?
Quando si è vittima di un disagio causato dal vettore, come ad esempio la cancellazione del volo, è necessario proporre immediatamente reclamo, evidenziando tutti i disagi che si ritiene di aver subito, reclamando i diritti sopra richiamati e chiedendo un pronto intervento da parte del professionista (vedi).

L'esposizione dei fatti deve essere chiara e precisa, in quanto potrebbe risultare utile anche in seguito al disagio sofferto, laddove andrete a reclamare un eventuale risarcimento del danno.

domenica 12 maggio 2013

Il vulcano islandese non giustifica l'omesso soccorso del vettore in favore del passeggero rimasto bloccato

La chiusura dello spazio aereo può essere considerata circostanza eccezionale che giustifica l'eventuale cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ma non il dovere di assistenza in favore del passeggero che rimane bloccato nell'aeroporto.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 31 gennaio 2013, ove il giudice comunitario è stato chiamato ad esprimersi nella famosa vicenda dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, avvenuta nell'aprile 2010.

L'evento eccezionale bloccò lo spazio aereo continentale e costrinse tutte le compagnie aeree a cancellare i voli aerei, con evidenti disagi per i viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia, tale evento costituisce «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che però non esime il vettore aereo dal suo obbligo di offrire assistenza al passeggero, così come previsto ex artt.5, par. 1, lett. b), e 9 del Regolamento n. 261/2004.

L'omessa assistenza da parte del vettore legittima il passeggero ad ottenere il rimborso degli importi sostenuti a causa della negligenza del professionista, sempreché siano adeguatamente documentati e motivati, così come si evince dalla sentenza che vi proponiamo di seguito.

Questo orientamento è stato, tra l'altro, seguito di recente in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino e proposta in questo blog.

domenica 24 febbraio 2013

Il vulcano Eyjafjallajökull non esclude l'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza ai passeggeri

Questa settimana sottoponiamo alla vostra attenzione la recente sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato una compagnia aerea per non aver previsto alcuna assistenza in favore di propri passeggeri rimasti bloccati all'aeroporto di Hong Kong a causa del vulcano islandese Eyjafjallajokull

Nell'aprile 2010, un gruppo di turisti piemontesi parte per un viaggio di piacere verso Hong Kong ed acquista dei biglietti aerei con il vettore Cathay.

Al momento del rientro, il gruppo rimane bloccato ad Hong Kong a causa dell'eruzione del vulcano islandese, il quale comporta la chiusura dello spazio aereo per alcuni giorni.

I turisti chiedono assistenza al vettore che si limita a rinviare il loro viaggio di ritorno oltre un mese dopo, ossia nel maggio 2010 e non fornisce alcuna assistenza nel periodo di "soggiorno forzato" ad Hong Kong.

I viaggiatori, in assenza di collaborazione da parte della società, trovano un alloggio provvisorio presso una struttura alberghiera di Hong Kong e provvedono, a proprie spese, al rientro in Italia.

Il giudice torinese, richiamando l'art. 9 del Regolamento n. 261/2004, ha osservato che la compagnia aerea avrebbe dovuto offrire soccorso ai passeggeri durante il loro soggiorno nel periodo in cui erano rimasti ad Hong Kong.

La società avrebbe dovuto, inoltre, assistere i propri clienti in modo più efficace anche dal punto di vista dell'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, in quanto questi ultimi erano riusciti a trovare, in modo autonomo, un volo aereo nei giorni successivi, mentre Cathay aveva previsto il volo di ritorno 3/4 settimane dopo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'obbligo da parte del vettore di rimborsare il passeggero per i costi sostenuti per il soggiorno ad Hong Kong e il viaggio di rientro, accertando la negligenza nella condotta di Cathay per aver omesso qualsiasi attività di soccorso verso i propri clienti.  

giovedì 18 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il volo aereo

Questa settimana ci siamo soffermati sul volo aereo e sulle particolarità di qusto tipo di rapporto contrattuale.

Con il termine di contratto di trasporto di persone s'intende solitamente il negozio giuridico in cui un soggetto denominato vettore, si impegna trasferire, da un  luogo ad un altro persone o cose.
Secondo l'articolo 1678 c.c " con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Naturalmente, parlando di trasporto non vi è compreso  solo il trasporto vero e  proprio,  ma anche tutte le fasi di movimento del veicolo, le soste, le operazioni preparatorie o consequenziali al vero e proprio trasferimento. Infatti si considero come avvenuti durante il viaggio anche eventi dannosi che si sono verificati anche nelle fasi preparatorie del trasporto in senso stretto (soste e fermate del veicolo).
Per quanto ci riguarda in questa puntata  porremo particolare attenzione al trasporto di persone  con un cenno anche al trasporto del bagaglio.
Il  trasporto del bagaglio infatti è considerato una prestazione accessoria del  contratto di trasporto del passeggero. Per bagaglio, se non vi sono particolari indicazioni nelle condizioni generali di trasporto o specifiche pattuizioni contrattuali, si deve intendere quel complesso di oggetti  di carattere personale in senso lato che il passeggero desidera viaggino con lui contemporaneamente, così da poterne disporre nel corso del trasporto di averli ed immediata disposizione al momento dell’arrivo. Le tariffe e gli usi appaiono estremamente elastici in ordine al predetto carattere personale bagaglio così da ricomprendervi oggetti di uso professionale (strumenti di lavoro campioni eccetera) quante cose destinate al commercio il consumo purché di modeste quantità e dimensioni e con le convenientemente imballate.
Si distingue tra bagaglio a mano, di cui passeggero mantiene la custodia, e bagaglio consegnato al vettore di cui il vettore ne assume la custodia.
La responsabiliè del vettore nel traspoto aereo di persona è regolata principlmente da due normative:
  • Convenzione per l'unificazione di  alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre del 2003.
    Detta convenzione si applica ad ogni trasporto di aereomobile i cui punti di partenza e destinazioni, previste contrattualmente si trovino secondo le previsioni del contratto  sul territorio di due Stati entrambi i contraenti dell'una o dell'altra convenzione, oppure anche su quello di un paese contraente purché sia contrattualmente previsto uno scalo in un altro Stato .
  • Normativa comunitaria:
  • Regolamento (CE) n 261/2004 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • Decreto legislativo del 27 gennaio 2006 n. 69 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n 261/2004"

La convenzione di Montreal
La convenzione di Montreal  è caratterizzata da una presunzione di responsabilità del vettore aereo internazionale per morte e lesioni corporali del passeggero, oppure in caso di distruzione di perdita ed avaria del bagaglio consegnato.
Detta responsabilità può essere superata dal vettore dimostrando che gli eventi che hanno causato la lesione sono dovuti in  tutto o in parte ad imprudenza o negligenza del viaggiatore dei suoi aventi causa.
In caso di  risarcimento  del danno all'incolumità fisica,  superiore alla misura 113.120 d.s.p (diritti speciali di prelievo) è consentito al vettore aereo internazionale di dare prova liberatoria che il predetto danno è esclusivamente dovuto all'atto illecito o negligenza od omissione di terzi, rispondendo  comunque lo stesso vettore per l'intero pregiudizio patito dal trasportato anche nell'ipotesi di suo concorso  per  colpa propria o dei propri dipendenti.
Per il danno da semplice ritardo, il vettore ed internazionale può invece dare la prova liberatoria di aver adottato nell'occasione tutte le misure necessarie e possibili secondo il criterio della diligenza professionale per evitare il danno.
Per i pregiudizi all'incolumità fisica del passeggero il vettore aereo non beneficia di limitazioni di responsabilità.
Massimali invece sono previsti per il danno da ritardo del passeggero (4694 d.s.p.,) o per distruzione o perdita o avaria o ritardo per bagaglio consegnato da ciascun passeggero (1131 d.s.p.) salva la dichiarazione di particolare interesse dello stesso alla perfetta e puntuale riconsegna a destinazione  per bagaglio consegnato , fatta al momento dell'affidamento del stesso vettore.
Il ritiro senza riserve del bagaglio, comporta la presunzione semplice che lo stesso non ha subito danni. Inoltre qualora fossero danni occulti o non facilmente individuabili il consumatore deve presentare immediato reclamo scritto, entro e  comunque non oltre sette giorni della consegna.
E nulla ogni clausola contrattuale volta ad escludere la responsabilità del vettore o porre limiti inferiori a quelli fissati dalla convenzione di Montreal.
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